CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 28 MAGGIO 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Con avviso n. 1059, del 12 marzo 1974, il Parlamento europeo rendeva nota la vacanza di un posto di grado A 3 presso la Direzione generale commissioni delegazioni interparlamentari. L'avviso precisava che il presidente del Parlamento intendeva provvedere all'assegnazione del posto mediante promozione o trasferimento interno; esso richiedeva, fra l'altro, che i candidati fossero in possesso di una conoscenza approfondita della lingua inglese; le candidature dovevano essere presentate entro il 25 marzo 1974. Questo avviso veniva in un primo momento pubblicato soltanto in inglese, così come un avviso analogo (n. 1058), nel quale si richiedeva la conoscenza approfondita della lingua danese, veniva inizialmente redatto solo in danese.
Di fronte a tali circostanze, il 1o aprile 1974 il sig. Küster, ricorrente nella presente causa, indirizzava al presidente del Parlamento un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto del personale, criticando la forma della notifica, cioè il fatto che l'avviso non fosse stato pubblicato in tutte le lingue della Comunità. Egli sosteneva inoltre che i requisiti relativi alle cognizioni linguistiche erano intesi a riservare i posti vacanti ad un cittadino danese e, rispettivamente, ad un cittadino britannico, il che era in contrasto con gli artt. 27 e 45 dello statuto.
All'inizio del mese di aprile, gli avvisi di posto vacante venivano nuovamente pubblicati in tutte le lingue della Comunità; il termine per la presentazione delle candidature era prorogato al 25 aprile. Il reclamo proposto dal sig. Küster veniva in tal modo parzialmente accolto; non si procedeva tuttavia ad alcuna modifica quanto alle richieste cognizioni linguistiche.
Il sig. Küster, che il 2 aprile 1974 aveva presentato la propria candidatura al posto dichiarato vacante con l'avviso n. 1059, decideva quindi, il 28 ottobre 1974, di adire questa Corte, chiedendo l'annullamento dell'avviso stesso, e la conseguente dichiarazione di nullità di tutti i provvedimenti amministrativi a questo connessi.
Vorrei aggiungere che, a quanto pare, la prima fase del procedimento per l'assegnazione del posto si chiudeva senza alcun risultato concreto. In ogni caso, il 30 settembre 1974, veniva reso noto che, per il posto in questione, sarebbe stato bandito un concorso interno (n. A 50). Nel relativo bando si riportavano integralmente i requisiti stabiliti nell'avviso di posto vacante n. 1059.
Il sig. Küster presentava anche questa volta la sua candidatura ed inoltre, ritenendo illegittimo il bando, il 18 ottobre 1974 reclamava ai sensi dell'art. 90 dello statuto. Pioché al suo reclamo non veniva dato alcun seguito, il 19 febbraio 1975 egli proponeva un secondo ricorso giurisdizionale, per ottenere l'annullamento del concorso interno A 50.
Prendendo ora in esame la controversia, per quanto riguarda l'annullamento dell'avviso di posto vacante n. 1059, devo fare, tenendo conto di quanto viene eccepito dal convenuto, alcune considerazioni preliminari sulla ricevibilità della domanda.
Il Parlamento eccepisce l'irricevibilità per due motivi: in primo luogo, esso sostiene che l'impugnato avviso di posto vacante non costituisce un atto che rechi pregiudizio; inoltre, nella controreplica, esso ha fatto presente che il procedimento per la copertura del posto è giunto nel frattempo alla fase del concorso interno e perciò, avendo il ricorrente impugnato anche gli atti relativi a quest'ultimo, la domanda attualmente in esame va ormai considerata priva di oggetto.
Quanto al primo punto, il Parlamento ritiene che l'eccezione da esso sollevata possa trovare conforto nella precedente giurisprudenza di questa Corte, e precisamente nelle sentenze 1o luglio 1964 (causa 26-63, Piergiovanni Pistoj c. Commissione CEE, Racc. 1964, pag. 671) e 14 dicembre 1965 (causa 11-65, Domenico Morina c. Parlamento europeo, Racc. 1965, pag. 1220). Ad un accurato esame, appare tuttavia che queste pronunzie non possono essere richiamate a sostegno della tesi del Parlamento.
Benché infatti, nella causa 26-63, la Corte abbia affermato che possono essere considerati pregiudizievoli soltanto gli atti che incidono direttamente su una determinata situazione giuridica, non va tuttavia dimenticato che tale orientamento, il quale portava allora alla reiezione della domanda, veniva adottato riguardo ad un procedimento d'integrazione posto in atto dopo l'entrata in vigore dello statuto del personale, ed al parere della Commissione d'integrazione, richiesto nell'ambito del procedimento stesso. In tale contesto, si poteva certo sostenere che i provvedimenti impugnati non influivano direttamente su una determinata situazione giuridica, e che comunque era necessario un ulteriore atto dell'autorità avente il potere di nomina, il quale solo avrebbe potuto essere impugnato. Dubito fortemente che lo stesso possa dirsi per un atto emanato — come nel presente caso — dalla stessa autorità che ha il potere di nomina, e nel quale quest'ultima abbia fissato, per l'assegnazione di un posto, determinate condizioni svantaggiose per taluni candidati.
