CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 7 NOVEMBRE 1973 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Com'è noto, nel 1962 il Consiglio adottò vari regolamenti relativi alla graduale attuazione, negli Stati già membri della Comunità, di un'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti agricoli, nella prospettiva della creazione di un unico mercato comunitario per ciascuno di tali prodotti. Nelle quattro cause odierne, 119-73, 124-73, 125-73 e 126-73, questa Corte deve prendere in considerazione due dei suddetti regolamenti, e cioè il n. 19, del 4 aprile 1962, relativo ai cereali, ed il n. 22, recante la stessa data, che si riferisce al pollame. Più precisamente, vanno esaminate le norme di questi regolamenti che hanno istituito un sistema di «prelievi» in sostituzione dei vari oneri precedentemente applicati dai singoli Stati membri al fine di proteggere la propria agricoltura.
Col sistema dei prelievi, ciascuno Stato membro era autorizzato a continuare a proteggere i propri agricoltori contro le importazioni sia da altri Stati membri, sia da paesi terzi, benché in misura meno ampia nel primo caso che nel secondo. Nei 1967, i regolamenti nn. 19 e 22 furono abrogati coi regolamenti del Consiglio n. 120/67/CEE e, rispettivamente, n. 123/67/CEE, che istituivano le organizzazioni comuni dei mercati comunitari dei cereali e del pollame, con la conseguente abolizione di ogni forma di protezione fra Stati membri. I quattro casi in esame si riferiscono quindi a un periodo transitorio, ormai da tempo scaduto. Ciò non significa che le questioni da essi sollevate siano del tutto irrilevanti ai fini dell'interpretazione dei regolamenti attualmente in vigore.
Dei quattro casi di cui ci stiamo occupando, due (119 e 124-73) sono stati sottoposti a questa Corte con domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht dell'Assia, gli altri due (125 e 126-73) con analoga domanda del Finanzgericht di Amburgo. In tutti questi casi, l'attore è un importatore tedesco di prodotti agricoli. Nei primi due casi, il convenuto è l'ente tedesco per l'importazione e l'immagazzinamento di cereali e foraggi; nel terzo caso è l'Ufficio doganale principale di Amburgo-Waltershof, e nel quarto il corrispondente Ufficio di Amburgo-Ericus. In tutti i casi, l'attore sostiene esser stato riscosso un prelievo troppo elevato su merci importate nella Repubblica federale tra il 1962 e il 1967.
Le importazioni di cui trattasi nel primo caso (119-73) erano state effettuate da paesi terzi (non ci è stato detto quali) e riguardavano due prodotti diversi, precisamente grano duro e granoturco, per ciascuno dei quali viene sollevata una questione diversa. Per il grano duro, lo Hessisches Finanzgericht chiede se, nel calcolare il prelievo, si dovesse tener conto della tassa di conguaglio dovuta sullo stesso prodotto. Come certamente ricordate, negli anni passati, numerose cause vertenti sullo stesso oggetto sono state trattate da questa Corte. Caratteristica principale della suddetta tassa, per quanto ora ci interessa, è il fatto che, pur essendo percepita sulle importazioni, essa non era né un dazio doganale, né una tassa d'effetto equivalente. Essa faceva parte del sistema fiscale interno della Repubblica federale ed era destinata ad assolvere, nel caso delle importazioni, la stessa funzione dell'imposta sugli scambi riscossa sulle merci di produzione nazionale. La questione formulata dal Finanzgericht dell'Assia per quanto riguarda il granoturco è, in sostanza, se il prezzo d'entrata di questo prodotto andasse fissato allo stesso livello di quello dell'orzo, ovvero le autorità competenti avessero in materia un cetto margine di discrezionalità (ed eventualmente di quale ampiezza).
Nella seconda e nella terza causa (124 e 125-73) si trattava d'importazioni di farina di tapioca denaturata. Nel procedimento 124-73 alla Corte non è stata indicata la provenienza della merce importata, ma questa veniva probabilmente da un paese terzo, dal momento che la pianta da cui si ricava la tapioca (cassava) non è coltivata nella Comunità. Nel procedimento 125-73, il paese d'origine era la Tailandia. In entrambi i casi, il giudice a quo ha chiesto alla Corte se, nel calcolare il prelievo, si dovesse detrarre la tassa di conguaglio. In uno di essi (124-73) è stato chiesto inoltre se si dovessero detrarre le spese di denaturazione (aggiunta di coloranti) della farina di tapioca.
Le prime tre cause vertono quindi principalmente sull'interpretazione del regolamento n. 19.
Nella quarta causa (126-73) si trattava di polli surgelati importati dagli Stati Uniti; è quindi principalmente in questione il regolamento n. 22. Anche in questo caso si chiede se dal prelievo andasse detratta la tassa di conguaglio.
Ora, signori, benché i vari regolamenti di cui ho fatto cenno avessero tutti, in sostanza, il medesimo scopo, il metodo per raggiungerlo non era esattamente lo stesso per i vari prodotti, in quanto le condizioni del mercato, e in particolare la situazione della domanda e dell'offerta negli Stati membri, non erano identiche per tutti i prodotti considerati.
Esaminiamo anzitutto il regolamento n. 19.
