CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 2 APRILE 1974 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
La presente causa, deferita in via pregiudiziale dal Tribunal de Première Instance di Bruxelles, costituisce il prosieguo della causa 96-71 R. & V. Haegeman contro Commissione (Raccolta 1972, pag. 1005).
La S.P.R.L. R. & V. Haegeman, attrice, è una società a responsabilità limitata con sede in Bruxelles, importatrice di vini ed in particolare di vini greci, Essa era ricorrente nella causa 96-71, mentre ora nel procedimento di merito ha convenuto in giudizio lo Stato belga.
L'azione ha per oggetto il rimborso di taluni «importi compensativi» corrisposti agli uffici doganali belgi, in applicazione o asserita applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 816/70 e della legislazione comunitaria che rende esecutivo detto regolamento sull'importazione in territorio belga di vini greci.
L'ammontare degli importi in giuoco è, ad avviso dell'attrice, di circa 30 milioni di FB. L'attrice sostiene, in sostanza, che tale imposizione è illegittima in quanto in stridente contrasto con le disposizioni dell'accordo di associazione tra la Communità economica europea e la Grecia, firmato ad Atene il 9 luglio 1961.
La maggior parte degli argomenti svolti dall'attrice, a sostegno del suo assunto, sono stati già trattati dall'avvocato generale Mayras nelle sue conclusioni nella causa 96-71 ed è bene porre subito in chiaro che condivido con deferenza quanto egli sostiene in merito. L'avvocato generale Mayras ha trattato «la maggior parte» degli argomenti, in quanto, nel presente procedimento, sono stati svolti alcuni argomenti nuovi da parte dell'attrice.
Nel luglio 1961, al momento in cui è stato firmato l'accordo di associazione con la Grecia, la politica agricola comune contemplata dagli artt. 38 e seguenti del trattato CEE non era stata ancora adottata. Tuttavia, da un attento esame di tale accordo risulta chiaramente che i suoi autori erano pienamente convinti che detta politica sarebbe stata a suo tempo adottata, e che la sua adozione avrebbe comportato, in conformità all'art. 40 del trattato, una comune organizzazione dei mercati agricoli nella Comunità, e che i provvedimenti contemplati al n. 3 dello stesso articolo per la disciplina dei prezzi avrebbero probabilmente implicato l'entrata in vigore del regime di tassazione attualmente vigente.
L'art. 6 dell'accordo prevedeva che l'associazione così creata avrebbe dovuto fondarsi su una unione doganale che, fatte salve le eccezioni previste dall'accordo, avrebbe dovuto estendersi al complesso degli scambi di merci tra gli Stati membri della Comunità e la Grecia, e comportare il divieto di dazi doganali all'importazione ed all'esportazione e di qualsiasi tassa d'effetto equivalente nonché l'adozione da parte della Grecia della tariffa doganale comune della Comunità nei suoi rapporti con i paesi terzi. Il periodo transitorio previsto per realizzare l'unione doganale era stato fissato in dodici anni, fatte salve le eccezioni previste dall'accordo stesso.
Una serie di articoli, aventi ad oggetto la realizzazione dell'unione doganale, iniziava con l'art. 12 nel quale si prevedeva che le parti contraenti (ivi compreso ogni singolo Stato membro della Comunità, come pure la stessa Comunità e la Grecia) si sarebbero dovute astenere dall'applicare al loro interscambio nuovi dazi doganali o tasse di effetto equivalente e dall'aumentare gli oneri già vigenti alla data d'entrata in vigore dell'accordo. Gli articoli seguenti prescrivevano la progressiva abolizione dei dazi doganali (ivi compresi i dazi doganali d'indole fiscale) e delle tasse di effetto equivalente in vigore tra gli Stati membri della Comunità e la Grecia, prescrivevano inoltre il graduale allineamento della tariffa doganale greca sulla tariffa doganale comune durante il periodo transitorio, nonché l'abolizione di restrizioni quantitative e di tutti i provvedimenti aventi effetto equivalente tra le alte parti contraenti. Per praticità, denominerò tutte queste disposizioni com «norme generali per l'unione doganale».
