CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER
DELL'11 LUGLIO 1973 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Le due domande pregiudiziali proposte il 19 febbraio 1973 dal Finanzgericht del Baden-Württemberg (Causa 9-73 e causa 10-73) sono state praticamente oggetto di un'unica discussione, all'udienza del 27 giugno scorso. Per questo motivo, e anche per il fatto che le due cause vertono in parte su problemi identici, in parte su problemi strettamente connessi, penso mi sia lecito presentare congiuntamente le conclusioni relative all'uno e all'altro procedimento. Inoltre, poiché l'oggetto di questi coincide in parte con quello della causa 5-73, mi sembra superfluo svolgere qui considerazioni preliminari sulla situazione giuridica da prendere in esame. In proposito, rimando alle conclusioni da me presentate il 26 giugno nella causa 5-73.
Ricorderò solo, brevemente, che anche le ditte Schlüter e Rewe-Zentral, attrici nelle cause principali, si ritengono lese dal sistema di compensazione al confine, istituito dal regolamento n. 974/71 (GU 1971, n. L 106) dopo che era stata decisa la libera fluttuazione dei cambi per il marco tedesco e per il fiorino olandese: la Schlüter, infatti, avendo importato il. 15 marzo 1972 formaggio Emmental e Gruyère dalla Svizzera in Germania, doveva pagare — a norma del regolamento della Commissione n. 501/72 (GU 1972, n. L 60) allora in vigore — un importo compensativo pari a 45,50 DM il q di formaggio; la Rewe-Zentral, a sua volta, su una partita di pesche conservate provenienti dalla Francia, doveva pagare l'importo compensativo vigente il giorno dell'importazione (16 maggio 1972), pari a 32 DM il q.
Per diversi motivi attinenti al diritto comunitario, sui quali ci soffermeremo in seguito, le ditte ritengono illegittimi i suddetti tributi. Esse hanno perciò adito il Finanzgericht del Baden-Württemberg, al fine di ottenere il rimborso degli importi compensativi che avevano dovuto pagare. Con due ordinanze in data 8 novembre 1972, tenuto conto delle obiezioni sollevate in corso di causa contro la validità del sistema di compensazione, il Finanzgericht ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto a questa Corte varie questioni che risultano dalia relazione d'udienza.
Vediamo ora come esse vadano risolte.
1.
La prima questione, nella causa 9/73, verte sulla validità del regolamento n. 974/71, nella parte in cui questo autorizza la riscossione d'importi compensativi' sulle importazioni da paesi terzi.
In proposito sorgono, com'è noto, taluni problemi relativi sia al fatto che la disciplina in questione è stata fondata sull'art. 103 del trattato CEE (norma che riguarda l'adozione di provvedimenti di politica congiunturale), sia alla scelta della forma del regolamento. Poiché tali problemi sono già stati ampiamente trattati nella causa 5-73, non starò ad approfondirli in questa sede, e rimando invece a quanto ho già avuto modo di osservare in quel procedimento.
Mi limiterò a fare due considerazioni complementari che si rendono necessarie in relazione ad alcuni argomenti dedotti in proposito dall'attrice nella causa 10-73.
La prima considerazióne riguarda l'assunto dell'attrice secondo cui, per superare le difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti ed eliminare gl'inconvenienti connessi alla modifica dei cambi, ci si doveva valere delle facoltà attribuite dal diritto comunitario (artt. 104 e segg. del trattato CEE); in particolare, si sarebbe dovuto applicare l'art. 107, n. 2, che autorizza, a determinate condizioni, l'intervento della Commissione.
In proposito vorrei osservare che l'art. 107, n. 2. contempla l'ipotesi di una modifica dei cambi non rispondente agli scopi di cui all'art. 104, nel qual caso la Commissione è autorizzata ad intervenire, a determinate condizioni. Nel maggio 1971 la situazione era però chiaramente diversa, in quanto da parte della Comunità veniva allora condivisa l'idea che la liberazione dei cambi fosse un provvedimento idoneo a fronteggiare circostanze eccezionali, del quale si dovevano però neutralizzare gli effetti nel settore agricolo. Stando così le cose, non si può far carico agli organi comunitari di non avere, in quel momento, preso in considerazione gli artt. 104 e segg. e di aver fatto ricorso, invece, alle disposizioni del trattato riguardanti la politica congiunturale.
La seconda considerazione si riferisce alla tesi dell'attrice secondo cui l'art. 103 dovrebbe essere interpretato alla luce dell'art. 3 g), cioè dèlia norma che contempla l'«applicazione di procedure che permettano di coordinare le politiche economiche degli Stati membri». Ciò porterebbe alla necessaria conseguenza che, nell'ambito dell'art. 103, sarebbero ammessi solo interventi che abbiano la minima incidenza possibile.
