CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 23 OTTOBRE 1974
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Benché le cause 26-74 e 34-74 abbiano diverso carattere processuale (l'una concerne un ricorso intentato contro la Commissione per risarcimento danni, mentre l'altra ha per oggetto una do manda del tribunale di Lilla per l'interpretazione in via pregiudiziale di alcune norme di regolamenti comunitari), l'unicità dell'impresa interessata e la sostanziale identità di una parte essenziale dei problemi di diritto che esse pongono ci conducono a considerarle insieme; tanto più che, in dipendenza della risposta che fosse data alla domanda posta dal giudice francese nella causa 34-74, potrebbe risultarne la decisione sul piano nazionale di far riparare quello stesso danno di cui l'impresa ricorrente ha chiesto il risarcimento a questa Corte agendo contro la Commissione nella causa 26-74.
Non capita sovente che la parte convenuta, in un processo volto a ottenere il rimborso di somme che l'attore afferma essere state illecitamente percepite, si dichiari d'accordo con il ricorrente. Ma questo è accaduto nel procedimento pregiudiziale instaurato dal tribunale di Lilla in relazione alla causa fra la ditta Roquette, parte attrice, e l'amministrazione doganale francese, parte convenuta. Nelle sue osservazioni orali, presentate davanti a questa Corte, il Governo francese ha dichiarato che nel percepire gli importi compensativi monetari sulle esportazioni di prodotti amilacei esso si è inclinato al regolamento n. 218/74/CEE con cui la Commissione ha fissato gli importi compensativi monetari, in esecuzione del regolamento del Consiglio n. 974/71, ma ha anche dichiarato di ritenere che, conformemente ai principi enunciati in quest'ultimo regolamento di base, non si dovrebbero percepire degli importi compensativi sulle esportazioni dei prodotti derivati da cereali quando non vi siano importi compensativi da applicare sulle esportazioni dei cereali stessi.
La Commissione, pur difendendo il suo operato, mediante l'allegazione che esso era imposto dal testo di una specifica norma del regolamento del Consiglio, l'articolo 4 bis, paragrafo 2, non nega che la situazione venuta a crearsi doveva essere considerata del tutto anormale e poco conforme sia al corretto funzionamento del mercato comune sia alle stesse finalità del regolamento che ha istituito il meccanismo degli importi compensativi monetari; tanto è vero che a due riprese essa ha tentato di fare accettare dal Consiglio delle modifiche a quella particolare disposizione dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, aggiunto al regolamento n. 974/71 mediante regolamento n. 509/73, da cui derivavano le denunciate anomalie. Queste si erano verificate in seguito alla mutata situazione del mercato mondiale dei cereali che, da un livello di prezzi sensibilmente più basso di quelli in vigore nella Comunità, è passata, qualche tempo dopo l'adozione di quella norma, a un livello di prezzi più elevato dei prezzi comunitari; mentre l'articolo 4 bis era stato concepito in funzione della situazione anteriore.
2.
È noto che, in attesa della fissazione di nuove parità delle monete, la determinazione dell'auspicato livello dei prezzi e i relativi calcoli hanno continuato ad essere effettuati, per i prodotti per i quali esiste un prezzo d'intervento e per i prodotti il cui prezzo dipende da quello dei primi, in base alle parità precedentemente dichiarate al Fondo monetario internazionale, anche nel caso dei paesi a moneta fluttuante. Cosicché, per quanto fossero rimasti teoricamente invariati, questi prezzi subivano, secondo la moneta in cui venivano espressi, una diminuzione o un aumento pari alla rivalutazione o alla svalutazione di fatto della moneta, ciò che provocava perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli atte a determinare movimenti speculativi e alterazioni del sistema d'intervento previsto dalla normativa agricola comunitaria.
Appunto al fine di evitare tali perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune agricola, è stato istituito il sistema degli importi di compensazione monetaria, con la funzione di compensare gli effetti delle modificazioni valutarie sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono fissati prezzi d'intervento, e dei prodotti agricoli il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di base.