Per il grano tenero e l'orzo, come pure per il granoturco e la segale negli Stati membri che ne producono notevoli quantitativi, gli artt. 2-6 del regolamento n. 19 hanno istituito il complesso sistema che la Corte ha avuto occasione di esaminare nella sentenza 76-70 (Ludwig Wünsche & Co. contro Hauptzollamt Ludwigshafen/Rhein; Raccolta 1971, pag. 393) e, più recentemente, nella sentenza 11-73 (Getreide-lmport-Gesellschaft) contro Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (ancora inedita). Come ricorderete, detto sistema era il seguente: ciascuno Stato membro fissava ogni anno, entro i limiti stabiliti dal Consiglio, per ciascuno dei suddetti cereali, dei «prezzi indicativi» corrispondenti a quelli che lo stesso Stato intendeva venissero praticati, nella fase dell'acquisto del commercio all'ingrosso, in una zona di riferimento e cioè nella zona del suo territorio in cui si riscontrava la maggior scarsità di tali prodotti. Ogni Stato membro fissava poi, pure annualmente, i relativi «prezzi d'entrata», corrispondenti ai prezzi ai quali detti prodotti avrebbero dovuto essere importati affinché il loro prezzo non scendesse al disotto del prezzo indicativo nella zona di riferimento. Infine, la Commissione, fissava i) per le importazioni da altri Stati membri, dei prezzi «franco frontiera», basati sui prezzi praticati sul mercato più rappresentativo di ciascun paese esportatore, e ii) per le importazioni da paesi terzi, dei «prezzi cif», basati sui prezzi del mercato mondiale. Ogni Stato membro era poi autorizzato a colpire le importazioni con un prelievo pari alla differenza fra il prezzo franco frontiera (o il prezzo cif) ed il prezzo d'entrata, prelievo che, per motivi di preferenzialità, veniva ridotto nel caso di importazioni da Stati membri. Per rendere immediatamente comprensibili alcune delle citazioni che dovrò fare, preciserò subito che questa riduzione era stabilita dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 19.
Le questioni sollevate nelle cause 76-70 e 11-73 riguardavano il metodo che gli Stati membri dovevano seguire nel fissare i prezzi d'entrata dei cereali sottoposti al suddetto sistema, trattandosi nel primo caso di orzo, nel secondo di grano tenero.
In pratica, nella causa 76-70, si poneva il problema del se la Repubblica federale dovesse tener conto della tassa di conguaglio nel fissare i prezzi d'entrata. Ciò costituiva in sostanza una questione d'interpretazione dell'art. 4 del regolamento n. 19, cioè della norma che stabiliva il criterio secondo cui vanno calcolati i prezzi d'entrata dei cereali. Nella parte che ci interessa, quest'articolo stabiliva che:
«Per quanto riguarda il grano tenero e l'orzo, nonché il granturco e la segala in quegli Stati membri che hanno una notevole produzione di questi ultimi cereali, il prezzo d'entrata è fissato annualmente dagli Stati membri per una stessa qualità tipo in modo che sul mercato del centro di commercializzazione della zona più deficitaria il prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto dell'ammontare forfettario, previsto al paragrafo 1 dell'art. 2, … raggiunga il livello del prezzo indicativo di base previsto all'art. 5.»
Com'era prevedibile, la Corte lo ha interpretato nel senso che, ai fini del calcolo del prezzo d'entrata, il prezzo indicativo di base andava ridotto di tutte le spese che l'importatore avrebbe dovuto inevitabilmente sostenere per portare la merce dal luogo d'acquisto dal fornitore estero al luogo in cui erano in vigore i prezzi indicativi di base (cioè il luogo della presunta vendita sul mercato all'ingrosso nella zona di riferimento). Fra queste spese rientrerebbero tributi del genere della tassa di conguaglio percepita in Germania. Questa interpretazione corrispondeva alla «ratio» dell'art. 4, quale risulta da un esame sistematico, nel senso che il prezzo d'entrata sarebbe il prezzo al quale l'importatore avrebbe dovuto acquistare le merci dal fornitore straniero, affinché egli non potesse — da un punto di vista commerciale — rivenderle al disotto del prezzo indicativo nella zona di riferimento. Essa è stata ribadita e in qualche modo precisata nella causa 11-73, vertente su spese di altro genere.
È importante, a mio avviso, ricordare che a rigor di termini, nel sistema istituito dagli artt. 2-6 del regolamento n. 19, le spese avrebbero dovuto essere detratte dal prezzo indicativo di base al momento di stabilire il prezzo d'entrata, non già da quest'ultimo prezzo al momento di calcolare il prelievo. Il calcolo del prelievo (a norma dell'art. 2) era un procedimento automatico e comunque, nella causa 76-70, la Corte ha affermato che qualora uno Stato membro, nel determinare i prezzi d'entrata, non abbia effettuato le giuste detrazioni, è lecito ai tribunali di quello Stato ristabilire la legalità, ordinando una corrispondente detrazione dal prelievo.
Questa distinzione assume importanza quando si prendano in esame le norme del regolamento n. 19 che dovevano applicarsi a cereali diversi da quelli per cui valeva l'art. 4.
Come risulta da un attento esame del regolamento n. 19, alla luce della motivazione dello stesso, i cereali cui si applicava l'art. 4 erano quelli che gli autori di questo testo consideravano i più importanti, dal punto di vista economico, nella Comunità; lo scopo della fissazione di prezzi indicativi era in tal caso duplice.
