CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 12 MAGGIO 1977
Signor presidente,
signori giudici,
1.
La presente causa ha stretti legami con la causa 53/72, che fu promossa dallo stesso ricorrente contro la Commissione e si concluse mediante la sentenza dell'11 luglio 1974 (Racc. 1974, pag. 791).
Entrambi i ricorsi sono scaturiti dai seguenti fatti: con una esperienza eseguita dal 28 al 30 aprile 1971 il signor Guillot, funzionario scientifico presso il Centro di ricerche dell'Euratom sito ad Ispra, aveva cercato di dimostrare la fondatezza di una teoria da lui sostenuta fin dal 1968, relativa ad un effetto di dissoluzione in acqua di gas di xenon radioattivo. Il signor Malvicini, superiore diretto del signor Guillot, lo aveva accusato di aver falsificato i risultati di quell'esperienza. La Commissione, secondo il signor Guillot, avrebbe dovuto tutelare la sua reputazione professionale: invece, essa aveva respinto, con decisione del 14 aprile 1972, il reclamo avanzato dal signor Guillot il 3 gennaio di quell'anno, tendente fra l'altro ad ottenere la ritrattazione dell'accusa mossa dal signor Malvicini. Fu appunto contro la decisione del 14 aprile 1972, che il signor Guillot propose il suo primo ricorso, chiedendone l'annullamento.
La Corte, nella sentenza sopra citata, ritenne ingiustificato il rifiuto della Commissione di promuovere le inchieste necessarie per accertare il fondamento degli addebiti fatti al ricorrente, i quali si riferivano al suo comportamento in servizio e mettevano in gioco, la sua integrità. In conseguenza dell'annullamento del suo rifiuto, precisava la sentenza, la Commissione era tenuta a far svolgere le inchieste il più presto possibile (considerandi 19-22)
Dopo la fine della fase orale della procedura nella causa 53/72, e poche settimane prima della pronuncia della sentenza, il signor Guillot presentava alla Corte il ricorso introduttivo della presente causa. L'origine di questo secondo ricorso è costituita da una nota in data 21 ottobre 1971, firmata dal signor Malvicini, che il ricorrente aveva trovata, senza averne avuto precedente comunicazione, nel suo fascicolo personale, depositato dalla convenuta presso la cancelleria della Corte nell'ambito del procedimento 53/72. Tale documento, intitolato: «Breve descrizione e precisazione sui fatti che hanno spinto il signor Guillot a inoltrare il reclamo ai sensi dell'articolo 90 dello statuto dei funzionari», ampliava l'accusa, inizialmente espressa dal signor Malvicini in un memorandum da lui trasmesso il 4 maggio 1971 al direttore generale del Centro di ricerche, riguardante l'alterazione dei risultati delle ultime sei misure dell'esperienza scientifica in questione, ed affermava che erano stati alterati i dati relativi alle ultime undici misure. Al tempo stesso il signor Guillot era anche accusato di aver fatto sparire i risultati di altre tre precedenti misure.
Nel reclamo presentato il 26 novembre 1973 dal signor Guillot, in base all'articolo 90 dello statuto dei funzionari, contro l'inserimento a sua insaputa del documento menzionato nel suo fascicolo personale e contro le accuse in esso contenute, si chiedeva il ritiro del documento e delle accuse, oltre ad una riparazione del pregiudizio subito; nonché la restitutione delle registrazioni, trattenute dal signor Malvicini, delle esperienze relative allo stesso fenomeno, che il ricorrente affermava di aver compiuto anteriormente a quelle di fine aprile 1971.
Dopo la decorrenza del termine previsto dall'articolo 90, paragrafo 2, ultimo comma, dello statuto, in assenza di una presa di posizione esplicita della Commissione, il signor Guillot, in data 25 giugno 1974, ha introdotto il presente ricorso, contro la decisione implicita di rigetto risultante dal silenzio della convenuta. Oltre all'annullamento di tale decisione, il ricorrente ha chiesto il ritiro dal suo fascicolo personale della nota Malvicini del 21 ottobre 1971, la condanna della Commissione al pagamento di un milione di franchi belgi a titolo di danni e interessi e la restituzione delle registrazioni delle esperienze da lui fatte.
Con memoria presentata il 13 marzo 1975, la convenuta ha sollevato un'eccezione formale di irricevibilità del ricorso in tutti i suoi mezzi e conclusioni. Con ordinanza del 24 settembre 1975, la Corte ha deciso di riunire l'eccezione al merito.
Le difese orali della parti sono state pronunciate all'udienza del 18 novembre 1976. Successivamente, con ordinanza del 25 gennaio 1977, la Corte ha disposto la comparizione del ricorrente e l'audizione di quattro testimoni, sugli avvenimenti menzionati nel memorandum Malvicini del 21 ottobre 1971 e su quelli connessi. Il mezzo istruttorio si è svolto all'udienza del 3 marzo 1977.
2.
Credo opportuno osservare preliminarmente che il presente ricorso — occasionato, come abbiamo visto, da un documento che riprende ed estende precedenti accuse, relative ad un unico fatto — finisce inevitabilmente per riproporre anche talune delle questioni dibattute nella precedente causa. Allora, la Corte non aveva potuto risolverle nel merito poiché non disponeva degli elementi necessari, per avere la Commissione omesso di promuovere le inchieste che la situazione richiedeva.
Passiamo ora all'esame degli argomenti avanzati dalla Commissione a sostegno della tesi dell'irricevibilità.
In primo luogo, la convenuta ha osservato che essa stava procedendo a raccogliere gli elementi utili per valutare la fondatezza delle accuse mosse dal superiore diretto del ricorrente e che quindi, fino al termine della sua inchiesta, il ricorrente non avrebbe potuto imputare alla Comunità di non avergli dato assistenza di fronte alla pretesa diffamazione.
Quest'argomento attiene al merito della domanda, non alla sua ricevibilità. D'altronde, il riferimento della convenuta all'inchiesta, che si è svolta dopo il deposito del presente ricorso, non varrebbe in nessun caso ad escludere che all'epoca della presentazione di quest'ultimo il ricorrente potesse far valere il motivo della mancata assistenza da parte della Comunità. L'osservazione della Commissione avrebbe potuto servire tutt'al più a ottenere un rinvio della decisione della Corte sul merito, in attesa dell'esito dell'inchiesta che essa stava ormai compiendo per conformarsi alla menzionata sentenza nella causa 53/72, ma non induce certo ad escludere la ricevibilità del ricorso, che va valutata in base alla situazione esistente al momento in cui è stato introdotto.