È chiaro, a mio avviso, che anche questa tesi è inconsistente. Essa non tiene conto del fatto che nel trattato i provvedimenti di politica congiunturale sono distinti da quelli di politica economica generale. Ora, nell'ambito della politica congiunturale, la Comunità non solo dispone della facoltà di coordinamento di cui all' art. 103, n. 1, ma è altresì titolare dei più ampi poteri di decisione attribuitile dal n. 2 dello stesso articolo. In questo settore sono quindi senz'altro ammissibili interventi che incidano in misura anche notevole nella sfera interna degli Stati, senza che in ciò si possa ravvisare una violazione del principio sancito dall'art. 3, lettera g).
In merito alla prima questione della causa 9-73, ritengo quindi — in conformità a quanto ho già sostenuto nelle conclusioni della causa 5-73 — che la validità del regolamento n. 974/71 non possa essere messa in dubbio per il fatto che questo testo è basato sull'art. 103 del trattato CEE.
2.
Passiamo quindi alla prima questione della causa 10-73. Con essa si chiede alla Corte di accertare se il regolamento n. 974/71 non sia invalido, in quanto autorizza la riscossione d'importi compensativi negli scambi intracomunitari.
L'attrice nella causa principale ha sostenuto, al riguardo, che l'art. 103 non costituisce una clausola di salvaguardia: dal chiaro tenore letterale di quest'articolo non risulta, a suo avviso, ch'esso autorizzi alcuna deroga a norme imperative del trattato CEE. Particolarmente importante sarebbe che, a norma dell'art. 8 dello stesso trattato, «la fine del periodo transitorio costituisce il termine ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme previste e per l'attuazione dell' insieme delle realizzazioni richieste dall' istituzione del mercato comune». Di conseguenza, a partire dal 1o gennaio 1970, non si sarebbe potuto più considerare legittima la riscossione di dazi doganali e di tasse d'effetto equivalente negli scambi intracomunitari. Inoltre, sempre secondo l'attrice, si dovrebbe tener presente che l'istituzione di un onere avente lo scopo di compensare gli effetti di determinati provvedimenti valutari non è conciliabile con l'esigenza relativa all'attuazione di una politica congiunturale valida per l'intera Comunità.
Queste obiezioni vengono energicamente respinte dal governo federale, dal Consiglio e dalla Commissione. Ho già avuto modo di accennare, nelle conclusioni presentate nella causa 5-73, che anche a me esse sembrano infondate. Per approfondire l'argomento, vorrei ora aggiungere le osservazioni che seguono.
In primo luogo, non bisogna lasciarsi ingannare dalla denominazione «Angleichungszölle» (dazi), con la quale gl'importi di compensazione vengono designati nel decreto tedesco per l'attuazione del regolamento n. 974/71. Tale denominazione, come abbiamo sentito in corso di causa, è stata scelta unicamente per motivi di tecnica legislativa, e cioè per rendere in tal modo possibile l'applicazione di determinate disposizioni doganali. In realtà, gli oneri compensativi di cui trattasi non possono essere equiparati ai dazi, in quanto hanno una loro specifica funzione: essi devono servire a neutralizzare l'incidenza dei provvedimenti valutari sugli scambi commerciali, e far si che la libera fluttuazione dei cambi non renda possibili importazioni a prezzi di livello inferiore a quello dei prezzi comunitari.
In secondo luogo, non si deve neppure dimenticare che l'art. 8, n. 7, invocato dall'attrice, contiene una riserva. Questa viene riferita — giustamente, a mio avviso — anche all'art. 103, in quanto è chiaro (come ho già sottolineato in altro contesto) che la politica congiunturale si estende oltre la fase dell'instaurazione del mercato comune.
Inoltre, per quanto riguarda in particolare il settore agricolo, del quale ci dobbiamo ora occupare, non vi è alcun dubbio che i categorici divieti cui si riferisce l'attrice non hanno più alcun valore, dopo la scadenza del periodo transitorio. Al riguardo è stato giustamente sostenuto che l'art. 40, n. 2, del trattato avrebbe autorizzato l'istituzione di tributi compensativi, qualora fosse stata scelta una forma di organizzazione del mercato agricolo diversa da quella effettivamente attuata; nelle organizzazioni comuni vigenti — è stato sottolineato — anche dopo la scadenza del periodo transitorio non sono inammissibili restrizioni quantitative, e continuano a sussistere prezzi minimi, che ostacolano gli scambi.
Sotto questo aspetto va inoltre rilevato che il commercio dei prodotti agricoli è ancorato ad un sistema di prezzi comuni, e la politica agricola comune, essendo questi prezzi espressi in unità di conto, precorre l'istituzione di un'unione monetaria. È quindi evidente che qualora, a causa di provvedimenti di carattere valutario, adottati nell'ambito della politica economica di un determinato Stato, venga a mancare la base per un sistema unitario di prezzi, si renderanno inevitabili certe ripercussioni sugli scambi di prodotti agricoli. In circostanze del genere una politica agricola comune non è più possibile — come ha osservato la Commissione — senza un sistema di tributi compensativi.