In primo luogo, si volevano garantire, per questi cereali, dei prezzi che fossero prevedibili e stabili, e al tempo stesso ragionevoli, in modo da offrire ai produttori agricoli non solo ciò che si riteneva essere un adeguato tenore di vita, ma anche la possibilità di programmare in anticipo le colture. Questo risultato doveva essere raggiunto, da un lato, mediante la protezione contro le importazioni, dall'altro, mediante il sistema dell'intervento, a voi ben noto. I prezzi indicativi costituivano la base per la determinazione sia dei prezzi d'entrata, sia dei prezzi d'intervento.
In secondo luogo si voleva creare, mediante la graduale riduzione — durante il periodo transitorio — del numero dei prezzi indicativi vigenti per i cereali in questione nei vari Stati membri, una situazione caratterizzata dall'esistenza di un unico prezzo indicativo per ciascuno di tali cereali e in cui fosse quindi possibile l'attuazione di un mercato unico comunitario per ciascuno di essi.
Gli autori del regolamento non ritennero che questo complesso sistema dovesse essere integralmente applicato nel caso di altri cereali.
Il grano duro — per prendere come esempio il primo di questi prodotti di cui la Corte si deve occupare nelle presenti cause — era scarso nella Comunità, il cui fabbisogno doveva essere in gran parte coperto mediante importazioni da paesi terzi. Per ragioni climatiche, esso avrebbe potuto essere coltivato, nell'area comunitaria, solo in Francia ed in Italia, e la sua produzione era molto più costosa di quella del grano tenero. Si rendevano perciò necessarie norme speciali, che venivano dettate nell'art. 11 del regolamento n. 19. Ora, non voglio abusare del vostro tempo facendo un esame particolareggiato di quest'articolo. È sufficiente osservare ch'esso disciplinava la fissazione di prezzi indicativi solo per la Francia e per l'Italia, e solo al fine della determinazione dei prezzi d'intervento. Per quanto riguarda le importazioni, l'art. 11, nn. 1 e 2, ricalcava lo schema di base del prelievo, pari alla differenza fra il prezzo d'entrata e il prezzo franco frontiera (o cif), prescindendo tuttavia da ogni relazione fra prezzi d'entrata e prezzi indicativi. Quanto alla determinazione dei prezzi d'entrata, esso stabiliva unicamente, al n. 4:
«Il prezzo d'entrata del grano duro è fissato dagli Stati membri, per una qualità tipo identica, a un livello che superi almeno del 5 % quello del grano tenero.»
Nello stabilire il prezzo d'entrata del grano duro, ciascuno Stato membro poteva quindi scegliere di fissarlo al 105 % del prezzo d'entrata del grano tenero, ovvero ad un livello superiore. È ovvio che, nell'esercitare questa facoltà, gli Stati membri dovevano tener conto dell'incidenza, sui prezzi praticati sul proprio mercato nazionale, delle spese che l'importatore di grano duro avrebbe dovuto necessariamente sostenere, ivi compresi certi tributi, come la tassa di conguaglio vigente in Germania. Con ciò, tuttavia, non si vuole affatto affermare — come viene chiesto alla Corte dall'attrice nella causa 119-73 — che, una volta stabilito il prezzo d'entrata in conformità al suddetto n. 4, esso deve essere ridotto dell'importo corrispondente a quello di qualsiasi tributo del genere considerato. Come fanno rilevare la Commissione e il governo federale, ciò sarebbe infatti in contrasto con gli espressi termini del n. 4, in ogni caso qualora la detrazione avesse l'effetto di far scendere il reale prezzo d'entrata ad un livello inferiore al 105 % del prezzo del grano tenero.
In questa causa, l'argomentazione svolta dall'attrice penso si possa riassumere nel senso che la sentenza pronunziata da questa Corte nella causa 76-70 avrebbe sancito un principio generale, non limitato alla determinazione dei prezzi d'entrata a norma dell'art. 4 del regolamento n. 19, e che l'art. 11, n. 4 — a meno che non debba essere interpretato anch'esso in conformità allo stesso principio — sarebbe stato incompatibile sia con l'art. 39, sia con gli artt. 9 e 12 del trattato.
L'argomento relativo all'art. 39 si basa sul fatto che quest'articolo contempla, fra gli obiettivi della politica agricola comune, quello di cui alla lettera e): «assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori». Signori, non intendo minimamente mettere in dubbio il fatto che questa norma vincola gli Stati membri e vieta loro di fissare i prezzi d'entrata, ai sensi dell'art. 11, n. 4, ad un livello eccessivamente elevato. È questa una delle ragioni per affermare — come io ho fatto — che lo Stato membro interessato non può fissare il prezzo d'entrata del grano duro ad un livello che superi il 105 % del prezzo d'entrata del grano tenero senza tener conto delle spese a carico degl'importatori di grano duro. Tuttavia, nelle memorie presentate a questa Corte o nelle osservazioni fatte all'udienza, nulla mi sembra indurre alla conclusione che, qualora l'art. 11 non sia interpretato nel senso voluto dall'attrice, il grano duro giungerebbe al consumatore ad un prezzo irragionevole.
