CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 19 FEBBRAIO 1975 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Nella causa in cui devo oggi prendere posizione, il ricorrente è un dipendente assunto dall'Alta Autorità della CECA nell'aprile 1959. Nel maggio 1961, egli passava all'ufficio linguistico del Parlamento europeo, mentre, dal gennaio 1963, cominciava a svolgere la propria attività, con la qualifica di amministratore, presso le segreterie di varie commissioni parlamentari, fra l'altro della commissione «sanità pubblica e problemi ambientali». Dal 1o luglio 1971 il ricorrente è inquadrato al grado A 4.
Dopo la promozione del capo della segreteria della suddetta commissione, funzionario di grado A 3 del quale il ricorrente era a quell'epoca il più diretto collaboratore, dal 1o settembre 1973 l'ufficio di cui trattasi risultava ormai costituito — secondo lo stesso ricorrente — da due sole persone, lui compreso. A lui l'ex superiore avrebbe affidato l'incarico di assumere, con effetto dal 1o settembre 1973, la direzione della segreteria. Egli sostiene quindi di aver occupato di fatto il suddetto posto dal 1o settembre 1973 e, richiamandosi all'art. 7, n. 2, dello statuto del personale, pretende, di conseguenza, il pagamento di un'indennità differenziale a suo favore, per il periodo compreso fra la data del 1o dicembre 1973 e quella della nomina del nuovo segretario-capo, nomina che risulta essere divenuta effettiva il 20 maggio 1974. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente, con lettera 26 novembre 1973, aveva chiesto al direttore generale «amministrazione, personale e finanze» del Parlamento europeo di attribuirgli ufficialmente, con effetto dal 1o settembre 1973, l'interim del posto da lui di fatto occupato presso la commissione «sanità pubblica e problemi ambientali». Non avendo ricevuto risposta, il 13 febbraio 1974 egli scriveva al segretario generale del Parlamento europeo una lettera in cui faceva riferimento alla suddetta richiesta. Inoltre, il 22 febbraio 1974, proponeva all' autorità che ha il potere di nomina un reclamo formale ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, lamentando che non gli fosse stata corrisposta l'indennità differenziale di cui all'art. 7, n. 2, dello stesso statuto e chiedendo di esser messo al più presto al corrente della decisione adottata in proposito. Con lettera 4 marzo 1974, il segretario generale gli comunicava allora che il posto in questione sarebbe stato presto assegnato ad un nuovo titolare, di guisa che non sembrava opportuno proporre al presidente di conferire, per un così breve periodo, un interim relativo allo stesso posto.
Il 26 settembre 1973, con «avviso di posto vacante n. 875» si rendeva noto al personale del Parlamento che il presidente aveva deciso di iniziare il procedimento per l'assegnazione di cinque posti di grado A 3 (capo divisione) presso la direzione generale «commissioni e delegazioni interparlamentari», procedendo in primo luogo all'esame delle possibilità di promozione o di trasferimento. Rispondendo a questo avviso, il 28 settembre 1973 il ricorrente presentava la propria candidatura per il posto di segretario della commissione «sanità pubblica e problemi ambientali», che figurava fra quelli dichiarati vacanti. Il 5 ottobre 1973 egli faceva seguire all'atto di candidatura una lettera indirizzata al presidente del Parlamento europeo, lettera nella quale, dopo aver fatto presente che l'interessato dirigeva di fatto, dal settembre 1973, la segreteria della suddetta commissione, egli chiedeva che venisse osservato l'art. 29, n. 1, dello statuto del personale, norma secondo cui, per provvedere ai posti vacanti in un'istituzione, prima di aprire il procedimento di concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami, l'autorità che ha il potere di nomina deve esaminare
a)
le possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione,
b)
le possibilità di organizzare concorsi interni nell'ambito dell'istituzione,
c)
le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee.
Il convenuto ha eccepito di aver effettuato l'esame di cui all'art. 29, n. 1, lettera a), giungendo tuttavia alla conclusione che sarebbe stato preferibile poter disporre di più ampie possibilità di scelta; per questa ragione, con una comunicazione 23 novembre 1973, era stato reso noto al personale che, per l'assegnazione di cinque posti A 3 nella direzione generale «commissioni», avrebbe avuto luogo un concorso interno (n. A/43), basato su titoli e su un colloquio coi candidati.
Il 30 novembre 1973, il ricorrente presentava la propria candidatura, anche per questo concorso interno, dopo aver chiesto al segretario generale del Parlamento, con lettera del 26 dello stesso mese, che gli venisse comunicato l'esito dell'esame effettuato a norma dell'art. 29, n. 1, lettera a) dello statuto, con l'indicazione dei motivi di un eventuale risultato negativo nei suoi confronti. Rispondendo a tale richiesta, il presidente del Parlamento europeo si limitava a comunicare al ricorrente, con lettera 20 dicembre 1973, che in base all'esame di cui all'art. 29, n. 1, lettera a) dello statuto del personale si era dovuto constatare che sarebbe stato utile disporre di una più ampia possibilità di scelta, e che si doveva quindi procedere al bando di un concorso interno.
Questo aveva luogo qualche tempo dopo, con la partecipazione di un gran numero di candidati. La competente commissione esaminatrice stabiliva un elenco degli idonei, nel quale tuttavia non figurava il nome del ricorrente. In base a tale elenco, nel febbraio 1974, si procedeva alla nomina di cinque degli altri candidati, ad uno dei quali — come già detto — veniva affidata, dal 20 maggio 1974, la direzione della segreteria della commissione «sanità pubblica e problemi ambientali».