Gli artt. 32-43 erano relativi all'agricoltura. In sostanza, l'art. 32 prevedeva che il regime di associazione comprendesse anche l'agricoltura e l'interscambio dei prodotti agricoli r. che, salvo contrarie disposizioni degli artt. 33-43, le norme previste dall'accordo fossero applicabili ai prodotti agricoli. L'art. 33 prevedeva che il funzionamento e lo sviluppo dell' associazione per quanto attiene ai prodotti agricoli, dovessero andar di pari passo con la progressiva armonizzazione tra la politica agricola della Comunità e quella della Grecia durante un periodo transitorio di 22 anni. Onde facilitare tale compito, la Comunità, nello stabilire la politica agricola comune, «tiene conto in modo efficace» della particolare situazione, delle possibilità e degli interessi dell'agricoltura greca. Gli artt. 34, 35 e 36 contemplano i mezzi grazie ai quali verrà realizzata tale armonizzazione, per ogni singolo prodotto, nonché gli eventuali rimedi da adottarsi in caso di mancata realizzazione entro un certo lasso di tempo, a seconda del prodotto in questione.
L'art. 37 al n. 1 prevedeva che «anche prima dell'armonizzazione delle politiche agricole della Comunità e della Grecia» le parti contraenti dovevano, in effetti, applicare reciprocamente, per taluni prodotti agricoli compresi nell'elenco di cui all'allegato III dell'accordo, tra cui il vino, le disposizioni generali per l'unione doganale. Lo stesso art. 37 ai nn. 2 e 3, d'altronde, prescriveva talune deroghe a tali disposizioni per altri prodotti agricoli, tra cui il vino. Il n. 2, lettera a), ribadiva, tuttavia, in relazione a tali prodotti, i requisiti di cui all'art. 12, ivi compresa particolarmente l'ingiunzione alle parti contraenti di astenersi dall'istituire reciprocamente nuovi dazi doganali o tasse d'effetto equivalente all'importazione od all'esportazione. Al n. 4 si chiariva che il regime di cui si parla nei capoversi precedenti andava applicato, rispetto ad ogni singolo prodotto, soltanto fino alla scadenza del termine di cui agli artt. 35 e 36.
Mai è stato posto l'accento sul fatto che alcun altro articolo in materia agricola abbia relazione con questa causa, salvo gli artt. 41 e 43, che l'attrice invoca. Su di essi ritornerò più tardi.
Due dei protocolli allegati all'accordo sono di decisiva importanza.
Il primo è il protocollo n. 12, che sostanzialmente così si esprimeva:
«Il sistema dei prelievi previsto nel quadro della politica agricola comune costituisce un provvedimento di natura particolare a quest'ultima, che non potrà essere considerato come tassa di effetto equivalente ai dazi doganali ai sensi degli articoli 12 e 37 dell'accordo di associazione … ». (GU 1963, n 26)
Il secondo è il protocollo n. 14, relativo alle esportazioni greche di vini, approvato dalle parti contraenti in quanto — come affermato esplicitamente — erano «consapevoli dei problemi particolari che presenta la politica agricola comune nel settore dei vini nonché dell'importanza delle esportazioni di tale prodotto per l'economia greca». Per comprendere le disposizioni di tale protocollo, è necessario tener conto del fatto che, al momento della firma dell'accordo, le importazioni di vini nella Germania federale, in Francia ed in Italia erano gravate da dazi doganali e da restrizioni quantitative sotto forma di contingentamenti, mentre le importazioni di vini nei tre paesi del Benelux non venivano gravate da dazi o restrizioni di sorta.
Il protocollo n. 14 al n. 1, disponeva che la Repubblica federale di Germania avrebbe dovuto concedere alla Grecia dei contingenti tariffari al tasso del dazio applicabile alle importazioni provenienti dagli altri Stati membri della Comunità.
