CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 9 LUGLIO 1974 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Il 3 novembre 1971 la Commissione pubblicava cinque bandi di concorso interno redatti, eccettuato un solo punto, negli stessi termini. Ciascun bando stabiliva che il relativo concorso avrebbe avuto luogo per titoli e per esami, allo scopo di costituire un elenco di riserva in vista della futura assunzione di amministratori nei gradi A 6 ed A 7. È pacifico che, con questi concorsi, la Commissione tendeva principalmente a consentire a dipendenti di categoria B con una certa anzianità di servizio il passaggio alle carriere della categoria A.
La differenza fra i vari bandi risiedeva nella definizione dei compiti che avrebbero dovuto essere svolti dai candidati prescelti. Ciascun bando riguardava, infatti, personale specializzato in un particolare settore, e precisamente:
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giuridico-amministrativo: COM/A/264
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economico: COM/A/265
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finanziario e contabile: COM/A/266
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previdenziale: COM/A/267
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agricolo e tecnico: COM/A/268
In ciascun settore, ai candidati era offerta la scelta fra vari argomenti (indicati come «opzioni») sui quali potevano chiedere di essere esaminati oralmente, nell'ambito delle prove del concorso.
La pubblicazione dei suddetti bandi veniva decisa dalla Commissione in una riunione del 22 luglio 1971, il cui verbale, in estratto, è stato prodotto in causa dalla Commissione, su richiesta rivolta al legale di questa dal giudice relatore. Come risulta da questo documento, originariamente era stato deciso di organizzare sei concorsi. Non è del tutto chiaro come questo numero sia stato ridotto a cinque, ma la questione è a mio avviso irrilevante.
I ricorrenti nelle tre cause erano tutti, all'epoca dei fatti in esame, dipendenti della Commissione di categoria B. Due di essi, la Campogrande (causa 112-73) e la sig.ra Bouyssou (causa 145-73) partecipavano, senza successo, al concorso COM/A/264. Il terzo, il sig. De Vleeschauwer (causa 144-73) partecipava, con esito negativo, al concorso COM/A/265. Ciascuno di essi contesta i risultati dei suddetti concorsi e ne chiede l'annullamento, per diversi motivi.
Dovrei forse ricordare che la Campogrande ed il sig. De Vleeschauwer sono tuttora nella categoria B alle dipendenze della Commissione, mentre la sig.ra Bouyssou sta ora effettuando il periodo di prova presso il Consiglio al grado LA 7. Quando, terminate le arringhe, la Corte ha rivolto talune domande alle parti, a questa ricorrente è stato chiesto se ritenesse di avere ancora interesse all'attuale procedimento. Conoscete la sua risposta, che mi sembra esauriente. Essa ha detto fra l'altro che alla sua preparazione e alla sua esperienza risponde meglio la qualifica di amministratore che non quella di traduttore, e che un posto amministrativo presso la Commissione apre più ampie prospettive di carriera che non un posto nel servizio linguistico del Consiglio.
Un altro quesito è stato posto alla Campogrande, al fine di chiarire se, prima di adire la Corte, essa avesse proposto un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale. Dalla sua risposta e dai documenti prodotti su questo punto risulta che il reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, fu proposto in data 6 settembre 1972 e rimase senza riscontro durante i quattro mesi fissati come termine da quest'articolo. Di conseguenza, il ricorso giurisdizionale, registrato in cancelleria il 22 marzo 1973, deve considerarsi ricevibile.
Tutti e tre i ricorrenti sostengono, in primo luogo, che i concorsi vanno annullati per il fatto che nessuno dei relativi bandi fissava un limite d'età, né precisava che non veniva applicato alcun limite d'età.
Orbene, se la situazione normativa fosse oggi la stessa che nel momento in cui questa sezione si è pronunziata nella causa 78-71 (Costacurta c. Commissione, Raccolta 1972, pag. 163), molto probabilmente questa censura dovrebbe essere accolta.
