CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 19 FEBBRAIO 1974 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
È ben noto che, in data 22 gennaio 1972, veniva firmato a Bruxelles il trattato di adesione, in forza del quale la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito entravano a far parte della Comunità. In allegato a tale trattato vi è un «atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati», che è generalmente denominato «l'atto di adesione». L'art. 2 di tale atto recita:
«Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti delle istituzioni delle Comunità vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste a detti trattati e dal presente atto».
La disposizione è subordinata all'art. 9, n. 1, dell'atto, che così recita:
«Per facilitare l'adattamento dei nuovi Stati membri alle norme vigenti nella Comunità, l'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto».
Una delle deroghe contemplate nell'atto consiste nell'istituzione per un periodo transitorio di un sistema di riduzione progressiva degli «importi compensativi» per determinati prodotti agricoli. L'art. 55, n. 1, prevede in particolare che:
«Negli scambi dei nuovi Stati membri fra di loro e con la Comunità nella sua composizione originaria degli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato importatore o versati dallo Stato esportatore».
L'art. 62, n. 1, conferisce al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la facoltà di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di quella parte dell'atto che riguarda l'agricoltura. Nella presente causa, la controversia verte sul criterio seguito dal Consiglio, nell' esercizio effettivo o presunto delle sue funzioni, nel fissare gli importi compensativi per i pomodori. Il punto cruciale è la questione del se, nel determinare questi importi, il Consiglio fosse tenuto a prendere in considerazione, come in realtà è avvenuto, la differenza tra pomodori coltivati in serra e pomodori coltivati in pieno campo. È pacifico tra le parti che i prezzi dei pomodori coltivati in serra sono in generale più alti, ma vi è dissenso tra loro circa le ragioni di questa differenza, e anche per quanto riguarda il problema del se tale differenza sia rilevante ai fini della fissazione degli importi compensativi.
Inoltre sembra pacifico che, nella Comunità, la produzione di pomodori su scala commerciale è prevalentemente di pieno campo nei paesi del sud — cioè nella Francia meridionale e nel mezzogiorno d'Italia; mentre la produzione di serra prevale nel nord — cioè in Irlanda, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi ed in Danimarca — un certo equilibrio tra pieno campo e serra si ha nel nord della Francia, nel Belgio, in Lussemburgo ed in Germania.
Le origini della questione vanno inquadrate nell'ambito della legislazione comunitaria relativa agli ortofrutticoli, ed in ispecie alla luce della disciplina sulla coltura dei pomodori, al tempo in cui, a Bruxelles, veniva firmato il trattato.
Il regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 23, contemplava la progressiva instaurazione nei sei Stati membri di una comune organizzazione di mercato nel settore ortofrutticolo. Non ritengo che si debba procedere ad un dettagliato esame di questo regolamento. Invero, molte sue disposizioni venivano successivamente sostituite dal regolamento CEE del Consiglio n. 159/66, di cui mi occuperò. Ma una disposizione del regolamento n. 23 che tengo particolarmente a sottolineare, è quella che prescrive misure comuni circa la qualità, la classificazione e l'imballaggio per ciascun prodotto o gruppi di prodotti. Nell'allegato II/2 a detto regolamento si trovano le «norme comuni di qualità per i pomodori». L'elemento significativo di questo allegato, per quanto ci riguarda, è che i pomodori, in relazione alle loro diverse caratteristiche, sono classificati in «categoria extra», «categoria I», «categoria II», si stabiliscono i parametri di calibrazione, di imballaggio, di presentazione e di etichettatura, ma non si fa alcuna distinzione tra pomodori di pieno campo e pomodori coltivati in serra. Questo è in stridente contrasto con l'allegato II/5 relativo alle lattughe, che contiene alcune disposizioni che distinguono le lattughe coltivate in serra da quelle di pieno campo.
Il regolamento n. 23 veniva completato dal regolamento CEE del Consiglio 14 dicembre 1866, n. 211, che introduceva una categoria supplementare di pomodori, cioè la categoria III. Nell'allegato II a detto regolamento, che stabilisce i criteri di classificazione per i pomodori di III categoria, si trovano due accenni ai pomodori coltivati in serra. Il primo si trova sotto il titolo «calibrazione» in cui è previsto che:
«Il diametro minimo dei pomodori classificati nella categoria “III” è fissato a:
—
20 mm per pomodori di forma allungata, per i pomodori “ciliegia” e per i pomodori di serra
—
35 mm per gli altri pomodori».
L'altro riferimento si trova sotto il titolo «Indicazioni esterne» in cui è previsto che, in aggiunta ai requisiti in materia contemplati dall'allegato II/2 al regolamento n. 23, ciascun imballaggio di pomodori di III classe deve «obbligatoriamente portare l'indicazione del tipo tramite una delle seguenti nozioni: “costoslati”, “tondi”, “allungati”, “ciliegia” o “di serra”».
Mi pare paradossale che il regolamento che è di primaria importanza in questa causa non sia più in vigore. Si tratta del regolamento del Consiglio CEE 25 ottobre 1966, n. 159, che veniva ampiamente modificato dal regolamento CEE del Consiglio 9 dicembre 1969, n. 2515. Non c'è un testo inglese facente fede di questi due regolamenti, il Consiglio si è limitato a produrre traduzioni non ufficiali di essi in inglese, che sono state tacitamente accettate.
Il regolamento n. 159/66 (nel suo testo emendato) contemplava due stadi d'intervento a favore del mercato, fra gli altri, dei pomodori.
Il primo comportava la formazione di organizzazioni di produttori che, tra le altre funzioni, avevano quella di vendere la totalità della produzione degli aderenti. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento, tali organizzazioni potevano fissare «un prezzo di ritiro dalla vendita al disotto del quale le organizzazioni di produttori non mettono in vendita i prodotti offerti dai produttori aderenti». Il regolamento comprendeva, ovviamente, disposizioni per indennizzare i produttori associati i cui prodotti in tal modo rimanevano invenduti e per il collocamento di questi prodotti ricorrendo a sbocchi esulanti dalle normali vie commerciali.
Il secondo stadio d'intervento iniziava quando la Commissione, in base ai dati forniti dagli Stati membri, dichiarava che il mercato di un determinato prodotto versava in una situazione di crisi grave. L'art. 7 prescriveva che in tal caso gli Stati membri erano tenuti ad acquistare prodotti di origine comunitaria offerti loro e che non erano stati ritirati dalla vendita, a norma dell'art. 3.
Ambedue ì tipi d' intervento riguardavano soltanto i prodotti conformi alla qualità standard, cui ho fatto riferimento.
Sia il «prezzo di ritiro dalla vendita» che il «prezzo d'acquisto» venivano determinati in relazione al «prezzo di base», che, in forza dell'art. 4, n. 1, doveva essere annualmente fissato dal Consiglio, su proposta della Commsisione. L'art. 4, n. 1, contemplava espressamente che diversi prezzi di base potevano venir fissati a seconda delle stagioni e del relativo andamento dei prezzi, senza tener conto dei periodi morti di inizio e fine d'anno. È importante osservare che dal combinato disposto di quest'articolo con l'allegato I al regolamento, il prodotto di cui ci occupiamo per il quale il prezzo di base doveva essere fissato erano semplicemente «i pomodori».
L'art. 4, n. 2 del regolamento prevedeva quanto segue:
«Il prezzo di base è uguale alla media aritmetica dei corsi rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi della Comunità situati nelle zone di produzione eccedentaria aventi i prezzi più bassi, nelle tre campagne precedenti la data di fissazione del prezzo di base per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali quali la varietà e il tipo, la categoria di qualità, il calibro e il condizionamento. Nello stabilire la media non vengono considerati i corsi che, per ciascun mercato rappresentativo, possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali fluttuazioni su tale mercato.
Le zone di produzione eccedentarie considerate per la determinazione del prezzo di base devono rappresentare, nel loro insieme, dal 20 al 30 % della produzione comunitaria del prodotto in causa per il periodo considerato».
L'art. 4, n. 3, prevedeva che, per i pomodori, il prezzo d'acquisto andava determinato ad un livello compreso tra il 40 ed il 45 % del prezzo di base.
Il n. 4. dell'art. 4, (che veniva aggiunto col regolamento n. 2515/69) prevedeva:
«Per un prodotto che presenti caratteristiche commerciali diverse da quelle del prodotto considerato per la fissazione del prezzo di base, il prezzo al quale il prodotto è acquistato nel quadro delle disposizioni dell'art. 7 è calcolato mediante applicazione al prezzo di acquisto fissato dal Consiglio di coeefficienti di adattamento».
Esso prescriveva, poi, la procedura per determinare i coefficienti d'adattamento, che comportava la consultazione del comitato di gestione degli ortofrutticoli, istituito dal regolamento n. 23.
Il n. 2 dell'art. 7 (sostituito dal regolamento n. 2515/69) prevedeva che i prodotti da acquistarsi a norma dello stesso articolo andavano acquistati come segue:
«—
al prezzo d'acquisto, al quale sono applicati il coefficiente di adattamento della categoria di qualità II e, se del caso, altri coefficienti d'adattamento a condizione che i prodotti stessi rispondano alle esigenze di qualità e di calibro previste nelle norme comuni di qualità per tale categoria o per le categorie superiori,
—
al prezzo d'acquisto, al quale sono applicati il coefficiente di adattamento della categoria di qualità III e, se del caso, altri coefficienti di adattamento a condizione che i prodotti stessi rispondano alle esigenze di qualità e di calibro previste nelle norme comuni di qualità per tale categoria».
