CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 5 DICEMBRE 1973 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Nel procedimento instaurato dal dr. Bruns contro la Commissione, la discussione orale del 24 ottobre ha avuto unicamente ad oggetto, in seguito all'eccezione sollevata dalla Commissione a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, questioni relative alla ricevibilità della domanda. Anch'io, nelle conclusioni odierne, devo perciò limitarmi a prendere posizione sugli aspetti formali della controversia.
Premettero solo alcune considerazioni relative ai fatti.
Il dr. Bruns, assunto dalla Commissione nel novembre 1958, era in un primo momento capo della divisione statuto nella direzione generale personale e amministrazione, mentre dal novembre 1962 passava a svolgere la propria attività come direttore, di grado A 2, nella direzione generale mercato interno.
Il 25 agosto 1968, egli rassegnava le dimissioni, con effetto dal 1o ottobre 1969, dimissioni che venivano accettate dalla Commissione. Dal 1o ottobre 1969, il dr. Bruns diveniva amministratore delegato di una compagnia di assicurazioni nella Repubblica federale di Germania.
Per quanto riguarda la cessazione del rapporto d'impiego, il Bruns non poteva vantare, in forza dello statuto del personale allora vigente — come si desume dall'art 77 in relazione all'art. 12 dell'allegato VIII — alcun diritto al pagamento di una indennità una tantum proporzionale alla durata del servizio da lui prestato. Il 26 giugno 1969, nell'ambito del procedimento per la revisione dello statuto del personale, il Consiglio dei ministri decideva però di ammettere, su questo punto, delle deroghe alle disposizioni statutarie. La decisione contemplava fra l'altro la possibilità che il dipendente il quale avesse lasciato definitivamente il servizio al massimo un mese dopo l'entrata in vigore del regolamento di modifica dello statuto e che, alla data del 1o luglio 1969, si trovasse nella situazione di cui all'art. 12 bis dell'allegato VIII (non avesse, cioè, compiuto 11 anni di servizio) esercitasse il diritto di opzione attribuito da questo articolo.
Il dr. Bruns, la cui attenzione era stata richiamata su questo testo da una comunicazione interna della Commissione e che manifestamente era in possesso dei requisiti testé menzionati, chiedeva — con lettera indirizzata alla direzione generale personale e amministrazione il 26 agosto 1969 — che gli venisse corrisposta l'indennità una tantum. La sua richiesta veniva accolta. La liquidazione gli era notificata con lettera 16 febbraio 1970.
Ora, già nel 1967 il dr. Bruns — secondo le incontrastate dichiarazioni fatte all' udienza — aveva presentato all'amministrazione della Commissione altre richieste relative alla soluzione a norma dello statuto di talune questioni previdenziali, richiamandosi in particolare all'art. 107 dello statuto del personale e all'art. 11 dell'allegato VIII. Va ricordato, in proposito, che l'art. 107 ammette un abbuono di annualità a favore del dipendente che, a motivo della sua entrata in servizio presso una delle Comunità, abbia dovuto rinunciare in tutto o in parte ai diritti a pensione acquisiti nel paese d'origine. L'art. 11, n. 1, del suddetto allegato VIII contempla l'ipotesi del trasferimento, alla cassa pensioni dell'ente dal quale venga assunto il dipendente che abbia lasciato il servizio presso la Comunità, dell'equivalente attuariale dei diritti alla pensione maturati nella Comunità da cui dipende. L'art. 11, n. 2, disciplina l'ipotesi inversa, e cioè il trasferimento alle Comunità dell'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati dall'interessato prima della risoluzione del suo rapporto di lavoro in sede nazionale. Il 2 luglio 1969 la Commissione emanava delle disposizioni per l'attuazione di queste norme, disposizioni che venivano comunicate ai dipendenti nel Corriere del personale del 29 luglio 1969, al quale si faceva ancora rinvio — probabilmente perché la prima comunicazione era avvenuta durante le ferie estive — nel Corriere del personale del 16 ottobre 1969. In questa pubblicazione era detto, fra l'altro, che «… le domande concernenti, in particolare, l'applicazione dei nn. 1 e 2 dell'art. 11 dell'allegato VIII lasciano salva la decisione finale che l'interessato si troverà a prendere nel momento in cui sarà definito l'esito complessivo della pratica». Il dr. Bruns sostiene di essere venuto a conoscenza di questa circostanza soltanto dopo che egli aveva lasciato il servizio. In ogni caso, in data 14 agosto 1971 egli scriveva alla Commissione per insistere nelle sue precedenti richieste, basate sull'art. 107 dello statuto del personale e sull'art. 11 del relativo allegato VIII. Egli chiedeva inoltre che gli venisse comunicato l'esito della pratica e, in attesa, lasciava a. disposizione della Commissione l'indennità una tantum che gli era stata versata.
La direzione generale personale e amministrazione rispondeva con lettera 14 settembre 1971, confermando di essere in possesso delle domande del dr. Bruns, e pregandolo tuttavia di ripetere le richieste servendosi dei nuovi moduli che gli venivano contemporaneamente inviati. In seguito alla presentazione di questi documenti, il dr. Bruns riceveva una lettera in data 21 febbraio 1972, nella quale il direttore generale del personale e dell' amministrazione si pronunziava esaurientemente sulle ricordate norme dello statuto e sulle domande dell'interessato. Questi veniva altresì informato del modo in cui andava corretto il tasso della pensione da lui maturato alle dipendenze della Comunità, e in merito al quale gli erano già state fornite spiegazioni in precedenza.
Basandosi su queste dichiarazioni, e dopo aver ricevuto — con lettera 5 aprile 1972 che dava riscontro alla sua richiesta del 20 marzo 1972 — ulteriori informazioni circa il tasso della pensione, lo stipendio base sul quale doveva essere calcolato il trattamento di quiescenza, e gli eventuali elementi accessori, in una lettera del 9 aprile 1972 il dr. Bruns dichiarava di optare per la pensione e chiedeva che gli venisse precisato l'importo dell' indennità da restituire. Passato un lungo periodo di tempo senza alcuna notizia da parte della Commissione, il 16 ottobre 1972 egli presentava a quest'ultima una domanda formale ai sensi dell'art. 90 dello statuto, domanda diretta ad ottenere una decisione della Commissione nel senso, che, al compimento dei 60 anni, egli aveva diritto alla pensione in proporzione all'anzianità di servizio, mentre doveva restituire, a norma dell'art. 85 dello statuto, la somma indebitamente corrispostagli a titolo d'indennità una tantum. Alla fine del 1972, il dr. Bruns versava spontaneamente alla Commissione l'indennità ricevuta, di guisa che — come egli precisava con lettera 20 gennaio 1973 — veniva a cadere l'ultima parte della sua domanda 16 ottobre 1972. Dalle lettere della direzione generale personale e amministrazione in data 5 febbraio e 13 febbraio 1973, egli apprendeva poi che non esisteva alcun obbligo di restituzione dell'indennità. Quanto alla lettera 21 febbraio 1972 della stessa direzione generale, gli veniva dichiarato ch'essa era intesa soltanto a fornire informazioni circa i moduli compilati dall'interessato, ma non riconosceva alcun diritto di opzione.
Non avendo ricevuto risposta alla domanda del 16 ottobre 1972 — il che, ai sensi dell'art. 20 dello statuto del personale, equivale ad un rifiuto — il 19 febbraio 1973 il dr. Bruns proponeva alla Commissione un reclamo a norma dell' art. 90, n. 2, dello stesso statuto, chiedendo ancora una volta una conferma del fatto che, al compimento dei 60 anni, gli spettava, in base al servizio prestato presso la Commissione, una pensione commisurata all'anzianità.
In risposta al suo reclamo, egli riceveva infine una lettera firmata da uno dei membri della Commissione e datata 19 marzo 1973, nella quale si affermava che nulla si poteva eccepire al pagamento dell'indennità una tantum effettuato dalla Commissione, con la conseguenza che il dr. Bruns non poteva più far valere alcun diritto alla pensione. Neppure era possibile sostenere che la domanda 26 agosto 1969 fosse viziata da errore. Veniva inoltre osservato che la lettera 16 ottobre 1972 non poteva interrompere il termine d'impugnazione; il dr. Bruns avrebbe invece dovuto agire al più tardi entro tre mesi dal pagamento dell'indennità o dalla notifica della liquidazione.
Ciò induceva il dr. Bruns ad adire questa Corte, il 16 maggio 1973. Nel ricorso egli chiede che vogliate:
—
annullare il provvedimento della Commissione 19 marzo 1973;
—
dichiarare che, al compimento del 60o anno di età, egli ha diritto ad una pensione proporzionata alla durata del servizio prestato presso la Commissione, e deve restituire quanto ha ricevuto in luogo della pensione stessa;
—
ordinare alla Commissione di comunicargli l'importo esatto di quanto deve restituire.
La Commissione insiste invece nel sostenere che il dr. Bruns non può ormai più far valere in giudizio le sue pretese. Essa ha perciò sollevato l'eccezione cui ho già accennato, chiedendo che questa Corte si pronunci sulla ricevibilità senza impegnare la discussione nel merito e dichiari il ricorso irricevibile.
A sostegno della sua eccezione, la Commissione ha principalmente assunto — nella fase scritta — che, con l'accogliere la domanda presentata dal ricorrente nel 1969 per ottenere l'indennità una tantum (o, per meglio dire, col pagamento dell' indennità stessa, o almeno con la liquidazione effettuata nel febbraio 1970) è stata adottata una decisione definitava dalla quale risultava altresì che il ricorrente non aveva più alcun diritto alla pensione. Se questo provvedimento costituiva un atto recante pregiudizio, ai sensi dello statuto, esso avrebbe dovuto essere impugnato a tempo debito. Poiché ciò non è avvenuto, non si può ammettere che nel 1972 il ricorrente chieda ancora in giudizio il riconoscimento dei suoi diritti in materia di pensione.
Nella discussione orale è stato poi svolto un argomento sussidiario. Ammesso per ipotesi — ha sostenuto la Commissione — che sia giuridicamente rilevante la comunicazione, avvenuta nella primavera del 1972, dell'esito delle domande presentate dal ricorrente in base all'art. 107 dello statuto del personale e all'art. 11 dell'allegato VIII dello stesso statuto (in realtà la Commissione è convinta che tale comunicazione sia assolutamente irrilevante), nella lettera del ricorrente in data 9 aprile 1972 si dovrebbe ravvisare una domanda formale ai sensi dello statuto. I termini prescritti si dovrebbero quindi computare almeno dalla suddetta data. Ciò porterebbe tuttavia a constatare — essendo a quell'epoca ancora in vigore il vecchio statuto, e dal momento che il ricorrente non aveva ricevuto alcuna risposta alla sua domanda — che il 9 giugno 1972 si era perfezionato il silenziorifiuto. Questo avrebbe dovuto essere direttamente impugnato nel termine di due mesi, ovvero, prima della scadenza dello stesso periodo di tempo, l'interessato avrebbe dovuto proporre un ricorso amministrativo. Invece non è accaduta né l'una cosa, né l'altra. Il ricorso amministrativo è stato proposto solo il 16 ottobre 1972, o — qualora si prendano in considerazione le summenzionate lettere di sollecito del ricorrente — il 1o settembre 1972, cioè dopo la scadenza del termine. Anche considerando le cose nel modo suddetto, non si potrebbe fare a meno di constatare la tardività del ricorso.
Ora, un problema importante è quello del se la domanda del ricorrente diretta ad ottenere l'indennità una tantum e il provvedimento adottato in merito a tale domanda avessero realmente carattere definitivo anche nel senso di escludere un eventuale diritto alla pensione.
