CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ALBERTO TRABUCCHI
DEL 19 MARZO 1975
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Alla scadenza del suo contratto annuale di agente temporaneo, in vigore fra la stessa e la Commissione a partire dal 1o agosto 1972, la ricorrente ha continuato a prestare servizio. La volontà della Commissione per quanto riguarda la definizione dei suoi rapporti con l'interessata è stata espressa per la prima volta nelle lettere del 24 e del 28 agosto 1973 con le quali il direttore del personale faceva informare l'interessata dell'intenzione della Commissione di prorogare il contratto di agente temporaneo per tre mesi. La lettera del 28 ottobre menzionava la trasmissione in allegato di una copia del contratto da firmare, che peraltro la ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto.
Queste due lettere sono giunte al recapito di ufficio dell'interessata durante una sua assenza prolungata per ragioni di malattia. Nel frattempo, pare verso il 4 settembre, giungeva allo stesso indirizzo anche una scheda meccanografica proveniente dal Centro meccanografico delle Comunità di Lussemburgo, in cui era menzionata, come scadenza del contratto di agente temporaneo fra l'interessata e la Commissione, la data del 31 luglio 1974.
Secondo quanto si afferma nella memoria di replica, il marito della ricorrente, informato della presenza in ufficio di corrispondenza a lei diretta, a causa dell'impossibilità di questa di recarsi al lavoro per ragioni di salute, ha provveduto egli stesso a prelevare tale corrispondenza, nella quale, come si è visto, coesistevano indicazioni contrastanti. Va però notato a questo riguardo che la scheda meccanografica portava la data del 24 agosto, mentre le lettere scritte per conto del direttore del personale relative alla proroga di soli tre mesi erano, l'una, della stessa data e l'altra di data posteriore. Perciò, anche qualora si potesse ammettere che la menzione della data di scadenza del contratto riportata nella scheda meccanografica potesse valere, una volta comunicata all'interessata, come offerta contrattuale, nella specie essa non potrebbe comunque rivestire questo valore, dal momento che l'interessata l'ha ricevuta contemporaneamente a due lettere di data uguale o posteriore, le quali esprimevano una volontà diversa dell'autorità competente a stipulare con lei un nuovo contratto. Se anche di offerta di rinnovo annuale si fosse trattato, essa sarebbe stata dunque validamente revocata prima della sua notificazione all'interessata mediante le lettere suddette.
Con lettera del 12 ottobre 1973, il direttore del personale informava la ricorrente che le sue funzioni presso la Commissione avrebbero avuto termine il 31 ottobre 1973. La lettera si riferiva all'esistenza di un contratto di impiego che veniva a scadenza a tale data e indicava la volontà della Commissione di non rinnovarlo.
La ricorrente afferma che questa lettera costituisce in realtà una decisione di licenziamento dal momento che, secondo il suo modo di vedere, la Commissione aveva già rinnovato il suo contratto di impiego per la durata di un anno, come sarebbe risultato dalla scheda meccanografica la quale è basata su elementi obiettivi contenuti nel fascicolo personale del funzionario. La convenuta riconosce che si era pensato in un primo momento di rinnovare per un anno il contratto d'impiego della ricorrente, ma che successivamente, prima che questa decisione si fosse perfezionata, l'autorità competente aveva cambiato opinione tenuto conto delle ripetute assenze dal lavoro dell'interessata a causa di malattia e anche del suo comportamento in servizio non completamente soddisfacente.
Non è qui il caso di entrare nel merito della controversia esistente fra le parti in relazione al comportamento in servizio dell'interessata e alla contraddizione che la ricorrente ravvisa nella circostanza che la sua notazione era buona, mentre le lettere del 24 e 28 agosto 1973 affermavano che «il giudizio sul suo comportamento sul lavoro non si è praticamente migliorato», e la successiva menzione della maniera insoddisfacente in cui essa avrebbe adempiuto le sue mansioni. L'esame di questo aspetto della controversia potrebbe rivestire interesse se si trattasse di una risoluzione di contratto senza preavviso per motivi disciplinari ai sensi dell'articolo 49. In questo caso, invece, non può trattarsi che:
a)
o di risoluzione del contratto per scadenza della data stabilita, qualora si partisse dall'idea di un'accettazione implicita da parte dell'interessata del contratto di tre mesi. Della relativa proposta contrattuale essa aveva comunque avuto notizia anche se non avesse ricevuto copia del contratto stesso; cosicché, in assenza di una sua tempestiva reazione annunciante la non accettazione di tale contratto, e tenuto conto del fatto che l'interessata ha anzi mostrato di continuare a considerarsi in servizio, detta proposta dovrebbe reputarsi tacitamente accettata;
b)
ovvero, qualora si ritenga che in mancanza di un'accettazione scritta dell'interessata l'offerta di contratto trimestrale non si è perfezionata, si potrebbe comunque reputare esistente un rapporto contrattuale di fatto, sulla base della situazione di un lavoro prestato dall'interessata dopo la scadenza del suo contratto annuale e della controprestazione fornita regolarmente dalla Commissione: rapporto contrattuale di fatto che nel moderno diritto del lavoro trova largo riconoscimento, ma come tale considerato di durata indeterminata.
Nell'uno e nell'altro caso, non si può quindi negare esistente un rapporto di tipo contrattuale.
Nel primo caso, la lettera del 12 ottobre sarebbe semplicemente un'informazione del non rinnovo ulteriore del contratto.
Nel secondo caso, la lettera del 12 ottobre dovrebbe essere considerata come un preavviso a norma dell'articolo 47 del regime applicabile agli «altri agenti» della Comunità.
Per conto nostro, non esitiamo a ritenere più corretta questa seconda soluzione, la quale consente di coprire tutto il periodo successivo alla scadenza del primo contratto di un anno, ivi compreso quello che precede l'offerta esplicita di un nuovo contratto da parte della Commissione.
In quest'ultimo caso, poiché il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di malattia, purché questo non superi i tre mesi, potrebbe eventualmente porsi il problema di vedere se di fatto le prescrizioni dell'articolo 47 sopra citato siano state osservate e se l'interessata abbia quindi ricevuto un periodo di preavviso conforme a quanto dispone il paragrafo 2 di questa norma. Ma al riguardo non siamo sufficientemente informati. La ricorrente, nell'eccepire l'inosservanza del termine di preavviso, si è basata unicamente sull'idea dell'esistenza di un nuovo contratto annuale, e non ha quindi fornito alcun elemento di fatto utile per stabilire se siano state osservate le prescrizioni dell'articolo 47, paragrafo 2, relative alla cessazione del contratto a durata indeterminata.
Incomberà alla convenuta di accertare se queste disposizioni siano state applicate alla ricorrente e, qualora ciò non fosse, essa dovrà provvedere di conseguenza.
Sulla base dei mezzi fatti valere dalla ricorrente, il ricorso va dunque respinto come infondato.
In applicazione dell'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la convenuta deve però essere condannata a pagare le spese processuali della ricorrente, a causa della poca chiarezza del suo comportamento e dei dubbi che, circa la reale situazione amministrativa della ricorrente, potevano ragionevolmente essere provocati sia dal ritardo con cui essa ha palesato la sua decisione all'interessata dopo la scadenza del primo contratto contro le aspettative già datele, sia dalle indicazioni contrastanti che essa aveva fornito dopo la detta scadenza.
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