CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 12 DICEMBRE 1973 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
I presenti rinvii pregiudiziali (cause 146-73 e 166-73) sollevano una questione di estrema importanza in merito all' interpretazione dell'art. 177 del trattato CEE.
Essi si ricollegano ad una lunga controversia tra l'attrice — una ditta tedesca che esporta cereali — ed il convenuto, l'ente tedesco di intervento per i cereali ed i foraggi. L'azione è stata esperita a seguito della richiesta dell'attrice, che rivendicava le restituzioni su talune esportazioni di semola di grano duro e di orzo brillato, effettuate tra il dicembre 1964 ed il dicembre 1965. La controversia è già stata risolta per quanto riguarda le esportazioni di semola di grano duro, mentre è ancora in corso per le esportazioni di orzo brillato.
Lorsignori ricorderanno che all'epoca dei fatti in causa era in vigore il regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, relativo alla graduale instaurazione negli Stati membri di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali. Tale regolamento prevedeva, tra l'altro, che gli Stati membri concedessero, tramite i rispettivi organismi di intervento, restituzioni alle esportazioni; nel caso di esportazioni nei paesi terzi l'aliquota era maggiore di quella prevista per le esportazioni negli altri Stati della Comunità.
Nella domanda di restituzione, l'attrice affermava che i prodotti erano diretti verso paesi terzi, ed otteneva pertanto le restituzioni relative. In un secondo tempo il convenuto, a seguito di un controllo presso l'attrice, accertava che le esportazioni in realtà avevano avuto luogo in paesi della Comunità e revocaca quindi le restituzioni concesse.
L'attrice adiva il Finanzgericht dell'Assia, ma questo tribunale, con sentenza 12 agosto 1968, confermava la decisione del convenuto.
La Rheinmiihlen impugnava allora tale sentenza dinanzi al Bundesfinanzhof, il quale deferiva a questa Corte in via pre-giudiziale alcune questioni, chiedendo, tra l'altro, l'interpretazione della nozione di «esportazione in paesi terzi» cui si richiama il diritto comunitario. La Corte (causa 6-71 — Rheinmiihlen Dusseldorf/ Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel — Racc. 1971, pag. 823) statuì che tale espressione presupponeva per lo meno che la merce fosse stata posta in libera pratica in uno Stato terzo, ma gli Stati membri potevano porre ulteriori condizioni. Ciò perché, in base al sistema istituito dal regolamento n. 19, gli Stati membri non erano in alcun modo obbligati a concedere le restituzioni, ma ne avevano semplicemente la fa-coltà a determinate condizioni. Entro la sfera della loro competenza essi potevano stabilire ulteriori condizioni per l'attribuzione delle restituzioni stesse. La Corte si è recentemente pronunciata sulla stessa materia nella causa 142-73 (Hugo Mathes & Schurr KG/Einfuhr-und Vorratsstelle fiir Getreide und Futtermittel). Ricorderete che il primo precedente da me invocato in tale occasione è stata la sentenza 6-71.
Fondandosi sul parere emesso dalla Corte nella causa 6-71, il Bundesfinanzhof, con sentenza 8 novembre 1972, e con motivazione che non ha ora rilevanza, confermava la decisione del Finanzgericht dell'Assia in merito alle esportazioni di semola di grano duro, e la annullava nella parte relativa alle esportazioni di orzo brillato, per i seguenti motivi:
le conclusioni del giudice di primo grado sui fatti non erano fondate su prove sufficienti;
quand'anche risultasse incontestabilmente che le esportazioni in causa erano dirette, anziché verso paesi terzi, verso Stati membri, all'attrice spettano comunque le restituzioni previste per questi ultimi Stati.
Il Bundesfinanzhof rinviava pertanto la causa al Finanzgericht dell'Assia.
Con ordinanza 7 maggio 1973, il suddetto tribunale deferiva a questa Corte tre questioni pregiudiziali, che possono riassumersi come segue:
1.
Se, in base all'art. 177 del trattato CEE, il giudice nazionale non di ultima istanza (che io chiamerei per brevità «giudice di primo grado») possa adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia CEE solo quando sia investito della causa per la prima volta, ovvero possa farlo anche qualora debba statuire su rinvio, conseguente all' annullamento di una precedente sentenza.