Si deve poi dare ragione anche al Consiglio, quando sostiene in proposito che il principio della libera circolazione delle merci non ha forse nel settore agricolo lo stesso peso che in campo industriale. Lo scopo prevalente, in agricoltura, non è l'attuazione della libertà degli scambi, bensì la realizzazione dei fini elencati all' art. 39, lettere a) - d). In vista del raggiungimento di questi fini, e per evitare ch'esso sia ostacolato da temporanee fluttuazioni valutarie, si può senz'altro giustificare il fatto che per un certo periodo venga applicato un sistema di tributi, il quale, d'altra parte, implica inconvenienti meno gravi che non, ad esempio, un sistema di restrizioni quantitative, ed anzi permette, in sostanza, una certa libertà negli scambi di prodotti agricoli.
Sulla prima questione della causa 10-73 posso perciò concludere che la validità dei provvedimenti adottati in base all'art. 103 non è inficiata dalla circostanza ch'essi si riferiscono anche a tributi compensativi sugli scambi intracomunitari.
3.
Prendendo ora in esame la seconda questione della causa 9-73, ricordo ch'essa solleva il problema del se il regolamento n. 974/71 non sia invalido, in quanto assume come unico criterio di calcolo degli importi compensativi negli scambi coi paesi terzi il rapporto tra la moneta degli Stati membri autorizzati alla riscossione di tali importi e il dollaro USA.
La questione va esaminata tenendo presente che le monete di cui trattasi nella fattispecie (marco tedesco e franco svizzero) hanno subito entrambe un processo di rivalutazione rispetto al dollaro, mentre il loro reciproco rapporto è rimasto invariato. La scelta del rapporto rispetto al dollaro come esclusivo criterio di calcolo ha perciò avuto come conseguenza il fatto che le importazioni dalla Svizzera, in particolare quelle effettuate nella primavera 1972, sono state gravate con importi compensativi la cui incidenza era notevolmente superiore al plusvalore determinato dai provvedimenti valutari. In ciò l'attrice ravvisa, com'è noto, una violazione del principio di proporzionalità e un motivo d'impugnazione del regolamento in questione.
Come sapete, un problema analogo si è già presentato nella causa 5-73, con riferimento ad importazioni dalla Bulgaria e al corso della moneta bulgara (che ha avuto press'a poco lo stesso andamento di quello del franco svizzero). Dopo aver soppesato tutti i dati ad esso relativi, sono giunto alla conclusione — per quanto ora ci interessa — che nulla si può eccepire riguardo al fatto che l'art. 2 del regolamento n. 974/71 assume come base esclusiva della disciplina in esso contenuta il rapporto DM/dollaro. Nel presente procedimento non sono emersi nuovi elementi in proposito. Insisto quindi sull'opinione da me già espressa, rimandando — per la motivazione — alle conclusioni presentate nella causa 5-73.
Anche nel procedimento 9-73 propongo quindi di risolvere in senso affermativo la questione vertente sulla validità dell' art. 2 del regolamento n. 974/71.
4.
La questione che ci accingiamo ora ad esaminare è stata anch'essa sollevata solo nella causa 9-73. Si chiede alla Corte di stabilire se il regolamento n. 974/71 e i successivi regolamenti d'attuazione adottati dalla Commissione non siano invalidi nella parte in cui autorizzano, negli scambi di formaggio Emmental e Gruyere coi paesi terzi, la riscossione d'importi compensativi che, aggiunti al prelievo, costituiscono un onere superiore a quello delle aliquote massime dei dazi consolidati del GATT.
Al riguardo va ricordato anzitutto che, il 6 ottobre 1969, la Comunità ha concluso con la Svizzera, ai sensi dell'art. 28 del GATT, un accordo contenente fra l'altro concessioni tariffarie per il formaggio Emmental e Gruyère (le rispettive aliquote venivano cioè sottoposte ad un determinato limite massimo). È esatto, d'altra parte, che i tributi compensativi della fluttuazione monetaria, aggiungendosi ai prelievi, costituivano nel caso del formaggio svizzero un onere superiore all'aliquota massima del dazio consolidato.
