CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 7 NOVEMBRE 1973 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
La questione pregiudiziale odierna verte sulla concessione dell'indennità di compensazione per le scorte di cereali giacenti alla fine della stagione agricola. Con simili problemi questa Corte ha già avuto a che fare nelle cause pregiudiziali 32-72 (Racc. 1972, pag. 1181) e 52-72 (Racc. 1972, pag. 1267). Non sarò pertanto costretto ad illustrare dettagliatamente la relativa disciplina comunitaria, essendo sufficienti alcuni brevi cenni.
In forza dell'art. 9 del regolamento n. 120/67 (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali) (GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67), il quale prevede la possibilità di concedere un'indennità di compensazione sui cereali di produzione comunitaria, tra cui il grano tenero, giacenti nelle scorte alla fine della stagione, la Commissione provvedeva, con regolamento 8 giugno 1971 n. 1196 (GU del 9. 6. 1971, n. L. 125), a fissare le modalità di concessione della suddetta indennità per il grano tenero in giacenza alla fine della stagione 1970/71. In base a tale regolamento, l'indennità di compensazione prevista agli artt. 1 e 2 del regolamento n. 1119/71 (GU del 31. 5. 1971, n. L 118) viene attribuita «alle imprese commerciali e alle industrie di trasformazione per le giacenze di frumento raccolto nella Comunità loro appartenenti alla data del 31 luglio 1971» (art. 1, 1o alinea). «Per poter beneficiare dell'indennità di compensazione accordata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trovano le giacenze, il richiedente deve» — così prosegue l'art. 3 del citato regolamento — «aver inoltrato all'autorità competente di cui sopra, con lettera raccomandata, telex o telegramma da spedire al più tardi il 7 agosto 1971, una domanda di indennità con indicazione delle giacenze dei suddetti cereali che si trovano in suo possesso alla data del 31 luglio 1971…».
Delle disposizioni sovraesposte voleva far uso anche la ditta Eugen Münch, convenuta nella causa principale. Essa presentò una domanda che portava sì la data del 7 agosto 1971 (un sabato), ma che venne spedita soltanto il lunedì successivo, cioè il 9 agosto 1971.
Per questo motivo, in base al citato art. 3 del regolamento n. 1196/71, la Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (in prosieguo EVSt), ente tedesco competente in materia, respingeva la domanda.
La richiedente si opponeva al suddetto provvedimento, richiamandosi all'art. 3, n. 4, del regolamento del Consiglio 3 giugno 1971 n. 1182 (che stabilisce le norme da applicarsi ai «periodi di tempo», alle date e ai termini) in cui è detto: «Se l'ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo 3uccessivo». Il Verwaltungsgericht di Francoforte, adito dalla ditta Münch, statuiva con sentenza 7. 6. 1972 che la domanda era stata presentata entro i termini e che la EVSt era tenuta ad attribuire all'attrice una determinata indennità di compensazione.
Questa opinione non veniva né viene tuttora condivisa dalla EVSt, la quale ritiene si debba applicare nel presente caso il già citato art. 3 del regolamento n. 1182 (n. 4, 2o comma), in cui è detto: «Questa disposizione (cioè l'esclusione della scadenza del termine il sabato) non si applica ai periodi di tempo calcolati retroattivamente a partire da una data o da un evento determinato». Di conseguenza, la EVSt impugnava la sentenza del Verwaltungsgericht di Francoforte, appellandosi allo Hessischer Verwaltungsgerichtshof.
Quest'ultimo, in considerazione dei problemi di diritto comunitario sollevati in corso di causa, ha sospeso il procedimento con ordinanza 11. 5. 1973 ed ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali;
«1.
Se l'art. 3 ultimo alinea del regolamento CEE della Commissione 8 giugno 1971 n. 1196 (GU n. L 125 del 9 giugno 1971) contempli un “periodo di tempo” ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971 n. 1182 (GU n. L 124 dell'8 giugno 1971).
2.
In caso affermativo: Se a tale “periodo di tempo” vada applicato il primo ovvero il secondo comma dell' art. 3, n. 4, del summenzionato regolamento n. 1182/71.
3.
In caso negativo: Se l'art. 3, ultimo alinea del regolamento n. 1196/71 fissi una data ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1182/71.»
Il mio pensiero in ordine alle suddette questioni è il seguente:
1.
Circa la prima questione vorrei ricordare ancora una volta quanto disposto dall'art. 3 del regolamento n. 1196/71, cioè che la domanda d'indennità andava spedita al più tardi il 7 agosto 1971, con lettera raccomandata ecc., e che essa doveva indicare le giacenze in possesso del richiedente alla data del 31 luglio 1971. Se si tiene conto della circostanza che la determinazione delle giacenze era possibile soltanto a partire dallo spirare del 31 luglio, e che soltanto da quel momento in poi potevano essere inoltrate le domande di indennità, nonché del fatto che per l'inoltro di queste ultime era fissata una data di scadenza, risulta chiaro che nell'art. 3, 2o alinea, è contemplato un lasso di tempo limitato e definito con precisione, proprio come lo intende il diritto nazionale (Palandt, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 32a Ed., nota n. 1 al § 186), cioè per l'appunto un «periodo di tempo». Si può inoltre far riferimento alla giurisprudenza sorta negli anni passati intorno ai regolamenti in questione, e particolarmente alle sentenze emesse nelle cause 32-72 e 52-72, che parlano espressamente di termini (periodi di tempo) perentori.