La Corte ha già avuto occasione, in epoca ancora recente, di occuparsi di problemi connessi alle fluttuazioni monetarie e al funzionamento del sistema previsto dalla Comunità per ovviare agli scompensi che ne potrebbero derivare nel funzionamento del mercato dei prodotti agricoli (v. causa 5-73, Balkan import export, Raccolta 1973, p. 1091; causa 9-73, Schlüter, ivi, p. 1135; causa 10-73, Rewe-Zentralfinanz, ivi, p. 1175). Ritengo quindi superfluo di esporre nei dettagli il meccanismo degli importi di compensazione monetaria e rinvio su questo punto a tale giurisprudenza e, più in particolare, alle conclusioni dell'avvocato generale Roemer nella causa 5-73. Cercherò qui di semplificare al massimo una materia irta di disposizioni aridamente tecniche, che si presta a una complessa problematica e che presenta aspetti contraddittori.
Per quanto riguarda i testi che vanno tenuti presenti, mi limiterò a rammentare le disposizioni della normativa comunitaria in materia che entrano direttamente in rilievo nelle presenti cause.
L'ultimo considerando del regolamento n. 974/71 del Consiglio che ha istituito gli importi di compensazione monetaria, dichiara che gli importi da instaurare devono essere limitati a quelli strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure d'intervento e che è opportuno applicarli solo nei casi in cui tale incidenza dovesse portare a difficoltà.
L'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento stabilisce che per i prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti riguardo ai quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati, come è il caso appunto dei prodotti amilacei di cui trattasi, gli importi di compensazione monetaria sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo di compensazione ai prezzi del prodotto di base da cui dipendono.
Tale norma non è stata modificata dal regolamento n. 509/73 del Consiglio, il quale ha esteso anche agli Stati la cui moneta si deprezza oltre il limite di fluitazione la disciplina prevista dal precedente regolamento esclusivamente in relazione agli Stati la cui moneta si apprezza oltre il limite di fluttuazione autorizzato dalla regolamentazione internazionale vigente, rendendone inoltre obbligatoria l'applicazione. Questo regolamento ha aggiunto al regolamento di base n. 974/71 l'articolo 4 bis, il quale, al fine di evitare che le importazioni dai paesi terzi beneficiassero di un importo compensativo monetario talmente elevato da apparire come una sovvenzione all'importazione, ciò che si sarebbe verificato quando la fluttuazione verso il basso di una moneta superasse certi limiti, ha fra l'altro disposto, al suo secondo paragrafo, che negli scambi tra gli Stati membri e in quelli con i paesi terzi gli importi di compensazione applicabili in seguito a un deprezzamento della moneta interessata non possono essere superiori all' onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi.
Va anche rammentata la disposizione dell'articolo 14 del regolamento n. 120/67 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, il quale dispone che all'importazione degli amidi derivanti da cereali viene riscosso un prelievo composto di due elementi :
a)
un elemento mobile, corrispondente all'incidenza sul loro costo dei prelievi stabiliti per il prodotto di base da cui sono tratti;
b)
un elemento fisso, stabilito tenendo conto della necessità di proteggere l'industria di trasformazione.
Di questi due elementi soltanto il primo, l'elemento mobile, presenta un'incidenza sui prodotti trasformati del prezzo dei prodotti di base.
3.
Ora, nel caso di specie, le anomalie lamentate dalla ditta Roquette e ammesse dagli altri intervenienti sono inerenti al fatto che in una nuova situazione, caratterizzata dall'inesistenza di un prelievo all'importazione da paesi terzi dei prodotti di base in ragione del livello elevato dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale e quindi dell'assenza di importi compensativi applicabili a tali prodotti di base, conformemente a quanto dispone il paragrafo 2 dell'articolo 4 bis, del regolamento n. 509/73, l'importo compensativo continua invece a essere applicato ai prodotti derivati, con la conseguenza che l'esportatore francese di tali prodotti si trova svantaggiato rispetto ai suoi concorrenti degli altri Stati membri la cui moneta non abbia ugualmente fluttuato verso il basso.