In secondo luogo, per sostenere l'irricevibilità del mezzo di ricorso concernente la violazione dell'articolo 26 dello statuto, che si sarebbe verificata con l'inserimento della nota Malvicini del 21 ottobre 1971 nel fascicolo personale del ricorrente, a sua insaputa, la convenuta ha fatto notare di avere provveduto al ritiro di tale documento; ciò avrebbe reso senza oggetto la domanda. Ma anche questa circostanza è posteriore all'introduzione del ricorso e non può quindi determinarne la non ricevibilità. Si tratterà di valutarla nel giudizio sul merito della domanda stessa.
Per analoghe considerazioni, non sussiste l'irricevibilità del mezzo di ricorso concernente la violazione dell'articolo 26 dello statuto per il fatto che le affermazioni contenute nella nota Malvicini sono entrate a far parte del materiale dell'inchiesta promossa dalla Commissione.
Va notato, infine, che anche di fronte alla domanda di riparazione del danno che il ricorrente pretende di aver subito per la persecuzione di cui si considera vittima, la Commissione ha eccepito di non avere ancora svolto le inchieste necessarie per constatare la fondatezza o infondatezza delle accuse che sarebbero la causa prima dei danni. Ancora una volta, debbo osservare che il problema è di merito: eccezioni di questo genere sono estranee alla ricevibilità o meno del ricorso.
Né può farsi valere l'eccezione di «cosa giudicata» sulle domande che coincidono con quelle proposte col primo ricorso. Invero, nella sentenza dell'11 luglio 1974, la Corte lasciò impregiudicata la sua decisione sulla domanda di risarcimento dei danni, «in attesa dell'esito dell'inchiesta che la Commissione è obbligata a promuovere» (punti 35-36 della motivazione). Il dispositivo della sentenza precisava che questo capo del ricorso veniva respinto «nell'ambito del presente procedimento».
Poiché la sentenza suddetta non aveva, sul piano formale, carattere interlocutorio, essa chiuse definitivamente il procedimento 53/72. Rimase tuttavia aperta la possibilità di un nuovo procedimento in cui, alla luce dei risultati dell'inchiesta della Commissione o di nuovi elementi sopravvenuti, il signor Guillot potesse nuovamente avanzare la sua pretesa al risarcimento dei danni. Il fatto nuovo rappresentato dal memorandum Malvicini (che, pur essendo stato reso noto dalla Commissione nel corso del precedente procedimento, non aveva allora dato luogo a specifiche domande del ricorrente) mi sembra sufficiente a giustificare che nell'ambito di questo ricorso il signor Guillot abbia proposto una nuova domanda di risarcimento, prima ancora che si svolgesse l'inchiesta della Commissione.
Un'ultima eccezione d'irricevibilità è stata sollevata dalla Commissione contro la domanda del ricorrente che gli siano restituiti i risultati di certe esperienze da lui compiute. La Commissione ha sostenuto che tali risultati le appartengono. Anche questa eccezione manifestamente riguarda il merito della causa. Mi sembra tuttavia il caso di dire subito che a mio avviso, trattandosi di documenti di lavoro, che sono indubbiamente di proprietà della Commissione, la domanda in questione deve ritenersi infondata.
3.
Se, come credo, il ricorso è ricevibile, si deve ora procedere all'esame degli argomenti sui quali si fondano le domande d'annullamento e di risarcimento. Si è visto che il ricorrente invoca anzitutto la violazione dell'articolo 24 dello statuto, il quale fa obbligo alla Comunità di assistere il funzionario, «in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto a motivo della sua qualità e delle sue funzioni». La Commissione avrebbe violato questa norma, non avendo fatto il necessario per verificare la fondatezza o meno delle accuse mosse al signor Guillot dal suo superiore diretto in relazione a un'attività di servizio.
In secondo luogo, il ricorrente invoca la violazione dell articolo 26, secondo e terzo comma, dello statuto, secondo cui «l'istituzione non può opporre a un funzionario, né produrre contro di lui, documenti di cui alla lettera a (cioè relativi alla sua posizione amministrativa o concernenti le sue competenze, il suo rendimento e il suo comportamento) che non gli siano stati comunicati prima dell'inserimento nel fascicolo personale».
A questo proposito, osservo che, poiché la nota Malvicini del 21 ottobre 1971 recava nuovi elementi di accusa a carico del ricorrente, rispetto a quelli precedentemente comunicatigli, la Commissione indubbiamente non poteva inserire tale nota nel fascicolo personale dell'interessato senza osservare le forme prescritte dall'articolo 26. La Commissione stessa, avendo successivamente proceduto al ritiro della nota, ha implicitamente riconosciuto l'irregolarità del proprio comportamento. D'altra parte, tale ritiro ha dato soddisfazione al ricorrente su questo punto.
Rimane da considerare il problema centrale di questa causa e cioè l'asserita violazione del citato articolo 24. Nella sentenza dell'11 luglio 1974, che ha definito la precedente causa 53/72, questa Corte si è basata sull'articolo 24 (oltre che sul principio di equità e sulle esigenze di una sana amministrazione) per dedurne l'obbligo dell'amministrazione di accertare la veridicità di gravi addebiti, che ledano la diginità professionale di un dipendente nell'esercizio delle sue funzioni, formulati dal suo superiore gerarchico. Riconosciuta responsabile di non aver rispettato quest'obbligo, nel primo caso Guillot, la Commissione si è vista imporre l'espletamento di una inchiesta idonea ad «accertare il fondamento degli addebiti relativi all'integrità del ricorrente». A questo punto, non solo il mancato espletamento di un'inchiesta di tal genere avrebbe rappresentato una nuova violazione dell'articolo 24, ma questa norma dovrebbe dirsi violata anche se, in base ai risultati dell'inchiesta che la Corte ha ordinato alla Commissione di compiere, gli addebiti mossi al signor Guillot risultassero infondati; perché in tal caso la Commissione sarebbe responsabile di non averli tempestivamente respinti e di non aver adottato tutti i provvedimenti capaci di riparare l'offesa subita dal ricorrente. Reciprocamente, non vi è ragione di considerare violato l'articolo 24 se l'inchiesta svolta dalla Commissione in esecuzione della precedente sentenza ha fornito una giustificazione obbiettiva e adeguata delle accuse mosse al ricorrente dal suo superiore diretto: ciò implicherebbe infatti che la Commissione non era tenuta a scagionare il ricorrente da tali accuse.
