CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 19 MARZO 1974 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Il ricorrente nella presente causa è un dipendente della Commissione, il quale, avendo partecipato al concorso indetto per l'assegnazione di un posto di amministratore principale nell'organico della stessa istituzione, non veniva prescelto per la nomina.
La vacanza del posto in questione, successivamente oggetto di un concorso interno, era stata dapprima resa nota mediante un avviso che fissava al 17 giugno 1971 il termine per la presentazione delle domande. È evidente che, in un procedimento del genere, la persona che presentì la propria candidatura in risposta all'avviso di posto vacante deve considerarsi, a meno che non si ritiri, candidata a qualsiasi successivo concorso relativo allo stesso posto.
Nella fattispecie si trattava di un posto di grado A 5/A 4, nella divisione che si occupa del diritto europeo delle società. L'avviso di posto vacante precisava che i candidati dovevano possedere, possibilmente, una profonda conoscenza teorica e pratica del diritto olandese, e stabiliva, fra i requisiti in materia di conoscenze linguistiche, che era auspicabile una soddisfacente conoscenza dell'olandese e dell'inglese. La tesi del ricorrente consiste sostanzialmente nell' affermare che il posto era stato predestinato ad un candidato olandese, al quale veniva in effetti assegnato, e che a tal fine erano stati stabiliti i requisiti di cui sopra.
Il 15 giugno 1971 il ricorrente scriveva al direttore generale del personale e dell' amministrazione, chiedendo la revoca del suddetto avviso, nonché — per il caso che il posto venisse nuovamente dichiarato vacante — l'eliminazione di ogni riferimento al diritto olandese o alla lingua olandese. Egli sosteneva che il posto in questione era stato precedentemente occupato da un tedesco, che non aveva alcuna nozione del diritto olandese o della lingua dei Paesi Bassi, e che era stato promosso in considerazione dell'attività da lui svolta per l'appunto in quel posto, e ne inferiva che il lavoro della divisione interessata non esigeva conoscenze come quelle che erano state richieste. Egli assumeva inoltre che il posto era già stato offerto ad un cittadino olandese, il quale era stato invitato a presentare la propria candidatura.
Con lettera 20 settembre 1971, il direttore generale respingeva la richiesta del ricorrente, sostenendo che i requisiti stabiliti nell'avviso di posto vacante erano strettamente attinenti alla natura delle mansioni che avrebbe dovuto svolgere il titolare del posto; la conoscenza dell' olandese e dell'inglese non poteva confondersi con la cittadinanza olandese, in quanto detto requisito non era prerogativa dei cittadini dei Paesi Bassi; infine, il nuovo titolare del posto non avrebbe necessariamente avuto gli stessi compiti del suo predecessore. Il ricorrente replicava con lettera 19 ottobre 1971, nella quale svolgeva ulteriori argomenti a sostegno della sua tesi.
Il posto costituiva quindi oggetto di un concorso interno, per titoli e per esami, bandito a norma dell'art. 1 dell'allegato III dello statuto del personale. La descrizione delle mansioni e dei compiti inerenti al posto stesso contenuta nel bando di concorso era in sostanza identica a quella che figurava nell'avviso originario. Essa si riferiva fra l'altro alle seguenti attività:
«1.
Collaborare alla preparazione di un diritto europeo delle società e preparazione del coordinamento e dell' unificazione del diritto delle società degli Stati membri, con studi di diritto comparato e attraverso la partecipazione a riunioni con esperti ad alto livello;
2.
Elaborare proposte di regolamenti relativi ad un diritto europeo delle società ed il testo delle proposte di direttive e di convenzioni in vista del coordinamento e dell'unificazione del diritto delle società degli Stati membri;
3.
Controllare l'esecuzione delle direttive e dei regolamenti del Consiglio.»
I requisiti stabiliti nel bando di concorso erano anch'essi, sostanzialmente, gli stessi che figuravano nell'avviso di posto vacante, nonostante due lievi modifiche rispetto al testo precedente: in primo luogo, nel bando di concorso si chiedeva che i candidati avessero, possibilmente, «buone» (invece che «profonde») conoscenze teoriche e pratiche del diritto olandese; in secondo luogo, il bando di concorso non faceva alcuna espressa menzione della lingua olandese.