Questa situazione che la società Roquette stima essere direttamente contraria alla citata disposizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base n. 974/71, risulta dal fatto che la Commissione, nell'applicare il criterio del livellamento stabilito dall'articolo 4 bis, paragrafo 2, basato sulla nozione di «onere all'importazione», costituente il limite massimo degli importi compensativi consentiti, ha tenuto conto non solo dell'importo dell'elemento mobile del prelievo, che è il primo dei due elementi sopra indicati, ma anche dell'elemento fisso stabilito per la protezione dell'industria comunitaria in relazione ai prodotti trasformati.
Onde evitare il risultato anomalo a cui si giunge mediante quest'applicazione, la Commissione, non appena si era verificato il capovolgimento della situazione dei prezzi mondiali dei cereali rispetto ai prezzi comunitari, aveva sottoposto al Consiglio una proposta di regolamento volta a modificare il paragrafo 2 dell'articolo 4 bis, nel senso di consentire che quando l'onere all'importazione si componesse di più elementi, potesse venir preso in considerazione per l'applicazione degli importi di compensazione il solo elemento destinato a tener conto della differenza dei prezzi dei prodotti di base. Poche settimane or sono il Consiglio ha deciso di sospendere l'applicazione di tale disposizione (v. articolo 1, del regolamento n. 2497/74 del 2 ottobre 1974, GU n. L 268, p. 5).
La questione che la Corte deve ora risolvere consiste in primo luogo nel vedere se la disciplina in vigore all'epoca dei fatti che interessano le presenti cause imponeva o meno alla Commissione di tener conto, in ogni caso, anche dell'elemento fisso del prelievo nel modo in cui essa l'ha fatto, onde stabilire l'ammontare dell'importo di compensazione.
4.
In che cosa consiste più esattamente l'anomalia denunciata dalla società Roquette e dal Governo francese? Nell'esempio, dato dal rappresentante di quella società, del produttore belga di amido che compra in Francia il mais e che poi vende l'amido ricavatone senza dover pagare alcun importo compensativo, mentre il produttore francese che esporta l'amido in Belgio deve pagare un importo compensativo commisurato alla quantità di mais utilizzata, vi è una manifesta ineguaglianza di trattamento di due imprese comunitarie che non può trovare alcuna giustificazione, in relazione alle finalità dello stesso sistema di compensazione monetaria, e che va contro uno dei principi dell'ordinamento comunitario. Basti qui richiamare il principio, espresso nell' ultimo considerando del regolamento di base, per cui gli importi compensativi devono essere limitati a quelli strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base. Ora, nel nostro esempio, è evidente la contraddizione con questo principio, dal momento che il produttore belga ha pagato il prodotto di base con la stessa moneta e allo stesso prezzo del produttore francese. Si potrebbe anche completare l'esempio, considerando il caso dell'esportazione in Francia dal Belgio dell'amido prodotto con mais francese. In base all'applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, fatta dalla Commissione, tale esportatore riceverà un importo compensativo, il quale non potrà manifestamente servire, come invece dovrebbe, a compensare l'incidenza delle misure monetarie sul prodotto di base, trattandosi di prodotto acquistato in Francia e esportato in Belgio senza sottoposizione a oneri compensativi.
La vera causa del male potrebbe essere ravvisata, è vero, non nella sottoposizione dell'esportatore francese di amido a un importo compensativo, ma piuttosto nell'esenzione dell'acquirente belga di mais francese da una corrispondente imposizione all'esportazione di tale prodotto di base. Tale imposizione avrebbe forse meglio corrisposto alla logica del sistema degli importi di compensazione, ristabilendo nel funzionamento dell'organizzazione comunitaria dei mercati agricoli quell'equilibrio che le diverse fluttuazioni delle monete nazionali stavano compromettendo. È questa la situazione a cui pare si stia almeno provvisoriamente tornando, con la menzionata sospensione dell'applicazione della disposizione qui all'esame.