Ricorderete che la sentenza 78-71 è stata emessa il 22 marzo 1972. Tenendo conto di quanto ivi affermato, una settimana dopo, cioè il 29 marzo 1972, la Commissione pubblicava nel corriere del personale una comunicazione secondo cui la mancata indicazione di limiti di età nei bandi di concorso di cui ci stiamo occupando significava ch'essa non riteneva necessario alcun limite. In quel momento, tuttavia, non soltanto era stato redatto l'elenco dei candidati ammessi al concorso, ma inoltre questi avevano già sostenuto le prove scritte. Vi sono quindi forti presunzioni del fatto che tenuto conto del principio affermato nella sentenza Costacurta, fosse orami troppo tardi per sanare retroattivamente il vizio che inficiava i bandi di concorso.
La normativa vigente in materia non è però rimasta invariata. Il 30 giugno 1972 il Consiglio adottava il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1473/72, col quale veniva resa 'facoltativa l'indicazione del limite d'età nei bandi di concorso. Il 15 marzo 1973, la Seconda Sezione di questa Corte pronunziava la sentenza 37-72 (Marcato c. Commissione, Raccolta 1973, pag. 361), in cui veniva respinta la domanda d'annullamento di un bando di concorso in cui mancava qualsiasi indicazione di limiti di età benché la pubblicazione fosse avvenuta prima del 30 giugno 1972. Il relativo mezzo dedotto dal ricorrente veniva disatteso per due motivi: in primo luogo, il limite di età, ove fosse stato fissato, avrebbe avuto come unica conseguenza o di eliminare dal concorso il ricorrente stesso, il che sarebbe stato in pieno contrasto col suo interesse, o di eliminare altri competitori, forse validi, il che non si poteva considerare come un interesse legittimo del ricorrente. Ora, signori, non mi sembra che queste considerazioni siano facilmente conciliabili con l'orientamento seguito da questa Sezione nella causa Costacurta. Esistono almeno tre possibilità. La prima è logicamente quella che esista un vero contrasto fra le due sentenze Marcato e Costacurta. La seconda possibilità consiste nella mancanza di una perfetta analogia fra questi due casi. La terza è quella che il presente caso, date le circostanze, sia diverso da entrambi i precedenti, ad esempio perché riguarda concorsi intesi a costituire elenchi di riserva o perché si deve tener conto della comunicazione fatta dalla Commissione il 29 marzo 1972. A mio avviso, non è necessario risolvere questo problema, e ciò per le seguenti ragioni: il secondo motivo sul quale la Seconda Sezione basava la decisione negativa di cui sopra riguardava il fatto che, data la modifica apportata col regolamento n. 1473/72, l'annullamento del bando di concorso non avrebbe recato alcun vantaggio al ricorrente. Ciò mi sembra senz'altro esatto. In quella fattispecie come in quella ora in esame, era manifesto che la Commissione non considerava necessario stabilire un limite di età; un eventuale annullamento avrebbe perciò potuto portare, al massimo, ad un nuovo concorso, anche questo senza fissazione di limiti d'età. L'orientamento seguito dalla Seconda Sezione mi sembra l'unico conforme al principio dell'economia dei giudizi, principio le cui radici, nel diritto inglese, si trovano nella pittoresca, seppure un po' imprecisa, massima della vecchia Court of Chancery: «Equity, like nature, does nothing in vain».
Proporrei quindi di disattendere il primo mezzo dedotto dai ricorrenti.
Il secondo mezzo da questi proposto riguarda, in poche parole, il fatto che le commissioni esaminatrici dei cinque concorsi non avrebbero valutato i candidati tutte secondo lo stesso metro. I ricorrenti non giungono ad affermare che in realtà si trattasse di un solo concorso, presentato come cinque concorsi diversi. Essi sostengono però che i cinque concorsi dovevano servire, ed in effetti servirono, a stabilire un unico elenco degli idonei; stando cosi le cose, si sarebbe dovuta garantire l'applicazione degli stessi criteri ai candidati di tutti e cinque i concorsi.
Signori, penso che questo ragionamento sia basato su un presupposto errato. Se è vero, infatti, che i concorsi erano destinati a stabilire un unico elenco, dal quale avrebbero poi potuto essere scelti i nominativi dei candidati idonei, da promuovere a posti vacanti senza alcun riguardo al concorso o ai concorsi cui avevano partecipato con esito favorevole, è da criticare il fatto che abbiano avuto luogo cinque concorsi: si sarebbe dovuto bandire un solo concorso, con un'unica commissione esaminatrice. Se invece è vero che i concorsi dovevano portare, ed in effetti portarono, a stabilire cinque diversi elenchi, ciascuno per un particolare settore contemplato dal relativo bando, il comportamento della convenuta non può essere criticato.
