CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ALBERTO TRABUCCHI
DELL'11 LUGLIO 1973
Signor Presidente,
Signori Giudici,
L'articolo 15 del regolamento del Consiglio n. 121/67/CEE del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, dispone nel suo primo paragrafo che «nella misura necessaria per consentire l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all' esportazione».
Con la. prima domanda, il Finanzgericht di Amburgo ci chiede ora se questa disposizione vada interpretata nel senso che la restituzione dalla stessa prevista non sia dovuta qualora il suo importo sia superiore al prezzo pagato sul mercato interno per la merce esportata.
Risulta dalla motivazione del regolamento sopra citato che la detta possibilità di concedere una restituzione all'espartazione verso paesi terzi tende in particolare a soddisfare l'esigenza di salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale dei prodetti di cui trattasi. Il premio all'esportazione non è dunque stabilito semplicemente per l'uscita dei prodotti interni dalla Comunità, ma per la loro immissione nel commercio mondiale. Per questo scopo, vengono fissate le restituzioni all'esportazione dei prodotti considerati secondo criteri che consentono di coprire la differenza tra i corsi dei prezzi di questi prodotti nella Comunità e i prezzi sul mercato mondiale: ciò che è stabilito appunto dal detto articolo 15, e ripreso anche nel secondo considerando del regolamento n. 177/67/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, che stabilisce nel settore delle carni suine le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione. Risulta dagli articoli 2 e 3 di quest'ultimo regolamento, che l'ammontare di questa restituzione è stabilito, non in funzione dei costi del singolo esportatore, ma in maniera forfettaria sulla base di criteri generali. In questo sistema, quindi, è teoricamente possibile che, in un singolo caso, l'ammontare della restituzione sia superiore al prezzo effettivamente pagato dall'esportatore sul mercato interno. Il legislatore comunitario ha fissato solo in modo ampio e generico il sistema delle restituzioni; è compito della Commissione, sotto il controllo della Corte, di delimitarne i confini alla luce delle finalità del sistema stesso. Per questo, è certo che una corretta fissazione dell'ammontare delle restituzioni deve evitare il prodursi del suddetto evento, per i casi in cui l'acquisto della merce avvenga in condizioni normali al prezzo di mercato. Qualora poi il fenomeno si avverasse al di là delle previsioni del legislatore comunitario, ciò rivelerebbe l'esistenza in concreto di una deviazione dai presupposti, che potrebbe consistere, come pare essere il caso nella specie, in una sostanziale alterazione merceologica del prodotto. Gli organi incaricati di dare esecuzione alla normativa comunitaria mancherebbero invero al loro compito se concedessero delle restituzioni superiori al normale valore delle merci nel mercato interno. In tale ipotesi, infatti, la restituzione non si limiterebbe più a svolgere la sua funzione, enunciata dal detto articolo 15 del regolamento n. 121/67, di compensare la differenza fra il prezzo comunitario e i prezzi del mercato mondiale onde consentire la partecipazione della Comunità al commercio esterno, ma avrebbe piuttosto l'effetto di favorire comode speculazioni di privati a spese della Comunità.
Nello stabilire l'ammontare delle restituzioni, che è unico per tipo merceologico, occorre basarsi su determinati criteri di qualità delle merci. Si calcola quindi il costo medio nella Comunità di una merce rispondente a determinati requisiti e su questa base si fissa poi l'ammontare della restituzione. Se quindi ci si basa su certi requisiti di qualità onde fissare detto ammontare, mi pare logico che la restituzione debba essere accordata solo a quelle merci che soddisfino a un minimo dei previsti requisiti qualitativi. Altrimenti, il meccanismo delle restituzioni presenterebbe una essenziale anomalia, tale da poterne fuorviare l'applicazione rispetto agli scopi in vista dei quali esso è stato istituito.
In tale prospettiva va considerata l'enunciazione delle condizioni richieste per le restituzioni, secondo l'articolo 6 del regolamento n. 1041/67/CEE della Commissione, che costituisce l'oggetto della seconda domanda del giudice tedesco. Questa norma dispone che la restituzione è accordata soltanto per i prodotti ammessi alla libera circolazione all'interno della Comunità, di qualità sana, leale, mercantile e la cui utilizzazione, se tali prodotti sono destinati all'alimentazione umana, non sia esclusa o considerevolmente ridotta, tenendo conto delle loro caratteristiche o del loro stato. C'è quindi un limite oggettivo, segnato dai requisiti di commerciabilità.
Il giudice nazionale ci chiede se questi requisiti vadano valutati con riferimento agli usi commerciali e alle norme sanitarie degli Stati membri della Comunità, ovvero a quelli dei paesi di destinazione; e se, inoltre, nell'interpretare tali requisiti, si debba ritenere che la merce non è di buona qualità commerciale qualora l'importo della restituzione sia superiore al prezzo effettivamente pagato sul mercato interno per la merce di cui trattasi.