In base a questi dati, l'attrice nella causa principale sostiene che dette concessioni fanno parte dell'elenco di cui all'art. 2 del GATT, e che perciò la Comunità è tenuta a non sottoporre i prodotti in questione ad «alcun dazio o tributo di qualsiasi genere, riscosso sull'importazione o in occasione dell'importazione». Essa sostiene pure che il singolo può richiamarsi alla suddetta norma del GATT, e contestare la validità dei regolamenti che non ne abbiano tenuto conto. Decisivo è in ogni caso, a suo parere, il fatto che il dazio consolidato del GATT per il formaggio Emmental è Gruyère figura nell'allegato II del regolamento del Consiglio 1/72 (GU 1972, n. L 1), recante modifica del regolamento n. 950/68 (GU 1968, n. L 172), relativo alla tariffa doganale comune: esso sarebbe così divenuto parte integrante di questa tariffa, assumendone l'efficacia vincolante. A suo avviso, l'importatore dovrebbe almeno poter addurre questo argomento, per sostenere che non era ammissibile il superamento delle sudette aliquote in seguito alla riscossione di tributi compensativi della fluttuazione valutaria.
In merito a questa tesi dell'attrice, bisogna ammettere anzitutto — limitandosi all'argomento che riguarda specificamente il GATT — che la Comunità è in effetti vincolata dalle disposizioni dell'accordo, anche per quanto riguarda le concessioni concordate con la Svizzera, come si desume dalla vostra recente sentenza nelle cause 21 — 24-72. Tuttavia, nonostante l'ampia portata del divieto contenuto nel già citato art. 2 del GATT, ci si potrebbe chiedere se questa norma si riferisca anche agl'importi compensativi della fluttuazione delle monete e se sia così dimostrata l'incompatibilità di tali oneri con l'accordo stesso. Si deve infatti tener conto della particolare funzione degl'importi compensativi, i quali hanno lo scopo di neutralizzare lo sgravio delle importazioni, determinatosi, in conseguenza dei provvedimenti valutari adottati. In realtà, tributi del genere non erano stati presi in considerazione in sede GATT, e sembra inoltre che, nella prassi relativa all'accordo, la loro temporanea applicazione, nella misura in cui produce effetti concreti, venga comunque tollerata.
Inoltre, come ha sostenuto la Commissione, ci si potrebbe chiedere se tributi del genere, negli scambi coi paesi terzi, non rientrino nelle previsioni dell'art. II, 2, a) in relazione all'art. III del GATT. È un'obiezione che non dev'essere trascurata, perché gl'importi vigenti per gli scambi coi paesi terzi rappresentano l'equivalente di quelli istituiti sugli scambi intracomunitari e perché il funzionamento del mercato agricolo nell'ambito di un'unione doganale implica senz'altro che le merci importate da paesi terzi non fruiscano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle merci provenienti dagli Stati membri (in altri termini, gl'importi compensativi in questione sarebbero in realtà giustificati, almeno nella misura in cui anche gli scambi intracomunitari sono colpiti da tributi analoghi).
Infine — e anche questa è un'osservazione della Commissione — si potrebbe pensare ad una giustificazione basata sull'art. XIX del GATT, cioè sulla norma che contempla la possibilità di adottare speciali provvedimenti in caso di grave danno per la produzione nazionale. Questa circostanza dovrebbe essere naturalmente provata caso per caso, per i vari prodotti.
Comunque, tutto ciò in definitiva può restare in sospeso, anche se le considerazioni cui ho accennato mostrano che non si possono senz'altro accettare le conclusioni che l'attrice trae dal principio dell' efficacia immediata del diritto comunitario, nel senso che anche dall'art. 2 del GATT, in relazione alle concessioni in materia di dazi sui formaggi, derivi un obbligo giuridico chiaro, perfetto, determinato e incondizionato, atto a produrre effetti immediati nei confronti del singolo. Come hanno unanimemente sottolineato il governo federale, il Consiglio e la Commissione, un'altra considerazione è infatti decisiva per quanto riguarda la disciplina del GATT. Per ragioni di principio non si può amméttere, infatti, che i singoli acquistino dei diritti in forza delle clausole dell'accordo e possano su questa base impugnare la validità di un regolamento comunitario. In tal senso si è pronunciata questa Corte nelle cause riunite 21 — 24-72, almeno per quanto riguarda l'art. 11 del GATT. La relativa motivazione è però molto generica (ricordo che si è accennato allo spirito, alla struttura e alla lettera dell'accordo, alla sua flessibilità ed al fatto ch'esso contiene disposizioni relative alla possibilità di deroghe, ai' provvedimenti ammessi in caso di difficoltà eccezionali ed alla composizione 'delle controversie fra i contraenti). Le stesse considerazioni si possono certo riferire anche all'art. 2, che rientra nello stesso sistema e per la cui inosservanza vale lo stesso principio dell' «autodifesa». Di conseguenza, riguardo alle norme del GATT richiamate dall'attrice si può affermare che, considerate nel loro contesto internazionale, esse si rivelano non essere altro che impegni interstatali, la cui inosservanza dev'essere valutata sul piano internazionale, mentre non se ne possono trarre illazioni quanto alla validità di regolamenti comunitari vigenti in materia.
