CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ALBERTO TRABUCCHI
DEL 14 NOVEMBRE 1973
Signor Presidente,
Signori Giudici,
La signora Vandeweghe, ricorrente in appello davanti al Landessozialgericht di Baden-Württemberg, pretende dall'istituto assicuratore germanico il pagamento di un'indennità per il caso di morte e dell'indennità una tantum prevista dalla legislazione sociale nazionale a favore della vedova in caso di nuovo matrimonio. L'attrice, che risiede in Belgio, è vedova di un cittadino belga deceduto nel 1945 in Germania in circostanze che sono state considerate assimilabili a un infortunio sul lavoro. Prima del suo secondo matrimonio, avvenuto nel 1946, essa aveva beneficiato di una pensione di vedova in base alla legislazione sociale tedesca.
Il terzo accordo complementare, stipulato fra la Repubblica federale e il Belgio il 7 dicembre 1957 in aggiunta alla convenzione generale di sicurezza sociale della stessa data stipulato fra questi due Stati, prevede la remissione in termini per la liquidazione di determinate prestazioni sociali relative, fra l'altro, all'indennizzo di danni risultanti da infortuni sul lavoro risalenti a data non anteriore al 1o ottobre 1944.
Il giudice di primo grado, avendo constatato che questo accordo prevede solo il pagamento di «pensioni o rendite», o frazioni di esse, ha respinto le domande dell'interessata per il motivo che le prestazioni da lei pretese non rientrerebbero in dette nozioni.
Il disaccordo delle parti nella causa d'appello si limita a sapere se l'indennità per il caso di morte e l'indennità forfettaria per la vedova che contragga nuovo matrimonio, previste rispettivamente agli articoli 589 e 615 della Reichsversicherungsordnung (RVO) rientrino nella previsione degli articoli 1 e 2 del terzo accordo complementare.
Basandosi sull'articolo 177 del trattato CEE, il Landessozialgericht di Baden-Württemberg ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se fra i diritti contemplati dall'articolo 2 dell'accordo complementare n. 3 alla convenzione generale in materia di previdenza sociale, conclusa il 7 dicembre 1957 fra la Repubblica federale di Germania e il Regno del Belgio (pagamento delle pensioni e delle rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione), siano comprese l'indennità per il caso di morte e l'indennità una tantum per la vedova che contragga nuovo matrimonio».
La Corte è manifestamente incompetente a rispondere a questa domanda, poiché essa riguarda esclusivamente l'interpretazione di una convenzione internazionale bilaterale stipulata al di fuori del quadro comunitario.
Tuttavia, nella motivazione della decisione di rinvio, il giudice nazionale si riferisce alle nozioni di prestazione e di rendita contenute nel regolamento CEE n. 3, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, e al regolamento CEE n. 1408/71 che l'ha sostituito, affermando la necessità di chiarimenti al riguardo.
Conviene quindi esaminare se vi siano sufficienti ragioni perché la Corte, pur senza esservi stata richiesta formalmente, possa considerare la questione della definizione della portata delle nozioni di prestazione e di rendita ai sensi dei detti regolamenti comunitari, al fine di stabilire se dette nozioni comprendono anche dei diritti del genere di quelli che sono in contestazione nella causa che ha originato la presente procedura pregiudiziale. Trattandosi di una questione nettamente distinta da quella formulata dal giudice nazionale, ritengo che sarebbe in questo caso giustificato, e anzi doveroso, di esaminare preliminarmente se non si possa escludere prima facie la pertinenza di tale questione in relazione alla causa principale. La Corte si è sempre astenuta da un tale giudizio; tuttavia, quando si tratti non già di un semplice adattamento della formulazione della domanda pregiudiziale, ma della radicale sostituzione di una domanda che esula dalla nostra competenza con un'altra, che ha un tutt'altro oggetto, una valutazione del genere si impone: e non già solo per ragioni di prudenza e di economia processuale, ma soprattutto per l'esigenza logica che la questione così da noi sollevata sia strettamente connessa con l'altra questione che il giudice nazionale aveva considerata rilevante per la sua decisione, in modo che la soluzione dell' una condizioni necessariamente la soluzione dell'altra. Unicamente così, non solo la decisione della Corte sarà adeguata ai problemi di diritto comunitario implicati, ma potrà esercitare la sua efficacia vincolante sulla decisione che il giudice a quo dovrà pronunciare, pur senza una sua corrispondente puntuale richiesta.