Queste circostanze inducevano il ricorrente a proporre all'autorità che ha il potere di nomina un formale reclamo in forza dell'art. 90, n. 2, dello statuto. Con tale atto, presentato il 7 marzo 1974, egli chiedeva che le suddette nomine venissero annullate, e che a lui stesso venisse assegnato uno dei posti di capo divisione già messi a concorso. Il 14 marzo 1974, il presidente del Parlamento europeo respingeva questo reclamo: al ricorrente veniva comunicato ancora una volta che era apparso più opportuno allargare le possibilità di scelta; gli si faceva inoltre notare che la commissione di concorso non aveva incluso il suo nominativo nell'elenco degli idonei, e che dal reclamo non si poteva desumere se egli denunciasse l'irregolarità del comportamento della suddetta commissione o di quello dell'autorità avente il potere di nomina; infine, egli veniva invitato a motivare il reclamo in merito a quest'ultimo punto.
Il ricorrente dava seguito a tale richiesta in data 18 marzo 1974. Fin dal giorno successivo, egli adiva però anche questa Corte, concludendo, nell'atto introduttivo del ricorso, ch'essa voglia:
1.
condannare il Parlamento europeo a versargli l'indennità differenziale di cui all'art. 7, n. 2, dello statuto;
2.
dichiarare che l'amministrazione dello stesso Parlamento ha commesso un illecito omettendo di confermare che il ricorrente occupava di fatto ad interim un posto vacante presso la commissione «sanità pubblica e problemi ambientali»;
3.
dichiarare illegittimo il bando di concorso interno A/43, e pertanto annullare detto concorso e dichiarare nulle le conseguenti nomine.
In via subordinata, a prescindere dalla richiesta che vengano prodotti in causa taluni documenti, il ricorrente conclude che la Corte voglia annullare le cinque nomine intervenute in seguito al concorso A/43, perché in contrasto con gli artt. 7, 29 e 45 dello statuto.
Con atto separato, depositato in cancelleria lo stesso giorno, il ricorrente ha chiesto alla Corte, ai sensi dell'art. 83 del regolamento di procedura, di ordinare che il Parlamento soprassieda a qualsiasi provvedimento per l'assegnazione del posto di capo divisione presso la segreteria della commissione «sanità pubblica e problemi ambientali». Questa istanza è stata respinta con ordinanza 28 marzo 1974 dal presidente della Prima Sezione.
I —
Passando ora alla valutazione del caso, è necessario, tenendo conto di quanto eccepito dal convenuto, premettere alcune considerazioni relative alla ricevibilità del ricorso.
1.
Il Parlamento sostiene che i capi della domanda riferentisi all'art. 7, n. 2, dello statuto del personale (svolgimento di determinate mansioni ad interim) sono irricevibili, perché contrastanti con l'art. 91 dello statuto.
Per quanto riguarda il riconoscimento dell'interim, il Parlamento deduce che il ricorrente lo ha chiesto a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, in data 26 novembre 1973, reiterando la richiesta il 13 febbraio 1974. In proposito egli ha ricevuto, il 4 marzo 1974, una risposta negativa, la quale avrebbe dovuto a sua volta, secondo lo statuto, essere impugnata a norma dell'art. 91, il che tuttavia non è avvenuto.
Circa la pretesa relativa al pagamento dell'indennità differenziale di cui all'art. 7, n. 2, dello statuto, il Parlamento sostiene che ad essa si riferiva bensì il reclamo 22 febbraio 1974; mancando però una risposta in proposito, dato che il provvedimento negativo 4 marzo 1974 non riguardava questo punto, il ricorso giurisdizionale avrebbe potuto essere diretto soltanto contro il silenzio-rifiuto, e quindi soltanto in data 22 giugno 1974, non già fin dal marzo 1974.
In proposito va anzitutto osservato, in generale, che l'art. 91, n. 2, dello statuto attualmente vigente stabilisce, come presupposto della ricevibilità della domanda, che all'autorità che ha il potere di nomina sia stato precedentemente proposto reclamo, entro il termine contemplato dall'art. 90, n. 2, e che tale reclamo sia stato respinto. Secondo quest'ultima norma, il reclamo dev'essere proposto avverso un atto che rechi pregiudizio e cioè avverso un provvedimento positivo dell'autorità che ha il potere di nomina, ovvero contro l'omissione di un atto contemplato dallo statuto. Al riguardo va rilevato quanto segue:
a) Sul conferimento dell'interim:
La lettera 26 novembre 1973, in cui il ricorrente chiedeva tale conferimento con effetto dal 1o settembre 1973, e la successiva lettera 13 febbraio 1974, in cui egli chiedeva che venisse adottata una decisione in merito alla richiesta formulata il 26 novembre, costituiscono, a mio parere, delle domande ai sensi dell'art. 90 dello statuto. Come il Parlamento ha giustamente osservato, l'elemento decisivo in proposito è infatti il contenuto della domanda, e non già il fatto che questa, sia stata diretta all'autorità che ha il potere di nomina, prescindendo dalla circostanza che in casi del genere l'interessato debba normalmente seguire la via gerarchica, rivolgendosi al superiore diretto. Le suddette domande sono state espressamente respinte con lettera del segretario generale, e quindi dall'autorità competente, il 4 marzo 1974, cioè prima della scadenza del prescritto termine di quattro mesi. È contro questo provvedimento negativo che avrebbe dovuto essere proposto reclamo; ciò però non è avvenuto. Né si può ravvisare un reclamo nella lettera del ricorrente 22 febbraio 1974, che era stata spedita prematuramente e che, inoltre, aveva un diverso oggetto, in quanto si riferiva unicamente al pagamento dell'indennità differenziale. Il ricorso è sotto questo profilo irricevibile, non essendo stato preceduto dal necessario procedimento contenzioso amministrativo.