Con nota 8 novembre 1971 il ricorrente, ribadendo le obiezioni già formulate contro i requisiti indicati nel bando, chiedeva l'annullamento del concorso. Questa richiesta, insieme con la precedente nota del ricorrente in data 19 ottobre 1971, veniva respinta dal direttore generale del personale e dell'amministrazione il 29 febbraio 1972.
Il 14 marzo 1972, il ricorrente ed un altro candidato, il sig. Christian Timmermans, partecipavano alle prove del concorso, in esito alle quali il Timmermans veniva classificato dalla commissione esaminatrice al primo posto nell'elenco degli idonei di cui all'art. 30 dello statuto del personale, e il 31 maggio 1972 veniva effettivamente nominato.
In data 23 luglio 1972, il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, reclamo inteso ad ottenere fra l'altro l'annullamento della nomina del Sig. Timmermans. Il reclamo veniva respinto con nota 15 gennaio 1973'.
È contro tale provvedimento negativo che il ricorrente ha ora adito questa Corte, chiedendo fra l'altro che venga dichiarata la nullità del procedimento di concorso e della susseguente nomina del sig. Timmermans.
Come ho già ricordato, il ricorrente sostiene che nel bando veniva richiesta la conoscenza del diritto olandese, in quanto il posto era stato predestinato al sig. Timmermans. Secondo le sue allegazioni, il procedimento era inteso a favorire un candidato avente la cittadinanza di un determinato Stato, in spregio all'art. 27 dello statuto del personale, il quale stabilisce che «nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro». La Commissione oppone che i requisiti di cui trattasi erano stati stabiliti al fine di giungere ad una composizione equilibrata della divisione in questione. Essa richiama la sentenza pronunciata dalla Seconda Sezione di questa Corte nella causa 33-67 (Kurrer/Consiglio, Racc. 1968, pag. 170), in cui — come nel caso odierno — il ricorrente criticava il fatto che fosse stata richiesta la conoscenza del diritto olandese. Veniva allora sottolineato che la scelta doveva essere effettuata non già basandosi sulla nazionalità, bensì sulla preparazione e sull'esperienza del candidato, relativamente, fra l'altro, ad un determinato ordinamento giuridico nazionale. La Corte affermava che questo modo di procedere era il solo che potesse conciliare le esigenze dell'ufficio legale dell' istituzione con la norma per cui nessun posto dev'essere riservato a cittadini di un determinato Stato membro. Essa osservava che, in una Comunità costituita di Stati che conservano ciascuno il proprio ordinamento giuridico nazionale, è indispensabile che un ufficio legale ben organizzato comprenda dei dipendenti in possesso di una preparazione teorica e di un'esperienza pratica relativa ad un determinato ordinamento giuridico nazionale.
Il ricorrente sostiene che il suo caso va distinto dal precedente, in quanto, fra l'altro, l'ufficio legale del Consiglio aveva una maggiore necessità di cultori del diritto dei singoli Stati membri. Come osservava l'avvocato generale Gand nella causa Kurrer/Consiglio, la valutazione delle necessità del servizio spetta, tuttavia, unicamente agli organi dell'istituzione; e questa Corte non può sindacare ta-le valutazione, a meno che il ricorrente non possa provare che l'amministrazione ha abusato dei suoi poteri. Ora, signori, se il requisito della conoscenza del diritto olandese fosse privo di qualsiasi rapporto con le esigenze dell'ufficio in questione, ovvero qualora requisiti specifici del genere non fossero mai stati stabiliti in precedenza nei bandi di concorso per l'assegnazione di posti analoghi, si potrebbe ritenere provata l'esistenza dello sviamento di potere. Ma questa ipotesi non si verifica nella fattispecie.