La questione non è tuttavia ancora esaurita, in quanto il giudice che ha operato il rinvio vuole sapere se l'art. 3 del regolamento n. 1196/71 contempli un «periodo di tempo» ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 1182/71, che stabilisce le norme da applicarsi ai «periodi di tempo», alle date e ai termini.
Il regolamento n. 1182/71 non contiene alcuna definizione del concetto di «periodo di tempo». In esso si parla — per quanto ora ci interessa — soltanto di un «periodo di tempo» espresso in giorni ed i cui momenti iniziale e finale vengono fissati con ricorso a precise regole enunciate nel n. 1, 2o comma e nel n. 2 b dell' art. 3. Tutt'al più può essere considerato elemento valido per una definizione l'art. 3, n. 4, 2o comma, là ove dispone che il 1o comma non si applica a certi «periodi di tempo», i quali non vanno pertanto considerati «periodi di tempo» ai sensi dell'art. 3 (com'è formulata la domanda del giudice nazionale). Si tratta — come si è già detto — di «periodi di tempo» che vengono calcolati retroattivamente a partire da una certa data o da un certo avvenimento. In verità, dal tenore letterale della citata disposizione risulta chiaro che un caso come quello di cui al regolamento n. 1196/71 le è estraneo, in quanto in quest'ultimo non è previsto un periodo da calcolare. Inoltre, non c'è bisogno per determinare il «periodo di tempo» di alcun computo retroattivo a partire da un certo giorno, bensì il momento da cui decorre il «periodo di tempo» è ben fissato, indipendentemente dal momento di scadenza, perché nelle domande dev'essere indicata la consistenza delle scorte alla data del 31 luglio.
Se si guarda soltanto all'art. 3 del regolamento n. 1182/71, non si può trovare nulla atto a far escludere la sua applicazione al «periodo di tempo» di cui all'art. 3 del regolamento n. 1196/71.
Tuttavia, anche dopo aver accertato che l'art. 3 del regolamento n. 1196/71 contempla un «periodo di tempo», sarebbe pur sempre possibile escludere, per altri motivi, l'applicazione del regolamento n. 1182/71. Una simile conclusione si evince dal tenore dell'art. 1 del predetto regolamento n. 1182: «Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni del presente regolamento si applicano …». Anche la Commissione si è soffermata su questo punto nelle sue osservazioni scritte ed in effetti — mi sembra — ha sostenuto la tesi che il regolamento n. 1196/71 conterrebbe una normativa di carattere eccezionale, cui non si potrebbero applicare le disposizioni di carattere generale relative ai «periodi di tempo».
Si potrebbe ammettere — è vero — che la fissazione nel regolamento n. 1196/71 di una certa data come termine di scadenza per l'inoltro delle domande escluda il richiamo alla disciplina di cui all' art. 3, n. 4, 1o comma, del regolamento n. 1182/71. Ciò non potrebbe tuttavia costituire una teoria di valore generale, nel senso che casi simili non rientrino in linea di principio nell'ambito del regolamento n. 1182/71.
In proposito, si possono fare due importanti considerazioni.
In primo luogo, si può far riferimento al progetto di regolamento concernente il computo del tempo, presentato dalla Commissione al Consiglio nella forma di proposta di regolamento il 27 luglio 1969 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto 1969 (GU del 22. 8. 1969, n. C 108, pag. 10). All'art. 2 è detto che non sono da considerarsi «periodi di tempo» nel senso di tale regolamento quelli «espressi con riferimento ad un periodo determinato del calendario o comportanti un altro termine fisso». La proposta di cui sopra non venne accolta nel regolamento del Consiglio, il che permette soltanto di affermare che il legislatore comunitario intendeva includere anche i «periodi di tempo» summenzionati nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 1182/71.
In secondo luogo, lo stesso regolamento n. 1182/71 lascia capire, all'art. 4, nn. 1 e 3, che il Consiglio aveva presente il problema dei termini di scadenza prefissati, ma che esso escluse l'applicazione dell' art. 3, n. 4, solo in relazione ad atti del Consiglio o della Commissione, la cui validità, efficacia od applicabilità cessi in un momento ben determinato.
Con ciò, in pratica, si respinge l'ipotesi che il regolamento n. 1182/71, in via generale, non contempli i «periodi di tempo» con scadenza fissata a una precisa data del calendario.
Di conseguenza, rimane tutt'al più da considerare se anche un'interpretazione sistematica e teleologica del regolamento n. 1196/71 conduca a riconoscere la necessità assoluta di attenersi alla data di scadenza enunciata nell'art. 3 e se, per tale motivo, sia da escludere l'applicazione dell'art. 3, n. 4, del regolamento n. 1182/71.
