CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 23 OTTOBRE 1974
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Che a distanza di oltre dodici anni un istituto assicuratore chieda la restituzione di una prestazione di malattia-invalidità effettuata, senza alcuna riserva, a favore di un lavoratore, se può esser conforme alla logica di un impersonale meccanismo amministrativo, contrasta indubbiamente con i criteri a cui si ispira il sistema di sicurezza sociale. La repetitio indebiti promossa nel nostro caso contro l'assicurato si rivolge alla prestazione per invalidità che questi ha ottenuto dal 1o gennaio al 31 ottobre 1959 da un istituto assicuratore di un altro Stato membro sulla base di un regime generale d'assicurazione invalidità di cui l'interessato ha potuto beneficiare in ragione dell'attività lavorativa da lui svolta in questo secondo Stato.
Il tribunale del lavoro di Mons, nel dubbio che all'azione in ripetizione intentata dall'istituto assicuratore belga debba applicarsi un termine di prescrizione comunitario, chiede alla Corte delle precisazioni al riguardo. La questione della prescrizione è però logicamente subordinata all'accertamento della sussistenza, dopo l'entrata in vigore della normativa comunitaria applicabile ai lavoratori migranti, del diritto degli organismi assicuratori, in sede di liquidazione delle prestazioni d'invalidità, di tener conto delle prestazioni analoghe di cui viene a beneficiare l'interessato in base alla legislazione di un altro Stato. Si pone quindi, a titolo preliminare, una questione d'interpretazione, relativa agli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3.
A questo riguardo, va rilevato che il diritto a prestazione sulla base della legislazione belga, la quale è di tipo A, è stato acquisito dall'interessato senza bisogno di totalizzare i periodi compiuti sotto altre legislazioni. Su tale dato di fatto, non influisce minimamente la circostanza che, prima dell'entrata in vigore della normativa comunitaria, in base agli accordi allora in vigore fra il Belgio e la Repubblica federale, l'istituto assicuratore belga abbia potuto ottenere dall'istituto assicuratore germanico il rimborso di una parte delle prestazioni da lui versate al lavoratore in seguito all'inabilità al lavoro sopravvenuta dal 9 gennaio 1953. A partire dal 1o gennaio 1959, data d'entrata in vigore della normativa comunitaria che coordina le legislazioni assicurative nazionali a favore dei lavoratori che siano stati successivamente affiliati a diversi regimi assicurativi nazionali nella Comunità, l'organismo assicuratore germanico ha versato la sua prestazione direttamente al lavoratore, e ciò fino al 31 ottobre 1959. A tale data l'interessato ha perduto la qualità di profugo sottoposto allo speciale statuto dell'ONU, qualità che, a norma dell' articolo 4, paragrafo 1, congiuntamente con l'articolo 1, lettera j, del regolamento n. 3, gli dava il diritto di beneficiare della normativa comunitaria in questione. È al suddetto breve periodo che si riferisce la domanda di restituzione dell'ente assicuratore belga.
Nella sentenza del 6 dicembre 1973 nella causa n. 140-73 (Mancuso), la Corte ha affermato per diritto che «l'applicazione per analogia degli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3 ai casi contemplati dall'articolo 26, n. 1, implica che il calcolo pro rata temporis delle prestazioni può venire effettuato soltanto qualora per l'acquisto del diritto alla pensione sia stato necessario cumulare previamente i periodi assicurativi maturati in diversi Stati membri» (Raccolta 1973, p. 1457). Principio di cui non è stata chiesta la revisione e che pertanto si impone anche con effetto preliminare e determinante nella decisione della presente causa.
Facendo difetto il presupposto della totalizzazione per l'apertura del diritto alla prestazione di malattia-invalidità in base al regime in vigore in Belgio, l'istituto assicuratore belga non potrebbe quindi pretendere, dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso, che l'onere delle prestazioni d'invalidità fosse diviso con l'istituto assicuratore germanico pro rata temporis sulla base degli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3, nè potrà tener conto a questo titolo, nel calcolo dell'onere incombentegli, delle prestazioni d'invalidità effettuate all'interessato dall'organismo assicuratore germanico; e non potrebbe quindi prevalersi dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento n. 4 del Consiglio relativo al recupero degli anticipi per ottenere il rimborso di una somma equivalente a quella che il lavoratore avrebbe legittimamente ottenuto in relazione ai diritti riconosciutigli dal regime assicurativo tedesco.
Tuttavia questa esclusione vale soltanto per quanto riguarda la possibilità di proratizzazione sulla base degli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3, e non pregiudica invece la facoltà degli Stati di mettere in opera le misure necessarie per evitare un ingiustificabile cumulo di prestazioni d'invalidità riferentisi a un'unica situazione d'inabilità al lavoro, conformemente al dettato dell'articolo 11 del regolamento n. 3.
Tale facoltà è stata espressamente riconosciuta nella menzionata sentenza in causa n. 140-73, alla condizione però che si tratti di prestazioni «acquisite all' infuori dell'applicazione degli articoli 27 e 28».
Qual è la portata di questa limitazione indicata dalla Corte? Evidentemente essa riguarda soltanto gli Stati in cui per far beneficiare l'assicurato delle prestazioni occorre totalizzare i periodi d'assicurazione compiuti anche in altri Stati membri, e non concerne invece gli Stati in cui per l'apertura del diritto e per il calcolo delle prestazioni non occorre procedere alla totalizzazione, come è il caso in particolare degli Stati aventi legislazioni assicurative di tipo A. Pertanto gli Stati le cui legislazioni prescindono dalla durata dei periodi d'assicurazione possono trarre le conseguenze dalle prestazioni d'invalidità di cui beneficia l'assicurato in base ad altre legislazioni per la stessa situazione d'inabilità al lavoro, e conseguentemente essi potranno eventualmente rivalersi anche sui beneficiari in base al criterio generale del «ne bis in idem».
Incombe quindi al giudice di merito di accertare se la restituzione di una prestazione d'invalidità venga chiesta non già in seguito a un nuovo calcolo effettuato dall'istituto assicuratore belga in funzione di una inammissibile proratizzazione del suo onere in base agli articoli 27 e 28 del regolamento n. 3, ma semplicemente in forza di una norma interna che tende a evitare il cumulo di prestazioni riferentisi a un'unica situazione assicurativa, sempre nel rispetto dei principi e dei criteri chiariti dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte.
Mentre, nella prima ipotesi, la questione della prescrizione neppure si porrebbe, ove invece si verificasse la seconda ipotesi, essendo il diritto a restituzione basato esclusivamente sul diritto interno, e non già sull'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento n. 4 del Consiglio, appare certo che anche in materia di prescrizione resterebbe applicabile il diritto nazionale.
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