L'argomento basato sugli artt. 9 e 12 del trattato (e che dovrebbe essere avvalorato dal riferimento agli artt. 18 e 20 del regolamento n. 19) parte dalla constatazione che il prezzo d'entrata fissato a norma dell'art. 11, n. 4, del regolamento n. 19 si applicava sia alle importazioni da altri Stati membri, sia a quelle da paesi terzi. A quanto mi sembra di capire, si vuole dimostrare che, mentre di per sé né il prelievo imposto dall'art. 11 né la tassa di conguaglio vigente in Germania costituivano un onere d'effetto equivalente a un dazio doganale, il loro cumulo avrebbe avuto un effetto del genere. Signori, io penso che questo argomento vada senz'altro respinto: bianco più bianco non può essere uguale a nero.
Si deve invece ritenere che le pronunce di questa Corte nelle cause 76-70 e 11-73 riguardavano sostanzialmente l'interpretazione dell'art. 4 del regolamento n. 19. Esse vertevano sul metodo di determinazione dei prezzi d'entrata in relazione ai prezzi indicativi di base, per i cereali contemplati dallo stesso articolo (nonché, come corollario, sulle modalità d'applicazione dell'art. 2, relativo al calcolo del prelievo per detti cereali, nel caso in cui uno Stato membro non avesse dato piena esecuzione a quanto stabilito dall'art. 4). Questa giurisprudenza non può essere, a mio avviso, applicata per analogia nell'interpretazione di altri articoli del regolamento n. 19 (come l'art. 11, n. 4) i quali stabilivano diversi metodi di fissazione dei prezzi d'entrata per i cereali cui non si applicava l'art. 4.
La questione sottoposta a questa Corte dal Finanzgericht dell'Assia in merito al grano duro è formulata nei seguenti termini:
«Se l'art. 11 del regolamento del Consiglio CEE n. 19/62 (GU 1962, pag. 933) si debba interpretare nel senso che, nel calcolare il prelievo per il grano duro, si doveva tener conto della tassa di conguaglio dovuta.»
Signori, mi sembra che se la Corte volesse risolvere tale questione semplicemente con un «sì» o con un «no», la sua pronuncia darebbe adito a due critiche: in primo luogo, quella di essere ambigua, in secondo luogo, quella di riguardare l'applicazione dell'art. 11 e non soltanto la sua interpretazione. Sono pertanto del parere che la questione vada risolta come segue:
«L'art. 11 del regolamento del Consìglio CEE n. 19/62 va interpretato nel senso che gli Stati membri, nell'esercitare il potere discrezionale loro attribuito dal n. 4 dello stesso articolo, dovevano tener conto, fra l'altro, delle spese che l'importatore di grano duro avrebbe dovuto probabilmente sostenere, compresi i tributi del genere della tassa di conguaglio vigente in Germania. Tuttavia, una volta fissato il prezzo d'entrata in conformità al suddetto n. 4, detti tributi non dovevano più essere detratti al momento del calcolo del prelievo, a norma dei nn. 1 e 2 dello stesso articolo.»
Passiamo ora alla seconda questione sollevata nella causa 119-73, questione che si riferisce al granoturco. Ricorderete che l'art. 4 del regolamento n. 19 si applicava a questo cereale solo negli Stati membri in cui esso veniva prodotto in quantità rilevanti. È pacifico che fra questi Stati non si annoverava la Repubblica federale. Stando così le cose, la norma del caso era l'art. 8, n. 1, del regolamento n. 19.
Quest'articolo si applicava a tutti i cereali diversi da quelli contemplati dall'art. 4 e dal grano duro. Esso stabiliva che, per detti cereali,
«… il prezzo d'entrata è fissato per ogni prodotto in modo che, tenuto conto dell'ammontare forfettario previsto dall'art. 2, n. 1, si possa raggiungere il livello dei prezzi indicativi fissati per i cereali nazionali indicati all'art. 4 e cioè:
—
per ì cereali considerati come cereali da panificazione, il livello dei prezzi indicativi dei cereali da panificazione;
—
per gli altri cereali, il livello degli altri prezzi indicativi.
Tale prezzo di entrata viene fissato annualmente dagli Stati membri per una stessa qualità tipo …»
È pacifico che, nella Repubblica federale, il granoturco non era considerato un cereale «da panificazione»; di conseguenza, ad esso si applicava il secondo comma dell'art. 8, n. 1, e il riferimento al «livello degli altri prezzi indicativi» ivi contenuto costituiva in pratica un riferimento al prezzo indicativo dell'orzo. Appare chiaramente che lo scopo dell'art. 8, n. 1, era quello di impedire un eccesso di concorrenza fra le merci importate e i prodotti nazionali (nella fattispecie, fra il granoturco importato e l'orzo) sul mercato dei foraggi.
Risulta che, per il 1962-1963, la Repubblica federale aveva fissato i prezzi d'entrata del granoturco ad un livello leggermente superiore a quello dei prezzi d'entrata dell'orzo, mentre, per tutto il periodo successivo durante il quale era rimasto in vigore il regolamento n. 19, erano stati fissati prezzi identici per entrambi i prodotti. Le critiche dell'attrice nella causa 119-73 riguardano i prezzi d'entrata che la Repubblica federale aveva fissato per il granoturco nel 1962-1963.