In realtà, i concorsi non furono completamente indipendenti l'uno dall'altro, essendo stati banditi in seguito ad un'unica decisione della Commissione. I bandi vennero pubblicati simultaneamente nel corriere del personale (cfr. allegati III e IV della replica presentata in ciascuna causa). Il loro fine comune era quello di consentire il passaggio alla categoria A di dipendenti di altre categorie. I bandi furono redatti negli stessi termini, salvo per quanto riguardava il settore particolare per cui era indetto ciascun concorso. Le prove scritte furono le stesse per tutti e cinque i concorsi. I risultati vennero comunicati simultaneamente nel corriere del personale del 26 giugno 1972, in cui i nomi degli idonei erano elencati in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del concorso o dei concorsi cui avevano partecipato (cfr. allegato IX di ciascuna replica). Resta tuttavia il fatto che si trattava di cinque concorsi separati, con diverse commissioni esaminatrici, e riguardanti settori diversi.
Non può esservi dubbio, a mio avviso, che le commissioni abbiano cercato di fare tutto ciò che poteva ritenersi logico e legittimo per uniformare i rispettivi criteri di valutazione, come del resto era stato stabilito nell'originaria decisione della Commissione (cfr. paragrafo 2 (e) del verbale della riunione del 22 luglio 1971). I membri delle commissioni d'esame tennero a questo scopo tre riunioni, i cui verbali sono a vostra disposizione (allegato I di ciascuna replica). Essi non hanno bisogno di commento. Particolarmente significativo è, secondo me, il paragrafo 1 del verbale della prima riunione, in cui viene riportata l'opinione dei presenti, nel senso che «les jurys, tout en étant indépendants, devraient harmoniser le déroulement des travaux dans toute la mesure du possible … afin d'aboutir à des listes de aptitude de qualité comparable.» Se non m'inganno, i ricorrenti lamentano che questo scopo non sia stato raggiunto. Questo è anche il parere del sig. Krauss, presidente della commissione esaminatrice per il concorso COM/A/264, il quale aveva presieduto le riunioni di «coordinamento»: si veda la sua lettera 22 agosto 1972 al sig. de Groote (allegato 6 (b) alle risposte date dalla Commissione ai quesiti della Corte), sul cui contenuto i ricorrenti hanno particolarmente insistito.
Comunque, signori, sul piano giuridico è irrilevante il fatto che detto obiettivo sia stato realizzato o meno. Dato che si sono avuti cinque concorsi distinti, riguardanti settori diversi, i partecipanti ad uno di essi non sono legittimati a criticare il procedimento seguito per gli altri concorsi, cui non abbiano partecipato. La nozione di concorso «unico» o di concorsi «connessi», sulla quale l'avvocato dei ricorrenti ha insistito con tanta eloquenza, non trova alcun fondamento nello statuto del personale.
Il solo punto rilevante riguarda perciò una questione di fatto: i concorsi portarono alla costituzione di un unico elenco di riserva, ovvero a quella di cinque elenchi separati? Ritengo che non abbia importanza il modo in cui i risultati furono pubblicati nel corriere del personale, benché si possa ammettere ch'esso abbia creato equivoci (fra l'altro, a quanto pare, per i ricorrenti). Sappiamo che in realtà, com'è naturale, ciascuna commissione esaminatrice stabili il proprio elenco degli idonei (cfr. allegati ai controricorsi), e la Commissione sostiene che le promozioni, se e quando dei posti si resero vacanti, furono effettuate in base a tali elenchi.