Prima della discussione orale, questa Sezione ha invitato la Commissione a precisare se i bandi di concorso relativi ad altri posti vacanti nella divisione di cui trattasi indicassero, sotto la rubrica «qualifiche occorrenti» che era desiderabile la conoscenza teorica e pratica di un determinato diritto nazionale. La Commissione ha prodotto copia di un certo numero di avvisi di posto vacante e di bandi di concorso, pubblicati nelle varie Divisioni della stessa direzione generale fra il 1970 e il 1972. Uno di questi documenti — l'avviso di posto vacante COM/74/72 — indicava, fra le mansioni da svolgere, lo studio del diritto delle società vigente in Francia ed in Italia, e richiedeva la conoscenza teorica e pratica del diritto francese e/o italiano. Un secondo avviso di posto vacante — COM/57/71 — si riferiva, in termini analoghi, al solo diritto francese. Un terzo avviso — COM/119/70 — richiedeva una buona conoscenza del diritto olandese ed inoltre (piuttosto stranamente) quella del diritto anglosassone, di un ordinamento, cioè, che ho sempre ritenuto ormai defunto da circa nove secoli. Ciò nondimeno, la conoscenza e possibilmente la pratica di questo diritto venivano richieste anche in un altro avviso di posto vacante — COM/428/72. Altri avvisi del genere — COM/936/72 e COM/937/72 — richiedevano una profonda conoscenza del sistema vigente in Italia rispettivamente in materia di imposte dirette e d'imposta sul valore aggiunto.
A mio avviso, signori, questi fatti che il ricorrente non ha cercato di confutare sono sufficienti a provare che l'esigere la specifica conoscenza di un particolare ordinamento giuridico, lungi dal costituire un'irregolarità, e quindi un vizio del procedimento, rientrava nella prassi normalmente seguita. È chiaro, invero, che una prassi del genere fosse necessaria, dovendo le divisioni interessate essere in grado di trattare questioni connesse ai vari ordinamenti rappresentati nella Comunità, e che il punto di vista espresso dalla Seconda Sezione nella causa Kurrer/Consiglio è ugualmente valido nel presente caso. Qualora — contrariamente a quanto io ritengo — questa Corte pensasse che si debba accertare se la conoscenza del diritto olandese fosse effettivamente necessaria od auspicabile per l'assegnazione del posto vacante di cui trattasi nella fattispecie, una risposta adeguata è stata data dal sig. Gleichmann, capo della divisione interessata, in seguito alla domanda rivoltagli all'udienza: egli ha detto che il diritto olandese delle società era stato oggetto, nel periodo 1970-1971, di una profonda riforma, di guisa che si era ritenuta utile la presenza nella divisione di una persona competente in materia.
Il ricorrente ha sostenuto che la nomina da lui impugnata faceva parte di un piano preordinato a favorire la carriera del candidato prescelto ed a bloccare la sua. Egli ha affermato che il sig. Gleichmann aveva già offerto il posto al sig. Timmermans, prima che venisse pubblicato il bando di concorso. A richiesta del ricorrente, la vostra Sezione ha assunto su questo punto la testimonianza tanto del sig. Gleichmann, quanto del sig. Timmermans, i quali hanno entrambi negato quanto viene affermato dal ricorrente. Come ricorderete, il sig. Gleichmann ha sottolineato che non era in suo potere l'offrire il posto a chicchessia. Egli ha aggiunto che non era escluso ch'egli avesse parlato del concorso col sig. Timmermans, come pure con altre persone, compreso il ricorrente, essendo importante il fatto di incoraggiare eventuali candidati a presentarsi al concorso. Il sig. Timmermans, da parte sua, non si rammentava di alcun colloquio sull'argomento. Ricorderete pure che il difensore del ricorrente, sebbene invitato ad interrogare i testimoni, si è astenuto dal farlo.
Altrettanto vani sono stati, a mio parere, i tentativi del ricorrente intesi a provare, riferendosi alla propria carriera, che vi era stato un piano prestabilito per impedire il suo avanzamento. Egli ha richiamato decisioni adottate in passato al riguardo, per dimostrare la sistematicità del comportamento inteso ad escluderlo dalla promozione. Devo comunque prendere brevemente in considerazione gli episodi cui egli ha fatto riferimento.