Possiamo osservare che una simile soluzione si appoggerebbe a considerazioni tratte da precedenti sentenze, secondo le quali sussiste un interesse al sollecito inoltro delle domande, in modo che possano essere rapidamente effettuati i controlli necessari ad impedire ogni abuso. Bisogna tuttavia anche considerare che, in un periodo meno recente (regolamenti n. 602/68 (GU n. L 114/68), 963/69 (GU n. L 126/69), 1151/70 (GU n. L 134/70), i termini erano generalmente più brevi (scadevano infatti il 5 agosto), e che ciò, dopo l'estensione operata dal regolamento n. 1196/71, legittima la conclusione che qualche giorno in più o in meno non ha grande importanza. Inoltre — e ciò mi sembra ancor più rilevante — si deve ricordare che pochi giorni dopo l'adozione del regolamento n. 1182/71, avvenuta il 3 giugno 1971, la Commissione emanò, in data 8 giugno, un regolamento con una determinazione di tempo. Se essa avesse inteso con ciò discostarsi dai principi generali fissati in materia di «periodi di tempo», avrebbe dovuto indicarlo con particolare chiarezza. È questa un'esigenza cui — a mio parere — non si può rinunciare, proprio nell'interesse di quella certezza del diritto, cui la disciplina dei «periodi di tempo» dovrebbe contribuire. Per quanto riguarda la tesi della deroga tacita al regolamento n. 1182/71, è stata la stessa Commissione ad ammettere, nella fase orale del procedimento, che si tratta di una questione da affrontare con notevole prudenza. Poiché nel caso in esame — come s'è visto — gli interessi da tutelare ai sensi del regolamento n. 1196/71 non richiedono inequivocabilmente che il termine di scadenza sia in ogni caso mantenuto fermo al 7 agosto 1971, possiamo dare per certo che il suddetto regolamento non ha tacitamente derogato al regolamento n. 1182/71.
La prima questione proposta dal giudice nazionale si può quindi risolvere soltanto nel senso che l'art. 3, ultimo alinea, del regolamento n. 1196/71 contempla un «periodo di tempo» ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1182/71.
2.
Dopo quanto si è esposto, non ci vorrà molto tempo per risolvere la seconda questione, che non è qui il caso di ripetere.
Sono sicuro che il 2o comma dell'art. 3, n. 4, del regolamento n. 1182/71 non va applicato nel caso di cui all'art. 3 del regolamento n. 1196/71. Dal diritto privato possiamo trarre l'esempio del rapporto giuridico che viene posto in essere per un certo periodo di tempo e si rinnova tacitamente, a meno che non ne venga richiesta la risoluzione entro un preciso termine prima della scadenza. Una simile fattispecie non si ritrova — e l'ho già dimostrato — nell'art. 3 del regolamento n. 1196/71. D'altra parte, l'art. 3, n. 4, 2o comma, del regolamento n. 1182 non può neppure essere applicato per analogia a casi nei quali la scadenza del termine è stata fissata in base al calendario. La dimostrazione ne è data dal progetto di regolamento concernente il computo del tempo elaborato dalla Commissione, in cui era contenuta una disposizione del genere, e dal fatto che tale punto del progetto non è stato accolto nel regolamento n. 1182/71.
La seconda questione può quindi essere risolta esclusivamente nel senso che al «periodo di tempo» di cui all'art. 3 del regolamento n. 1196/71 va applicato il primo comma dell'art. 3, n. 4, del regolamento n. 1182/71, cioè nel senso che il termine non può scadere di sabato.
3.
Altrettanto breve la trattazione della terza questione, che del resto era stata posta solo per il caso di soluzione negativa della prima e che perciò, se ci si attiene al mio parere in merito alla prima questione, non avrebbe neppur bisogno d'essere discussa.
In realtà, sil può parlare di una data ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1182/71 solo quando un atto «può o deve essere compiuto… ad un momento determinato». Il secondo comma dello stesso articolo spiega inoltre che, in un caso del genere, l'atto può o deve essere compiuto «tra l'inizio della prima ora e lo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data». Si tenga conto di ciò e sarà evidente che la citata disposizione non può riguardare l'art. 3. del regolamento n. 1196/71, proprio perché ivi si richiede che la domanda venga inoltrata al più tardi il 7 agosto, non già il 7 agosto.
Ritengo pertanto, in contrasto con il punto di vista sostenuto dalla Commissione, che l'art. 3 del regolamento n. 1196/71 contempli un «periodo di tempo», non già una data o un termine, e che sia di conseguenza esclusa l'applicazione dell'art. 5 del regolamento n. 1182/71.
4.
Propongo quindi che le questioni deferite dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof vengano risolte come segue:
a)
L'art. 3, ultimo alinea, del regolamento 8 giugno 1971 n. 1196 contempla un «periodo di tempo» ai sensi dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1971 n. 1182.
b)
Al suddetto «periodo di tempo» va applicato non già il secondo, bensì il primo comma dell'art. 3, n. 4, del regolamento n. 1182.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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