Per andare a fondo della questione, la Corte ha chiesto alla Commissione di produrre un elenco delle nomine effettuate fra gli idonei, indicando per ciascun caso il concorso o i concorsi cui aveva partecipato il candidato promosso, nonché la «opzione» o le «opzioni» di quest'ultimo. La Commissione ha prodotto questo elenco, come pure un fascicolo contenente gli avvisi di posto vacante in base ai quali si era proceduto alle nomine stesse (allegato 8 alle risposte date dalla Commissione ai quesiti della Corte). All'udienza, il legale dei ricorrenti vi ha sottoposto un prospetto in cui viene commentato il contenuto del suddetto elenco. Ne emergeva che, per 53 nomine su 68, i ricorrenti non negavano che il posto assegnato rientrasse nel settore di attività cui si riferiva il concorso nel quale il candidato nominato era risultato idoneo, ovvero ch'essi ritenevano la nomina giustificata dagli specifici requisiti di cui l'interessato era in possesso. In 15 casi, però, i ricorrenti contestano la rilevanza della materia specifica del concorso nel quale il dipendente promosso era stato dichiarato idoneo, in relazione ai compiti corrispondenti al posto cui egli era stato nominato. Il prospetto in parola è stato trasmesso al difensore della Commissione troppo tardi perché egli potesse accertare le circostanze relative alle 15 nomine suddette; all'udienza, tuttavia, egli ha cercato di illustrare taluni di questi casi secondo quanto gli constava personalmente. Per parte mia, signori, ho esaminato i 15 casi facendo un raffronto, per ciascuno di essi, tra la descrizione delle mansioni inerenti al posto, secondo quanto indicato nel relativo avviso di posto vacante, e la definizione del settore di attività per il quale era stato bandito il concorso in cui il dipendente nominato era stato dichiarato idoneo, nonché quella della «opzione» o delle «opzioni» dell'interessato. Ne ho potuto trarre la conclusione che in 9 dei 15 casi il nesso è perfettamente chiaro, in 4 esso è abbastanza evidente, mentre solo in 2 casi la sua esistenza non è manifesta.
Alla luce di questi risultati, penso di poter concludere che va accolta la tesi della Commissione, secondo cui i concorsi avevano lo scopo in effetti raggiunto, di costituire cinque distinti elenchi di riserva. Di conseguenza, va disatteso il secondo mezzo dedotto dai ricorrenti.
Né può essere accolto il loro terzo mezzo, basato sulla circostanza che — secondo quanto essi asseriscono — la commissione esaminatrice per il concorso COM/A/268 consentì ai candidati di presentare l'inglese come seconda lingua, benché a quell'epoca esso non fosse una lingua ufficiale delle Comunità. I ricorrenti non possono basare le proprie impugnazioni su fatti eventualmente verificatisi nell'ambito di un concorso al quale nessuno di loro ha partecipato. Tornerò fra poco sull'assunto secondo cui venne consentito l'uso dell'inglese ad uno dei candidati del concorso COM/A/264.
Ritengo però opportuno prendere in esame, a questo punto, altre due censure (formulate dai ricorrenti sig. De Vleeschauwer e sig.ra Bouyssou, ma non dalla Campogrande), relative alle modalità seguite nel procedimento di concorso COM/A/268. La prima riguarda il fatto che la commissione esaminatrice di questo concorso avrebbe usato un sistema di votazione diverso da quello applicato dalle altre commissioni; la seconda, la circostanza che i candidati di questo concorso sarebbero stati preparati da membri della commissione esaminatrice. Queste deduzioni, indipendentemente dal fatto che siano o meno fondate, sono a mio avviso irrilevanti.
Il quarto mezzo di ricorso, comune a tutti i ricorrenti, mi sembra dar luogo a maggiori perplessità. È stato sostenuto che, ad un certo momento, ai presidenti ed ai membri delle commissioni d'esame vennero impartite «istruzioni» nel senso di limitare, per quanto possibile, il numero degli idonei, onde permettere un ulteriore reclutamento di personale nei nuovi Stati membri, mediante concorso esterno, e che ciò portò ad alterazioni del punteggio attribuito a taluni candidati.
Su questo aspetto della causa è scarso l'apporto di prove convincenti.
Dal verbale della riunione tenuta il 22 luglio 1971 risulta che, in quell'occasione, la Commissione decise fra l'altro di organizzare dei concorsi generali, le cui modalità avrebbero dovuto essere fissate in seguito. Il paragrafo 4 (b) di questo verbale è redatto nei seguenti termini:
«La Commission indiquera au jury de chaque concours (interne et externe) le nombre approximatif de candidats qui devraient être inscrits sur la liste d'aptitude, de manière à ce que les listes de réserves internes et externes puissent être épuisées dans des délais raisonnables.»
