CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 15 GENNAIO 1975 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Il 14 luglio 1971, il parlamento della Repubblica federale di Germania varava una nuova legge sui vini, la «Weingesetz». Il giorno seguente veniva emanata una serie di regolamenti di attuazione, fra cui il «Schaumwein — Branntwein-Verordnung». Per ragioni pratiche userò l'espressione «legislazione del 1971» per indicare la legge ed i regolamenti suddetti nel loro complesso.
Per quanto attiene alla presente causa, tale legislazione stabilisce che:
1.
Nella Repubblica federale di Germania il vino spumante di produzione nazionale o straniera va posto in vendita sotto la denominazione generale di Schaumwein; se però presenta le caratteristiche di vino superiore, può denominarsi Qualitätsschaumwein.
2.
La denominazione Sekt è riservata al «Qualitätsschaumwein» prodotto in una zona ove il tedesco sia la lingua ufficiale.
3.
La denominazione Prädikatssekt (sekt di prima qualità) è riservata ai vini prodotti con un minimo del 60 % di uve locali.
4.
Il brandy, di produzione nazionale o straniera, va qualificato ordinariamente come Branntwein aus Wein (acquavite di vino); tuttavia, se esso raggiunge un determinato grado di qualità può denominarsi Qualitätsbranntwein aus Wein.
5.
La denominazione Weinbrand è riservata al «Qualitätsbranntwein aus Wein» prodotto in una zona in cui il tedesco sia la lingua ufficiale.
La presente causa — originata da un ricorso proposto, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, dalla Commissione contro la Repubblica federale di Germania — tende ad accertare se questo Stato, riservando le denominazioni «Sekt» e «Weinbrand» a prodotti originari di paesi in cui il tedesco è la lingua ufficiale, e «Prädikatssekt» ai vini prodotti con il 60 % almeno di uve locali, abbia violato gli obblighi impostigli dal trattato.
Il ricorso della Commissione è fondato essenzialmente sui seguenti argomenti:
—
i termini «Sekt» e «Weinbrand» sono, nella lingua tedesca, denominazioni generiche, che designano rispettivamente il vino spumante e il brandy;
—
i termini suddetti costituiscono per il consumatore un richiamo più forte delle denominazioni «Qualitätsschaumwein» e «Qualitätsbranntwein aus Wein», coniate di recente dalla legislazione del 1971;
—
riservare le denominazioni «Sekt» e «Weinbrand» ai soli prodotti originari di paesi di lingua tedesca equivale a porre in una situazione svantaggiosa i prodotti analoghi provenienti da altri paesi. La legislazione del 1971, pertanto, ostacola la vendita in Germania degli spumanti e dei brandy importati e costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, vietata dall' art. 30 del trattato.
La Commissione si richiama in proposito alla sua direttiva n. 70/50/CEE del 22 dicembre 1969, emanata in forza dell'art. 33, n. 7, del trattato.
Tale direttiva ha la funzione di abolite talune categorie di provvedimenti, di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione, vigenti nell' interscambio tra Stati membri al momento dell'entrata in vigore del trattato; tuttavia, secondo la Commissione, essa si applica anche a qualsiasi provvedimento del genere eventualmente adottato successivamente alla sua emanazione. La direttiva, a norma del suo art. 2, concerne «le misure … che ostacolano delle importazioni che potrebbero aver luogo ove tali misure non esistessero, ivi comprese quelle che rendono le importazioni più difficili od onerose dello smercio dei prodotti nazionali» e, in particolare, quelle che «favoriscono i prodotti nazionali o accordano loro una preferenza».
Secondo il n. 3, lettera s) dello stesso articolo, «fra le misure sopra menzionate sono da annoverare quelle che … riservano ai soli prodotti nazionali denominazioni che non costituiscono né denominazioni d'origine, né indicazioni di provenienza».
Il testo francese del n. 3, lettera s), parla di «les mesures … qui … réservent aux seuls produits nationaux des dénominations ne constituant pas des appellations d'origine ou des indications de provenance». Ritengo opportuno citarlo giacché nel diritto francese i termini «appellations d'origine» e «indications de provenence» hanno un significato tecnico ben preciso, al contrario dell'espressione. inglese «names which are not indicative of origin or source». In tedesco la norma in questione suona «Maßnahmen … die nur den inländischen Waren Bezeichnungen vorbehalten, die weder Ursprungsbezeichnungen noch Herkunftsangaben sind».
Per quanto riguarda le denominazioni «Sekt» e «Prädikatssekt», la Commissione si richiama inoltre, ad abundantiam, all'art. 12, n. 2, b) del regolamento (CEE) del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, il quale vieta l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente nel commercio vinicolo con i paesi terzi.
In particolare, per quanto riguarda il Prädikatssekt, la Commissione assume che, riservando tale denominazione particolarmente suggestiva al vino prodotto con un minimo del 60 % di uve locali, la legislazione del 1971 favorisce i viticultori tedeschi ed ostacola l'importazione di uva proveniente da altri paesi.
L'argomento principale su cui poggia la difesa della Repubblica federale è che il significato dei termini «Sekt» e «Weinbrand», un tempo impreciso e generico, si è andato via via precisando col passare degli anni, fino a designare sostanzialmente, attorno al 1971, prodotti tedeschi, ottenuti mediante un metodo di produzione disciplinato dalla legge tedesca. Questi termini avrebbero quindi assunto il carattere di denominazioni di origine indirette che, in conformità all' art. 2, n. 3, lettera s) della direttiva n. 70/50, si possono riservare ai soli prodotti nazionali. In ogni caso, la legislazione del 1971 sarebbe conforme all'art. 36 del trattato, in quanto motivata da esigenze connesse con l'«ordine pubblico» e con la «tutela della proprietà industriale e commerciale». Per le stesse ragioni sarebbe lecito riservare la denominazione di «Prädikatssekt» ai vini prodotti con un minimo di 60 % di uve locali: la dicitura metterebbe meglio in risalto il «gusto germanico» che caratterizza questo vino.
La Repubblica federale fonda inoltre la sua difesa su due ulteriori argomenti.
In primo luogo essa nega che le denominazioni «Sekt» e «Weinbrand» costituiscano per il consumatore un richiamo più forte di quello esercitato dai termini «Qualitätsschaumwein» e «Qualitätsbrandwein aus Wein».
La Repubblica federale contesta poi che la legislazione del 1971 abbia avuto in concreto una ripercussione negativa sull' importazione. Essa, anzi, produce delle statistiche che dimostrano un aumento, sin dal 1971, delle importazioni di spumante e di brandy in Germania, in particolare dalla Francia e dall'Italia, e si dichiara disposta a fornire ulteriori prove in proposito, se la Corte lo riterrà opportuno.
La Commissione ribatte, in primo luogo, che l'aumento delle importazioni di spumante e di brandy nel periodo in questione è dovuto all'abolizione di altre restrizioni a tali importazioni, e cioè del contingentamento nel caso dello spumante e del monopolio di Stato per quanto riguarda il brandy. Essa sostiene inoltre, che, dal punto di vista giuridico, l'equivalenza di un provvedimento ad una restrizione all'importazione deve essere valutata in base alle sue attitudini intrinseche ad ostacolare le importazioni e non prendendo in considerazione le conseguenze effettive.