L'art. 6, n. 1, (anch'esso sostituito) prevedeva:
«Gli Stati membri accordano una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano interventi nel quadro delle disposizioni dell'art. 3 a condizione che:
il prezzo di ritiro dalla vendita sia:
—
di livello uguale, al massimo, a quello del prezzo previsto all'art. 7, paragrafo 2, primo trattino, maggiorato del 10 % del prezzo di base, per i prodotti aventi le caratteristiche previste dalle norme comuni per la categoria di qualità II o per le categorie superiori,
—
di livello uguale, al massimo, a quello del prezzo d'acquisto indicato all' art. 7, paragrafo 2, secondo trattino, maggiorato del 10 % del prezzo di base, per i prodotti aventi le caratteristiche previste dalle norme comuni di qualità della categoria III».
Infine l'art. 12, n. 4, prevedeva che le spese sostenute dagli Stati membri, fatta eccezione per l'Italia, (per cui vigevano disposizioni speciali):
«sono rimborsate secondo le seguenti modalità:
a)
per le azioni derivanti dall'applicazione dell'art. 6, il rimborso corrisponde al valore delle quantità ritirate dal mercato, calcolato moltiplicando le quantità in questione per il prezzo di acquisto stabilito dal Consiglio, al quale sono eventualmente applicati i coefficienti di adattamento di cui all' art. 7, e maggiorato di un importo pari al 5 % del prezzo di base,
b)
per le azioni derivanti dall'applicazione dell'atr. 7, il rimborso corrisponde al valore delle quantità ritirate dal mercato, calcolato moltiplicando le quantità in questione per il prezzo di acquisto stabilito dal Consiglio, al quale sono eventualmente applicati i coefficienti di adattamento di cui all' art. 7».
Così vi rendete conto che la funzione del prezzo di base era quella di servire quale punto di partenza per il calcolo del prezzo di ritiro dalla vendita, del prezzo d'acquisto e del rimborso agli Stati membri; il prezzo di base doveva venir stabilito per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali e, nel calcolo del prezzo di ritiro dalla vendita, del prezzo d'acquisto e del rimborso agli Stati membri per i prodotti che si diversificavano nelle loro caratteristiche dal prodotto assunto come parametro per determinare il prezzo di base, si doveva ricorrere ai coefficienti d'adattamento.
In pratica il Consiglio ha fissato ogni anno il prezzo di base per i pomodori soltanto in relazione al periodo compreso tra giugno e novembre, in quanto la produzione nel periodo gennaio — maggio e nel mese di dicembre è trascurabile.
Per il 1971, che è l'anno che precede immediatamente la firma del trattato di Bruxelles, il prezzo di base per i pomodori era stato fissato dall'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1238/71. L'art. 1, n. 2, di detto regolamento, in un riferimento chiaro, quasi implicito, al presupposto che il prezzo così fissato dovrebbe essere «per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali», stabiliva che il prezzo fissato all'art. 1, n. 1, si riferiva ai pomodori di tipo «tondo» e «costolato», categoria di qualità I, calibro 57/67 mm, e a quelli di tipo «allungato», categoria di qualità I, calibro 40/47 mm, presentati in imballaggio. Per praticità, denominerò questi tipi di pomodori «qualità base» Vorrei anticipare che proprio la stessa «qualità base» è stata assunta come punto di riferimento dal Consiglio nel fissare il prezzo di base dei pomodori per il 1972 e per il 1973. Si può di primo acchito osservare che l'inclusione nella «qualità di base» non dipende dal metodo di produzione né se ne può desumere che questi tipi siano coltivati soltanto in pieno campo. Il Consiglio ha semplicemente affermato — e l'Irlanda non lo ha contestato — che l'applicazione della formula di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 159/66 si è risolta in realtà in un prezzo di base ricavato dal prezzo dei pomodori di pieno campo, in quanto era per questi ultimi che veniva registrato il prezzo più basso.
Così, dunque, va inteso lo sfondo su cui devono inquadrarsi gli artt. 65 e 66 dell' atto di adesione, che costituiscono gli articoli sulla cui interpretazione per l'appunto la Corte è invitata a pronunciarsi in questa causa.
L'art. 65 prevede:
«1.