La lettera del sig. Krauss al sig. de Groote, lettera cui ho già accennato e che fu scritta in relazione ad un'inchiesta fatta dal sig. Lahnstein, capo gabinetto di un membro della Commissione, contiene questo passo significativo:
«Par ailleurs, on ne peut pas dire qu'il y avait des interventions en vue de limiter le nombre de candidats sur la liste d'aptitude. Lors d'un déjeuner de travail, auquel ont participé M. Coppé,» — a quell'epoca commissario responsabile in materia di personale e amministrazione — «son chef de cabinet et les présidents des jurys, M. Coppé, répondant à ma question, a donné une certaine estimation des postes disponibles, par ailleurs de loin inférieurs au nombre de candidats mis ensuite sur les listes d'aptitude. Lorsqu'il y avait des indications que les jurys ne tiendront pas compte des chiffres évalués par M. Coppé, il y avait encore un entretien avec M. Cardon de Lichtbuer», — capo gabinetto del sig. Coppé — «qui est resté sans aucune suite de la part des jurys qui ont insisté sur leur indépendance.
En conclusion, je pense qu'il s'impose de répondre à M. Lahnstein qu'il n'y avait aucun numerus clausus et que par ailleurs les jurys ont agi dans l'indépendance qui leur est non seulement garantie mais imposée par le statut.»
Nei bandi di concorso era stabilito che le prove sarebbero state valutate secondo il seguente sistema di punteggio:
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prova scritta: da 0 a 20 punti;
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prova orale di carattere generale: da 0 a 20;
—
prova orale sull'argomento scelto dal candidato: da 0 a 30;
—
prova di lingua: da 0 a 10;
con un massimo di 80 ed un minimo di 48 punti.
Il verbale delle sedute della commissione d'esame per il concorso COM/A/268 (allegato ai controricorsi), dopo aver menzionato la decisione della stessa commissione nel senso di suddividere gli idonei in tre gruppi, a seconda che i candidati avessero ottenuto
1.
61 punti o più,
2.
da 53 a 60 punti,
3.
da 48 a 52 punti,
continua nei seguenti termini:
«b)
avant que le jury arrête la liste d'aptitude, un débat profond s'est déroulé sur les exigences à demander à un fonctionnaire de catégorie A. Des différences d'opinion très prononcées sont apparues entre le président et les autres membres du jury.
La proposition du président d'exclure de la liste tous les candidats entrant dans le 3ème groupe n'a pas été partagée par les autres membres du jury.
En conséquence, le jury a fixé, à la plus grande majorité, la liste d'aptitude comportant les 28 candidats ayant obtenu une cotation minimale de 48 points sur 80 dans l'ensemble des épreuves.»
I ricorrenti sottolineano che nei verbali di tutte le altre commissioni esaminatrici non si fa menzione di un'opposizione del genere, e considerano determinante il fatto che la percentuale degli idonei sia stata molto più alta nel concorso COM/A/268 che non in tutti gli altri concorsi, come risulta dai seguenti dati:
COM/A/26417 su 55COM/A/26510 su 64COM/A/26612 su 44COM/A/2678 su 36COM/A/26828 su 51.
Secondo i ricorrenti, la Corte ne dovrebbe trarre la conclusione che proposte simili a quella avanzata dal presidente della commissione esaminatrice per il con corso COM/A/268 furono fatte anche alle altre commissioni, le quali avrebbero dato loro seguito, riducendo il punteggio attribuito a determinati candidati. La Camprogrande sostiene che un membro della commissione esaminatrice per il concorso COM/A/264 le disse che, nel suo caso, il punteggio definitivo era stato ridotto da 52 a 47. Nello stesso senso, la sig.ra Bouyssou assume che una certa Dusseaux le disse di aver appreso dalla De Corne, membro della commissione esaminatrice, che la stessa sig.ra Bouyssou aveva superato con successo le prove del concorso. Sarebbe inoltre degno di nota il fatto che tutti e tre i ricorrenti abbiano ottenuto 47 punti. Va d'altra parte osservato che esistono molte altre spiegazioni possibili in merito alla disparità dei risultati dei vari concorsi. Il verbale delle sedute della commissione esaminatrice per il concorso COM/A/267 fa apparire, forse, una reale divergenza di opinioni circa i requisiti che un dependente deve possedere per passare nella categoria A, e dalla lettera del sig. Krauss si trae l'impressione che le commissioni, se adottarono criteri di valutazione diversi, lo fecero perché tenevano molto alla propria indipendenza.
