CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 19 GIUGNO 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Tra i ricorsi che il sig. Küster ha proposto contro il Parlamento europeo, oggi devo trattare quello relativo alla copertura di un posto (di grado A 3) di capodivisione presso la Direzione generale «Scienze e documentazione».
Tale posto è stato dichiarato vacante con avviso 28 settembre 1973, n. 892. Veniva espressamente dichiarato che, come il presidente del Parlamento aveva deliberato, il posto in questione doveva esser ricoperto innanzitutto a mezzo promozione o «tramutamento». Aderendo all' avviso, in data 3 ottobre 1973 il ricorrente poneva la propria candidatura. Tuttavia non aveva luogo una promozione, anzi, con avviso 23 novembre 1973, veniva bandito il concorso interno A/45 onde ricoprire il posto suddetto. Anche per questo il ricorrente, in data 30 novembre 1973, poneva la propria candidatura. Ciononpertanto in base ai risultati del concorso egli non veniva incluso nell'elenco degli idonei, in base al quale, con decisione 15 febbraio 1974 veniva nominato a tale posto un altro candidato.
Ciò induceva il ricorrente a presentare, in data 17 marzo 1974, un reclamo al presidente del Parlamento. Detto reclamo mirava ad ottenere l'annullamento della nomina in questione e la nomina del ricorrente stesso a capodivisione. Visto che tale reclamo rimaneva senza riscontro, l'interessato, in data 16 ottobre 1974, proponeva ricorso alla Corte di giustizia. Con detto procedimento egli vuol ottenere che sia annullato il silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo e che sia dichiarata illegittima e quindi annullata la nomina effettuata in esito al concorso A/45.
Riguardo alle suddette questioni prendo posizione come segue:
1.
In primo luogo devo trattare della censura relativa alla violazione dell'art. 29 dello statuto del personale.
In proposito il ricorrente fa presente che egli era stato riconosciuto meritevole di promozione dai suoi superiori. In siffatta ipotesi l'autorità che ha il potere di nomina è tenuta, a termini dell'art. 29 dello statuto del personale, a far uso della possibilità di promozione; quindi non avrebbe dovuto affato bandire un concorso interno. Inoltre il ricorrente ritiene in ogni caso necessario accertare che l'esame della possibilità di promozione è stato effettuato e soggiunge che, nell'ipotesi di mancata promozione, dev'esser fornita una motivazione. Poiché questa manca, il passaggio alla susseguente tappa del procedimento di copertura del posto, cioè al concorso interno, va considerato come viziato.
Analoga censura è stata già formulata nella causa 23-74 (sentenza 12 marzo 1975, Küster c. Parlamento europeo). Nelle mie conclusioni relativamente a questo punto ho sostenuto che la tesi del ricorrente non è valida. Dall'art. 29 dello statuto del personale non si può dedurre l'obbligo di promozione nel senso fatto valere dal ricorrente; è possibile, invece, passare ad un concorso interno qualora sussistano giusti motivi, ad esempio, quando vi siano più candidati promovibili. Inoltre; in forza dello statuto, non sussiste neppure l'obbligo di motivare una decisione che prescinde dalle possibilità di promozione e bandisce un concorso interno. In questo senso si è orientata la Corte; in particolare, nella sua sentenza, essa ha evidenziato che il passaggio ad un concorso interno è senz'altro legittimo quando per la copertura di un posto si debbano prendere in considerazione più candidati promovibili.
Si deve tener fermo questo punto di vista. Tuttavia ciò sta a significare che, essendovi nel presente caso — come risulta dalle dichiarazioni del Parlamento — una pluralità di candidati promovibili, il concorso interno, al quale in forza della giurisprudenza della Corte, pure i temporanei dovevano essere ammessi, non è in contrasto con l'art. 29 dello statuto del personale. La prima censura, alla stessa guisa che nella causa 23-74, va disattesa.
2.