Un importo compensativo viene fissato per i prodotti ortofrutticoli per i quali:
a)
il nuovo Stato membro interessato applicava, nel 1971, restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente,
b)
è fissato un prezzo di base comune e
c)
il prezzo alla produzione in detto nuovo Stato membro supera sensibilmente il prezzo di base applicabile nella Comunità nella sua composizione originaria nel periodo che precede l'applicazione del regime comunitario ai nuovi Stati membri.
2.
Il prezzo alla produzione di cui al paragrafo 1, lettera c), è calcolato applicando ai dati nazionali del nuovo Stato membro interessato i principi di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE …
3.
L'importo compensativo è applicabile soltanto nel periodo in cui è in vigore il prezzo di base»..
L'art. 66 prevede che nella fase iniziale l'importo compensativo «è pari alla differenza tra i prezzi di cui all'art. 65, paragrafo 1, lettera c», eccezion fatta per gli scambi tra due nuovi Stati membri nei quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 65, n. 1, in cui l'importo compensativo «è pari alla differenza fra i rispettivi prezzi di produzione». L'art. 66 prevede anche che tali differenze «vengono corrette, nella misura necessaria, dall'incidenza dei dazi doganali». Infine, l'art. 66 prevede riduzioni annuali dell' importo compensativo pari al 20 % a decorrere dal 1974, fino alla totale abolizione di detti importi prevista per il 1978.
È pacifico che l'Irlanda adottava, nel corso dell'anno 1971, restrizioni quantitative per il mercato dei pomodori e che il prezzo di produzione dei pomodori superava il prezzo di base comunitario in vigore nel periodo precedente l'adesione. Così non vi è dubbio che gli artt. 65 e 66 vadano applicati al mercato irlandese dei pomodori.
Nel periodo di tempo intercorrente tra la firma del trattato di Bruxelles e la data di adesione (1o gennaio 1973), il Consiglio adottava tre regolamenti in materia. Il primo era il regolamento CEE 18 maggio 1972, n. 1035, che avrebbe dovuto razionalizzare e riorganizzare la precedente disciplina del settore ortofrutticolo. Uno dei regolamenti abrogati è stato il regolamento n. 159/66. Questo è il motivo per cui detto regolamento non è più in vigore, salvo per il richiamo che ad esso si fa nell'art. 65, n. 1, dell'atto di adesione. Tutte le principali disposizioni del regolamento n. 159/66 erano rimesse in vigore dal regolamento n. 1035/72. In particolare l'art. 4 del regolamento n. 159/66, diveniva l'art. 16 del regolamento n. 1035/72. È importante sottolineare che il regolamento n. 1035/72 manteneva in vigore quelle disposizioni del regolamento n. 23, in ispecie gli allegati, che stabilivano i criteri di classificazione per i diversi prodotti ortofrutticoli in base alla loro qualità. Infine, il regolamento n. 2, del regolamento n. 1035/72 (corrispondente all'art. 4, n. 2, del regolamento Con il regolamento CEE 6 giugno 1972, n. 1173, il Consiglio fissava il prezzo di base dei pomodori per il 1972, ricorrendo agli stessi criteri usati nel 1971.
Con il regolamento CEE 21 novembre 1972, n. 2454, il Consiglio emendava il regolamento n. 1035/72 sotto molti aspetti. In particolare sostituiva l'art. 16, n. 2, del regolamento n. 1035/72 (corrispondente all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 159/66) con l'aggiunta di un nuovo comma che così recita:
«Il prezzo di base è fissato tenendo conto in particolare della necessità:
—
di contribuire a sostenere il reddito degli agricoltori,
—
di assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati, senza peraltro comportare il formarsi di eccedenze strutturali nella Comunità,
—
di prendere in considerazione l'interesse dei consumatori,
in base all'evoluzione della media dei corsi costanti durante gli ultimi tre anni sui mercati di produzione più rappresentativi della Comunità, per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali, quali varietà o tipo, categoria di qualità, calibro e condizionamento».
Nel preambolo del regolamento n. 2454/72 è detto che la ragione di questo emendamento va ricercata nell'eccessiva rigidità riscontrata nei criteri per la determinazione del prezzo di base enunciati dall'art. 16 del regolamento n. 1035/72 e che «per ovviare a questo inconveniente sarà opportuno non adottare più il criterio matematico per la fissazione del prezzo di base». Certamente l'emendamento conferiva al Consiglio un più ampio potere discrezionale: non è più necessario che i prezzi di base «corrispondano alla media dei corsi constatati nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento sul o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui si registrano i corsi più bassi …» Resta il fatto che occorreva però sempre fissare il prezzo di base «per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali».