I ricorrenti chiedono che i membri e il segretario della commissione del concorso COM/A/264, come pure la Dusseaux, siano chiamati a testimoniare su questo punto. Ritengo che tale richiesta, da parte del sig. De Vleeschauwer, sia dovuta ad errore, e ch'egli intenda in realtà chiedere che venga assunta la testimonianza dei membri e del segretario della commissione del concorso COM/A/265.
Confesso che non mi è stato facile prendere posizione in merito al se dette richieste vadano accolte.
La Commissione sostiene che, dato il carattere di segretezza inerente alle attività di una commissione di concorso, le persone che fanno parte di un organo del genere non dovrebbero, in linea di principio, poter essere convocate a testimoniare sulle relative operazioni. Essa ritiene che si possa derogare a questa regola solo qualora esistano almeno seri indizi di irregolarità del procedimento. Condivido questa opinione, pur ritenendo che si debba insistere, non tanto sul motivo della segretezza, quanto sul fatto che sarebbe inammissibile che qualsiasi candidato respinto in un concorso organizzato a norma dello statuto potesse, mediante semplici affermazioni da lui fatte in merito alle svolgimento del concorso in una domanda proposta alla Corte, costringere i membri della commissione esaminatrice a venir qui per rendere conto del loro operato.
Mi sembra tuttavia che, nel presente caso, l'esistenza di indizi gravi come quelli cui ho accennato rendano necessaria l'assunzione di mezzi istruttori. La Corte non renderebbe forse pienamente giustizia ai ricorrenti, qualora statuisse contro di loro senza sentire i testimoni ch'essi propongono. Penso quindi che, in via preliminare, dovrebbero essere invitate a comparire personalmente, a norma dell'art. 45, § 2, lettera a), del regolamento di procedura, la Campogrande e la sig.ra Bouyssou, per dar loro modo di specificare le circostanze in cui vennero a sapere quanto esse affermano di aver appreso.
Vorrei precisare che, a mio avviso, i punti rilevanti sono soltanto due: 1o) se la commissione del concorso COM/A/264 o la commissione del concorso COM/A/265 abbiano modificato il punteggio rispettivamente attribuito alle ricorrenti; 2o) in caso affermativo, se lo abbiano fatto per motivi non giustificabili. Non dubito certo che possa di frequente avvenire che una commissione di concorso aumenti o diminuisca, nel corso dei suoi lavori, il punteggio attribuito in un primo momento, anche al fine di distinguere nettamente i candidati ritenuti idonei da quelli che vanno respinti, il che si deve considerare perfettamente legittimo.
Insisto su questo punto, perché mi pare che le tesi sostenute dai ricorrenti siano eccessive.
Essi sostengono, ad esempio, che è stato violato l'art. 5; 5o comma, dell'allegato III dello statuto, il quale stabilisce che la commissione giudicatrice redige, al termine dei suoi lavori, un elenco degli idonei comprendente, «possibilmente», un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire. Lo scopo di questa disposizione, per un posto o dei posti determinati, è evidente: all'autorità che ha il potere di nomina è attribuita la facoltà di effettuare una scelta. Non mi sembra tuttavia possibile, in base ad un' interpretazione letterale e logica, applicare questa norma nel caso di un concorso destinato a costituire un elenco di riserva. Caratteristico di questo tipo di concorso è il fatto che non esistano «posti vacanti» anche se, naturalmente, è possibile effettuare una stima circa il numero dei posti che in definitiva dovranno essere assegnati. Il nocciolo della questione consiste nel fatto che lo scopo effettivo di un concorso del genere non è quello di provvedere all'attribuzione di uno e più posti determinati, bensì quello di accertare quali candidati potrebbero essere idonei a coprire un posto di un certo tipo.
Neppure mi sembra pertinente il riferimento fatto in proposito, dall'avvocato dei ricorrenti, alla massima «patere legem quam ipse fecisti», nel senso che la Commissione avrebbe modificato lo scopo primitivo dei concorsi in questione. All'udienza, egli è giunto a qualificare il corportamento della Commissione a questo riguardo come «peccato grave». Ora, si deve riconoscere che, nei casi in esame, ciò che importa non è quanto può aver fatto o non fatto la Commissione, bensì ciò che hanno fatto le giurie dei concorsi.