Il risultato suddetto non cambia neppure se si accoglie il punto di vista del ricorrente, secondo cui per l'interim a norma dell'art. 7 dello statuto del personale non dovrebbe essere adottata alcuna decisione formale, ma sarebbe invece sufficiente il conferimento dell'incarico da parte del superiore diretto. Anche ammettendo che in tal caso non sia necessaria una domanda ai sensi dell'art. 90 dello statuto, resta pur sempre vero che anche un ricorso diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa presuppone che in precedenza sia stato inutilmente proposto reclamo contro il mancato riconoscimento dell'interim. Ora, come abbiamo visto, questo reclamo non è mai stato presentato.
Inoltre, anche qualora, nonostante le obiezioni testé formulate, nella lettera 22 febbraio 1974 si volesse ravvisare un vero e proprio reclamo anche in relazione al capo della domanda di cui ci stiamo ora occupando, alla sua ricevibilità osterebbe comunque la circostanze che il reclamo deve considerarsi tacitamente respinto solo alla scadenza di un termine di quattro mesi, e cioè, nella fattispecie, alla data del 22 giugno 1974. Il ricorso dovrebbe quindi considerarsi presentato anzitempo.
Né, infine, il ricorrente può richiamarsi all'art. 91, n. 4, dello statuto del personale. Secondo questa norma, in deroga a quanto disposto dal 2o comma, e cioè prima che il reclamo sia stato respinto, l'interessato può proporre immediatamente ricorso alla Corte di giustizia, qualora ad esso sia allegata un'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o una domanda volta ad ottenere l'emanazione di un provvedimento provvisorio. In tal caso, il procedimento principale dinanzi alla Corte viene sospeso fino al momento in cui il reclamo amministrativo sia stato espressamente o tacitamente respinto. In proposito va ritenuto anzitutto che il ricorrente non ha proposto alcun reclamo avente lo stesso oggetto del ricorso ora sottoposto all' esame della Corte. Ma anche a voler prescindere da questo, si deve tuttavia tener conto — come giustamente ha sottolineato il Parlamento — del fatto che la domanda incidentale del ricorrente, essendo unicamente diretta ad evitare che il posto ch'egli sostiene di aver occupato ad interim venisse assegnato ad altri, aveva un fine diverso da quello che costituisce oggetto del presente capo della domanda, il che esclude di per sé l'applicazione, nella fattispecie, dell'art. 91, n. 4 dello statuto.
Comunque si valutino, quindi, le circostanze relative al capo della domanda che si riferisce al riconoscimento dell'interim, il ricorso va considerato irricevibile.
b) Sulla pretesa relativa al pagamento dell'indennità differenziale:
Quanto alla pretesa pecuniaria, che — secondo il ricorrente — è direttamente fondata sullo statuto e non presuppone quindi l'esistenza di alcun ulteriore atto formale, va rilevato ch'essa è stata fatta valere nel reclamo 22 febbraio 1974, il quale, però, non è stato espressamente respinto. Il ricorrente avrebbe quindi potuto impugnare solo il silenzio-rifiuto perfezionatosi alla scadenza del termine di quattro mesi, e cioè il 22 giugno 1974. Il ricorso proposto il 19 marzo 1974 deve invece considerarsi prematuro e perciò irricevibile.
Una diversa conclusione non può essere giustificata, nella fattispecie, dal richiamo all'art. 91, n. 4, dello statuto, per il semplice fatto che la domanda incidentale basata sull'art. 83 del regolamento di procedura aveva un oggetto diverso, essendo intesa ad ottenere un provvedimento provvisorio di sospensione del procedimento per l'assegnazione del posto che il ricorrente sosteneva di occupare.
Entrambi i capi della domanda relativi all'interim vanno quindi dichiarati irricevibili.
2.
Sulla domanda d'annullamento del concorso A/43 e delle conseguenti decisioni di nomina.
Su questo capo della domanda il Parlamento non ha sollevato formali eccezioni, limitandosi ad esprimere alcuni dubbi circa la ricevibilità. Anche tali obiezioni devono tuttavia esser prese in esame.
Per quanto riguarda questo punto della controversia, i fatti sono i seguenti: dopo lo svolgimento del concorso e in seguito alla pubblicazione, nel febbraio 1974, dei relativi risultati, il 7 marzo 1974 il ricorrente proponeva un reclamo contro le decisioni di nomina. Il reclamo veniva respinto con provvedimento 14 marzo 1974 del presidente del Parlamento. Contemporaneamente il ricorrente veniva invitato a motivare ulteriormente le critiche formulate in merito al comportamento della commissione giudicatrice e dell'autorità che ha il potere di nomina. A quest'invito il ricorrente ottemperava 11 18 marzo 1974, un solo giorno prima di adire la Corte di giustizia.
Contro la ricevibilità della domanda non si può quindi sostenere, per quanto riguarda il punto controverso ora in esame, che non vi fosse stato un precedente reclamo amministrativo. Né la ricevibilità può essere messa in dubbio col considerare la lettera del ricorrente in data 18 marzo 1974 come un complemento del precedente reclamo o come uno degli atti del procedimento contenzioso amministrativo non ancora definito. In proposito si può infatti giustamente richiamare il già menzionato art. 91, n. 4, dello statuto del personale, come pure la circostanza che, contemporaneamente al ricorso, è stata proposta anche un'istanza diretta ad ottenere un provvedimento d'urgenza, ed avente manifestamente lo stesso oggetto del presente capo della domanda.
A qualche dubbio potrebbe dare adito unicamente la questione — sollevata dal Parlamento — relativa alla validità del reclamo, e consistente, cioè, nello stabilire se la censura d'illegittimità del procedimento di concorso fosse adeguatamente motivata. Neppure sotto questo aspetto si possono tuttavia riscontrare, in definitiva, fondate obiezioni.
