CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 4 APRILE 1974
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Le voci tariffarie di cui dobbiamo occuparci in questa causa, promossa dal Bundesfinanzhof in relazione alla classificazione doganale di elementi di vetro destinati alla fabbricazione di lampade di vari tipi e per vari usi, sono quelle di cui ai numeri 70.11, 85.20 e 70.21 della tariffa doganale comune.
La voce doganale 70.11 è intitolata «ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili». Tale voce è compresa nel capitolo relativo a «vetro e lavori di vetro». L'ultima voce di questo capitolo, sotto il n. 70.21, ha carattere residuo, comprendendo «altri lavori di vetro».
Nel capitolo 85 della tariffa doganale comune dal titolo «macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettronici», la voce tariffaria 85.20 si riferisce a «lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica per illuminazione o per raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce lampo». Il punto D di questa voce riguarda «parti e pezzi staccati».
I prodotti della cui classificazione si discute davanti al giudice germanico sono costituiti da riflettori e lenti, entrambi di vetro compresso, destinati alla produzione di riflettori da vetrina, di riflettori a raggi infrarossi per scopi sanitari, agricoli o industriali, e di lampade a flash per fotografie. Il riflettore ha forma conica, e la lente è destinata a essere unita al riflettore mediante una saldatura stagna dopo l'inserzione di filamenti. La lampada che ne risulta viene quindi riempita di gas inerte e completata poi mediante applicazione di zoccolo a vite.
Al fine della corretta classificazione doganale di questi materiali, il giudice tedesco chiede in primo luogo cosa si intende con l'espressione «ampolle di vetro» di cui alla voce 70.11 della tariffa doganale comune. Con una seconda domanda, che costituisce una specificazione della prima, si chiede cosa si intende sotto la medisima voce con l'espressione «ampolle di vetro, aperte, non finite». Una specificazione ulteriore si ha con la terza domanda, la quale tende a chiarire se degli oggetti di vetro, di forma conica e aperti alle due estremità, quali sono appunto i riflettori di cui sopra prima della saldatura della lente, rientrino nella suddetta definizione o siano invece da classificare sotto le voci 85.20 o 70.21 della tariffa doganale comune.
L'attrice nella causa principale ha chiesto in giudizio che l'autorità doganale germanica debba classificare i riflettori sotto la voce 70.11, oppure, subordinatamente, sotto la voce 85.20-D, e invece le lenti sotto quest'ultima voce, opponendosi con ciò alla classificazione dei prodotti suddetti effettuata dall'amministrazione convenuta sotto la voce 70.21, alla quale corrispondeva il dazio doganale più elevato.
Conviene esaminare in primo luogo se i riflettori siano «ampolle di vetro, aperte, non finite» comprese nella voce 70.11.
Conformemente a una regola generalmente usata per l'applicazione della tariffa doganale comune, qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende quest'oggetto anche se incompleto o «non finito», purché presenti allo stato in cui si trova le caratteristiche essenziali dell'articolo completo o finito. Come ha precisato la Commissione, le norme interpretative premesse alla tariffa doganale comune allegata al regolamento n. 1/72 del Consiglio del 20 dicembre 1971 (GU n. L 1 del 1972, p. 11) le quali, al n. 2, a), hanno enunciato espressamente questa regola di classificazione, non hanno fatto altro che prendere atto di una regola che già era generalmente applicata, e non hanno quindi minimamente innovato rispetto alla prassi anteriore.
Secondo le note del gennaio 1972 alla nomenclatura di Bruxelles, la menzionata regola interpretativa si estende anche ai semplici abbozzi di oggetti, a meno che essi non siano già specificamente menzionati in altra voce doganale. Sono ricompresi in questa nozione gli oggetti non utilizzabili nello stato in cui si trovano, aventi approssimativamente la forma e il profilo del pezzo o del prodotto finito, e che non potrebbero essere normalmente impiegati altrimenti che per la fabbricazione del pezzo o prodotto considerato.
Pure nell'applicazione di questi criteri, la Commissione sarebbe portata a escludere che un riflettore aperto da entrambi i lati possa rientrare nella voce tariffaria 70.11, poiché esso sarebbe privo delle caratteristiche essenziali delle ampolle e involucri di vetro previsti da tale voce. Tale condizione sarebbe soddisfatta soltanto in seguito alla saldatura della lente al riflettore.
A nostro avviso non sembra invece da escludere che il cono riflettore di cui trattasi possa rientrare nella nozione di ampolla non finita.
L'impresa interessata ha fatto rilevare che per le ampolle del genere di quelle che interessano la saldatura della lente coperchio al cono riflettore non può avvenire finché non siano stati montati i filamenti, i quali vengono inseriti appunto dalla parte più larga del cono riflettore, mentre le piccole aperture situate nella parte inferiore servono solo per l'aggiustaggio finale della lampada che risulta in seguito all'aggiunta di gas sterile nell'ampolla e alla chiusura di questa mediante zoccolo. Ciò significa che la saldatura della lente al cono appartiene necessariamente alle operazioni di rifinitura dell' ampolla.
Così stando le cose, se si escludessero i coni riflettori di cui trattasi dalla voce 70.11, se ne verrebbe praticamente a restringere l'applicabilità, per il tipo di ampolle in questione, al solo prodotto finito, e ciò in contrasto con l'espressa previsione di questa voce tariffaria.
Se la nozione di «ampolla non finita» deve avere una portata e un'applicazione concreta, e se con la saldatura della lente al cono riflettore si ha già l'ampolla finita, pronta per diventare lampada con la semplice aggiunta di gas inerte e la chiusura del bulbo, forza è ammettere che in quella nozione sono compresi i coni riflettori di vetro che sono la parte costitutiva più rilevante, presumibilmente anche dal punto di vista economico, dell'ampolla, di cui prefigurano già la forma.
Questa conclusione trova conferma in un'altra considerazione, di carattere più generale.
Infatti, tenendo presente che, già in base alla regola generale sopra ricordata, ogni riferimento, in una voce tariffaria, a un oggetto determinato comprende quest'oggetto anche se incompleto o non finito, si deve ammettere che quando una voce tariffaria prevede essa stessa espressamente la sua estensione a oggetti «aperti non finiti» della categoria, come è il caso della voce 70.11 relativa alle ampolle per la fabbricazione di lampade, essa sarà dotata di una particolare specifica comprensione nella sua applicazione al tipo di merci di cui trattasi. Invero, se tale espressa previsione deve avere un significato, essa deve essere intesa nel senso di comprendervi quella situazione che in particolare costituisce la norma per i prodotti ivi previsti per quanto riguarda la loro presentazione alla dogana. In altre parole, si tratta di un caso per il quale il legislatore ha espressamente risolto ogni dubbio per l'inclusione nella voce doganale di cui si tratta di quegli elementi che nel caso concreto sono normalmente da considerare costitutivi del prodotto finito: sempreché essi non siano espressamente menzionati in altre voci tariffarie.
L'ampia comprensione che, per le ragioni dette sopra, deve riconoscersi ad una voce tariffaria del genere, conduce necessariamente ad applicarla anche alle lenti destinate a costituire il coperchio del cono riflettore, almeno nel caso che esse siano importate congiuntamente ai riflettori stessi, e purché esse non siano suscettibili di altra utilizzazione. Sussistendo tali condizioni, infatti, le lenti, complementari alla formazione dell'oggetto finito, possono essere considerate come una pertinenza dell'oggetto principale, che esse servono a completare mediante quella semplice operazione di montaggio che rende finito l'oggetto importato come «non finito»; come tali, devono essere sottoposte allo stesso regime tariffario dei coni riflettori.
È chiaro che le lenti, sia prese di per se, sia considerate congiuntamente al cono riflettore, non rientrano nella voce 85.20, come vorrrebbe, almeno per la prima ipotesi, l'impresa Osram. Nelle note premesse al capitolo 85 della tariffa doganale comune, al n. 1, B, vengono infatti esclusi dal capitolo stesso i lavori di vetro della voce 70.11. Poiché la voce 85.20 riferentesi a parti e pezzi staccati di lampade e tubi elettrici non può comprendere le ampolle di vetro che pur sono parti costituive delle lampade, concordiamo con la Commissione nel ritenere che sarebbe illogico farvi rientrare delle parti e pezzi staccati di ampolle. Non si vede d'altronde perché esse dovrebbero essere ricondotte sotto la voce 70.21, che ha un carattere puramente residuo, qualora risulti in modo certo che esse sono importate come una parte costitutiva del prodotto previsto dalla voce 70.11.
In conclusione, propongo che la Corte così risponda al Bundesfinanzhof:
1.
La voce 70.11 della tariffa doganale comune, con l'espressione «ampolle di vetro … aperte, non finite … per lampade» comprende oggetti di vetro di forma conica, aperti alle due estremità, destinati a costituire il riflettore di una lampada e a contenere il filamento elettrico.
2.
Nella stessa voce rientrano anche oggetti di vetro destinati necessariamente a costituire la lente coperchio del detto riflettore, quando essi siano importati congiuntamente ai rispettivi coni riflettori.
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