CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 22 GENNAIO 1975
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Dopo avere abbandonato di sua iniziativa e in modo unilaterale la nave in difficoltà, un marinaio ha chiesto di essere fatto risalire a bordo per poter profittare di una più comoda scialuppa di salvataggio: così sarei tentato di raffigurare la situazione del signor Geerlings, attore nella presente causa. Il ricorrente, che era stato per nove anni al servizio dell'Euratom in qualità di funzionario scientifico, dopo avere inutilmente sondato le possibilità di vedersi applicare le disposizioni dell'articolo 41 dello statuto relativo alla messa in disponibilità (v. sua lettera all'amministrazione del 17 aprile 1969 e risposta di questa del 9 giugno dello stesso anno), decideva unilateralmente di porre termine alla sua attività presso l'Euratom a partire dal 1o luglio 1969 (memorandum del ricorrente del 14 giugno 1969). Annunciando la sua partenza, egli riproponeva in maniera più generica la domanda volta a ottenere un compenso pecuniario che la procedura normale di dimissioni non consentiva di concedere. Nella lettera del 24 dicembre 1973 rivolta alla Commissione, lo stesso ricorrente, ribadendo quanto aveva già affermato nel suo citato memorandum del 17 aprile 1969, ha dichiarato che aveva deciso di lasciare al Comunità perché le modifiche del programma di ricerca dell'Euratom non gli consentivano più di esercitare una seria attività, così che egli poteva in realtà essere considerato come superfluo.
In seguito alla lettera del 14 giugno 1969, l'amministrazione della convenuta aveva, e giustamente, considerato il ricorrente come dimissionario. Successivamente però il signor Geerlings ha precisato, in una lettera del 18 luglio 1969, di non avere avuto l'intenzione di dare puramente e semplicemente le dimissioni, ma di aver voluto ottenere «l'applicazione di un diverso statuto», conformemente alla richiesta con cui terminava la lettera precitata di un compenso non meglio precisato. In una lettera del 7 febbraio 1970, l'interessato precisava che come criterio dell'ammontare dell'indennità in contropartita della sua eventuale cessazione definitiva dall'impiego egli si basava sull'ammontare che sarebbe risultato in applicazione degli articoli 4 e seguenti del regolamento n. 259/68 del Consiglio concernente provvedimenti particolari temporaneamente applicabili a funzionari della Commissione, relativamente a misure di riduzione dell'organico in seguito alla fusione degli esecutivi. Come è noto, tali speciali disposizioni erano applicabili soltanto fino al 30 giugno 1968.
L'amministrazione della convenuta, tenendo conto del fatto che numerosi funzionari scientifici che si trovavano in condizioni analoghe al ricorrente avevano intanto chiesto e ottenuto un'aspettativa per motivi personali nel corso del 1969, ha deciso, quasi un anno dopo la partenza del ricorrente, di revocare per ragioni di equità la decisione di cessazione definitiva del rapporto d'impiego, facendo applicazione in favore dell'interessato dell'articolo 40 dello statuto relativo all'aspettativa per motivi personali.
2.
Con lettere del 14 giugno 1970 e del 13 dicembre 1971, il ricorrente aveva chiesto di essere reintegrato in servizio a norma dell'articolo 40 dello statuto del personale. La Commissione respingeva entrambe le domande, riferendosi alla circostanza che il bilancio di ricerca approvato dal Consiglio aveva escluso ogni pratica possibilità di reintegrare il personale scientifico alla fine di un periodo di aspettativa per motivi personali. La Commissione faceva notare che esistevano in servizio numerosi funzionari scientifici i quali erano in effetti in soprannumero e a cui doveva essere riconosciuto, in caso di attribuzione di un posto vacante nel quadro scientifico, un diritto di priorità rispetto ai funzionari che non fossero attualmente in servizio, come era il caso del signor Geerlings.
Il ricorrente ritiene infondato tale rifiuto allegando il diritto conferito dall'articolo 40, paragrafo 4, lettera d) al funzionario di essere reintegrato allo scadere dell' aspettativa non appena un posto si renda vacante in un impiego corrispondente al suo grado e alla sua categoria o quadro. Poiché d'altronde il posto occupato precedentemente dal ricorrente non sarebbe mai stato ricoperto, e poiché esso figurerebbe ancora nell'organico, il ricorrente ritiene che la Commissione non poteva rifiutargli la riassunzione in servizio attivo.
