CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 17 SETTEMBRE 1974
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Nell'ambito di una controversia concernente la liquidazione della restituzione prevista dal regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio del 21 ottobre 1964 per l'esportazione verso i paesi terzi della farina di glutine a base di cereali diversi dal frumento di cui alla voce doganale 11.09, sono sorte delle questioni d'interpretazione dell'articolo 18 di questo regolamento in relazione all' articolo 3, lettera b) del regolamento n. 163/64/CEE della Commissione del 29 ottobre 1964, il quale precisa le modalità d'applicazione delle disposizioni del detto articolo 18.
In relazione all'articolo 17 dello stesso regolamento che istituisce un sistema di restituzioni alla produzione per il granturco e il grano tenero utilizzati dall' industria degli amidi, l'articolo 18 dispone che nel calcolo dell'importo delle restituzioni all'esportazione applicabili ai prodotti previsti dal regolamento si tiene conto delle restituzioni alla produzione previste per le suddette materie di base.
L'articolo 3, lettera b), del regolamento d'esecuzione n. 163/64 della Commissione dispone che quando uno Stato membro concede una restituzione alla produzione, «la restituzione che può essere concessa all'esportazione dei prodotti trasformati di cui all'articolo 1, a destinazione dei paesi terzi, è stabilita conformemente alle disposizioni dell' articolo 15 del regolamento n. 141/64/CEE; tuttavia, l'ammontare della restituzione all'esportazione che può essere concessa è diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata dallo Stato membro esportatore alla data dell'esportazione».
Nel maggio 1967, la ditta il cui titolare e ricorrente nella causa principale ha esportato farina di glutine a base di cereali diversi dal frumento, da essa prodotta usando come materia prima una merce importata da paesi terzi sotto la denominazione «foraggio a base di glutine di granturco» di cui alla voce doganale 23.03. Tale materia prima non faceva oggetto di un'organizzazione comune di mercato dei prodotti agricoli. Alla sua entrata nella Comunità essa non era stata sottoposta ad alcun onere. In relazione all'esportazione della farina di glutine ricavata da tale merce, l'organismo d'intervento germanico (Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel) liquidava all'attore una restituzione calcolata conformemente all'articolo 15 del regolamento n. 141/64, e quindi tenendo conto in particolare dei prezzi del granturco, detraendo però l'ammontare della restituzione alla produzione per il granturco attribuito dallo Stato esportatore alla data dell'esportazione, conformemente alla menzionata disposizione dell'articolo 3, lettera b) del regolamento n. 163/64. La restituzione all'esportazione così accordata è stata di 47,40 DM la tonnellata.
Il ricorrente chiede invece l'applicazione integrale dell'aliquota della prestazione prevista all'epoca, cioè 398 DM la tonnellata, sostenendo essere ingiustificata la detrazione nei suoi confronti della restituzione alla produzione del granturco di cui egli non aveva beneficiato poiché aveva prodotto la farina di glutine utilizzando una merce rispetto alla quale non erano previste restituzioni alla produzione.
Nell'ambito di questa controversia, il Bundesfinanzhof chiede alla Corte di dire se l'articolo 18 del regolamento n. 141/64, in relazione all'articolo 3, lettera b) del regolamento n. 163/64, vada interpretato nel senso che qualora non sia contemplata alcuna restituzione alla produzione su un prodotto derivato dal granturco e importato per la fabbricazione della farina di glutine, non essendo tale merce importata soggetta a prelievo, si debba ugualmente tener conto della restituzione alla produzione di amido di granturco per il calcolo dell'ammontare della restituzione all'esportazione che nel periodo considerato ciascuno Stato aveva facoltà, entro limiti stabiliti dai regolamenti comunitari in vigore, di attribuire ai suoi esportatori.
La Commissione ritiene che, in considerazione del carattere generale della disposizione dell'articolo 3 del regolamento n. 163/64, che prescinde da un rapporto diretto fra l'importo della restituzione alla produzione da prendere in considerazione per il calcolo della restituzione all'esportazione e i costi di produzione, e tenuto anche conto di esigenze pratiche, la deduzione va applicata in ogni caso.
2.
Per rispondere alla domanda posta dal Bundesfinanzhof, a me pare invece decisiva la considerazione che, come è espressamente dichiarato nell'undicesimo considerando del regolamento n. 141/64 del Consiglio, la restituzione consentita per le esportazioni verso i paesi terzi «ha lo scopo di compensare il divario esistente tra i prezzi dei prodotti di base praticati nello Stato membro esportatore e quelli del mercato mondiale». Fra i prodotti di base a cui il regolamento si riferisce, non è ovviamente compresa la merce utilizzata dall'esportatore per la sua produzione di farina di glutine. Si trattava infatti, come si è visto, di una merce che non faceva oggetto di un' organizzazione comune dei mercati agricoli.