Il 31 gennaio 1973, il Consiglio, nell' esercizio del potere conferitogli dall'art. 62, n. 1, dell'atto di adesione, adottava il regolamento CEE n. 228/73 che stabiliva le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore degli ortofrutticoli. Questo regolamento prevedeva, inter alia, che un importo compensativo dev'essere calcolato in considerazione di due elementi, cioè (a) un «importo di base» che rifletteva le «differenze» di cui all'art. 66 dell'atto e (b) l'incidenza del dazio doganale di cui allo stesso articolo. Così, in caso di importazione in uno dei nuovi Stati membri di prodotti provenienti da un altro Stato membro (vecchio o nuovo) l'importo compensativo che deve essere applicato è costituito dal prezzo di base diminuito della somma riscossa a titolo di dazi doganali; nel caso di importazione da un paese terzo l'importo compensativo dev'essere pari all'importo di base aumentato o ridotto della differenza tra il dazio della tariffa doganale comune ed il dazio applicabile nello Stato membro, a seconda che il primo sia superiore o inferiore al secondo; nel caso di un'esportazione in un altro Stato membro l'importo compensativo concesso deve consistere dell'importo di base maggiorato della somma riscossa a titolo dei dazi doganali. Nel caso di esportazione in paese terzo esso dev'essere pari all'importo di base. (È opportuno ricordare che il testo inglese facente fede dell'art. 1 del regolamento n. 228/73 è poco chiaro, per comprenderlo esattamente si deve ricorrere al testo francese).
Il regolamento CEE del Consiglio 15 maggio 1973, n. 1343, fissava, tra gli altri prezzi, quello di base dei pomodori per il 1973. Come ho accennato, esso contemplava le stesse «qualità base» cui ci si era riferiti anche nel 1971 e 1972. Il regolamento del Consiglio CEE 21 maggio 1973, n. 1365, si autodefinisce «che completa, per quanto riguarda i cavolfiori ed i pomodori, il regolamento (CEE) n. 228/73». Esso di fatto ha stabilito tre categorie di importi di base applicabili per il 1973, la prima applicabile al commercio di cavolfiori con la Danimarca, la seconda al commercio dei pomodori con la Danimarca e la terza al commercio di pomodori con l'Irlanda.
È la validità di questo regolamento, per quanto riguarda i pomodori, che l'Irlanda contesta.
La ragione del ricorso potrebbe ravvisarsi nel brano del preambolo che recita come segue:
«che, per i pomodori, i prezzi comunicati dai nuovi Stati membri in causa si riferiscono a pomodori di serra aventi caratteristiche diverse dai pomodori di pieno campo, prodotti considerati per la fissazione del prezzo di base; che per calcolare gli importi compensativi occorre applicare ai prezzi per i pomodori di serra un coefficiente fissato forfettariamente a 0,55 sulla base dei prezzi rilevati sui mercati nel corso di più campagne».
Una delle censure dell'Irlanda è appunto che questo brano è così sibillino che non consente di desumere chiaramente per quali ragioni il Consiglio abbia adottato quelle determinate aliquote. Signori, personalmente condivido queste censure, in quanto è necessario leggere le difese del Consiglio per rendersi conto, anche per sommi capi, quale è stato l'iter logico del Consiglio.
La questione verteva, in sostanza, sul fatto che i pomodori di pieno campo e quelli di serra erano considerati prodotti con caratteristiche commerciali diverse; che le statistiche di diversi Stati membri originari dimostrano che la media dei prezzi rilevati per i primi era di circa il 55 % della media di quelli rilevati per i secondi; che il prezzo comune di base per i pomodori era stato di fatto fissato con riferimento ai prezzi dei pomodori di pieno campo; che in Irlanda tutta la produzione di pomodori su scala commerciale avveniva in serra; e che quindi sarebbe stato giusto, nell'applicazione degli artt. 65 e 66 dell'atto di adesione, ritoccare i prezzi alla produzione irlandesi secondo un coefficiente d'adattamento di 0,55.