Già da un punto di vista generale, va ritenuto che, in un siffatto procedimento amministrativo, nel quale non è richiesto l'intervento di un avvocato, e che può essere iniziato senza che siano noti tutti i punti eventualmente in contestazione, non si possono imporre condizioni eccessivamente rigorose. Inoltre, si deve ammettere che il ricorrente aveva fornito una motivazione. Ciò vale tanto per il reclamo 7 marzo 1974, che faceva riferimento alla lettera già inviata al presidente del Parlamento il 5 ottobre 1973, nonché all'esigenza di rispettare l'art. 29, n. 1, dello statuto, quanto per gli ulteriori argomenti esposti nella lettera 18 marzo 1974, dalla quale si desumono chiaramente le critiche formulate circa lo svolgimento del concorso (ad esempio, l'asserita mancanza di criteri obiettivi, o la non corretta applicazione, sotto vari aspetti, di determinati criteri di giudizio).
Contrariamente a quanto sostiene il Parlamento, ritengo quindi che i capi della domanda relativi all'annullamento del concorso ed a quello delle conseguenti decisioni di nomina siano ricevibili.
II — Per quanto riguarda il merito
1. Sui capi della domanda relativi all'interim
Nonostante la conclusione cui sono pervenuto nell'esame della ricevibilità, vorrei prendere brevemente in considerazione, anche sotto il profilo del merito, i capi della domanda che riguardano l'interim, al fine di esporre il mio parere alla Corte per il caso che questa non intenda seguire il mio orientamento circa la ricevibilità.
a)
Esaminiamo anzitutto la questione del se il ricorrente svolgesse provvisoriamente le mansioni corrispondenti al posto di segretario di una commissione parlamentare, e se egli si trovasse quindi in una posizione come quella definita dall'art. 7, n. 2, dello statuto del personale.
Il ricorrente ha sostenuto in proposito che il suo ex superiore diretto lo aveva incaricato di tali mansioni. A tal fine non sarebbe necessario un apposito atto formale dell'autorità che ha il potere di nomina, né dallo statuto risulterebbe che il dipendente interessato debba chiedere a detta autorità il riconoscimento di una situazione del genere. Il Küster fa inoltre presente di avere tuttavia formulato, il 26 novembre 1973, una richiesta in tal senso, richiesta che sarebbe stata considerata favorevolmente da un direttore e da un direttore generale.
Di fronte alle suddette considerazioni — a parte il fatto che il Parlamento contesta che il ricorrente sia stato incaricato dell'interim dal suo superiore — si può in primo luogo richiamare la passata giurisprudenza, secondo cui inequivoco presupposto per l'applicazione dell'art. 7 dello statuto è l'esistenza di un atto formale dell'autorità che ha il potere di nomina.
Ciò risulta dalla sentenza 9 luglio 1970 (causa 35-69, Herta Lampe vedova Grosz/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1970, pag. 614), nella cui motivazione viene sottolineata la necessità dell'espresso consenso dell'autorità che ha il potere di nomina, per il fatto che l'applicazione dell'art. 7 implica, per i dipendenti, il diritto a determinate prestazioni e perché è necessaria, a tal fine, una valutazione dell'interesse del servizio. Lo stesso orientamento viene seguito nella sentenza 16 marzo 1971 (causa 48-70, Giorgio Bernardi/Parlamento europeo, Racc. 1971, pag. 184). Questa concezione può, del resto, essere pienamente condivisa. Essa è infatti la sola che può conciliarsi con l'esigenza di certezza del diritto: per determinare il diritto all'indennità differenziale e definire la durata dell'interim, deve infatti essere certo il momento in cui tale situazione è venuta a crearsi. La suddetta concezione giuridica risponde inoltre all'interesse di garantire il potere organizzativo, che altrimenti rischierebbe di essere svuotato di contenuto da iniziative di superiori gerarchici non competenti.
Neppure sembrano pertinenti gli argomenti che il ricorrente cerca di trarre dall'art. 21 dello statuto, norma secondo cui il dipendente è responsabile dei compiti che gli sono affidati. In tale contesto non si possono trascurare gl'interessi connessi al potere organizzativo, né si può dimenticare che, a norma dell'art. 21, n. 3, il dipendente il quale consideri irregolare un ordine impartitogli, deve esprimere la propria opinione al superiore gerarchico. Lo stesso deve dirsi per l'argomento basato sull'art. 25, n. 3: il ricorrente sostiene che, mancando nell'elenco dei provvedimenti contenuto in questa norma qualsiasi accenno ad una decisione ai sensi dell'art. 7, n. 2, se ne deve inferire che questo va applicato senza che sia a tal fine necessaria l'emanazione di un'apposita decisione. In realtà, nella giurisprudenza relativa all'art. 25, n. 2, dell'abrogato statuto del personale, che corrisponde all'art. 25, n. 3, dello statuto attuale, è già stato chiarito che, fra le «decisioni relative … alla determinazione della posizione amministrativa», rientrano anche quelle con cui viene conferito l'interim, ai sensi dell'art. 7, n. 2 (ved. sentenza 48-70).
Se però l'applicazione dell'art. 7, n. 2, dello statuto presuppone l'espresso consenso dell'autorità che ha il potere di nomina, è chiaro che, tale consenso non essendo manifestamente stato espresso nei confronti del ricorrente, la domanda diretta a far dichiarare che questi si trova nella posizione giuridica di cui all'art. 7, n. 2, dello statuto non può essere accolta.
D'altra parte, il ricorrente non può pretendere l'emanazione di un atto con cui gli venga conferito l'interim. L'art. 7, n. 2, dello statuto è infatti chiaramente una norma «dispositiva», che lascia cioè all' amministrazione un certo margine discrezionale. In questo ambito può essere senz'altro rilevante la circostanza che — come è detto nella lettera 4 marzo 1974 del segretario generale del Parlamento — sia prevista l'imminente nomina del titolare del posto in questione.
Il primo capo della domanda, comunque lo si consideri, va quindi a mio avviso respinto anche sotto il profilo del merito.
b)
Lo stesso vale anche per il capo della domanda diretto a far condannare il convenuto al pagamento dell'indennità differenziale contemplata dall'art. 7, n. 2, dello statuto. Com'è ovvio, il relativo diritto potrebbe infatti esistere solo qualora ricorressero i suddetti presupposti formali per l'applicazione dell'art. 7, n. 2 (espresso consenso dell'autorità che ha il potere di nomina).
2. Sulla legittimità delle impugnate decisioni di nomina
Il nocciolo della controversia è costituito dal problema del se le nomine cui il Parlamento ha proceduto in base al concorso A/43 siano legittime. Il ricorrente contesta tale legittimità, e si richiama in propositio all'art. 29, n. 1, dello statuto, per sostenere che lo stesso bando di un concorso è illegittimo, qualora esista la possibilità di provvedere all'assegnazione di un posto mediante promozione. A suo avviso, inoltre, lo svolgimento del concorso di cui trattasi è stato, sotto vari aspetti, irregolare.
a)
Si deve quindi accertare anzitutto la liceità del bando di concorso A/43.
Per l'assegnazione di un posto vacante, l'art. 29 dello statuto del personale stabilisce che l'autorità avente il potere di nomina deve dapprima esaminare
«a)
le possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione,
b)
le possibilità di organizzare concorsi interni nell'ambito dell'istituzione,
c)
le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee», per poter poi eventualmente bandire un concorso per titoli ecc…
Secondo il ricorrente, la citata norma è stata violata nella fattispecie, in quanto il prescritto esame delle possibilità di promozione è stato effettuato solo dall'amministrazione, e non dall'autorità che ha il potere di nomina. Inoltre, il ricorrente interpreta l'art. 29 nel senso che l'esito dell'esame ivi contemplato debba costituire oggetto di un espresso e motivato provvedimento, che nella fattispecie non è stato adottato. Infine, l'art. 29 implicherebbe che, qualora siano possibili delle promozioni, a queste debba procedersi prima di bandire eventuali concorsi. Il ricorrente sostiene che, avendo i suoi superiori più volte ed espressamente riconosciuto ch'egli era meritevole di promozione, il bando del concorso avrebbe leso un suo diritto soggettivo.
L'esame prescritto dall'art. 29 dev'essere certamente effettuato non già da un qualsiasi organo amministrativo, bensì dalla competente autorità che ha il potere di nomina. Sembra però che ciò sia avvenuto anche nella presente fattispecie. In proposito si può richiamare, fra l'altro, la lettera 20 dicembre 1973 del presidente del Parlamento, che costituisce l'allegato 10 del ricorso.
D'altro canto, non si può pretendere in forza dell'art. 29 dello statuto, che venga emanata, oltre alla decisione relativa al bando di concorso, anche una motivata decisione formale circa le eventuali possibilità di promozione. In proposito valgono le stesse considerazioni in base alle quali la Corte ha affermato che non è necessario motivare, nei confronti di candidati non prescelti, delle decisioni di promozione. L'espressa manifestazione di un giudizio negativo potrebbe infatti recar danno alla reputazione di taluni candidati.
Molto più difficile è invece stabilire come vada inteso l'obbligo, sancito dall' art. 29, n. 1, di esaminare le possibilità di promozione, e cioè se, in caso di esito positivo, tali possibilità debbano essere necessariamente sfruttate, ovvero l'autorità che ha il potere di nomina sia autorizzata, nell'ambito del suo potere discrezionale, a prescindere dalle stesse, qualora sembri opportuno disporre di una base più larga per l'assegnazione del posto vacante.
Nelle conclusioni presentate nella causa 15-63 (sentenza 4 marzo 1964, Claude Lassalle/Parlamento europeo, Racc. 1964, pag. 77), l'avvocato generale francese Lagrange desumeva dall'art. 4 dello statuto, nel quale la nozione dì promozione è posta a fronte di quella di nomina, il principio secondo cui l'autorità che ha il potere di nomina deve ricorrere, prima di cercare altrove, ai «mezzi di bordo», cioè ai dipendenti già in servizio presso l'istituzione. Questo orientamento è condiviso da Euler, nel suo «Kommentar zum Europäischen Beamtenstatut», in cui sostiene che «le possibilità di assegnazione di un posto contemplate da ciascun punto successivo vanno prese in considerazione soltanto qualora l'esame delle possibilità indicate nel punto precedente abbia portato a concludere che queste non consentono di completare l'organico in modo soddisfacente» (commento all'art. 29, pag. 256). Questi punti di vista si giustificano pienamente, anche in relazione al sistema dello statuto del personale nel suo complesso. In pratica, infatti, la carriera è limitata ad un grado; l'accesso al grado superiore è possibile solo mediante promozione, cioè non è assicurato in ogni caso. Stando così le cose, la suddetta concezione presenta un vantaggio nel senso che il principio della preferenza da dare ai dipendenti della Comunità dovrebbe offrire in occasione dell'assegnazione di posti vacanti, un certo compenso per così limitate possibilità di carriera, che potrebbero indubbiamente dissuadere eventuali candidati.
Dalle precedenti considerazioni si potrebbe desumere che l'autorità avente il potere di nomina ha quanto meno l'obbligo di tenere il massimo conto delle aspettative di promozione dei dipendenti. Mi sembra tuttavia molto dubbio che dall'art. 29 si possa desumere l'esistenza di un obbligo di attribuire la promozione nei casi in cui essa sia possibile, e cioè qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 45 e l'interessato sia idoneo ad occupare il posto considerato. Dalla più recente giurisprudenza nelle cause di personale risulta piuttosto che, nell'interpretare lo statuto, si deve in primo luogo tener conto della lettera dello stesso. Attenendosi a questo orientamento, si deve ammettere che gli autori dello statuto, se avessero inteso stabilire l'obbligo di procedere alla promozione, lo avrebbero sancito espressamente all'art. 29 e non si sarebbero limitati ad indicare l'obbligo di esaminare eventuali possibilità di promozione.
Sono perciò del parere che l'interpretazione lata sostenuta dal ricorrente non trova conferma nello statuto. A ben vedere, nell'applicazione dell'art. 29, n. 1, si può tutt'al più esigere — in conformità ai criteri sottolineati da Lagrange e da Euler — che il prescritto esame delle suddette possibilità venga effettuato con la massima scrupolosità e tenendo conto di tutte le aspettative di promozione dei dipendenti. In tal caso, però, il passaggio alla fase di cui all'art. 29, n. 1, lettera b) è giustificato non solo qualora non si trovi alcun dipendente promovibile, ma anche qualora esso appaia opportuno in base a fondati motivi, che dovranno eventualmente essere provati in sede giurisdizionale.
Nella fattispecie, su richiesta della competente Sezione della Corte, il Parlamento ha reso noto che, in risposta al primo avviso di vacanza dei posti in questione, erano stati presentati 25 atti di candidatura. Il direttore del personale aveva dichiarato meritevoli di promozione cinque dei candidati, fra cui il ricorrente. Da un esame più approfondito risultava poi che fra i candidati vi erano molti altri dipendenti che, per titoli e capacità, apparivano idonei ad occupare i posti vacanti. Altri candidati sarebbero divenuti promovibili dopo qualche mese. Considerata questa situazione, l'autorità che ha il potere di nomina era giunta a concludere che fosse più opportuno adottare le decisioni di nomina in base a più ampie possibilità di scelta, ed era stata quindi indotta a bandire un concorso. Per l'autorità che ha il potere di nomina si trattava, in sostanza, di garantire anzitutto un accurato esame comparativo di tutti i candidati, per tenere debitamente conto degli interessi di tutti gli aspiranti alla promozione. A tal fine, se condo lo statuto — che non contempla altre fasi intermedie — restava solo il procedimento del concorso interno di cui all'art. 29, lettera b), al quale, certo, dovevano essere ammessi anche dipendenti temporanei (il che potrebbe forse apparire sorprendente, ma va ritenuto ammissibile secondo la giurisprudenza della Corte).
A mio parere, non si può quindi in alcun modo far carico all'autorità che ha il potere di nomina di aver violato l'art. 29, n. 1, dello statuto, né si può dichiarare illegittimo il bando di concorso.
b)
Questo ci porta necessariamente ad affrontare la questione del se il concorso si sia svolto regolarmente, in modo da escludere ogni vizio del relativo elenco degli idonei, sul quale l'autorità che ha il potere di nomina si è basata per procedere all'assegnazione dei posti.
Dato il gran numero di censure formulate su questo punto dal ricorrente, mi sembra bene premettere a tale esame alcune considerazioni generali.
È chiaro, a mio avviso, che i lavori di una commissione di concorso, destinati a portare ad una valutazione dei candidati, non possano essere sottoposti ad un pieno controllo giurisdizionale. Quest'ultimo è escluso, in quanto la commissione — come risulta già dalla lettera dell'art. 5 dell'allegato III dello statuto — ha facoltà discrezionali nell'organizzazione dell'esame, e per il fatto che detta commissione deve esprimere una serie di giudizi che non possono essere sostituiti da valutazioni espresse dalla Corte di giustizia. Nei casi come quello in esame, la Corte deve quindi limitarsi sostanzialmente ad accertare se il procedimento di concorso si sia svolto regolarmente e se, in particolare, sia stato rispettato il principio della parità di trattamento dei concorrenti. L'accertamento potrà ancora estendersi alla questione del se la commissione abbia preso in considerazione criteri che appaiano irrilevanti ai fini del procedimento, o se abbia trascurato criteri di manifesta importanza. Per il resto, si potrà tutt'al più prendere in esame l'ulteriore questione del se le valutazioni della commissione appaiano manifestamente inesatte, sì da poter parlare d'arbitrio nell'esercizio del potere discrezionale.
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Nell'esame delle censure formulate dal ricorrente sorge in primo luogo il problema del se le operazioni del concorso fossero state affidate ad una commissione giudicatrice regolarmente costituita. In proposito, il ricorrente ha inizialmente criticato il fatto che i membri della commissione giudicatrice siano stati nominati dal segretario generale e non — come stabilito nella decisione del Parlamento 12 dicembre 1962 — dal presidente dell' istituzione, in quanto autorità che ha il potere di nomina ai sensi dell'art. 2 dello statuto del personale. Avendo poi il convenuto provato che, in forza di una nuova decisione, adottata dal Parlamento in data 7-8 ottobre 1971 sull'art. 2 dello statuto, il segretario generale è effettivamente competente in materia, il ricorrente ha lamentato che quest'ultima decisione non sia stata pubblicata: essa sarebbe perciò priva di efficacia, e gli atti che su di essa si fondano sarebbero perciò illegittimi.