Ulteriori censure del ricorrente, riguardano, poi, il concorso stesso, sia per quanto attiene alla nomina della commissione giudicatrice, sia per quanto attiene all'esame dei diversi candidati.
a)
Come in altri procedimenti, il ricorrente — per cominciare da questo — ha fatto presente che la commissione giudicatrice non era stata nominata legittimamente. La nomina da parte del segretario generale del Parlamento non era regolare, in quanto effettuata sulla base di una decisione del 1971, relativa alla definizione dell'autorità che ha il potere di nomina, decisione che non è stata pubblicata nè è stata resa nota al personale.
Circa questa censura ho già detto tutto quello che ritenevo rilevante nelle conclusioni della causa 23-74. Questo punto di vista — come risulta dal rigetto del ricorso — è stato implicitamente accolto dalla Corte. Come ho dimostrato nelle mie conclusioni nella causa 80-74 (Henrich c. Parlamento europeo), nuovi argomenti non possono portare ad una diversa soluzione. Posso, per amore di semplicità, accennare agli argomenti tratti dagli artt. 25, 90 e 110 dello statuto del personale e concludere senz'altro che il richiamo ad una presunta mancata pubblicazione della decisione che delega il segretario generale a nominare le commissioni giudicatrici, non è sufficiente per l'annullamento di un concorso interno.
b)
Riguardo allo svolgimento del concorso, ictu oculi risulta che una quantità di censure mosse dal ricorrente sono analoghe alle censure già mosse e decise nelle cause 23-74 e 80-74. Ciò non deve stupire: infatti per lo svolgimento del concorso sono stati adottati gli stessi criteri di cui si è fatto uso per il concorso A/43.
Nella misura in cui le censure attuali collimano con quelle mosse nei citati procedimenti, non mi sembra necessario entrare nei particolari, tanto più che nel procedimento in corso non sono emersi nuovi elementi. Consentitemi piuttosto anche a questo proposito di richiamarmi puramente e semplicemente alle mie precedenti conclusioni: Questo vale ih pri mo luogo precisamente per la circostanza che lacommissione giudicatrice del concorso ha tenuto un colloquio con i candidati, in base al quale ha assegnato dei voti, in secondo luogo per la limitata considerazione dell'anzianità di servizio, ed inoltre anche per quanto riguarda l'asserita mancata considerazione della particolare esperienza del ricorrente e della sua promovibilità. Ciò vale infine anche per l'asserito mancato esame delle capacità di redazione in più lingue ufficiali, tema sul quale mi sono ampiamente dilungato nella causa 80-74.
Un esame più dettagliato meritano tre censure discusse nei precedenti procedimenti. Si tratta del richiamo al fatto che al candidato nominato sono stati assegnati sotto la rubrica «anzianità di servizio» 5 punti, nonostante egli fosse soltanto agente temporaneo; che al ricorrente come pure al candidato nominato in base al criterio n. 12 è stato assegnato nel concorso A/43 un voto diverso da quello ottenuto nel concorso A/45 e che al candidato nominato sono stati assegnati 7 punti in base al criterio n. 7, nonostante non sussistessero per lui rapporti informativi, in forza dell'art. 43 dello statuto del personale.
Inoltre, a mio avviso, posso osservare in merito quanto segue:
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Meno problematico è il primo dei punti summenzionati. Il comportamento della commissione giudicatrice non dà sotto questo profilo adito ad alcun reclamo. Qualora al candidato nominato fosse stato calcolato come periodo di servizio anche l'attività svolta presso un gruppo politico del Parlamento europeo, prestata sulla base di un contratto, ciò sarebbe già giustificato dal fatto che certamente essa ha comportato una intensa esperienza nelle attività comunitarie. Ad una parificazione con i periodi di servizio maturati nel pubblico impiego non si può fra l'altro aderire, in quanto evidentemente il senso del criterio in questione era di pórre in valore l'elemento «esper rienza nel servizio comunitario». A tale riguardo non sussiste alcun vizio nel concorso.
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Poteva apparire dubbia, invece, la divergènza tra i voti riportati dal candidato nominato e dal ricorrente nel concorso' A/43 e quelli loro attribuiti nel concorso A/45. In effetti il ricorrente in base al criterio n. 12 nel concorso A/43 ha ottenuto sei punti e tre punti nel concorso A/45, mentre al candidato nominato in base a questo criterio nel concorso A/43 sono stati assegnati quattro punti e nel concorso A/45 sette punti, e questo chiaramente sulla base di un colloquio relativamente breve, valido per ambedue i concorsi ed in cui inoltre è stata verificata la conoscenza linguistica dei candidati.