Nel 1968, il ricorrente aveva presentato la propria candidatura ad un posto di amministratore principale nella divisione «diritto europeo», e sostiene che senza alcuna giustificazione venne prescelto un altro candidato. La Commissione ribatte che, al momento della nomina, il 31 gennaio 1969, questo altro candidato aveva maturato i due anni di servizio necessari per la promozione, circostanza che non si verificava per il ricorrente, assunto alle dipendenze della Commissione nell'aprile 1967. A ciò il ricorrente oppone che, se la Commissione avesse agito legalmente, egli avrebbe dovuto essere assunto già nel 1965. In seguito ad un suo precedente ricorso (causa 62-65, Serio/ Commissione della CEEA, Racc. 1966, pag. 758) la Prima Sezione della Corte ha annullato il provvedimento di nomina da lui impugnato per il motivo che l'autorità competente si era sostanzialmente discostata dalla graduatoria del concorso. Il ricorrente assume che, qualora fosse stato assunto a quell'epoca, egli avrebbe avuto la necessaria anzianità di servizio. Va osservato però che la stessa Prima Sezione ha respinto in quella causa la domanda del ricorrente intesa a ottenere la nomina retroattiva ad uno dei posti vacanti, affermando che spettava alla Commissione la scelta del modo in cui si doveva dare esecuzione alla sentenza di annullamento. D'altronde, anche qualora, in base a questa sentenza, nel 1969 si fosse ritenuto che il ricorrente aveva maturato l'anzianità di servizio richiesta al fine della promozione cui egli aspirava, ciò non significa necessariamente ch'egli sarebbe stato senz'altro promosso. La mancanza del presupposto dell'anzianità costituiva un ostacolo per la promozione, ma la sua esistenza non poteva garantire l'adozione del provvedimento.
In secondo luogo, il ricorrente lamenta il ritardo con cui è intervenuta la sua promozione al grado A 6. La questione ha costituito oggetto di un formale reclamo proposto dal ricorrente alla Commissione in data 9 febbraio 1971. Tuttavia, come viene sottolineato dalla Commissione nel controricorso, il ricorrente non ha impugnato il rapporto informativo sul quale si fondava la decisione di non promuoverlo, né esaurendo il procedimento in sede amministrativa, né agendo in sede giurisdizionale dinanzi a questa Corte. In terzo luogo, il ricorrente ricorda che già nel 1971 egli aveva proposto reclamo contro un altro avviso di posto vacante nel grado A 5/A 4, nella divisione che si occupa del diritto delle società, in quanto esso richiedeva la conoscenza teorica e pratica del diritto francese. Per i motivi già esposti non ritengo, signori, che questo argomento possa avvalorare la tesi del ricorrente.
Questi, infine, adduce il fatto che l'ultimo rapporto informativo redatto sul suo conto è meno favorevole del precedente.
Ora, mi sembra che questi episodi, considerati sia isolatamente, sia nel loro complesso, siano del tutto insufficienti a dimostrare l'esistenza di un piano come quello cui si riferisce il ricorrente.
Passo quindi a considerare le critiche da questi formulate in merito al procedimento che ha portato alla nomina da lui impugnata nella presente causa.
Il bando di concorso stabiliva che vi sarebbero state due prove scritte: la prima, di tre ore, sul diritto delle società nei vari Stati membri della Comunità; la seconda, di un'ora, sul diritto olandese delle società. Era inoltre previsto che i candidati i quali avessero ottenuto una votazione inferiore a 12 su 20 nella prima prova sarebbero stati respinti, mentre l'esito della seconda prova non avrebbe influito sull'idoneità dei candidati. Come ho già detto, alle prove parteciparono due candidati, e cioè il ricorrente e il sig. Timmermans, redigendo i loro lavori rispettivamente in italiano e in olandese. Al fine di garantire l'anonimità, i testi vennero poi tradotti in francese. Nella prima prova, il sig. Timmermans ottenne un punteggio di 17/20, il ricorrente di 12/20; nella seconda prova la votazione fu di 7/10 per il primo, 2/10 per il secondo. Il sig. Timmermans venne — come ho già detto — classificato primo sull' elenco degli idonei, il suo nominativo fu segnalato da parte della direzione generale interessata per la nomina del posto vacante, ed egli venne regolarmente nominato dalla Commissione, autorità all' uopo competente.
