CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 12 NOVEMBRE 1974 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Tradizionalmente, e comunque la tradizione risale a prima della firma del trattato CEE, il mercato francese acquista banane soprattutto dalla Guadalupa, dalla Martinica e dalla Costa d'Avorio. La Guadalupa e la Martinica costituiscono oggi, come si sa, dipartimenti francesi d'oltremare, mentre la Costa d'Avorio costituisce una delle ex colonie francesi di cui all'art. 86 del decreto 30 gennaio 1967 del direttore generale delle dogane e delle imposte dirette francesi, che gode di una posizione privilegiata negli scambi commerciali con la Francia. Il privilegio per i fornitori di banane da tali paesi consiste in un sistema di contingentamento ed altresì in dazi doganali.
Il sistema di contingentamento, se non erro, consiste nel libero accesso sul mercato francese delle banane provenienti dai dipartimenti d'oltremare della Francia e da quelli che definirò con un eufemismo «i paesi di cui all'art. 86». In forza di un accordo commerciale tra la Francia e la Spagna, sul mercato francese è immesso annualmente un contingente di banane provenienti dalle Canarie. Se, a giudizio del competente ministro francese dell'economia e delle finanze, le forniture da questi paesi non sono più sufficienti, si apre un contingente per le banane provenienti da altri paesi, fatta eccezione per la Rodesia.
Noterete che tale sistema non si differenzia affatto, relativamente ai paesi diversi dai dipartimenti d'oltremare della Francia, ai paesi di cui all'art. 86 e alla Spagna, per quanto concerne i paesi firmatari e non firmatari della convenzione di Yaoundé o «paesi e territori» cui si applica l'art. 131 del trattato. Di qui è nata la controversia.
Il Charmasson è un importatore francese di banane che acquista soprattutto dallo Zaire, dalla Somalia e dal Surinam. Di questi paesi i primi due sono firmatari della convenzione di Yaoundé e l'ultimo è un paese soggetto alla disciplina di cui all'art. 131. Il Charmasson contesta, innanzi al consiglio di Stato di Francia, la validità della dichiarazione pubblicata, il 28 ottobre 1969, dal ministero dell'economia e delle finanze che apriva un contingente per l'importazione di banane dai paesi diversi da quelli contemplati dall' art. 86, dalla Spagna e dalla Rodesia. La sua censura, in sostanza, consiste nel fatto che la dichiarazione non contiene alcuna particolare disposizione in favore dei paesi associati alla CEE.
A termini dell'art. 5 della prima convenzione di Yaoundé si era convenuto che, in merito alla soppressione delle restrizioni quantitative, gli Stati membri della CEE avrebbero applicato alle importazioni dei prodotti originari degli Stati associati le disposizioni del trattato CEE, che essi applicavano nelle reciproche relazioni. A norma dell'art. 4 della decisione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 1964 (64/349/CEE) lo stesso privilegio veniva accordato ai prodotti originari dei paesi e territori cui si applica l'art. 131. Sia la convenzione che la decisione, secondo quanto era in esse stabilito, avrebbero dovuto rimanere in vigore fino al 31 maggio 1969, ma si decise di prorogare la validità dopo tale data, in forza delle decisioni 28 maggio 1969, rispettivamente del consiglio di associazione e del Consiglio dei ministri.
Le disposizioni del trattato CEE per la soppressione delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri sono, ovviamente, quelle degli artt. 30-37. L'art. 32 dispone, in particolare, che i contingentamenti esistenti al momento dell'entrata in vigore del trattato dovevano venir soppressi entro il termine del periodo transitorio e, durante questo periodo, dovevano venir gradatamente eliminati secondo le modalità di cui ai susseguenti articoli. L'articolo 33 prescrive la graduale soppressione dei contingenti alle importazioni (n. 1) mediante la trasformazione entro un anno dall'entrata in vigore del trattato, dei contingenti bilateriali concordati tra due Stati membri in contingenti globali aperti senza discriminazioni a tutti gli altri Stati membri e (n. 2) tali contingenti globali vanno aumentati gradualmente ogni anno. L'art. 33, n. 3, dispone inoltre che, alla fine del decimo anno ogni contingente dovrebbe essere pari almeno al 20 % della produzione nazionale dello Stato membro che lo apre. È ovviamente la situazione tra la fine del decimo anno e la fine del periodo transitorio che (eventualmente) ha rilevanza in questa causa.
