CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DELL'11 LUGLIO 1974 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Poiché i prezzi comunitari, a causa del costo del foraggio, sono normalmente più elevati di quelli vigenti sul mercato mondiale, l'art. 15, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 121/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU n. L 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283) dispone che «per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1, n. 1, in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all' esportazione».
Il regolamento del Consiglio n. 177/67 (GU n. L 130 del 28. 6. 1967, pag. 2614), che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione, dispone all'art. 6, n. 1, che
«la restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità e sono d'origine comunitaria, salvo in caso di applicazione dell'art. 7.»
Secondo tale articolo,
«non venvono concesse restituzioni per le esportazioni di prodotti di cui all'art. 1, n. 1, del regolamento CEE n. 121/67, importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, fatta eccezione per i casi in cui l'esportatore può provare:
—
l'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e
—
la percezione del prelievo al momento dell'importazione di tale prodotto».
In correlazione con l'art. 6 del regolamento n. 177/67, di cui sopra, va ricordato anche il regolamento del Consiglio n. 802/68 il quale — come risulta dall' art. 1 — definisce la nozione comune d'origine delle merci ai fini, tra l'altro, «dell'applicazione uniforme di tutte le misure adottate dalla Comunità o dagli Stati membri per l'esportazione delle merci» (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1). In particolare — per quanto ci interessa — tale regolamento stabilisce che sono originarie di un paese le merci che vi sono interamente prodotte. A tale proposito, l'art. 4, n. 2, sub d), precisa:
«Per merci interamente ottenute in un solo paese si intendono i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati.»
Infine, bisogna citare il regolamento della Commissione n. 1041/67 «che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico» (GU n. L 314 del 23. 12. 1967, pag. 9). Secondo l'art. 6, n. 1, di tale regolamento, le restituzioni sono concesse solo per i prodotti che si trovano in libera pratica nella Comunità.
La ditta Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor — attrice nella causa principale —, che nel periodo giugno-luglio 1969 aveva esportato in Jugoslavia alcune partite di merce dichiarata come «ventresche di maiale», presentava domanda per ottenere la relativa restituzione, sostenendo che si trattava di merce di origine comunitaria. Il convenuto — Hauptzollamt di Amburgo-Jonas — le versava solo una parte della somma richiesta. Nell'aprile 1970, durante un'ispezione effettuata nello stabilimento dell'attrice, si accertava che una parte della merce proveniva dalla Repubblica democratica tedesca (DDR). In seguito a ciò, il convenuto reclamava la restituzione dell'importo già versato e respingeva la domanda relativa al resto della somma.
La Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor adiva allora il Finanzgericht di Amburgo, sostenendo che le restituzioni spettavano anche alle merci giunte nella Repubblica federale dalla DDR in forza del cosiddetto accordo commerciale interzonale. A sostegno della propria tesi, essa si richiama al «protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono» , allegato al trattato CEE. Tale documento stabilisce, fra l'altro, che:,
«Atteso che gli scambi fra i territori tedeschi retti dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la legge fondamentale non sia applicabile fanno parte del commercio interno tedesco, l'applicazione del trattato non esige alcuna modificazione del regime attuale di tale commercio in Germania.»
Il convenuto ribatte che nella fattispecie mancano i presupposti per la concessione della restituzione. Poiché deve escludersi l'applicazione dell'art. 7 del regolamento n. 177/67, si tratta in sostanza di stabilire se le merci in questione siano di origine comunitaria. Questo non è il caso di prodotti provenienti dalla DDR, anche se nell'ambito del commercio interzonale.
Visto che la controversia implica l'interpretazione di norme di diritto comunitario, il Finanzgericht di Amburgo, con provvedimento 30 gennaio 1974, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 6, n. 1, e 7 del regolamento CEE n. 177/67 e l'art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento CEE n. 802/68, in relazione al 'protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono', vadano interpretati nel senso che merci rientranti nella definizione fornita dall'art. 1, n. 1, del regolamento CEE n. 121/67, trasferite dalla DDR nella Repubblica federale nel quadro dell' accordo commerciale interzonale, danno diritto a restituzione nel caso di esportazione dalla Repubblica federale in un paese terzo.»
