CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ALBERTO TRABUCCHI
DEL 20 SETTEMBRE 1973
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Roma locata est.
Le questioni d'interpretazione poste in questa procedura dalla giurisdizione germanica si trovano già esplicitamente o implicitamente risolte nella giurisprudenza di questa Corte, e in particolare nella sentenza del 14 dicembre 1972 nella causa pregiudiziale 29-72 (Marimex, Racc. 1972, pag. 1309 e segg.).
Non mi limiterò a dire con espressiva concisione tacitiana che Roma locuta causa finita est, ma è certo che in ragione del carattere d'astrattezza delle questioni d'interpretazione proposte in base all'articolo 177 CEE, e della speciale autorità delle pronunce emanate in sede d'interpretazione pregiudiziale, basteranno qui poche osservazioni. Invero, nel corso della procedura non sono stati portati argomenti che possano valere come critica dei principi affermati.
Con la prima domanda si chiede se la nozione di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali include i diritti amministrativi (Verwaltungsgebühren) riscossi all'importazione di vegetali da uno Stato membro a un altro, per la visita fitòsanitaria. Nella citata sentenza Marimex, questa Corte ha stabilito che il divieto di applicare dazi doganali e tasse di effetto equivalente nei rapporti fra Stati membri si riferisce a qualsiasi onere riscosso in occasione o in ragione dell'importazione, il quale, colpendo specificamente le merci importate e non invece le merci nazionali similari, ne alteri il costo e abbia quindi sulla circolazione delle merci la stessa influenza restrittiva di un dazio doganale. Tale divieto non ammette alcuna distinzione secondo lo scopo perseguito mediante la riscossione degli oneri pecuniari di cui è sancita l'abolizione; esso comprende, perciò, anche gli oneri percepiti sulle merci importate per ragioni di controllo sanitario. Non esistono ragioni per non applicare questa regola anche in materia di controlli fitosanitari. La Corte, nella detta sentenza pregiudiziale, ha dichiarato che una diversa soluzione sarebbe possibile soltanto qualora gli oneri pecuniari considerati entrassero in un sistema generale di tributi interni, applicati alle merci — nazionali e impor tate — secondo gli stessi criteri.
Risulta in particolare da quest'ultima parte della pronuncia che, per rendere ammissibile un onere all'importazione per ragioni di controllo sanitario, non basta che la merce considerata sia gravata di oneri per la stessa ragione di controllo sanitario anche se prodotta nel territorio dello Stato di cui trattasi, ma occorre che, sia gli oneri gravanti sul prodotto interno, sia quelli applicati all'importazione facciano parte di un unico sistema e siano determinati e riscossi secondo identici criteri, onde risulti chiaramente che la loro incidenza sui prodotti importati e sui prodotti interni è identica.
È inutile dire che, conformemente a quanto ribadito anche nella stessa sentenza Marimex, l'articolo 36 del trattato non potrebbe in alcun modo giustificare delle imposizioni pecuniarie sulle merci importate. Qui non sono in discussione controlli o limitazioni, ma soltanto l'imposizione di una tassa da pagare all'importazione.
Il semplice richiamo di questi principi e criteri già affermati per diritto è sufficiente a rispondere alla prima domanda del giudice tedesco.
In secondo luogo, il giudice nazionale ci chiede se il divieto dell'articolo 13, paragrafo 2, del trattato valga anche quando il diritto riscosso all'importazione non eccede nel suo ammontare il costo della visita.
Risulta dalla costante giurisprudenza di questa Corte, e in ispecie dalla sentenza 24-68 resa su ricorso della Commissione contro la Repubblica italiana, e dalla sentenza d'interpretazione pregiudiziale nelle cause riunite 2 e 3-69 (Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders), che la scriminante del servizio entra in gioco solo quando si tratti di un servizio reso individualmente all'importatore, nel senso che comporti per lui un vantaggio specifico, mentre non vale quando l'onere sia in relazione a spese sostenute per un controllo imposto d'autorità che sia bensì utile alla collettività ma che non si traduca in un vantaggio economicamente apprezzabile per il singolo importatore. Come questa Corte ha affermato nella citata sentenza 24-68 (Racc. 1969, pag. 202), un'attività dell'amministrazione statale da cui risultasse per certe categorie di operatori un vantaggio di carattere del tutto generale, non agevolmente valutabile, non può essere considerata come un servizio tale da giustificare una tassa.
In base a queste considerazioni e a questi precedenti, sarà irrilevante che il diritto non ecceda il costo della vìsita sanitaria, dal momento che questa non costituisce un servizio individuale e non comporta alcun beneficio diretto economicamente apprezzabile per il singolo importatore sottoposto all'onere stesso.
Non nascondo che l'applicazione di questi principi potrebbe in certi casi, allo stato attuale delle legislazioni interne, avere per conseguenza di avvantaggiare i prodotti importati rispetto ai prodotti interni. Ciò si verificherebbe in particolare allorché non si sia obbligatoriamente previsto un controllo sanitario o fitosanitario delle merci nello Stato membro d'origine, mentre tali controlli — e gli oneri corrispondenti — esistano per le stessi merci prodotte nello Stato membro importatore.
Tuttavia la constatazione di questo inconveniente, che potrebbe risultare dalla diversità delle legislazioni interne, non sarebbe certo tale da giustificare un'applicazione meno rigorosa del divieto delle tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali. Infatti, ciascuno Stato membro ha la possibilità di correggere tali situazioni includendo gli oneri all'importazione e gli oneri interni per il controllo fitosanitario in un sistema unitario. Non è il giudice che può tener conto della situazione suddetta. Saranno semmai da promuovere anche nel campo comunitario altri interventi di ordine normativo: esiste infatti proprio sul piano comunitario la possibilità di eliminare le storture del genere di quella sopra segnalata mediante l'adozione di opportune direttive volte all'armonizzazione delle norme interne relative alla protezione fitosanitaria.
Concludo quindi che si risponda:
1.
Sul primo punto, conformemente al dispositivo Marimex: «Vanno considerati come tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali gli oneri pecuniari riscossi, per ragioni di controllo sanitario, al momento del passaggio della frontiera, qualora tali oneri siano determinati secondo propri criteri, non comparabili con i criteri di determinazione dell'onere pecuniario gravante sulle analoghe merci nazionali».
2.
Un onere all'importazione, anche se non ecceda nel suo ammontare il costo dell'attività amministrativa in relazione alla quale esso è imposto, ricade sotto il divieto dell'articolo 13, paragrafo 2, del trattato, ogniqualvolta il detto intervento dell'autorità nazionale non si traduca in un vantaggio specifico economicamente apprezzabile per il soggetto gravato.
Full & Egal Universal Law Academy