In quest ultima ipotesi:
2.
Se, a norma delle disposizioni ad hoc contenute nei regolamenti CEE nn. 19 e 141/64 (quest'ultimo adottato in esecuzione del precedente), l'esportatore il quale ha chiesto e ottenuto la «restituzione paesi terzi» per l'esportazione di orzo periato in un determinato paese terzo, abbia diritto almeno alla restituzione per i paesi membri, qualora da un successivo controllo risulti che la merce è stata esportata in un paese membro, ovvero se in tal caso egli non abbia diritto ad alcuna re-stituzione.
3.
Se, in base alle stesse disposizioni, l'esportatore abbia diritto alla «restituzione paesi terzi» solo qualora esporti la merce nel paese dichiarato, ovvero se sia sufficiente che la merce sia giunta in un qualsiasi paese terzo.
L'attrice impugnava la suddetta ordinanza dinanzi al Bundesfinanzhof il quale, da parte sua, sottoponeva a questa Corte, con ordinanza 14 agosto 1973, la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 177 del trattato CEE conferisca al giudice di prima istanza la facoltà illimitata di adire la Corte di giustizia, oppure lasci impregiudicate le norme di diritto interno in senso contrario, che vincolano il giudice alla decisione del giudice superiore».
Siamo pertanto di fronte a due rinvii pregiudiziali: uno proposto dal Finanzgericht dell'Assia ed iscritto al ruolo col n. 146-73; l'altro proposto dal Bundesfinanzhof e contraddistinto dal n. 166-73.
A mio avviso, la prima questione proposta dal Finanzgericht dell'Assia; per il modo con cui è formulata, non può avere che una soluzione. Il solo fatto che la controversia sia rinviata al giudice di primo grado, dopo l'annullamento di una precedente sentenza, — pronunziata dallo stesso giudice o da un altro di primo grado — non esclude la possibilità di un rinvio pregiudiziale a questa Corte. Supponiamo che, nel processo di appello contro una sentenza pronunziata, ad esempio dalla High Court inglese, la Court of Appeal rinvii la causa al giudice di primo grado, e che nel corso di questo processo sorga una questione di diritto comunitario, non sollevata né in prima né in seconda istanza; ora, sarebbe assurdo che il giudice investito della causa in sede di rimessione non avesse facoltà di effettuare un rinvio pregiudiziale solo perché egli non è il giudice che statuisce in primo grado.
In verità, nelle osservazioni presentate a questa Corte, l'attrice non è arrivata a tali estreme conclusioni, ma ha mantenuto la sua tesi entro limiti aderenti alla situazione reale.
Dalla sentenza 8 novembre 1972 si arguisce senza possibilità di dubbio che il Bundesfinanzhof ritiene che debba risolversi in base al diritto interno il problema del se l'attrice, avendo nella fattispecie esportato l'orzo brillato in uno Stato membro, abbia o meno diritto alla restituzione prevista per tali esportazioni: La soluzione a suo avviso dovrebbe essere positiva. Se il Bundesfinanzhof avesse ritenuto di trovarsi di fronte ad una questione di diritto comunitario, sarebbe stato tenuto ad interpellare la Corte, cosa che non ha fatto. A norma del paragrafo 126, n. 5, del Finanzgerichtsordnung (regolamento di procedura per i tribunali finanziari), la valutazione giuridica del giudice superiore vincolava il Finanzgericht dell'Assia. Pertanto — sostiene l'attrice — il giudice di rinvio do-veva conformarsi all'iter logico seguito dal Bundesfinanzhof ed è ingenuo pensare di sottrarsi a questo vincolo rifugiandosi nel rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Questa tesi traspare dalla motivazione dell'ordinanza del Bundesfinanzhof con la quale è stata rinviata la causa 166-73.
La questione essenziale è quindi quella sottoposta nell'ordinanza suddetta.