A mio avviso, quest'ultima tesi è ineccepibile, anche perché si fonda su considerazioni di carattere pratico. Infatti, come sottolinea la Commissione, vi sono varie situazioni in cui, prima che un provvedimento sia adottato, occorre prevedere se esso possa o meno avere un effetto equivalente ad una restrizione quantitativa. Vi sono ancora altre ipotesi in cui, data la complessità dei fattori che incidono sugli scambi commerciali, le ripercussioni che un determinato provvedimento può avere sul commercio non possono essere valutate separatamente dagli effetti di altri fattori. Questa tesi, per di più, è conforme al pricipio sancito dalla Corte di giustizia nella causa 8-74 Benoît et Gustave Dassonville (Raccolta 1974, pag. 837), secondo cui:
«Ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative».
Per tali ragioni ritengo inaccettabile l'ultimo argomento esposto dalla Repubblica federale.
Tralasciando per il momento il secondo argomento della convenuta, passiamo ad esaminare il punto principale del controricorso.
A questo proposito, la Repubblica federale ha prodotto numerose prove, e si è dichiarata pronta a fornirne molte altre ancora. Dal canto suo la Commissione ha preferito, per corroborare il proprio punto di vista, far ricorso, oltre che a delle prove, ad argomenti fondati su dati di fatto incontestabili. Propongo di cominciare da tali argomenti per poi passare a considerare le prove.
In primo luogo la Commissione fa notare che prima del 1971 la legislazione tedesca permetteva l'uso delle denominazioni «Sekt» e «Weinbrand» tanto per il prodotto estero che per quello nazionale. In particolare col termine «Weinbrand» designava il brandy che, pur non essendo cognac, è ottenuto mediante lo stesso procedimento tecnico usato per tale distillato. Pertanto, agli occhi del consumatore tedesco — se ho ben compreso il ragionamento della Commissione — tale denominazione non era inscindibilmente connessa con i prodotti nazionali.
Personalmente ho i miei dubbi circa l'efficacia di tale argomento. L'uso comune della parola non coincide sempre con il significato attribuito loro dalla legge. Il significato di una parola può variare col tempo — più o meno rapidamente — in conseguenza di innumerevoli fattori, tra i quali la volontà della legge raramente svolge un ruolo predominante. A questo proposito mi viene in mente un esempio, tratto dalla lingua inglese. Il termine «claret» — derivante dal francese «clairet» — designava originariamente, in inglese, qualsiasi vino di color rosso chiaro, indipendentemente dalla sua provenienza. Dopo un lungo processo evolutivo, esso è usato ora per indicare esclusivamente il Bordeaux rosso. Dai più prestigiosi «Châteaux» al più modesto «Bordeaux rouge», i vini rossi di Bordeaux sono noti in inglese come «clarets». Chiunque osasse, in Inghilterra, vendere come «clarer» un vino diverso dal Bordeaux incorrerebbe nelle sanzioni del «Trade Descriptions Acts» (legge sulle denominazioni commerciali).
Tuttavia, per quanto mi risulta, nessuna legge inglese ha mai disciplinato l'uso del termine «claret». È la consuetudine che ha attribuito a questo termine il suo preciso significato, garantendogli quindi la tutela del «Trade Descriptions Acts».
In secondo luogo, la Commissione assume che l'affermazione della Repubblica federale, secondo cui i termini «Sekt» e «Weinbrand» sono usati correntemente in Germania per designare essenzialmente prodotti tedeschi, stride col fatto che la legislazione del 1971 ammette che come «Sekt» e «Weinbrand» possano essere posti in commercio i prodotti originari di qualsiasi paese di lingua tedesca e quindi non solo vini e liquori tedeschi, ma anche i prodotti dell'Austria, della Svizzera e del Liechtenstein. Secondo la Commissione ciò dimostra che i termini suddetti hanno, nella lingua tedesca, un significato generico e non costituiscono denominazioni d'origine, inoltre è inconsistente affermare che «Sekt» e «Weinbrand» hanno un tipico «gusto tedesco» in quanto prodotti con metodi tipicamente germanici.
Infine, sarebbe la prima volta che una denominazione di origine contraddistingue prodotti originari di più paesi.
Si tratta senz'altro di osservazioni valide; tuttavia, ritengo che la Repubblica federale sia riuscita a controbatterle efficacemente. Questa, infatti, sostiene che la «clausola della lingua ufficiale» è stata adottata per risolvere un particolare problema che si poneva per quanto riguarda i rapporti commerciali con l'Austria. Anche in questo Stato la legge disciplina l'uso dei termini «Sekt» e «Weinbrand», nonché i metodi di produzione dei prodotti che hanno diritto a tali denominazioni; tali metodi sono simili, ma non identici, a quelli praticati in Germania. I quantitativi di «Sekt» e di «Weinbrand» austriaci venduti in Germania sono minimi ed interessano per lo più le zone confinanti con l'Austria. Di fronte a tale situazione, il parlamento federale doveva scegliere fra due soluzioni: o vietare, nel territorio tedesco, l'uso dei termini suddetti per designare i prodotti austriaci che in patria hanno diritto a tali denominazioni — provvedimento che avrebbe suscitato il malcontento dell' Austria — oppure stabilire un'eccezione per i prodotti suddetti, connessione questa praticamente irrilevante per gli scambi commerciali. Il parlamento ha optato per quest'ultima alternativa. Tale scelta è chiaramente basata su considerazioni di carattere diplomatico, più che enologico o filologico. Per quanto riguarda la Svizzera ed il Liechtenstein, tale problema è irrilevante, se non inesistente, giacché la Germania non importa né spumante né brandy da questi due paesi. Infatti niente lascia supporre che essi producano spumante (si badi bene, spumante, da tener ben distinto dal vino frizzante che è estraneo alla presente causa) o brandy in quantità economicamente rilevante.
Un terzo argomento sostenuto dalla Commissione è fondato sull'art. 75, n. 61 della «Weingesetz». L'art. 75 — che è l'ultimo di tale legge e ne disciplina l'entrata in vigore — dispone genericamente, nel n. 6, che qualsiasi vino — anche «tagliato» —, spumante, bevande a base di vino, brandy o bevanda miscelata, che non soddisfi alle condizioni stabilite dalla «Weingesetz» e dai relativi regolamenti di attuazione, può essere messo in commercio, anche dopo la data dell'entrata in vigore di tale legislazione, sotto una denominazione consentita in precedenza, se in quella data la confezione era pronta e etichettata e il prodotto rispondeva ai requisiti richiesti dalla legislazione vigente al momento dell'imbottigliamento.
È chiaro che si tratta di una norma transitoria, avente un'efficacia limitata nel tempo, e mirante a risparmiare ai commercianti l'onere di cambiare le etichette dei prodotti già in vendita o comunque pronti per la distribuzione. Agli occhi della Commissione, tuttavia, tale disposizione prova che, emanando tale legge, il parlamento federale non mirava esattamente ad evitare che il consumatore fosse indotto in errore. A mio avviso questo argomento manca di senso della realtà. Secondo la Commissione, poi, l'art. 75 dimostra ancora che le autorità tedesche sapevano bene che i termini «Sekt» e «Weinbrand» erano usati comunemente per designare spumanti e brandies provenienti da altri paesi. Personalmente ritengo che queste deduzioni siano soltanto viariazioni, piuttosto immaginative, su un tema molto semplice quale quello dell'art. 75. In ogni caso, in questa sede si tratta di stabilire non già se venissero importati in Germania prodotti denominati «Sekt» e «Weinbrand», bensì se fosse lecito impedirne l'importazione sotto tali denominazioni.
Il quarto argomento fatto valere dalla Commissione è che, se effettivamente sussisteva il pericolo che i consumatori tedeschi potessero venir tratti in inganno circa la provenienza dei prodotti, o che i produttori tedeschi fossero danneggiati da una concorrenza sleale, a causa dell' uso indiscriminato dei termini «Sekt» e «Weinbrand» per indicare prodotti tanto tedeschi che stranieri, tale pericolo poteva essere evitato disponendo che ogni bottiglia di spumante o di brandy in vendita in Germania recasse l'indicazione del luogo di provenienza — ad esempio «Deutscher Sekt», «Französischer Sekt», eccetera —, come del resto era prescritto dalla legislazione in vigore prima del 1971.
A mio avviso, l'argomento parte da un presupposto sbagliato. Il problema si pone nei seguenti termini: o il termine «Sekt» — ad esempio — designa comunemente, nella lingua tedesca, un prodotto tedesco, oppure no. Nell'ultima ipotesi, la questione è automaticamente risolta: un dato termine non può essere trasformato dalla legge in una denominazione di origine; è l'uso comune che determina il significato delle parole. Se, al contrario, il termine «Sekt» è usato comunemente per indicare un prodotto tedesco, se, cioè, in parole povere, esso equivale all'etichetta «prodotto in Germania», non sarà certo razionale il cambio del termine «Sekt» con un altro aggettivo indicante una diversa provenienza sull'etichetta. Alcuni esempi tratti dalla giurisprudenza inglese possono essere utili — a mio avviso — per illustrare tale principio.
Nel diritto inglese — come in altri ordinamenti giuridici — la tutela della denominazione d'origine ha una duplice funzione: tutela del compratore contro le diciture ambigue e tutela dei produttori che, secondo la terminologia usata nella fattispecie, hanno acquisito i «diritti collettivi di proprietà commerciale», contro le violazioni di tali diritti. Nel diritto inglese la distinzione fra questi due aspetti della tutela in causa è particolarmente accentuata. Il primo si concretizza attraverso il «Trade Decriptions Acts» (che ha sostituito il «Merchandise Marks Acts», il quale prevede sanzioni a carico di coloro che mettono in commercio prodotti con denominazioni abusive. La tutela del produttore non scaturisce dalla legge, ma è piuttosto il derivato di un principio giurisprudenziale formatosi grazie al costante orientamento dei giudici di fronte alla composizione delle controversie vertenti sugli illeciti derivanti da atti di concorrenza sleale, in base al parametro della common law. In entrambi i casi, comunque, lo scopo ultimo perseguito consiste sempre nel tutelare il consumatore contro qualsiasi frode mirante a dissimulare l'identità del prodotto. È logico, quindi, trovare, a proposito tanto dell'uno quanto dell' altro aspetto della tutela della denominazione d'origine, precedenti che servano a chiarire il principio cui ho accennato sopra.
Nella causa Holmes c. Pipers Ltd. (1914, 1 K.B., 57), l'imputato era accusato di aver violato il «Merchandise Marks Act» allora in vigore, per aver messo in commercio una bottiglia recante l'etichetta «Fine British Tarragona Wine». In realtà, la bottiglia conteneva una miscela composta per l'85 % di vino prodotto in Inghilterra con uva passa e per il resto di Mistella, una varietà del vino di Tarragona, avente una elevata gradazione alcoolica e destinata esclusivamente al taglio.
L'imputato si difese affermando che l'aggettivo «British» presente sull'etichetta bastava ad evitare ogni equivoco circa la provenienza del vino. La King's Bench Divisional Court respinse all'unanimità questa tesi: essa affermò che la denominazione era impropria giacché induceva a credere che la bottiglia contenesse una varietà inglese del vino di Tarragona. Pertanto, un consumatore che volesse acquistare vino di Tarragona perché lo aveva già acquistato in precedenza e gli era stato raccomandato, ma che non conoscesse la collocazione geografica di tale zona, avrebbe potuto essere tratto in inganno dall'etichetta.
La causa J. Bollinger e altri c. Costa Brava Wine Co. Ltd. (1961, 1 W.L.R., 277), promossa dai principali produttori francesi di champagne dinanzi alla «Chancery Division», verteva sul diritto del convenuto a mettere in commercio sotto la denominazione «Spanish Champagne» uno spumante prodotto in Spagna con uve spagnole. Il convenuto affermava che l'uso dell'aggettivo «Spanish» impediva che il prodotto potesse essere confuso con il vero Champagne. Il giudice respinse questo argomento; conformandosi ai criteri fissati nella causa Holmes c. Pipers Ltd., egli affermò che una denominazione siffatta poteva trarre in inganno una notevole percentuale dei consumatori. Una volta stabilito che il termine «champagne» designava in Inghilterra il vino proveniente dall'omonima regione francese, esso non poteva lecitamente venir usato per designare un vino spagnolo, nemmeno se associato all' aggettivo «Spanish».
La legge scozzese può considerarsi, sotto questo aspetto, analoga a quella inglese, come si desume dalla sentenza nella causa Argyllshire Weavers Ltd. e altri c. A. Macaulay (Tweeds) Ltd., nota come la causa «Harris Tweed» (1964, R.C.P. 477, pag. 569).
Prima di concludere su questo punto, ritengo opportuno ricordare anche la sentenza nel cosiddetto processo dello «sherry», Vine Products Ltd. c. Mackenzie & Co. Ltd. (1969, R.C.P. 1). In quell'occasione il giudice affermò che il termine «sherry», senza altre indicazioni, designava comunemente in Inghilterra una varietà di vino prodotta nella zona di Jerez in Spagna. Per inciso, «sherry» è la trasformazione inglese del nome di questa città, ribattezzata «Sheressh» dagli invasori arabi, poi chiamata Xeres e infine Jerez. Tuttavia egli riconobbe agli attori il diritto di mettere in commercio imitazioni di tale vino con denominazioni quali «British sherry», «English sherry», «South African sherry», «Cyprus sherry», «Australian sherry» e perfino «Empire sherry». Tale decisione, comunque, era motivata unicamente dal fatto che i produttori del vero sherry avevano tollerato per decenni, senza ragione, che gli attori usassero tali denominazioni, ed il loro diritto s'era pertanto prescritto.
In conclusione, anche questo argomento della Commissione va respinto.
Un ulteriore argomento su cui la Commissione fonda il suo ricorso è che una denominazione indiretta di origine non può derivare dal territorio di uno stato. La Repubblica federale ribatte richiamandosi ad una sentenza pronunciata dal Landgericht di Dortmund il 15 giugno 1970, nella quale si affermava che i termini «Korn» (grano) e «Weizen» (frumento) costituivano denominazioni indirette di origine per i distillati di cereali prodotti in Germania, giacché la maggior parte dei consumatori tedeschi associava tali prodotti ai termini suddetti. Secondo la Commissione, questa sentenza stride con la legislazione vigente in Germania. Personalmente non vedo alcun motivo per cui una denominazione indiretta di origine non possa riferirsi all'intero territorio di uno stato mentre ciò è possibile per una denominazione diretta, come, ad esempio «Irish Whiskey» o «Vin d'Algérie».
Da ultimo, la Commissione assume che le disposizioni della legislazione del 1971 sono senza precedenti nel diritto tedesco. Sembra che in Germania la tutela della denominazione di origine sia assicurata, in via principale, dall'art. 3 della legge generale sulla concorrenza sleale del 7 giugno 1909 (UWG), successivamente modificato dalle leggi 21 luglio 1965 e 26 giugno 1969. Tale norma dispone che chiunque, allo scopo di conseguire un vantaggio commerciale, faccia uso di denominazioni atte, fra l'altro, a dissimulare l'origine di una merce, incorre nelle penalità previste dalla legge. L'infrazione può venir denunciata da altri commercianti, o da associazioni di commercianti o di consumatori.
Secondo la Commissione, l'unico mezzo corretto — nel caso di specie — per accertare se i termini «Sekt» e «Weinbrand» indichino, nell'uso corrente, prodotti tedeschi, sarebbe stata un'azione, esperita in forza della norma suddetta, contro gli importatori di prodotti stranieri recanti tali denominazioni. In ogni caso, un siffatta iniziativa, dato il contrario orientamento della giurisprudenza del Bundesgerichtshof, non avrebbe avuto successo. La Commissione conclude che la legislazione del 1971 è arbitraria e mira unicamente ad assicurare ai produttori tedeschi di spumante e di brandy un trattamento preferenziale di cui essi non godevano sotto la legislazione precedente.
Signori, non credo che questa Corte debba pronunciarsi su dette questioni. Essa non è tenuta a stabilire se la legislazione del 1971 è compatibile con i principi generali del diritto tedesco, né a stabilire come si sarebbe pronunciato il giudice tedesco in assenza di tale legislazione. Il suo compito è semplicemente di accertare se la legislazione del 1971 sia compatibile col diritto comunitario.
Suonerà lapalissiano, ma direi che anzitutto bisogna stabilire quale sia la disciplina comunitaria.
È inutile esaminare l'art. 12, n. 2, b) del regolamento n. 816/70, non perché estraneo alla presente causa, ma in quanto non apporta alcun lume. Infatti, se — come sostiene la Commissione — la legislazione del 1971 comporta dei provvedimenti di effetto equivalente a restrizioni quantitative, incompatibili coll'art. 30 del trattato, tali provvedimenti vanno dichiarati illegittimi; è quindi inutile constatare che essi, per quanto concerne gli spumanti, violano anche il suddetto regolamento. Se, invece, tali misure sono conformi alle disposizioni del trattato in materia di scambi commerciali fra Stati membri, esse risultano legittime, a fortiori, anche alla luce di un regolamento che disciplina il commercio con i paesi terzi.
Come ho già detto, la Repubblica federale presenta una duplice difesa. In primo luogo essa si richiama all'art. 2, n. 3, s) della direttiva n. 70/50, il quale consente un'interpretazione vincolante dell'art. 30, escludendo dalla sfera di applicazione di tale norma i provvedimenti miranti a tutelare la denominazione d'origine. Per corroborare tale tesi, essa fa notare che, a norma del suo art. 5, n. 2, la direttiva «fa salva l'applicazione… dell'art. 36… del trattato CEE». In via alternativa, la Repubblica federale invoca l'art. 36, il quale autorizzerebbe gli Stati membri a tutelare la denominazione d'origine mediante norme interne, purché tali norme mirino a tutelare il consumatore onde garantire l'«ordine pubblico», ed i produttori onde garantire la «tutela della proprietà industriale e commerciale».
Come la Commissione, anch'io sono del parere che una siffatta argomentazione è erronea ed artificiosa. Le disposizioni fondamentali restano in ultima analisi, quelle del trattato. La funzione della direttiva consiste unicamente nell'attuare, non già nell'interpretare, tali disposizioni: sostenere il contrario significherebbe commettere un grossolano errore dal punto di vista giuridico. Il significato e la funzione dell'art. 5, n. 2, suddetto, risultano evidenti se si considera la direttiva nel suo complesso, senza pretendere di attribuire ai suoi autori l'intenzione di arrogarsi l'interpretazione dell'art. .30 in virtù di poteri legislativi loro delegati.
La soluzione del problema va quindi ricercata nell'art. 36: infatti, non v'é dubbio alcuno che una legge interna, la quale limiti all'interno del territorio di uno Stato membro l'uso di una data denominazione di un prodotto nazionale (sempre se tale denominazione costituisce un richiamo per il consumatore) contravviene prima facie all'art. 30, alla luce dell'interpretazione datane dalla Corte specie nella causa Dassonville.
A mio avviso, la Commissione e la Repubblica federale concordano nel riconoscere che la tutela della denominazione d'origine assume i due aspetti da me sopra ricordati: la protezione del consumatore da un lato e quella dei produttori dall'altro. Sono certo inoltre che la Repubblica federale è nel giusto quando sostiene che nell'art. 36 la tutela dei consumatori si inquadra nel principio generale del rispetto dell'«ordine pubblico» e quella dei produttori coincide con la «tutela della proprietà industriale e commerciale».
L'art. 36, tuttavia, non autorizza gli stati membri ad istituire divieti o restrizioni dietro il paravento dell'«ordine pubblico» o della «tutela della proprietà industriale e commerciale». Anzitutto devono sussistere fondati timori di squilibrio, in secondo luogo la legge impone che i provvedimenti «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».
La Repubblica federale si richiama ancora all'art. 222 del trattato, il quale dispone genericamente che il trattato stesso «lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri». Personalmente credo che tale richiamo non giovi gran che.
In sostanza qui si tratta di definire, alla luce del diritto comunitario, i poteri spettanti agli Stati membri in materia di tutela delle denominazioni d'origine.
A tal fine, occorre naturalmente tener conto dei principi generali vigenti negli ordinamenti giuridici degli stati membri, sullo sfondo dei quali va interpretato il trattato e, con esso, la direttiva. Da parte mia, non ritengo sia qui il caso — a differenza di altre cause svoltesi dinanzi a questa Corte — di esaminare meticolosamente le leggi vigenti in materia in ciascun stato membro. Tuttavia, avendo già descritto sommariamente i principi seguiti in Inghilterra e in Germania, devo accennare anche, per ragioni di completezza, alla legislazione francese.
Non mi sarà difficile, grazie alla relazione del prof. Plaisant dell'università de Le Mans, che la Repubblica federale ha allegato alla controreplica.
Non si può negare che, in materia di tutela delle denominazioni di origine, la legge francese abbia fatto da battistrada e sia, sotto molti aspetti, più progredita rispetto alla legislazione di qualsiasi altro Stato membro. Il prof. Plaisant chiarisce le due nozioni fondamentali, in diritto francese, di «appellation d'origine» ed «indication de provenance». La prima è così definita da una legge del 6 maggio 1919, ripristinata nel 1966:
«Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains».
Per quanto riguarda ľ«indication de provenance», non credo che la legge la definisca ufficialmente. Secondo il prof. Plaisant un prodotto è contrassegnato dall' «appellation d'origine» se:
a)
può fregiarsi di un nome tratto da una zona ben determinata,
b)
che caratterizza prodotti provenienti da detta zona,
c)
detti prodotti hanno una certa reputazione,
d)
i prodotti sono ottenuti esclusivamente o prevalentemente grazie alle condizioni climatiche locali o alla specializzazione della manodopera locale,
per fergiarsi dell'«indication d'origine» il prodotto deve presentare solo i primi tre requisiti. Il prof. Plaisant precisa poi che il nome di cui un prodotto può fregiarsi non deve corrispondere esattamente ad una località geografica, ma deve richiamare al consumatore le caratteristiche di determinati prodotti, deve cioè costituire un'indicazione indiretta dell'origine.
Egli si richiama inoltre a tre accordi internazionali, e, in primo luogo alla convenzione internazionale sulla tutela della proprietà industriale (così detta Unione di Parigi), stipulata a Parigi nel 1883 e successivamente modificata a Bruxelles nel 1900, a Washington nel 1911, all'Aia nel 1925, a Londra nel 1934, a Lisbona nel 1958 ed a Stoccolma nel 1967.
Tutti gli Stati membri della CEE vi hanno aderito, pur se con riserve di portata più o meno ampia. Rendo omaggio al contributo del prof. Plaisant, però non credo che un esame della convenzione di Parigi possa illuminare in qualche modo una qualsiasi delle questioni che la Corte è qui chiamata a risolvere.
Il secondo accordo evocato dal prof. Plaisant è quello stipulato a Madrid nel 1891 e modificato più volte, sempre congiuntamente alla convenzione di Parigi. Solo cinque degli Stati membri vi hanno aderito, e cioè la Repubblica federale tedesca, la Francia, l'Irlanda, l'Italia ed il Regno Unito. Nemmeno tale accordo può esserci, a mio parere, di alcun aiuto.
Il terzo accordo è quello di Lisbona, sottoscritto nel 1958 allorché fu modificata la convenzione di Parigi. Solo due Stati membri ne fanno parte, la Francia e l'Italia. Tale accordo, di cui solo il testo francese fa fede (anche se esistono traduzioni ufficiali in altre lingue) dà, nell'art. 2, una definizione dell'«appellation d'origine» più ristretta di quella enunciata dalla legge francese. Pare che questa definizione sia stata di recente adottata da una legge belga.
Essa, tuttavia, non fornisce alcun criterio valido per interpretare l'art. 36 del trattato CEE, in quanto esclude qualsiasi denominazione indiretta di origine, nonché le denominazioni che costituiscono semplici «indications de provenance». Mi rifiuto di credere che gli autori del trattato, formulando gli artt. 30-36, intendessero abolire negli stati membri, qualsiasi forma di tutela per queste importanti categorie di denominazioni commerciali.
Ne concludo, pertanto, che gli artt. 36 del trattato e 2, n. 3, s) della direttiva n. 70/50 consentono agli Stati membri di adottare qualsiasi provvedimento ragionevole allo scopo di tutelare le denominazioni di origine, dirette o indirette, che corrispondono tanto alla nozione di «appellation d'origine» che a quelle di «indications de provenance» accolte dal diritto francese. (Quanto alla nozione di provvedimento ragionevole, cfr. il n. 6 della sentenza della Corte nella causa Dassonville).
Naturalmente, la denominazione indiretta d'origine si distingue da quella diretta in quanto, pur non indicando direttamente una località, ha tuttavia valore di nozione ben precisa nell'uso popolare o commerciale. Ho già citato l'esempio del termine «claret» in inglese; altri esempi sono stati forniti dalle parti.
A mio avviso il problema di fondo nella presente causa è se le parole «Sekt» e «Weinbrand» designino per i consumatori tedeschi prodotti tedeschi oppure se — come vuole la Commissione — esse costituiscano in tedesco dei termini generici equivalenti a «spumante» e «brandy». Per quanto riguarda il «Prädikatssekt», la questione è un po' più complessa, come vedremo in seguito.
Prima di considerare le prove prodotte dalle parti per corroborare le rispettive tesi, vorrei sottolineare una circostanza, su cui entrambe le parti sono d'accordo. Prima del trattato di Versailles, i termini «Champagnes» e «Kognac» erano comunemente usati in Germania per designare spumante e brandy. Dal 1923, a norma degli artt. 274 e 275 del trattato, tali denominazioni furono riservate esclusivamente al vero champagne ed al vero cognac.
La parola «Sekt» pare derivi etimologicamente dal latino «vinum siccatum», vino secco. Il «Deutsches Wörterbuch» del Paul (6a edizione, 1968) ricorda che questa parola fu usata nel 1830 da un famoso attore tedesco, Ludwig Devrient, nella parte di Falstaff, per tradurre la battuta «Give me a cup of sack» (Enrico IV, parte I, atto 2o, scena IV). Il «sack» menzionato da Shakespeare era naturalmente vino bianco importato dalla Spagna o dalle Canarie. In quell'epoca era considerato un vino «secco», ma è difficile stabilire se oggi potrebbe qualificarsi come tale. In ogni caso i dizionari confermano che il termine inglese «sack» deriva dal francese «sec».
Come ha sostenuto la convenuta (pag. 11 del controricorso) — e la Commissione non lo ha contestato —, l'uso del termine «Sekt» per indicare lo spumante cominciò a diffondersi in Germania attorno al 1880. Nel 1908 l'associazione dei produttori tedeschi di spumante cambiò il proprio nome da «Verband Deutscher Schaumweinkellereien» in «Verband Deutscher Sektkellereien».
Nella legislazione in vigore in Germania fra il 1923 ed il 1971 il termine «Sekt» costituiva il sinonimo di «Schaumwein». Vediamo ora quale sia il vero significato del termine in questione.
La Commissione si richiama in primo luogo ad una sentenza del Bundesgerichtshof del 19 giugno 1970 (BGH NJW 1970, pag. 2105), in cui viene usata ripetutamente la parola «Sekt» per alludere allo spumante francese.
In secondo luogo, essa cita poi il giudizio espresso dall'Associazione tedesca per la tutela della propietà industriale e dei diritti d'autore (la «Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht») su un progetto di legge presentato nel 1967 al Bundestag, e che era una prima redazione di quella che sarebbe poi diventata nel 1971 la «Weingesetz». Tale associazione, indirizzandosi il 12 settembre 1967 al presidente del Bundestag, criticava aspramente, sulla base di un rapporto del suo comitato tecnico, la proposta di riservare la denominazione «Sekt» e «Weinbrand» ai prodotti tedeschi ed a quelli provenienti da paesi di lingua tedesca (cfr. pagg. 16 e 17 dell'atto introduttivo).
La Commissione si fonda inoltre su un articolo del dr. Walter Brogsitter di Monaco, che definiva ingiustificato il suddetto progetto di legge (pag. 17 dell' atto introduttivo).
Essa, infine, si richiama a talune cause pendenti attualmente dinanzi al Bundesverfassungsgericht, nelle quali due produttori francesi e quattro importatori tedeschi di spumante intendono far dichiarare l'incompatibilità della legislazione del 1971, per quanto riguarda il «Sekt», con la costituzione federale.
Secondo la Commissione, il fatto che i suddetti operatori economici si siano risolti ad esperire tali azioni dimostra, fra l'altro, la loro preoccupazione circa il fatto che la denominazione «Sekt» sia riservata ai soli prodotti originari di paesi di lingua tedesca.
La Repubblica federale si fonda in una certa misura sulle disposizioni di taluni trattati bilaterali da essa conclusi con altri paesi, in particolare con la Francia l'8 marzo 1960, con l'Italia il 2 giugno 1961, con la Svizzera il 7 marzo 1967 e con la Spagna I'11 settembre 1970. In ciascuno di tali accordi la controparte ha acconsentito a tutelare nel proprio territorio le denominazioni «deutscher Sekt» e «deutscher Weinbrand». Ne consegue, secondo il prof. Plaisant, che i termini «Sekt» e «Weinbrand» venivano tutelati in Francia come denominazioni riservate a prodotti tedeschi, a causa della loro affinità con le denominazioni «deutscher Sekt» e «deutscher Weinbrand». In udienza egli ha precisato che, per quanto gli risulta, non si è mai dato il caso di una denominazione d'origine tutelata all' estero ma non in patria. La conclusione cui si vuole arrivare, se ho capito bene, è che se i termini «Sekt» e «Weinbrand» costituiscono in Francia, denominazioni riservate a prodotti tedeschi, lo stesso deve valere anche in Germania.
A mio parere tali argomentazioni non sono affatto convincenti. È perfettamente naturale che per il consumatore di un dato paese l'acquisto di un prodotto designato con un termine tratto da una lingua straniera, gli lascia supporre che il prodotto abbia una determinata origine. La Repubblica federale cita l'esempio dello «Slivowitz». Sono d'accordo che per molti di noi questo termine designa — come la convenuta sostiene — un prodotto iugoslavo. Ciò tuttavia non significa che per un cittadino jugoslavo il termine suddetto abbia lo stesso valore giacché, per quanto mi consta, in serbocroato «Slivowitz» significa semplicemente distillato di prugne.
Un altro esempio è il termine «Grappa». Per qualsiasi inglese, esso è associato ad un prodotto italiano, ma resta da vedere se questa associazione sia altrettanto naturale anche nella lingua italiana. È logico che termini quali «Sekt» e «Weinbrand» designino, per chi non è tedesco, dei prodotti tedeschi. Invero, se non esistessero «Sekt» e «Weinbrand» di produzione austriaca, sarei d'accordo con la Commissione quando contesta alla Repubblica federale di non aver preteso dagli Stati coi quali ha stipulato gli accordi bilaterali sopra ricordati la tutela delle denominazioni suddette senza l'aggettivo «deutsche». In ogni caso qui si tratta di stabilire non già che cosa i termini «Sekt» e «Weinbrand» possano significare per un francese, un italiano, uno svizzero o uno spagnolo, bensì quali prodotti essi designino per i consumatori tedeschi. Con tutto il rispetto per il prof. Plaisant, non mi sembra che i principi del diritto francese da lui invocati possono avere il minimo rapporto con questo problema.
Più pertinente — a mio avviso — è invece il richiamo fatto dalla Repubblica federale alla terminologia usata dalle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato vinicolo. Il testo tedesco dei regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 816/70 e 2893/74 designa lo spumante come «Schaumwein», mentre nel regolamento (CEE) del Consiglio n. 2894/74 viene usato il termine «Qualitätschaumwein» per indicare lo spumante di qualità. Per quanto mi risulta nessuna di tali norme usa il termine «Sekt». Ciò, naturalmente, avvalora la tesi secondo cui «Schaumwein» costituisce in tedesco il termine generico per indicare lo spumante.
In udienza la Repubblica federale ha prodotto come prova le etichette di talune bottiglie di spumante francese, italiano e spagnolo che si trovavano in commercio in Germania prima che la legislazione del 1971 entrasse in vigore. Il valore probante di queste etichette sta nel fatto che esse non descrivono il contenuto delle bottiglie come «Sekt», bensì come «Französischer», «Italienischer» e «Spanischer Schaumwein». Molti dei vini francesi in questione erano champagnes prodotti da ditte famose, e le relative etichette recavano la denominazione «Champagne» ed il nome della casa produttrice.
Si potrebbe pensare che, data la notorietà delle marche, era indifferente per i produttori e gli importatori che tali prodotti fossero descritti come «Französischer Sekt» o «Französischer Schaumwein». Tuttavia, due dei vini francesi in causa erano semplici «vins mousseux». Fra le altre etichette prodotte, una apparteneva ad una ditta produttrice di Asti spumante e due a produttori spagnoli di spumante. Tale prova, se ho ben capito, serve, nell'intenzione della Repubblica federale, a corroborare la tesi secondo cui la denominazione «Qualitätschaumwein» costituisce per i consumatori un richiamo non meno forte del termine «Sekt».
Tuttavia, la conclusione che se ne può dedurre è che i produttori e gli importatori in questione ritenevano che «Sekt» designasse un vino tedesco o forse austriaco e volevano evitare ogni equivoco circa l'origine dei loro prodotti.
La Commissione ha replicato offrendosi di provare:
—
primo, che diversi produttori francesi di «vins mousseux» usavano, sin dal 1946, la denominazione «Französischer Sekt» per i prodotti esportati in Germania, e che gli stessi produttori, il 16 dicembre 1969 hanno protestato presso la Commissione contro il progetto di legge che sarebbe poi diventata la «Weingesetz» nel 1971;
—
secondo, che altri produttori francesi di spumante, nonché la famosa ditta lussemburghese «Bernard Massard», usavano la denominazione «Sekt» sulle etichette dei prodotti esportati in Germania.
La Commissione inoltre, si è dichiarata disposta a produrre talune etichette in suo possesso come ulteriore prova concreta.
La Repubblica federale ha ribattuto che, in realtà, la produzione della ditta «Massard» destinata al mercato tedesco proviene dalle cantine situate a Treviri. Tale ditta, di conseguenza, è parificata, a norma della legislazione del 1971, ad un produttore tedesco ed è quindi autorizzata ad usare la denominazione «Sekt» per i suoi prodotti.
Come preciserò più oltre, ritengo che le prove relative al significato comune del termine «Sekt» in Germania prodotte finora siano inconcludenti. Suggerisco pertanto a questa Corte di procedere, almeno su questo punto, ad istruttoria. Se la Corte accoglierà la mia proposta, essa potrà contemporaneamente consentire alla Commissione di produrre le etichette in suo possesso per provare la veridicità delle sue asserzioni. D'altra parte, però, non vedo quale vantaggio possa portare un esame della protesta presentata nel 1969 alla Commissione dei produttori francesi di «vins mousseux» o uno studio della politica commerciale della ditta «Bernard Massard».
In udienza il giudice relatore ha chiesto al rappresentante della Repubblica federale di precisare se, prima dell'entrata in vigore della «Weingesetz» del 1971, fosse abituale — e con quale frequenza — denominare Sekt e Weinbrand i prodotti importati in Germania. Gli è stato risposto che non esistono statistiche al riguardo. Tuttavia, in una risposta scritta supplementare dell'11 dicembre 1974, la Repubblica federale ha affermato che, sia nel caso dello spumante che del brandy, le importazioni coprivano una minima parte del consumo nazionale. Essa ha citato ad esempio le statistiche relative al 1966, da cui si desume che su circa 120 milioni di bottiglie di spumante vendute nella Repubblica federale in quell'anno, solo poco più di 6 milioni erano state importate.
La Repubblica federale sostiene che, nella fattispecie — a mio avviso, giustamente — il modo più efficace per accertare l'accezione dei termini presso il pubblico in Germania, è quello del sondag gio d'opinione. Non dico che siffatti mezzi di prova rivestano la stessa importanza in ogni causa avente ad oggetto le denominazioni indirette di origine. Vi saranno senz'altro cause in cui l'uso commerciale avrà un peso più rilevante. Tuttavia ciò che caratterizza la pesente causa rispetto a qualsiasi altra è che in questa sede appare particolarmente importante stabilire se nella lingua tedesca un dato termine serva o meno a designare un prodotto tedesco. A tal fine mi sembra che l'opinione prevalente tra i consumatori tedeschi debba costituire il criterio fondamentale di giudizio.
In allegato al controricorso, la Repubblica federale ha prodotto una relazione dell'«Institut für Demoskopie Allensbach» avente ad oggetto un sondaggio di opinione effettuato nel 1966 su richiesta del «Verband Deutscher Sektkellereien». Il sondaggio mirava ad accertare se per la maggioranza dei consumatori tedeschi il termine «Sekt» designasse un prodotto tedesco, e fu effettuato su un campione rappresentativo della popolazione adulta della Repubblica federale e di Berlino-Ovest. Furono intervistate circa 3000 persone di età superiore ai 16 anni. In primo luogo venne chiesto loro se conoscessero il termine «Sekt»: solo l'1 % rispose negativamente. A coloro che avevano risposto affermativamente, venne poi chiesto se questo termine ricordasse loro un prodotto tedesco o straniero. Il 76 % rispose che indicava un prodotto tedesco, I'11 % riteneva trattarsi di un prodotto straniero, mentre il 12 % dichiarò di non avere un'opinione in proposito. Il 48 % delle persone intervistate dichiarò, infine, di aver occasionalmente consumato o comunque acquistato del «Sekt». Fra queste l'83 % apparteneva al gruppo che identificava il termine «Sekt» con un prodotto tedesco, il 10 % al gruppo che riteneva trattarsi di un prodotto straniero, mentre del restante 7 % facevano parte coloro che avevano dichiarato di non aver una opinione in merito.
Tali dati appaiono, a prima vista, indiscutibili. Tuttavia la Commissione, pur non contestando la correttezza e la competenza dell'«Institut für Demoskopie Allensbach» critica il metodo con cui è stato effettuato il sondaggio.
In primo luogo, essa sostiene che il limite minimo di età delle persone intervistate avrebbe dovuto essere superiore ai 16 anni. Personalmente non credo che questa critica sia valida, per il motivo principale che le risposte di coloro che avevano «bevuto o comprato occasionalmente Sekt» erano fornite in piena indipendenza. Piuttosto sono d'accordo con la Commissione quando afferma che la domanda mirante a stabilire il significato del termine «Sekt» era formulata in maniera tendenziosa. In realtà sarebbe stato più corretto chiedere se detto termine designasse per le persone intervistate, un prodotto tedesco oppure un prodotto che potesse provenire tanto dalla Germania quanto da qualsiasi altro paese.
Accettando implicitamente tale critica, la Repubblica federale ha proposto (vedi controricorso pagg. 24 e 54) che la Corte, nell'ambito dell'istruzione della causa, disponga l'effettuazione di un nuovo sondaggio d'opinione, in base ai criteri che riterrà più opportuni. La Commissione, nella replica (pagg. 15 e 28), ha lasciato intendere che in un eventuale nuovo sondaggio d'opinione si potrebbe pure accertare se il termine «Sekt» costituisca o meno per il consumatore un richiamo più forte della denominazione «Schaumwein». Nella controreplica (pag. 30), la Repubblica federale non solo ha accettato la proposta, ma ha auspicato altresì che la Corte, nello stabilire i particolari dell'inchiesta, si faccia assistere da un esperto. Nella stessa sede, essa ha sollevato il problema dell'onere della prova che, a suo avviso — come ha più volte ribadito nel corso della fase orale — incombe in questa causa alla Commissione.
È pacifico che in un procedimento ai sensi dell'art. 169 l'onere della prova spetta alla Commissione. Mi sembra, però, che questa regola possa variare a seconda degli argomenti addotti dalle parti; pertanto, quando, come in questo caso, uno Stato membro assume che un dato termine avente una volta un significato generico, ha acquistato il carattere di denominazione indiretta di provenienza, ritengo che gli incomba l'obbligo di provare la Veridicità delle sue asserzioni. In ogni caso ritengo lecito derogare ai principi che regolano l'onere della prova per risolvere questioni di così durevole importanza come la presente, e che investono un settore del diritto comunitario su cui la Corte non ha avuto finora molte occasioni di far luce.
D'altra parte non ritengo che le prove prodotte finora siano sufficienti ai fini della soluzione di tale questione. Propongo pertanto che la Corte, a norma dell'art. : 60 del regolamento di procedura, disponga affinché venga effettuato in Germania un nuovo sondaggio d'opinione, allo scopo di accertare:
1.
se la denominazione «Sekt» costituisca per i consumatori tedeschi un richiamo più forte del termine «Qualitätschaumwein»;
2.
se il termine «Sekt» designi, nell'uso corrente in Germania, un prodotto tedesco, oppure un prodotto originario tanto della Germania quanto di qualsiasi altro paese.
Non credo, però, che sia necessario interpellare preventivamente un esperto circa la formulazione del questionario da sottoporre agli intervistati. A mio avviso, delle parti così importanti e responsabili quali la Commissione e la Repubblica federale non dovrebbero trovare difficoltà nel concertare tale questionario. Nella remota eventualità che le parti non riescano a pervenire ad un accordo in proposito, sarà sufficiente che la Corte, in forza dell'art. 45, n. 3, del regolamento di procedura, incarichi il giudice relatore di decidere in merito, sentito l'avvocato generale.
Non credo poi che la Corte abbia bisogno di assumere ulteriori prove per risolvere il problema relativo ai termini «Prädikatssekt» e «Weinbrand».
Per quanto riguarda il «Prädikatssekt», la Repubblica federale — come ho già accennato sopra — sostiene che, riservando tale denominazione agli spumanti prodotti con uve indigene al 60 %, la legislazione del 1971 mira a preservare e migliorare il «gusto germanico» di tale prodotto.
Anche ammettendo che — come vuole la Repubblica federale — il termine «Sekt» designi un prodotto tedesco, non credo che tale argomento sia accettabile. La Repubblica federale ha più volte ribadito che ciò che distingue il «Sekt» dagli spumanti di origine straniera è il metodo di produzione. Essa, tuttavia, non ha mai affermato che tale vino deve essere necessariamente prodotto con una data percentuale di uve tedesche, né ha mai dimostrato che il termine «Prädikatssekt» abbia per i consumatori tedeschi un significato diverso da «Sekt di prima qualità».
Una diversa conclusione sarebbe stata possibile se la legislazione del 1971 avesse prescritto che il «Prädikatssekt» dovesse ottenersi da uve di una determinata varietà (ad esempio dal Riesling), oppure da una selezione di uve particolarmente pregiate, o infine da un prodotto di uno o più zone particolarmente idonee alla viticoltura. Tale legislazione, però, non dispone nulla in questo senso; essa si limita ad esigere che il 60 % delle uve usate per produrre il «Prädikatssekt» siano di origine tedesca, senza prescrivere una determinata varietà. Ciò significa che tale vino può essere ottenuto con uve provienti dalle regioni tedeschi più disparate, dalla Moselia alla Franconia, dal Rheingau al Baden. Mi rifiuto di credere che un miscuglio così indiscriminato possa dar origine ad un vino avente una precisa individualità.
Con questo non voglio ovviamente criticare l'affermazione della Repubblica federale secondo cui gli spumanti di qualità derivano, in generale, da vini che, se non fossero trasformati, resterebbero dei mediocri vini da tavola. Intendo semplicemente precisare che non riesco a trovare alcun motivo, filologico o enologico che sia, per riservare la denominazione «Prädikatssekt» ad un vino prodotto con uve indigene al 60 %.
La mia conclusione, pertanto, è che, riservando tale denominazione ad un vino ottenuto, in una data proporzione, da uve di origine tedesca, la Repubblica federale ha violato gli obblighi impostile dal trattato.
Passiamo infine a considerare la denominazione «Weinbrand».
A questo riguardo, la Commissione non si richiama alla terminologia usata nella sentenza del Bundesgerichtshof, ma invoca le opinioni espresse dall'Associazione tedesca per la tutela della proprietà industriale e dei diritti d'autore, nonché dal dott. Brogsitter, cui ho già accennato sopra a proposito del «Sekt».
Essa si richiama, inoltre, a due cause pendenti dinanzi al Bundesverfassungsgericht, promosse rispettivamente da tre importatori tedeschi di bevande alcooliche e da due ditte italiane produttrici di brandy, unitamente ai loro consociati tedeschi. Anche in questa occasione le controversie dimostrano che gli attori si sentono danneggiati dalle norme che riservano la denominazione «Weinbrand» al brandy prodotto nei paesi di lingua tedesca.
La Commissione, infine, fa riferimento alla nomenclatura usata dall'ufficio statistico federale tedesco — evidentemente al fine di classificare le importazioni — ed in particolare alla voce «Cognac, Armagnac und andere Weinbrände» che equivarrebbe senza alcun dubbio a «Cognac, Armagnac ed altri brandies».
A mio parere, l'argomento più efficace svolto dalla Commissione è che, mentre nella lingua tedesca è sempre esistito, per indicare genericamente lo spumante, un termine alternativo a «Sekt» (cioè «Schaumwein»), il brandy è sempre stato designato unicamente come «Weinbrand». La denominazione «Branntwein aus Wein» — come riconoscono concordemente entrambe le parti — è stata coniata ex novo, dagli autori della legi stazione del 1971. «Branntwein» significa semplicemente «alcool distillato».
Comunque, la stessa Commissione si è data la zappa sui piedi affermando che fino a poco tempo fa le importazioni di distillati di vino in Germania erano subordinate al rilascio di apposite licenze da parte di un monopolio di Stato, il quale permetteva quasi esclusivamente le importazioni di Cognac e di Armagnac. A questo proposito i dati statistici forniti dalla Repubblica federale nella sua risposta supplementare dell'11 dicembre 1974, appaiono significativi. Essi dimostrano che la produzione tedesca di brandy nel 1966 ammontava complessivamente a 943618 hl., mentre il totale delle importazioni era di soli 59516 hl., di cui ben 42881 erano costituiti da Cognac e da Armagnac. Non è difficile credere che i consumatori tedeschi fossero indotti ad associare la denominazione «Weinbrand» ad un prodotto nazionale. La Repubblica federale assume che, ad onta delle disposizioni del trattato di Versailles, il termine più corrente in Germania per designare il brandy è «Kognac». Anzi, essa non ha esitato a chiedere alla Corte di voler ordinare un sondaggio di opinione per accertare tale circostanza.
Secondo la Commissione, la Corte dovrebbe conformarsi ad una sentenza del Bundesgerichtshof (BGHZ 30, 357/365), in cui si afferma che quando un mercato è dominato da un monopolio i termini generici usati dal monopolista non possono acquistare il valore di denominazione d'origine fino a che perdura tale regime di mercato. Da parte mia, escludo che la Corte debba ritenersi vincolata da questa sentenza. In questa sede, la Corte non deve indagare sui fattori che hanno attribuito a un termine il suo significato corrente, ma deve limitarsi a stabilire se tale termine abbia effettivamente nell'uso comune il significato che gli si attribuisce. Infatti, il consumatore ha diritto a essere tutelato contro le denominazioni ingannevoli, indipendentemente dalle ragioni storiche che hanno determinato il significato particolare di determinati termini.
Secondo la Repubblica federale (controricorso, pag. 11) il termine «Weinbrand» ha in tedesco origini antiche; esso compare per la prima volta in un documento del 1319, in cui si parla di un certo «Diederich dictus Winbrant», che distillava brandy. Il termine riappare all'inizio del secolo, riesumato da certo Hugo Ansbach per contraddistinguere sul mercato i brandies distillati in Germania. Secondo il «Deutsches Wörterbuch» del Paul, tale significato entrò nell'uso comune dopo che il trattato di Versailles aveva vietato l'uso del termine «Kognac» per indicare prodotti tedeschi.
In allegato al controricorso, la Repubblica federale ha prodotto i risultati di ben tre sondaggi d'opinione effettuati in Germania per accertare il significato della parola «Weinbrand».
Il primo venne eseguito nel 1966 dall' «Institut für Demoskopie Allensbach», su richiesta dell'associazione tedesca dei produttori di brandy («Verband der Weinbrennereien»). Il metodo seguito era in tutto e per tutto simile a quello del sondaggio d'opinione effettuato dal suddetto istituto, nello stesso periodo, a proposito del «Sekt». Anche in questo caso i termini in cui era formulata la domanda-chiave (se, cioè, secondo gli intervistati, il termine «Weinbrand» designasse un prodotto tedesco oppure un prodotto straniero) non possono non apparire tendenziosi.
Delle persone intervistate, il 2 % non conosceva il «Weinbrand», il 75 % rispose che si trattava di un prodotto tedesco, il 5 % affermò trattarsi di un prodotto straniero, ed il 18 % non aveva alcuna opinione in merito. Fra coloro che dissero di aver bevuto o comprato occasionalmente il Weinbrand (47 % degli intervistati), l'85 % pensava trattarsi di un prodotto tedesco, il 5 % di un prodotto estero, ed il 10 % dichiaro di non avere alcuna opinione in proposito.
Gli altri due sondaggi vennero eseguiti nel 1973 da un altro istituto, il G.F.K, di Norimberga. Il metodo seguito era sostanzialmente lo stesso, ma la domanda chiave era formulata, in entrambi i casi, in termini diversi, e cioè, rispettivamente:
—
«Quando leggete la denominazione “Weinbrand” su una bottiglia di distillato di vino, quale pensate che sia la provenienza del prodotto?»
—
«Quando leggete la denominazione “Weinbrand” su una bottiglia di distillato di vino, pensate che si tratti di un prodotto tedesco, oppure credete che possa trattarsi anche di un prodotto straniero?»
A mio parere, mentre la prima formulazione è tendenziosa — giacché induce a credere che il Weinbrand non possa essere prodotto che in un determinato paese — la seconda non offre il fianco a gravi critiche. Comunque, i risultati dei due sondaggi sono i seguenti. Nel primo, l'80 % delle persone intervistate rispose: «la Germania», il 20 % citò i nomi di altri Stati o zone, il 3 % rispose: «da vari paesi», ed il 4 % «non so». La ragione per cui il totale delle risposte è superiore al 100 % sta verosimilmente nel fatto che alcune delle persone intervistate fornirono più di una risposta. Lo stesso accadde anche nel. secondo sondaggio d'opinione, anche se in misura minore. In questo caso l'87 % delle persone intervistate pensavano si trattasse di un prodotto tedesco, il 13 % rispose che poteva anche trattarsi di un prodotto straniero, mentre l'1 % affermò di non avere alcuna opinione in proposito.
A voler essere pignoli, si portrebbero avanzare delle critiche anche per quanto riguarda taluni criteri seguiti in quest' ultimo sondaggio. Comunque, a mio avviso, la sola logica conclusione che può trarsi da queste statistiche, tenuto conto delle altre prove prodotte dalle parti, è che la Repubblica federale è riuscita a dimostrare come, per la stragrande maggioranza dei tedeschi «Weinbrand» designi un prodotto tedesco.
Pertanto risulta superfluo accertare se tale denominazione costituisca, per i consumatori, un richiamo più forte del termine «Qualitätsbranntwein aus Wein».
Concludendo, propongo che questa Corte voglia:
1)
affermare che, riservando la denominazione «Prädikatssekt» agli spumanti prodotti, in una data proporzione, con uve di origine tedesca, la Repubblica federale tedesca ha violato gli obblighi che le sono imposti dal trattato CEE;
2)
affermare che, riservando la denominazione «Weinbrand» ai distillati di vino prodotti in qualsiasi paese ove il tedesco sia la lingua ufficiale dell' intero territorio, la Repubblica federale non ha violato i suddetti obblighi;
3) disporre che, nell'ambito dell'istruttoria, venga effettuato in Germania un sondaggio di opinione per accertare:
a)
se, per i consumatori tedeschi, la denominazione «Sekt» costituisca un richiamo più forte del termine «Qualitätsschaumwein»,
b)
se, per gli stessi consumatori, la denominazione «Sekt» designi esclusivamente un prodotto tedesco, oppure un prodotto originario tanto della Germania quanto di qualsiasi altro paese;
4)
incaricare il giudice relatore di disporre l'effettuazione del sondaggio e fissare il termine (che, a mio avviso, potrebbe essere di 4 settimane) entro il quale le parti dovranno proporre, di comune accordo, al giudice relatore i criteri su cui impostare il sondaggio d'opinione;
5)
consentire alla Commissione di produrre le etichette in suo possesso per dimostrare la veridicità delle sue affermazioni a proposito del'importazione in Germania di spumanti recanti la denominazione «Sekt»;
6)
riservarsi la decisione sulle spese.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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