CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ALBERTO TRABUCCHI
DELL'8 NOVEMBRE 1973
Signor Presidente,
Signori Giudici,
La questione posta dal Finanzgericht di Baden-Württemberg nella presente causa concerne la delimitazione fra la voce doganale 41.03 B I e la voce 41.03 B II della tariffa doganale comune riguardanti l'una e l'altra delle pelli ovine preparate, ma di cui la prima concerne le pelli «semplicemente conciate», mentre la seconda riguarda le altre pelli «non nominate».
Contrariamente all'opinione dell'ufficio doganale interessato, l'attrice della causa principale sostiene che le pelli da lei importate nel 1971 dalla Spagna nella Repubblica federale tedesca sono pelli «semplicemente conciate», ai sensi della voce doganale 41.03 B I. L'aliquota doganale corrispondente è nettamente inferiore a quella prevista per le altre pelli considerate nella seconda parte della stessa voce.
La questione è sorta per il fatto che alle pelli di cui trattasi è stata aggiunta durante la concia una sostanza grassa. L'ufficio doganale interessato si riferisce al riguardo al parere dato dal comitato per la tariffa doganale della Commissione delle Comunità nella sua sessantasettesima riunione, tenuta nel settembre 1972, secondo cui le pelli conciate con aggiunta di grasso non si potrebbero più considerare «semplicemente conciate», e ciò a prescindere dal momento in cui l'aggiunta del grasso sia avvenuta.
L'importatore tedesco interessato trae invece argomento dalle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, relative ai cuoi e pelli di bovini della voce doganale 41.02 che, come è dichiarato nelle note stesse relative alla voce doganale 41.03, hanno subito le stesse operazioni delle pelli del genere di quelle qui consi derate. Queste note si riferiscono all'aggiunta di sostanze grasse dopo la concia, come parte dell'ulteriore lavorazione necessaria per rendere il cuoio o la pelle atti all'uso. Da ciò egli desume che l'aggiunta di grasso dà luogo ad un «altro» prodotto solo qualora essa avvenga nella fase di rifinitura della pelle, e non invece durante la concia stessa.
L'autorità doganale tedesca fa presente che vi sarebbero gravi difficoltà pratiche nell'accertare se le sostanze eterogenee presenti nel prodotto conciato siano state aggiunte durante o dopo la conciatura. Invece, secondo l'importatore, tale accertamento sarebbe assai semplice, quantomeno per quanto riguarda le pelli ovine conciate con procedimento a base di cromo, come appunto è il caso dei prodotti di cui trattasi. La Commissione tende a superare questa difficoltà osservando che il momento in cui il grasso è stato aggiunto alla pelle non costituisce un criterio decisivo per la sua classificazione. Per la classificazione del prodotto sotto la prima parte della posizione doganale considerata, è invece decisivo il fatto che questa aggiunta faccia parte integrante del processo di conciatura.
Tenuto conto della contrapposizione che viene fatta dalla voce doganale di cui trattasi fra le pelli semplicemente conciate e le altre pelli, e delle già menzionate spiegazioni date riguardo a un prodotto analogo dalle note alla nomenclatura di Bruxelles, da cui risulta che nella categoria residua prevista sotto il n. 41.03 B II rientrano tutte le pelli che, oltre alla concia, hanno subito altre operazioni volte a renderle atte a una diretta utilizzazione, si deduce che il criterio decisivo per assegnare un prodotto all'una o all'altra delle due categorie sopra considerate è fornito dalla nozione di concia. La nozione proposta a questo riguardo dalla Commissione si basa su un criterio fun zionale. Essa osserva che lo scopo della concia è la conservazione della pelle, lasciando integre le sue qualità naturali, mediante trasformazione in cuoio, cioè in materiale imputrescibile.
Tale nozione, che mi pare perfettamente ragionevole, può essere completata da un altro criterio risultante, oltre che dalle spiegazioni alla nomenclatura di Bruxelles, dal testo stesso della voce doganale 41.03. Questa, alla lettera A, include «le pelli di meticci delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio».
Si può dedurre da questa norma che anche quando trattasi delle «altre pelli» considerate alla lettera B, deve valere, per analogia dei prodotti, il criterio che possono essere considerate pelli «semplicemente conciate» solo quelle che non siano direttamente utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio, ma che richiedono invece, a tal fine, ulteriori operazioni dopo la concia.
Sulla base di queste indicazioni, anche testuali, e tenendo conto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nell' interesse della certezza giuridica e della funzionalità amministrativa, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in linea generale nelle caratteristiche e nelle proprietà obiettive dei prodotti (sentenza nella causa 36-71 del 23 marzo 1972, Henck, Racc. 1972, pag. 187), ritengo che il criterio su cui le autorità nazionali devono basarsi per stabilire se un prodotto, al quale nel corso della concia siano state aggiunte materie grasse, debba essere ascritto alla prima o alla seconda delle due categorie in cui si suddivide la voce doganale 41.03 B, consiste nel carattere essenziale o meno di tale aggiunta, non già per rendere la pelle immediatamente atta a un'utilizzazione per articoli di cuoio, ma semplicemente ai fini della conservazione delle sue qualità naturali. Quando si può stabilire tale necessità, l'aggiunta in questione costituisce un' operazione che, tenuto conto della funzione essenziale della concia, deve essere considerata come parte integrante di questa.
Se fosse quindi vero che, come afferma la Commissione, un cuoio conciato al cromo, a causa delle proprietà idrofobe di questo sale, rischierebbe di avere le sue fibre distrutte o gravemente deteriorate qualora venisse seccato senza un'aggiunta preliminare di certe sostanze grasse, si dovrebbe concludere che quelle materie grasse fanno parte integrante della concia e che quindi l'aggiunta non pregiudica la classificazione del prodotto stesso nella prima categoria della voce doganale 41.03-B. Ma si tratta di un punto di fatto che spetta al giudice nazionale di stabilire alla luce dei criteri fornitigli da questa Corte.
Mi rendo ben conto che i criteri sopra enunciati potranno lasciar sussistere, nella loro pratica applicazione, delle zone d'ombra per il giudice nazionale. Non sarà forse sempre agevole stabilire in concreto se l'aggiunta di materie grasse abbia fatto parte integrante della concia, o se appartenga invece a un processo ulteriore. Ma questo giudizio non rientra nella competenza della Corte di giustizia. In caso di dubbio, potrà comunque riuscire utile al giudice nazionale riferirsi anche al criterio enunciato nelle note esplicative della Commissione relative alla tariffa doganale comune, in riferimento alla voce doganale 41.03 B I, secondo cui: «Il cuoio e le pelli semplicemente conciati sono riconoscibili soprattutto dal lato carne in cui si può notare, particolarmente sui bordi, un numero più o meno elevato di fibre di origine sottocutanea. Per questo motivo il lato carne presenta una superficie fibrosa e rugosa».
Propongo quindi che si risponda alla domanda del giudice tedesco nel senso delle considerazioni sopra esposte.
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