Consideriamo in primo luogo l'art. 7 del regolamento n. 177/67: come si desume chiaramente dal suo testo — e come riconoscono concordemente ambo le parti — esso non può costituire il fondamento per la concessione di restituzioni per merci trasferite dalla DDR nella Repubblica federale e quindi esportate in paesi terzi. L'esattezza di tale interpretazione non può essere messa in dubbio, poiché la norma in questione subordina il versamento della restituzione a due condizioni: che si tratti di merce importata da paesi terzi e che sia stato pagato il prelievo dovuto. I prodotti trasportati dalla DDR nella Repubblica federale tedesca in forza dell'accordo commerciale interzonale non appartengono quindi a tale categoria, proprio in considerazione di quanto disposto dal protocollo relativo al commercio interno tedesco. Questo, infatti, stabilisce che simili scambi fanno parte del commercio interno tedesco, il cui regime non viene modificato né dall' applicazione del trattato CEE, né — conviene aggiungere — dalle norme comunitarie derivate. Pertanto, il trasferimento di una merce nella Repubblica federale, effettuato in virtù di tale protocollo, non costituisce, proprio perché si tratta di commercio interno tedesco, importazione da un paese terzo, ed è quindi esente da prelievo.
Una volta accertata l'inidoneità dell'art. 7 del regolamento n. 177/67 ai fini della soluzione del caso di specie, è opportuno prendere in considerazione — come ha giustamente osservato l'attrice nella causa principale — l'art. 6 dello stesso regolamento, secondo cui la restituzione è corrisposta quando la merce sia stata esportata fuori della Comunità e sia di origine comunitaria.
Per l'interpretazione di tale norma conviene richiamarsi al regolamento del Consiglio n. 802/68, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci, il cui art. 1 dichiara che tale nozione è definita anche «ai fini dell'applicazione uniforme di tutte le misure adottate dalla Comunità o dagli Stati membri per l'esportazione delle merci». Rilevante è poi l'art. 4 già citato, il quale, premesso che «sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese», precisa che a tale categoria appartengono, fra l'altro, i prodotti derivati «da animali vivi che ivi sono allevati». Se si applica tale principio agli Stati membri, ne consegue che sono originari di questi Stati i prodotti ottenuti nei territori in cui vigono le disposizioni del trattato CEE. Fra questi non rientra, a norma dell'art. 227 dello stesso trattato, il territorio della Repubblica democratica tedesca, né — come ha sottolineato anche il rappresentante del governo federale — il protocollo sul commercio interno tedesco giova a modificare tale situazione.
Infatti, lo scopo del protocollo è di evitare l'applicazione del diritto comunitario al commercio interno della Repubblica federale tedesca. Esso non intende, perciò, estendere l'ambito di applicazione territoriale del trattato CEE alla DDR, né sancire, direttamente o indirettamente, l'appartenenza di questo Stato alla Comunità economica europea.
Bisogna riconoscere che nemmeno l'attrice nella causa principale osa contestare l'esattezza di tale constatazione. Essa si limita a sostenere che il regolamento n. 802/68 va interpretato alla luce del protocollo sul commercio interno; tedesco: pertanto, le merci regolarmente introdotte nella Repubblica federale nell'ambito del commercio interzonale dovrebbero considerarsi — appunto perché simili scambi «fanno parte del commercio interno tedesco» — come originarie di questo paese, ai sensi del regolamento suddetto.
Tuttavia, la sua tesi, pur così ridimensionata, è difficilmente accettabile. Come hanno giustamente osservato il governo della Repubblica federale e la Commissione, il protocollo riguarda solamente il commercio interno tedesco. La sua unica funzione — e ciò giustifica pienamente l'opportunità di un'interpretazione restrittiva — è di tener conto delle particolari relazioni intercorrenti fra la Repubblica federale e la DDR, in altre parole, di evitare che la scissione fra le due Germanie sia aggravata dall'applicazione del diritto comunitario al commercio interno tedesco. Pertanto, gli scambi commerciali fra gli Stati membri della Comunità ed i paesi terzi esulano dal suo ambito d'applicazione.