Il secondo capoverso così recitava:
«Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi applicano alle importazioni provenienti dalla Grecia il regime imposto alle importazioni in provenienza dalla Germania, dalla Francia e dall'Italia».
Al n. 3, la Francia e l'Italia si dichiaravano «pronte ad aprire un contingente a favore della Grecia» a determinate condizioni ed al n. 4. si disponeva che la Francia avrebbe dovuto applicare alle importazioni di vino moscato di Samos i dazi applicabili ai vini liquorosi provenienti dagli Stati membri. Il n. 5 precisava i presupposti per l'aumento dei contingenti a favore della Grecia ed infine il n. 6 contemplava una disposizione dello stesso tenore dell'art. 37, n. 4. dell'accordo che limitava l'applicazione del protocollo entro i termini di cui agli artt. 35 e 36. Questo era ovviamente il periodo in cui, inter alia, si doveva determinare la politica agricola comune in materia di vini.
In effetti, per ragioni d'ordine politico, a voi ben note, il sistema previsto dagli artt. 35 e 36 non è mai stato posto in essere.
L'organizzazione comune dei mercati della Comunità nel settore dei vini era stata istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 816/70, entrato in vigore il 1o giugno 1970. Tale regolamento, per definizione, era «relativo a disposizioni complementari» (GU 1970, n. L 99) per tale organizzazione. Esso infatti era stato preceduto dal regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 24 «sulla progressiva instaurazione di un'organizzazione comune del mercato nel settore vinicolo» (GU 1962, n. 30), ma il regolamento n. 24, nelle sue linee essenziali, riuniva soltanto dati informativi.
Non ritengo necessario riportare le singole disposizioni del regolamento n. 816/70. Tra i suoi obiettivi figurava quello di «stabilizzare i mercati e di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola interessata», a questo scopo si prevedevano un regime d'intervento sulla base di «un prezzo di orientamento», una disciplina degli scambi con i paesi terzi, norme relative alla produzione ed al controllo dello sviluppo degli impianti e norme relative a taluni procedimenti enologici ed alla vendita del prodotto.
Una disposizione di tale regolamento, rilevante ai fini della realizzazione di siffatti obiettivi è costituita dall'art. 9. Essa prevedeva la fissazione annuale di «un prezzo di riferimento» per i diversi tipi di vino e la determinazione, per ciascun tipo di vino per cui era stato stabilito un prezzo di riferimento, di un «prezzo d'offerta franco-frontiera» calcolato in base ai dati disponibili per tutte le importazioni nella Comunità. Detto articolo al n. 3 così recitava:
«Se il prezzo d'offerta franco frontiera di un vino, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento concernente tale vino, viene riscossa sulle importazioni di detto vino e dei vini assimilati una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali.
Tuttavia, la tassa di compensazione non è riscossa nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo praticato all' importazione dei prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali e che verrà evitata ogni deviazione di traffico».
A quanto risulta, la Grecia non è mai stata in grado di offrire le garanzie contemplate in tale clausola, mentre invece tale impegno è stato assunto da altri paesi (ad esempio dall'Algeria, Marocco, Tunisia e Turchia), che ora esportano nella Comunità senza sottostare all'onere delle tasse di compensazione.
Così stando le cose (non occorre che si espongano qui le singole disposizioni di esecuzione dell'art. 9), dal giugno 1970 era stato intimato all'attrice di pagare, nonostante le sue proteste, le tasse di compensazione sulle importazioni di vino greco.
Nel corso del 1970 e del 1971, l'attrice presentava ricorso, prima al ministero belga, poi alla Commissione, sostenendo che, soprattutto in forza del n. 2 del protocollo n. 14, essa aveva diritto di importare vino dalla Grecia in territorio belga senza dover versare la tassa di compensazione, benché il regolamento n. 816/70 non contemplasse deroghe espresse in tal senso. Il dialogo tra l'attrice e tali enti si concludeva con una lettera della Commissione, datata 15 ottobre 1971, in cui si negava la concessione di tale dispensa.