Non ritengo poi pertinente neppure l'argomento secondo cui vi sarebbe stato uno sviamento di potere da parte della Commissione. Nella fattispecie, l'esercizio dei relativi poteri non spettava alla Commissione, ma alle commissioni esaminatrici, e la questione da risolvere consiste, come ho già detto, nel se questi collegi si siano lasciati influenzare da considerazioni estranee al fine dei concorsi.
Nelle repliche (in quanto affermano di non esser stati a conoscenza di questo fatto al momento della proposizione del ricorso), i ricorrenti sostengono che ad uno dei candidati del concorso COM/A/264, il sig. Winkler, fu permesso di presentare l'inglese come seconda lingua.
Questa circostanza è irrilevante nel caso del sig. De Vleeschauwer, il quale non aveva presentato la propria candidatura a questo concorso. D'altra parte, la sig. na Campogrande e la sig.ra Bouyssou sostengono ch'esse avrebbero potuto ottenere migliori risultati, qualora fosse stata loro fatta la stessa concessione. Ora, anche ammesso che quanto esse affermano corrisponda alla realtà (il che viene negato dalla Commissione), non mi pare che il fatto dedotto costituisca una violazione dei diritti delle ricorrenti. Queste potevano pretendere che la loro preparazione linguistica venisse esaminata secondo quanto stabilito nel bando di concorso, il quale richiedeva la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali delle Comunità ed una buona conoscenza di un'altra di tali lingue. La circostanza che un altro candidato sia stato esaminato secondo criteri diversi da questi potrebbe essere rilevante solo qualora si trattasse di un concorso destinato a permettere l'assegnazione di uno o più posti determinati, e nell'ipotesi che detto candidato fosse stato prescelto per la nomina. Nel nostro caso, il concorso era destinato alla costituzione di una riserva e il sig. Winker non è stato dichiarato idoneo.
A quelli che si possono chiamare mezzi comuni dei tre ricorrenti, vengono aggiunti taluni mezzi propri dei singoli ricorsi.
Come ricorderete, il primo compito della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 5 dell'allegato III dello statuto del personale, è quello di prendere conoscenza dei fascicoli e di stabilire l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni fissate dal bando di concorso. Nell'effettuare questa operazione, la commissione del concorso COM/A/264 giunse alla conclusione che la Campogrande non possedeva i requisiti necessari per essere ammessa alle prove. Il suo nominativo non venne quindi incluso nel suddetto elenco, del che l'interessata si lamentò dapprima col sig. Krauss, poi col sig. Coppé. In seguito all'intervento di quest'ultimo, la competente commissione d'esame tornò sulla sua decisione, includendo la ricorrente nell'elenco in questione. La Campogrande sostiene ora che, a causa di tale incidente, essa venne informata con ritardo rispetto agli altri candidati (vale a dire il 22 marzo invece che il 10 marzo 1972) del programma d'esame. Ammetto che questa circostanza possa essere considerata sfortunata, ma non ritengo ch'essa costituisca un valido mezzo di ricorso. L'unica alternativa, per la commissione esaminatrice, avrebbe potuto essere quella di tornare alla sua originaria decisione. In ogni caso, come viene sottolineato dalla Commissione, la preparazione sul programma di cui sopra non riguardava le prove scritte, che ebbero luogo il 23 marzo, bensì gli esami orali, che si svolsero in un secondo tempo, dopo un intervallo di parecchi giorni.