Il ricorrente formula quattro obiezioni in merito al procedimento di concorso.
Egli sostiene, in primo luogo, che il testo originale dei lavori dei candidati venne consegnato alla commissione esaminatrice contemporaneamente alla traduzione in lingua francese, con la conseguenza di rivelare l'identità dei candidati. A sostegno di tale affermazione egli non fornisce però alcuna prova, mentre il fatto viene negato dalla Commissione. Questa assume che gli originali furono messi a disposizione della commissione esaminatrice, dopo l'attribuzione dei voti, per l'eventualità che si ritenesse necessario controllare l'esattezza delle traduzioni. La verità di queste affermazioni è confermata dalle note di trasmissione contenute nel fascicolo costituito dalla Commissione per il concorso in parola. Risulta che, nella fattispecie, la commissione d'esame non ritenne necessario prendere visione degli originali, data la notevole disparità del punteggio attribuito ai due candidati in base alle traduzioni in francese.
In secondo luogo il ricorrente accenna ad una «manipolazione» dei voti attribuiti nelle prove scritte: Anche su questo punto egli non fornisce prove. La sua te-si è basata su semplici congetture. Egli sottolinea il fatto che, in ciascuna delle prove, la differenza nel punteggio attribuito ai due candidati è di cinque voti, di guisa che, invertendo l'ordine reale dei voti ottenuti nelle singole prove, il totale sarebbe pari per i due candidati, e giunge ad insinuare che, date le caratteristiche ortografiche delle cifre 2 e 7, queste erano facilmente «manipolabili». A mio avviso, signori, affermazioni del genere, data la loro gravità, dovrebbero essere corroborate da prove irrefutabili, non già basarsi su considerazioni inconsistenti come quelle svolte dal ricorrente.
In terzo luogo, questi sostiene che la commissione esaminatrice era prevenuta nei suoi confronti; neppure a questo proposito adduce però delle prove a sostegno della sua grave affermazione. La suddetta commissione era composta da due funzionari della direzione generale interessata e da un rappresentante, rispettivamente, dell'ufficio legale della Commissione, della direzione generale personale ed amministrazione e del comitato del personale. I motivi per cui il ricorrente solleva dubbi circa l'imparzialità della commissione stessa sono sostanzialmente fondati sulla circostanza da lui già fatta valere, secondo cui la nomina in questione sarebbe stata il risultato di un piano preordinato, del quale — a suo dire — i membri della commissione dovevano essere al corrente. Così, l'atteggiamento ostile della direzione generale personale e amministrazione risulta, secondo lui, dalla reiezione del suo reclamo relativo ai requisiti stabiliti per la nomina al posto in questione; analogamente, l'atteggiamento ostile del rappresentante del comitato del personale sarebbe dimostrato dal fatto ch'egli faceva parte della commissione paritetica di cui all'art. 9, n. 1, lettera a) dello statuto del personale, commissione che aveva approvato il testo dei bandi di concorso, comprese le clausole relative ai suddetti requisiti. Io ritengo, signori, che anche questo mezzo vada disatteso.
Infine, il ricorrente lamenta che non figurassero, nel fascicolo sottoposto alla Commissione al momento di procedere alla nomina, gli allegati dell'atto di candidatura contenenti particolari indicazioni relative ai suoi titoli universitari e alla sua esperienza professionale. Questi documenti avevano, a suo avviso, la massima importanza, in quanto dimostravano che i suoi titoli erano di gran lunga superiori a quelli del sig. Timmermans, e in quanto il concorso era organizzato per titoli oltre che per esami.