L'attrice, a questo punto citava in giudizio la Commissione innanzi a codesta Corte — causa 96/71 — chiedendo in primo luogo l'annullamento della decisione della Commissione, contenuta nella lettera 15 ottobre 1971 ed in secondo luogo il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 215 del trattato CEE. La Corte nella sua sentenza ha affermato che la tassa di compensazione costituisce uno dei cespiti della Comunità, l'accertamento e la riscossione di essa, in forza della decisione del Consiglio 21 aprile 1970, relativa a tali risorse e del regolamento del Consiglio n. 2/71, spetta in primo luogo agli uffici competenti degli Stati membri, quindi le questioni relative alla validità ed alla interpretazione del diritto comunitario sono di competenza dei giudici nazionali, i quali possono sempre ricorrere all'art. 177 del trattato. La Corte quindi respingeva il ricorso senza entrare nel merito.
Donde il presente procedimento.
Innanzi al Tribunal de Première Instance di Bruxelles, l'attrice svolgeva quattro argomenti principali, ribaditi innanzi a codesta Corte.
In primo luogo l'attrice sostiene che il numero 2 del protocollo n. 14 disciplina ogni aspetto delle importazioni di vini greci nei paesi del Benelux; se non si applicano importi di compensazione alle importazioni nel Benelux di vini provenienti dalla Germania federale, dalla Francia o dall'Italia, tali importi non possono gravare nemmeno sulle importazioni dalla Grecia. Su questo punto lo Stato belga e la Commissione ribattono che, come è stato sostenuto dall'avvocato generale Mayras, nella causa 96-71, il protocollo n. 14 contempla soltanto i dazi doganali e i contingentamenti e non i tributi o analoghe tasse istituite nell'ambito della realizzazione della politica agricola comune. Concordo sia con la conclusione che con l'iter logico da cui scaturisce. (Vedansi conclusioni dell'avvocato generale Mayras, causa 96-71, Raccolta, pagg. 1025-1026). Direi che è un doppione, per non dir altro, cercare di ricalcare le sue orme. Naturalmente, l'attrice ha cercato di scalzare la tesi nel presente procedimento, ma, a mio avviso, questo tentativo è fallito.
Il secondo punto fatto valere dall'attrice è che l'importo compensativo di cui trattasi non costituisce un tassa consentita dal protocollo n. 12, ma un onere avente effetto equivalente ai dazi doganali, vietato dall'art. 37, n. 2, lettera a), dell'accordo di associazione. Questo argomento è stato anche trattato dall'avvocato generale Mayras nelle sue conclusioni nella causa 96-71 — vedasi Raccolta, pagg. 1026-1028 —. . Su tale argomento, ancora una volta mi astengo dal ripetere quanto egli ha già esposto. Nel presente procedimento, l'attrice tenta di scalzarlo su due punti:
In primo luogo l'attrice osserva che le espressioni «prelievo» e «tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali», inquadrate nell'accordo di associazione, vanno intese non secondo il diritto comunitario, ma secondo il diritto internazionale e che sotto questo angolo visuale, a mo' d'esempio nel contesto del GATT, qualsiasi tassa gravante sulle importazioni che persegua un fine protezionistico o che ha tale effetto sotto il profilo giuridico (come indubbiamente in questo caso gli importi compensativi) assume le caratteristiche di un dazio doganale. L'attrice sottolinea che, quindi, il richiamo fatto dal protocollo n. 12 al «sistema dei prelievi previsto nel quadro della politica agricola comune» va inteso come un riferimento ad un sistema di prelievi istituito tra gli Stati membri nel periodo transitorio che ha preceduto l'attuazione di una politica agricola comune. Vi è una duplice soluzione: in primo luogo, le espressioni in questione vanno inquadrate nel contesto dell'accordo di associazione inteso come un tutto unico e viste alla luce delle disposizioni del trattato. In tale contesto e alla luce di tali disposizioni, non vi è motivo di dare all'espressione «sistema dei prelievi» l'interpretazione restrittiva auspicata dall'attrice. In secondo luogo, da un attento esame dei termini del protocollo n. 12 risulta che tale interpretazione è insostenibile. Il protocollo fa riferimento all'applicazione di tale sistema «da una delle due parti». Ovviamente un sistema di prelievi sugli scambi tra gli Stati membri potrebbe non venir «applicato» dalla Grecia. Inoltre detto protocollo contiene una clausola, che tra l'altro così recita:
«La Comunità dichiara tuttavia che per ora il sistema dei prelievi non è previsto per i prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato III. Comunque, nel caso in cui venissero stabiliti dei prelievi anche per questi prodotti, la Grecia beneficerà di un sistema identico a quello che gli Stati membri applicheranno tra di loro».