Nelle osservazioni della Commissione si trova un accenno alla ragione per cui la Repubblica federale, dal 1963-1964, aveva adottato un atteggiamento diverso: sembra che, a partire da quell'anno, si fosse manifestata, mediante risoluzioni dei rappresentanti degli Stati membri presso il Consiglio, una tendenza verso l'unificazione della prassi seguita dagli Stati stessi nel determinare, con riferimento a quelli dell'orzo, i prezzi d'entrata dei cereali da foraggio.
Comunque sia, nella causa 119-73 le parti contendono sulla portata del potere discrezionale conferito agli Stati membri dall'art 8, n. 1, poiché né l'una né l'altra parte ritiene che detto articolo imponesse semplicemente agli Stati membri di fissare allo stesso livello i prezzi d'entrata del granoturco e dell'orzo.
L'attrice sostiene ch'esso imponeva allo Stato membro interessato l'obbligo di calcolare il prezzo d'entrata del granoturco detraendo dal prezzo d'entrata dell'orzo le spese che avrebbe dovuto sostenere l'importatore di granoturco (in altri termini, di effettuare per questo cereale un calcolo analogo a quello da farsi, a norma dell'art. 4, per i cereali cui si applicava quest'ultimo articolo, prendendo però come base di calcolo il prezzo indicativo dell'orzo). Ciò avrebbe portato a determinare, per il granoturco, un prezzo d'entrata differente da quello dell'orzo, unicamente qualora le spese presuntivamente a carico dell'importatore di granoturco fossero state diverse da quelle previste per un importatore di orzo.
Il governo della Repubblica federale sostiene che il potere discrezionale spettante agli Stati membri era più ampio, e comprendeva la facoltà di tener conto di fattori come il rispettivo valore nutritivo dei cereali considerati e gli specifici scopi industriali per i quali essi potevano essere usati. La tesi della Commissione va ancora oltre, e consiste nel sostenere che ciascuno Stato membro era libero di fissare il prezzo d'entrata del granoturco a qualsiasi livello che fosse ritenuto necessario al fine di garantire che le importazioni di questo cereale impedissero all'orzo di raggiungere il proprio prezzo indicativo.
La questione riguarda ovviamente l'interpretazione dell'art. 8, n. 1. Si deve ritenere — come vorrebbe l'attrice — che ai sensi di questa norma, lo Stato membro il quale si fosse trovato nelle condizioni della Repubblica federale avrebbe dovuto fissare il prezzo d'entrata del granoturco ad un livello tale da garantire che il prodotto sarebbe giunto sul mercato all'ingrosso, nello stesso Stato, ad un prezzo pari al prezzo indicativo dell'orzo? Ovvero il significato della norma è quello che si desume dalle osservazioni del governo federale e della Commissione, e cioè che detto Stato doveva fissare, per il granoturco, un prezzo d'entrata tale da garantire che l'orzo potesse raggiungere il proprio prezzo indicativo?
Dopo qualche esitazione, sono giunto a concludere che la seconda è l'interpretazione esatta, in quanto non solo risponde meglio all'effettivo tenore letterale dell'art. 8, n. 1 ma risulta inoltre più logica, quando la norma venga applicata nel caso di un cereale che si trovi in concorrenza con altri due cereali di produzione nazionale. Facciamo, ad esempio, l'ipotesi che la Francia fosse un paese avente una rilevante produzione di granoturco, e che quindi in Francia gli artt. 4 e 5 si applicassero sia all'orzo, sia al granoturco. Ammettiamo poi che la Francia, in forza dell'art. 5, avesse fissato prezzi indicativi di base diversi per l'orzo e per il granoturco. Che cosa avrebbe dovuto fare la Francia, secondo l'interpretazione data dall'attrice all'art. 8, n. 1, qualora avesse dovuto applicare questa norma — diciamo — all'avena? Si sarebbe forse dovuto fare un calcolo in base al prezzo d'entrata dell'orzo ed un altro in base al prezzo d'entrata del granoturco? Seguendo l'interpretazione della Commissione, questa difficoltà non si presenta: la Francia avrebbe dovuto fissare il prezzo d'entrata dell'avena ad un livello tale da garantire che la concorrenza di questo cereale non impedisse né all'orzo né al granoturco di raggiungere i rispettivi prezzi indicativi.
La questione sottopostaci dal Finanzgericht dell'Assia in merito al granoturco è del seguente tenore:
«Se l'art. 8, n. 1, del regolamento CEE n. 19/62 si debba interpretare nel senso che il prezzo d'entrata per il granoturco, negli Stati membri nei quali esso non viene prodotto in quantità rilevanti, andava fissato allo stesso livello di quello per l'orzo, ovvero nel senso che, in base al valore nutritivo ecc., i singoli cereali potevano ricevere un trattamento diverso».
Per le ragioni suesposte, concludo ch'essa dev'essere risolta nel seguente modo:
«L'art. 8, n. 1, del regolamento CEE n. 19/62 va interpretato nel senso che il prezzo d'entrata del granoturco, negli Stati membri nei quali questo cereale non viene prodotto in quantità rilevanti, andava fissato in modo che (tenuto debitamente conto della detrazione prevista dall'art. 2, n. 1) l'orzo potesse raggiungere il prezzo indicativo vigente nello stesso Stato».
Come ho già accennato, il prodotto di cui trattasi nei procedimenti 124, e 125-73 è la farina denaturata di tapioca. Questa rientrava in una categoria di prodotti trasformati, definiti in base al combinato disposto dell'art. 1, lett. d), e dell'allegato del regolamento n. 19, e sottoposti alla disciplina stabilita dall'art. 14 di questo regolamento e da un successivo testo integrativo, il regolamento del Consiglio 30 giugno 1962, n. 55. Secondo queste norme, per i suddetti prodotti non esistevano prezzi indicativi, né prezzi d'entrata. I prelievi percepiti da ciascuno Stato membro sulle relative importazioni, sia da altri Stati membri, sia da paesi terzi, erano costituiti da un elemento mobile e da un elemento fisso. L'elemento mobile doveva corrispondere, per i prodotti trasformati derivanti da prodotti di base soggetti al regolamento n. 19, ai prelievi vigenti per tali prodotti di base (art. 14, n. 1, A, a) e, per gli altri prodotti, fra i quali la farina di tapioca, ai prelievi vigenti sui prodotti concorrenti (art. 14, n. 1, A, b). L'elemento fisso aveva lo scopo di proteggere l'industria di trasformazione di ciascuno Stato membro (art. 14, n. 1, B).
Fra i prodotti soggetti alla disciplina dell'art. 14 e del regolamento n. 55 rientravano quelli compresi nella voce 11.06 della tariffa doganale comune, come la farina di tapioca. Per essi, l'importo dell'elemento mobile e dell'elemento fisso era stabilito nell'art. 7 del regolamento n. 55. Per quanto c'interessa, quest'articolo disponeva, riferendosi al successivo art. 9, che l'elemento mobile per ogni quintale di ciascuno dei prodotti considerati doveva essere pari al prelievo su 161 kg di granoturco, con la riserva, espressa nell'art. 7, n. 2, che l'elemento mobile per ogni quintale dei suddetti prodotti doveva essere pari al prelievo su 40 kg di orzo, qualora essi fossero stati sottoposti ad un processo di denaturazione. A norma dell'art. 7, n. 3, l'elemento fisso doveva essere pari a 1,70 unità di conto per i prodotti semplicemente trasformati, e pari a zero per quelli denaturati.
Le attrici nelle cause 124 e 125-73 sostengono che, per le importazioni soggette ad un tributo del genere della tassa di conguaglio tedesca, l'importo del tributo stesso andava detratto dal prelievo calcolato in conformità all'art. 7. Gli argomenti svolti a sostegno di questa tesi sono in sostanza gli stessi che l'attrice nella causa 119-73 ha svolto in merito alle importazioni di grano duro. A mio avviso, signori, essi sono tanto meno validi nel caso della farina di tapioca denaturata, in quanto le norme relative a questo prodotto, diversamente da quelle che riguardano il grano duro, non lasciavano agli Stati membri alcun potere discrezionale.
Il Bundesfinanzhof, in due cause sottopostegli l'anno scorso relativamente ad importazioni di farina di tapioca denaturata (VII R 91/69 e VII R 118/69) è giunto ad una conclusione diversa; dalle sentenze risulta però che il giudice tedesco si è pronunciato nel senso sopra indicato, perché si sentiva vincolato dalla soluzione adottata da questa Corte nella causa 76-70. Spero di non essere accusato di scortesia nei confronti del Bundesfinanzhof, se non ripeto qui le ragioni che mi hanno indotto a ritenere che la sentenza di questa Corte nel procedimento 76-70 riguarda unicamente l'applicazione dell'art. 4 del regolamento n. 19.
Ho già ricordato che nella causa 124-73 il Finanzgericht dell'Assia chiede inoltre a questa Corte se dal prelievo dovessero essere detratte le spese di denaturazione della farina di tapioca, e precisamente quelle relative all'aggiunta di coloranti. L'attrice nella causa principale sostiene che la detrazione doveva essere effettuata. A sostegno della sua tesi, essa svolge alcune brevi considerazioni, sostanzialmente affermando che per dette spese deve valere lo stesso ragionamento che per la tassa di conguaglio.
Su questo punto, signori, mi limiterò a dire che, anche qualora avessi ritenuto esatto il punto di vista dell'attrice in merito alla tassa di conguaglio, avrei comunque considerato errato quanto essa sostiene a proposito delle spese di denaturazione. Queste facevano parte del costo di produzione dei beni cui si riferiva il prelievo e, come tali, non era concepibile, a mio avviso, che venissero prese in considerazione nel calcolo del prelievo stesso. In proposito devo osservare che le mie conclusioni coincidono con quelle cui era pervenuto il Bundesfinanzhof nelle due cause summenzionate, e nelle quali il giudice tedesco aveva confermato la propria precedente giurisprudenza sullo stesso punto.
Le questioni sottoposte a questa Corte dal Finanzgericht dell'Assia nella causa 124-73 sono redatte come segue:
«1.
Se l'art. 14, n. 1, lett. A b) del regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962, n. 19 (relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; GU 1962, pag. 933), in relazione all' art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio CEE 30 giugno 1962, n. 55 (relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali; GU 1962, pag. 1583) vada interpretato nel senso che dal prelievo per la farina di tapioca denaturata (voce doganale 11.06) si devono detrarre la tassa di conguaglio e le spese di denaturazione.
In caso affermativo:
2.
In base a quali norme, in quale forma e in quale misura si dovrebbe allora detrarre la tassa di conguaglio di cui si è tenuto conto nello stabilire il prezzo d'entrata per l'orzo, dopoché il prelievo per la farina di tapioca denaturata è stato calcolato in base a detto prezzo d'entrata, a norma dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 55.»