Istintivamente si è portati a risolvere la questione avendo cura di non ledere il principio generale secondo cui il giudice inferiore deve conformarsi alle decisioni del giudice superiore e rispettarle. Questo principio, comune a tutti i sistemi giudiziari, costituisce — a mio avviso — ben più di una semplice norma processuale, anche se esercita la sua efficacia incarnandosi in semplici norme di procedura. Non mi pare però che suoni come eresia l'affermazione che l'art. 177 attribuisce ai giudici di prima istanza degli Stati membri la facoltà, immune da ogni limitazione disposta da assiomi o da norme di diritto interno, di interpellare questa Corte su questioni di diritto Comunitario.
Il giudice di primo grado, in una situazione come quella di cui ci occupiamo, non cerca affatto di imporre il proprio punto di vista in spregio della pronunzia di cassazione, anzi si limita a sollecitare una pronunzia della Corte di giustizia su quella che egli ritiene una intricata questione di diritto comunitario, fondandosi sul principio, desumibile dall'art. 177, che nessuna giurisdizione nazionale, per quanto alto sia il suo grado, può arrogarsi la competenza di dire l'ultima parola su una questione di tale natura. Inoltre, come fa notare la Commissione nelle sue osservazioni, tra la questione deferita dal giudice di grado inferiore e quella su cui si è pronunziato il giudice superiore talvolta vi può essere coincidenza, ma non identità. Tuttavia, in entrambe le ipotesi — sempreché il problema verta effettivamente sul diritto comunitario — la sentenza della Corte di giustizia deve, in ultima analisi, prevalere su quella del giudice nazionale, anche di ultimo grado.
Personalmente, non vedo alcuna via di mezzo tra il negare che il diritto interno di un qualsiasi Stato membro possa precludere al giudice di prima istanza la fa-coltà di rinviare a questa Corte questioni di diritto comunitario, e l'ammettere che ciascun Stato membro possa interpretare ad libitum l'art. 177 filtrando a piacimento i rinvii pregiudiziali effettuati dalla propria magistratura, cioè in altri termini, possa integrare l'art. 177 con quelle clausole che esso ritenga opportune. Interpretare tale articolo in funzione del principio generale secondo cui il giudice inferiore è vincolato dalla pronunzia di quello superiore, equivarrebbe a subordinarlo a tutta una costellazione di norme specifiche di diritto interno, che variano da uno Stato membro all'altro.
A mio avviso vi sono tre motivi fonda-mentali per non abbandonare l'art. 177 alla mercé degli Stati membri. Il primo, e più ovvio, è che ciò implicherebbe la possibilità che le disposizioni del trattato siano modificate da norme di diritto interno. Il secondo è che, in tal modo, si aprirebbe la strada ad una difforme applicazione del trattato nei vari Stati membri: uno Stato potrebbe limitare più di un altro la facoltà di rinvio pregiudiziale del giudice di prima istanza. Ciò evidentemente nuocerebbe tanto all'uniforme applicazione del diritto comunitario, quanto al suo armonico sviluppo. In terzo luogo, questa Corte, statuendo sull'ammissibilità di un determinato rinvio, si troverebbe di fronte ad una scelta assurda: vale a dire o procedere all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni di diritto interno, comprese le norme procedurali — compito, questo, che esula dalla sua competenza — oppure non tenerne conto, atteggiamento che porrebbe in essere una situazione paradossale: un rinvio sarebbe ammissibile per il diritto comunitario e inammissibile per il diritto interno.
Signori, a questo punto le mie conclusioni potrebbero virtualmente ritenersi esaurite, ma, a mio avviso, resta ancora un punto da chiarire. La tesi che io vi propongo, infatti, dovrebbe logicamente sfociare nell'affermazione che il diritto nazionale non può garantire efficacemente l'impugnazione di una sentenza di rinvio pregiudiziale emessa dal giudice di prima istanza. Si tratta di una conclusione ardita — dal momento che tale diritto è previsto, più o meno esplicitamente, dagli ordinamenti processuali della maggior parte degli Stati membri — e, per di più, in contrasto con quanto statuito da questa Corte in due sentenze.