Va anche considerato che, a norma dell' articolo 15 del regolamento n. 141, l'ammontare della restituzione viene calcolato, tenendo conto delle condizioni del mercato mondiale, sulla base dei prezzi dei prodotti di base contemplati dallo stesso regolamento. Nel nostro caso tale relazione non potrebbe essere stabilita, dal momento che è stata utilizzata una materia prima non prevista ai fini della produzione di merci che possono beneficiare della restituzione.
La possibilità per gli Stati di concedere restituzioni all'esportazione della merce di cui trattasi era stata prevista non già per favorire l'esportazione della farina di glutine di per sè considerata, indipendentemente dalle materie prime da cui questa è stata tratta, ma piuttosto in funzione dell'utilizzazione nella Comunità di determinate materie di base, facenti parte dell'organizzazione comune di mercato.
3.
La Commissione ritiene peraltro che, per ragioni pratiche attinenti alla prova, tutta la farina di glutine poteva beneficiare del regime delle restituzioni.
Ma, in tal modo, si confonde il principio di diritto con degli aspetti pratici relativi alla prova della situazione che ne giustifica l'applicazione. Queste difficoltà potranno eventualmente essere risolte in favore dell'esportatore, nel senso che si presumerà, fino a prova contraria, che la farina di glutine esportata sia stata prodotta a partire da granturco e abbia quindi diritto alla restituzione. Ma quando sia fornita la prova indubitabile che la farina è stata prodotta da una materia prima diversa da quelle previste dal regolamento n. 141/64, sarebbe contrario alla funzione stessa della disciplina Comunitaria di attribuire una restituzione. La restituzione in tal caso sarebbe priva di causa e quindi illegittima.
Richiamando anche quanto già avevo avuto l'occasione di affermare nella causa 149-73 (Witt c. Hauptzollamt di Amburgo, Raccolta 1973, pag. 1597) sulla necessità di distinguere fra le difficoltà pratiche attinenti alla prova e le definizioni di nozioni e istituti giuridici, osservo che le difficoltà pratiche attinenti non alla definizione legale di un prodotto e alla funzione legale della concessione di un premio, ma soltanto alla prova dell'origine merceologica del prodotto stesso, se possono portare a compromessi di ordine pratico, nel senso di condurre le autorità a basarsi in pratica su presunzioni basate sul criterio dell' «id quod plerumque accidit», e quindi nella specie a una presunzione che la farina di glutine a base di cereali diversi dal frumento sia tratta dal prodotto di base che viene generalmente usato a tale scopo, tuttavia tale difficoltà non potrà portare a un mutamento del principio di diritto, quale costituirebbe appunto l'ammissione del rimborso in linea di principio anche per quelle merci che non sono tratte da prodotti di base previsti, laddove la funzione del premio è esclusivamente quella di facilitare lo smercio di questi prodotti.
4.
Poiché d'altronde la materia prima di cui trattasi era stata importata da paesi terzi senza sopportare alcun onere per la sua introduzione nella Comunità, poiché quindi il ricorrente ha potuto ottenerla nel mercato comune al prezzo del mercato mondiale, fa anche difetto il presupposto economico in vista del quale (come risulta dall'undicesimo considerando del regolamento n. 141) la legislazione comunitaria consentiva la concessione della restituzione all'esportazione del prodotto ricavatone.
In questa prospettiva diventa quindi del tutto superfluo considerare la pretesa del ricorrente di ottenere, oltre a quanto ha già indebitamente ricevuto, anche un importo corrispondente alla restituzione alla produzione, la quale, come precisa il dodicesimo considerando del regolamento n. 141/64 del Consiglio, ha la funzione di compensare, almeno in parte, l'incidenza del prelievo all'importazione nella Comunità del prodotto di base; mentre l'importazione nella Comunità del prodotto di base utilizzato dal ricorrente non ha dato luogo ad alcun prelievo.
Concludo quindi proponendo alla Corte di rispondere alla domanda del giudice nazionale affermando per diritto che, sotto la disciplina del regolamento n. 141/64 del Consiglio, le esportazioni verso paesi terzi della farina di glutine ricavata da un prodotto di base non facente parte dell'organizzazione comune dei mercati agricoli non possono beneficiare di alcuna restituzione.
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