CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ALBERTO TRABUCCHI
DEL 28 NOVEMBRE 1973
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Un tempo la distinzione tra gli animali si faceva agli effetti di conoscere quali potevano essere oggetto di lecito impossessamento, ed erano queste le ferae, animali selvatici che si contrapponevano agli animali mansueti, i quali, pur se lasciati in libertà, abire et redire solent, e per questo vengono a far parte della proprietà di colui che sostanzialmente ne regola la vita.
L'antica saggezza, allo scopo per il quale la classificazione era fatta, applicava la distinzione anche ai casi concreti: così che nella stessa categoria di animali mansueti, che so io, i polli o le anitre, quorum non est fera natura, si distinguevano quelli che vivevano intorno ai luoghi domestici nell'ambito dell'azienda familiare e quelli che, in naturalem libertatem se receperint, e come tali potevano quindi formare oggetto di caccia. Queste, che ci sembrano ormai romantiche distinzioni rispetto a un'economia in gran parte superata, possono essere valide anche oggi, come punto di partenza o come riferimento esemplare, se è vero che la sensibilità del giurista, affinatasi sugli esempi classici, deve restare aperta alla vita, e possono applicarsi alla materia così poco romantica delle categorie della nomenclatura doganale di Bruxelles ' o della tariffa doganale comune per la distinzione della selvaggina dagli altri animali atti a fornire carne.
In relazione a una controversia relativa alla classificazione doganale di carni di caribù provenienti dalla Groenlandia, il Finanzgericht di Amburgo chiede cosa si debba intendere per «selvaggina» ai sensi della voce 02.04-B della tariffa doganale comune del 1970.
Secondo il significato proprio del termine selvaggina, ritengo che devono considerarsi compresi in tale categoria quegli animali i quali, non in quanto individui singolarmente considerati, ma in quanto genere, nella regione in cui sono stati cacciati vivono normalmente in libertà, allo stato brado, quorum et ipsorum feram esse naturam nemo negat, e normalmente quindi cadono nelle mani dell'uomo soltanto mediante la caccia. La determinazione di queste caratteristiche va effettuata in relazione all'id quod plerumque accidit per il genere di animale considerato nella regione di provenienza, cioè per la categoria cui appartiene; la distinzione fra la selvaggina e gli altri animali deve quindi porsi essenzialmente su un piano ontologico basato sulle normali caratteristiche proprie del genere di animali considerato nel suo ambiente.
Il riferimento alla natura, che era un punto di partenza per l'antico diritto, resta il cardine anche per una classificazione oggettiva degli animali agli effetti dell'imposizione doganale sulle loro carni.
Natura selvaggia o natura domestica: ecco il primo criterio da determinare per una distinzione tra selvaggina e altri animali da carne. La natura, in questo tipo di classificazione che è essenzialmente per categorie, significa natura della categoria, e sarà selvaggina il tipo di animale che naturalmente vive selvaggio e costituisce normale oggetto di caccia. Ma, se nella concezione romana, trattandosi di ricercare la proprietà del singolo animale c'è una possibilità di eccezione per i vari animali considerati come oggetto di un diritto, qui invece, dove si fa questione di categorie da valutare unitariamente, non si presentano eccezioni singolari, ma ci potranno essere differenziazioni di specie rispetto al genere: specie, ciascuna delle quali può venire a costituire una categoria doganale. Pertanto, nel diritto doganale che tende alla classificazione dei beni, possiamo pur noi, per arrivare alla distinzione per categorie dei tipi di animali, partire dal genere comune per distinguere le differenti specie; e in questo passaggio dal genere (rangifer tarandus) alle singole specie (rangifer tarandus tarandus, rangifer tarandus caribou, rangifer tarandus arcticus) si può trovare il punto di distinzione tra le varie voci da applicare. E l'una specie si distingue dalle altre, pure appartenendo al genere comune, perché la prima comprende animali per loro natura addomesticati, le altre, animali che hanno conservato natura selvaggia. Tutto questo, anche se le caratteristiche del genus cui tutte appartengono sono a tal punto vicine da risultare nei singoli casi difficile distinguere in pratica a quale dell'una o dell'altra specie appartengono le carni importate di un animale di quel genere.
A questa conclusione non potrebbe opporsi il rilievo, contenuto nelle note esplicative della Comunità relative alle posizioni considerate dalla tariffa doganale, secondo cui «le renne sono considerate animali domestici». Tale asserzione può semplicemente riferirsi alle renne propriamente dette (rangifer tarandus tarandus), che come già si è osservato sono infatti quelle del Nord dell'Europa. Così essa sarebbe perfettamente conforme all'interpretazione che riteniamo corretta della tariffa doganale. Qualora invece il detto rilievo volesse riferirsi a tutta la categoria del «rangifer tarandus», senza distinguere fra generi domestici e generi selvatici della stessa specie, esso sarebbe inaccettabile in quanto contrario al testo normativo.
Le note esplicative sono, come si sa, opera di organi tecnici, volte a facilitare il lavoro delle amministrazioni doganali. Esse hanno un valore puramente esplicativo della norma e, se in materia strettamente tecnica possono essere di grande aiuto, in nessun caso possono vincolare l'interprete della norma giuridica.