In detta disposizione è insito che i prelievi di cui al protocollo n. 12 possono venir riscossi dalla Comunità sugli scambi con i paesi terzi.
Il secondo punto delle conclusioni dell' avvocato generale Mayras, oggetto di critica da parte dell'attrice, consiste nel fatto che gli importi compensativi in questione, in caso d'importazioni di vino greco nel Benelux, non svolgono la funzione per cui sono stati istituiti, cioè allineare al prezzo di riferimento il prezzo d'entrata dei vini importati dai paesi terzi. Ciò avviene in quanto, ai sensi dell' art. 9, n. 3, del regolamento n. 816/70, l'importo compensativo è «pari alla differenza tra il prezzo di riferimento ed il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali» ed in quanto in forza del n. 2 del protocollo n. 14 non vi sono dazi doganali sulle importazioni di vino greco nel Benelux. Come è stato precisato in udienza dal rappresentante della Commissione, l'art. 9, n. 3 potrebbe venir interpretato nel senso che, in siffatta ipotesi, la tassa di compensazione dovrebbe venir fissata nella presunzione che i dazi doganali di cui trattasi fossero pari a zero. Assumiamo come esempio un prezzo di 125 u. c., un dazio secondo la tariffa doganale comune di 20 e un prezzo d'offerta franco frontiera di 100: l'importo compensativo sulle importazioni negli Stati membri diversi dai paesi del Benelux dovrebbe essere di 5 u. c., in modo da allineare al prezzo di riferimento il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali e dell'importo compensativo. L'art. 9, n. 3, poteva essere interpretato nel senso che, nell' ipotesi d'importazioni di vino greco nel Benelux, l'importo compensativo dovrebbe essere di 25 u. c., per compensare il fatto che il dazio doganale è pari a zero. Tuttavia, in pratica, onde consentire alla Grecia di fruire dei vantaggi di cui al n. 2 del protocollo n. 14, l'art. 9, n. 3, è stato interpretato nel senso che, per i prodotti greci, l'importo compensativo va stabilito aggiungendo teoricamente al prezzo d'offerta franco frontiera l'aliquota del dazio prevista dalla tariffa doganale comune. Ne risulta che i vini greci importati nel Benelux vanno gravati dello stesso importo compensativo che grava sulla loro importazione negli altri Stati membri, di guisa che, nell'esempio citato, essi entrano (dato un prezzo d'offerta franco frontiera determinato) al prezzo di 105 u. c. che equivale ad un prezzo inferiore di 20 unità di conto rispetto al prezzo di riferimento. Donde la tesi dell' attrice. Tuttavia tale argomento induce a conclusioni estreme, perché il principio dovrebbe anche valere per i vini greci che vengono importati nella Repubblica federale, in Francia od in Italia nell'ambito dei contingenti contemplati dagli altri capoversi del protocollo n. 14. In ogni caso, com'è stato evidenziato dalla Commissione, è sostanzialmente illogico sostenere che la Comunità, come nell' esempio di cui sopra, possa imporre un onere di 25 u. c., ma non di 5 u. c. Ciò equivale a sostenere che la Comunità abbia la facoltà di esercitare appieno i diritti spettantile in forza del protocollo n. 12 ma non possa esercitarli solo in parte, anche se l'esercizio parziale risulterebbe vantaggioso per la Grecia e più consono allo spirito del protocollo n. 14. Concludo nel senso che anche questa seconda critica delle conclusioni dell'avvocato generale Mayras è inconferente.
La terza censura dell'attrice riguarda l'art. 43 dell'accordo di associazione con la Grecia. Esso così recita:
«Quando un prodotto è disciplinato da un'organizzazione di mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente, ovvero subisce direttamente o indirettamente gli effetti di una simile organizzazione esistente per altri prodotti, e quando la differenza dei prezzi delle materie prime utilizzate che ne risulta, causa pregiudizio sul mercato di uno o più Stati membri o della Comunità da un lato, o su quello della Grecia dall' altro, la parte contraente interessata può applicare a tale prodotto una tassa di compensazione all'entrata, salvo che non sia applicata una tassa di compensazione all'uscita.
L'ammontare e le modalità di detta tassa sono fissati dal Consiglio di associazione.
Fino al momento in cui la decisione del Consiglio d'associazione diviene operante, le parti contraenti possono fissare l'ammontare e le modalità di detta tassa».
Il Consiglio di associazione qui menzionato è quello previsto dagli artt. 3 e 65 dell'accordo. L'art. 65 dispone ch'esso si compone «di membri dei governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione delle Comunità, e … di membri del governo greco … e ch'esso delibera all'unanimità».
Risulta che nella causa 96-71, l'art. 43 ha costituito il perno dell'argomento della ricorrente, in quanto essa sosteneva che questa era la sola disposizione dell'accordo che permettesse l'applicazione degli importi compensativi tra la Comunità e la Grecia, e ch'essa poteva venir resa esecutiva soltanto con una decisione del Consiglio di associazione, ma tale decisione non era stata adottata.
Tale argomento era stato anche, a mio avviso, svolto in modo convincente dall' avvocato generale Mayras (vedasi, in particolare, la pag. 1028 della Raccolta). Egli faceva osservare che l'art. 43 era in verità del tutto irrilevante, esso sarebbe stato rilevante soltanto se gli importi compensativi di cui trattasi, avessero avuto la funzione di ovviare ad effetti dannosi sul mercato di uno o più Stati membri, o sul mercato comunitario, provocati dalla struttura del mercato greco, mentre invece gli importi compensativi non avevano affatto tale funzione. Essi venivano riscossi dalla Comunità, a prescindere dall'art. 43, per quanto riguardava la Grecia, gli importi compensativi erano riscossi in virtù del protocollo n. 12, considerato come elemento essenziale dell'organizzazione di mercato propria della Comunità.
Nel presente procedimento, Fattrice non sostiene la tesi secondo cui l'art. 43 costituiva la sola disposizione dell'accordo che consentisse la riscossione di importi di compensazione. Il suo argomento sembra limitarsi a sostenere che l'art. 43 non autorizzava la Comunità a riscuotere gli importi compensativi senza interpellare il Consiglio di associazione. Poiché nessuno sostiene che l'importo compensativo di cui è causa veniva riscosso in forza dell'art. 43, questo argomento mi sembra svuotarsi di contenuto.
La quarta ed ultima censura dell' attrice, che non è stata mossa nella causa 96-71, si basa sull'art. 41 dell'accordo di associazione, il cui n. 1 (il solo capoverso invocato dall'attrice) così si esprime:
«Qualora la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra le parti contraenti sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'art. 39 del trattato che istituisce la Comunità, è data facoltà alla Comunità, dall'inizio dell' applicazione della politica agricola comune, e alla Grecia, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, di applicare per determinati prodotti un sistema di prezzi minimi, al di sotto dei quali le importazioni possono essere:
—
o temporaneamente sospese o ridotte,
—
ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione.
Nel secondo caso, i prezzi minimi sono fissati a prescindere dai dazi doganali».
L'attrice sostiene che tale articolo precludeva alla Comunità ogni possibilità di salvaguardare se stessa contro i prezzi greci eccessivamente bassi, l'unico mezzo di difesa era il ricorso al regime dei prezzi minimi previsto dall'articolo stesso. L'attrice pone in evidenza, giustamente, che un regime di prezzi minimi non equivale ad un regime di importi compensativi giacché, per quanto ci riguarda, nel primo caso è l'esportatore greco che trae profitto dalla differenza tra il prezzo minimo ed il prezzo al quale egli altrimenti fatturerebbe, mentre nel regime degli importi compensativi gli introiti sono incamerati dalla Comunità.
Ritengo che l'errore che sta alla base di questo argomento sia analogo a quello che sta alla base del primo argomento dell'attrice fondato sull'art. 43. L'art. 41 contemplava soltanto l'ipotesi in cui il prezzo di uno o più prodotti fosse troppo basso per effetto della «progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra le parti contraenti» in forza dell'accordo. Nessuno sostiene che, nel nostro caso, gli importi compensativi siano conseguenza di una situazione del genere. Essi sono stati istituiti, se mi consentite di ripetermi fino alla noia, semplicemente per applicare pedissequamente le norme sulla comune organizzazione del mercato comunitario nel settore dei vini. Ne consegue, a mio avviso, che le disposizioni dell'art. 41 non sono pertinenti nel nostro caso.
Passo, ora, all'esame delle questioni deferite alla Corte dal Tribunal de Première Instance di Bruxelles. Sono quattro e riflettono quattro censure dell'attrice.
La prima così si esprime:
«Come vada inteso il termine “regime” di cui al punto 2 del protocollo n. 14 annesso all'accordo di associazione tra la CEE e la Grecia».
Per le ragioni esposte, ritengo che tale questione dovrebbe venir risolta nel modo seguente:
«Il n. 2 del protocollo n. 14 allegato all' accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia va interpretato nel senso che si riferisce soltanto alla disciplina delle importazioni dalla Grecia in materia di dazi doganali e di contingenti tariffari».
La seconda questione è posta in questi termini:
«Se l' importo compensativo riscosso dalla Commissione delle Comunità europee all'importazione di vini greci nel Belgio e nel Granducato di Lussemburgo costituisca un dazio o una tassa di effetto equivalente ai sensi dell'art. 37, n. 2, dell'accordo suddetto».
Questa questione non è stata forse formulata con sufficiente precisione, in quanto in essa si presume che sia la Commissione a decidere dell'applicazione degli importi compensativi. Sarebbe più esatto attribuire tale competenza alla Comunità, giacché il regolamento n. 816/70, che istituiva la tassa, era, è logico, un regolamento del Consiglio ed i regolamenti in materia emanati dalla Commissione sono stati semplicemente adottati in esecuzione del primo. Proporrei perciò la soluzione seguente:
«L'importo compensativo riscosso dalla Comunità economica europea sulle importazioni di vini greci in Belgio e Lussemburgo non costituisce un dazio o una tassa d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 37, n. 2, del già menzionato trattato di associazione, ma un onere consentito dal protocollo n. 12 allegato a tale accordo».
La terza questione è la seguente:
«Se la Commissione delle Comunità europee, in base all'art. 43 dello stesso accordo, sia autorizzata a decidere da sola, cioè senza interpellare il Consiglio dell'associazione, circa l'ammontare e le modalità di riscossione dell'importo compensativo applicato all'importazione di vini greci nel territorio della CEE».