La risposta alla prima parte di tale domanda risulta già da quanto sopra osservato. La necessità, collegata alle finalità del sistema, di un certo parallelismo fra i criteri qualitativi che servono a fissare l'ammontare delle restituzioni per i vari tipi di merci e i requisiti qualitativi richiesti dalla citata disposizione dell'articolo 6, impone di dare un contenuto comunitario a detti requisiti.
Anche se, oltre alla partecipazione della Comunità al commercio mondiale, si considera l'altro interesse comunitario che il meccanismo delle restituzioni intende soddisfare, cioè lo smercio delle eccedenze interne onde evitare squilibri prolungati fra domanda e offerta (ved. articolo 2, b), del regolamento n. 177/67/CEE), si arriva allo stesso risultato. Se invero si vogliono eliminare le eccedenze, si deve aver riguardo a quei prodotti che siano commerciabili nella Comunità, e quindi rispondenti ai requisiti del già citato articolo 6, giacché solo questi, assumendo rilevanza sul mercato comune, potrebbero, in caso di eccedenza, turbarne il buon funzionamento.
La suddetta conclusione si trova confermata anche dall'esigenza generale di parità di trattamento deglioperatoridella Comunità, esigenza che si trova richiamata nel 6o considerando del regolamento n. 177/67 del Consiglio («considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza fra gli operatori della Comunità è necessario che le condizioni amministrative alle quali essi sono soggetti siano le medesime in tutta la Comunità»).
Un'effettiva uniformità al riguardo può infatti essere assicurata soltanto se gli organi comunitari abbiano un efficace potere di controllo sull'applicazione concreta, ad opera delle autorità doganali n'azionali, dei criteri stabiliti dal detto articolo del regolamento n. 1041/67. Un controllo del genere, per non limitarsi a una verifica del tutto formale ed esteriore, deve potersi basare su parametri comuni. In altri termini, il potere di controllo può conseguire il suo fine solo se il contenuto concreto dei requisiti di cui si deve accertare l'esistenza sia determinabile, e quindi verificabile, direttamente nell'ambito del sistema comunitario. Questo scopo non potrebbe invece essere conseguito quando si attribuisse a quei requisiti un contenuto variabile in dipendenza delle diverse destinazioni del prodotto esportato. Infatti, tenuto conto delle difficoltà per gli organi comunitari di conoscere gli usi commerciali e le esigenze sanitarie dei paesi terzi, la verifica dell'esistenza di una condizione posta dal diritto comunitario per la concessione di uri beneficio agli esportatori finirebbe in pratica per dipendere, quantomeno in gran parte dei casi, da dichiarazioni e apprezzamenti di soggetti privati e di organismi di Stati terzi, e quindi sfuggirebbe sostanzialmente al controllo comunitario.
Ritengo che queste considerazioni abbiano valore decisivo nell'ambito del sistema delle restituzioni all'esportazione per fare accogliere il criterio secondo cui i suddetti requisiti devono sussumere il loro contenuto direttamente dal sistema comunitario, e non già da un generico rinvio a usi e norme dei paesi di destinazione.
Da ciò consegue anche che, quando il valore effettivo che ha una merce sul mercato comunitario (e ciò indipendentemente dal prezzo che si sia pagato) sia inferiore all'importo della restituzione prevista per quella merce, salvo il caso di mutamenti repentini e importanti dei prezzi sul mercato o di uri errore di valutazione degli organi preposti alla fissazione delle restituzióni, si dovrà presumere che detta merce non soddisfi ai requisiti di qualità richiesti dal detto articolo 6 del regolamento n. 1041/67.
La soluzione proposta per i due primi quesiti, la quale chiarisce dei criteri ed enuncia dei limiti per l'applicazione delle restituzioni previste dal regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, rende superfluo l'esame della terza domanda posta in via subordinata dal giudice nazionale. Comunque, trattandosi di una domanda relativa ad elementi puramente tecnici non definiti dai regolamenti che siamo chiamati a interpretare, dal momento che niente è emerso nel corso di questa procedura che possa contraddire i criteri proposti al riguardo dalla Commissione alla luce delle pur scarse note alla «nomenclatura di Bruxelles», ritengo che a questi si debba fare riferimento.
Concludo quindi:
1.
L'articolo 15 del regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967 pur non escludendo, in linea di principio, la concessione della restituzione dallo stesso prevista per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 qualora il suo importo sia superiore al prezzo pagato nel caso singolo sul mercato interno per la merce considerata, non consente tuttavia, di regola, di accorciare restituzioni che superino il valore corrente della merce di cui trattasi nel mercato comune.
2.
a)
I requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento n. 1041/67/CEE della Commissione del 21 dicembre 1967 vanno valutati con riferimento a criteri valevoli per la loro commercializzazione nella Comunità, indipendentemente dagli usi commerciali e dalle norme sanitarie degli Stati di destinazione.
b)
La circostanza che l'importo previsto per la restituzione all'esportazione di un determinato tipo di merce sia superiore al valore effettivo nel mercato comune della partita di merce di cui trattasi, giustifica normalmente la presunzione che la merce non sia di buona qualità commerciale.
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