CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 28 NOVEMBRE 1973 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
La questione in esame è stata sottoposta a questa Corte dallo Hessisches Finanzgericht per una pronunzia in via pregiudiziale.
Essa riguarda l'interpretazione del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, nonché di alcuni successivi regolamenti d'attuazione del medesimo. Come ricorderete, il regolamento n. 19 disponeva per la graduale istituzione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e doveva restare in vigore per un periodo transitorio fissato dal 1962 al 1967. Una delle caratteristiche del sistema da esso creato era l'autorizzazione accordata agli Stati membri di concedere, tramite i loro enti di intervento, delle restituzioni sui prodotti esportati.
Tra l'ottobre 1963 ed il marzo 1965, l'attrice nella causa principale esportava dalla Repubblica federale verso paesi terzi circa 3000 tonnellate di un prodotto da essa dichiarato come semola di frumento (voce doganale 11.02). Sulla base di tale dichiarazione la convenuta, che, come sapete, è l'ente tedesco d'intervento per cereali e foraggi, accordava all'attrice l'aliquota di restituzione prevista per il suddetto prodotto. La convenuta sostiene ora d'essere stata tratta in inganno, giacché il prodotto esportato dall'attrice era in realtà un foraggio composto contenente crusca, per la quale veniva in causa una restituzione meno elevata. Di conseguenza, essa reclama dall'attrice la restituzione delle somme da questa percepite. L'attrice contesta risolutamente le allegazioni della convenuta ed afferma, in subordine, che in ogni caso essa sarebbe tenuta unicamente a versare la differenza fra la restituzione prevista per la semola di frumento e quella prevista per i foraggi composti contenenti crusca.
Lo Hessisches Finanzgericht, senza prendere alcuna posizione sui fatti salienti della vertenza, ed in particolare senza neppure accertare se l'attrice avesse tenuto un comportamento fraudolento, ha sottoposto a questa Corte la questione del se, in forza del regolamento n. 19, la restituzione possa essere attribuita solo per l'esportazione dei prodotti dichiarati nella domanda di restituzione oppure se il commerciante disonesto, che ha esportato prodotti diversi da quelli dichiarati e per i quali è prevista un'aliquota di restituzione minore, conservi nondimeno il diritto, una volta scoperta la frode, di percepire la restituzione relativa alle merci realmente esportate.
Rilevo, Signori, che questa Corte è tenuta a statuire sulla predetta questione, anche se la decisione in proposito potrà risultare priva di rilevanza pratica (causa 13-68, Salgoil contro Ministero italiano del commercio con l'estero; Raccolta 1968, pag. 601).
La questione è assai simile ad una di quelle sottopostevi dallo Hessisches Finanzgericht nella causa 146-73, che voi avete trattato nella stessa udienza. Ritengo tuttavia che sia meglio, data la complessità procedurale della causa 146-73, esporre separatamente le mie conclusioni circa il presente caso, che è alquanto più semplice.
Attrice e Commissione hanno concordemente sostenuto, sia nelle loro osservazioni scritte, sia in sede d'udienza, che la soluzione della questione posta dallo Hessisches Finanzgericht va ricercata non già nel diritto comunitario, bensì nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato. Ritengo che abbiano ragione. È inutile scorrere, alla ricerca di una soluzione, il regolamento n. 19 ed in particolare il suo art. 20, n. 2, concernente le restituzioni su prodotti esportati in paesi terzi; lo stesso vale per i regolamenti d'attuazione cui ho fatto cenno, e precisamente il regolamento del Consiglio 30 giugno 1962, n. 55, il regolamento CEE del Consiglio n. 141/64, che ha sostituito il regolamento n. 55, e una serie di regolamenti della Commissione, menzionati dalla medesima nelle sue osservazioni.
Ciò non sorprende, se si sono ben capiti i principi che disciplinano il sistema di restituzioni creato dal regolamento n. 19. Possiamo richiamarci in proposito ad un buon numero di sentenze della Corte, pronunziate nelle seguenti cause: causa 6-71, Rheinmühlen Düsseldorf contro Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (Raccolta 1971, pag. 823); causa 21-71, Brodersen contro la sopracitata (Raccolta 1971, pag. 1069), causa 85-71, Kampffmeyer contro la sopracitata (Raccolta 1972, pag. 213); causa 5-72, Fratelli Grassi fu Davide contro Amministrazione delle Finanze (Raccolta 1972, pag. 443).
I suddetti precedenti mettono in evidenza che il regolamento n. 19 non imponeva alcun obbligo di corrispondere le restituzioni. Gli Stati membri venivano semplicemente autorizzati ad attribuire, entro certi limiti, delle restituzioni ed erano, perciò, pienamente liberi di aggiungere proprie condizioni a quelle indicate nei regolamenti comunitari, di escludere dalle restituzioni determinati prodotti e di variare le aliquote a seconda dei paesi di destinazione. Né erano vincolati dai regolamenti comunitari a richiedere una particolare forma di documentazione od a rispettare un certo termine nel versamento delle restituzioni accordate. Solamente, essi non potevano andare oltre i limiti posti dalle norme comunitarie, ad esempio non potevano attribuire restituzioni superiori a quelle contemplate dalle suddette norme né concederle a prodotti che non rientrassero fra quelli contemplati dai menzionati regolamenti.
Ne desumo quindi che, nella fattispecie, il commerciante interessato non aveva diritto, ai sensi della disciplina comunitaria, ad una restituzione maggiore di quella contemplata per i prodotti realmente esportati. Il problema del se egli dovesse essere considerato decaduto dal diritto a qualsiasi restituzione (e del se l'eventuale decadenza dovesse aver luogo in forza di una norma amministrativa oppure di una norma penale) poteva venir risolto esclusivamente nell'ambito del diritto interno.
Ritengo pertanto che la questione sottopostavi dallo Hessisches Finanzgericht vada risolta come segue:
«L'art. 20, n. 2, del regolamento del Consiglio CEE 4. 1962, n. 19, va interpretato nel senso che un commerciante, il quale avesse esportato prodotti per i quali era prevista una minore aliquota di restituzione, invece dei prodotti dichiarati nella domanda di restituzione, non aveva diritto a percepire una restituzione maggiore di quella contemplata per i prodotti realmente esportati. Nessuna disposizione di diritto comunitario vigente durante il periodo d'applicazione del regolamento n. 19 sanciva però la decadenza dal diritto a quest'ultima restituzione, neppure nel caso di dichiarazione fraudolenta. L'eventuale decadenza dal diritto alla restituzione andava perciò determinata con riferimento al diritto interno dello Stato membro interessato.»
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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