Riguardo al richiamo fatto dall'attrice al regolamento n. 950/68 e al regolamento n. 1/72, relativi alla tariffa doganale comune, nonché al fatto che questa, col rinviare alle concessioni tariffarie del GATT, praticamente le recepisce nei regolamenti, vanno ancora fatte alcune osservazioni.
Prima di trarre conclusioni, su questo punto, da un siffatto regolamento comunitario, che ha naturalmente efficacia immediata, occorre delimitarne l'oggetto. In proposito, il Consiglio e la Commissione sono certamente nel giusto quando sottolineano (riferendosi al fondamento giuridico di tali regolamenti, e cioè all'art. 28 del trattato CEE) ch'essi hanno lo scopo di stabilire la tariffa doganale con le aliquote dei dazi. In questi regolamenti, infatti, i riferimenti ad altri tipi di tributi, aventi — come ad esempio i prelievi — un particolare fondamento giuridico, hanno semplicemente valore dichiarativo; essi non fanno sì che i prelievi diventino oggetto della tariffa doganale comune. Il fatto che l'aliquota massima del dazio consolidato del GATT sul formaggio figuri nell'allegato II della tariffa doganale comune (regolamento n. 950/68) è perciò unicamente rilevante nell'ambito dell''ordinamento doganale in senso tecnico. È questa la ragione per cui, nonostante il rinvio del regolamento n. 950 alle concessioni tariffarie, è stato necessario stabilire espressamente, nell'organizzazione dei mercati agricoli, una corrispondente limitazione dei prelievi (ad esempio, all'art. 14 del regolamento n. 804/68) (GU 1968, n. L 148). Poiché, d'altra parte, nella tariffa doganale comune non è stato ripreso l'ampio divieto di cui all'art. 2 del GATT, se ne deve desumere che, «ratione materiae», nulla, impediva agli organi della Comunità di istituire speciali tributi d'entrata, come gl'importi compensativi della fluttuazione monetaria con le loro particolari finalità. In effetti — come sottolineano il Consiglio e la Commissione — non vi è alcun contrasto fra il regolamento n. 950/68 e il regolamento n. 974/71, anche se questo autorizza la riscossione d'importi compensativi indipendenti dal livello delle aliquote massime dei dazi consolidati. Il fatto che in realtà il Consiglio non intendeva stabilire una limitazione del genere nel regolamento n. 974 si desume, fra l'altro, dalla reazione negativa dello stesso Consiglio alla proposta avanzata dalla Commissione nel maggio 1972 e intesa a limitare la compensazione nei casi in cui fossero state fatte, per determinati prodotti, concessioni tariffarie nell'ambito del GATT. Se il Consiglio avesse voluto invece sottoporre ad un limite la compensazione al confine, sarebbe stato necessario stabilirlo espressamente nel regolamento n. 974/71, com'è stato fatto per i prelievi nelle varie organizzazioni del mercato agricolo. Senza tale espressa autorizzazione, la Commissione non aveva certo la facoltà, nell'attuare il sistema di compensazione, di stabilire in generale che gl'importi compensativi non potessero superare l'incidenza dei dazi consolidati del GATT.
Se, in base a quanto precede, non si fosse dimostrato a sufficienza che non esiste alcun contrasto fra il regolamento n. 974/71 e il regolamento relativo alla tariffa doganale comune coi rinvìi ivi contenuti alle concessioni tariffarie nell'ambito del GATT, si dovrebbe aggiungere — ammesso un ipotetico contrasto sostanziale — che le conclusioni trattene dall'attrice quanto alla validità del sistema di compensazione sono anch'esse inesatte. In tal caso, infatti, non si potrebbe fare a meno di riconoscere che il regolamento n. 974/71, il quale contiene speciali norme di autorizzazione di ampia portata, costituisce non solo una lex specialis, ma anche una lex posterior rispetto al regolamento n. 950. Mancando quindi un rapporto di subordinazione fra i testi, la legittimità del primo non può essere valutata in base alle disposizioni del secondo.
Sulla terza questione sollevata nella causa 9-73 devo quindi concludere che la validità del sistema di. compensazione applicato alle importazioni dai paesi terzi non può essere messa in dubbio, né con riferimento al regolamento n. 950/68, né alla luce delle disposizioni del GATT relative alle aliquote massime dei dazi consolidati.
5.
La successiva questione da prendere in esame è stata formulata nello stesso modo in entrambe le cause. Il Finanzgericht del Baden-Württemberg desidera sapere se l'autorizzazione a riscuotere importi compensativi, a norma del regolamento n. 974/71, non fosse venuta meno alla data delle importazioni di cui trattasi (15 marzo 1972 e, rispettivamente, 16 maggio 1972), in quanto gli Stati membri applicavano nuovamente la disciplina internazionale relativa ai margini di oscillazione dei tassi di cambio intorno alla parità ufficiale, o perché era pacifico, almeno a decorrere dal 18 dicembre 1971 (conferenza di Washington sulle questioni monetarie), che gli Stati membri non sarebbero tornati alle vecchie parità.