Se accogliete il mio parere, signori, la questione sub 2) non si pone; ho tuttavia ritenuto opportuno leggerla, poiché essa mette in evidenza uno degli inconvenienti che deriverebbero dal fatto di accogliere la tesi dell'attrice in merito alla questione sub 1).
Per ì motivi già esposti, concludo che quest'ultima va risolta come segue:
«Né l'art. 14 del regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962, n. 19, né l'art. 7 del regolamento dello stesso Consiglio 30 giugno 1962, n. 55, vanno interpretati nel senso che dal prelievo per la farina di tapioca denaturata si debbano detrarre i tributi del genere della tassa di conguaglio vigente in Germania, o le spese di denaturazione.»
Nel procedimento 125-73, la questione sottoposta a questa Corte dal Finanzgericht di Amburgo è la seguente:
«Se — con riferimento alla sentenza 12 maggio 1971 della Corte di giustizia delle CC.EE. nella causa 76-70, secondo cui, ai fini del calcolo del prezzo d'entrata dei cereali a norma dell'art. 4 del regolamento n. 19/62, il prezzo indicativo di base deve essere ridotto di un importo fisso corrispondente all'incidenza dei tributi interni all'importazione, del genere della “Umsatzausgleichsteuer” — l'art. 14 del regolamento n. 19/62 e l'art. 7 del regolamento n. 55/62, che si applicano ai fini del calcolo dei prelievi sui prodotti trasformati di cui all'art. 1, lettera d), in relazione all'allegato, del regolamento n. 19/62, vadano interpretati nel senso che, in ogni singolo caso, dal prelievo si debba detrarre l'importo della tassa di conguaglio effettivamente pagato dall'importatore.»
Ritengo che detta questione vada risolta nel seguente modo:
«Né l'art. 14 del regolamento n. 19/62, né l'art. 7 del regolamento n. 55/62, vanno interpretati nel senso che dal prelievo per la farina di tapioca denaturata debbano essere detratti i tributi del genere della tassa di conguaglio vigente in Germania.»
Passo infine alla causa 126-73, in cui, come ricorderete, la questione principale era quella del se il regolamento del Consiglio n. 22 andasse interpretato nel senso che il prelievo riscosso in Germania sulle importazioni di pollame macellato dovesse essere ridotto di un importo corrispondente all'incidenza della tassa di conguaglio.
Il regolamento n. 22 nulla disponeva circa la fissazione di prezzi indicativi o di prezzi d'intervento per il pollame macellato.
All'art. 3, n. 1, esso stabiliva che, per le importazioni da uno Stato membro in un altro, il prelievo si componeva di due elementi. Il primo doveva corrispondere all'incidenza, sui costi di alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio correnti nello Stato membro importatore e quelli correnti nello Stato membro esportatore. Il metodo per determinare l'entità di questo elemento era precisato nell'art. 3, n. 4, e — com'è logico — non prevedeva alcuna detrazione del genere di quella ammessa nella sentenza 76-70. Il secondo elemento doveva essere pari alla media dei dazi doganali riscossi dallo Stato membro importatore sulle merci importate dagli altri Stati membri nel 1961.
L'art. 3, n. 2, stabiliva una deroga nel senso che ammetteva un diverso metodo di calcolo del prelievo per gli Stati membri che, alla data di entrata in vigore del regolamento n. 22, avessero protetto la propria produzione di carne di volatili mediante restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente. Questa alternativa implicava il raffronto tra i prezzi medi del pollame macellato correnti nello Stato importatore e quelli correnti nello Stato esportatore, per i due anni 1960 e 1961. Per riassumere (spero, senza sacrificare eccessivamente la precisione), l'importo del prelievo doveva essere pari alla differenza risultante dal suddetto raffronto, modificata «per tener conto delle spese di trasporto e delle imposizioni interne che gravano sui prodotti in questione.» Questa norma, perciò, prevedeva una detrazione, non identica, ma analoga, a quella di cui si trattava nella causa 76-70.
Per completezza è necessario, penso, osservare che, in forza dell'art. 9 del regolamento n. 22, i prelievi sugli scambi intracomunitari sono stati gradualmente ridotti di anno in anno.
Le modalità per il calcolo dei prelievi sulle importazioni di pollame macellato da paesi terzi erano stabilite dall'art. 4 del regolamento n. 22. Per ciascuno Stato membro, il prelievo era composto da tre elementi. Il primo doveva corrispondere all'incidenza, sui costi di alimentazione, della differenza tra il prezzo dei cereali da foraggio nello Stato importatore e quello praticato sul mercato mondiale. Anche in tal caso era fissato un preciso metodo di calcolo di questo elemento, metodo che non implicava alcuna detrazione del genere di quella cui si riferiva la sentenza 76-70. Il secondo elemento doveva essere pari al corrispondente elemento di cui all'art. 3, n. 1, eccettuato il caso di Stati membri cui si applicasse l'art. 3, n. 2. Non ritengo necessario tediarvi con un esame particolareggiato di questo metodo di calcolo. Significativo è il fatto ch'esso considerava rilevante ai fini dell'art. 4 del regolamento n. 22, il computo a norma dell'art. 3, n. 2, il quale teneva conto delle spese di trasporto e dei tributi interni. Il terzo elemento doveva essere pari ad una certa percentuale del relativo «prezzo limite», fissato ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 22, articolo sul quale tornerò in seguito.