Ma per il periodo che qui ci interessa, pur in mancanza di un tempestivo provvedimento del legislatore, esisteva la possibilità di evitare le anomalie risultanti dalla suddetta applicazione della norma?
Per rispondere a questa domanda, occorre esaminare la disposizione dell'articolo 4 bis paragrafo 2, nel contesto del sistema di cui fa parte, in relazione alla altre norme e alla luce delle sue finalità e dei principi di base.
Rammentiamo anzitutto la regola generale dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 974/61 che stabilisce la parità dell'importo compensativo sul prodotto trasformato all'incidenza che ha sul suo prezzo l'importo di compensazione applicato al prodotto agricolo di base.
Tale criterio generale di parità, inserito nel meccanismo della disposizione dell' articolo 4 bis, porterebbe dunque sostanzialmente a escludere ogni rilievo degli elementi fissi del prelievo, non dipendenti dal prezzo dei prodotti agricoli di base, nel senso che essi non potrebbero servire ad aumentare l'importo compensativo sui prodotti trasformati oltre il limite consentito da quel generale criterio. Quindi, nel caso in cui l'importo compensativo sulla materia prima, che sarebbe applicabile in assenza dell'articolo 4 bis, viene ridotto a zero in forza di tale norma (come avviene appunto quando l'importo del prelievo sulle importazioni del prodotto di base dai paesi terzi è zero), anche ai prodotti derivati non potrebbe applicarsi alcun importo compensativo monetario. E vero che, a una considerazione puramente formale, per giungere a tale risultato non sarebbe necessario interpretare la nozione di «onere all' importazione» su cui si basa il paragrafo 2 dell'articolo 4 bis nel senso di limitarla al solo elemento mobile dell'onere all' importazione dai paesi terzi. Come osserva la società Roquette, basterebbe, nell'applicazione di tale disposizione, pur largamente intesa, tener conto del criterio generale di parità stabilito dall'articolo 2.
Ma ciò significa in realtà che gli elementi fissi dell'onere all'importazione dai paesi terzi non potranno mai avere alcun rilievo nella determinazione del livello dell' importo compensativo, dal momento che è soltanto in relazione a situazioni caratterizzate da prezzi mondiali delle materie prime superiori o assai prossimi ai prezzi comunitari (e cioè quando l'elemento mobile dell'onere all'importazione sarà nullo o molto basso) che la presa in considerazione di tali elementi fissi potrebbe avere un'incidenza sul livello dell'importo di compensazione monetaria.
Tenendo conto di quest'ultima constatazione, mi pare che perda di relievo l'argomento del Governo danese il quale, basandosi sulla constatazione che gli elementi fissi hanno per oggetto e per effetto economico di garantire dei prezzi più 'alti per i prodotti trasformati nella Comunità, onde poter coprire i costi più elevati dei produttori comunitari, ne trae come conseguenza la necessità di tener conto di tali elementi per paragonare indirettamente i prezzi conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 4 bis.
5.
Tale esclusione dal calcolo degli elementi fissi del prelievo è compatibile con la funzione propria della norma stabilita dal paragrafo 2 dell'articolo 4 bis?
Come ha osservato la Commissione, con lo stabilire, mediante tale norma, un limite massimo agli importi di compensazione applicabili in seguito a un deprezzamento della moneta interessata, si è voluto evitare che delle importazioni dai paesi terzi potessero essere effettuate al di sotto del prezzo del mercato mondiale.