Sulla presente questione — o almeno sulla sua prima parte — potrò essere breve, dato che essa è già stata esaminata nella causa 5-73 e che in proposito nulla di sostanzialmente nuovo è emerso negli attuali procedimenti.
Secondo quanto risulta chiaramente dal richiamato art. 8 del regolamento n. 974, fatto decisivo è che il sistema di compensazione sarebbe divenuto superfluo soltanto qualora si fosse tornati ad un sistema di cambi fissi e fossero stati rispettati determinati margini di oscillazione. Ora, di ciò non si poteva parlare dopo il Gentlemen's Agreement di Washington. Non essendo state formalmente dichiarate in un accordo, le decisioni di Washington avevano infatti carattere precario, e non potevano essere equiparate ad una disciplina internazionale ai sensi del regolamento n. 974. A ciò aggiungasi che nelle suddette decisioni si parlava di corsi medi, creati dal comitato direttivo del Fondo monetario internazionale ed aventi natura giuridica diversa da quella delle parità ufficiali (essi vanno, ad esempio, soltanto comunicati al FMI ed entrano in vigore se questo non formula obiezioni in merito, mentre la modifica della parità ufficiale richiede l'approvazione espressa del Fondo). Infine, i corsi medi, adottati da quasi tutte le parti contraenti, non solo si discostano — talora notevolmente — dalla parità ufficiale, ma sono inoltre collegati (il che è importante) a margini di oscillazione sensibilmente più ampi, tanto che, dopo le decisioni di Washington, il sistema di compensazione doveva essere esteso perfino alla Francia e all'Italia.
Stando così le cose, non si può prendere seriamente in considerazione l'ipotesi che il regolamento n. 974/71 fosse stato abrogato in seguito alle decisioni di Washington, e a ben vedere — in base a tutto quello che abbiamo detto — si deve riconoscere che non vi era alcun motivo di abrogarlo, dopo che nel marzo 1972 era stata adottata una decisione relativa alla riduzione dei margini di fluttuazione (decisione per la quale, del resto, mancava in un primo momento qualsiasi garanzia valutaria.
Neppure è necessario dilungarsi sul problema del se l'autorizzazione di cui al regolamento n. 974/71 non fosse venuta meno in quanto, dopo le decisioni di Washington, era pacifico che gli Stati non sarebbero ritornati alle vecchie parità. Il problema dev'essere risolto negativamente, e per dimostrarlo si può ricordare in primo luogo — con la Commissione — che il ritorno alle vecchie parità era già del tutto improbabile nel maggio 1971, cioè al momento dell'emanazione del regolamento n. 974/71. Inoltre, va rilevato che le condizioni poste dall'art. 8 del regolamento n. 974 si sarebbero potute considerare soddisfatte soltanto qualora fossero state applicate nuove parità, 'ú che non era affatto pacifico neppure dopo la conferenza di Washington.
Infine si deve ancora prendere in esame, in questo contesto, un argomento svolto solo dalla ditta Rewe-Zentral, la quale richiama la risoluzione del Consiglio 9 maggio 1971, ove si constata «che l'attuale situazione e le prospettive di evoluzione delle bilance dei pagamenti degli Stati membri non giustificano un cambiamento delle parità delle loro monete». In relazione a ciò, e nella convinzione che con tale atto si sia voluta esprimere l'intenzione di tornare alle precedenti parità, l'attrice sostiene che, con le decisioni valutarie di Washington, è venuto meno uno dei presupposti essenziali della risoluzione stessa, nonché del regolamento n. 974/71.
Anche questa tesi è però manifestamente insostenibile, e in proposito basta a mio avviso riconoscere che nella risoluzione viene soltanto formulato un voto. Appare comunque inesatto attribuire alla relativa clausola forza vincolante, di guisa che un successivo atto formalmente emanato dal Consiglio, e contenente esso stesso precise disposizioni sulla durata della propria validità, dovrebbe ritenersi abrogato qualora l'auspicata ipotesi non si realizzi.
In definitiva, non vi è quindi alcun motivo di ritenere che l'autorizzazione contenuta nel regolamento n. 974/71 fosse venuta meno, nel momento in cui le attrici nelle cause principali effettuavano le rispettive importazioni.
6.
In entrambe le cause e con la stessa formulazione viene posta, poi, la questione del se, alla data delle importazioni (15 marzo e, rispettivamente, 16 maggio 1972), l'art. 107 del trattato CEE, o la risoluzione del Consiglio 22 marzo 1971, relativa alla graduale attuazione dell' unione economica e monetaria, o l'art. 5 del trattato CEE non vietassero agli Stati membri la fluttuazione dei cambi.