Il Finanzgericht di Amburgo chiede se gli animali possono essere classificati come selvaggina in dipendenza o meno dalle disposizioni nazionali dei paesi di origine che li considerino oggetto di una lecita possibilità di caccia. Il concetto di selvaggina nell'accezione doganale è un concetto che va collegato soltanto con l'astratta possibilità di caccia, rapportata alla categoria; perché la caccia per noi interessa solo come parametro di una possibilità rispetto agli animali che vivono allo stato naturale, in quanto tale attività presuppone generalmente animali che siano tipicamente res nullius in quanto vivano in libertà. Ma la qualità di selvaggina di un determinato genere di animali, nell'ambito della legislazione doganale, non può ragionevolmente dipendere dalla liceità della loro caccia, la quale può variare secondo esigenze locali e ambientali, mutevoli anche stagionalmente, mentre il problema essenziale, posto con la prima domanda, è limitato alle qualificazione di un animale sulla base di caratteristiche ontologiche rispetto al suo modo di vivere, indipendentemente dal variare delle legislazioni sulla caccia.
Se l'illiceità, secondo la legislazione nazionale applicabile, della caccia di un determinato genere di animali non è sufficiente a escluderne il carattere di selvaggina ai fini della legislazione doganale comunitaria, la liceità della caccia non è per converso sufficiente a dimostrare l'esistenza di tale carattere.
Pertanto, un animale appartenente a un genere che vive normalmente allo stato domestico, come ad esempio i polli, non diventa selvaggina per la legge doganale in conseguenza del fatto che trattasi di un esemplare vivente in libertà, che sia quindi res nullius e che, come tale, avrebbe potuto formare oggetto di caccia. Non è l'individuo — abbiamo ripetuto — che bisogna prendere in considerazione ai fini della classificazione doganale, ma il genere a cui esso appartiene nella sua concreta relazione ambientale. Ma mentre Virgilio per parlare al console diceva di dover elevare il tono del discorso dalle cose agricole («paulo majora canamus»), noi invece dobbiamo ancora abbassarlo dalle Bucoliche alle esigenze della vita doganale. E allora sorge un problema, preliminare e del tutto pratico, che certamente è stato all'origine della presente disputa. Si dice: come fa il doganiere, messo di fronte a delle parti di animali nei trasporti di esportazione, a distinguere se si tratta di carne di animale selvatico qual è normalmente — come riconosce anche la Commissione — il caribù in Groenlandia, o se si tratta invece di una parte di renna domestica? Se c'è un problema, è solo questo. Ma si tratta di una difficoltà pratica, attinente non alla definizione della nozione doganale di selvaggina ma soltanto alla prova dell'identità della merce. La Commissione, nel tentativo di risolvere questa difficoltà, propone sostanzialmente di restringere il significato della nozione di selvaggina di cui al n. 02.04-B della tariffa doganale comune del 1970, nel senso di escludere da tale categoria un animale per il solo fatto che, se importato non intero ma sotto forma, mettiamo, di goulash, non è facilmente distinguibile dalla carne di altri animali rientranti nella voce doganale n. 02.04-C-III e come tale sottoposta a un dazio più elevato.
La tesi della Commissione porterebbe dunque in pratica ad escludere il carattere di selvaggina a qualsiasi animale, anche il più selvatico, ogni qualvolta esistano difficoltà pratiche per distinguere la carne da quella di altri animali di un genere simile provenienti da regioni dove non vivono normalmente in libertà allo stato brado, avendo ivi l' uomo provveduto da tempo ad addomesticarli.
Questo modo di impostare e di risolvere la questione confonde il problema dell'interpretazione della norma, che è un problema essenzialmente razionale, con un problema di applicazione, e non per questo, beninteso, meno importante, della prova dell'identità e del carattere del prodotto di cui trattasi. In materia di prova, le autorità doganali potranno in caso di dubbio richiedere tutte le giustificazioni e i dati utili, usando del rigore necessario, e a questo riguardo è certo opportuno che siano seguite delle regole e dei criteri generali uguali per tutti gli Stati della Comunità, onde evitare che i dazi della tariffa comune siano applicati diversamente dalle singole amministrazioni doganali nazionali. A tal fine, le competenti istituzioni comunitarie possono adottare le opportune misure. Ma non è certo compito della Corte, chiamata a interpretare delle nozioni generali della tariffa doganale comune, di ovviare ad eventuali difficoltà di prova mediante un ampliamento o una limitazione, concettualmente ingiustificabili, di certe voci doganali, in funzione delle maggiori o minori difficoltà che possono sussistere in relazione all'identificazione dell'uno o dell'altro prodotto. Non sarebbe questo il miglior metodo per sopperire a eventuali carenze in un settore che richiede una disciplina generale uniforme, ispirata a precisi criteri di classificazione che devono giovarsi dell'ausilio di una moderna tecnica doganale.
Concludo quindi proponendo alla Corte di rispondere al Finanzgericht di Amburgo nel senso sopra indicato.
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