Tale questione, naturalmente, se l'avvocato generale Mayras ed io non andiamo errati, non ha importanza per la soluzione della controversia pendente innanzi al Tribunal de Première Instance di Bruxelles. Tale irrilevanza è stata ben posta in evidenza sia dallo Stato belga, convenuto, sia dalla Commissione, nelle osservazioni presentate a codesta Corte. Tale irrilevanza è ancora accentuata dal fatto che, in sostanza, l'attrice e la Commissione concordano sulla seguente soluzione: «No, fatta salva l'applicazione dell' ultimo capoverso dell'articolo». Il convenuto si è limitato a sostenere che la questione non era rilevante, senza azzardarsi a far proposte concrete circa la soluzione.
Come quindi si dovrebbe risolvere la questione?
L'orientamento comune della giurisprudenza, nelle cause pregiudiziali, è che il giudice di merito è l'unico competente a vagliare la rilevanza della questione. Ma questo principio generale, a quanto mi consta, ammette almeno una deroga e nel nostro caso ne sussistono i presupposti. Tale eccezione scaturisce dal fatto che la Corte, ai sensi dell'art. 177 è competente a pronunciarsi sull'interpretazione del trattato e sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità. La Corte, ai sensi dell'art. 177 non è competente a pronunciarsi sull'interpretazione di un atto giuridico quale l'accordo di associazione con la Grecia. La sua competenza ad interpretare tale atto giuridico sussiste, a mio avviso, soltanto nel caso in cui la sua interpretazione valga a stabilire la validità di un atto di una istituzione della Comunità o ad interpretarlo. Ne consegue perciò che, nel presente procedimento, le questioni deferite dal Tribunal de Première Instance di Bruxelles, possono venir prese in considerazione soltanto se esse hanno attinenza con la validità e con l'efficacia del regolamento n. 816/70 e delle norme comunitarie di esecuzione.
Si dovrebbe quindi rispondere alla questione nei seguenti termini :
«Le disposizioni dell'art. 43 del menzionato accordo di associazione non inficiano la validità o l'efficacia del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio o dei regolamenti comunitari adottati per la sua esecuzione».
La quarta questione deferita dal Tribunal de Première Instance così si esprime :
«Se sussistendo tutti i presupposti necessari per l'applicazione dell'art. 41 dell'accordo di associazione, la Commissione delle Comunità europee sia legittimata ad esercitare la tutela ivi prevista, ricorrendo ad un sistema diverso dai prezzi minimi e, più precisamente, istituendo importi compensativi riscossi dalla Comunità».
Mi sembra che le considerazioni di cui sopra valgano anche per tale questione che dovrebbe venir risolta come segue:
«Nemmeno le disposizioni dell'art. 41 del menzionato accordo di associazione inficiano la validità o l'efficacia di tali regolamenti».
La formulazione del Tribunal de Première Instance è stata criticata dal convenuto e dalla Commissione per due motivi :
In primo luogo, veniva posto in evidenza il fatto che il Tribunal aveva omesso di chiedere se le disposizioni dell'accordo di associazione fossero immediatamente efficaci e conferissero ai singoli diritti soggettivi. Quanto a questo, ritengo sufficiente dire che, dopo quanto ho esposto circa l'interpretazione di tali disposizioni, la questione non si pone.
In secondo luogo, è stato sostenuto che il Tribunal ha omesso di sottoporre la questione essenziale, cioè quella della legittimità degli importi compensativi applicati alle importazioni di vini greci nel territorio belga in virtù dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 861/70 e dell'eventuale incompatibilità di tale applicazione con l'accordo di associazione con la Grecia, con particolare riguardo agli artt. 37, n. 2, lettera a), 41 e 43 di esso, e al n. 2 del protocollo n. 14. È indubbio che tutta la questione si impernia su questo punto. Da parte mia sono propenso a ritenere che un'effettiva soluzione sarà fornita se vorrete risolvere le questioni sostanziali, proposte dal Tribunal, accogliendo il mio punto di vista; però avete l'alternativa di rispondere laconicamente, affermando che non vi è alcun elemento nell'accordo di associazione che consenta di dichiarare illegittima l'applicazione alle importazioni di vino greco in territorio belga degli importi compensativi, di cui all'art. 9, n. 3.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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