CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 26 GIUGNO 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Il Centro comune di ricerche nucleari, che esplica le proprie attività in quattro diversi stabilimenti, dispone d'un personale che si può sostanzialmente ripartire in tre distinte categorie:
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i dipendenti di ruolo. Costoro sono stati nominati ad un impiego permanente con atto unilaterale dell'istituzione e sono sottoposti alle norme dello statuto e dei regolamenti. I loro diritti e doveri sono determinati dallo statuto, che, agli artt. 62-70, fissa altresì il trattamento economico della categoria;
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gli agenti di stabilimento. Essi pure occupano un posto permanente, iscritto nel bilancio del Centro comune di ricerche nucleari, ma hanno con l'istituzione rapporti di natura contrattuale. Benché si applichino loro per analogia gli artt. 11-26 dello statuto, concernenti i diritti e i doveri dei dipendenti di ruolo, il loro trattamento economico è fissato, per ciascuna sede di servizio, dal Consiglio, che si ispira in proposito agli usi locali, come previsto dall'art. 94 del testo sul regime applicabile agli altri agenti delle Comunità;
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da ultimo, gli agenti locali. I posti da essi occupati non figurano in organico e le loro retribuzioni sono ricavate da stanziamenti globali di bilancio. I predetti agenti vengono remunerati, in conformità all'art. 79 del testo sul regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, da ciascuna istituzione, in base alla regolamentazione e agli usi esistenti nella località in cui l'agente deve esercitare le proprie funzioni.
Così, mentre la retribuzione dei dipendenti di ruolo impiegati nei centri di ricerche è stabilita, a parte l'applicazione d'un coefficiente correttore che varia a seconda degli Stati in cui si trova la sede di servizio, in conformità alla tabella generale degli stipendi contenuta nello statuto, la remunerazione degli agenti di stabilimento e degli agenti locali è fissata con esclusivo riferimento a fattori propri della loro sede di servizio.
In pratica, per quanto riguarda tre dei centri Euratom, e precisamente quelli di Karlsruhe in Germania, di Mol in Belgio e di Petten nei Paesi Bassi, il Consiglio ha adottato come parametro gli stipendi degli agenti impiegati nei centri nazionali di ricerche nucleari dei predetti Stati.
Diversa è invece la situazione degli agenti impiegati nel Centro di Ispra. Poiché, infatti, non esistono centri italiani di ricerche nucleari, il Consiglio ha fissato, come risulta dal suo regolamento 18 dicembre 1963, n. 9, le retribuzioni in base al contratto nazionale dei «metalmeccanici» italiani.
Lo stipendio base mensile dei predetti agenti è stato fissato, a norma dell'art. 3 del citato regolamento, sulla base d'una tabella allegata al regolamento stesso. L'art. 17 dispone inoltre: «In caso di rivalutazione degli stipendi nei settori contemplati dal contratto nazionale italiano “metalmeccanici”, si procederà ad una revisione della tabella degli stipendi».
Nel giro di qualche anno s'è venuto a creare un notevole scarto fra la retribuzione dei dipendenti di ruolo e quella degli agenti di stabilimento e degli agenti locali. Poiché però i compiti affidati a dipendenti delle varie categorie erano spesso identici, la disparità di trattamento appariva assolutamente ingiustificata.
Per di più, l'inquadramento degli agenti, ed in particolare quello degli agenti locali, non era sempre stato effettuato in base a criteri obiettivi, il che dava luogo ad ulteriori discriminazioni.