Voglio tuttavia, del pari, soggiungere che i miei dubbi iniziali ad un più attento esame si sono dileguati, soprattutto dopo la deposizione del teste Opitz.
Non va dimenticato che i due concorsi erano stati banditi per posti di natura diversa, il che emergeva chiaramente dai relativi bandi. Di ciò la commissione giudicatrice — ci è stato assicurato — ha tenuto conto scegliendo le relative domande dai diversi settori di attività. Dalle risposte risultava, poi, a quale settore d'attività appartenessero i diversi candidati. Così è comprensibile che l'esperienza maturata da un candidato nel servizio di commissione gli abbia potuto fruttare una votazione più alta nel relativo concorso. Se si tiene conto in questo contesto, inoltre, del fatto che discordanze come quella sopra rilevata, si sono riscontrate in relazione a numerosi candidati, non può certamente ritenersi provata la censura che la commissione esaminatrice abbia manipolato il concorso a svantaggio del ricorrente ed a vantaggio del candidato nominato.
Sono perciò convinto che anche il punto di vista appena esposto non consente la constatazione d'irregolarità nel concorso.
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In relazione alla circostanza che il candidato nominato abbia ottenuto sette punti in base al criterio n. 7, anche se non sussistevano per lui, come agente temporaneo, rapporti informativi ai sensi dell'art. 43dello statuto del personale, appare naturale — ed il ricorrente lo ha fatto — richiamarsi alla sentenza nella causa 23-74. In essa è stato esposto che l'assegnazione dei voti ai candidati in base al criterio n. 7 è censurabile nella misura in cui non esistano rapporti informativi compilati in fòrza dell'art. 43 dello statuto' del personale; non è possibile dare a tali candidati voti fittizi. Quindi sembra innanzitutto imporsi la conclusione che il concorso A/45, in quanto si è svolto in tal modo, è stato irregolare e che soprattutto va annullata la nomina dei candidati prescelti dall'autorità che ha il potere di nomina, in quanto senza i voti in questione essi non sarebbero rientrati affatto nell'elenco degli idonei.
Sulla base dell'esposizione nel corso della discussione orale, in verità, in me sono insorti forti dubbi in merito, che tale risultato sia inevitabile. A riguardo ho diverse riflessioni da fare.
Trovavo importante il richiamo al principio della parità di trattamento che va osservato nella fase di attuazione del concorso. Mal si concilia con esso, da un canto il fatto di ammettere agenti temporanei ad un concorso interno, d'altro canto il fatto di scegliere criteri di giudizio o sistemi d'applicazione dei medesimi tali da escludere praticamente fin dall' inizio i suddetti dipendenti da ogni possibilità di successo. È interessante inoltre il richiamo dei rappresentanti del convenuto alla circostanza che nel criterio n. 7 si parla non soltanto di «notations», ma anche di «appréciations professionnelles dans les institutions communautaires». Ciò consente senz'altro di prendere in considerazione documenti che contengono giudizi equipollenti ai rapporti informativi previsti dall'art. 43. In definitiva sono dell'avviso che in verità per il candidato nominato non ha avuto luogo alcuna fittizia assegnazione di voti. In realtà non gli è stata attribuita una votazione media rapportata ai voti degli altri candidati, bensì gli è stato attribuito un voto fondato su obiettivi elementi di giudizio. In tal modo la commissione esaminatrice teneva conto — come ci è stato chiarito — del fatto che il candidato nominato era stato per molti anni al servizio di un gruppo politico del Parlamento europeo. Inoltre i membri della commissione, cui il candidato era ben noto, in quanto in servizio presso le Comunità, poterono esaminare documenti dal suo fascicolo personale che fornirono a detti membri una conferma del loro giudizio. A mio parere non si può fare a meno di riconoscere che il concorso è stato regolare. Anche qualora ci si basi sulla tesi di cui alla sentenza 23-74, non rimane quindi alcun motivo per dichiarare che il concorso a causa della votazione assegnata in base al criterio n. 7 si è svolto irregolårmente.