È opportuno precisare che, ai fini di questo procedimento, non si tratta di stabilire se il risultato, che il ricorrente afferma di aver dimostrato con le esperienze contestate, possa considerarsi scientificamente valido. Si tratta soltanto di verificare se il ricorrente abbia tenuto un comportamento tale, da giustificare l'accusa di falsificazione di tali esperienze, ossia un comportamento consistente nell'aver voluto far apparire un risultato diverso da quello effetivamente ottenuto o, quantomeno, nell'aver presentato come esatto e indiscutibile un risultato dubbio, ottenuto mediante procedimenti incompatibili con quelli di cui si serve un ricercatore scrupoloso e coscienzioso.
4.
La soluzione del presente caso dipende dunque essenzialmente dalla risposta a questa domanda: l'esito delle indagini compiute dalla Commissione o per suo conto, che si ricava dai rapporti da essa esibiti nel corso di questo procedimento, giustifica o no le accuse mosse dal signor Malvicini al signor Guillot, in relazione alle esperienze compiute da quest'ultimo nel periodo dal 28 al 30 aprile 1971?
Prima di esaminare i risultati di quelle indagini, credo tuttavia che convenga ricapitolare brevemente, in base alla documentazione disponibile, i fatti salienti, su cui il superiore del ricorrente fondò le sue accuse, e la posizione del ricorrente al riguardo.
Nel già citato memorandum al direttore del 4 maggio 1971, intitolato «Contraffazione di risultati sperimentali», che era stato all'origine della causa precedente, il signor Malvicini aveva scritto che il signor Guillot gli aveva trasmesso, relativamente alle ultime sei misure effettuate nel corso dell'esperimento (quelle contraddistinte dai numeri 42 a 47), non i nastri della stampatrice automatica dell'analizzatore multicanali TMC, ma soltanto i dati che Guillot stesso aveva elaborati. Il signor Malvicini sarebbe peraltro riuscito a confrontare questi dati con quelli difformi della stampatrice, perché questi ultimi sarebbero stati riportati dal signor Guillot sul nastro di una calcolatrice Olivetti, recuperato dal signor Malvicini nel cestino della carta straccia. Invece il signor Guillot, interpellato in proposito dal signor Malvicini, avrebbe assicurato, in presenza di un terzo, di avere trasmesso i nastri della stampatrice allo stesso Malvicini.
In un memorandum del 6 luglio 1971, indirizzato al direttore generale, il signor Malvicini ribadiva le sue precedenti affermazioni, aggiungendo che per tutte le misure effettuate a partire dalle ore 11.25 del 29 aprile, cioè a partire dalla misura n. 34, il signor Guillot gli aveva trasmesso semplicemente i risultati da lui elaborati e non le registrazioni originali dello spettrometro dell analizzatore multicanali TMC.
Nella nota del 21 ottobre 1971, che è all'origine del presente processo, il signor Malvicini precisò che il ricorrente gli aveva consegnato i risultati delle misure eseguite dall'inizio dell'esperienza fino alle ore 11.25 del 29 aprile assieme alle registrazioni della stampatrice automatica dell'analizzatore, mentre per quanto riguardava il seguito delle esperienze, effettuate a partire dalle ore 11.35 del 29 aprile fino alle ore 7.10 del 30 aprile (misure 34-47), il ricorrente gli aveva rimesso soltanto i risultati delle ultime undici misure (37-47) e nessuno dei nastri registrati dalla stampatrice automatica dell'analizzatore.
Le esperienze in questione terminarono il 30 aprile 1971. La citata nota del 21 ottobre afferma che fu solo il giorno seguente, 1o maggio, che il signor Malvicini, nel mettere su di un grafico i punti delle ultime misure, si accorse di non avere le registrazioni della stampatrice. Sempre secondo quella nota, egli pensò, in un primo momento, di averle dimenticate sul suo tavolo; ma, non avendole trovate, continuò la ricerca e finì col rintracciare un rotolo della calcolatrice Olivetti in un cestino da carta straccia nel corridoio antistante all'ufficio del ricorrente. Su questo rotolo erano stampati i valori degli spettri delle ultime sei misure, i quali non corrispondevano ai valori forniti dal signor Guillot. Il signor Malvicini ha affermato ancora che la mattina di lunedi 3 maggio, avendo chiesto al signor Guillot delle delucidazioni in merito, in presenza d'un altro funzionario, il signor Dominici, l'interrogato aveva risposto che i dati fornitigli erano quelli dell analizzatore senza nessuna correzione. Il signor Malvicini ha detto di avere allora mostrato a Guillot i dati scritti sul nastro della calcolatrice, e che quest'ultimo non seppe fornire sul momento nessuna spiegazione e si allontanò. Insospettitosi, Malvicini avrebbe ricercato e recuperato altri pezzi di nastri della calcolatrice Olivetti e della stampatrice automatica dell'analizzatore nei bidoni in cui era stata ammassata negli ultimi giorni la carta straccia proveniente dai vari uffici.
Il pomeriggio dello stesso giorno il signor Guillot dichiarava al signor Malvicini di avere corretto i risultati delle ultime sei misure, per compensare un'alterazione che l'esperienza aveva subito in seguito all'inclinazione accidentale di un flacone che conteneva il liquido radioattivo. Tale spiegazione, che il signor Guillot, su richiesta del signor Malvicini, mise allora per iscritto nell'ultima pagina del rapporto che egli aveva precedentemente consegnato al suo superiore, fu da lui ripetuta anche nei suoi memorandum del 7 maggio e del 9 luglio 1971 al direttore generale Caprioglio.
Avendo proceduto alla ricostruzione pezzo per pezzo del nastro registrato dal «printer», recuperato nel modo che si è detto, il signor Malvicini potè in conclusione constatare — secondo quanto egli ha sostenuto — che tutti i dati ottenuti il giorno 29 aprile, a partire dalle ore 11.35 (cioè le misure 34 a 47), erano stati corretti dal signor Guillot.
Quest'ultimo ha negato invece di aver modificato i dati stampati dal «printer», fatta eccezione come si è detto per le ultime sei misure, in relazione a cui la divergenza fra il signor Guillot e il signor Malvicini riguarda soltanto l'interpretazione delle cause delle variazioni apportate.
5.
La Commissione ha esibito quattro relazioni, di altrettante indagini che sono state compiute su sua richiesta in merito ai fatti controversi:
1)
la relazione del 19 settembre 1975, che è stata spesso chiamata nel corso del procedimento «relazione Boulenger», dal nome del funzionario scientifico del Centro belga di studi d'energia nucleare di Mol a cui la Commissione si era rivolta. Alla sua elaborazione è stato associato il signor Colard, anch'egli funzionario scientifico del Centro belga di Mol;
2)
la relazione del 28 ottobre 1975 della Commissione amministrativa interna, appositamente istituita dal direttore generale del Centro comune di ricerche di Ispra;
3)
il rapporto del 29 dicembre 1975, compilato dal suddetto signor Colard e da altri funzionari scientifici del Centro di ricerche di Mol;
4)
infine, un rapporto complementare Boulenger-Colard del 26 aprile 1976.