Nel 1971 la Commissione proponeva vanamente di regolare la situazione sottoponendo l'insieme degli agenti di stabilimento ad un regime comunitario. Il Consiglio preferiva invece agire in modo pragmatico e cercava semplicemente di eliminare le più gravi discriminazioni, cioè quelle che erano state riscontrate nei Centro di Ispra. Il 20 luglio 1972 esso metteva pertanto a disposizione della Commissione un fondo di bilancio di 600000 u.c. con cui si sarebbe dovuto venire incontro alle esigenze degli agenti locali senza tuttavia modificare il loro «status». Esso invitava inoltre la Commissione a proporre, nei limiti del credito concesso, dei miglioramenti nella retribuzione di taluni agenti di stabilimento, purché si trattasse di eliminare gravi disparità di trattamento e non ci fosse pericolo di ripercussioni negli altri stabilimenti del Centro comune di ricerche.
Dopo che le proposte della Commissione erano state vagliate, il 31 gennaio 1973, dal comitato dei rappresentanti permanenti, il Consiglio decideva senza dibattito, il 5 febbraio successivo, di ripartire, a titolo d'assegno perequativo, la somma di 600000 u.c. fra agenti locali e agenti di stabilimento in servizio ad Ispra come segue:
1)
150000 u.c. a favore dun certo numero d'agenti locali e 20000 u.c. a favore d'un certo numero d'agenti di stabilimento sotto-inquadrati;
2)
42000 u.c. a favore degli agenti locali o di stabilimento svolgenti mansioni d'ufficio;
3)
infine, 338000 u.c. destinate a finanziare un aumento medio oscillante fra il 7 e l'8 % delle retribuzioni di tutti gli agenti locali e di stabilimento in servizio presso il Centro di Ispra.
Venuti a conoscenza dei predetti vantaggi pecuniari, 59 agenti di stabilimento del Centro di ricerche di Karlsruhe presentavano alla Commissione, il 3 aprile 1973, una domanda volta ad ottenere che l'aumento di cui s'è detto fosse esteso a tutti gli agenti di tutti i centri di ricerche.
Dopo che la loro domanda era stata respinta in data 8 agosto 1973, i ricorrenti presentavano un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto. Anche su questo reclamo la Commissione si pronunziava in senso negativo il 1o aprile 1974.
Gli interessati proponevano allora il presente ricorso con cui chiedevano che fosse annullata la decisione di rigetto del loro reclamo e che la Commissione fosse condannata a versare loro un'indennità pari all'aumento di stipendio ottenuto dagli agenti di stabilimento in servizio presso il Centro di Ispra.
Sarebbe possibile, signori giudici, mettere in dubbio la ricevibilità del ricorso che è diretto non già contro una decisione esecutiva, bensì contro un semplice atto preparatorio.
In realtà, la Commissione, non è affatto competente a fissare essa stessa gli stipendi degli agenti di stabilimento, né a disporre aumenti. In forza dell'art 94 del testo sul regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, un simile potere spetta esclusivamente al Consiglio. La Commissione, da parte sua, si limita a formulare proposte. Nel caso di specie, ad esempio, la proposta di ripartizione dello stanziamento di 600000 u.c. è stata presentata dalla Commissione, come s'è visto, su invito del Consiglio ed in conformità ad una prima deliberazione effettuata da quest'ultimo il 20 luglio 1972.
Il provvedimento esecutivo va ricercato nella deliberazione del 5 febbraio 1973, con cui il Consiglio, sentito il parere del comitato dei rappresentanti permanenti, ha approvato la proposta della Commissione.
Bisogna ancora osservare che con ciò la decisione fu adottata solo in linea di principio: per vederla effettivamente emanata e resa obbligatoria e direttamente efficace fu necessario attendere i regolamenti del Consiglio 27 giugno 1974, n. 1618, e 3 dicembre 1974, n. 3096.
Si potrebbe dunque, a buon diritto, sostenere che pure la deliberazione del 1973 costituì un semplice atto preparatorio inserito nel procedimento di formazione degli atti del Consiglio e che solo i regolamenti sarebbero atti lesivi.
Nessuna delle parti convenute ha però sollevato espressamente una siffatta eccezione di irricevibilità. Preferisco perciò continuare nel mio esame ed affrontare il merito della controversia.
È innanzitutto da scartare l'argomento addotto inizialmente dai ricorrenti, i quali affermano che, proponendo un aumento di stipendio a favore di tutù gli agenti di stabilimento in servizio presso il Centro di Ispra, la Commissione avrebbe ecceduto il mandato conferitole dal Consiglio con la deliberazione del 20 gennaio 1972. Essa avrebbe dovuto infatti limitarsi a rivedere la posizione di taluni agenti, vittime di gravi discriminazioni.
L'argomento testé esposto è senz'altro da respingere. È noto infatti che il Consiglio ha successivamente mutato parere sostituendo alla prima deliberazione una nuova decisione. Il ricorso' non può quindi essere rivolto che contro quest ultima e l'unico problema consiste nell'accertare se il Consiglio, agendo come s'è visto, non abbia violato l'art. 94 del testo sul regime applicabile agli altri agenti delle Comunità che gli impone di fissare gli stipendi degli agenti di stabilimento «per ciascuna sede di servizio» e «sulla base degli usi locali».
I ricorrenti sostengono che la seconda delle due espressioni citate si riferisce esclusivamente ai contratti collettivi o alle normative pubbliche in vigore nelle zone considerate, con la conseguenza che solo variazioni degli uni o delle altre potrebbero giustificare modifiche nella remunerazione degli agenti di stabilimento.
Questa tesi mi sembra fondata su un'interpretazione troppo rigida del richiamo agli usi locali. Essa trascura inoltre il principio secondo cui il Consiglio è competente a fissare la retribuzione degli agenti di stabilimento per ciascuna sede di servizio.
Anche se il trattamento degli agenti di Ispra è agganciato a quello previsto dal contratto collettivo dei «metalmeccanici», il già citato art. 94 non proibisce affatto che il Consiglio disponga un aumento senza richiamarsi al predetto contratto, ma tenendo invece conto delle circostanze locali che possono giustificare tale misura, circostanze rappresentate, nel caso di specie, dall'aumento generale delle retribuzioni e del costo della vita in Italia.
Nella misura in cui esso è giustificato da fattori locali peculiari della sede di servizio considerata, un provvedimento di questo genere non può costituire una discriminazione illegittima a scapito degli agenti occupati presso altri centri di ricerche comunitari.
Il principio della parità di trattamento è in effetti una regola generale valevole anche in relazione al pubblico impiego comunitario, ma esso può considerarsi violato solo quando un trattamento diverso sia applicato a situazioni identiche od analoghe, come la Corte ha avuto modo di precisare in varie occasioni (causa 20-68, Pasetti contro Commissione, sentenza 12 luglio 1969, Racc. 1969, pag. 235; cause riunite 63 — 75-70, sentenza 16 giugno 1971, Racc. 1971, pag. 555).
Signori giudici, l'art. 94 del testo sul regime applicabile agli altri agenti delle Comunità prescrive che la retribuzione degli agenti di stabilimento sia fissata per «ciascuna sede di servizio». È perciò chiaro che gli agenti occupati nei vari centri di ricerche non si trovano in situazioni comparabili, dal momento che la loro retribuzione è fissata secondo criteri particolari, sulla base degli usi locali.
L'autorità competente deve quindi procedere, per ciascuna sede di servizio, all'esame delle circostanze che possono giustificare una variazione negli stipendi degli agenti ivi occupati.
Non v'è quindi alcun obbligo di accordare a tutti gli agenti in servizio presso i vari centri aumenti di stipendio identici o paralleli. Al contrario, si può affermare che l'autorità competente compirebbe un illecito se concedesse aumenti non giustificati dalle circostanze proprie di ciascuna sede di servizio.
Gli agenti di stabilimento di Karlsruhe non possono quindi pretendere di vedersi riconoscere i vantaggi concessi ai loro colleghi di Ispra in considerazione dell'andamento degli stipendi e del costo della vita in Italia.
Propongo pertanto che il ricorso sia respinto e che, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, ciascuna parte sopporti le proprie spese.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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