CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 15 NOVEMBRE 1973 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Il presente procedimento ci giunge dai Paesi Bassi su domanda di pronunzia pregiudiziale del College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Attrice nella causa principale è una ditta olandese che esporta cereali; convenuto è l'ente olandese cui è attribuita, insieme ad altre funzioni, la competenza a liquidare le restituzioni previste dalle norme comunitarie per le esportazioni di cereali. La controversia riguarda l'ammontare della restituzione dovuta su di una partita di 638500 kg di semola di granoturco esportata in Norvegia dall'attrice il 3 febbraio 1971. Il nocciolo della questione consiste nello stabilire se detta partita di semola di granoturco aveva un tenore di grassi (calcolato sulla materia secca) superiore o inferiore all'1,3 %. Se tale tenore risultasse essere stato superiore a detta percentuale, l'attrice avrebbe diritto ad una restituzione minore di quella che altrimenti le verrebbe accordata.
La normativa comunitaria in materia parte dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 120/67 che, come ricorderete, diede inizio all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e dei prodotti da essi derivati. Per quanto riguarda alcuni di tali prodotti, tra cui la semola di granoturco, il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1052/68, che ha sostituito un precedente regolamento d'attuazione (n. 360/67/CEE) emanato anch'esso dal Consiglio, stabilisce le norme per l'applicazione del sistema di prelievi e di restituzioni al commercio con paesi terzi.
L'art. 11 del suddetto regolaménto dispone, per quanto qui ci interessa, che:
«I metodi impiegati per definire … il tenore in sostanze grasse … e ogni altro metodo d'analisi necessario per l'applicazione del presente regolamento sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 120/67 …»
È pacifico che l'articolo di cui sopra non ha mai trovato applicazione, cosicché non è necessario spiegare che cosa sia la procedura di cui all'art. 26 del regolamento n. 120/67. La Commissione afferma, nelle sue osservazioni,' che l'art. 11 non è stato attuato a causa della complessità degli studi e delle discussioni che sarebbero state necessarie a tale scopo, nonché delle difficoltà che ciò avrebbe comportato per alcuni Stati membri.
Qualunque possa essere il motivo della mancata attuazione è certo che alla data della spedizione in esame non esisteva alcuna norma comunitaria che stabilisse un metodo per determinare la percentuale di grassi della semola di granoturco.
Un metodo di analisi valido, tra l'altro, per accertare la percentuale di grassi dei foraggi fu stabilito più tardi, con la direttiva della Commissione 18 novembre 1971, n. 2, emanata in attuazione di una direttiva del Consiglio 20 luglio 1970. Essa era indirizzata agli Stati membri e li invitava ad emanare, non più tardi del 1o gennaio 1973, le leggi, i regolamenti o i provvedimenti amministrativi necessari Der adeguare ad essa i rispettivi ordinamenti interni. L'attrice sostiene che la suddetta direttiva, anche ammesso che fosse stata in vigore alla data della spedizione in esame, non avrebbe potuto riguardare la semola di granoturco, che non è comparabile con i foraggi. Questa affermazione è semplicemente riferita, in una frase dell'ordinanza di rinvio, dal College, il quale però non specifica se e quale opinione si sia formato in proposito. Né le parti, né la Commissione hanno chiesto alla Corte un chiarimento su questo punto; la Commissione non lo menziona nelle sue osservazioni, attrice e convenuto non hanno presentato osservazioni.
Per quanto riguarda la partita in esame, le relative aliquote di restituzione erano fissate dal regolamento (CEE) della Commissione n. 2410/70. Dal combinato disposto dell'art. 1 del suddetto regolamento e del relativo allegato si ricavavano per la semola di granoturco tre differenti aliquote. La semola di granoturco, il cui tenore di grassi, calcolato sulla materia secca, non eccedeva l' 1,3 % in peso ed il cui tenore di cellulosa, calcolato sulla materia secca, non eccedeva lo 0,8 % in peso, era classificata sotto la voce 11.02 A V a) della nomenclatura usata per le restituzioni e dava diritto ad un'aliquota di 4,694 u.c. il quintale. La semola di granoturco, il il cui tenore di grassi, calcolato sulla materia secca, superava l'1,3 % ma non l'1,7 % in peso ed il cui tenore di cellulosa, calcojato sulla materia secca, non superava l'i % in peso, era classificata sotto la voce 11.02 A V b) della nomenclatura e l'aliquota di restituzione era di 3,990 u.c. ogni 100 kg. La semola di granoturco che non figurava ai numeri precedenti era classificata sotto la voce 11.02 A V c), con un'aliquota di restituzione di 2,905 u.c. il quintale.
Nella fattispecie, il contrasto non verte sul tenore di cellulosa, il quale — come ambo le parti riconoscono — non superava il limite dello 0,8 % richiesto per classificare la merce sotto la voce 11.02 A V a), bensì sul tenore di grassi della partita di semola considerata.
La controversia è sorta, così pare, a causa dei differenti metodi di analisi adottati rispettivamente:
1.
dall'analista dell'attrice, un certo sig. Sedney;
2.
dal laboratorio statale olandese per i prodotti agricoli, cui il convenuto aveva consegnato alcuni campioni prelevati dalla partita in esame;
3.
dal laboratorio statale norvegese per i prodotti agricoli (la Statens Landbrukskjemiske Kontrollstasjon di Oslo), cui l'importatore norvegese, esso pure un ente commerciale statale, aveva del pari consegnato alcuni campioni.
Il metodo d'analisi adottato dal sig. Sedney era descritto nell'allegato 5 del «Bundeszollblatt» (Bollettino federale delle dogane) n. 4. Si trattava del metodo allora usato dalle dogane tedesche e l'attrice sostiene che era giusto applicarlo alle sue merci, in quanto le medesime venivano prodotte secondo formule tedesche. In ogni caso, le analisi del sig. Sedney, condotte col metodo soprammenzionato, portarono alla conclusione che la semola esaminata aveva un tenore di grassi, calcolato sulla materia secca, inferiore all'1,3 %.
Le analisi effettuate dal laboratorio statale olandese per i prodotti agricoli diedero invece altri risultati, indicando un tenore di grassi di circa l'1,5 %. Le analisi vennero condotte con lo stesso metodo che è attualmente prescritto per i foraggi dalla direttiva della Commissione 18 novembre 1971, n. 2, e che, come ho già riferito, l'attrice ritiene inappropriato.
Un metodo ancora diverso — descritto in un manuale intitolato «Fettbestimmung in Getreide und Mahlprodukten» (Accertamento del tenore in materie grasse di cereali e farine) — fu usato dal laboratorio statale norvegese. Le analisi così effetuate indicarono un tenore di grassi inferiore all'1,3 %. Non è del tutto sicuro che la percentuale sia riferita alla materia secca, ma è senz'altro molto probabile.
In base a questi fatti, il giudice di rinvio ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
Se la ragionevole interpretazione dell'art. 1 del regolamento CEE della Commissione 27 novembre 1970 n. 2410 — in relazione all'art. 11 del regolamento CEE del Consiglio 23 luglio 1968 n. 1052 — implichi che, finché non si sarà data attuazione a quanto stabilito dall'art. 11 del regolamento n. 1052/68, in relazione all' art. 26 del regolamento n. 120/67, onde determinare un metodo per stabilire il contenuto di grassi ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1052/68, il tenore di grassi dei prodotti menzionati nell'allegato del regolamento n. 2410/70, sotto i nn. 11.02 A V a) e 11.02 A V b), va stabilito applicando il metodo per la determinazione del tenore di grassi descritto nell'allegato alla seconda direttiva della Commissione, in data 18 novembre 1971, relativa alla determinazione dei metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per animali.
Se quest'ultimo metodo vada seguito in modo esclusivo, ovvero si possano usare anche altri metodi, ad esempio quello adottato dall'attrice e descritto nell'allegato 5 del «Bundeszollblatt n. 4», oppure quello usato dalla «Statens Landbrukskjemiske Kontrollstasjon» di Oslo e descritto nel documento intitolato «Fettbestimmung in Getreide und Mahlprodukten».
Signori, non ritengo, per conto mio, che le suddette questioni possano dar luogo a molte difficoltà. Un caso analogo (causa 26-72, NV Vereenigde Oliefabrieken/Produktschap voor Margarine, Velten en Olien, Racc. 1972, pag. 1031) è stato citato dalla Commissione nelle sue osservazioni. Tale precedente mi sembra particolarmente utile perché mette in evidenza la diversità della situazione giuridica, a seconda che le norme comunitarie abbiano o non abbiano previsto un certo metodo di analisi. La lite verteva allora sul problema del se l'attore avesse diritto alla restituzione su di una partita di lardo diretta in Bolivia. Poiché le norme comunitarie prescrivevano quale metodo di analisi chimica del lardo dovesse essere usato, la Corte ritenne che doveva venir usato soltanto quel metodo, ad esclusione di qualsiasi altro. Tuttavia, in mancanza di disposizioni relative al sistema di campionamento, la Corte ritenne che spettava conseguentemente al giudice nazionale di stabilire se facesse prova il controllo effettuato in un caso particolare, tenuto conto della natura, delle caratteristiche e della confezione della merce, come pure della facoltà di impugnazione (o di fornire la prova contraria) eventualmente concessa all'esportatore dalle leggi nazionali, e di trarne poi le relative conclusioni.
Sono del parere che una soluzione analoga debba essere adottata anche nel presente caso. Il giudice nazionale deve qui accertare se un determinato prodotto possedesse certe caratteristiche. Se la legislazione comunitaria in materia avesse stabilito che nel procedere a detto accertamento si doveva far ricorso ad una determinata analisi chimica o di altra natura, non c'è dubbio che il giudice nazionale sarebbe srato vincolato da una simile disposizione e si sarebbe dovuto limitare a valutare i risultati della suddetta analisi. Poiché però la normativa comunitaria, almeno alla data della spedizione in esame, lasciava il problema assai nel vago, il giudice nazionale deve considerare la questione come di puro fatto e trattarla di conseguenza. Egli deve cioè, secondo la procedura prevista dal proprio ordinamento, ascoltare il parere degli esperti circa i meriti e le caratteristiche dei diversi metodi d'analisi che sono stati applicati e, alla luce di tale prova e di tutte le altre prove relative al caso, decidere sul punto sostanziale, che non è — in definitiva — la questione di quali analisi, scientificamente più o meno valide, possano essere ammesse come validi mezzi di prova, bensì quella del se la partita di merce di cui si discute possedesse i requisiti prescritti.
Ritengo pertanto che la questione sottoposta a questa Corte dal College debba essere risolta come segue:
«La ragionevole interpretazione del regolamento CEE della Commissione n. 2410/70, in relazione ai regolamenti CEE del Consiglio n. 120/67 e n. 1052/68, implica, almeno per quanto riguarda spedizioni effettuate prima che fosse emanata la direttiva della Commissione 18 novembre 1971, n. 2, che il tenore di grassi dei prodotti menzionati nell'allegato del regolamento n. 2410/70, sotto le voci 11.02 AV a) e 11.02 A V b), va accertato di volta in volta dal giudice nazionale competente, dopo che quest'ultimo avrà vagliato, tra l'altro, la forza probante di eventuali diverse analisi effettuate sui prodotti in esame».
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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