CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 12 DICEMBRE 1974 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Il 20 dicembre 1972, la segreteria generale del Parlamento pubblicava l'avviso di posto vacante n. 707, relativo a 3 posti di revisore nella carriera L/A 5-4 (allegato 1 all'atto introduttivo) disponibili dall'1. 1. 1973, nella sezione olandese del servizio linguistico del Parlamento. Com'era precisato nell'avviso, il presidente del Parlamento (autorità avente il potere di nomina) aveva deciso di occupare tali posti, se possibile, mediante promozione o trasferimento. Pertanto la segreteria generale invitava a presentare le candidature per iscritto e in duplice copia, attenendosi al criterio summenzionato.
All'appello rispondevano dieci candidati. Il 17 gennaio 1973 il direttore generale dell'amministrazione, del personale e delle finanze trasmetteva l'elenco di dieci interessati al sig. Bruch, direttore competente, segnalandogli, in una nota di accompagnamento, che nessuno dei candidati chiedeva un trasferimento, mentre otto di essi — tra cui il ricorrente — potevano essere presi in considerazione per la promozione. Questi otto candidati erano tutti traduttori di grado L/A 5, nella carriera L/A 6-5.
Con nota 25 gennaio 1973 (allegato 2 al ricorso), il sig. Bruch comunicava al direttore generale che, vagliata attentamente ogni domanda, il direttore del servizio linguistico, il capo della sezione olandese e i revisori di tale sezione avevano concluso che dal fascicolo personale dei singoli candidati non emergevano elementi che consentissero l'immediata promozione di tre di essi. Il sig. Bruch, d'accordo col direttore del servizio linguistico e col capo della sezione olandese, formulava la proposta che l'autorità avente il potere di nomina bandisse un concorso interno per esami.
Il direttore del Parlamento, però, era di avviso contrario e insisteva affinché i posti fossero assegnati, se possibile, mediante promozione.
Il capo della sezione olandese e i tre revisori più anziani vagliavano una seconda volta i titoli dei candidati, ne proponevano tre per la promozione, ma scartavano il ricorrente.
Il 9. 5. 1973 il sig. Bruch trasmetteva tale proposta (allegato 4 al ricorso) al direttore generale, corredandola delle seguenti osservazioni: (allegato 3 al ricorso) il capo del servizio linguistico aveva espresso il suo accordo sulla proposta; i criteri seguiti nella selezione erano stati quelli dell'anzianità di grado, dell'anzianità di servizio e dei rapporti informativi biennali.
Con decisione 21. 5. 1973, pubblicata il 9 agosto successivo, l'autorità avente potere di nomina promuoveva i candidati prescelti a revisori di grado L/A 5, nella carriera L/A 5-4.
Il 5 novembre 1973, il ricorrente presentava all'autorità suddetta un reclamo avverso tale decisione, a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale (allegato 5 al ricorso). Poiché tale reclamo veniva respinto con lettera 14 febbraio 1974 (allegato 6 al ricorso), egli proponeva il presente ricorso.
Fra i mezzi dedotti dal ricorrente ve n'è uno che, a mio avviso, dovrebbe venir accolto.
Come lor signori ricorderanno, l'art. 43 dello statuto del personale recita:
«La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario, eccettuati quelli di grado A1 e A 2, sono oggetto di un rapporto informativo periodico compilato almeno ogni due anni, alle condizioni stabilite da ciascuna istituzione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 110.
Tale rapporto viene comunicato al funzionario. Questi ha facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili».
Il regolamento interno adottato dal Parlamento in conformità all'art. 110 stabilisce — per quanto ci interessa — che i rapporti informativi vanno compilati ogni due anni, ed il primo rapporto va compilato entro il biennio successivo alla nomina in ruolo (allegato 1 alla replica).
L'art. 45 dello statuto del personale prescrive tra l'altro:
«La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto.»
