CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 22 OTTOBRE 1974 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
La Mazzier, attrice nel procedimento di merito, è nata nel 1935 ed è italiana. Nel luglio 1956 trasferiva la propria residenza in Belgio, ove si sposava con un belga, colà residente ed occupato. A quanto mi consta, la Mazzier non ha mai svolto attività remunerata, né in Italia, né in Belgio, quindi non può essere considerata che casalinga.
Nella presente causa essa ha impugnato il rifiuto oppostole ad una richiesta di sussidio per minorati, istituito dalla legge belga 27 giugno 1969, presentata dall' interessata nel settembre 1971.
Poichè già in altre occasioni ci siamo occupati di detta legge, mi limiterò a sottolineare gli elementi degni di rilievo nella fattispecie.
In virtù della legge belga, il sussidio può venir concesso ai cittadini belgi residenti in Belgio qualora abbiano superato i 14 anni, siano colpiti da un'invalidità permanente non inferiore al 30 % e non dispongano di un reddito superiore al minimo stabilito.
I tipi di sussidio sono tre, ma nel nostro caso solo uno assume rilevanza, cioè quello normale. Esso è finanziato con fondi pubblici ed è corrisposto agli uomini che non hanno superato i 65 anni ed alle donne che non hanno superato i 60; l'entità dell'importo dipende dal grado di invalidità e dal reddito di cui gode la persona interessata. Entro certi limiti il sussidio viene versato anche parallelamente a prestazioni previdenziali, purchè non si tratti di prestazioni assicurative dovute per infortuni sul lavoro o per malattie professionali.
La Mazzier, che — secondo le diagnosi mediche — è colpita da una invalidità permanente del 75 %, non poteva però fruire di sussidi in virtù della legge belga. Gli uffici competenti del ministero belga per la previdenza sociale, per di più, ritennero impossibile l'accoglimento della domanda anche sotto il profilo della convenzione europea provvisoria dell'11 dicembre 1953, relativa ai sistemi previdenziali contro la vecchiaia, l'invalidità e a favore dei superstiti.
L'art. 2 di tale convenzione, che include gli stranieri tra i potenziali beneficiari delle disposizioni della legge belga, prescrive pure che il trasferimento della residenza in Belgio deve essere precedente al primo accertamento clinico della malattia che ha provocato l'invalidità. Da una perizia eseguita nell'ambito del procedimento di merito — e l'accertamento è assolutamente attendibile — risulta che l'invalidità della Mazzier ha le sue radici in una malattia diagnosticata in Italia fin dal 1938, cioè molto prima del trasferimento di residenza.
La Mazzier contesta questo atteggiamento del Ministero belga, sostenendo che nella fattispecie il fattore cittadinanza è irrilevante, giacchè l'art. 7 del regolamento n. 1612/68 del 15 ottobre 1968 sulla libera circolazione dei lavoratori migranti (GU n. L 257 del 19. 10. 1968) stabilisce che un lavoratore, cittadino di uno Stato membro, sul territorio degli altri Stati «gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
Viste le disposzioni del diritto comunitario, il Tribunale del lavoro di Liegi, investito della controversia, sospendeva il procedimento con sentenza 29 marzo 1974 per deferire alle Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se le norme relative agli assegni per i minorati (legge 27 giugno 1969) costituiscano o meno un regime di assistenza sociale, che rientri nella sfera d'applicazione, ratione materiae, del regolamento n. 3, art. 2, n. 3.
2.
In caso negativo, se gli assegni per i minorati costituiscano un vantaggio sociale, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.»
1.
Il tenore della prima questione lascia chiaramente intendere l'intenzione di far definire dalla Corte la legge belga sui sussidi ai minorati. L'art. 177 non giunge a conferire alla Corte tale competenza, giacchè una pronunzia pregiudiziale in questo senso costituirebbe applicazione del diritto.
La Corte dovrà quindi limitarsi ad interpretare il diritto comunitario per fornire al giudice nazionale i criteri di base che gli permetteranno di applicare il diritto positivo interno per risolvere la controversia di cui è investito.
Nell'ambito dell'interpretazione così caratterizzata, è necessario anzitutto attenersi alla giurisprudenza della Corte. Dalle sentenze precedenti risulta anzitutto che, seppure la legge belga non è menzionata nell'allegato B del regolamento n. 3, ciò non implica la conclusione ch'essa esula dalla sfera d'applicazione del regolamento n. 3. La Corte lo ha chiaramente sancito nella causa 100-63 (sentenza 15 luglio 1964, J. G. van der Veen vedova J. Kalsbeek, contro Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank ed in altre 9 cause, Raccolta 1964, pag. 1091).