Oggetto del ricorso di annullamento non è però questo rifiuto di reintegrazione, bensì il rifiuto opposto dalla Commissione, con lettera del 10 dicembre 1973, alla richiesta del ricorrente di beneficiare di un provvedimento di cessazione definitiva dall'impiego a norma dell'articolo 2 del regolamento del Consiglio n. 1543/73, con gli speciali vantaggi pecuniari ivi connessi: vanno ridimensionate in tal senso le conclusioni del ricorrente tendenti addirittura a far condannare la Commissione ad applicare nei suoi confronti il detto regolamento n. 1543/73. Questo provvedimento istituiva misure particolari applicabili temporaneamente ai funzionari delle Comunità europee retribuiti con gli stanziamenti per le ricerche e gli investimenti «onde tener conto della situazione eccezionale determinatasi a seguito dell'adozione di programmi di ricerca comportanti una riduzione del numero dei posti in organico» retribuiti mediante tali stanziamenti, per consentire«ai funzionari colpiti da dette misure di far fronte alle gravi difficoltà finanziarie conseguenti alla perdita del posto».
Questo regolamento non ha dunque una funzione identica a quella che in una precedente causa (v. n. 1-74, Giry c. Commissione) abbiamo visto essere propria del regolamento n. 2530/72 il quale, in relazione ai funzionari retribuiti mediante gli stanziamenti del titolo 1o della sezione del bilancio relativo alla Commissione, tendeva a favorire la liberazione di impieghi onde far posto a cittadini dei nuovi Stati membri.
Il regolamento n. 1543/73 invocato dal ricorrente era concepito essenzialmente per essere applicato ai funzionari che si trovassero in soprannumero. Se il ricorrente fosse stato in servizio, avrebbe verosimilmente potuto beneficiare del regolamento. Ma, trovandosi egli nella posizione di aspettativa, la Commissione gli ha opposto l'impossibilità di applicare nei suoi riguardi il regolamento stesso, similmente a quanto già abbiamo visto essere stata la posizione sostenuta da tale istituzione in relazione al regolamento n. 2530/72.
Nella sentenza del 21 novembre 1974 nella causa Giry, questa sezione della Corte, pure affermando che in linea di principio il regolamento in questione era destinato ad applicarsi a funzionari che occupassero effettivamente e attualmente un impiego, non ha però escluso in maniera assoluta la possibilità di un'applicazione del regolamento stesso a funzionari che si trovassero in aspettativa. L'avvocato generale si era espresso nello stesso senso. Questa volta però, in relazione a un diverso regolamento, lo stesso avvocato generale non ritiene possibile ammetterne l'applicabilità, neanche eccezionalmente, a funzionari che non occupassero effettivamente un impiego.
Per il regolamento n. 2530/72 si poteva ammettere la possibilità, sia pure non come regola, che del regolamento stesso potessero beneficiare anche funzionari che si trovassero in una posizione di aspettativa, in considerazione del diritto che essi avrebbero avuto ad essere reintegrati in un impiego disponibile e destinato ad essere effettivamente occupato, tenuto conto che in tale ipotesi quel posto non avrebbe potuto essere destinato a un funzionario di uno dei nuovi Stati membri. Nel caso invece del regolamento di cui ora trattasi, proprio perché esso era stato concepito essenzialmente in funzione della diversa finalità della riduzione dei posti in soprannumero, non poteva concepirsi la sua applicazione a un funzionario che non occupasse più attualmente uno dei posti che dovevano essere soppressi. Mentre infatti in relazione a un posto che si vorrebbe destinare a un altro funzionario si può configurare il diritto prioritario del funzionario in aspettativa di occuparlo, e quindi può essere conforme alle finalità del regolamento n. 2530/72 di far applicazione a questo funzionario del regolamento stesso onde consentire una diversa assegnazione del posto, nel nostro caso, invece, trattandosi di un regolamento tendente a facilitare, non già una diversa attribuzione, ma la soppressione definitiva dei posti che esso serviva a liberare, non si pone neppure la questione del diritto del funzionario in aspettativa ad occupare un posto del genere. Neppure quindi si giustificherebbe l'estensione, a un funzionario che già da tempo aveva lasciato il suo impiego comunitario per continuare altrove la sua attività professionale, dei benefici del regolamento n. 1543/73 previsti esclusivamente a favore dei funzionari che perdessero il loro impiego attuale per riduzione dell'organico, onde consentir loro di «far fronte alle difficoltà finanziarie conseguenti alla perdita del posto».
Così stando le cose, è superfluo richiamare le diverse considerazioni, che avevamo esposte nella causa Giry, relativamente al potere di cui aveva fatto uso la Commissione per limitare in via generale, conformemente alla sua valutazione dell'interesse del servizio, il campo d'applicazione delle speciali norme sul volontariato, le quali avevano giustificato, nell'ambito dello stesso regolamento n. 2530/72, la non applicazione di questa speciale normativa ai funzionari che, al momento della presentazione della domanda di cessazione definitiva dal servizio, non occupassero già più un impiego.
3.
Tale conclusione negativa per il ricorrente potrebbe tuttavia essere superata qualora fosse fondata la critica da questi mossa al reiterato rifiuto di reintegrazione in servizio oppostogli dalla Commissione in epoca anteriore all'entrata in vigore del regolamento di cui trattasi.
Per tale reintegrazione l'articolo 40 presuppone che un posto sia vacante. Ma tale condizione, per essere soddisfatta, richiede non semplicemente che vi sia un posto attualmente non occupato figurante nell'organigramma, ma che questo posto sia destinato ad essere attualmente occupato, e che quindi esso possa essere effettivamente utilizzato nell'ambito dell' organizzazione dei servizi, tenendo conto dei programmi di lavoro dell'istituzione, i quali evidentemente, soprattutto nel caso di un organismo di ricerca scientifica il cui funzionamento richiede notevoli spese, non possono prescindere dalla considerazione delle concrete disponibilità finanziarie. Se, in seguito a mutamenti della politica generale concernente l'attività dell'organismo considerato, un posto sia divenuto in soprannumero rispetto alle esigenze del servizio, il funzionario in disponibilità che pur avrebbe astrattamente vocazione per ricoprirlo non può far valere un diritto a occuparlo, dal momento che ciò non sarebbe conforme all'interesse del servizio. Non si può costringere l'amministrazione a sperperare il denaro pubblico riassumendo un funzionario per un impiego di cui non ha più bisogno. Il diritto riconosciuto dall'articolo 40 a chi si trovi in posizione di aspettativa dà priorità rispetto alle assunzioni di terzi. Ma il sorgere di un effettivo diritto a reintegrazione è subordinato a che l'autorità competente decida di ricoprire quel posto vacante. Il ricorrente ravvisa nel comportamento negativo della convenuta uno sviamento di potere, risultante dalla pretesa intenzione della Commissione di ottenere la cessazione definitiva della qualità di funzionario del ricorrente senza dover sopportare gli oneri pecuniari previsti dal regolamento n. 1543/73. Io al contrario sarei semmai tentato di ravvisare uno sviamento di potere in una decisione che reintegrasse un funzionario in aspettativa in un posto ormai superfluo e destinato ad essere soppresso, soprattutto quando tale reintegrazione avesse per funzione essenziale quella di consentire l'applicazione al funzionario stesso degli speciali vantaggi previsti, per altre situazioni e finalità, dal citato regolamento.
Il rifiuto di reintegrare in servizio il ricorrente potrebbe essere criticato soltanto se fosse stabilito che la Commissione, dopo la sua domanda di reintegrazione, avesse avuto a disposizione un posto vacante adatto al ricorrente, e l'avesse destinato diversamente.
Non risulta che tale sia stato il caso. Una decisione dell'autorità competente contraria alla copertura di un posto vacante potrebbe essere criticata soltanto quando fosse viziata da sviamento di potere, come sarebbe ad esempio il caso qualora questa decisione risultasse contraria all' interesse del servizio.
Ora, nel caso di specie, il ricorrente stesso ha riconosciuto a più riprese che il posto che esso occupava era già diventato in soprannumero; e proprio in ragione del sostanziale svuotamento delle sue funzioni egli aveva deciso di andarsene per occupare un impiego altrove.
Non paiono quindi fondate le critiche mosse dal ricorrente al rifiuto della Commissione di reintegrarlo nel suo posto precedente in cui egli comunque non avrebbe potuto essere impiegato in maniera conforme all'interesse del servizio.
Se dunque, era giustificato il precedente rifiuto alle domande di reintegrazione del ricorrente, non vi è motivo per annullare la decisione che ha rifiutato l'applicazione a suo favore del regolamento n. 1543/73, che, come si è visto, poteva essere applicato soltanto a chi si trovasse effettivamente in servizio.
Concludo quindi al rigetto del ricorso, con le normali conseguenze relative alle spese processuali.
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