In proposito, tuttavia, ritengo possano sorgere giustificati dubbi, basati sulla circostanza che, contemporaneamente, il ricorrente aveva presentato altre domande relative a questioni previdenziali, domande fondate sugli artt. 107 dello statuto e 11 dell'allegato VIII di questo e in merito alle quali, nelle informazioni generali della Commissione, si dichiarava che i richiedenti avrebbero dovuto prendere una decisione definitiva solo quando fosse stato concluso l'esame delle domande stesse. È difficile, d'altra parte, accogliere la tesi secondo cui tutte queste domande non presentavano in pratica alcun interesse per il ricorrente. Quanto meno il trasferimento, all'ente dal quale l'interessato era stato assunto dopo aver lasciato il servizio presso la Comunità, dell'equivalente attuariale dei diritti a pensione maturati nei confronti di questa (dunque l'applicazione dell'art. 11 dell'allegato VIII) poteva assumere rilevanza. A dire il vero, non è necessario che la questione venga definitivamente risolta nell'ambito dell'esame della ricevibilità, e su ciò è d'accordo anche la direzione generale personale e amministrazione, come si desume dalla già ricordata lettera 14 settembre 1971 del direttore generale, in cui è detto: «Condivido del resto il suo punto di vista, nel senso che una decisione definitiva in merito alla pensione, all'indennità una tantum, e al trasferimento dell'equivalente attuariale ad un altro ente previdenziale, può essere adottata solo con piena cognizione delle varie possibilità e dell'esito della pratica. Perciò, dopo ch'Ella avrà restituito i moduli qui allegati, l'amministrazione procederà ai relativi accertamenti, e gliene darà comunicazione». Una dichiarazione analoga è contenuta nella lettera 21 febbraio 1972 del direttore generale del personale e dell'amministrazione, con cui veniva comunicato l'esito della pratica. A proposito dell'art. 11, n. 1, dell'allegato VIII, vi si dice che, per dare inizio al relativo procedimento, è necessaria anzitutto la restituzione alla Comunità dell'indennità una tantum già percepita. La lettera continua: «Tuttavia, anche l'accoglimento della Sua pretesa alla pensione d'anzianità presuppone la restituzione dell'indennità una tantum già corrispostale a suo tempo … Inoltre, Ella dovrebbe dichiarare espressamente di revocare, optando per il nuovo regime previdenziale, la domanda di trasferimento dell'equivalente attuariale da Lei presentata in forza dell'art. 11, n. 1, dell'allegato VIII dello statuto». Da notare infine, la conclusione di questa lettera, in cui si dice: «Spero di averle fornito cosi spiegazioni sufficienti sulle varie ipotesi possibili, in modo ch'Ella possa optare per la restituzione dell'indennità e il diritto alla pensione, o per la restituzione dell' indennità e il trasferimento dell'equivalente attuariale dei Suoi diritti a pensione all'ente previdenziale cui Ella è ora iscritto, o infine per la conservazione dell'indennità da Lei a suo tempo percepita».
Da ciò si deve in effetti desumere che la stessa amministrazione della Commissione riteneva ancora possibile un'opzione da parte del ricorrente. Poiché, inoltre, questo punto di vista non sembra manifestamente infondato, e poiché esso è stato modificato (ammesso che una modifica fosse possibile) al massimo con lettera 13 febbraio 1973, cioè — come si dimostrerà subito — tardivamente ai fini dell'attuale procedimento, si deve conseguentemente concludere, per il momento, che negli anni 1969 o 1970 non esisteva alcun provvedimento definitivo e impugnabile in merito alla pensione del ricorrente. Secondo le dichiarazioni stesse di alti funzionari dell'amministrazione, sulle quali il dipendente deve poter contare in base al principio dell'affidamento, il ricorrente avrebbe dovuto invece esercitare definitivamente l'opzione non prima della primavera 1972. È questo, perciò, il termine che va preso in considerazione nell'esaminare la ricevibilità del ricorso.