Il primo di questi documenti si inizia con un esame complessivo dell'attività scientifica svolta dal ricorrente nell'ambito del Centro di ricerche di Ispra a partire dal 1968. Gli si riconosce il merito di essere stato il primo a iniziare lo studio, sul piano della radioprotezione, del problema della ritenzione degli isotopi dello xenon nei tessuti del corpo umano. Il lavoro compiuto nel 1968 dal signor Guillot su questo argomento è giudicato notevole, anche se dà luogo a qualche riserva.
I lavori successivi (relativi al periodo 1968-70) sulle differenze di ritenzione nel corpo umano fra diversi tipi di radioisotopi dello xenon sollevano ulteriori riserve, da parte degli autori della relazione, circa i risultati presentati, a causa del fatto che non viene indicata la precisione statistica delle misure. Si rileva anche che il numero dei risultati è spesso troppo ridotto per poterne dedurre conclusioni certe, in un settore in cui la varietà biologica impedisce misure di grande precisione.
Le critiche aumentano per quanto riguarda i lavori successivi, soprattutto riguardo all'esattezza dei ragionamenti matematici. Si ammette infatti che la validità dei risultati sperimentali non può essere esclusa a priori, ma le critiche si appuntano sulle conseguenze dedotte matematicamente da quei risultati.
In definitiva, in merito ai lavori e alle esperienze scientifiche del ricorrente anteriori all'esperimento di fine aprile 1971, la relazione Boulenger osserva che il signor Guillot, svolgendo la sua attività in condizioni difficili per il contrasto di vedute che lo opponeva già da qualche tempo al signor Malvicini, avrebbe dato prova di una precipitazione pericolosa nella redazione dei suoi scritti. La dimostrazione di eventuali errori sarebbe resa peraltro difficile dalla insufficiente chiarezza del ragionamento. I relatori ritengono probabile che tale comportamento del ricorrente sia stato determinato dal fatto che egli era esacerbato dal conflitto con il suo superiore diretto, il quale contestava il valore scientifico delle scoperte che il ricorrente riteneva di avere fatto. Ciò poteva in qualche modo privare il signor Guillot della lucidità e della serenità di spirito necessarie, e spingerlo a voler dimostrare le sue tesi mediante dati sperimentali che egli pensava a torto di aver ottenuto.
Per quanto concerne poi gli esperimenti di scioglimento di radio-xenon nell'acqua, che il ricorrente aveva condotto dal 28 al 30 aprile 1971 con il proposito di verificare la fondatezza di certi risultati che egli diceva di aver già conseguito in precedenti esperienze, i relatori osservano che niente di anomalo risulta fino alla misura n. 33. Essi constatano però che le misure dal n. 34 al 36, eseguite il 29 aprile tra le ore 11.35 e le ore 12.05, non figurano nella documentazione del signor Guillot. I relatori affermano a questo proposito che il ricorrente «semble les avoir écartés parce qu'ils n'allaient pas dans le sens espéré». I risultati delle cinque misure seguenti (dal n. 37 al n. 41) secondo gli autori del rapporto sarebbero stati alterati; e così pure lo sarebbero stati i risultati delle sei ultime misure. Su questo punto, il rapporto non respinge formalmente la spiegazione data dal ricorrente secondo la quale egli avrebbe applicato alle sei ultime misure un coefficiente corretivo, per tener conto di uno spostamento fortuito del flacone utilizzato per l'esperimento. D'altra parte, i relatori sono d'accordo con il ricorrente nello stimare che queste ultime sei misure hanno un'importanza modesta nel quadro dell'esperimento. Essi notano però che la correzione dei risultati venne effettuata dal ricorrente in maniera tale da non farla chiaramente apparire nel rapporto presentato al signor Malvicini.
La relazione Boulenger attribuisce peraltro maggiore gravità al fatto che il ricorrente non abbia detto nulla delle modifiche apportate alle cinque misure precedenti, e che neppure abbia menzionato le tre misure mancanti.
In effetti, proprio queste ultime misure (da 34 a 36) e le cinque successive (da 37 a 41) sarebbero decisive, secondo i relatori, per dimostrare il fenomeno ricercato. Precisamente, questo fenomeno di separazione isotopica asserito dal ricorrente sembra risultare dalle venti misure del primo giorno. Non sarebbero invece esatte le osservazioni del ricorrente circa la concordanza fra la prirna e la seconda serie di misure. Il rapporto Boulenger afferma che tale concordanza, che pare essere necessaria per provare il fenomeno ricercato, non avrebbe potuto sussistere senza l'alterazione dei risultati delle misure da 37 a 41 e l'obliterazione dei risultati delle misure da 34 a 36.
In conclusione, l'asserito spostamento del flacone non giustificherebbe le modifiche apportate alle misure della seconda giornata, né l'impiego di fattori correttivi variabili, invece di un fattore unico applicato a tutte le misure. I relatori ritengono che, se il flacone accidentalmente si spostò, la sola decisione scientificamente corretta sarebbe stata quella di non tener conto delle misure che avrebbero potuto essere perturbate dall'incidente, e ripetere l'esperimento. L'opinione espressa dai relatori è che l'utilizzazione di risultati adattati, in modo da far comunque apparire l'effetto che si desiderava dimostrare, costituirebbe, sul piano scientifico, una vera e propria falsificazione.
6.
La seconda relazione è frutto delle indagini di una Commissione amministrativa interna, istituita con decisione del 18 settembre 1975 dal direttore generale del Centro comune di ricerche, e composta da funzionari del Centro, dal direttore dello stabilimento di Karlsruhe e da un funzionario dell'amministrazione. Questa Commissione si è basata per i suoi lavori su una documentazione composta, oltre che dalla sentenza della Corte nella causa 53/72 e dalle relative conclusioni dell'avvocato generale Trabucchi, dai memorandum di Malvicini al direttore Caprioglio del 3 maggio e 6 luglio 1971, dai memorandum del ricorrente al direttore Caprioglio del 7 maggio e 9 luglio 1971, dalle tabelle dei dati sperimentati presentati dal signor Guillot al signor Malvicini il 28 e 30 aprile e il 6 maggio 1971, e inoltre dai nastri di registrazione della calcolatrice Olivetti e dell'analizzatore multicanali, su cui sono stampati i risultati degli esperimenti.
La Commissione amministrativa ha ritenuto che il problema di fondo consiste nel comparare la registrazione delle misure fatta mediante dispositivi elettronici (informazioni primarie) con le tabelle, le registrazioni o i rapporti di valori numerici (informazioni secondarie) elaborati dal ricorrente a partire dalla informazioni primarie. Anche secondo questa Commissione, fra le informazioni primarie attinenti alla controversia assumono particolare rilievo le registrazioni della stampatrice automatica che vanno dal n. 37 al n. 41. La Commissione ha constatato la concordanza dei valori che figurano sul nastro della calcolatrice Olivetti con quelli che sono riportati dal signor Guillot nella sua relazione, ma soltanto per quanto riguarda lo xenon-133, mentre una divergenza viene notata per quanto riguarda i valori relativi allo xenon-131m, i quali sono sistematicamente più alti nella relazione presentata dal signor Guillot. Il ricorrente, interrogato dalla commissione inquirente, ha negato che i calcoli stampati sul nastro di registrazione della calcolatrice Olivetti siano stati effettuati da lui stesso. Egli ha anche suggerito la possibilità di una falsificazione effettuata a suo danno. La commissione d'inchiesta ha riscontrato peraltro una concordanza completa fra i valori riportati sui nastri di registrazione dell'analizzatore multicanali e quelli della calcolatrice Olivetti, ed ha escluso che, con i mezzi tecnici disponibili a Ispra all'epoca dei fatti di cui trattasi, esistesse la possibilità concreta di comporre artificialmente un nastro di registrazione della stampatrice dell'analizzatore elettronico. Perciò la Commissione è giunta alla conclusione che anche il nastro della calcolatrice Olivetti ritrovato dal signor Malvicini sia autentico.
Partendo da queste premesse, la detta commissione d'inchiesta ha affermato che le informazioni secondarie fornite dal signor Guillot devono considerarsi inesatte e non corrispondenti ai dati delle informazioni primarie. Lo scarto sarebbe del 2 %.
La Commissione amministrativa interna ha concluso nel senso di ritenere che le modifiche dei valori sperimentali e la presentazione dei dati modificati da parte del signor Guillot siano inaccettabili sul piano scientifico e professionale; cosicchè sarebbero giustificati gli addebiti mossi al ricorrente dal signor Malvicini.
7.
Il rapporto addizionale del 29 dicembre 1975, firmato dai signori Colard, Ballaux e Leduc, funzionari scientifici del Centro belga di Mol, che la Commissione presenta a sostegno del suo controricorso, dà conto di tre esperienze realizzate dai firmatari nei mesi di novembre e dicembre 1975, relative allo stesso fenomeno che fu oggetto delle esperienze effettuate dal ricorrente dal 28 al 30 aprile 1971. Questo rapporto nota che l'effetto isotopico è confermato dalle nuove esperienze, ma è molto più debole di quello annunciato dal signor Guillot.
Converrà ricordare tuttavia che, nella presente causa, non è in discussione il grado di validità scientifica della teoria e delle esperienze del ricorrente. Inoltre, la menzionata relazione Boulenger ha giustamente rilevato in via preliminare la impossibilità che nuove esperienze, miranti alla ricerca dello stesso fenomeno, fossero svolte in condizioni assolutamente identiche a quelle nelle quali il signor Guillot aveva condotto i propri esperimenti. Per la verifica di questi ultimi sul piano scientifico sarebbe stato preferibile, sempre secondo il rapporto Boulenger, che lo stesso signor Guillot eventualmente li rifacesse davanti a testimoni.
Da parte sua il ricorrente, nella memoria di replica, osserva che le tre nuove esperienze, descritte nel rapporto del 29 dicembre 1975, sono state effettuate in condizioni che i loro autori hanno scelto senza chiedergli se egli fosse d'accordo.
8.
La convenuta ha infine presentato, in allegato alla sua controreplica, il quarto rapporto che porta la data del 26 aprile 1976 ed è firmato dai signori Boulenger e Colard. Questi manifestano di nuovo il convincimento che i nastri trasmessi loro dalla Commissione, e che hanno costituito il materiale principale delle loro precedenti indagini, siano quelli originali, relativi alle esperienze effettuate dal signor Guillot nei giorni dal 28 al 30 aprile 1971. Essi confermano anche la loro opinione che i risultati delle misure n. 37-41 siano stati manipolati, mentre le tre misure precedenti, che egualmente non davano i risultati voluti, furono semplicemente omesse dal rapporto del signor Guillot.
Secondo i signori Colard e Boulenger, le manipolazioni dei risultati delle esperienze sarebbero state effettuate al solo scopo di far coincidere tali risultati con la tesi sostenuta dal signor Guillot. Perciò i relatori ritengono che sia giustificato parlare di «falsificazione sul piano scientifico», tanto più che la volontà del signor Guillot di dissimulare le manipolazioni risulterebbe chiaramente dal modo in cui egli redasse il suo rapporto. Egli avrebbe infatti curato di correggere i risultati delle esperienze in maniera tale che le modifiche passassero inosservate agli occhi di chiunque non fosse in possesso dei nastri originali.
9.
Il ricorrente ha obbiettato che né la Commissione amministrativa né gli autori del «rapporto Boulenger» hanno rispettato i diritti della difesa. Essi avrebbero proceduto in modo unilaterale, senza comunicare al ricorrente gli atti delle rispettive inchieste, e senza consentirgli di difendere il suo punto di vista; inoltre, si sarebbero basati essenzialmente sui nastri della calcolatrice Olivetti e della stampatrice dell'analizzatore multicanali, cioè su di un materiale la cui autenticità non era stata previamente riconosciuta dal ricorrente stesso.
Il signor Guillot cita a questo riguardo la sentenza della nostra Corte nella causa 80/63, relativa all'attività della Commissione d'integrazione prevista dall'articolo 102 dello statuto dei funzionari del 1962 (sentenza del 1o luglio 1964, Racc. 1964, pag. 789). In questa decisione la Corte, considerando che il parere sfavorevole di tale Commissione aveva effetto vincolante nei confronti dell'autorità investita del potere di nomina, stabilì che prima di esprimere il suo parere la Commissione dovesse mettere l'interessato in grado di presentare le proprie osservazioni su tutte le circostanze capaci di influire sulla sua nomina in ruolo. Nel caso a cui si riferiva là citata sentenza, l'interessato era stato sentito dalla Commissione d'integrazione successivamente all'audizione dei suoi superiori gerarchici, ma non era stato nuovamente invitato a presentare le sue osservazioni sugli ulteriori elementi di valutazione che detta Commissione aveva in seguito raccolto e che l'avevano portata ad esprimere un parere negativo. La Corte ritenne quindi che tale inadempimento fosse motivo di invalidità del parere espresso dalla Commissione.
Diversamente da quel caso, le relazioni tecniche disponibili nella specie, oltre a non avere alcun carattere vincolante nei confronti di organi investiti del potere di decidere circa la posizione statutaria del ricorrente, neppure sono destinate ad influire su una decisione avente tale oggetto. La questione su cui attualmente quei documenti possono influire non riguarda infatti la posizione statutaria del funzionario interessato. Essa riveste tuttavia per lui grande importanza; e questo mi induce ad affermare in linea di principio che, anche in assenza di strette regole formali, e agendo al di fuori d'un procedimento giudiziario, gli organismi incaricati di svolgere compiti così delicati debbano procedere dando adeguate garanzie all'interessato.
Nella specie peraltro, se il contraddittorio è mancato nelle inchieste promosse dalla Commissione, ciò è dovuto in gran parte al ricorrente. La Commissione si era infatti dichiarata disposta a farlo partecipare, entro certi limiti, ai lavori degli esperti (v. lettera del 15 gennaio 1975 dell'agente della Commissione all'avvocato del ricorrente). Ma il ricorrente ha preferito non valersi di tale possibilità.
Anche per questo, la lamentata assenza di contraddittorio non può condurre a privare di ogni rilevanza, nel presente procedimento, relazioni tecniche presentate da studiosi qualificati. È vero che il valore probatorio di inchieste effettuate in via stragiudiziale non equivale a quello di una perizia che sia direttamente ordinata dalla Corte nell'ambito d'un processo. Ma non possiamo dimenticare che fu la Corte stessa, con la decisione più volte ricordata del precedente ricorso Guillot, ad imporre alla Commissione l'espletamento di una inchiesta, malgrado il fatto che la Commissione avesse insistentemente richiesto una vera e propria perizia. Perciò credo giustificato concludere che la Corte, mentre non può limitarsi ad assumere le relazioni tecniche innanzi riassunte come base della propria decisione, ha nondimeno il potere e il dovere di tenerne conto, nel quadro dei vari mezzi probatori sui quali deve fondarsi la valutazione finale delle tesi in contrasto.
10.
La linea di difesa del ricorrente, nei confronti delle accuse a lui mosse di aver falsificato i risultati degli esperimenti dell'aprile 1971, è consistita essenzialmente nel negare l'autenticità dei nastri della stampatrice dell'apparecchio multicanali TMC relativi alle misure 37-41, che il suo superiore dell'epoca ha detto di avere ritrovato nei bidoni della carta straccia. Pare dunque, nella logica stessa della linea adottata dal ricorrente, che qualora si potesse accertare tale autenticità, ne risulterebbe per ciò stesso corroborata l'accusa mossa dal signor Malvicini.
A sostegno dell'autenticità di quei nastri, la convenuta ha fatto valere la circostanza, messa pure in rilievo nelle relazioni delle due commissioni d'inchiesta, che per uno dei due gas analizzati nel corso dell'esperienza del signor Guillot, lo xenon-133, i valori registrati sui nastri in questione corrispondono ai risultati forniti dallo stesso ricorrente nella sua relazione al direttore Caprioglio (salvo qualche piccola variante imputabile a un difetto del meccanismo della stampatrice, e che riguarda quasi esclusivamente la colonna delle unità). Invece, per l'altro gas, lo xenon-131m, tale corrispondenza non sussiste.
Il ricorrente ha in primo luogo avanzato l'ipotesi che tali dati si riferiscano a un'esperienza diversa dalla sua, o che siano addirittura il risultato d'una volontaria contraffazione effettuata per danneggiarlo. Ma ho già ricordato che secondo la Commissione e gli esperti da essa consultati, non vi sarebbe più di una probabilità su mille di poter riprodurre mediante la stampatrice automatica TMC un risultato corrispondente a quello ottenuto durante l'esperienza del signor Guillot per il primo dei due gas.
Il ricorrente ha in secondo luogo contestato, nel corso della procedura scritta e di quella orale, la corrispondenza dei valori registrati sui nastri, in relazione allo xenon-133, con i risultati forniti nel suo rapporto. Più particolarmente, il ricorrente ha posto in dubbio una cifra figurante sui detti nastri, relativa alla colonna delle centinaia: essa si prestava apparentemente ad esser letta sia come uno O sia come un 9. Ma un'attenta considerazione del nastro in questione, alla luce sia dell'andamento normale della curva rappresentante il fenomeno di dissoluzione studiato, sia dei valori indicati nel rapporto dello stesso ricorrente, sembra mostrare l'esattezza della cifra ritenuta dagli autori della relazione Boulenger, e la sua corrispondenza con quella che aveva originariamente indicato lo stesso ricorrente.
Infine, e più in generale, il ricorrente ha sostenuto che il difetto rilevato nel meccanismo della stampatrice, riguardante come si è visto quasi esclusivamente la colonna delle unità, che talvolta risulta di difficile lettura, avrebbe consentito agli esperti incaricati dell'inchiesta per conto della Commissione una certa libertà di apprezzamento, di cui essi avrebbero fruito per adattare i risultati stampati sul nastro a quelli già noti del rapporto Guillot, onde far apparire un'inesistente corrispondenza.
Questo argomento, che in sostanza ritorce sugli esperti scelti dalla Commissione l'accusa di manipolazione dei calcoli, non appare tuttavia convincente. Vi è anzitutto da considerare la circostanza che gli esperti della Commissione, nei casi di cifre illeggibili, lungi dallo scegliere arbitrariamente un valore di comodo, hanno costantemente ritenuto il valore medio 5. D'altra parte, la Commissione ha mostrato che qualora si scelgano per ogni cifra illeggibile sui nastri i valori estremi (cioè 1 o, rispettivamente, 9), così da ottenere un risultato minimo e uno massimo, i dati indicati nel rapporto del ricorrente si situano sempre entro questi due estremi.
In merito alle cifre diverse fornite dal ricorrente, nel corso del presente procedimento, sulla base di questo metodo della forchetta, la Commissione ha osservato che la differenza era dovuta al fatto che il signor Guillot, nel determinare quelle cifre, aveva omesso di dedurre il fattore fisso applicato per tener conto del cosiddetto «rumore di fondo» dell'apparecchio misuratore, fattore che egli aveva invece dedotto nell'analisi dei dati delle esperienze di cui trattasi.
Replicando su quest'ultimo punto, nella sua nota d'osservazioni allegata alla lettera del suo avvocato del 6 dicembre 1976, il ricorrente negava di avere tenuto conto del «rumore di fondo» nel suo «allegato tecnico» del 7 maggio 1971, per dedurlo dai valori fornitigli dalla stampatrice automatica. Quest'affermazione si poneva però in netto contrasto con quanto lo stesso ricorrente aveva precedentemente asserito alla pagina 2 dell'«allegato tecnico» sopra menzionato.