Se tale è la funzione di questa norma, solo gli elementi del prelievo che servono a compensare la differenza fra il prezzo mondiale del prodotto e il prezzo comunitario possono essere presi in considerazione, perché solo tali elementi sono utili e necessari per il conseguimento del fine suddetto. In questa prospettiva, l'elemento fisso che si aggiunge all'elemento mobile del prelievo non dovrebbe entrare nel calcolo poiché esso non ha la funzione di compensare l'eventuale differenza di livello fra il prezzo mondiale e il prezzo comunitario del prodotto.
Il risultato a cui si giunge considerando la funzione propria della disposizione del paragrafo 2 dell'articolo 4 bis coincide dunque con quello derivante dall'applicazione della norma generale dell'articolo 2. In tal modo l'applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, sarebbe anche in armonia con la finalità perseguita e con i criteri enunciati dal regolamento n. 974/71 nel suo citato ultimo considerando, secondo cui le misure d'intervento vanno applicate solo nei casi in cui l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base dovesse portare a difficoltà, ciò che non pare fosse il caso nel settore qui considerato. Le conseguenze discriminatorie contrarie a principi generali del mercato comune a cui conduce l'applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, qual è stata effettuata dalla Commissione, costituiscono un argomento ulteriore per escludere la rispondenza di tale interpretazione allo spirito e alla lettera della normativa in questione.
Sul piano di una coerenza da osservare nel sistema delle norme in questione, mi pare quindi che l'argomento letterale in senso contrario che la Commissione e il Governo danese traggono dall'espressione «onere all'importazione» usata nel testo dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, dovrebbe cadere di fronte al risultato dell' interpretazione storico-sistematica.
6.
Ma la Commissione invoca un altro argomento, di ordine pratico, il quale obbliga l'interprete — che soprattutto in materia di diritto economico non può trascurare le conseguenze concrete risultanti da una determinata interpretazione dei testi — ad allargare la sua visuale e a porsi nuovi problemi.
La Commissione ritiene che, non tenendosi conto degli elementi fissi dell'onere all'importazione, avvrebbero potuto verificarsi delle difficoltà maggiori di quelle che si sono in effetti verificate, seppur non nel settore dei prodotti amilacei che entra in rilievo nelle presenti cause, ma in altri, e in ispecie nel settore delle carni suine. Qui, per ragioni specifiche al settore, in assenza di un importo compensativo sulle esportazioni dai paesi a moneta debole verso gli Stati membri a moneta forte, sarebbero stati possibili dei movimenti speculativi, mediante esportazioni massicce di tali prodotti e loro vendita agli organismi d'intervento dei paesi a moneta forte onde beneficiare del margine del cambio valutario, ciò che il regolamento n. 974/71 aveva invece voluto evitare.
Forse l'esempio delle carni suine, quantomeno nella prospettiva in cui l'ha presentato la Commissione, non è particolarmente probante, dato che per l'appunto gli Stati membri a moneta debole, quali l'Italia, il Regno Unito e la Francia, sono deficitari di carni, mentre l'Irlanda, pure avendo un volume d'esportazioni in materia, occupa una posizione assai secondaria nell'economia comunitaria del settore. £ noto che i principali produttori-esportatori di carni suine nella Comunità sono la Danimarca e i Paesi Bassi, entrambi Stati a moneta «forte».
Ma anche lasciando da parte la debolezza dell'esempio (che però, dovendo suffragare un argomento di ordine eminentemente pratico, non può essere del tutto trascurata), si può osservare che l'allegato pericolo di difficoltà poteva risultare già dal fatto che si era mantenuta in vigore una norma limitativa degli importi compensativi, laddove in certi settori era opportuna una compensazione più efficace delle variazioni monetarie. In tale situazione, il tener conto nel calcolo degli elementi fissi dell'onere all'importazione poteva costituire tutt'al più un«pis-aller», consentendo di attenuare, ma non già di eliminare le difficoltà risultanti da tale norma limitativa, le quali sono state chiaramente denunciate dalla Commissione nei considerandi della proposta di regolamento presentata al Consiglio il 6 settembre 1974 (GU n. C 107, p. 5).