Qualunque cosa si possa pensare di questo iter logico, non vi è dubbio che, la sua adozione da parte del Consiglio ha portato a risultati incongruenti; per quanto riguardava i pomodori coltivati in Irlanda, si è svuotato di contenuto l'obiettivo dell'art. 65 e dell'art. 66, che consisteva appunto nell'attutire il colpo per i produttori dei nuovi Stati membri, che, prima dell'adesione, erano salvaguardati da restrizioni quantitative, che dopo l'adesione sarebbero state abolite, lasciando completamente allo scoperto gli interessati. Situazioni e dati relativi sono espotsi al n. 12 del ricorso dell'Irlanda, che non è stato contestato dal Consiglio. Nell'atto introduttivo si sostiene che, prima dell'adesione i produttori irlandesi erano salvaguardati da un divieto imposto annualmente all'importazione di pomodori durante un periodo in cui la produzione nazionale era sufficiente a far fronte alla domanda, cioè nel periodo di tempo intercorrente tra la fine di aprile o l'inizio di maggio e la metà di novembre. Durante tale periodo non potevano venir importati in Irlanda pomodori senza una licenza rilasciata dal ministero dell'agricoltura e della pesca, e nei tre anni antecedenti l'adesione sono state importate soltanto circa 200 tonnellate all'anno di pomodori. I produttori irlandesi potevano ancora contare sulla consuetudine di applicare dazi all'importazione di pomodoro tra il 1o giugno ed il 31 ottobre e nel 1972 in questo periodo erano stati inclusi anche i mesi di aprile e maggio. I pomodori importati dal Regno Unito erano soggetti al dazio doganale di 3,68 sterline al quintale e sui pomodori importati da altri paesi gravava il dazio doganale di 5,51 sterline al quintale. L'importo di base stabilito dal regolamento n. 1365/73 era di 7,3 unità di conto, pari a 3,37 sterline al quintale, cioè meno dei dazi doganali corrispondenti. Tali dazi sono, ai sensi dell'art. 59 dell'atto di adesione, riducibili per il periodo 1974-1978 nella stessa proporzione degli importi compensativi, ed inoltre, voi lo ricorderete, in caso di importazione da altri Stati membri, sono defalcabili, in forza del regolamento n. 228/73, dall'importo di base nel calcolo degli importi compensativi. La conseguenza è la soppressione di ogni importo compensativo sulle importazioni di pomodori in Irlanda, almeno per quel che riguarda le importazioni dagli Stati membri.
L'iter logico del Consiglio è criticato dall'Irlanda sotto molti aspetti, in primo luogo, perché in nessuna circostanza è ammissibile l'applicazione dei coefficienti d'adattamento onde stabilire gli importi compensativi a norma degli artt. 65 e 66.
Ritengo che ciò sia esatto. Il Consiglio arguisce che il riferimento contenuto nell' art. 65, n. 2, ai «principi di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/ CEE» implica un elemento di elasticità che consente di applicare la norma tenendo conto delle disposizioni del regolamento n. 159/66, diverse dall'art. 4, n. 2, ed in particolare delle disposizioni relative ai coefficienti di adattamento. Ma quello che in realtà l'art. 65, n. 2, prescrive consiste nel fatto che il prezzo versato ai produttori nei nuovi Stati membri dovrà venir accertato in base agli stessi principi del comune prezzo di base, ed i coefficienti d'adattamento rimangono estranei al comune prezzo di base. Come ho dimostrato, essi sono rilevanti soltanto ai fini del calcolo effettuato, partendo dal comune prezzo di base, del prezzo di ritiro dalla vendita, del prezzo di acquisto e dei rimborsi dovuti agli Stati membri.
Se giungessimo ad accettare in pieno l'argomentazione sostenuta dall'Irlanda, dovremmo concludere che gli artt. 65 e 66 prescrivono una formula matematica inderogabile e rigidamente vincolante in ogni occasione. Personalmente sono portato ad optare per la tesi alternativa avanzata dall'Irlanda, la quale ammette che non si può, nell'interpretazione degli artt. 65 e 66, disconoscere il fatto che il comune prezzo di base viene fissato per «qualità di base». Non si possono paragonare unità non omogenee e ne consegue, a mio avviso, che se in una particolare fattispecie il prodotto di un nuovo Stato membro risulta sostanzialmente diverso dalla qualità di base assunta come elemento fondamentale per la determinazione del prezzo comune di base, è opportuno che il Consiglio tenga in debito conto questa differenza nel fissare l'importo di base degli importi compensativi. Nelle memorie sono stati citati esempi di questo modo di procedere nel settore dei cavolfiori, delle mele e delle pere.
Tuttavia ammettere che vi debba essere questo elemento di elasticità non può tornare a vantaggio del Consiglio nella presente causa, dal momento che la definizione delle qualità di base dei pomodori comprende indifferentemente ogni tipo di pomodoro sia di pieno campo che di serra. Secondo il mio parere non ha importanza il fatto che la formula contemplata dall'art. 4, n. 2 del regolamento n. 159/66, prima che venisse abrogato nel 1972, implicasse che il prezzo di base per i pomodori venisse calcolato sulla base del prezzo per i pomodori di pieno campo, per il semplice fatto che il loro prezzo era inferiore. Sembra che l'applicazione della formula meno rigida introdotta dal regolamento n. 2454/72 ha conseguito lo stesso risultato, però sempre per la stessa ragione. È pacifico che i pomodori di pieno campo sono più a buon mercato di quelli di serra. L'Irlanda osserva che il maggior prezzo è conseguenza dei costi di produzione ma, d'altro canto, il prodotto può essere immesso sul mercato fuori stagione.