Ciò premesso, sorge in primo luogo — e veniamo così a considerare l'argomento svolto sussidiariamente dalla Commissione — la questione del se sia esatto ravvisare nella lettera del ricorrente in data 9 aprile 1972 una domanda ai sensi dello statuto del personale, dalla quale sia iniziato il decorso dei termini. Anche su questo punto, tuttavia, nutro forti dubbi circa la tesi della Commissione.
Ciò che mi sembra essenziale è che il ricorrente, nella primavera del 1972, doveva esercitare un'opzione. Questa, a ben vedere, costituisce una determinazione unilaterale. Il rapporto giuridico tra il ricorrente e la Commissione era stato definitivamente fissato nella precedente lettera dell'amministrazione, nella quale — per così dire — esso si era concretato. A sostegno di questo punto di vista si può richiamare — come ha fatto il ricorrente — la precisazione fatta dalla Commissione nel Corriere del personale dell'ottobre 1969, e in particolare l'accenno, — ivi contenuto — ad una «decisione finale» dell'«interessato». Né vale a sostenere il contrario la circostanza che il ricorrente, nella lettera 9 aprile 1972, abbia chiesto che gli venisse comunicato «l'importo esatto, in franchi belgi, dell'indennità una tantum da restituire». Questa richiesta avrebbe potuto anche essere omessa, poiché tutto quanto doveva accadere dopo l'unilaterale dichiarazione del ricorrente in data 9 aprile 1972 aveva carattere puramente esecutivo.
Se però — come si è dimostrato — la lettera 9 aprile 1972 non costituisce una domanda ai sensi dell'art. 90 dello statuto, dalla suddetta data non decorrevano i termini contemplati dall'articolo stesso. Il ricorrente aveva invece la facoltà di chiedere successivamente in qualsiasi momento — qualora avesse constatato che l'amministrazione non rispettava la sua decisione e non ne traeva le debite conseguenze — un chiarimento della situazione giuridica, mediante semplice domanda. Ed è ciò che egli ha fatto con la domanda 16 ottobre 1972, ai sensi dell'art. 90 dello statuto. Da questo momento, perciò, hanno avuto formalmente inizio le divergenze con l'amministrazione per la soluzione del problema di cui è causa.
Ammesso il suddetto dies a quo, il ricorso dovrà essere considerato ricevibile, qualora sia stato proposto tempestivamente.
A norma del nuovo statuto, già in vigore a quell'epoca (cfr. art. 87 del regolamento del Consiglio 30 giugno 1972), dalla presentazione della domanda decorre dapprima un termine di quattro mesi, scaduti i quali, l'inerzia dell'amministrazione va considerata come decisione negativa di quest'ultima. Il silenzio-rifiuto si perfezionava quindi il 16 febbraio 1973. Contro di esso poteva essere proposto reclamo entro il termine di tre mesi, e ciò è stato fatto con nota del ricorrente in data 19 febbraio 1973. Su questo reclamo la Commissione prendeva espressamente posizione, col provvedimento del 19 marzo 1973, il quale veniva a sua volta tempestivamente impugnato dal dr. Bruns, prima della scadenza del termine di tre mesi, col ricorso proposto il 16 maggio 1973. Non si può quindi sostenere che questa Corte sia stata adita tardivamente.
Né d'altra parte sono giustificate talune critiche relative alla formulazione dei vari capi della domanda, alle quali ho accennato all'inizio. In definitiva, il ricorso va perciò ritenuto ricevibile.
Per concludere, propongo di respingere l'eccezione sollevata dalla Commissione e di dichiarare espressamente la ricevibilità del ricorso. Questa pronuncia non definisce il procedimento, per la cui prosecuzione il presidente dovrà invece fissare un nuovo termine. Per il momento non è quindi necessaria una pronuncia sulle spese, che potrà essere riservata alla sentenza definitiva, ammesso che si giunga all'esame del merito e che, una volta chiarite le questioni di ricevibilità, la controversia non si risolva mediante accordo delle parti.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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