La questione è stata sollevata con riferimento all'interpretazione di una norma interna di delegazione, relativa alla materia in esame. Dopo quanto è stato osservato dalla Commissione circa la possibilità e la necessità di eliminare, eventualmente con effetto retroattivo, i vizi della norma di delegazione, la soluzione del quesito posto alla Corte non è probabilmente indispensabile ai fini della decisione della controversia. Ciò tuttavia non ci impedisce di approfondire ancora il problema della liberazione dei cambi, e nel farlo ci si potrà del resto richiamare a quanto già detto a proposito della corrispondente questione sollevata nella causa 5-73.
Quanto al riferimento alle disposizioni dell'accordo sul Fondo monetario internazionale, vincolante per tutti gli Stati membri, e all'affermazione che esse prevedono unicamente l'ipotesi della modifica dei tassi di cambio, e non invece quella della libera fluttuazione dei cambi, vanno fatte anzitutto tre considerazioni. È importante rilevare che, fino a quando la politica monetaria nell'ambito della Comunità non sarà unificata, titolari dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo sono gli Stati membri, mentre la Comunità come tale non è direttamente vincolata dalle relative norme. Quanto è stato detto a proposito dell'applicazione delle disposizioni del GATT può quindi riferirsi per analogia anche al problema di cui ci stiamo ora occupando; si deve cioè concludere che il singolo non può invocare dinanzi ai giudici nazionali le norme dell'accordo sul Fondo monetario internazionale. Infine, va rilevato altresì che questo accordo non esclude affatto la possibilità del «floating». Ciò si desume dalla prassi seguita dal 1948 in poi, e in proposito è rilevante anche la circostanza che il FMI non si è opposto ai provvedimenti di liberazione dei cambi che sono ora in esame. Il richiamo all'accordo va quindi considerato inconferente per la soluzione della questione sottopostaci.
Per quanto riguarda poi l'art. 107 del trattato CEE, è stato messo in luce nella causa 5-73 che questa norma non pone alcun limite, nel senso in cui ciò viene inteso dalle attrici, ai possibili strumenti di politica monetaria degli Stati membri. In proposito, si può richiamare fra l'altro il n. 2 dello stesso articolo, il quale contempla, per il caso di abusi, solo dei provvedimenti di salvaguardia da parte della Comunità, cioè una limitazione indiretta delle facolta degli Stati membri in materia di politica monetaria. Anche se, a lungo andare, le fluttuazioni dei cambi difficilmente potrebbero considerarsi compatibili col trattato CEE, dall'art. 107 non si può desumere l'esistenza di un divieto assoluto al riguardo, qualora ricorrano circostanze eccezionali.
Anche l'argomento fondato sul regolamento n. 129 è stato da me già trattato nelle conclusioni presentate nella causa 5-73, alle quali, per semplicità, mi permetto di fare rinvio.
Restano quindi da prendere in considerazione il richiamo alla risoluzione del Consiglio 22 marzo 1971, nonché l'argomento basato sull'art. 5 del trattato, vale a dire sulla norma secondo cui, in generale, gli Stati membri sono tenuti ad agire in conformità agli interessi comunitari.
Quanto alla risoluzione del Consiglio 22 marzo 1971, e a quella del 21 marzo 1972, ritengo che la Commissione abbia dimostrato in modo convincente che si tratta di atti giuridici vincolanti. Nella prima risoluzione, un punto da sottolineare è che la prevista riduzione dei margini di fluttuazione presupponeva un' azione concertata delle banche centrali nei confronti del dollaro. Questo presupposto non si era ancora verificato nel maggio 1971. La suddetta riduzione avrebbe dovuto invece entrare in vigore solo alla data del 15 giugno 1971, ed è stata poi superata dai ben noti avvenimenti prodottisi quest'anno in campo valutario. Quanto alla seconda risoluzione, non si può fare a meno di constatare che anch'essa, come la prima, stabiliva che le fluttuazioni monetarie venissero mantenute in via sperimentale entro margini più ristretti e che quindi solo in via sperimentale le banche centrali erano invitate ad istituire un sistema d'intervento. Da ciò si deduce, giustamente, che in tal modo gli Stati membri non intendevano limitare la propria autonomia nel campo della politica monetaria, ed a questo risponde anche il comportamento successivamente adottato da vari Stati membri. In base alle suddette risoluzioni non si può quindi concludere che la liberazione dei cambi fosse vietata.
