CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 22 GENNAIO 1975 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
In questo procedimento posso presentarvi le mie conclusioni immediatamente e nella lingua processuale. Esse saranno assai brevi: è infatti sufficiente considerare, come hanno osservato sia la Commissione, sia la Repubblica italiana, che la questione sollevata dal Tribunal administratif di Lione è da voi già stata risolta nella sentenza 9-74 (Casagrande c. Landeshauptstadt München, Raccolta 1974, pag. 773). Non vedo alcun motivo di suggerirvi per il il presente caso una diversa soluzione e rinvio senz'altro alle conclusioni da me esposte nel procedimento testé citato.
Adattando il dispositivo della sentenza 9/74 al tenore della questione sottopostavi dal giudice di Lione, propongo che la Corte affermi per diritto quanto segue: «Stabilendo che i figli di un cittadino di uno Stato membro, che lavori o abbia lavorato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare le scuole “alle stesse condizioni previste per i cittadini” del paese ospitante, l'art. 12 del regolamento del Consiglio n. 1612/68 si riferisce non solo alle condizioni d'iscrizione, ma pure a tutti i diritti derivanti dall'ammissione».
( 1 ) Traduzione dal francese.
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