La sentenza 13-61 — nota come la causa Bosch (Racc. 1962, pag. 87) ha costituito il primo caso di rinvio pregiudiziale a norma dell'art. 177, disposto, in quell'occasione, dal Gerichtshof dell'Aia. Le convenute impugnarono l'ordinanza di rinvio dinanzi all'Hoge Raad dei Paesi Bassi. Nelle osservazioni presentate alla Corte di giustizia delle Comunità europee sia la convenuta, sia il governo francese, sostennero che, in base al codice olandese di procedura civile, il ricorso implicava la sospensione dell'esecuzione della sentenza di rinvio e che pertanto questa Corte doveva attendere che l'Hoge Raad si fosse pronunziato in merito. In sostanza, cioè, secondo una corretta interpretazione dell'art. 177, la competenza del giudice comunitario sarebbe sorta solo dopo che, per il diritto interno, il provvedimento del giudice nazionale fosse passato in giudicato. La Corte sancì, invece, che la sua competenza era condizionata unicamente all'esistenza di una sentenza di rinvio pregiudiziale, e che non era suo compito accertare se tale sentenza fosse divenuta esecutiva a norma del diritto interno. Essa, pertanto, si pronunziò sulle questioni sottopostele. Fino a questo punto la giurisprudenza della Corte corrobora la mia tesi. Nella stessa sentenza, però, si afferma ancora che il trattato non vietava all'Hoge Raad di pronunciarsi sull'appello; anzi esso aveva piena competenza per decidere della ricevibilità di tale appello. Resta però l'interrogativo circa le conseguenze di una eventuale riforma in sede di appello dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale ermessa dal Gerechtshof dell'Aia. Secondo l'avvocato generale Lagrange, al cui parere si attenne la Corte, la sentenza del giudice comunitario sarebbe stata in questo caso puramente e semplicemente inefficace, e la sua rilevanza si limitava ad un puro valore giurisprudenziale.
Personalmente sono d'accordo con l'avvocato generale Lagrange quando afferma che non spetta a questa Corte pronunziarsi su questioni di diritto interno. Tuttavia, non posso condividere il suo punto di vista favorevole all'impugnazione con i mezzi previsti dal diritto interno, avverso un provvedimento di rinvio pregiudiziale a norma dell'art. 177. Oso umilmente esprimere il mio dissenso poiché ritengo che il problema sia stato affrontato in modo errato. Si è constatato che le disposizioni del diritto francese e di quello tedesco in materia di rinvìi pre-giudiziali fra tribunali appartenenti a giurisdizioni diverse, ammettono, con una sola eccezione, la possibilità di impugnare i provvedimenti di rinvio: dopo questa premessa appare impensabile che gli autori del trattato abbiano voluto negare tale possibilità per quel che riguarda le ordinanze di rinvio a questa Corte. Ebbene, se è vero che la questione va risolta ricorrendo ad un accademismo in materia di diritto comparato piuttosto che appellandosi ai principi interpretativi tradizionali, proporrei di seguire la falsariga di una norma di diritto tedesco, che è proprio quella che l'avvocato generale Lagrange ha indicato come eccezione, cioè la disciplina tedesca in materia di rinvii alla Corte costituzionale, che mi pare sia quella che meglio fa al caso nostro poiché è l'unico esempio di rinvio ad una magistratura competente a statuire definitivamente su controversie giuridiche di primaria importanza. Non si tratta, è ovvio, di una analogia perfetta, dal momento che, a mio avviso, la Corte costituzionale tedesca ha un più ampio potere — rispetto a questa Corte — di valutare la rilevanza delle questioni propostele. Il paragone, tuttavia, è calzante. Vale anche la pena di ricordare che nemmeno in Italia, a quanto mi consta, è possibile impugnare una sentenza di rinvio alla Corte costituzionale.
Nel corso della causa Bosch si è anche invocato l'art. 20 dello statuto della Corte. Credo che un esame di questa norma corrobori ulteriormente il mio modo di vedere sull'interpretazione dell'art. 177. Questo, come sapete, stabilisce che quando una questione di diritto comunitario è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, «tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione». L'art. 20 dello statuto, dal canto suo, dispone che «la decisione della giurisdizione di uno degli Stati membri che sospende la procedura e si rivolge alla Corte, è notificata a quest'ultima a cura di tale giurisdizione nazionale».