Nel corso del procedimento non è stato sufficientemente chiarito quali fossero i documenti esaminati dalla Commissione che nel maggio 1973 avanzò le proposte di promozione. Il convenuto ha affermato — ed il ricorrente non lo ha sostanzialmente contestato — che si trattava dei fascicoli personali dei candidati. Non risulta con certezza che la suddetta commissione abbia preso visione delle domande dei candidati o che tali domande contenessero ulteriori informazioni, non desumibili dai fascicoli. Non è il caso, comunque, di dilungarci su tale problema; è assodato che la commissione non disponeva di rapporti informativi aggiornati almeno per quanto riguarda alcuni candidati, tra cui il ricorrente. L'agente del Parlamento lo ha dichiarato in udienza, anche se ha chiarito che i rapporti in questione erano, al momento dell'esame, praticamente compilati, o quanto meno sufficientemente' eloquenti per costituire un elemento di giudizio. Alla luce della giurisprudenza della Corte, tale asserzione assume un aspetto sorprendente.
L'ultimo rapporto concernente il ricorrente è stato prodotto in giudizio (allegato 2 alla replica) e risale al 21. 2. 1973. Poiché egli, come risulta dal suo fascicolo personale — anch'esso incluso nel fascicolo processuale — fu nominato in ruolo nel gennaio 1967, è evidente che tale rapporto è stato redatto con undici mesi di ritardo sulla scadenza biennale. Secondo il convenuto, il ritardo è dovuto alle difficoltà di carattere tecnico provocate dall'ingresso nella Comunità dei nuovi Stati membri e dal conseguente ampliamento dell'organico.
Non nego che tali difficoltà siano effettivamente intervenute e che possano giustificare la mancata compilazione del rapporto entro il gennaio 1973. Non dimentichiamo però, che dal fascicolo personale del ricorrente risulta che anche per precedenti rapporti — compilati rispettivamente nel 1969 e nel 1971 — la puntualità ha lasciato a desiderare, pur se il ritardo non è stato così rilevante come nell'ultima occasione. A mio avviso, le difficoltà in questione — ammesso che possano costituire una attenuante giuridicamente valida — avrebbero dovuto essere superate entro il maggio 1973. Invero, dalle memorie delle parti non si desume alcun elemento tale da rappresentare un serio ostacolo in questo senso.
La Corte ha sancito a chiare lettere che l'art. 45 prescrive un esame approfondito dei fascicoli personali dei candidati, e in particolare dei rapporti biennali, onde garantire che l'ampio potere discrezionale demandato all'autorità avente il potere di nomina venga esercitato con piena cognizione di causa — cfr. causa 27-63, Raponi c. Commissione (Raccolta 1964, pag. 247 e segg.); cause ruinite 94 e 96-63, Bernusset c. Commissione (ibid. pag. 585 e segg.); causa 97/63, De Pascale c. Commissione (ibid. pag. 999). Più recentemente la Corte ha ribadito l'intangibilità del diritto spettante ai dipendenti in forza dell'art. 43, di formulare osservazioni sul rapporto biennale prima che esso diventi un documento ufficiale del loro fascicolo, che costituisce elemento di giudizio, specie per eventuali promozioni — cfr. causa 21-70, Rittweger c. Commissione (Raccolta 1971, pag. 7), nonché le relative conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe. Non sarebbe pertanto stato corretto giudicare il ricorrente sulla scorta del rapporto biennale 1973 ancora in fase di elaborazione.
Secondo il convenuto, l'art. 45 non prescrive che all'atto dell'esame comparativo si debba tener conto di rapporti relativi ad un determinato periodo; è quindi irrilevante che nel caso di specie il rapporto più recente risalga al 1971. L'assurdità di tale tesi è manifesta: l'art. 43 dispone che i rapporti vanno compilati «almeno ogni due anni», e l'art. 45 prescrive che tali rapporti devono essere presi in considerazione.
Di conseguenza, ritengo che le promozioni di cui è causa debbano essere annullate.
Dopo tale conclusione, non è il caso di dilungarci sugli altri mezzi invocati dal ricorrente.
