CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ALBERTO TRABUCCHI
DEL 26 FEBBRAIO 1975
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Nella causa sulla quale sono chiamato a presentarvi le mie conclusioni, vennero sollevate eccezioni di irricevibilità e si è poi discusso sul merito.
La logica della procedura vorrebbe certamente che prima si esaminassero le questioni di ricevibilità, superate le quali soltanto la Corte potrebbe procedere al giudizio sulla controversia di fondo. Ma in un caso come questo, signor Presidente e signori Giudici, dove più di cinquecento funzionari della Commissione sollevano una questione di diritto per chiedere la soluzione di un problema che si afferma essere insieme economico e morale, io ritengo che anche l'ordine logico elementare, che è poi anche ordine giuridico, possa essere per una volta sovvertito in considerazione di una particolare circostanza. Il problema di fondo si manifesta al mio giudizio di così sicura soluzione da ritenere per ogni verso più conveniente affrontarlo per primo e proporvi una decisione che nella sua prospettiva va oltre ogni normale diaframma di procedura.
Si chiede l'annullamento delle decisioni con le quali la Commissione ha operato una ritenuta sul trattamento economico dei suoi funzionari in relazione alle ultime due giornate di uno sciopero che si è svolto dall'11 al 15 dicembre 1972.
I problemi da trattare, se fosse necessario esaminare la panoramica completa in tema di sciopero, potrebbero essere molti, a cominciare dalla risposta che si dovrebbe dare preliminarmente sulla liceità di uno sciopero dei funzionari della Comunità in assenza di una previsione normativa del fenomeno. Ma anche questo tema fondamentale ritengo possa essere superato richiamando gli elementi connaturali all'essenza del fenomeno sociale di cui si tratta.
Che cosa è in sostanza lo sciopero?
L'astensione dal lavoro concertata per uno scopo sindacale non è certo da considerare con criterio atomistico di una somma di singole violazioni del rapporto di lavoro. La realtà sociale dell'età moderna ha creato questo fenomeno particolare che si identifica per la sua caratteristica come mezzo di cui la categoria dei lavoratori si giova per il raggiungimento di uno scopo collettivo. In questa ottica lo sciopero ha una sua consistenza sociale che lo caratterizza costituendo un fenomeno ben circoscritto nella sua essenza e nei suoi effetti. Ora appunto in questo fenomeno è di normale e generale accettazione che all'astensione dal lavoro dei singoli partecipanti si accompagni ragionevolmente — almeno se non si vuole invertire l'ordine logico elementare — la non corresponsione del compenso per il lavoro che si è voluto appunto dimostrativamente evitare. Se mancasse questo elemento, lo sciopero perderebbe tutto il suo significato e, direi, la sua stessa moralità; non potrebbe pretendere di essere valutato nella sua giustificazione unitaria come azione di lotta rientrante nella dinamica di una larga accezione giuridica del rapporto di lavoro, ma sarebbe un semplice rifiuto del diritto. E tanto più in questa prospettiva sarebbe allora da tutelare la contrapposta posizione del datore di lavoro che non potrebbe sopportare una violazione dichiarata del rapporto che lo lega al singolo lavoratore.
Quindi, a prescindere da ogni considerazione più impegnativa sulla legittimità del mezzo di lotta sociale se posto in essere da pubblici funzionari, e a prescindere dal silenzio dello statuto del personale, appare certo, indiscutibile, che se si tratta di sciopero posto in essere da prestatori d'opera, questi non possono pretendere di ricevere per i giorni di astensione il compenso per un lavoro non compiuto e, conseguentemente, non possono opporsi alla sua restituzione sotto forma di ritenute sullo stipendio basate sull'articolo 85 dello statuto stesso. E questo assunto, che si basa sulla natura stessa dello strumento attuato nella logica sindacale, va anche ben oltre la stessa applicazione della tesi che si richiama alla teoria del «servizio fatto».
E ciò basti a dichiarare infondata la pretesa dei ricorrenti.
In una prospettiva più limitata e tradizionale, si potrebbe anche fare osservare che il principio generale della corrispettività delle prestazioni, esistente anche nel rapporto di pubblico impiego, è accolto dallo statuto dei funzionari delle Comunità, come risulta testualmente dall'articolo 40, in forza del quale il funzionario non ha diritto ad alcun assegno durante il periodo d'aspettativa per motivi personali, e dall'articolo 42 secondo cui il funzionario incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva, pur continuando a beneficiare delle disposizioni dello statuto relative agli scatti periodici e alla promozione, cessa di percepire la retribuzione.
In considerazione del carattere necessariamente collettivo dello sciopero, non può valere, neppure per analogia, l'argomento che i ricorrenti traggono dall'articolo 60 dello statuto che è stato concepito per comportamenti individuali di tutt'altra natura.
Si è parlato di un preteso carattere sanzionarono della ritenuta in ragione dell' esenzione dei funzionari che hanno desistito dallo sciopero a partire dal 14 dicembre; e si è parlato anche di discriminazione perché in altri casi o da altre istituzioni la ritenuta non sarebbe stata applicata. Non è mio, né credo sia vostro, compito di indagare per quali motivi la stessa istituzione convenuta o altre istituzioni della Comunità non abbiano applicato la trattenuta a loro dipendenti che hanno scioperato. Si può supporre che speciali motivi ci siano stati per le decisioni prese. È comunque certo che il semplice fatto che talora le amministrazioni comunitarie si siano allontanate dall'applicazione rigorosa di un criterio giuridicamente sicuro non autorizza a pretendere altre deviazioni dalla regola che non siano specificamente giustificate.
Su questa base chiedo la reiezione del ricorso, con le conseguenze di diritto.
Full & Egal Universal Law Academy