Il sig. De Vleeschauwer e la sig.ra Bouyssou criticano il modo in cui si sarebbe svolta la prova scritta. Nel bando di concorso veniva precisato che la prova di carattere generale consisteva nella «redazione di una nota di servizio o del resoconto di una riunione su argomenti scelti dalla commissione». Sembra che il presidente della commissione per il concorso COM/A/265, sig. Morel, incaricato di sorvegliare i candidati durante le prove, abbia comunicato oralmente che detta prova non consisteva in un semplice riassunto, ma doveva comprendere anche un commento. I due ricorrenti sostengono che, in tal modo, ai candidati venne imposta una prova non contemplata dal bando, generando per di più confusione, in quanto la comunicazione venne diversamente interpretata sia dai candidati, sia dagli esaminatori, in parte a causa di traduzioni inesatte. Essi sostengono che ulteriore confusione fu determinata dal testo delle istruzioni scritte consegnate ai candidati all'inizio della prova. Signori, tutte queste censure mi sembrano infondate. Le suddette istruzioni scritte sono state prodotte in causa (allegato II delle controrepliche) e il testo è, a mio avviso, perfettamente chiaro e ineccepibile. Quanto fu detto dal sig. Morel, per illustrare il contenuto delle stesse istruzioni e ricordare che il concorso doveva consentire il passaggio alla categoria A, non dev'essere stato, per la maggioranza dei candidati, altro che una ovvia considerazione. In quanto esperti impiegati di categoria B, essi devono aver visto spesso, nel loro lavoro, il genere di testo che avrebbero dovuto redigere. Quanto alle pretese imperfezioni di traduzione, non riesco a capire — ammesso che ve ne siano state — come abbiano potuto danneggiare i ricorrenti. Risulta che il sig. Morel parlò in francese. Ora, la sig.ra Bouyssou è francese; il sig. De Vleeschauwer è belga, e il suo legale ha detto in udienza, in un altro contesto, che sebbene la sua madrelingua sia l'olandese, egli è abituato a lavorare piuttosto in francese.
Per quanto riguarda talune questioni sollevate durante la fase scritta del procedimento, restano da esaminare talune censure di minore rilievo, formulate unicamente dal sig. De Vleeschauwer. Non vorrei abusare del vostro tempo ricordandole tutte ed esaminandole singolarmente. Se ne parla alle pagg. 27-30 della relazione d'udienza. Da parte mia, mi limiterò ad esprimere il mio parere, nel senso che nessuna di esse potrebbe costituire motivo di annullamento del concorso cui partecipò il sig. De Vleeschauwer. La meno banale di tali censure si risolve nella semplice affermazione secondo cui il ricorrente dovette affrontare difficoltà che un dipendente di categoria A dovrebbe essere in grado di superare facilmente.
In una lettera del 4 luglio 1974, indirizzata al presidente di questa Sezione, l'avvocato dei ricorrenti ha voluto formulare una nuova censura, fondata sulla circostanza che dal verbale della riunione tenuta il 22 luglio 1971 risulterebbe che la Commissione decise che nell'ottobre successivo, avrebbero dovuto aver luogo «dei concorsi di recupero per i dipendenti di categoria B». Viene criticato il fatto che, in realtà, vennero ammessi al concorso anche dipendenti delle categorie LA e C. In proposito, signori, ritengo sufficiente osservare che dall'art. 42, § 2, del regolamento di procedura si desume chiaramente l'impossibilità di dedurre nuovi mezzi d'impugnazione dopo la conclusione della fase scritta del procedimento. La suddetta censura è quindi inammissibile. Dirò comunque che la considero anche infondata, non fosse altro che per il fatto che la decisione della Commissione non conferiva, di per sé, diritti soggettivi ai ricorrenti.
A mio avviso, l'unico atto che potesse produrre effetti nei loro confronti era quello che dava ufficialmente attuazione alla decisione stessa, cioè la pubblicazione dei bandi di concorso. Non ritengo che i ricorrenti siano legittimati ad andare al di là di questi effetti esterni, e a chiedere quindi un sindacato sul procedimento seguito dalla Commissione per giungere alla decisione. Noi non sappiamo che cosa possa essere avvenuto tra il 22 luglio 1971 e la data di pubblicazione dei bandi, ma qualunque circostanza che si sia o non si sia verificata non può, a mio avviso, influire sulla situazione giuridica dei ricorrenti. Ciò che importa è il fatto che i bandi di concorso non subordinavano la partecipazione alla condizione che i candidati fossero dipendenti di categoria B. Dubito, invero, che una condizione del genere possa ritenersi legittima. L'art. 27 dello statuto del personale stabilisce fra l'altro che «Le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento ed integrità». Mi sembrerebbe in contrasto con questa esigenza il fatto di riservare espressamente l'ammissione ad un concorso per l'assegnazione di posti nella categoria A a dipendenti di un'altra specifica categoria. Si deve notare che l'art. 1 dell'allegato III, il quale contiene dettagliate disposizioni circa il contenuto dei bandi di concorso, non prevede la facoltà di porre una limitazione del genere.
Concludo perciò nel senso che, per il momento, dovreste sospendere il procedimento e ordinare l'assunzione dei mezzi istruttori da me sopra indicati.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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