Ogni difficoltà proviene dal fatto che l'articolo 4 bis, paragrafo 2, concepito in relazione a una situazione opposta a quella che poi si è verificata, ha continuato a restare in vigore anche in presenza di questa nuova situazione nella quale non poteva mancare di causare effetti aberranti e contraddittori, sottoponendo certi operatori comunitari a oneri del tutto ingiustificati, sia rispetto alle finalità perseguite dal particolare sistema degli importi compensativi, sia rispetto a principi generali dell'ordinamento comunitario, ponendo di riflesso altri operatori in una situazione d'indebito vantaggio, e, per converso, non consentendo in altri settori di compensare adeguatamente le variazioni dei cambi, con conseguenti sviamenti di traffico e distorsioni della concorrenza.
In presenza di tali conseguenze contraddittorie, tutte negative in quanto non rispondenti ai fini del sistema, mi pare che l'unico criterio pratico a cui l'interprete possa ispirarsi sia quello di evitare il peggio. A questo riguardo, non può essere trascurato il fatto che, in seguito alla sospensione dell'applicazione della norma decisa ora dal Consiglio, le difficoltà di cui trattasi, e quelle effettivamente verificatesi in seguito all'applicazione della norma fattane dalla Commissione, e quelle da essa paventate in caso di diversa applicazione, si riferiscono tutte al passato; e speriamo che le autorità comunitarie competenti eviteranno di rimettere in applicazione la norma in ragione di particolari situazioni economiche.
In questa prospettiva, mentre l'interpretazione proposta dalla Commissione avrebbe come sicuro inconveniente di rendere assai aleatoria la possibilità di riparare un danno subito da un'impresa, che si è trovata ingiustamente discriminata rispetto a suoi concorrenti nella Comunità, la diversa interpretazione della stessa disposizione, effettuata alla luce del criterio di parità stabilito dall'articolo 2, paragrafo 2, e del principio generale dell'ultimo considerando del regolamento n. 974/71, non farebbe sorgere alcun rischio del genere paventato dalla Commissione.
7.
Giunto alle conclusioni da proporvi, signor Presidente e signori Giudici, nella causa pregiudiziale, osservo come il compito di chi deve dare un'interpretazione astratta, vuoi delle singole norme, vuoi del sistema da applicare, assuma una peculiare configurazione in queste complesse materie viventi di un'economia in evoluzione, per la necessità che la disciplina regolamentare offre di trovare un'applicazione che si adegui alle varie situazioni, previste o non previste dal legislatore. Pertanto anche nella formulazione della risposta che si deve dare alle domande poste dal tribunale di Lilla non si può prescindere dalla particolare situazione di mercato di cui si tratta. Voglio anche sottolineare che in questa causa i due compiti assegnati distintamente alla Corte di giustizia dall'articolo 177 del trattato si sovrappongono o si confondono; e invero la risposta che vi propongo sarà condotta per una duplice soluzione: o l'interpretazione della norma in esame è tale per cui si possono rispettare i principi, o il risultato potrà essere quello di una pronuncia di invalidità.
Il sistema risultante dall'aggiunta al regolamento n. 974/71 della disposizione limitativa, e per certi aspetti derogatoria, del paragrafo 2 dell'articolo 4 bis, in ragione della sopravvenuta situazione dei prezzi mondiali diametralmente opposta a quelle in funzione della quale era stata concepita tale norma, non si presta più a un'applicazione univoca in relazione a tutti i prodotti trasformati che sia logicamente coerente con i principi e con le finalità perseguite e al tempo stesso perfettamente funzionale. Pertanto, sarà compito del giudice, in una situazione normativa tanto difettosa, di adeguare il senso delle norme alla realtà, nel rispetto delle finalità e delle regole di base del sistema di cui trattasi, onde evitarne i certi inconvenienti che sono causa di deplorevoli storture.
