CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 21 MAGGIO 1976
Signor presidente,
signori giudici,
Nella sentenza interlocutoria del 14 maggio 1975, la Corte, constatando che il non aver disposto misure transitorie in relazione all'abrogazione del regime degli importi compensativi monetari era suscettibile di far sorgere la responsabilità della Commissione, ha deciso che questa deve risarcire al Comptoir national technique agricole la perdita subita, a causa del regolamento n. 189/72 del 26 gennaio 1972 che abrogava i detti importi compensativi, nell' esecuzione dell' esportazione di 8000 tonnellate di grani di colza verso l'Algeria, in relazione alle quali erano state fissate le restituzioni mediante i certificati del 6 gennaio 1972.
In mancanza di un accordo fra le parti circa la definizione del risarcimento in concreto, incombe ora alla Corte di risolvere anche questo punto. Il danno risarcibile in base a questa sentenza è limitato alla perdita effettivamente risultante per l'eventuale realizzarsi del rischio valutario; ciò che la parte ricorrente sembra non aver avuto ben chiaro fin dall'inizio di questa seconda fase del procedimento.
La parte ricorrente sembra non tener conto dei limiti entro cui la vostra sentenza interlocutoria ha ammesso la re-sponsabilità della Commissione. Perciò essa insiste ancora a pretendere, a titolo di riparazione, una somma corrispondente agli importi compensativi a cui essa avrebbe avuto diritto se non fosse intervenuto il regolamento abrogativo n. 189/72 della Commissione. Se fosse stata così semplice ed evidente la determinazione del danno risarcibile, la Corte non avrebbe certo avuto bisogno di adottare una sentenza interlocutoria che limitava il giudicato alla questione di principio circa l'esistenza di una responsabilità, e che rinviava invece a un momento ulteriore l'accertamento del danno verificatosi in concreto.
Il legittimo affidamento dell'operatore, che la vostra sentenza del 14 maggio 1975 in questa causa ha rimproverato alla Commissione di non aver tenuto in debito conto, è quello relativo alla tutela del rischio di cambio che gli importi compensativi, quantomeno in linea di fatto e nell'aspettativa normale degli operatori, conferivano loro in pratica. Risulta chiaramente dalla vostra sentenza che il danno che avete considerato risarcibile, ove esso possa essere accertato in concreto, è limitato alla perdita subita in seguito al verificarsi di quel rischio valutario. In questa prospettiva, qualora l'acquirente algerino avesse optato per il pagamento in dollari, si sarebbe dovuto esaminare in qual mi-sura la Commissione avrebbe dovuto essere condannata a pagare alla ricorrente la differenza fra l'importo risultante dalla conversione in franchi francesi dei dollari ricevuti in pagamento e l'importo che avrebbe invece ricevuto qualora il pagamento fosse stato effettuato direttamente in franchi francesi, giacché è proprio questa differenza, risultante dalle fluttuazioni dei cambi del dollaro rispetto alla sua parità ufficiale, che il regime degli importi compensativi monetari tendeva a compensare.
Il contratto di vendita del 15 giugno 1971, in relazione al quale sono state effettuate le esportazioni di cui si tratta, prevedeva, come si sa, il pagamento in dollari o in franchi francesi, a scelta dell'acquirente. È però emerso dalle precisazioni fornite dalla ricorrente nel corso di questa seconda fase del processo che l'acquirente algerino ha effettuato in franchi francesi tutti i pagamenti afferenti alle 8000 tonnellate di grani di colza di cui trattasi. Per quanto riguarda quindi l'importo ottenuto in pagamento, il rischio di cambio non si è verificato.
Va anche notato che all'epoca in cui la ricorrente doveva consegnare le 8000 tonnellate di grani di colza a cui si riferivano i certificati di restituzione all'esportazione ottenuti il 6 gennaio 1972, i suoi magazzini situati a Bordeaux erano pieni e che, quindi, non solo le consegne non ponevano alcun problema, ma, al contrario, se questa quantità non fosse stata venduta in Algeria essa avrebbe dovuto essere venduta altrove o quantomeno essere consegnata a un organismo d'intervento. Poiché la ricorrente costituisce un'organizzazione di gruppo che ha tra i suoi membri organismi di stoccaggio e produttori di semi oleaginosi, è spiegabile la sua preoccupazione di esportare il più possibile grani oleaginosi di origine comunitaria. Non risulta che, qualora questa società avesse deciso di adempiere il suo obbligo di consegna di 8000 tonnellate di grani di colza all'Algeria mediante prodotti non comunitari, essa avrebbe ottenuto un risultato economico più favorevole, ove si tenga conto delle restituzioni all'esportazione di cui essa ha beneficiato per quanto riguarda i grani di colza comunitari di cui trattasi. Anche tenendo conto di questo, si deve concludere che la pretesa della ricorrente di ottenere a titolo di risarcimento un importo corrispondente all'importo compensativo monetario risulta infondata.
La ricorrente afferma tuttavia di aver do-vuto subire degli oneri per ottenere il pagamento in franchi francesi. In particolare, essa avrebbe rinunciato anticipata-mente a pretendere gli interessi e le penalità in caso di eventuale ritardo nel pagamento. Siccome poi il ritardo si è realmente verificato, la ricorrente sostiene di avere effettivamente subito un danno il quale, tenuto conto delle circostanze, sarebbe quindi posto in relazione con il rischio di cambio che sarebbe stato provocato dall'abrogazione degli importi compensativi monetari.