In forza dell'art. 5 dello stesso regolamento, la Commissione aveva la facoltà di autorizzare lo Stato membro che ne facesse richiesta a diminuire, a determinate condizioni, l'importo dei prelievi risultante dall'applicazione degli artt. 3 e 4. È all'art. 5 che si richiama l'attrice nella causa 126-73.
Signori, non mi è sembrato possibile riassumere le disposizioni dell'art. 6 che vanno prese in considerazione nella fattispecie. Riprendo quindi il testo integrale:
«1.
Per evitare perturbazioni dovute ad offerte provenienti dai paesi terzi e fatte a prezzi anormali, il Consiglio, deliberando, su proposta della Commissione, …, fissa per il pollame macellato, distinto per specie, un prezzo limite, uniforme per la Comunità, stabilito tenendo conto dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale e di un coefficiente di trasformazione rappresentativo per i paesi terzi esportatori.»
…
«3.
Nel caso in cui i prezzi di offerta franco frontiera all'importazione scendano al disotto del prezzo limite, l'ammontare dei prelievi stabiliti in base alle disposizioni dell'art. 4, diminuiti, se necessario, in conformità delle disposizioni dell'art. 5, viene aumentato in ciascuno Stato membro di un importo pari alla differenza tra il prezzo di offerta franco frontiera ed il prezzo limite.»
È questa l'origine del prelievo supplementare cui si fa riferimento nelle questioni sottoposte a questa Corte dal Finanzgericht di Amburgo.
Le questioni sono le seguenti:
«1.
Se gli artt. 4 e 6 del regolamento del Consiglio n. 22/62 vadano interpretati nel senso che il prelievo normale o quello supplementare, riscossi all'importazione di pollame macellato o di carne di volatili, debbano essere ridotti di un importo fisso, corrispondente all'incidenza della tassa di conguaglio percepita all'importazione in sostituzione dell'imposta sugli scambi.
2.
Qualora la prima questione venga risolta affermativamente: se i regolamenti della Commissione 29 giugno 1965, n. 91 e 22 settembre 1965, n. 124, siano viziati in quanto fissano prelievi e supplementi sui prelievi per i volatili di cui alla voce doganale 02.02.»
Penso di dover precisare, quanto alla seconda questione, che la voce doganale 02.02 era quella in cui rientrava il pollame macellato. I regolamenti della Commissione n. 91/65 e n. 124/65 erano regolamenti integrativi, adottati, fra l'altro, a norma degli artt. 4 e 6 del regolamento n. 22. Non mi dilungherò in particolari al riguardo, poiché se — come ritengo — la prima questione sottoposta dal Finanzgericht di Amburgo va risolta negativamente, la seconda risulta priva di oggetto.
Gli argomenti svolti dall'attrice nella causa 126-73, benché ampiamente e dottamente elaborati, coincidono — a quanto mi sembra di capire — fondamentalmente con quelli che le attrici nelle cause 119, 124 e 125-73 hanno dedotto a proposito del grano duro e della farina di tapioca denaturata. Essi vengono, comunque, ulteriormente sviluppati. Non solo si sostiene che la sentenza di questa Corte nella causa 76-70 stabiliva un principio generale, non limitato alle ipotesi contemplate dall'art. 4 del regolamento n. 19, ma si afferma anche che quest'ultimo regolamento costituiva la base dei vari regolamenti di cui ho fatto cenno all'inizio, e si doveva quindi ritenere ch'esso avesse implicitamente impresso lo stesso carattere a tutti i regolamenti considerati, compreso il regolamento n. 22. Questi, altrimenti, sarebbero stati in contrasto con l'art. 39 e con l'art. 12 del trattato CEE. L'attrice conclude che la Repubblica federale avrebbe dovuto chiedere alla Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento n. 22, l'autorizzazione a ridurre i prelievi di un importo corrispondente alla tassa di conguaglio.
Signori, mi sembra che giustamente l'avvocato della Commissione abbia qualificato questo argomento come ingegnoso, ma assolutamente privo di fondamento. Da parte mia, sono convinto ch'esso è inaccettabile. Partendo da una premessa sbagliata (circa la portata della sentenza 76-70), attraverso una serie di incongruenze (ad esempio, quanto al contenuto dell'art. 39), esso porta ad una conclusione incompatibile col chiaro significato del regolamento n. 22 (il quale stabiliva in modo dettagliato come andassero fissati i prelievi sul pollame macellato, e contemplava un metodo di calcolo che teneva conto di tributi interni solo nei casi in cui, direttamente o in base a rinvio, doveva applicarsi l'art. 3, n. 2).
Concludo perciò che la prima questione sottoposta dal Finanzgericht di Amburgo nella causa 126-73 dev'essere risolta come segue:
«Né l'art. 4 né l'art. 6 del regolamento del Consiglio n. 22/62 vanno interpretati nel senso che dai prelievi sul pollame macellato o sulla carne di volatili vadano detratti tributi del genere della tassa di conguaglio vigente in Germania.»
Con ciò, come ho già detto, la seconda questione sottoposta a questa Corte diviene priva d'oggetto.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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