Il Charmasson sostiene che, in forza dell' art. 5 della prima convenzione di Yaoundé e dell'art. 4 della decisione 25 febbraio 1964, la Francia era vincolata ad applicare le disposizioni dell'art. 33 del trattato CEE, a favore degli Stati associati e dei paesi cui si applica l'art. 131.
Il governo francese sostiene che l'effetto del combinato disposto dell'art. 38, n. 2 e dell'art. 45 del trattato è di paralizzare l'efficacia dell'art. 33 in uno Stato membro, relativamente ai prodotti agricoli soggetti ad un'organizzazione di mercato nazionale all'entrata in vigore del trattato; e che in Francia, al momento dell'entrata in vigore del trattato, sussisteva un'organizzazione nazionale di mercato relativamente alle banane.
La Commissione appoggia quanto sostenuto dal governo francese. Infatti la Commissione, nel 1970, aveva respinto un ricorso presentatole dal Charmasson, prima di adire il consiglio di Stato, ricorso con il quale egli chiedeva che la Commissione intervenisse, se del caso, con i mezzi previsti dall'art. 169, in modo da por fine a quella che a suo avviso poteva definirsi un'inadempienza della Francia agli obblighi imposti dal trattato.
Dovendo pronunciarsi in merito, il consiglio di Stato ha sottoposto a questa Corte due questioni pregiudiziali:
1.
Se l'esistenza, in uno Stato membro di un'organizzazione nazionale di mercato, ai sensi degli artt. 43, 45 e 46 del trattato di Roma, possa precludere l'applicazione dell'art. 33 del medesimo trattato in relazione al prodotto considerato,
2.
In caso di soluzione affermativa, quali siano gli elementi che caratterizzano un'organizzazione nazionale di mercato nel senso sovraccennato.
Il governo francese e la Commissione, ovviamente, sostengono che alla prima questione va data soluzione affermativa.
Il Charmasson non presentava osservazioni scritte. Tuttavia, nella fase orale, egli faceva osservare che gli artt. 33 e 45 andrebbero considerati come alternativi, nel senso che uno Stato membro in forza del trattato, può incrementare gli scambi con un altro Stato membro, relativamente ad uno specifico prodotto, ricorrendo al metodo di cui all'art. 45, se però ha rinunciato a questo sistema, si applica l'art. 33. Infatti, e questo è pacifico, il metodo di cui all'art. 45 è stato molto scarsamente applicato: soltanto un accordo a lungo termine, ovvero un contratto del genere che esso contempla è finora stato stipulato, cioè un accordo tra Francia e Germania relativamente ai cereali. Quindi, così prosegue l'argomentazione, l'art. 33 trova applicazione nel presente caso.
Ritengo che tale argomento vada respinto. Sia l'art. 33 che l'art 45 si esprimono in termini perentori, e né lo spirito né la lettera del trattato, lasciano intendere che uno Stato membro abbia facoltà di opzione. In verità la disposizione chiave, in merito alla loro reciproca relazione, è l'art. 38, n. 2, che recita:
«Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 46 incluso, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli».
La versione inglese di tale testo «Save as otherwise provided …», concorda con i testi danese, olandese e tedesco. I testi francese e italiano («Sauf dispositions contraires . . .», «Salvo contrarie disposizioni …»), di primo acchito possono lasciar intendere che debbano sussistere presupposti più gravi per escludere l'applicazione della norma in oggetto. Tuttavia credo che, se analizzate a fondo, tutte le versioni concordino su un presupposto, cioè che sussista negli artt. 39-46 qualche incompatibilità con l'applicazione di tali norme. Non ritengo neppure che, sostenendo ciò, mi scosto dall'orientamento assunto dalla Corte in precedenti cause in cui ha dovuto tener conto dell'interpretazione dell'art. 38, n. 2.
Quindi, a mio avviso, il nocciolo della questione consiste nell'accertare se le disposizioni degli artt. 39-46, che contemplano l'eventualità che, al momento dell' entrata in vigore del trattato, in uno Stato membro vigesse un'organizzazione nazionale di mercato per uno specifico prodotto, siano incompatibili con l'applicazione, a tale situazione, dell'art. 33. Sono portato a concludere che esse sono incompatibili ma non impernio tale conclusione soltanto sul tenore dell'art. 45.
La prima considerazione è che l'art. 38, n. 4, prescrive che:
«il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune degli Stati membri».
Vanno inoltre tenuti presenti l'art. 39, che determina gli obiettivi della politica agricola comune, e l'art. 40, n. 2, il quale dispone che, onde consentire il raggiungimento di tali obiettivi, sarà creata un' organizzazione comune dei mercati agricoli che, a seconda dei prodotti, potrà assumere una delle forme qui sotto specificate:
a)
regole comuni in materia di concorrenza;
b)
un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato;
c)
un'organizzazione europea del mercato.
L'art. 43 determina il sistema «in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune prevista dall'art. 40, paragrafo 2».
L'art 43, n. 3, dispone, fra l'altro, che:
«L'organizzazione comune prevista dall' articolo 40, paragrafo 2, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:
a)
quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi, garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e
b)
quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale».
La precisa portata di tale disposizione è stata oggetto di dibattito nella dottrina. Tuttavia, quale che sia la sua finalità, non vi può essere dubbio che essa conferisce ad uno Stato membro il diritto, in determinate circostanze, di opporsi a che alla propria organizzazione di mercato si sostituisca un'organizzazione comune. È, a mio avviso, assolutamente incompatibile con tale diritto, un eventuale vincolo imposto allo Stato membro in forza dell' art. 32 e dell'art. 33 a demolire la propria organizzazione nazionale, in quanto imperniata su un sistema di contingentamento.
Non è necessario ripetere l'intero art. 45, sul quale verte l'argomento della causa. Il principio è contenuto al n. 1 che così recita:
«In attesa che una delle forme di organizzazione comune previste dall'art. 40, paragrafo 2, sia sostituita alle organizzazioni nazionali e per i prodotti nei riguardi dei quali esistano in taluni Stati membri:
—
disposizioni intese ad assicurare ai produttori nazionali lo smercio della loro produzione, e
—
bisogni d'importazione,
lo sviluppo degli scambi è perseguito mediante la conclusione di accordi o contratti a lungo termine tra Stati membri esportatori ed importatori.
Tali accordi o contratti devono tendere progressivamente a eliminare qualsiasi discriminazione nell'applicazione di tali disposizioni a differenti produttori della Comunità.
La conclusione di questi accordi o contratti interviene nel corso della prima tappa; si tiene conto del principio di reciprocità.»
Mi pare che tale disposizione contempli il caso specifico di uno Stato membro che (a) ha istituito una organizzazione nazionale di mercato per un dato prodotto, per cui non sia stata ancora determinata una forma di organizzazione comune di mercato, ma (b) debba integrare la propria produzione nazionale di tali beni con importazioni. L'articolo dispone che, in siffatte circostanze, lo Stato membro in questione darà impulso agli scambi di tali prodotti con altri Stati membri, mediante la stipulazione di accordi o contratti a lungo termine, diretti ad eliminare progressivamente e mutualmente, qualsiasi discriminazione tra i produttori nazionali e gli altri produttori della Comunità. Ciò mi sembra incompatibile con la simultanea applicazione allo stesso Stato membro, relativamente allo stesso prodotto, delle quasi automatiche disposzioni degli artt. 32 e 33. Dicendo che tali disposizioni sono quasi automatiche, non dimentico quanto la Corte ha affermato in merito, nella causa 13-68, Salgoil (Racc. 1968, pag. 613). Esse ovviamente lasciano agli Stati membri un margine d'apprezzamento discrezionale.
Posso dire, per inciso, che sono sorpreso del fatto che il governo francese non si richiami a questo precedente nel ribattere gli argomenti svolti dal Charmasson, poiché mi pare che a questo proposito la Corte abbia affermato che gli artt. 32 e 33, a causa del potere discrezionale che essi hanno conferito agli Stati membri, non possono avere un'efficacia immediata negli ordinamenti giuridici interni che giunga a conferire ai singoli diritti soggettivi. Questo problema, comunque, non è stato sollevato e nessuna questione relativa ad esso è stata sottoposta alla Corte dal consiglio di Stato. Quindi non aggiungo altro in merito.
Riprendendo in esame l'art. 45, vorrei aggiungere che, a mio avviso, è altresì insito in tale articolo, se lo si interpreta alla luce degli articoli che precedono cui ho fatto riferimento, che uno Stato membro, il quale disponga di un'organizzazione nazionale di mercato, relativamente ad un prodotto per il quale non è stata ancora istituita una comune organizzazione di mercato, ma che è autosufficiente relativamente a tale prodotto, può rimanere immutato in attesa che un'organizzazione comune venga a sostituirsi alle organizzazioni nazionali di mercato.
È per me lusinghiero che le mie conclusioni coincidano con quanto hanno logicamente sostenuto la Commissione ed i governi degli Stati membri; con l'opinione espressa da almeno due autorevoli esponenti della dottrina (vedasi Ganshof van der Meersch: Droit des Communautés européennes, par. 1778 e segg. e Mégret: Droit de la Communauté economique européenne, Vol. 2, pag. 57 e segg.) e con l'opinione chiaramente espressa dagli autori dell'atto di adesione; vedasi l'art. 60, n. 2, di tale atto, il quale sarebbe assurdo sotto qualunque altro punto di vista.
Passo quindi all'esame della seconda questione deferita dal consiglio di Stato. Essa presenta a prima vista delle difficoltà. Conosciamo bene la natura del problema che insorge per i giudici, quando il legislatore ha usato, od addirittura coniato, un'espressione che ovviamente assume il significato di un termine tecnico, ma senza definirlo, preferendo lasciare ai tribunali la sua definizione. In una situazione analoga, i giudici procedono con cautela, piuttosto che avventurarsi in un campo che lo stesso legislatore ha scientemente evitato, preferiscono elaborare la definizione, caso per caso, alla luce delle singole situazioni. Qui, tuttavia, si richiede categoricamente alla Corte di pronunciarsi in termini generali su quali siano gli elementi che caratterizzano un' organizzazione nazionale di mercato e, tenuto conto della disposizione di cui all'art. 177 del trattato, la domanda non può venir elusa.
Tuttavia le argomentazioni svolte all' udienza dall'avvocato del Charmasson sembravano mettere bene in risalto lo sfondo della questione. Egli richiama l'attenzione sulle decisioni del consiglio di Stato riportate nella sua ordinanza di rinvio, secondo cui «al momento dell'entrata in vigore del trattato di Roma, l'importazione di banane sul mercato francese era soggetta a contingentamento e gravata da un dazio doganale destinato a proteggere i produttori dei dipartimenti e territori d'oltremare» e secondo cui «funzioni di studio e di collegamento fra gli interessati dovevano venir svolte da un Comité interprofessionnel bananier de l'Union française, istituito con decreto interministeriale 30 gennaio 1951 e composto da rappresentanti dei produttori, dei trasportatori, degli stagionatoti e dei dettaglianti, nel quale erano presenti rappresentanti dello Stato». L'avvocato dichiarava che il problema per il Charmasson consiste nel fatto che il sistema vigente in Francia, al momento dell'entrata in vigore del trattato, nel quale si vuol ravvisare un'organizzazione nazionale del mercato delle banane non rispondeva al concetto di organizzazione nazionale del mercato ai sensi del trattato.
L'avvocato bene sintetizzava le sue argomentazioni in cinque punti.
In primo luogo egli sosteneva che, l'esistenza di un'organizzazione nazionale di mercato, non poteva precludere l'applicazione dell'art. 33, a meno che tale organizzazione non fosse operante al momento dell'entrata in vigore del trattato. Il che mi sembra del tutto ovvio, ed alle stesse conclusioni è pervenuto l'avvocato generale Roemer nelle cause riunite 90 e 91-63 Commissione contro Lussemburgo e Belgio (Racc. 1964, pagg. 1232-1233). Né ritengo che nella presente causa qualcuno lo contesti. La Commissione, invero, lo pone in risalto. Tuttavia ritengo che, nei limiti in cui il punto merita di venir sottolineato, esso deve rientrare nella risposta alla prima questione deferita dal consiglio di Stato, piuttosto che nella risposta alla seconda.
In secondo luogo, l'avvocato del Charmasson sosteneva che il concetto di una organizzazione nazionale di mercato implicasse logicamente il ricorso ad un complesso di provvedimenti. Condivido anche questo punto. Esso collima con quanto la stessa Corte ha affermato nella causa Commissione/Lussemburgo e Belgio (Racc. 1964, pagg. 1216 e 1217). La semplice protezione dei produttori nazionali a mezzo di sistemi di contingentamento o di dazi doganali o di un sistema composito, non può costituire un'organizzazione nazionale di mercato. Ci vogliono altri elementi. Come ha sottolineato la Corte in tale causa, sia pure incidentalmente, un'organizzazione nazionale di mercato deve essere caratterizzata da un controllo e da una disciplina del mercato.
In terzo luogo l'avvocato sosteneva che i provvedimenti in questione devono essere adottati dallo Stato; provvedimenti adottati dai produttori o dagli stessi commercianti interessati, pur con il benestare dello Stato, non potrebbero costituire un'organizzazione nazionale di mercato. In un primo tempo mi ero lasciato soggiogare da tale tesi, sostenuta dalla Commissione nelle sue osservazioni; ma poi sono pervenuto alla conclusione che essa va respinta. L'art. 42 del trattato dispone, fra l'altro:
«Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicablili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'art. 43, nn. 2 e 3 …».
Il n. 2 e il n. 3 dell'art. 43, il primo in misura ampia, il secondo interamente, riguardano la sostituzione di organizzazioni comuni ad organizzazioni nazionali di mercato. Se ne desume che gli autori del trattato consideravano che le organizzazioni nazionali di mercato in questione potevano essere di tipo tale che, eccezione fatta per l'art. 42, «le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza» potevano venir loro applicate. Queste disposizioni comprendono, in particolare, quelle dell'art. 85, che riguardano esclusivamente gli accordi tra imprese. Da questi elementi traggo la conclusione che gli autori del trattato consideravano che un'organizzazione nazionale di mercato può essere stata costituita mediante un accordo tra imprese ed intendevano fare sì che l'art. 85 non venisse applicato a tale organizzazione, eccezione fatta per le ipotesi previste dal Consiglio nel quadro delle disposizioni relative all'elaborazione ed all'attuazione della politica agricola comune ed, in particolare, alla sostituzione di organizzazioni comuni alle organizzazioni nazionali di mercato. Forse questa è stata la considerazione determinante: poteva darsi il caso che uno specifico prodotto agricolo in uno Stato membro fosse soggetto ad un'organizzazione di mercato emanante dalle autorità nazionali, mentre in un altro Stato l'organizzazione era opera di accordi tra cooperative di produttori ed associazioni di commercianti. Se la frase del trattato «organizzazione nazionale di mercato» dovesse venir interpretata nel senso che esclude qualsiasi organizzazione del secondo tipo, il primo Stato membro, a differenza del secondo, avrebbe facoltà, in forza dell'art. 43, n. 3, di esigere che una comune organizzazione da instituirsi a norma di tale articolo, offra ai produttori garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita. Non ritengo che il trattato vada interpretato nel senso che esso effettua tale discriminazione tra Stati membri.
L'avvocato del Charmasson sostiene che rientra nelle caratteristiche sostanziali di un'organizzazione di mercato, il tener conto degli interessi dei consumatori. Egli fondava la propria argomentazione in merito sull'art. 39, n. 1, lettera a), del trattato, che dispone che uno degli obiettivi della politica agricola comune è «assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori». Essendo questo indubbiamente uno degli obiettivi della politica agricola comune, deve anche costituire uno degli obiettivi di qualsiasi organizzazione comune di mercato. Da questa considerazione non mi pare però possa scaturire il corollario che lo stesso scopo — agli occhi degli autori del trattato — doveva permeare anche eventuali organizzazioni nazionali di mercato. Le disposizioni del trattato, cui ho fatto cenno, contengono indicazioni sulla natura di ciò che gli autori del trattato intendevano allorché hanno formulato la nozione di comune organizzazione di mercato — e ve ne erano altre, ad esempio l'art. 40, n. 3, che dispone, inter alia:
«L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 2 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti dall'art. 39, e in particolare regolamentazione dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione».
Tuttavia non vi è alcuna indicazione nel trattato che lasci intendere che i suoi autori pensassero che un'organizzazione nazionale di mercato non potesse venir riconosciuta come tale, a meno che essa non presentasse le caratteristiche proprie di una organizzazione comune. Gli artt. 39, n. 2 e 43, n. 3, lett. a), fanno espresso riferimento ad «adattamenti» necessari nel periodo transitorio, dall'organizzazione interna all'organizzazione comune di mercato. Mi sembra che tali disposizioni, fra l'altro, dimostrino che un'organizzazione comune di mercato non deve necessariamente rispecchiare le organizzazioni nazionali cui si sostituisce.
Questo è forse un punto importante, in merito al quale si deve far riferimento alle osservazioni del governo francese sulla seconda questione deferita dal consiglio di Stato. Il nocciolo delle osservazioni consiste nel fatto che la nozione di organizzazione di mercato, sia nazionale, sia comune, è sostanzialmente la stessa, di guisa che gli indizi rinvenuti nel trattato, relativamente a quelle che avrebbero dovuto essere le caratteristiche di una comune organizzazione di mercato, ed in particolare gli obiettivi enunciati all'art. 39, avevano anche importanza al fine di stabilire che cosa intendessero gli autori del trattato allorché hanno forgiato la nozione di organizzazione nazionale di mercato. Non vi è dubbio che tali indizi sono indicativi in tale procedimento, ma, per le ragioni esposte, non ritengo che essi possano considerarsi determinanti.
Aggiungerei che il governo francese nelle sue osservazioni, illustra ampiamente i provvedimenti adottati nel corso del tempo per disciplinare il mercato francese delle banane e descrive gli effetti di tali provvedimenti. I fatti sono ampiamente contestati dal Charmasson, o quanto meno sono ritenuti non pertinenti, in quanto risalgono ad un periodo diverso da quello dell'entrata in vigore del trattato. Condivido l'opinione del difensore del Charmasson che non spetta a questa Corte risolvere questioni non direttamente sottoposte.
Il quinto ed ultimo argomento del Charmasson, è che un'organizzazione nazionale di mercato deve offrire garanzie per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati. Ciò, a mio avviso, è evidentemente corretto: è implicito nell'art. 43, n. 3, come è stato sottolineato dall'avvocato generale Roemer, nella causa Commissione/Lussemburgo e Belgio (Racc. 1964, pagg. 1230 e 1231). È un punto che è stato pure sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni nella presente causa.
Ritengo superfluo ripetere le esaurienti e profonde osservazioni della Commissione relativamente a questa parte della causa. Ho già in effetti chiarito quali punti sono da me condivisi e quali non lo sono. Invero, il solo punto di rilievo che non mi trova d'accordo è quello del se i provvedimenti che costituiscono un' organizzazione nazionale di mercato debbano emanare dallo Stato, o possano emanare dagli stessi produttori e commercianti interessati.
Per concludere, propongo che le questioni deferite alla Corte dal consiglio di Stato, vadano risolte come segue:
1.
L'esistenza in uno Stato membro, al momento dell'entrata in vigore del trattato CEE, di una organizzazione nazionale di mercato relativamente ad uno specifico prodotto agricolo, precludeva, per tale prodotto, l'applicazione nello Stato membro dell'art. 33 del trattato.
2.
Gli elementi che caratterizzano una tale organizzazione nazionale di mercato consistono nel fatto che esso doveva consistere in un complesso di provvedimenti o emananti dallo Stato o dagli stessi produttori e commercianti interessati, che non si limitano alla pura e semplice istituzione di contingenti o di dazi doganali o di un sistema composito, ma hanno la funzione di sorvegliare e disciplinare il mercato, in modo da offrire, in particolare, garanzie per l'occupazione ed il tenore di vita di tali produttori.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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