La convenuta mette in dubbio l'esistenza, o quanto meno la prova, di un nesso di causalità fra la detta rinuncia effettuata dalla ricorrente e il pagamento in franchi francesi, e, quindi, tra il relativo onere e l'abrogazione degli importi compensativi monetari.
Risulta dall'interrogatorio della ricorrente che, di fronte alla sua offerta di rinuncia anticipata agli eventuali interessi mora-tori per il ritardo con cui solitamente le pervenivano i pagamenti dall'Algeria, la controparte algerina non aveva assunto un impegno preciso ad effettuare il pagamento in franchi francesi, ma soltanto avrebbe espresso la sua buona intenzione di fare il possibile a questo riguardo. Il diritto d'opzione della controparte algerina circa la moneta in cui effettuare il pagamento terminava quindi soltanto al momento del trasferimento dell'importo dovuto alla ricorrente. Quando tutti i pagamenti furono terminati, la ricorrente, in uno scambio di lettere con la controparte algerina, ha consentito di annullare tutte le sue note di debito riguardanti, fra l'altro, gli interessi consecutivi al ritardo nei pagamenti. In questo scambio di lettere non vi è peraltro alcuna menzione della circostanza che tale rinuncia era in relazione all'avvenuto pagamento in franchi francesi. Non esiste dunque una prova atta a stabilire con certezza l'asserito collegamento diretto ed esclusivo fra il comportamento della Commissione e l'onere eventualmente sopportato dalla ricorrente in seguito alla sua rinuncia alla pretesa degli interessi di ritardo.
La ditta ricorrente sostiene che lo stesso fatto di essere stata invitata dalla Corte a inviare un suo rappresentante per spiegare l'effettiva dinamica del rapporto con l'importatore algerino dovrebbe implicare un preventivo riconoscimento di credibilità alle sue deposizioni, in particolare per quanto riguarda il rapporto fra la sua rinuncia agli interessi di mora e la scelta del franco francese per i pagamenti da parte del cliente algerino. Essa invoca inoltre il principio della libertà delle prove generalmente riconosciuto in materia commerciale.
Ma la Corte, chiedendo di essere informata, non ha certamente rinunciato al suo compito di valutare, secondo diritto e secondo esperienza, il risultato della prova; né possiamo ammettere che la libertà concessa al giudice in materia di prova commerciale possa condurre oltre il significato del normale criterio secondo il quale non sono sufficienti le affermazioni che soltanto una parte in causa, sia pure la più rispettabile, faccia in favore della propria tesi.
Certo è ragionevole presumere che la rinuncia a un proprio diritto sia stata fatta dalla ricorrente con la prospettiva di una contropartita; così come è anche pensabile che la scelta del pagamento in franchi francesi abbia trovato nella ditta algerina la sua motivazione in un corrispettivo favore della controparte.
Ma, tenendo conto del carattere abituale di quei ritardi, dovuto d'altronde al comportamento non già dell'acquirente, ma della banca algerina attraverso cui i pagamenti dovevano obbligatoriamente venire effettuati, delle serie difficoltà che la ricorrente non avrebbe mancato d'incontrare in pratica per far valere il suo diritto agli interessi di mora, come è dato comprendere dalle dichiarazioni rese dal suo direttore tecnico durante l'interrogatorio, e, infine, dell'interesse della stessa ricorrente a mantenere buoni rapporti con l'importante cliente algerino, si può agevolmente spiegare detta rinuncia senza bisogno di considerarla soltanto o principalmente come il diretto corrispettivo all'avvenuta scelta del franco francese per i pagamenti ricevuti dall'Algeria.
La Corte, nella sentenza interlocutoria ha espressamente chiarito che la tutela a cui può pretendere la ricorrente, in ragione del suo legittimo affidamento, si limita al fatto di non dover subire perdite a causa dell'abolizione degli importi compensativi. Queste perdite appunto dovevano essere dimostrate nell'ambito di un chiaro rapporto di causalità. Quanto invece avviene nella pratica delle relazioni commerciali non può sempre essere interpretato distinguendo analiticamente tra le varie componenti di interessi che influiscono in funzione immediata, o nella prospettiva di futuri rapporti, come ragioni che non possono essere isolate in mancanza di espresse dichiarazioni o di precisi condizionamenti. E questo deve valere tanto più in un caso come il presente, nel quale si vuole addossare a un terzo estraneo la conseguenza di questo o quel comportamento tenuto nella complessa relazione commerciale.
Nel presente contesto si deve pertanto escludere che la ricorrente abbia provato di aver sopportato il danno corrispondente alla mancata percezione degli interessi di mora come un onere eccezionale che si era sobbarcato in corrispettivo del pagamento in franchi francesi anziché in dollari. E questo viene confermato anche dal fatto che non risulta che la ricorrente abbia mai avuto un corrispondente compenso per i precedenti ripetuti ritardi che, a suo stesso dire, costituivano un evento pressochè normale e ormai scontato in precedenza, tenuto conto dell'abituale modo di procedere della banca algerina che, sola, era abilitata a effettuare pagamenti all'estero.
Per queste ragioni, concludiamo proponendo alla Corte di respingere come infondata la domanda di risarcimento proposta dalla ricorrente.
Considerando che la Commissione aveva tenuto un comportamento tale da potere impegnare la sua responsabilità, come è stato affermato nella vostra precedente sentenza in questa causa, riteniamo che, nonostante il rigetto della pretesa attuale della ricorrente, le spese di causa dovrebbero essere sopportate in ugual misura da entrambe le parti.
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