Seppure in una diversa prospettiva, un argomento in tal senso si può trarre per analogia dalla stessa giurisprudenza di questa Corte, la quale si è riservata la possibilità di non rispondere a una domanda d'interpretazione in via pregiudiziale quando il riferimento che essa faccia alle norme da interpretare sia manifestamente errato (sentenza n. 13-68, Salgoil, Racc. 1968, pag. 612).
Il terzo accordo complementare sopra menzionato, la cui interpretazione è in discussione davanti al giudice nazionale, è ancora in vigore, nonostante le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento n. 1408/71, come risulta espressamente dall'allegato II a cui si riferisce l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento stesso. Secondo le osservazioni generali premesse alla lista delle convenzioni incluse in questo allegato, «ove le disposizioni menzionate nel presente allegato prevedano riferimenti ad altre disposizioni di convenzioni, detti riferimenti sono sostituiti dai riferimenti alle disposizioni corrispondenti del regolamento, sempre che le disposizioni di convenzioni in questione non siano menzionate nel presente allegato». L'articolo 1 del suddetto terzo accordo complementare fra la Repubblica federale e il Belgio si riferisce in particolare all'articolo 1 della convenzione generale di sicurezza sociale stipulata fra Belgio e Germania, il quale, al suo n. 12, definisce le nozioni di «prestazione, pensione o rendita». Questa disposizione non figura al detto allegato II del regolamento CEE n. 1408/71. L'articolo 2 del terzo accordo complementare, costituente l'oggetto della domanda d'interpretazione che era stata formulata dal giudice nazionale, concerne il pagamento delle prestazioni menzionate nell'articolo 1 dello stesso accordo complementare, cioè le pensioni o rendite che erano definite appunto dalla suddetta convenzione generale. A norma della detta disposizione generale premessa alla lista dell'allegato Il al regolamento n. 1408/71, alle disposizioni dell'accordo generale che definivano le nozioni in questione, a cui l'accordo complementare si riferiva, sono state sostituite le disposizioni corrispondenti del regolamento stesso. Ai fini dell' applicazione del detto accordo complementare, sarà dunque necessario basarsi sulle nozioni di prestazione, pensione o rendita, quali sono definite dalla disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale. Esiste quindi un nesso logico, stretto e necessario fra la questione d'interpretazione posta dal giudice tedesco, che ci siamo riconosciuti incompetenti a considerare, e la questione se le prestazioni reclamate dalla ricorrente possano essere comprese nella nozione di pensione o rendita ai sensi della disciplina comunitaria della sicurezza sociale dei lavoratori.
Conviene quindi procedere, in questa prospettiva, all'interpretazione di tali nozioni.
Si è visto che le prestazioni pretese dalla ricorrente in appello, in virtù dell'articolo 2 del terzo accordo complementare, sono costituite dall'indennità forfettaria per nuovo matrimonio della vedova e dall'indennità per il caso di morte previste dalla RVO tedesca.
Secondo l'articolo 1, s), del regolamento n. 3 e l'articolo 1, t), del regolamento n. 1408/71, il termine «prestazioni, pensioni o rendite» designa fra l'altro «le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite». Un'indennità forfettaria del genere di quella prevista dall'articolo 615 della RVO a favore della vedova in caso di nuovo matrimonio costituisce una prestazione in capitale «una tantum», la quale coincide con la cessazione delle prestazioni a titolo di pensione di vedovanza. Trattasi dunque di una prestazione in capitale che si sostituisce a detta pensione ai sensi delle disposizioni comunitarie sopra menzionate? Non è stata questa, nel passato, l'opinione del Bundessozialgericht, 11 quale ha ritenuto in una sentenza del 12 novembre 1969, citata nella memoria della Commissione, che l'indennità a favore della vedova in occasione di un nuovo matrimonio non si sostituisce a una pensione o a una rendita, ma viene concessa per una ragione di morale sociale, e cioè per facilitare il nuovo matrimonio della vedova e per evitare conseguentemente il «concubinato dei pensionati»; perciò essa non potrebbe esser concessa al di fuori del territorio nazionale. In questa sentenza, il Bundessozialgericht ha ritenuto che la nozione di prestazione in capitale, che può essere sostituita a pensioni o rendite di cui all'articolo 1, s), del regolamento n. 3 del Consiglio, comprende solo le prestazioni destinate a sostituire delle future prestazioni periodiche.