In primo luogo egli sostiene che, mentre, a norma dell'art. 45, la promozione «comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene», l'inquadramento dei tre dipendenti promossi non è stato modificato.
Il convenuto contesta — a mio avviso giustamente — la fondatezza di tale mezzo: anche se sotto questo aspetto l'art. 45 va interpretato restrittivamente, non vi è stata comunque lesione dei diritti del ricorrente. Comunque, ritengo che l'art. 45 vada interpretato alla luce dell'allegato I dello statuto del personale, il quale elenca gli impieghi tipo e le carriere relative per ciascuna categoria e servizio. Da tale allegato risulta evidente che le carriere in diversi casi si sovrappongono. Ad esempio, per quanto riguarda la presente causa, il grado L/A 5 è comune alla carriera di «revisore» e a quella di «traduttore». Del pari nel grado L/A 4 possono venir inquadrati sia un «capo divisione traduzioni» sia un «revisore»; e vi sono ancora numerosi esempi del genere nelle carriere del personale dell'ufficio progettazioni e dei laboratori dell' Euratom. Non vi è alcun dubbio che il passaggio di un dipendente ad una carriera superiore (ad es. da traduttore a revisore) debba configurarsi come una vera e propria «promozione». Nel caso di un traduttore di grado L/A 5, sarebbe assurdo sostenere che la nomina a revisore non costituisce «promozione» ai sensi dell'art. 45 senza passaggio al grado L/A 4. Un criterio siffatto comporterebbe per l'autorità avente potere di nomina il dilemma tra il non promuovere il traduttore o il promuoverlo, scavalcando i revisori di grado L/A 5. Mi rifiuto di credere che gli autori dello statuto mirassero a risultati così aberranti. Ritengo invece che nel presente caso debba applicarsi il principio sancito dalla Camera dei Lords nella causa Luke c. C.I.R. (A.C. 1963, pag. 557) secondo cui, l'applicazione pedissequa di una legge va evitata quando ciò possa risolversi in un travisamento della chiara volontà del legislatore e ne scaturiscano risultati manifestamente irrazionali (Lord Reid, pag. 577).
Del pari non mi sento di condividere la tesi del ricorrente secondo cui nella fattispecie si è proceduto ad un trasferimento più che ad una promozione: a mio avviso il «trasferimento» ai sensi dello statuto del personale, non presupponendo alcun processo di selezione, consiste nel passaggio del dipendente ad un altro posto facente parte di una carriera equivalente.
Il ricorrente lamenta poi che la commissione che ha formulato le proposte di promozione, si è limitata a segnalare i tre candidati più anziani senza demeriti speciali. La Corte dovrebbe inferirlo dalla nota 9 maggio 1973 del sig. Bruch e dal dubbio aleggiante circa l'effettiva visione delle domande dei candidati da parte degli incaricati della selezione. Per quanto riguarda la nota del sig. Bruch, non mi riesce di giungere a questa conclusione: ne ho arguito semplicemente che l'anzianità ha rappresentato, a buona ragione, uno dei fattori determinanti della selezione. Nemmeno il mancato esame delle domande, quand'anche tale circostanza fosse provata porterebbe più acqua al mulino del ricorrente.
Da ultimo, il ricorrente assume che l'autorità avente potere di nomina, respingendo la proposta di bandire un concorso interno ed insistendo affinché i posti vacanti fossero attribuiti mediante promozione, ha commesso uno sviamento o uno straripamento di potere. Anche tale censura va disattesa: non può ammettersi, infatti, che l'autorità in questione, cui spetta per legge la decisione definitiva, sia vincolata dal parere dei propri subordinati.
Rimane la questione delle spese. Se questa Corte condivide il mio punto di vista, il ricorrente riuscirà vittorioso. Né importa che tutti i mezzi del ricorso, tranne uno, siano risultati infondati. Ritengo pertanto che le spese debbano essere poste a carico del convenuto.
( 1 ) Traduizione dall'inglese.
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