Tenendo conto di quanto si è sopra osservato in merito alla genesi e alla funzione propria del paragrafo 2 dell'articolo 4 bis, qualora la Corte non ritenesse possibile di applicare limitativamente, nel senso qui proposto, la nozione di «onere all'importazione», in forza dell'argomento letterale fatto valere dalla Commissione e dal Governo danese, si dovrebbe forse fare appello a un principio, che nella disciplina dei rapporti economici ritrova tutto il suo significato, espresso dalla massima «cessante ratione legis, cessat et ipsa lex», che condurrebbe alla disapplicazione, quantomeno parziale della norma stessa.
Questa potrebbe costituire un'altra via per giungere a un'applicazione del sistema che eviti le constatate anomalie.
Si è visto che nel settore dei prodotti amilacei l'applicazione d'importi compensativi, in assenza di corrispondenti importi sui prodotti di base, è essa stessa causa di distorsioni, mentre nessuna difficoltà parrebbe doversi paventare in assenza di tali importi; d'altro canto, in altri settori produttivi può essere invece necessario, onde evitare difficoltà, di applicare al prodotto trasformato un importo compensativo pure in assenza di un corrispondente onere sul prodotto di base.
D'altra parte, sappiamo che, secondo il criterio generale enunciato dal regolamento n. 974/71, gli importi di compensazione monetaria debbono essere applicati solo nei casi in cui l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base dovesse portare a difficoltà.
Facendo ricorso a questo criterio generale del regolamento di base il quale richiama d'altronde l'antico principio secondo cui quando viene a mancare la ragione d'essere di una norma, questa deve cessare di essere applicata, mentre si potrebbe forse giungere a giustificare l'applicazione dell'articolo 4 bis nel senso fattone dalla Commissione in quei settori in cui l'applicazione differenziata di importi compensativi non fosse stata incompatibile con le finalità del sistema, tale applicazione dovrebbe esser evitata in quei settori in cui non vi sono difficoltà da temere.
Sarebbe una soluzione pratica, che avrebbe il vantaggio di evitare il rischio che vengano rimesse in questione tutte le conseguenze dell'applicazione già fatta di tale norma; ma non nascondo che essa non avrebbe lo stesso grado di coerenza e di chiarezza della prima soluzione sopra proposta.
8.
Ritengo quindi che si debba rispondere alle domande poste dal tribunale di Lilla nel senso di escludere che la presa in considerazione dell'elemento fisso dell'onere gravante sulle importazioni da paesi terzi possa essere effettuata in modo da condurre a un'applicazione di importi di compensazione alle esportazioni di prodotti derivati nel caso in cui nessun importo possa venire applicato alle esportazioni del prodotto di base corrispondente.
In via del tutto subordinata, ove delle considerazioni pratiche dovessero prevalere, si potrebbe prospettare l'ipotesi di tale presa in considerazione limitatamente ai casi in cui sia accertato, nello specifico settore dei prodotti derivati di cui trattasi, un pericolo effettivo di quelle difficoltà che il regolamento n. 974/71 tende a evitare.
Diversamente, si dovrebbe concludere che l'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 974/71 sarebbe in contraddizione con le finalità e i criteri generali stabiliti dallo stesso regolamento, oltre che con i principi generali che presiedono all'applicazione del trattato, in particolare con il principio di eguaglianza dei soggetti sottoposti agli oneri previsti dalla normativa comunitaria, contraddizione che condurrebbe all'invalidità quantomeno parziale di quella disposizione.
In considerazione degli effetti che risulterebbero necessariamente da tale interpretazione a favore della ricorrente nella causa pendente davanti al giudice francese, non ritengo che la Corte debba nel frattempo pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni che forma oggetto della causa 26-74. Il relativo procedimento dovrà pertanto essere sospeso, e potrà eventualmente essere ripreso, sulla nuova base di fatto e di diritto, a iniziativa dell'impresa interessata, qualora l'esito del processo pendente davanti al giudice nazionale non fosse per essere tale da darle soddisfazione.
Full & Egal Universal Law Academy