Per quanto riguarda infine il richiamo a quella norma di' carattere generale che è l'art. 5 del trattato CEE, anche qui sarà sufficiente 'qualche breve considerazione. Non si può certo negare quanto sostengono le attrici, e cioè che la libera fluttuazione dei cambi e il relativo, sistema di compensazione, considerati di per sé stessi, alla luce di determinati obiettivi del trattato — ad esempio, quelli di cui all'art. 3, lettere a), d) ed f) — possano dar luogo a critiche. Si deve tuttavia riconoscere che il sistema di compensazione è servito per l'appunto ad ovviare a certe alterazioni della concorrenza derivanti dalla liberazione dei cambi, e che detto sistema ha lo scopo di garantire a lunga scadenza la realizzazione della politica agricola, con il relativo regime di prezzi comuni. Per di più, se il divieto riguardò alle fluttuazioni dei cambi non si può ricavare dalla norma speciale di cui all'art. 107 del trattato, una conclusione del genere non. si potrà certo basare sull' art. 5, che è una norma di carattere generale.
Qualora la presente questione sia effettivamente rilevante, al giudice a quo si deve quindi rispondere, in definitiva, che il diritto comunitario non vietava la libera fluttuazione dei cambi né alla data dell'8 marzo 1971 (in cui è stata modificata la legge doganale tedesca), né all'epoca in cui le attrici effettuavano le rispettive importazioni.
7.
Nella causa 9-73, è stata inoltre sollevata una censura fondata sull'art. 1 del regolamento n. 974/71, nel senso che questo avrebbe vietato di sottoporre anche il formaggio svizzero al sistema di compensazione, in quanto non esisteva alcuna minaccia di perturbazione.
Il Finanzgericht del Baden-Württemberg non ha tuttavia formulato alcuna questione del genere. Non vi sarebbe quindi motivo di esaminare anche questo punto nel presente procedimento. Qualora, però, riteneste necessario trattarlo, rimando alle considerazioni da me svolte nella causa 5-73 in merito ad un problema analogo, sorto a proposito di un'importazione di formaggio pecorino bulgaro. Si potrebbe qui aggiungere, peraltro, che la minaccia di perturbazioni rappresentata dall'importazione di formaggi dalla Svizzera poteva ritenersi ancor più grave del pericolo di incidenze negative sul mercato comune a causa dell'importazione di pecorino dalla Bulgaria. Hanno inoltre tutto il loro peso le osservazioni della Commissione circa gli inconvenienti che si sarebbero verificati, in caso di esenzione dei formaggi svizzeri, nell'ambito del sistema delle restituzioni. Considerazioni del genere erano senz'altro legittime nell'ambito del margine di discrezionalità spettante alla Commissione a norma dell'art. 1 del regolamento n. 974.
Ritengo che, nella causa 9-73, qualora la Corte volesse statuire anche sulla questione relativa all'art. 1 del regolamento n. 974, si dovrebbe dichiarare ineccepibile il punto di vista della Commissione secondo cui i formaggi svizzeri sono stati dapprima sottoposti al sistema di compensazione, quindi esonerati solo nella primavera del 1973, in forza del potere discrezionale spettante alla Commissione stessa, il quale implica anche valutazioni attinenti alla politica commerciale.
8.
Concludo quindi che le questioni sottoposte alla Corte dal Finanzgericht del Baden-Württemberg vanno risolte come segue:
a)
Nella causa 9-73:
aa)
Il procedimento non ha messo in luce alcunché atto ad inficiare la validità del regolamento n. 974/71, nella parte in cui questo autorizza la riscossione d'importi compensativi sulle importazioni da paesi terzi. In particolare, deve ritenersi che il Consiglio aveva la facoltà di basare detto regolamento sull'art. 103 del trattato CEE e di assumere come unico criterio di calcolo degli importi compensativi il rapporto tra le monete fluttuanti di taluni paesi della Comunità e il dollaro USA.
bb)
La validità del regolamento n. 974/71 e quella dei successivi regolamenti d'attuazione non è menomata dal fatto ch'essi autorizzavano a riscuotere, sul formaggio Emmental e Gruyère importato da paesi terzi, importi compensativi che, aggiunti al prelievo, costituivano un onere superiore a quello dei dazi consolidati del GATT.
b)
Nella causa 10-73:
Il procedimento non ha messo in luce alcunché atto ad inficiare la validità del regolamento n. 974/71, nella parte in cui questo autorizza la riscossione d'importi compensativi sugli scambi intracomunitari. In particolare, deve ritenersi che il Consiglio aveva la facoltà di 'basare detto regolamento sull'art. 103 del trattato CEE.
c)
In entrambe le cause:
aa)
Non si può ritenere che l'autorizzazione di cui al regolamento n. 974/71 fosse venuta meno alla data del 15 marzo 1972 e, rispettivamente, del 16 maggio 1972, 'in seguito alle decisioni adottate il 18 dicembre 1971 nella conferenza sulle questioni valutarie a Washington, ed all'applicazione delle stesse da parte degli Stati membri.
bb)
Alla luce del diritto comunitario non risulta che nei confronti degli Stati membri, il 15 marzo 1972 o il 16 maggio 1972, esistesse alcun divieto di liberazione dei cambi.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy