CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 4 DICEMBRE 1974
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Si ripresenta alla Corte, in via pregiudiziale, il compito di interpretare il regolamento n. 234/68/CEE del Consiglio del 27 febbraio 1968 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura. È lo stesso testo su cui si è pronunciata la sentenza del 30 ottobre scorso nella causa pregiudiziale n. 190-73 (Van Haaster). Si trattava allora di vedere se l'articolo 10 del regolamento, che vieta qualsiasi restrizione quantitativa o misura d'effetto equivalente negli scambi intracomunitari dei prodotti che disciplina, vietasse anche interventi nazionali operanti, non già direttamente sul commercio, bensì sulla produzione con un effetto restrittivo sulle quantità prodotte. Ora ci viene chiesto in primo luogo se la stessa disposizione, la quale vieta anche la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa d'effetto equivalente, si opponga all'applicazione di tasse nazionali del genere di quelle dette «tassa sulle eccedenze» e «tassa professionale» facenti oggetto di tre regolamenti del 1971 e del 1972 emanati da un ente pubblico olandese, il Produktschap voor Siergewassen (Ente piante ornamentali, che. denomineremo in prosieguo PVS).
Come osserva il «College van Beroep voor het Bedrijfsleven», giurisdizione olandese richiedente, il meccanismo di tasse e riduzioni stabilito dagli articoli 2 e 3 del regolamento del PVS del 1972, concernente la tassa sulle eccedenze per i bulbi di piante ornamentali, conduce al risultato che la tassa è posta a carico di ogni venditore di bulbi, ivi compresi gli esportatori,, che venda ad acquirenti sprovvisti della licenza di commerciante. Ogni venditore di bulbi deve accordare ai commercianti che siano in possesso della carta suddetta una riduzione esattamente uguale all'importo della tassa sulle eccedenze. Detta carta è rilasciata annualmente, a richiesta di ciascun interessato, ai commercianti che risiedano nei Paesi Bassi e abbiano effettuato il versamento anticipato di un acconto sulla tassa sulle eccedenze.
Secondo il disposto dell'articolo 5 del regolamento PVS del 1971, pure riguardante la tassa sulle eccedenze, il gettito viene devoluto al «fondo per l'acquisto delle eccedenze di bulbi», che lo utilizza per l'acquisto dei bulbi che non abbiano raggiunto sul mercato libero il prezzo minimo da esso fissato. Quando risulti impossibile smerciarli liberamente senza scendere al di sotto di tale prezzo minimo, essi vengono trasformati in mangimi per bestiame o distrutti.
Per la tassa professionale, l'apposito regolamento PVS del 1971 prevede un meccanismo di riscossione analogo, contrassegnato però da alcune differenze: in particolare gli importi della tassa e delle riduzioni non sono identici, e vi sono inoltre delle differenze anche in relazione alle varie categorie di contribuenti. L'ammontare della tassa è definito in percentuale rispetto all'importo della fattura. L'onere che, in applicazione di tale tassa, grava sulle vendite ad acquirenti situati fuori dei Paesi Bassi, pare sia maggiore che per le vendite effettuate nello Stato: anzitutto perché il tasso applicato all'esportazione sarebbe più elevato del tasso fissato per le vendite ai commercianti all'ingrosso e ai coltivatori nazionali (3,5 % invece del 3 %); in secondo luogo, perché il tasso verrebbe applicato ad una base d'imposta più elevata, comprendente, oltre al prezzo di vendita, varie voci addizionali che non entrerebbero in rilievo per il calcolo della tassa sulle vendite interne.
A norma dell'articolo 10 del regolamento PVS sulla tassa professionale bulbicoltori, le somme ricavate sono devolute, previa detrazione di un importo a copertura delle spese di gestione, al «fondo PVS obiettivi generali di categoria bulbi» per il finanziamento della ricerca scientifica, della pubblicità del' settore e di altri fini generali.
Da tale descrizione sembra risultare che queste tasse hanno un carattere speciale, operando nell'ambito di un'organizzazione nazionale di mercato, e non possono quindi esser considerate come facenti parte di un sistema generale d'imposizioni fiscali.
2.
Con la prima domanda il giudice olandese chiede l'interpretazione del menzionato articolo 10 del regolamento n. 234/68 e della corrispondente disposizione dell'articolo 16 del trattato CEE in relazione ai due tipi di tasse in questione; con la seconda, egli chiede se l'articolo 40 del trattato e l'articolo 1 del regolamento oppure altre disposizioni o principi generali del diritto comunitario implichino che al legislatore nazionale non sia più permesso di creare nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, che fa oggetto del regolamento in esame, organizzazioni di mercato come quella di cui ai regolamenti del PVS sulla tassa sulle eccedenze e sulla tassa professionale, se non in applicazione dello stesso regolamento comunitario di base.
Questa seconda ampia questione ha carattere assorbente rispetto alla prima domanda, e solleva inoltre un problema generale che ha logica priorità. Qui si tratta infatti anzitutto di vedere, non già soltanto se le misure nazionali a cui il giudice olandese si riferisce siano compatibili con una particolare disposizione, ma, più in generale, se l'esistenza di una normativa comunitaria che istituisce un'organizzazione comune dei mercati qual è quella stabilita dal regolamento n. 234/68 si opponga in linea di principio all'esistenza di misure nazionali del genere di quelle sopra considerate. Conviene quindi passare direttamente all'esame della seconda domanda; con la riserva, però, che essa, per la sua stessa generalità sconfinante nella genericità, non potrà implicare un esame esauriente delle norme comunitarie in tutti i loro aspetti che potrebbero eventualmente assumere rilievo nella valutazione delle misure nazionali di cui si occupa il giudice olandese. Ci dovremo invece limitare a quei problemi che dal giudice stesso risultano evocati, esplicitamente o implicitamente.
Abbiamo già avuto l'occasione di dichiararci contrari alla tesi radicale secondo cui, in presenza di un'organizzazione comune di mercato, non sarebbero più consentiti interventi nazionali di qualsivoglia natura nel settore disciplinato. Tale tesi era stata prospettata a questa Corte nella causa n. 2-73, Geddo-Ente Nazionale Risi (Raccolta 1973, p. 870). In tale occasione la ricorrente nella causa principale aveva osservato in particolare che «con l'istituzione di un unico mercato,' il trasferimento del prodotto non può essere assoggettato al pagamento di oneri pecuniari specifici, istituiti dallo Stato italiano al di fuori delle disposizioni comunitarie», e ciò anche quando l'operazione avvenisse all'interno dello stesso Stato. La sentenza della Corte non ha accolto questa rigida impostazione, ma si fonda sul principio che occorre esaminare in ciascun caso, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, se le misure nazionali di cui trattasi siano incompatibili con la particolare disciplina comunitaria nel settore. Un'applicazione di tale approccio pragmatico è stata anche recentemente effettuata nella ricordata sentenza nella causa n. 190-73 (Van Haaster).
Come' avevamo notato nelle nostre conclusioni nella causa n. 2-73, la creazione dell'organizzazione comune di mercato in relazione a determinati prodotti agricoli non implica l'automatica abrogazione di tutti i meccanismi e sistemi normativi preesistenti che incidano in qualche modo nel settore di quei prodotti. Si era anche osservato che dove non risulti una chiara incompatibilità di tali misure nazionali con concrete espressioni dell'organizzazione comunitaria, l'efficacia dell' azione di questa Corte nell'ambito della procedura pregiudiziale si troverebbe grandemente limitata: la via maestra per rimuovere eventuali situazioni d'incompatibilità in casi del genere resterebbe allora quella aperta alla Commissione dagli articoli 155 e 169 del trattato.
3.
Alla luce di questi precedenti, si deve ora esaminare se il regolamento n. 234/68, tenuto conto anche delle altre disposizioni o princìpi generali del diritto comunitario che devono presiedere all'applicazione del regolamento stesso e al funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, sia tale da opporsi all'applicazione, sulle vendite di prodotti rientranti in tale organizzazione comune, di tasse parafiscali interne del genere di quelle che fanno oggetto dei menzionati regolamenti del1971 e del 1972 del PVS.
La ricorrente nella causa principale ritiene che il meccanismo in questione non sia compatibile con la regola generale, che può trarsi dalla nostra giurisprudenza, secondo cui uno Stato non può finanziare degli interventi a favore esclusivo o prevalente di un settore economico nazionale facendoli gravare, al livello del commercio intercomunitario, anche su imprese di altri Stati membri che non beneficierebbero adeguatamente delle misure in questione (v. sentenza n. 47-69 relativa agli aiuti francesi in favore del settore tessile, Raccolta 1970, p. 489, e sentenza n. 77-72 Capolongo-Maya, Raccolta 1973, p. 613).
Esiste però una differenza essenziale rispetto alle ipotesi, in relazione alle quali questo principio era stato definito: nel nostro caso l'onere nazionale grava non già su prodotti stranieri, ma solo sulle vendite dello stesso prodotto nazionale.
È vero che, al di là di ogni considerazione formale, il peso economico dell'operazione finisce per gravare sul consumatore finale; sia esso olandese o straniero. Ma qualora gli acquirenti stranieri dei bulbi olandesi non fossero a questo riguardo trattati diversamente degli acquirenti olandesi, sarebbe in linea di principio ammissibile far sopportare anche agli stessi consumatori stranieri il costo di un meccanismo nazionale che svolge una funzione di disciplina del mercato tendente a mantenere i prezzi di vendita a un livello minimo garantito, anche se ciò risultasse contrario al loro interesse immediato.
La questione presenta comunque aspetti economici e sociali assai complessi e ben difficilmente essa potrebbe essere risolta in astratto, senza una previa definizione degli elementi di fatto e una loro valutazione che include elementi di discrezionalità; essa presuppone una determinata concezione di base della politica agricola che sfugge indubbiamente alle competenze del giudice, e perciò tale valutazione non potrebbe demandarsi ad altri prima che alla Commissione. Si è qui in uno di quei casi, a cui mi ero riferito nelle conclusioni nella causa Geddo, in cui il contenuto della generale regola deve essere definito in relazione a una concreta situazione, e in cui l'accertamento dell' eventuale incompatibilità può scaturire solo da complesse valutazioni di fatti e di effetti economici e presuppone anche una scelta di politica economica.
Pertanto, nell'ambito della presente procedura, non possiamo offrire al giudice nazionale elementi interpretativi per consentirgli di giungere alla constatazione di un'eventuale incompatibilità dello stesso intero sistema con il diritto comunitario.
Il meccanismo nazionale d'intervento potrebbe peraltro violare dei diritti individuali, tutelabili direttamente ad opera del giudice interno, qualora l'onere fosse applicato in maniera chiaramente discriminatoria, come sarebbe il caso se esso gravasse sul commerciante estero in misura maggiore del commerciante nazionale. Ciò potrebbe risultare non solo direttamente con l'applicazione di tariffe diverse nei due casi, ma anche indirettamente quando, ad esempio, i commercianti interni, o certe categorie di essi, beneficiassero ex lege di riduzioni per l'acquisto del prodotto in questione in stretta connessione con la percezione della tassa. Altrettanto grave sarebbe la violazione se, come pare fosse il caso all' epoca dei fatti a cui si riferisce la causa principale, dei commercianti utilizzando essi stessi i bulbi fossero addirittura anche sottratti all'imposizione, mentre dal vantaggio erano certamente esclusi gli acquirenti di altri Stati membri agenti allo stesso livello di commercializzazione o di urilizzazione senza che esistesse una valida ragione, basata su elementi obiettivi distinti dalla nazionalità e strettamente connessi al funzionamento del sistema nazionale d'intervento, atta a giustificare tale differenza di trattamento.
Se dall'applicazione di una tassa risultasse, a svantaggio degli acquirenti di altri Stati membri, una differenza di trattamento basata essenzialmente sul carattere interno allo Stato o interstatuale della vendita, ciò corrisponderebbe all'imposizione di una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, che nella specie potrebbe ravvisarsi nell'onere gravante necessariamente sulle vendite all'esportazione, qualora esso potesse invece essere recuperato per le vendite all'interno sotto forma di riduzione obbligatoria del prezzo di vendita.
Qui varrebbe il richiamo a un'osservazione generale, per cui, nell'esame di queste categorie d'imposizioni d'effetto equivalente a gravami vietati, il giurista, e quindi il giudice in particolare, deve tendere lo sguardo oltre le forme di presentazione degli oneri. Sarebbe ad esempio assai significativo se corrispondesse alla realtà quanto ha esposto il patrocinio della ricorrente nella causa principale, secondo il quale queste particolari contribuzioni sarebbero state congegnate nella loro complessità in modo da sostituire in effetti le precedenti tasse all' esportazione venute naturalmente a cadere in conseguenza della creazione del mercato comune.
4.
Per quanto riguarda l'esonero del bulbicoltore olandese che utilizzi direttamente i bulbi da lui prodotti per la produzione di fiori nella sua azienda, su cui la ricorrente nella causa principale fonda una parte delle sue argomentazioni, non pare che esso riveli un palese carattere discriminatorio o che sia per altro verso incompatibile con una norma comunitaria. Esso risulta obiettivamente dal criterio per cui la tassa si applica solo ai prodotti messi in commercio, e ragioni di ordine pratico potrebbero effettivamente giustificare tale esenzione. Ma, ancora una volta, risultano evidenti le limitazioni inerenti alla procedura pregiudiziale e la necessità di un previo esame approfondito della situazione da parte della Commissione.
Quando però il meccanismo nazionale di cui trattasi fosse effettivamente congegnato — come ha affermato la ricorrente nella causa principale — in modo da attribuire all'organismo interno competente la possibilità di sottrarre discrezionalmente delle imprese al pagamento delle tasse che, in base alle norme in vigore, sarebbero altrimenti da esse dovute, non occorrerebbe attendere la Commissione per ravvisare in tale sistema un'assoluta incompatibilità con dei criteri di obiettività e di parità di trattamento di tutti i soggetti comunitari che devono reggere l'azione delle autorità amministrative nazionali, segnatamente in relazione a prodotti facenti parte di un'organizzazione comune di mercato. Questa, come sta scritto nei consideranda terzo, ottavo e nono del regolamento n. 234/68, oltre a implicare «la soppressione di tutti gli ostacoli che si oppongono alla libera circolazione delle merci considerate» fra gli Stati membri, tende a «facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale», e impone «che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili».
Qualora l'amministrazione interna potesse a suo libito esentare, seppure limitatamente a singole operazioni commerciali, delle imprese nazionali dalle tasse in questione, ne risulterebbe una situazione che potrebbe essere fonte di inammissibili discriminazioni nazionali, e che già soltanto per la sua mancanza di trasparenza non potrebbe essere tollerata. Questo vale in ispecie per una normativa nazionale che, tenuto conto della situazione particolare dello Statò che produce nella Comunità la quasi totalità dei prodotti di cui trattasi, può essere considerata, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni della Commissione, come una sorta di complemento della stessa disciplina comunitaria relativa all'organizzazione di mercato dei prodotti di cui trattasi.
5.
Per quanto riguarda più specificamente la tassa sulle eccedenze, si è visto che essa serve a finanziare un meccanismo tendente a evitare che i bulbi siano immessi sul mercato a un prezzo inferiore al prezzo minimo fissato da un organismo interno. La circostanza che il regolamento n. 234/68 preveda la fissazione dei prezzi minimi all'esportazione dei prodotti in causa verso i paesi terzi, mentre niente di analogo prevede per le vendite nel mercato comune, non consentirebbe certo di dedurre, mediante argomento a contrario, che un sistema di prezzi minimi per le vendite entro la Comunità debba ritenersi proibito, neppure quando esso sia istituito o mantenuto in vita unilateralmente dall'autorità nazionale. Invece proprio per il fatto che, per quando riguarda il mercato interno, tale organizzazione comune non prevede meccanismi d'intervento in materia di prezzi, non si può escludere in linea di principio l'ammissibilità di un regime nazionale d'intervento in questa materia.
L'intervento pubblico sui prezzi che la tassa considerata serve a finanziare non potrà quindi essere criticato di per sé, ma solo in quanto esso si rivelasse — per una delle ragioni sopra esposte o per quelle che ora considereremo — incompatibile con i principi generali o con le norme specifiche che presiedono al corretto funzionamento dell'organizzazione comune di mercato qual è stata definita in concreto. Può qui assumere particolare rilievo la circostanza che, oltre all'intervento in materia di prezzi la tassa consente anche un'incidenza sulle quantità messe in circolazione nel commercio intercomunitario. Poiché le quantità di prodotti che nel mercato liberò non raggiungono il prezzo minimo stabilito dal fondo eccedenze sono sottratte al commercio, si potrà ravvisare sotto tal profilo una misura equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione? Certo, i produttori e i commercianti olandesi non sono obbligati a vendere al fondo del PVS i prodotti che non abbiano potuto smerciare al prezzo minimo stabilito: e quindi, su un piano strettamente formale, non si potrebbe parlare di un atto d'autorità che incide direttamente sulla quantità dei prodotti che potrebbero essere altrimenti offerti nel commercio intracomunitario; ma è evidente che sul piano della realtà economica, tenuto conto dell'interesse degli operatori olandesi a vendere a un prezzo superiore a quello offerto dal mercato, il risultato sarà necessariamente identico a quello di una misura che avesse vietato l'immissione nel mercato dei prodotti in questione.
Nella sentenza Van Haaster venne affermato che una misura nazionale che incide anche solo indirettamente o potenzialmente sulle quantità commerciabili di un prodotto sottoposto all'organizzazione comune di mercato istituita mediante il regolamento all'esame deve essere considerata incompatibile con il regolamento stesso. Potrà, ciò nonostante, la tassa sulle eccedenze essere giustificata, tenuto conto delle finalità perseguite dàll'organizzazione comune dei prodotti di cui trattasi?
Il secondo considerando del regolamento n. 234/68 si riferisce all'opportunità di «assicurare la stabilità del mercato». Ora, il regolamento olandese in questione serve appunto a stabilizzare i prezzi sul mercato. Ma, come è stato osservato dall'avvocato generale Mayras appunto nella causa n. 190-73, la disciplina della qualità dei bulbi stabilita dal regolamento n. 234/68 vale già di per sé a produrre l'effetto di stabilizzare i prezzi.
Noi non sappiamo, certo, se le norme comunitarie sulla qualità siano sufficienti a garantire la voluta stabilità. Ma si deve anche notare che, sempre secondo il considerando sopra citato, la stabilità del mercato deve essere assicurata favorendo, mediante misure adeguate, il «collocamento razionale» della produzione: solo con visione molto benevola delle cose si potrebbe considerare come rispondente a tale criterio la distruzione dei bulbi, o la loro destinazione a mangimi per bestiame!
Poiché d'altronde, come è stato dichiarato durante la procedura orale dal rappresentante del PVS, i requisiti di qualità richiesti dalla disciplina nazionale in questione per l'acquisto obbligatorio delle eccedenze sono meno rigorosi di quelli richiesti dalla disciplina comunitaria, ne consegue che il meccanismo in questione potrebbe effettivamente presentare, come ha segnalato la ricorrente nella causa principale, l'inconveniente di stimolare la coltura in grandi imprese fortemente meccanizzate di prodotti di più facile produzione ma meno richiesti dal mercato e non rispondenti alle norme di qualità comunitarie, e ciò proprio in vista della cessione immediata al fondo delle eccedenze a carico dei produttori di bulbi di miglior qualità, oltre che, ovviamente, dei consumatori.
Da un lato, quindi, l'azione del fondo PVS, finanziata con la tassa sulle eccedenze, sarebbe suscettibile di incoraggiare produzioni non conformi alle norme di qualità comunitarie; d'altro lato, essa ha per effetto di sottrarre al commercio comunitario dei prodotti anche rispondenti alle necessarie norme di qualità.
Sotto il primo aspetto, vi sarebbe un'evidente incompatibilità con gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati stabilita con il regolamento n. 234/68; sotto il secondo aspetto, vi potrebbe essere una situazione contraria al divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative stabilito nella materia in questione dall'articolo 10 del detto regolamento.
Non si vuol naturalmente affermare che sia da escludere qualsiasi intervento statale tendente a stabilizzare il mercato di prodotti sottoposti a un'organizzazione comune. Il giudizio di compatibilità dipende e dal carattere più o meno completo della disciplina comune e dal particolare modo di essere e di operare in tale. ambito delle misure nazionali d'intervento.
Nella presente procedura, può esser sufficiente considerare che si è di fronte a una misura chiaramente suscettibile d'incidere sulle quantità offerte al livello del commercio; e che quindi il meccanismo finanziato dalla tassa in questione è atto a intralciare il commercio intercomunitario, analogamente a quanto la Corte ha constatato a proposito del regime relativo al permesso di coltivazione dei bulbi di giacinto che, in base alla sentenza n. 190-73, risulta incompatibile con il regolamento comunitario.
6.
Passando ora alla tassa professionale, la situazione appare meno chiara, sia a causa della scarsa trasparenza dell'ammontare di questa tassa e della sua diversa incidenza sulle varie categorie di soggetti, sia anche in ragione del carattere meno nettamente definito degli scopi a cui sono devoluti i suoi proventi.
Sulla base dei dati di cui disponiamo, si può intanto osservare che in linea di principio non pare incompatibile con l'esistenza della disciplina stabilita dal regolamento n. 234/68 l'imposizione di una tassa parafiscale per finanziare il perseguimento di attività nell'interesse generale della categoria dei soggetti sottoposti alla tassa stessa, quali potrebbero essere la ricerca scientifica e la propaganda per la diffusione del prodotto.
Delle riserve vanno peraltro effettuate per il caso in cui la tassa fosse articolata in modo da discriminare gli acquirenti stranieri rispetto agli acquirenti nazionali, nel senso di gravare più sugli uni che sugli altri. In tale ipotesi, il fondamentale divieto di discriminazioni nazionali espresso dall'articolo 7 del trattato CEE dovrebbe essere considerato direttamente applicabile, conformemente a sicura nostra giurisprudenza' (sentenza n. 14-68, Wilhelm/Bundeskartellamt, Raccolta 1969, p. 16). Non vale certo ad escludere il carattere discriminatorio della tassa la circostanza che gli operatori stranieri potrebbero avere per altro verso qualche vantaggio fiscale rispetto a quelli nazionali, in particolare nel caso che essi esportino il prodotto finale nello Stato considerato. Non contribuirebbe invero alla chiarezza del sistema comunitario e alla certezza del diritto ammettere che un meccanismo discriminatorio potesse venir giustificato sulla base di pretesi compensi economici indiretti, che, d'altronde, oltre ad essere alquanto aleatori nel loro effettivo ammontare globale (vi è da supporre che non siano molte le importazioni nei Paesi Bassi di fiori prodotti con bulbi olandesi!), neanche concernono gli stessi soggetti che soffrono la discriminazione.
In una tassa che fosse congegnata nel modo sopra ipotizzato, si potrebbe ravvisare una tassa equivalente a un dazio doganale all'esportazione, vietata espressamente dall'articolo 10 del regolamento n. 234/68. Tale sarebbe il caso anche qualora l'ammontare della tassa fosse identico per tutti i soggetti cui si applica, ove certe categorie di operatori nazionali fossero anche solo indirettamente esentate dall'onere stesso essendo titolari della carta di commercio, in base cioè a un criterio di cui non potrebbero beneficiare le imprese di altri paesi operanti allo stesso stadio di commercializzazione del prodotto.
7.
Il giudice olandese pone infine una terza domanda avente per oggetto l'interpretazione del paragrafo 3 dell'articolo 93 del trattato CEE, considerato in riferimento alla lettera indirizzata dal vicepresidente della Commissione al ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi il 9 febbraio 1972 relativa all'applicazione dell' articolo 93 a certi aiuti concessi dallo Stato nel settore dei prodotti di cui trattasi. In considerazione dello stretto legame stabilito dal giudice nazionale fra la domanda d'interpretazione della suddetta disposizione del trattato e la citata lettera della Commissione, ci si potrebbe anche limitare a osservare semplicemente che questa lettera si riferisce espressamente all'applicazione del solo paragrafo 1 dell'articolo 93 relativo all'esame permanente da parte della Commissione dei regimi di aiuti esistenti negli Stati membri, mentre il paragrafo 3 si riferisce ai progetti diretti a istituire nuovi aiuti o quantomeno a introdurre innovazioni nel regime preesistente.
Potrebbe tuttavia apparire insufficiente limitare la nostra risposta a questa osservazione di carattere formale, giacché, se è vero che il giudice olandese può essere incorso in un equivoco sull'oggetto e sulla portata effettiva della detta lettera della Commissione, nella motivazione della sua decisione di rinvio esso si riferisce anche all'introduzione di aiuti nuovi o quantomeno alla modifica di regimi preesistenti di aiuti che egli pare ravvisare nei citati regolamenti del PVS concernenti le due tasse parafiscali sopra esaminate. Indipendentemente dal significato e dalla portata della menzionata lettera della Commissione, si pone dunque effettivamente, per la soluzione della causa principale, una questione d'interpretazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE. Se infatti i regolamenti olandesi del 1971 e 1972 relativi alla tassa sulle eccedenze e alla tassa professionale avessero sostanzialmente innovato rispetto ai regimi di aiuti precedentemente in vigore, essi sarebbero stati sottoposti all'onere di previa comunicazione alla Commissione conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 93, a pena d'inapplicabilità. Del tutto irrilevante sarebbe a questo riguardo la circostanza che gli aiuti in questione fossero amministrati da un organismo corporativo operante in regime di diritto privato, dal momento che i fondi relativi sono il prodotto di una imposizione fiscale o parafiscale consentita dai pubblici poteri.
In questa prospettiva, e senza voler pregiudicare la questione dell'effettivo carattere di novità di quei regolamenti rispetto al già esistente regime di aiuti, è dunque opportuno fare un richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato per diritto che «l'efficacia immediata del divieto imposto allo Stato membro interessato di dare attuazione ai programmi di aiuto progettati investe qualsiasi programma posto in essere senza preventiva notifica alla Commissione. In caso di avvenuta notifica, tale efficacia esercita effetti durante la fase preliminare, e, se la Commissione promuove il procedimento contraddittorio, non viene meno finché non sia emanata la decisione finale. Il divieto di cui trattasi, durante tutto il periodo di tempo in cui resta in vigore, attribuisce ai singoli dei diritti che il giudice nazionale è tenuto a salvaguardare. L'efficacia immediata del divieto vincola il giudice nazionale a farlo rispettare e nessuna norma interna può farvi ostacolo. L'ordinamento pubblico nazionale stabilisce la procedura da seguire per garantire tale rispetto» (sentenza nella causa pregiudiziale n. 120-73, Lorenz, dell'11 dicembre 1973, Raccolta 1973, p. 1471; in senso identico si sono espresse anche le sentenze nelle cause 121, 122, 141-73, Markmann, Nordsee, Lohrey, nello stesso volume, pp. 1495, 1511 e 1527).
Se dunque i regolamenti nazionali qui all'esame costituissero, rispetto al regime anteriore, delle innovazioni tali da integrare l'ipotesi di nuovi aiuti che debbono essere comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, la loro eventuale mancata notifica osterebbe all'applicabilità. Il riferimento effettuato dalla Commissione nella sua lettera citata del 9 febbraio 1972 a quésti due tipi di tasse non lascia scorgere se la Commissione abbia considerato lo stesso regime che fa oggetto dei regolamenti di cui si deve occupare il giudice olandese o se si riferisca invece a un regime anteriore che presenti, al di là dell' identica denominazione, delle differenze sostanziali. La circostanza che la Commissione esamini questi meccanismi di aiuti sulla base del paragrafo 1 dell'articolo 93 non implica comunque una sua chiara presa di posizione nel senso di escludere che i regolamenti olandesi di cui trattasi abbiano innovato rispetto al regime già in vigore, e che siano quindi sottoposti all'onere di cui al paragrafo 3.
Spetterà al giudice nazionale di accertare se i regolamenti PVS dèi 1971 e del 1972 abbiano modificato degli elementi costitutivi del regime di aiuti preesistente, come sarebbe ad esempio il caso qualora si fossero modificati i fini perseguiti, la base imponibile, ovvero la cerchia dei soggetti passivi o comunque la fonte di finanziamento; o se invece si siano limitati a farne applicazione introducendo soltanto adattamenti di secondaria importanza conformemente a quanto eventualmente previsto nel regime di base. Ove ricorresse la prima ipotesi, occorrerebbe inoltre verificare se sia stata seguita la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 3; ciò che, peraltro, a quanto è dato comprendere dalle osservazioni presentate in causa dalla Commissione, parrebbe da escludere. Nella seconda delle due ipotesi sopra prospettate, non sarebbe invece applicabile la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3, e i regolamenti in questione resterebbero quindi sottoposti alle regole generali dell'articolo 93, paragrafi 1 e 2, relative ai regimi di aiuti già esistenti.
8.
L'esistenza, nel regime d'intervento nazionale a cui si riferisce il giudice olandese, di aspetti non del tutto trasparenti, non ci ha consentito, di pronunciarci su tutti i punti sopra esaminati con assoluta decisione. D'altronde, trattandosi di rispondere a delle domande d'interpretazione poste in via pregiudiziale, resta compito precipuo del giudice nazionale di accertare i fatti a cui applicare il diritto comunitario. Se questi si riveleranno tali da integrare talune delle ipotesi sopra prospettate, egli ne trarrà le conseguenze che s'impongono. In particolare, egli dovrà pertanto considerare inapplicabili le tasse interne in quanto o siano suscettibili di condurre a discriminazioni fra gli acquirenti nazionali e quelli di altri Stati membri, o violino i divieti stabiliti dall' articolo 10 del regolamento n. 234/68, o siano comunque contrarie alle finalità e al corretto funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, anche con riferimento a quanto si è chiarito in relazione alle norme di qualità; ovvero ancora se risulti nei riguardi di tali misure un inadempimento alle prescrizioni formali dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE.
Propongo quindi di rispondere come segue alle domande del giudice olandese:
1.
Delle tasse applicate in uno Stato alla vendita di prodotti sottoposti al regolamento n. 234/68/CEE allo scopo di finanziare, nell'ambito di un' organizzazione nazionale di mercato, interventi sui prezzi o altre finalità d'interesse generale per i produttori, violano il generale principio di non discriminazione e costituiscono misure d'effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, vietate nella misura in cui i meccanismi di cui esse consentono il funzionamento siano tali da comportare, direttamente o indirettamente, attualmente o potenzialmente, per gli acquirenti residenti in altri Stati membri, un onere superiore a quello risultante per gli acquirenti residenti nello Stato stesso, operanti allo stesso livello di commercializzazione o di utilizzazione del prodotto.
2.
Una tassa interna gravante sugli acquirenti di un determinato prodotto, destinata a finanziare l'acquisto obbligatorio, dà parte di un organismo pubblico o privato, a un prezzo minimo garantito, del prodotto sottoposto a un'organizzazione comune di mercato comprendente norme di qualità, non è compatibile con tale organizzazione comune in quanto essa serva a finanziare anche l'acquisto di prodotti non rispondenti a dette norme comuni.
3.
Detta tassa, consentendo il ritiro dal mercato di prodotti nella misura in cui il prezzo di mercato sia inferiore a un livello prestabilito da un organismo nazionale, è suscettibile di produrre effetti restrittivi sulla circolazione dei prodotti. Ove quindi l'effetto restrittivo in questione non possa giustificarsi in relazione alle esigenze di funzionamento e alle finalità dell'organizzazione comune, nel meccanismo nazionale d'intervento di cui la tassa costituisce parte essenziale si potrà ravvisare una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa, che nell'ambito del regolamento n. 234/68 è vietata dall'articolo 10.
4.
Delle misure interne che istituiscono nuovi regimi di aiuti o che innovano su un regime preesistente sono sottoposte all'onere di previa comunicazione alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, a pena d'inapplicabilità.
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