Più recentemente, nella sentenza del 21 dicembre 1971, il Bundessozialgericht, decidendo a sezioni unite («Großer Senat»), ha radicalmente modificato la sua concezione.
La suprema giurisdizione germanica ha notato che esistono stretti rapporti fra la pensione di vedova e l'indennità forfettaria per nuovo matrimonio: l'ammontare di quest'ultima dipende dal livello della prima, giacchè essa corrisponde economicamente al pagamento anticipato di cinque anni di detta pensione; in caso di scioglimento del nuovo matrimonio, la pensione di vedova può rivivere, nel qual caso l'indennità suddetta viene imputata sulla pensione stessa. Da questo, il Bundessozialgericht ha tratto la conseguenza che l'indennità va pagata pure all'estero, anche quando tale pagamento non fosse previsto né nel diritto comunitario, né in convenzioni interstatuali («Entscheidungen des Bundessozialgerichts», vol. 33, 1972, pag. 290).
Per conto nostro, osserviamo che il testo delle disposizioni sopra citate dell'articolo 1 dei due regolamenti comunitari in questione, relative alla definizione dei termini «prestazioni», «pensioni» e «rendite» ai sensi della disciplina comunitaria, non impone affatto un'interpretazione restrittiva del genere di quella sostenuta nella prima pronuncia del Bundes Sozialgericht, nei confronti dell'articolo 1, s), del regolamento n. 3 e, quindi, della corrispondente disposizione dell'articolo 1, t), del regolamento n. 1408/71. D'altro canto, a prescindere, come dobbiamo, dal caso di specie, che si riallaccia a un passato ormai quasi remoto, nell'interpretazione delle norme sociali comunitarie ci si deve ispirare, conformemente alla generale tendenza della giurisprudenza di questa Corte, all'esigenza di evitare — per quanto riguarda l'applicazione delle singole legislazioni sociali nazionali — qualsiasi differenza di trattamento fra i cittadini comunitari per ragioni di nazionalità e, sia pure in limiti meno ampi, per ragioni di residenza, secondo i principi generali contenuti al riguardo in particolare negli articoli 8 e 10 del regolamento n. 3, e 3 e 10 del regolamento n. 1408/71.
Oltre a questa considerazione, anche le strette interrelazioni, constatate dalle sezioni unite del Bundessozialgericht, fra la pensione di vedova e l'indennità forfettaria per nuovo matrimonio possono valere pur nella prospettiva comunitaria, confermando la possibilità di includere l'indennità di cui trattasi nella generale previsione dell'articolo 1, s), del regolamento n. 3, e dell'articolo 1, t), del regolamento n. 1408/71, che, come si è visto, comprende anche le prestazioni in capitale che si sostituiscono alle pensioni. Gli assegni in caso di morte sono considerati da disposizioni distinte da quelle relative alle prestazioni, pensioni o rendite, non solo nell'ambito dell'articolo 1 dei due regolamenti comunitari già menzionati il quale elenca i vari tipi di prestazioni sociali a cui detti regolamenti si riferiscono (rispettivamente lettere s) e t) dell'articolo 1 del regolamento n. 3 e lettere t) e v) dell'articolo 1 del regolamento n. 1408/71), ma anche per quanto riguarda la disciplina a cui gli uni e le altre sono sottoposti. Se ne deve dedurre che nel diritto comunitario gli assegni in caso di morte non possono essere fatti rientrare nelle nozioni di pensione, rendita, o frazioni di esse.
Concludo pertanto proponendo alla Corte di dire per diritto, in relazione alla domanda del Landessozialgericht, che l'indennità forfettaria prevista dall'articolo 615 della RVO a favore della vedova in caso di nuovo matrimonio rientra nella previsione dell'articolo 1, s), del regolamento n. 3 e dell'articolo 1, t), del regolamento n. 1408/71; invece gli «assegni in caso di morte», previsti dall'articolo 1, t), del regolamento n. 3 e dall'articolo 1, v), del regolamento n. 1408/71, esulano dalle nozioni di «prestazione, pensione o rendita» enunciate dalla suddetta disposizione.
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