Infine, a conferma ulteriore dell'autenticità dei nastri, la Commissione ha attirato l'attenzione su alcune annotazioni manoscritte figuranti su di essi che sarebbero state effettuate in gran parte dallo stesso ricorrente; e inoltre sul fatto che i vari pezzi di nastri rivelerebbero chiaramente la loro appartenenza all'identico rotolo, per la corrispondenza dei rispettivi margini. Ma il ricorrente ha inizialmente negato che le annotazioni manoscritte fossero di suo pugno, ed ha mantenuto questo atteggiamento decisamente negativo fino alla vigilia della sua comparizione personale.
11.
È stato soprattuto in considerazione delle numerose divergenze fra le parti circa elementi di fatto che apparivano suscettibili di rivestire importanza determinante per la soluzione della causa, e tenendo conto della contraddizione in cui era caduto il signor Guillot su uno di questi elementi, che la Corte ha deciso la comparizione personale del ricorrente e l'audizione di quattro testimoni: i signori Benco, Dominici, Colard e Malvicini. Successivamente, il ricorrente ha avuto la possibilità di presentare per iscritto le sue osservazioni sulla prova espletata.
Questa fase istruttoria orale ha consentito anzittuto di chiarire certi punti, rimasti oscuri fino a quel momento, riguardanti il comportamento del signor Malvicini ed in particolare il modo in cui egli aveva reperito i nastri relativi alle esperienze del ricorrente e le ragioni per le quali era poi trascorso un periodo di sei mesi fra la data del ritrovamento di questi nastri e l'ampliamento della accusa di falsificazione, mediante il suo noto memorandum dell'ottobre 1971.
Interrogato a questo proposito nel corso della sua deposizione, il signor Malvicini ha precisato che dopo avere proceduto, nel corso della prima metà di maggio, al reperimento e alla ricomposizione dei vari pezzi di nastri relativi agli esperimenti in questione, aver analizzato tale materiale ed essere giunto alle note conclusioni, egli ne aveva informato oralmente il suo superiore diretto e il direttore generale del Centro.
Il signor Guillot, ospitalizzato per un intervento chirurgico, era restato assente dal lavoro per i mesi di maggio e di giugno. Il 24 giugno il signor Malvicini, in seguito a degli incontri avuti col suo superiore diretto e con il signor Blaise, altro funzionario scientifico, decideva di richiedere a Guillot delle delucidazioni in merito alle esperienze in causa, ed egli rispondeva con nota del 9 luglio, pervenuta all'ufficio di Malvicini successivamente alla sua partenza per le vacanze estive, durate per tutto luglio. Al suo ritorno, Guillot era di nuovo assente, questa volta per vacanze, e così pure il direttore generale. Fu così che solo verso la fine di settembre Malvicini poté sollecitare la reazione del direttore generale sulla questione della falsificazione delle esperienze di Guillot. Il direttore generale chiese allora a Malvicini di precisare i suoi rilievi per iscritto, ciò che questi fece nel memorandum del 21 ottobre.
Il ricorrente, nelle sue osservazioni sui risultati dell'audizione, non ha addotto nessun elemento atto a porre in dubbio la correttezza di tale descrizione del modo in cui si sono svolti i fatti.
D'altro canto, l'istruttoria orale ha lasciato senza giustificazioni la contraddizione in cui era incorso il ricorrente, e ne ha fatto emergere altre che, nel loro insieme, compromettono seriamente la sua credibilità.
È stato in primo luogo accertato che nei giorni 26 e 27 aprile, immediatamente precedenti il periodo in cui il signor Guillot effettuò le esperienze di cui trattasi, il signor Malvicini aveva condotto con l'assistenza di suoi collaboratori un'esperienza preliminare dello stesso genere, conclusasi con esito negativo, cioè contrario alla dimostrazione del fenomeno di dissoluzione di gas sostenuto dal ricorrente. È risultato dalle deposizioni dei testimoni che quest'ultimo era perfettamente al corrente di tale esperienza, e non si capisce perché si sia a lungo ostinato a negarlo. Solo nelle osservazioni scritte presentate dopo l'audizione dei testi, il ricorrente ha ammesso per la prima volta di essere stato a conoscenza dei preparativi e degli «essais» effettuati dal signor Malvicini i giorni 26 e 27 aprile 1971; pur affermando che essi non possono essere qualificati come esperienze vere e proprie a causa dell'uso d'una pompa a mano in luogo della pompa elettrica, utilizzata poi dal ricorrente, che garantiva una migliore tenuta stagna.
In secondo luogo, nella sua deposizione, il ricorrente ha sostenuto che il gas xenon-131, da lui utilizzato nelle esperienze in questione, era stato preparato da lui stesso nello stabilimento di Ispra e poi mescolato con lo xenon-133 proveniente dal Centro di ricerche di Mol. Invece, nel menzionato «allegato tecnico» presentato insieme al memorandum del 7 maggio 1971 al direttore generale del Centro, egli aveva affermato che la mistura di xenon-131 e xenon-133 era stata fornita già preparata dal Centro di Mol. Come ha rilevato il signor Colard, se fosse vero ciò che ha affermato oralmente il ricorrente, sarebbe stato poco corretto da parte sua il non averne mai fatto parola prima, giacché il fatto di aver utilizzato, per la mistura dei due gas, un diverso tipo di xenon-131, che si differenzierebbe per alcune importanti caratteristiche da quello fornito dal Centro di Mol, avrebbe avuto inevitabili ripercussioni sull'andamento delle esperienze e, quindi, sulla valutazione dei loro risultati. Peraltro la testimonianza del signor Dominici parrebbe confermare quanto aveva scritto precedentemente lo stesso ricorrente nella citata relazione, e cioè che si trattava esclusivamente di gas preparati nel Centro di Mol.
Un'altra contraddizione può essere ravvisata nelle affermazioni del signor Guillot relative alla durata del «barbotage» dei gas effettuato la mattina del giovedì 29 aprile. Nella sua relazione scritta egli aveva indicato questa durata in 10-15 minuti; oralmente ha invece asserito di aver effettuato tale operazione per circa un'ora. Si noti che una determinazione precisa di questa durata è importante per calcolare esattamente i risultati dell'esperienza.
Quanto poi al coefficiente correttivo che sarebbe stato impiegato per compensare l'effetto perturbante dell'asserito spostamento accidentale d'un flacone, il ricorrente affermava, nella sua relazione manoscritta al signor Malvicini, di avere applicato questo fattore (espresso in un valore di quattro cifre, determinato a quanto pare in funzione del ristabilimento dell'andamento della curva in corrispondenza con quella del giorno prima) ai risultati relativi allo xenon-131 e non invece a quelli dello xenon-133. Ma nella successiva relazione per il direttore generale egli ha scritto di aver applicato il coefficiente correttivo a entrambi i gas, annullandone con ciò ogni significato, com'egli stesso ha poi dovuto riconoscere in risposta a una domanda rivoltagli, durante la sua deposizione, dal giudice relatore.
Sempre a proposito di tale coefficiente correttivo, il teste Colard ha confermato quanto era già stato osservato nel «rapporto Boulenger», e cioè che il signor Guillot avrebbe applicato il medesimo coefficiente anche alle misure precedenti le ultime sei.
Ciò indurrebbe a presumere che l'asserzione di Guillot relativa all'inclinazione del flacone non risponda a verità: è ben possibile Che il ricorrente abbia inventato il preteso incidente del flacone per replicare alle contestazioni del signor Malvicini che riguardavano soltanto le ultime sei misure (quelle cioè in relazione alle quali Malvicini, al momento del suo colloquio del 3 maggio 1971 con Guillot, aveva reperito i nastri della calcolatrice Olivetti, e alle quali si erano quindi limitati i suoi rilievi iniziali).
Tale ipotesi si trova avvalorata dal fatto, ormai accertato, che Guillot, nel suo primo rapporto a Malvicini, non aveva fatto parola di nessun incidente avvenuto nel corso delle esperienze nè di correzioni da lui effettuate dei dati forniti dall'analizzatore.
La testimonianza del signor Dominici, che era stato presente all'incontro della mattina di lunedì 3 maggio 1971 fra Malvicini e Guillot, nel corso del quale questi si era sentito contestare la non corrispondenza fra i dati della sua relazione scritta relativi allo xenon-131 e i dati figuranti sul nastro della calcolatrice che Malvicini aveva potuto reperire due giorni prima, conferma l'asserzione di Malvicini secondo cui Guillot l'aveva messo al corrente delle correzioni da lui effettuate dei dati forniti dalla stampatrice automatica per uno dei due gas solo dopo esservi stato costretto in seguito alla contestazione dello stesso Malvicini.
Consapevole della ambiguità di un tale comportamento, il ricorrente, fin dalla sua nota del 9 luglio 1971 al direttore generale, e poi durante tutto questo processo, ha sostenuto di avere proceduto spontaneamente, fin dal 30 aprile 1971, ultimo giorno delle esperienze in questione, ad informare oralmente Malvicini dell'avvenuta «correzione» dei risultati. Ma, di fronte alla testimonianza del signor Doninici sul modo in cui si è svolto il colloquio della mattina del 3 maggio, è difficile prestare fede a tale asserzione del ricorrente.
Anche sulla questione del modo in cui, nel calcolo dei risultati, il signor Guillot ovviò al difetto nel meccanismo della stampatrice relativo alla colonna delle unità, le dichiarazioni del ricorrente indicano mancanza di chiarezza e di coerenza. Egli ha infatti affermato di avere talvolta sostituito la cifra mancante con 1, altre volte con 9, senza peraltro spiegare con quali criteri di frequenza scegliesse talvolta l'una talvolta l'altra cifra. D'altra parte, sulla base dei nastri non contestati e delle cifre riportate dal signor Guillot nella sua relazione, vi è luogo di ritenere che egli aveva costantemente sostituito la cifra mancante con il valore medio 5.
Vorrei infine mettere in rilievo il fatto che nel corso della sua deposizione il ricorrente ha ammesso per la prima volta di ritenere che una parte delle annotazioni manoscritte di cifre e di parole figuranti sui nastri della stampatrice automatica relativi alle misure comprese fra 37 e 41 fossero di sua mano.
Tale ammissione indebolisce molto la posizione interamente negativa che egli aveva assunta in precedenza.
In conclusione, il fatto che il ricorrente, nel tentativo di dimostrare la non attendibilità delle relazioni degli esperti presentate dalla Commissione, si sia invischiato in questa rete di inesattezze, di contraddizioni e d'incoerenze, è rivelatore della debolezza della sua posizione. A mio avviso, dall'insieme degli elementi discussi risultano avvalorati le constatazioni e i pareri tecnici contenuti nelle relazioni esibite dalla Commissione: in particolare, nei rapporti stabiliti indipendentemente dagli esperti del Centro di Mol e dalla Commissione amministrativa d'inchiesta. D'altra parte, ho già avuto occasione di sottolineare che per respingere il ricorso è necessario e sufficiente accertare che il comportamento del ricorrente era stato tale da giustificare le accuse a lui mosse dal suo superiore diretto; e che pertanto la Commissione non ha commesso nessuna illegalità nel rifiutare di smentire il signor Malvicini. Credo che questo accertamento si possa considerare compiuto.
12.
Le considerazioni fin qui svolte fanno ritenere che la tesi del signor Guillot, secondo cui la Commissione avrebbe violato a suo danno l'articolo 24 dello statuto del funzionari, merita di essere respinta. Quanto all'articolo 26, ho già avuto occasione di chiarire che esso è stato senza dubbio violato dalla Commissione, ma la circostanza che questa ha proceduto medio tempore al ritiro del memorandum Malvicini 21 ottobre 1971 dal fascicolo personale del ricorrente ha reso priva di oggetto la richiesta di quest'ultimo che il documento fosse, appunto, ritirato dal suo dossier.
Propongo dunque alla Corte di respingere come infondata la domanda del ricorrente tendente all'annullamento della decisione implicita di rigetto risultante dal silenzio della Commissione nei confronti del reclamo avanzato dal ricorrente medesimo il 26 novembre 1973.
La domanda tendente a far condannare la convenuta al risarcimento dei danni che sarebbero risultati al ricorrente dal rifiuto della Commissione di smentire le accuse contenute nel memorandum Malvicini del 21 ottobre 1971 va pure respinta come infondata, in considerazione della legittimità di tale rifiuto. La stessa sorte deve avere la domanda di restituzione dei documenti inerenti alle esperienze scientifiche svolte dal ricorrente poichè — come ho già notato — trattandosi di esperienze effettuate nell'ambito del Centro di Ispra e con i suoi mezzi, quei documenti non appartengono al ricorrente. Dato che il ricorso risulta infondato per l'essenziale, propongo che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese di causa, conformemente alla disposizione dell'articolo 70 del regolamento di procedura concernente i ricorsi dei dipendenti delle Comunità.
Full & Egal Universal Law Academy