Ne il trattato, quindi, ne lo statuto obbligano la Corte a tener conto di documenti emessi da un giudice diverso da quello di rinvio o, tanto meno, di grado superiore. Mi sembra evidente che, se gli autori del trattato avessero previsto l'eventualità di una impugnazione della sentenza di rinvio pregiudiziale, essi avrebbero cercato di disciplinare questa ipotesi.
Nella causa 31-68 (Chanel, Raccolta 1970, pag. 403), la Corte ha assunto un atteggiamento diverso. L'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam, con sentenza 3 dicembre 1968, aveva deferito alla Corte, a norma dell'art. 177, alcune questioni pregiudiziali. Con nota 29 gennaio 1969, lo stesso tribunale informava la Corte che contro detta sentenza era stato interposto appello dinanzi al Gerechtshof dell'Aia, motivo per cui gli effetti della sentenza dovevano considerarsi sospesi. L'attrice allora chiedeva a questa Corte di sospendere il procedimento pregiudiziale fino alla pronunzia della sentenza d'appello, ma tale domanda era disattesa ed il procedimento non veniva interrotto.
L'avvocato generale Roemer, nelle sue conclusioni, presentate il 20 maggio 1969, fu dell'avviso che la Corte dovesse rispettare le norme del diritto interno. Dopo aver proceduto ad un esame delle leggi olandesi in materia, egli concluse che l'impugnazione sospendeva gli effetti della sentenza di rinvio e che, pertanto, questa Corte non poteva pronunziarsi sulla questione pregiudiziale anticipando la sentenza d'appello. Per questo motivo era impossibile approvare l'atteggiamento assunto nella causa Bosch, nella quale la Corte aveva riconosciuto la validità di una impugnazione in base al diritto interno e, al tempo stesso, ne aveva ignorato gli effetti. A suo avviso, non era compito di questa Corte risolvere le questioni in abstracto. In sostanza l'avvocato generale Roemer spezzò una lancia in favore della tesi che nella causa Bosch non era stata accolta: in forza dell'art. 177 la competenza della Corte di giustizia si fonda su un provvedimento di rinvio divenuto esecutivo nell'ordinamento interno. Non si deve dimenticare che i motivi di impugnazione possono anche essere estranei al diritto comunitario, ad esempio si sarebbe potuto sostenere che la controversia era comparabile unicamente in base al diritto interno. Inoltre solo il giudice nazionale è in grado di stabilire se la causa si è svuotata di con-tenuto, a cagione di un evento successivo, quale la rinunzia agli atti o la transazione.
La Corte, accogliendo le conclusioni dell'avvocato generale Roemer, decideva, con ordinanza 3 giugno 1969, di sospendere il procedimento fino a che non fosse stata pronunziata la sentenza di appello. Con lettera 12 giugno 1970, il cancelliere dello Arrondissementsrechtbank in-formava la Corte che il Gerechtshof dell' Aia aveva riformato la sentenza di rinvio. La Corte, pertanto, con ordinanza 16 giugno 1970, decideva che il procedimento d'interpretazione era divenuto privo di oggetto e ne ordinava la cancellazione dal ruolo.
Ritengo fondati gli ammonimenti dell' avvocato generale Roemer allorché esortava la Corte ad abbandonare l'orientamento assunto nella causa Bosch, che si poteva concretizzare in una pronunzia accademica; altrettanto saggia era la proposta di attribuire al solo giudice nazionale la facoltà di stabilire se il rinvio si fosse svuotato di contenuto per il sopraggiungere di nuovi eventi come una rinunzia agli atti o una transazione, oppure — aggiungerei io — una modifica delle conclusioni. Anche se non ve ne fossero altri, questo sarebbe già un motivo più che sufficiente per ammettere la revoca illimitata del rinvio. Ciò non comporta alcuna restrizione al potere discrezionale conferito al giudice di prima istanza dall'art. 177, ma è una semplice applicazione del principio generale secondo cui un giudice deve pronunciarsi solo su un caso concreto, mai su questioni teoriche.
Il punto sul quale io dissento dall'avvocato generale Roemer — e lo critico con la stessa modestia con cui criticavo l'avvocato generale Lagrange — è l'ammettere che una impugnazione possa paralizzare il rinvio, perché questo implica l'ammissione che il diritto interno possa giungere a neutralizzare il potere discrezionale conferito dal diritto comunitaro. Per di più, accettando questa tesi, si finisce col riconoscere al tribunale nazionale di secondo grado la competenza a stabilire in via definitiva se una controversia possa o meno dare origine ad una questione di diritto comunitario. Ciò, in determinate circostanze (e la presente causa ne offre un valido esempio) equivale in definitiva ad attribuire ad un tale tribunale, piuttosto che a questa Corte, la competenza a pronunciarsi definitivamente in materia di diritto comunitario. L'orientamento assunto dalla Corte nella sentenza Chanel può diventare plausibile se si pensa che il problema fondamentale del se il diritto interno possa o meno limitare la facoltà riconosciuta dall'art. 177 al giudice di prima istanza non fu mai sollevata in quella sede, né d'ufficio, né su domanda di parte, il che escludeva ogni possibilità di esame da parte della Corte.
In ogni modo la situazione, alla luce di questi precedenti, può sintetizzarsi come segue: conformarsi alla sentenza Bosch significherebbe esporsi ai rischi prospettati dall'avvocato generale Roemer nella causa Chanel, che non è il caso di ripetere; d'altro canto, l'adesioné ai principi della sentenza Chanel offrirebbe il fianco alle critiche formulate dall'avvocato generale Lagrange nella causa Bosch. Ciò è confermato dal fatto che nella causa Chanel l'avvocato generale Roemer do-vette basare la sua analisi sul diritto processuale olandese e concludere di conseguenza. Seguire o l'una o l'altra, poi, equivarrebbe ad incorrere in una ulteriore — e, a mio avviso, decisiva — obiezione: si attribuirebbe, cioè, ingiustamente al diritto interno degli Stati membri la facoltà di precisare, e non necessariamente in modo uniforme, il tenore generico dell'art. 177.
Dopo questo esame non è il caso di addentrarci in un'analisi dei precedenti offerti dai diritti interni. Basterà ricordare che nemmeno i giudici nazionali sono del tutto concordi su questo punto. Ad esempio, nell'ordinanza di rinvio del Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno nella causa 158-73 E. Kampffmeyer/Einfuhr-und Vorratsstelle tur Getreide und Futtermittel, attualmente pendente dinanzi a questa Corte, si afferma categoricamente:
«La presente ordinanza non è soggetta ad impugnazione.
La sospensione del procedimento a norma dell'art. 177 del trattato CEE è disposta con un provvedimento di natura speciale che si distingue dal provvedimento di sospensione di cui all'art. 94 del Verwaltungsgerichtsordnung (regolamento di procedura per i tribunali finanziari) e al pari di questo non è impugnabile con i mezzi concessi avverso i provvedimenti di rinvio di cui all'art. 100 del Grundgesetz (legge fondamentale). (Sul parallelismo tra procedimento di rinvio pregiudiziale e procedimento di sindacato della costituzionalità di una legge, cfr. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, pag. 767 e segg.). La facoltà autonoma del giudice adito di deferire motu proprio una questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee non può e non deve essere limitata o comunque, soggetta — direttamente o indirettamente — all'autorizzazione di un altro giudice (Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen 1, 202, 204 e segg. sul procedimento a norma dell'art. 100 della costituzione). Nessuno appello potrà quindi essere proposto contro la decisione di sospendere il procedimento.»
Per contro, sia la sentenza dell'Hoge Raad dei Paesi Bassi nella causa Bosch che l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof nella presente causa, ammettono una limitata facoltà di impugnazione avverso le sentenze di rinvio pregiudiziale emesse dal giudice di prima istanza. Comunque i due provvedimenti non pongono gli stessi limiti.
Le stesse discrepanze sono rispecchiate nei diritti processuali nazionali. Il combinato disposto dell'art. 3 della legge italiana 13 marzo 1958, relativa alla ratifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia e dell'art. 279 del Codice di procedura civile, vieta ogni impugnazione di una sentenza di rinvio pregiudiziale a questa Corte. Ciò è stato rilevato anche dall'avvocato generale Lagrange nelle sue conclusioni sulla causa Bosch. In Inghilterra, invece, l'art. 114, nn. 5 e 6, del regolamento della Supreme Court garantisce il pieno diritto d'impugnare una sentenza di rinvio a questa Corte pronunziata dalla High Court. Queste disposizioni, naturalmente, — se la mia tesi è corretta — sarebbero nel nostro caso inoperanti, ed un giudice inglese dovrebbe sancirlo formalmente in omaggio alla legge di adesione alla Comunità europea del 1972, dopo aver eventualmente interpellato questa Corte. La situazione può essere diversa per altri organi giudiziari inglesi — ordinari o speciali — per i quali non vigono norme analoghe, specialmente nei casi in cui disposizioni di carattere generale ammettano le impugnazioni solo per motivi di legittimità.
Signori, la tesi che io sostengo è confortata da due considerazioni. La prima è che non esiste alcun principio universale secondo cui ogni pronuncia può venir impugnata. La seconda è che la decisione del giudice di prima instanza di rinviare una causa a questa Corte non pregiudica i diritti delle parti: risolte le questioni pregiudiziali, tali diritti saranno accertati dal giudice nazionale con il normale pro-cedimento e con tutte le garanzie riconosciute dalle norme di diritto processuale.
Propongo pertanto di rispondere tanto alla prima questione del Finanzgericht dell'Assia nella causa 146-73, quanto alla questione del Bundesfinanzhof nella causa 166-73 nel modo seguente:
«L'art. 177, n. 2, del trattato CEE conferisce al giudice nazionale che non si pronuncia in ultima istanza, un potere discrezionale esercitabile in ogni stadio della causa dinanzi a lui pendente, e che non può essere limitato da alcuna norma di diritto interno».
Ciò posto, passiamo alla seconda questione proposta dal Finanzgericht dell' Assia nella causa 146-73. In merito non potrei aggiungere nulla di più a quanto esposto nelle mie conclusioni relative alla causa 142-73. Ciò che dissi in quella sede vale anche in questa occasione. Pertanto, concordo con il Bundesfinanzhof nell'affermare che non si tratta affatto di una questione di diritto comunitario, e propongo la seguente risposta:
«Gli artt. 19, n. 2 e 20, n. 2, del regolamento CEE del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, in relazione agli artt. 14 e 15 del regolamento CEE del Consiglio n. 141/64, vanno interpretati nel senso che l'esportatore, il quale ha chiesto ed ottenuto la “restituzione paesi terzi” per l'esportazione di orzo brillato in un determinato paese terzo, non è autorizzato a riscuotere una somma superiore a quella spettantegli a titolo di restituzione per gli Stati membri, qualora risulti che la merce è stata in realtà esportata in uno Stato della Comunità, a meno che, all'epoca in cui era in vigore il regolamento n. 19, vigessero norme di diritto comunitario che lo privassero anche del diritto alla restituzione prevista per le esportazioni negli Stati membri. Il diritto a tale restituzione va perciò accertato in base al diritto interno dello Stato dal quale la merce è stata esportata».
Resta ora la terza questione proposta dal Finanzgericht dell'Assia, che va risolta sulla falsariga della risposta data alla questione precedente. La Commissione propone una soluzione fondata sulle disposizioni degli artt. 5 e 5 A del regolamento della Commissione 26 luglio 1962, n. 90, emendato dal regolamento della Commissione 20 dicembre 1962, n. 103. Personalmente non ritengo che queste norme si possano applicare al nostro caso, dal momento che non si riferiscono all'esportazione di orzo brillato.
Suggerisco quindi di rispondere alla terza questione come segue :
«Nel periodo in cui era in vigore il regolamento n. 19, nessuna norma di diritto comunitario vietava che un esportatore, che aveva dichiarato nella domanda di restituzione di esportare orzo brillato in un determinato paese terzo, ma lo aveva esportato invece in un diverso paese terzo, percepisse la restituzione prevista per il primo paese. La questione va pertanto risolta in base al diritto interno dello Stato dal quale la merce è stata esportata».
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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