L'Irlanda nega vigorosamente che il diverso metodo di produzione sia sotto altri aspetti commercialmente rilevante e aggiunge che se, contrariamente alla sua prima asserzione, ciò si verifica in certi paesi, la prassi è sconosciuta in Irlanda. Il Consiglio da parte sua sostiene che la differenza di prezzo non influisce sulla domanda del consumatore: ad esempio su vari mercati, ed in ispecie sul mercato belga, i pomodori di pieno campo ed i pomodori di serra vengono venduti contemporaneamente, pur se questi ultimi costano molto di più.
Signori, siamo tutti consumatori, e coloro, tra noi, che hanno avuto l'occasione di confrontare i succulenti pomodori di origine francese o italiana, maturati al sole, con gli insipidi prodotti quasi plastificati delle nostre serre del nord, troveranno l'argomento svolto dal Consiglio piuttosto sorprendente. Ho l'impressione che, in effetti, la situazione sia molto più complessa di quanto lascino intravvedere gli argomenti del Consiglio o dell'Irlanda. In primo luogo è evidente che i gusti dei consumatori variano da paese a paese. Il Consiglio si appellava al n. 6 dell'introduzione al rapporto OECD, edito nel 1968 (allegato 5 al controricorso). Nel documento si afferma che «almeno in qualche paese europeo» i pomodori coltivati sotto vetro (ed in minor misura anche i pomodori coltivati sotto plastica) sono preferiti da molti consumatori per il fatto ch'essi hanno una pelle più liscia ed una polpa diversa dai pomodori di pieno campo. Un esperto belga, nominato dal Consiglio, su comune consenso, all'udienza sosteneva che la domanda dipende da molti fattori e aggiungeva «ad esempio … in Belgio, vengono richiesti pomodori maturi e molto maturi, i tedeschi chiedono, ad esempio, pomodori piccoli e meno colorati, i francesi chiedono pomodori grossi etc.».
Il Consiglio si richiamava inoltre a due regolamenti della Commissione che espressamente ammettono una distinzione tra pomodori di serra e pomodori di pieno campo, cioè il regolamento CEE n. 999/73 relativo al calcolo del prezzo d'entrata per i pomodori prodotti in paesi terzi ed al regolamento n. 1624/73 che fissa il livello massimo del prezzo di ritiro. Non ritengo che l'esame di questi regolamenti sia molto utile alla nostra ricerca. In primo luogo, non vi è connessione tra questi e l'art. 65 e l'art. 66 dell' atto di adesione. In secondo luogo, prima del 1973, tali regolamenti non esistevano. In terzo luogo, il regolamento n. 999/73 piuttosto corrobora la tesi dell'Irlanda, dato ch'esso fa una distinzione tra le stagioni in cui i pomodori vengono principalmente prodotti in serra e quelle in cui essi vengono prevalentemente prodotti in pieno campo. Il regolamento n. 1624/73 contiene un vago accenno nel senso che «il mercato dei pomodori di serra presenta caratteristiche diverse da quelle del mercato dei pomodori di pieno campo», ma non vedo, a mio avviso, come questo possa essere assunto quale prova contro l'Irlanda.
Signori, in un primo tempo mi è sembrato necessario che la Corte disponesse un' istruttoria per chiarire i punti di fatto emersi nella controversia ed in particolare la questione del se i pomodori di serra e quelli di pieno campo siano, dal punto di vista commerciale, prodotti diversi. Ma sono pervenuto alla conclusione che ciò sia superfluo, in quanto, se non vado errato, dal punto di vista giuridico le sole caratteristiche commerciali che assumono rilevanza sono quelle che servono a differenziare i pomodori di qualità base dai pomodori di altri tipi. Si tratta quindi di stabilire non già se i pomodori di serra ed i pomodori di pieno campo abbiano caratteristiche commerciali diverse, bensì di accertare se i pomodori irlandesi i cui prezzi di produzione devono venir fissati a norma dell'art. 65 abbiano caratteristische diverse da quelle che contraddistinguono la cosiddetta qualità di base.
Si può immaginare che, applicando i principi dell'art.-4, n. 2, del regolamento n. 159/66, conforme all'art. 65, n. 2, dell'atto di adesione, il Consiglio potrebbe aver accertato, ad esempio, che il prezzo pagato ai produttori irlandesi doveva essere calcolato per i pomodori di classe II della varietà «ciliegia». Il Consiglio poi, avrebbe potuto tenere in debito conto il fatto che questa era una categoria di pomodori diversa da quella assunta come qualità di base. Ma non risulta che sia accaduto qualcosa del genere. Si è discusso sul come, in caso di necessità, si sarebbe dovuto procedere ad una tale valutazione. Il mio parere in materia non vi deve vincolare: può però essere utile per il futuro (anche se per un futuro soltanto prossimo) ragion per cui lo espor ro.
Era stato sostenuto da parte dell'Irlanda che, anche se il Consiglio avesse avuto facoltà di applicare un coefficiente d'adattamento nella fattispecie, sarebbe stato errato applicarlo al prezzo pagato ai produttori irlandesi, poiché ciò sarebbe equivalso a fissare un prezzo al produttore per un prodotto non esistente, cioè per i pomodori irlandesi di pieno campo. Condivido quesra tesi. L'atteggiamento del Consiglio implica la presunzione che l'Irlanda possa produrre pomodori di pieno campo al 55 % del costo al quale produce pomodori di serra. Ma il reale scopo di un coefficiente d'adattamento è quello di permettere un diretto raffronto tra l'effettivo prezzo irlandese al produttore e quello che dovrebbe essere il comune prezzo di base per pomodori di serra, se questo prezzo esiste. Sono d'accordo perciò con quanto sostenuto dall'Irlanda e cioè che, se qualche emendamento deve essere apportato, esso va apportato al prezzo comune di base per pomodori in genere, in modo da ottenere un ipotetico comune prezzo di base per i pomodori di serra, cui può essere raffrontato il prezzo al produttore irlandese per gli stessi pomodori. Al n. 21 della replica dell'Irlanda sono esposte cifre le quali mostrano che, invece di applicare un coefficiente di 0,55 al prezzo al produttore irlandese, se il Consiglio avesse applicato il coefficiente inverso di 1,8 al prezzo comune di base, l'elemento di base dell'importo di compensazione per il commercio di pomodori con l'Irlanda sarebbe risultato di 13,4 u.c., anziché di 7,3 u.c. Quindi propongo di accogliere il ricorso irlandese.
Il Consiglio sostiene (a pag. 7 del suo controricorso) che con l'accettazione della tesi dell'Irlanda, cioè che non si dovrebbe applicare il coefficiente d'adattamento, si concederebbe ai coltivatori di pomodori irlandesi un illecito vantaggio rispetto ai coltivatori degli altri Stati membri, ed in particolare si consentirebbe di sovvenzionare le esportazioni di pomodori dall'Irlanda in misura tale da rendere ultracompetitivi i pomodori di serra irlandesi negli altri Stati membri. Ritengo che la risposta a questa tesi va ricercata nel n. 14, lett. a), della replica dell'Irlanda. La produzione di pomodori dell'Irlanda e l'esportazione irlandese sono trascurabili rispetto alla produzione totale comunitaria. Ogni notevole aumento delle esportazioni implicherebbe maggiori investimenti in nuove serre ed in impianti di riscaldamento, che nessun coltivatore ha intenzione di effettuare in previsione di una diminuzione degli utili nel giro di pochi anni.
Resta la questione del se sul ricorso dell' Irlanda ci si debba pronunciare nel senso ch'essa auspica, cioè annullando tutte le disposizioni del regolamento n. 1365/73 relative ai pomodori o se si debba invece dichiarare nulla soltanto la parte di detto regolamento relativo al commercio di pomodori irlandesi, salve restando le disposizioni sul commercio dei prodotti danesi. La Danimarca non ha presentato osservazioni, pur avendone la facoltà. Rebus sic stantibus, mi permetto di proporvi di adottare la linea di condotta più logica, cioè di annullare tutte le disposizioni del regolamento relativo ai pomodori.
Né l'una, né l'altra parte, in ogni caso, ha chiesto alla Corte in forza dell'art. 174 del trattato CEE di precisare «gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi». Ciononostante, ritengo che difficilmente sarebbe stato possibile ormai districare gli effetti prodotti sul commercio dei pomodori irlandesi da quelli esercitati sul commercio dei prodotti danesi nel 1973 dalle disposizioni del regolamento n. 1365/73, che, a mio avviso, dovrebbero essere annullati.
L'Irlanda chiede la vittoria di spese, e dopo quanto ho esposto ritengo che tale vittoria le spetti.
Concludo quindi proponendovi:
1.
di annullare il regolamento CEE del Consiglio n. 1365/73 per la parte relativa ai pomodori;
2.
dichiarare che ciononostante gli effetti del regolamento nel commercio dei pomodori, per il 1973, vanno considerati definitivi; e
3.
di porre le spese a carico del Consiglio.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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