Come ben sapete, il procedimento di nomina comprende la presentazione, da parte della commissione esaminatrice, di una relazione sull'esito del concorso e di una graduatoria degli idonei all'autorità che ha il potere di nomina (nella fattispecie, alla Commissione). Questa non è tenuta, nel provvedere alla nomina, a seguire la graduatoria; tuttavia, ciò non significa che le sia lecito porre nel nulla la nozione stessa di concorso, discostandosi sostanzialmente dalla graduatoria (cfr. sentenza 62-65, Serio/Commissione della CEEA, già ricordata). È senz' altro plausibile che, nella fattispecie, in base all'esito delle prove, la Commissione non abbia potuto, anche qualora lo avesse voluto, procedere alla nomina del ricorrente. Ma non è questo, ora, il punto da risolvere. Il problema consiste invece nello stabilire se il procedimento fosse viziato per la mancanza, nel fascicolo sottoposto alla Commissione, degli allegati dell'atto di candidatura del ricorrente. Dopo aver preso visione di tali allegati, devo rispondere negativamente.
L'allegato 1 contiene un elenco dei vari insegnamenti di diritto e di lingue, seguiti dal ricorrente fra il 1955 ed il 1961, nonché dei relativi diplomi da lui conseguiti. L'allegato 2 indica i vari posti occupati dal ricorrente fra il 1964 e il 1968 facendo una breve descrizione delle mansioni inerenti a ciascun posto. Si trattava di un'appendice a quella parte dell'atto di candidatura in cui si chiede ai candidati d'indicare le loro precedenti attività, e come tale ritengo fosse stato senz'altro inclusa nel fascicolo. Dell'unico fatto al quale il ricorrente si richiama, nelle sue memorie, per dimostrare la propria superiorità rispetto all'altro candidato, e cioè l'eccellenza dei suoi titoli universitari, non si trova però traccia nei suddetti allegati. Ne è fatta menzione nel vero e proprio atto di candidatura presentato e preso in considerazione dalla Commissione. Non penso, d'altra parte, che qualsiasi indicazione contenuta negli allegati potesse influire sulla decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, posta di fronte ai precisi risultati delle prove scritte.
Dalla circostanza che detti allegati non figuravano nel fascicolo trasmesso alla Commissione il ricorrente deduce che i titoli dei candidati erano stati presi in considerazione solo al fine di stabilire (a norma dell'art. 5 dell'allegato III dello statuto) quali candidati dovessero essere ammessi alle prove. Egli sostiene l'illegittimità di un tal modo di procedere, affermando che — in un concorso per titoli e per esami — entrambi i criteri devono essere applicati sia dalla commissione esaminatrice, nel fissare definitivamente la graduatoria, sia dall'autorità che ha il potere di nomina, nell'adottare la sua decisione.
La Commissione sostiene, d'altra parte, che in un concorso di questo tipo, i titoli dei candidati vanno presi in considerazione dalla commissione esaminatrice, in primo luogo nello stabilire l'elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso, e in secondo luogo nello stabilire quali fra i candidati che figurano in detto elenco vanno ammessi alle prove d'esame. In seguito, la valutazione dei candidati va fatta esclusivamente in base ai risultati degli esami. Da parte mia, signori, non ritengo di potermi pronunciare a favore dell'una o dell'altra tesi. Lo statuto del personale, e in ispecie l'art. 5 dell'allegato III, è muto al riguardo e, a mio avviso, lascia alla commissione esaminatrice e all'autorità che ha il potere di nomina, nell'ambito delle rispettive competenze, un certo margine discrezionale quanto alla determinazione dei limiti in cui i titoli dei candidati e l'esito delle prove debbano essere presi in considerazione in ciascuna fase del procedimento.
Nella fattispecie, né dalla relazione della commissione d'esame, né dalla nota di trasmissione dei fascicoli alla Commissione, risulta in alcun modo che, in qualsiasi momento, sia stato arbitrariamente deciso di non prendere in considerazione l'uno o l'altro elemento.
Per concludere, quindi, tutte le censure formulate dal ricorrente in merito al procedimento di nomina sono infondate.
Per quanto riguarda le spese, si applica l'art. 70 del regolamento di procedura. Malgrado qualche esitazione, sono giunto alla conclusione che nella fattispecie non va applicato il secondo comma dell' art. 69, § 3.
Concludo perciò che il ricorso va respinto e che ciascuna delle parti deve sopportare le spese da essa incontrate.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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