A me pare già dubbio — ma per il momento vorrei lasciare aperta la questione — che gli atti con cui un organo amministrativo viene autorizzato ad adottare determinati provvedimenti, anche qualora questi abbiano efficacia normativa, debbano necessariamente essere pubblicati. Per quanto riguarda la determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina ai sensi dello statuto del personale, si può senz'altro ritenere che un siffatto provvedimento interno di «ripartizione del lavoro» (secondo l'espressione usata nelle sentenze 30 maggio 1973, cause 46-72, Robert De Greef/Commissione, e 49-72, Giuseppe Drescig/Commissione, Racc. 1973, pagg. 543 e 565) non richieda, per essere efficace, che la semplice comunicazione ai più importanti uffici, come gli organi rappresentativi del personale, comunicazione che si può certamente presumere abbia avuto luogo, nella fattispecie, al Parlamento. Ove si ritenga obbligatoria la pubblicazione, ci si deve poi chiedere se essa sia un presupposto formale «ad substantiam», nel senso che i provvedimenti adottati in forza dell'atto di autorizzazione non pubblicato sarebbero illegittimi. Anche tale questione può tuttavia rimanere in sospeso, poiché nella fattispecie dovrebbe in definitiva essere sufficiente un'altra considerazione: volendo infatti giungere a sostenere la nullità della delegazione di poteri a favore del segretario generale, ed a negare quindi la competenza di quest'ultimo, anche nel presente caso dovrebbe tuttavia valere quanto affermato dalla Corte, nella già richiamata giurisprudenza, sulla questione della nullità di atti compiuti senza osservare le norme sulla competenza stabilite all'art. 2 dello statuto del personale. La Corte ammette, cioè, la nullità soltanto qualora la deroga dalle suddette norme possa menomare le garanzie offerte ai dipendenti dallo statuto o violare le norme relative ad una sana amministrazione del personale. Non si può dire che tale condizione si verifichi nel caso di nomina di una commissione esaminatrice da parte del segretario generale, anche e soprattutto perché deve ritenersi che, ammessa in materia la competenza del presidente del Parlamento, questi seguirà in linea di massima le proposte del segretario generale.
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Quanto alla scelta dei criteri adottati dalla commissione giudicatrice, il ricorrente lamenta il fatto che, oltre ai rapporti informativi periodici di cui all'art. 43 dello statuto, siano stati presi in considerazione fattori estranei alla sfera delle Comunità, come certi attestati d'imprese industriali.
Il ricorrente, che si basa evidentemente sull'art. 45, norma relativa alle promozioni, perde di vista che il concorso di cui trattasi era un concorso per titoli, e implicava quindi la facoltà di prendere in considerazione tutti i documenti, di qualsiasi genere, che potessero fornire indicazioni sulla capacità del candidato, e non esclusivamente quelli relativi all' attività svolta presso le Comunità.
D'altra parte, se è vero che, nella deposizione del presidente della commissione giudicatrice, l'affermazione secondo la quale ci si era in sostanza attenuti al sistema applicato in altri procedimenti di concorso poteva suscitare qualche perplessità, queste sono state poi dissipate dall'ulteriore dichiarazione secondo cui erano stati inoltre fissati dei criteri specifici, appositamente elaborati per l'assegnazione dei posti in questione, come quelli indicati ai nn. 6, 7, 8, 9 e 10 della relazione della commissione esaminatrice. In complesso, è stato possibile formarsi il convincimento che questa non abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale, e che in ogni caso non sia possibile parlare di una determinazione manifestamente arbitraria delle condizioni di concorso (unico elemento che potrebbe essere rilevante nel presente contesto).
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Il ricorrente ha inoltre criticato il modo in cui la commissione giudicatrice ha applicato i criteri di cui al. n. 11 (conoscenze linguistiche) e al n. 12 (dimostrazione, da parte del candidato, di possedere una conoscenza molto approfondita della struttura e del funzionamento delle Comunità europee e delle loro istituzioni, in particolare del Parlamento, nonché dei trattati e della legislazione comunitaria). La commissione avrebbe formato il proprio giudizio in base ad un esame orale, mentre il bando di concorso contemplava unicamente una valutazione dei titoli ed un colloquio.
Dall'audizione del presidente della commissione stessa abbiamo appreso che è stato assolutamente rispettato il carattere del colloquio. La commissione si è limitata ad effettuare un rapido controllo delle indicazioni fornite dai rapporti di cui all'art. 43 dello statuto, nonché dagli stessi candidati, facendo a questi domande press'a poco equivalenti su problemi di diritto comunitario, per rendersi conto del modo in cui essi erano in grado di rispondere.
Né sembra, in realtà, che si possa dubitare di tali affermazioni. Nel bando di concorso, i due punti suddetti erano infatti compresi fra le condizioni che dovevano essere soddisfatte dai candidati.
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Poiché al riguardo non esisteva alcuna materiale documentazione nei fascicoli personali, non restava altra via che quella di verificare l'esistenza dei necessari requisiti mediante il previsto colloquio. La circostanza che, d'altra parte, in tal modo non si potessero soddisfare pienamente le ambiziose esigenze poste dal secondo punto del bando di concorso può essere considerato come una manchevolezza; tuttavia, essa non ha potuto avere influenza decisiva sulla valutazione dei candidati, per il semplice fatto ch'essa li riguardava tutti allo stesso modo, restando così salvo il principio della parità di trattamento.
Volendo poi procedere ad un esame più particolareggiato dei singoli criteri di valutazione (sempre nell'ambito delle nostre limitate facoltà di controllo), per accertare la fondatezza delle critiche formulate dal ricorrente, si giunge alle seguenti conclusioni:
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Non si può considerare, a mio avviso, manifestamente illegittimo il fatto che il criterio dell'anzianità di servizio sia stato limitato nel senso di prendere in considerazione come massimo un'anzianità di dieci anni nella categoria A o L/A c nella carriera A 4/5 o L/A 4/5 né il fatto che la commissione si sia basata, nell'esprimere il proprio giudizio, anche sull'età dei candidati. Quanto al primo punto, mi sembra soddisfacente la spiegazione che, per posti del tipo di quelli messi a concorso, è sufficiente l'esperienza acquisita in un periodo limitato, come quello stabilito nella fattispecie. A ciò si aggiunge la comprensibile preoccupazione di limitare il peso di siffatti criteri che operano automaticamente, per tener conto degl'interessi dei candidati più giovani. Quanto al secondo punto, si può certamente accogliere l'argomento secondo cui, in tal modo, è possibile far valere il fattore dell' «esperienza generale».
Ritengo parimenti soddisfacenti le spiegazioni fornite dal testimone in merito alla valutazione dei titoli accademici, spiegazioni in base alle quali non sussiste alcun dubbio sul fatto che, almeno per quanto riguarda i titoli del ricorrente, non è stato commesso alcun errore di valutazione.
Né mi sembra dare adito a critiche la valutazione dei rapporti redatti a norma dell'art. 43 dello statuto del personale. Ciò vale anche per quanto riguarda il procedimento seguito nei casi in cui tali rapporti non esistevano. In tali casi, i criteri sostitutivi dei rapporti stessi (attività pluriennale nelle segreterie di gruppi parlamentari) e la circostanza che sia stato preso in considerazione un giudizio di massima sul candidato possono in effetti considerarsi come un mezzo adeguato per stabilire un'esatta valutazione, a prescindere dal fatto che i casi suddetti sono irrilevanti, dal momento che gl'interessati non sono stati inclusi nell'elenco degli idonei.
Mi sembra altresì soddisfacente quanto il testimone ha dichiarato in merito al criterio stabilito al n. 8 («esperienza o attività anteriori che presentino analogia o che costituiscano una preparazione all' esercizio delle funzioni corrispondenti ai posti da caprire»). È importante soprattutto il fatto che si sia tenuto conto di esperienza eventualmente acquisita alle dipendenze stesse del Parlamento. Se le dichiarazioni del testimone sono esatte (e non vi è motivo di dubitarne), di taie esperienza si è tenuto effettivamente conto, sia pure in un diverso contesto, e precisamente con riferimento ai criteri di cui ai nn. 7, 9 e 10.
Infine, sono state fornite spiegazioni in complesso convincenti anche riguardo ai criteri precisati ai suddetti nn. 9 e 10, relativi alla «capacità di dirigere un gruppo di dipendenti di alto livello» ed alle «qualità organizzative e di metodo». In proposito, la commissione giudicatrice si è basata, a quanto pare, sui dati contenuti nei rapporti di cui all'art. 43 dello statuto, su quelli di altri documenti dei fascicoli personali e relativi all'attività svolta alle dipendenze della Comunità, come quella presso le segreterie delle commissioni parlamentari, nonché su quelli forniti da attestati relativi a precedenti attività extracomunitarie, che potevano costituire un'analoga base di giudizio.
La nostra indagine ci porta quindi a constatare che il procedimento seguito dalla commissione giudicatrice non può dare adito a fondate critiche. Vi sono unicamente due punti che potrebbero forse lasciar sussistere qualche dubbio ed a cui devo, per completezza, accennare.
In proposito, non mi riferisco al fatto che, per quanto riguarda l'applicazione del criterio dell'anzianità di servizio, una valutazione proporzionale alla durata complessiva di questo sarebbe stata forse più opportuna che non il limitare a dieci anni il periodo da prendere in considerazione. Penso piuttosto che all'esperienza specifica acquistata dal ricorrente alle dipendenze della commissione parlamentare, e più precisamente a quella relativa al posto da lui di fatto occupato ad interim, non sia stato attribuito eccessivo peso; su questo punto, peraltro, egli avrebbe ottenuto — secondo le dichiarazioni del teste — un punteggio che superava di due voti quello di altri candidati. Ritengo inoltre che non siano del tutto ingiustificati dei dubbi circa la ponderazione dei vari criteri di valutazione, soprattutto se si consideri l'influenza di un giudizio espresso in base ad un breve colloquio.
Ci si può tuttavia giustamente chiedere se si tratti realmente, nella fattispecie, di gravi e manifesti errori di valutazione, come quelli che la Corte può, al massimo, prendere in considerazione in casi del genere. Si può inoltre ritenere che l'eventuale rettifica di tali irregolarità non possa condurre ad una sostanziale modifica dell'elenco degli idonei, secondo cui i candidati prescelti avrebbero ottenuto un punteggio compreso fra 66 e 1/2 e 75 e 1/2, mentre al ricorrente sono stati attribuiti solo 60 punti. Se si tiene conto di tale circostanza, e se si considera inoltre che, nella scelta da effettuare fra i candidati inclusi nell'elenco degli idonei, l'autorità che ha il potere di nomina dispone certamente di un certo margine discrezionale (sentenza 15 dicembre 1966, causa 62-65, Manilo Serio/Commissione, Racc. 1966, pag. 758), entro il quale possono avere eventualmente incidenza anche questioni relative alla rappresentanza proporzionale dei vari Stati membri, si deve in definitiva ammettere che i due punti per i quali ho messo in luce le difficoltà possono essere trascurati nel presente procedimento.
È quindi possibile concludere, riassumendo, che anche per quanto riguarda lo svolgimento del concorso non si sono rese evidenti irregolarità che possano giustificare l'annullamento del relativo procedimento e delle conseguenti nomine.
III — Propongo quindi che la Corte si pronunzi nel senso che:
Il ricorso del sig. Küster è irricevibile nei capi diretti a far condannare il Parlamento a corrispondere al ricorrente l'indennità differenziale di cui all'art. 7, n. 2, dello statuto del personale, ed a far dichiarare che il Parlamento ha commesso un illecito omettendo di confermare al ricorrente ch'egli occupava di fatto ad interim il posto di capo della segreteria della commissione «sanità pubblica e problemi ambientali». Per il resto, il ricorso va respinto, in quanto infondato. Per la decisione sulle spese si deve applicare l'art. 70 del regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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