D'altro canto assume rilevanza la sentenza 187-73 (28 maggio 1974 Callemeyn contro Stato belga, Raccolta 1974, pag. 553). In questa pronunzia si sancisce che le leggi affini alla legge belga sui sussidi ai minorati sono assimilate al diritto in materia assistenziale, giacchè il parametro principale è constituito dall'indigenza degli interessati, mentre si prescinde dai periodi di occupazione, di affiliazione e dai contributi versati. D'altro canto vi è un punto comune con la legislazione sociale, in quanto la prestazione non viene fornita in base ad una valutazione individuale di tutte le circostanze della fattispecie, bensì in forza di una legittima aspettativa conferita dalla legge a tutti gli interessati. Leggi di questo genere hanno in effetti una duplice funzione: garantiscono un reddito minimo ai minorati che non fruiscono delle prestazioni previdenziali, mentre offrono un' integrazione a coloro che fruiscono di insufficienti prestazioni previdenziali. Tenuto conto del fatto che in virtù dell' art. 4 bis del regolamento n. 1408/71 (GU n. L 149 del 5. 7. 1971), il regolamento si applica alle norme che contemplano prestazioni di invalidità e poichè la nozione di prestazione a norma dell' art. 1, lett. t) del regolamento n. 1408/71 va intesa nel senso più ampio, la Corte, a conclusione dell'esame delle legge belga sui sussidi ai minorati, giunge alla conclusione che tali leggi, nei confronti dei lavoratori o dei loro equiparati che in uno Stato membro fruiscono di una pensione di invalidità, rientrano nella sfera della previdenza sociale (assicurazione contro l'invalidità) ai sensi dei regolamenti comunitari, mentre come tali non possono venir classificate nei confronti degli altri beneficiari.
Se tale criterio è stato introdotto dal regolamento n. 1408/71, subentrato il 1o ottobre 1972 al regolamento n. 3, un criterio simile va seguito anche per l'applicazione del regolamento n. 3, poiché la sua sfera d'applicazione e la sua definizione della nozione di prestazione, contenuta negli artt. 2, n. 1, lett. b) ed 1, lett. s) corrispondono a quelle degli artt. 4, n. 1, lett. b), ed 1, lett. t) del regolamento n. 1408/71.
Gli argomenti svolti dal Governo belga, cioè il richiamo alla definizione delle assicurazioni sociali e delle prestazioni di invalidità nelle convenzioni 102 e 128 dell'organizzazione internazionale del lavoro nonché il fatto che nell'ambito della legge sui sussidi non si richiede di stabilire l'incapacità lavorativa nei confronti di una determinata professione, non possono implicare una valutazione diversa. Tali osservazioni sono già state presentate in cause precedenti, però mai hanno indotto la Corte a concludere nel senso auspicato dal Governo belga, cioè che le norme della legge sui sussidi per i minorati sono norme prettamente assistenziali.
Si dovrebbe quindi concludere, anche in base alla sentenza conforme 1-72 (Causa Frilli c. Stato belga, pronunzia 22 giugno 1972, Raccolta 1972, pag. 457), che verteva sul reddito garantito alle persone anziane, che le rivendicazioni della Mazzier, pur ammettendo che essa fosse una lavoratrice, vanno valutate alla luce dei regolamenti comunitari e la sua nazionalità non dovrebbe avere alcuna rilevanza, contrariamente a quanto dispongono la legge belga e la convenzione europea provvisoria.
2.
Circa la seconda questione, con la quale il giudice proponente chiede se le norme in materia di sussidi ai minorati rappresentino «vantaggi sociali» ai sensi del summenzionato regolamento 1912/68 sulla libera circolazione dei lavoratori nel territorio della Comunità, si può anzitutto far richiamo alla giurisprudenza, ed in particolare alla sentenza 1-72. Tale pronunzia corrobora la tesi secondo cui una valutazione delle norme interne alla luce dell'art. 7 del regolamento 1612/68 deve effettuarsi solo«qualora sia accertato che non si tratta di una prestazione di previdenza sociale ai sensi del regolamento n. 3». Diversamente da quanto propone il Governo italiano, vi è un rapporto alternativo tra il regolamento n. 3 (o il regolamento n. 1408/71) ed il regolamento 1612/68.
Supponendo ancora che l'attrice debba considerarsi «lavoratore», e come tale sia legittimata a chiedere il sussidio ai minorati previsto dalla legge belga, in virtù dell'equiparazione previdenziale sancita dal diritto comunitario, la seconda questione va esaminata alla luce della giurisprudenza summenzionata; da tale analisi risulta che il regolamento n. 1612/68 non è applicabile in quest'ipotesi.
3.
Tuttavia una risposta siffatta — come giustamente ha rilevato la Commissione — non sarebbe esauriente, giacchè è evidente che l'attrice non è un «lavoratore» ai sensi della legislazione previdenziale comunitaria, in quanto non ha mai svolto attività remunerate. Bisogna quindi risolvere il problema del se i familiari dei lavoratori che chiedono di poter fruire delle prestazioni contemplate dalla legge belga sui sussidi ai minorati, devono sottostare al requisito della cittadinanza oppure se tale requisito sia stato abolito dai regolamenti n. 3 e 1612/68 anche per quel che riguarda i familiari.
La giurisprudenza della Corte è ancorata — in materia — alla condizione di «lavoratore» o «ex lavoratore». La nozione di «lavoratore» è definita dall'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71. Nella fattispecie però si applica solo la parte della lettera ii), in virtù della quale l'elemento decisivo è il fatto che il destinatario della prestazione «sia coperto da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento precisato nell'allegato V, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati». Tale disposizione non riguarda evidentemente i familiari di lavoratori, giacchè questi possono vantare soltanto diritti derivanti da quelli spettanti al lavoratore. Se fosse possibile considerare la legge belga come legislazione sociale, subordinata quindi ai regolamenti comunitari solo nei limiti in cui ai lavoratori o ex lavoratori spettano prestazioni, sarebbe impossibile far scaturire dalla disciplina comunitaria il diritto ad un trattamento paritario a favore dell'attrice nella sua qualità di familiare di un lavoratore.
Si deve poi esaminare — giacché il tema è stato affrontato — se dal diritto comunitario in materia previdenziale si possano far scaturire diritti a favore dei familiari, in quanto tali, affini ai diritti su cui verte la causa di merito.
Sotto questo aspetto è necessario richiamarsi all'art. 4 del regolamento n. 3 che recita: «Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai lavoratori subordinati o assimilati che sono o sono stati sottoposti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno Stato membro, come pure ai loro familiari e superstiti». La nozione di «familiare» è definita nell'art. 1, lett. n), come segue: «le persone definite o riconosciuite come tali, o designate come componenti del nucleo familiare, dalla legislazione del Paese di residenza». Mentre la «legislazione» — a norma dell'art. 1, lett. b), — è costituita dalle «leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, esistenti e future, di ciascun Stato membro, che concernono i regimi e i rami della sicurezza sociale previsti ai § § 1 e 2 dell'art. 2 del presente regolamento.»
Sull'interpretazione di questa norma vi è disaccordo tra Commissione e attrice: quest'ultima ritiene che sia sufficiente che una persona venga riconosciuta come «familiare» in base al complesso delle norme previdenziali di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che a detta persona spettino diritti derivanti da quelli conferiti al lavoratore. La Commissione per contro ritiene che sia determinante il fatto che i diritti siano derivati e non immediati e spettanti direttamente al familiare. Tale infrapposizione nella fattispecie conferisce alla legge in questione un certo carattere previdenziale.
Sono propenso a condividere il punto di vista della Commissione. Anzitutto non ha senso imperniare la discussione sul presupposto che la legge previdenziale dello Stato membro contempli espressamente come familiare una determinata persona. Probabilmente i diritti dei familiari nei vari rami della previdenza sociale sono strutturati in modo diverso e quindi è necessario accertare se il riconoscimento come familiare sussiste nel settore di cui trattasi. D'altro canto è pure opportuno chiedersi se si tratti di diritti immediati o di aspettative personali. Un'indicazione viene fornita dal tenore dell'art. 1, lett. n) del regolamento n. 3, in virtù del quale devono essere dichiarati familiari — cioè titolari del diritto — solo coloro che fanno parte effettivamente della famiglia, cioè rientrano nel nucleo familiare facente capo ad una determinata persona. A questo proposito è poi interessante osservare quanto la Commissione ha rilevato circa alcune situazioni createsi con l'adesione alla Comunità dei nuovi Stati membri. Il principio testé ricordato è stato allora modificato onde poter tener conto dei sistemi speciali in vigore nei nuovi Stati membri. La modifica sì è però limitata al settore delle prestazioni che nei vecchi Stati membri erano fornite in forza di diritti derivati. Ciò però non ha rilevanza soltanto per l'interpretazione del regolamento n. 1408/71, ma anche per l'interpretazione del regolamento n. 3, che non è stato emendato in modo analogo. Non si deve poi dimenticare che nella giurisprudenza, in casi simili alla fattispecie, è stato sottolineato che siffatte leggi hanno una duplice funzione, in quanto presentano anche caratteristiche proprie del sistema assistenziale. Se la Corte, con un'interpretazione che a qualcuno è apparsa temeraria, ha stabilito che tali leggi rientrano nel campo previdenziale se riguardano i lavoratori se ne può arguire che la nozione testé citata costituisce la chiave di volta del sistema.
Nella fattispecie questa constatazione ci obbliga ad attribuire rilevanza al grado di parentela solo se sussistono diritti derivati. Se ne conclude però — dal momento che la legge belga conferisce soltanto aspettative personali, subordinate al presupposto della residenza, senza attribuire alcuna importanza alla loro eventuale origine da diritti immediati del lavoratore — che le norme previdenziali del diritto comunitario non conferiscono ai familiari, come tali, diritti in questo settore e quindi i familiari non possono far valere alcuna rivendicazione relativamente alla parità di trattamento con i cittadini di quello Stato.
Se tale considerazione pare equa alla luce del regolamento n. 3 e del regolamento n. 1408/71, circa il regolamento n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori migranti si può aggiungere che tale regolamento, per la sua motivazione e per la sua struttura è stato emanato soprattutto per i lavoratori di uno Stato membro occupati in un'altra nazione della Comunità o che intendono cercarvi lavoro.
Quanto ai familiari, l'art. 10 menziona il coniuge del lavoratore, cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro. Questo già consente di concludere che l'attrice non può invocare tali disposizioni, giacchè personalmente non può considerarsi «lavoratore» e nemmeno il marito presenta i requisiti summenzionati.
Circa la nozione di cui all'art. 7, relativo ai vantaggi sociali, si deve aggiungere che nella giurisprudenza (causa 76-72, Michel S. c. Fonds national de reclassement social des handicapés, sentenza 11 aprile 1973, Raccolta 1973, pag. 457) è già stato sancito che vantaggi sono solo quelli connessi con l'occupazione, spettanti direttamente al lavoratore e non ai suoi familiari. A questo proposito si può far richiamo al tenore e alla struttura del regolamento 1612/68 nonché alla posizione dell'art. 7, nella prima parte, titolo 2, che è preceduto dalla dicitura «Esercizio dell'impiego e parità di trattamento». In questo senso è pure il primo considerando del regolamento.
Si deve infine ammettere che il regolamento 1612/68 contiene anche disposizioni per i familiari, che però hanno solo il diritto di stabilimento (art. 10), il diritto al lavoro (art. 11), ma alla consorte non sono riconosciuti diritti più ampi.
Ciò mette chiaramente in luce il fatto che nemmeno il regolamento 1612/68 può servire a giustificare la parità di trattamento per la consorte del lavoratore sotto il profilo della legge belga sui sussidi ai minorati.
4.
Propongo quindi di rispondere come segue al tribunale del lavoro di Liegi.
a)
Sono prestazioni ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3 anche i sussidi ai minorati come quelli previsti dalla legge belga, se concessi a lavoratori retribuiti o ai loro assimilati ai sensi del regolamento n. 3, che sono legittimati a rivendicarli in forza della legge.
b)
Se le prestazioni costituiscono prestazioni sociali ai sensi del regolamento n. 3, è esclusa l'applicazione del regolamento n. 1612/68.
c)
I regolamenti n. 3 e 1612/68 non conferiscono ai familiari di un lavoratore, occupato in uno Stato membro, un diritto alla parità di trattamento in relazione alle leggi che subordinano il diritto al sussidio alla cittadinanza, se tale diritto non è connesso alla assicurazione del lavoratore oppure alla sua occupazione, bensì alla residenza del beneficiario.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy