CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 27 NOVEMBRE 1973
Signor Presidente,
Signori Giudici,
La risposta che la Corte darà alla domanda proposta dal Finanzgericht di Berlino, concernente la questione dell' applicabilità nel 1971 alle importazioni di caffè dalla Guinea nella Repubblica federale tedesca del regime preferenziale applicato alle importazioni nella Comunità di prodotti provenienti dagli Stati africani e malgascio in virtù dell'accordo d'associazione del 29 luglio 1969 fra la Comunità e questi Stati, avrà inevitabilmente dei riflessi politici. Peraltro, data la linearità dei termini in cui si pone la questione d'interpretazione sollevata dal Finanzgericht, escludiamo che una causa di questo genere lasci un margine all'interprete per tener conto di considerazioni d'opportunità. Non siamo chiamati in questa sede a risolvere i dubbi che potrebbero sussistere quanto alla precisa configurazione in diritto della situazione in cui trovasi la Repubblica di Guinea rispetto alla Comunità.
Il nostro compito è più modesto. E invero le possibili soluzioni del problema più generale circa l'attuale posizione della Guinea nei suoi rapporti con la Comunità non potrebbero in alcun caso riflettersi sul tenore della risposta che deve esser data alla domanda del giudice tedesco, in tema di dazi all'importazione: risposta che sarà chiara e univoca.
A norma dell'articolo 131 del trattato CEE, gli Stati membri hanno convenuto di associare alla Comunità i paesi e territori non europei che mantengono con certi Stati membri delle relazioni particolari. Conformemente all'articolo 227, paragrafo 3, del trattato, questi paesi e territori, i quali al momento della stipulazione del trattato si trovavano in una situazione di dipendenza rispetto all'uno o all'altro degli Stati membri, sono stati enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato IV del trattato. In questo elenco, sotto al voce Africa occidentale francese, è stata compresa anche la Guinea. Poco dopo l'entrata in vigore del trattato CEE, il 2 ottobre 1958, la Guinea francese accedeva all'indipendenza, dando origine così alla Repubblica di Guinea. Nel giro dei due anni successivi, diciotto altri paesi e territori accedevano pure all'indipendenza.
Mentre tutti questi nuovi Stati hanno stipulato, a partire dal 1963, accordi d'associazione con la Comunità economica europea, la Repubblica di Guinea, fino all'epoca che qui viene in rilievo, non ha partecipato ad alcun genere d'accordo o di negoziato con la Comunità.
Il presupposto giuridico del rapporto d'associazione che è stato instaurato, per volontà dei soli Stati membri, fra i paesi e territori d'oltremare e la Comunità, era la situazione di dipendenza di questi verso uno Stato membro. Con l'acquisto dell'indipendenza, si è verificato un mutamento fondamentale che di per sé solo giustifica, se non addirittura la caducazione automatica del rapporto d'associazione stabilito con un'autorità ormai decaduta, quantomeno la sua sospensione fino a una presa di posizione delle due parti interessate al riguardo, cioè il nuovo Stato e la Comunità.
Ciò dovrebbe valere quando anche si volesse non semplicemente far salva la possibilità in virtù di un'accettazione bilaterale, ma addirittura riconoscere il diritto dei nuovi Stati di continuare a considerarsi associati alla Comunità sulla base del regime di cui avevano beneficiato quando facevano parte dei paesi e territori d'oltremare.
Sappiamo che la Comunità si era dichiarata disposta a mantenere provvisoriamente, nei confronti dei nuovi Stati che ne avessero manifestato la volontà, il regime d'associazione fissato per i PTOM, fino alla definizione di un nuovo regime su base pattizia; ciò che si è verificato nei confronti dei diciotto Stati africani e malgascio, che poi hanno stipulato con la Comunità la convenzione d'associazione di Yaoundé del 20 luglio 1963.
In questa prospettiva della mancata partecipazione della Repubblica di Guinea a quest'accordo e alle trattative che l'hanno preceduto e dell'assenza di qualsiasi atto d'applicazione, da parte di questo Stato, del regime d'associazione mantenuto in via provvisoria nei confronti dei nuovi Stati indipendenti già beneficiari delle convenzioni dei PTOM, si dovrebbe quindi dedurre che il precedente rapporto d'associazione a titolo di PTOM è venuto a cessare o, quantomeno, è rimasto sospeso nei confronti di questo Stato a partire dall'acquisto dell'indipendenza.
È infatti indubitabile che la volontà negativa o la mancanza di volontà del nuovo Stato circa la continuazione del rapporto d'associazione con la Comunità non potrebbe non essere considerata determinante per la cessazione del detto rapporto, o quantomeno per la sospensione dell'applicazione del regime ivi afferente. Tale volontà, anche se non formalmente espressa, può risultare chiaramente dal comportamento dello Stato, valutato nel contesto dei rapporti internazionali che fanno capo alla Comunità. A questo riguardo è rilevante il contrasto fra il comportamento di attiva cooperazione con la Comunità tenuto dalla maggioranza dei paesi indicati nell'allegato IV, dopo l'acquisto dell'indipendenza, da una parte, e l'assenteismo totale della Repubblica di Guinea da qualsiasi rapporto con la Comunità dall'altra, quantomeno fino all'epoca che entra in considerazione nella specie.
L'esigenza generale di sicurezza dei rapporti giuridici porta ad escludere che si possa mantenere per quindici anni (tale è il periodo trascorso dall'indipendenza della Guinea ad oggi) una situazione d'incertezza circa la continuazione del suddetto regime d'associazione. Mentre la maggior parte degli altri Stati che nel giro di pochi anni dopo l'entrata in vigore del trattato CEE hanno acquistato l'indipendenza, hanno manifestato, prima di stipulare con la Comunità delle apposite convenzioni d'associazione, la volontà di usufruire del regime d'associazione anteriore, l'assenza prolungata oltre qualsiasi termine ragionevole di una positiva manifestazione di volontà, anche solo indiretta, della Repubblica di Guinea, nel senso di voler confermare o rinnovare il detto rapporto — ciò che avrebbe potuto risultare anche implicitamente da un semplice atto d'applicazione del regime originario d'associazione dei PTOM — porta ad escludere che questo Stato abbia continuato fino al 1971 ad essere associato alla Comunità sulla base del regime previsto dall'articolo 131 del trattato e della convenzione d'applicazione allegata a cui rinvia l'articolo 136. D'altronde, questa prima convenzione, necessaria per mettere in opera il regime d'associazione con i PTOM previsto dal trattato, era stata conclusa per la durata di soli cinque anni. Conseguentemente, con decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 (GU dell'11 giugno 1964, pag. 1472), il regime d'associazione da essa definito è stato sostituito con un diverso regime. La Repubblica di Guinea non è logicamente menzionata fra i destinatari di questa decisione.
Per quanto riguarda il regime doganale applicabile alle importazioni nella Comunità nel 1971, epoca in cui sono avvenute le importazioni sottoposte ora all' esame del giudice nazionale, la convenzione d'associazione del 29 luglio 1969 con gli Stati africani e malgascio stabilisce all'articolo 2, paragrafo 1, che i prodotti originari dagli Stati associati sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dei dazi doganali.
Ad analogo trattamento si trovavano sottoposti i prodotti provenienti dai PTOM, in forza dell'articolo 2 della decisione del Consiglio del 29 settembre 1970 relativa all'associazione di tali paesi e territori alla Comunità.
La Repubblica di Guinea non è nel numero degli Stati associati alla Comunità in virtù della convenzione d'associazione del 1969, e non è neanche destinataria — né poteva esserlo in quanto Stato indipendente — della decisione d'associazione del Consiglio del 1970 che stabilisce il regime attuale d'associazione della Comunità con i paesi e territori d'oltremare dipendenti da Stati membri. Tenuto anche conto di quanto si è osservato precedentemente, è forza quindi constatare che, per quanto riguarda le importazioni dei suoi prodotti nella Comunità nel 1971, la Repubblica di Guinea trovavasi nella situazione di uno Stato terzo.
Si deve dunque concludere che i prodotti originari da questo Stato e importati nella Comunità nel 1971 non possono beneficiare né del regime preferenziale previsto dalla convenzione d'associazione del 29 luglio 1969 fra la Comunità e gli Stati africani e malgascio, né del regime preferenziale accordato dalla Comunità ai PTOM sulla base dell'articolo 131 del trattato e definito dalla decisione del Consiglio del 29 settembre 1970.
La conclusione resterebbe identica anche nel caso in cui si ritenesse che la situazione rispetto alla Comunità sia ancora sottoposta all'originario regime d'associazione già applicato alla Guinea quale membro dei PTOM, giacché, in tale ipotesi si dovrebbe comunque ammettere che, sia per il venir meno della convenzione d'applicazione di durata limitata, sia per l'atteggiamento sopra indicato dello Stato interessato, l'originario rapporto d'associazione sarebbe rimasto quiescente in attesa di una nuova definizione del rapporto stesso, la quale presuppone necessariamente una presa di posizione esplicita della Repubblica di Guinea al riguardo. Nel frattempo, quindi, la sua applicazione sarebbe comunque sospesa. Anche in questa ipotesi si dovrebbe pertanto constatare che, nel 1971, i prodotti di questo Stato importati nella Comunità erano sottoposti senza restrizioni al regime generale della tariffa doganale comune.
In tal senso vi propongo quindi di rispondere alla domanda del Finanzgericht di Berlino.
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