Stando così le cose, si traviserebbe lo spirito del protocollo se si volesse applicarlo al campo delle restituzioni alle esportazioni che non rientrano nel commercio interno tedesco e, soprattutto, se si cercasse di fondarvi la finzione propugnata dall'attrice, per quanto riguarda l'origine delle merci in relazione alle restituzioni.
Per la soluzione del problema è opportuno considerare la ratio e le finalità del regime delle restituzioni nell'ambito della disciplina dei mercati nel settore dell' agricoltura. Com'è noto, i relativi regolamenti stabiliscono dei meccanismi di prezzi allo scopo di garantire ai produttori agricoli un reddito adeguato. In questo senso sono anzitutto indirizzati i provvedimenti di sostegno alle esportazioni con la relativa garanzia di smercio; essi prevedono, nel caso di esportazioni in paesi terzi, una sovvenzione prelevata dai fondi comunitari. Considerando le cose da questo punto di vista, è senz'altro comprensibile che, di norma, tali provvedimenti possono favorire soltanto prodotti comunitari, vale a dire originari di quei paesi che finanziano la politica agricola comune. Se poi l'art. 7 del regolamento n. 177/67 rende possibile una restituzione anche per merci d'importazione, che ovviamente non contribuiscono affatto a formare il reddito dei produttori comunitari, non bisogna tuttavia trascurare che, in una simile ipotesi, viene concesso per elementari considerazioni d'equità soltanto il rimborso dei prelievi precedentemente riscossi.
Le riflessioni sovresposte sono decisive per la soluzione del problema in esame. Non si può validamente obiettare — come vorrebbe l'attrice — che i prodotti agricoli originari della DDR, per i quali il commercio interno tedesco si svolge sulla base dei prezzi comunitari esercitino sulla domanda e sull'offerta la stessa influenza che possono esercitare i prodotti nazionali. Una simile argomentazione non solo trascura il vero e limitato scopo del protocollo sul commercio interno tedesco, ma addirittura vorrebbe desumere dall'applicazione dei prezzi comunitari ai prodotti della DDR (che arreca un indiscutibile vantaggio ai produttori della DDR) l'inammissibile conseguenza che la Comunità debba anche favorire lo smercio di tali prodotti sul mercato mondiale.
Per quanto le considerazioni testé esposte, che inducono ad un'interpretazione restrittiva dell'art. 6 del regolamento n. 177/67 in relazione al regolamento n. 802/68, possano già di per sé giustificare una soluzione negativa della questione sottopostavi dal Finanzgericht d'Amburgo, vorrei ancora, per completezza, esaminare alcuni ulteriori argomenti addotti dall'attrice.
Nelle osservazioni scritte l'attrice ha, ad esempio, sostenuto che le merci importate dalla DDR nella Repubblica federale si trovano in libera pratica nell'ambito della Comunità e che perciò sussistono le condizioni richieste dall'art. 6 del regolamento della Commissione n. 1041/67 per la concessione della restituzione. A suo parere, in relazione alla libera pratica. sarebbe lecito distinguere soltanto fra prodotti originari degli Stati membri e prodotti provenienti da paesi terzi. Posto che ai prodotti della DDR non può applicarsi la definizione fornita dall'art. 10, n. 1, del trattato CEE, se ne dovrebbe concludere che tali prodotti non possono rientrare se non nella categoria indicata all'art. 9, n. 2: «prodotti originari degli Stati membri». Essi andrebbero dunque riconosciuti come originari di uno Stato membro, secondo il chiaro dettato di tale articolo nella più precisa versione francese.
Benché una simile riflessione appaia a prima vista suggestiva, non ritengo che in ultima analisi essa possa risultare convincente. Chi la ritiene tale trascura precisamente il fatto che il protocollo sul commercio interno tedesco, posto sullo stesso piano del trattato CEE, crea una disciplina speciale per il commercio dei prodotti importati dalla DDR nella Repubblica federale. Mi sembra perciò piuttosto azzardato voler risolvere i problemi relativi all'origine dei suddetti prodotti con esclusivo riferimento allo schema generale di base contenuto negli artt. 9 e 10 del trattato.
L'attrice si propone di dimostrare la propria tesi anche mediante l'esame congiunto degli artt. 6 e 7 del regolamento n. 177/67. Essa afferma che una specifica motivazione è stata fornita dal regolamento, e precisamente nell'ultimo considerando del preambolo, soltanto per l'art. 7. Se ne dovrebbe perciò desumere che l'art. 6 non si propone scopi diversi da quelli dall'art. 7, ma intende unicamente garantire che non venga concessa una restituzione per prodotti importati da paesi terzi. La prova che non si tratta di prodotti provenienti da paesi terzi (art. 7) potrebbe allora venir fornita mediante la prova della loro origine comunitaria. D'altra parte, una volta accertato che un prodotto non ricade sotto l'art. 7 del regolamento n. 177/67, sarebbe dimostrato «a contrario» che esso è di origine comunitaria.
Anche la suddetta interpretazione non mi convince. Essa sembra ignorare completamente il sistema creato dagli artt. 6 e 7 del regolamento n. 177/67. Come ha giustamente osservato la Commissione, le norme in esame non intendono soltanto disciplinare l'onere della prova, bensì fissare i presupposti oggettivi richiesti per la concessione delle restituzioni. In tale materia ha rilievo fondamentale — contrariamente a quanto pensa l'attrice — il principio che una restituzione spetta unicamente per i prodotti d'origine comunitaria. Non è invece prevista, di regola, alcuna restituzione per i prodotti provenienti da paesi terzi; per essi può tutt'al più venir concessa una facilitazione all'esportazione sotto forma di rimborso dei prelievi precedentemente riscossi. Risulta quindi senz'altro chiaro che la prova della non importazione da paesi terzi non può in effetti costituire prova della origine comunitaria.
Infine, ritengo insostenibile anche la tesi enunciata dall'attrice in via subordinata, secondo cui si riscontrerebbe nel regolamento n. 177/67 in relazione ai prodotti della DDR importati nella Repubblica federale una lacuna, che potrebbe essere colmata soltanto mediante l'applicazione per analogia del già citato art. 7. In realtà gli autori del regolamento n. 177/67 conoscevano il protocollo sul commercio interno tedesco e lo speciale regime previsto per i prodotti importati dalla DDR nella Repubblica federale. Non si può quindi parlare di una lacuna nel sistema, anzi si può senz'altro affermare che il regolamento sulle norme generali relative alla concessione delle restituzioni contiene una disciplina assolutamente chiara e completa. In base ad essa vengono concesse restituzioni soltanto per le esportazioni di prodotti d'origine comunitaria o di prodotti provenienti da paesi terzi (in quest'ultimo caso nell'ammontare dei prelievi precedentemente riscossi).
La regolamentazione di cui sopra non contiene poi — nonostante gli argomenti in contrario addotti dall'attrice nella fase orale del procedimento — alcuna discriminazione determinata dal fatto che gli altri Stati membri concederebbero le restituzioni nel caso di riesportazione di prodotti provenienti dalla DDR. In realtà la differenza di trattamento appare giustificata in quanto gli altri Stati membri riscuotono dei prelievi sulle merci provenienti dalla DDR. Il rimborso di tali prelievi non è in alcun caso equiparabile alla corresponsione di una sovvenzione alle esportazioni tratta dai fondi
comunitari o, eventualmente, da fondi nazionali, che l'attrice ritiene giusta per il semplice fatto che il prezzo dei prodotti provenienti dalla DDR subisce un adeguamento al momento dell'importazione nella Repubblica federale.
D'accordo col governo federale e con la Commissione propongo pertanto di risolvere la questione sottopostavi dal Finanzgericht d'Amburgo come segue :
Gli artt. 6, n. 1, e 7 del regolamento n. 177/67 e l'art. 4, nn. 1 e 2 d), del regolamento n. 802/68, in relazione al «protocollo relativo al commercio interno tedesco ed ai problemi che vi si connettono», vanno interpretati nel senso che i prodotti di cui all'art. 1, n. 1, del regolamento n. 121/67, trasferiti in esenzione da prelievo dalla DDR nella Repubblica federale nell'ambito del commercio interno tedesco, non danno diritto a restituzione nel caso d'esportazione dalla Repubblica federale in un paese terzo.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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