3.
Rimane quindi soltanto da esaminare che cosa si debba pensare delle due ultime censure, cioè da una parte di quella secondo cui la nomina sarebbe irregolare, in quanto il candidato nominato si sarebbe trovato all'ultimo posto nell'elenco degli idonei e d'altra parte di quella secondo cui, il candidato nominato; a torto sarebbe stato direttamente inquadrato nello scatto 6 del grado A 3, il che corrisponderebbe ad una fittizia anzianità di servizio dal 1962.
Se si ritiene giusto quanto da me esposto finora, se cioè si assume che il concorso non era viziato e che l'elenco degli idonei è stato correttamente compilato, si deve veramente concludere, relativamente al primo punto, che manca un interesse ad agire. Ciò si può dire in quanto un eventuale annullamento della nomina, per gli indicati motivi, in nessun caso implicherebbe la possibilità per il ricorrente di conseguire il suo obiettivo, visto che la commissione esaminatrice non lo ha nemmeno ammesso nell'elenco degli idonei.
A prescindere da ciò, per quanto riguarda il contenuto sostanziale delle censure c'è da osservare quanto segue: certamente è valido secondo la giurisprudenza (v. sentenza del 15 dicembre 1966 nella causa 62/65, Manlio Serio c. Commissione delle Comunità europee, Racc. 1966, pag. 757) il principio in base al quale l'autorità che ha il potere di nomina nell'effettuare le nomine in esito ad un concorso non può, se non per gravi motivi, discostarsi dai risultati del concorso stesso, quali sono stabiliti nell'elenco degli idonei. Nel presente caso, tuttavia, tale principio solo apparentemente non è stato osservato. È importante che, dei candidati che erano stati inseriti nell'elenco degli idonei prima del candidato nominato, sette hanno dovuto essere esclusi in quanto essi già altrimenti venivano presi in considerazione per una nomina. Se allora si tiene conto soltanto dei rimanenti e si considera che l'autorità che ha il potere di nomina non è senz'altro strettamente vincolata dall'elenco degli idonei, si deve ammettere che, rispetto alle esigue differenze di valutazione, non si può parlare di una rilevante disparità nel senso della citata giurisprudenza, cioè di una divergenza che, in sede giudiziaria, avrebbe richiesto una particolare giustificazione.
Per quanto riguarda la seconda censura — dell'inquadramento illegittimo — ci si può accontentare della constatazione che a tale riguardo manca in ogni caso un interesse ad agire. Se non vi è alcun motivo di annullare per altre ragioni la criticata decisione di nomina, se il ricorrente non ha quindi alcuna possibilità di occupare egli stesso il posto in questione, non può essergli riconosciuto alcun interesse a che siano osservate le norme dello statuto in materia d'inquadramento nell'ambito di un grado. Questa parte della contestata decisione non costituisce in altri termini per il ricorrente alcun motivo di reclamo.
Con certezza quindi anche gli altri punti, appena trattati, lasciano apparire i mezzi di gravame come infondati.
4.
Per ultimo devo ancora occuparmi di una domanda che il convenuto ha presentato nella controreplica. Essa si riferisce ad un'espressione che il ricorrente ha usato nella replica e tende quindi a che sia ordinata la cancellazione dalla replica della censura secondo cui la commissione giudicatrice ha manipolato il procedimento.
Tengo in proposito a sottolineare che si può certamente sostenere l'opinione che il ricorrente si è servito in questo caso di una espressione veramente forte. In fin dei conti però la suddetta espressione non significa molto di più che una censura di abuso di potere. Perciò riterrei sufficiente che venisse precisato nella sentenza che detta censura non ha alcun fondamento. Non considero opportuno uh particolare provvedimento di cancellazione, ma rimetto la decisone alla discrezione della Corte.
5.
Ciò premesso, propongo che il ricorso del sig. Küster sia respinto, in quanto infondato. Per la decisione sulle spese si deve applicare l'art. 70 del regolamento di procedura;
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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