Nella causa 11-65 si trattava in primo luogo della legittimità di una decisione di nomina adottata in esito ad un concorso interno, ed incidentalmente si criticavano altresì le modalità del procedimento di concorso. Ora, nella sentenza si afferma, in effetti, che le conclusioni dirette all'annullamento di un concorso possono essere prese in considerazione solo in quanto formulate a sostegno della domanda di annullamento del conseguente atto di nomina. Non mi sembra tuttavia che ciò possa giustificare la tesi secondo cui, in casi del genere, sarebbero impugnabili soltanto gli atti di nomina o di tramutamento coi quali si conclude il procedimento, e non invece provvedimenti di carattere preparatorio, come ad esempio l'avviso di posto vacante attualmente in esame. Un orientamento in tal senso sarebbe stato infatti in contrasto con la giurisprudenza precedente. Nella sentenza 4 marzo 1964 (causa 15-63, Claude Lassalle c. Parlamento europeo, Racc. 1964, pag. 59) — cui del resto si richiama il ricorrente — veniva dichiarato che la ricevibilità del ricorso (pur essendo questo diretto, come nella presente causa, unicamente all'annullamento di un avviso di posto vacante che fissava determinati requisiti) non era stata contestata, né dava luogo a rilievi d'ufficio. Si può quindi presumere che, qualora nella causa 11-65 si fosse inteso discostarsi da questo orientamento giurisprudenziale, la causa sarebbe stata certamente rinviata alla Corte in seduta plenaria, secondo quanto è contemplato dall'art. 95 del regolamento di procedura. Poiché, ciò non è avvenuto, non credo debba ritenersi che la sentenza 11-65 abbia voluto rappresentare un mutamento d'indirizzo circa la questione della ricevibilità, da risolvere pure nel caso in esame.
D'altra parte, anche da altre sentenze si desume che tale questione, contrariamente alla tesi del Parlamento, dev'essere valutata con una certa elasticità. Penso, ad esempio, alla sentenza 31 marzo 1965 (cause riunite 12 e 29-64, Ernest Ley c. Commissione CEE, Racc. 1965, pag. 140), nella quale veniva dichiarato ricevibile il ricorso contro la decisione di non provvedere alla copertura di un posto mediante promozione o concorso interno, e di passare invece, a tal fine, alla procedura di trasferimento da altre istituzioni (art. 29, n. 1, c). Anche in questo caso non si trattava dell'atto finale del procedimento per l'assegnazione del posto, bensì dell'atto che dava inizio ad una determinata fase del procedimento stesso. Mi riferisco, inoltre, alla sentenza 14 giugno 1972 (causa 44-71, Antonio Marcato c. Commissione delle Comunità europee, Racc. 1972, pag. 427): anche qui il ricorso avverso la decisione della commissione esaminatrice, secondo cui la candidatura del ricorrente non poteva essere accolta, veniva dichiarato ricevibile, benché non si trattasse di un atto conclusivo del procedimento.
L'atteggiamento assunto in proposito dalla Corte mi sembra del tutto opportuno. Esso non implica affatto il pericolo di una pletora di procedimenti, poiché in casi del genere non è indispensabile impugnare ciascun atto lesivo, essendo invece possibile — com'è stato sottolineato nella sentenza 12 e 29-64 — denunziare, nel ricorso diretto contro atti intervenuti in un secondo tempo, i vizi di precedenti atti dello stesso procedimento di nomina. È d'altra parte incontestabile che tutti i partecipanti al procedimento per l'assegnazione di un posto hanno interesse a far accertare la regolarità dello stesso il più tempestivamente possibile, affinché non vengano senza alcun motivo emanati atti di nomina che poi risultino viziati.
Mi sembra quindi lecito ritenere — e concludo così l'esame di questo punto — che nulla vieta di considerare eventualmente fra gli atti recanti pregiudizio anche un avviso di posto vacante, il quale ponga condizioni che incidano negativamente sulle aspettative di carriera dei candidati. Poiché, secondo le affermazioni del ricorrente, tale ipotesi si verifica nella fattispecie, il ricorso non può essere dichiarato irricevibile per motivi attinenti alla natura giuridica dell'atto impugnato.
Dirò poi subito che l'irricevibilità del ricorso non risulta neppure sotto il profilo della seconda eccezione sollevata dal convenuto.
È vero, infatti, che il procedimento per l'assegnazione del posto è giunto nel frattempo nella fase successiva, quella del concorso interno, e che anche gli atti relativi a questo concorso, non essendo intervenuta alcuna modifica delle condizioni di partecipazione, sono stati impugnati dal ricorrente. Di conseguenza, si può certo sostenere che l'atto in questione nella presente causa, e cioè l'avviso di posto vacante la cui pubblicazione dava inizio al procedimento di promozione o di trasferimento interno, è stato sostituito da un altro atto, di guisa che il primo ricorso è ormai divenuto privo di oggetto. Ciò non implica tuttavia necessariamente l'irricevibilità di tale ricorso, purché esista un qualsiasi interesse a far dichiarare l'illegittimità dell'atto al quale ne è stato successivamente sostituito un altro. Ora, bisogna senz'altro ammettere l'esistenza del suddetto interesse. Se infatti venisse accertata l'irregolarità della prima fase del procedimento di nomina, detta fase dovrebbe essere indubbiamente rinnovata, per rispettare l'art. 29 dello statuto del personale. Né si può, a mio avviso, affermare che l'interesse a tale dichiarazione d'illegittimità sia escluso dal fatto che una questione identica sorge ora nell'ambito della causa relativa al concorso interno. A questo assunto si potrebbe infatti opporre che è certamente opportuno, per ragioni di economia processuale, chiarire fin d'ora la questione di cui trattasi. In tal modo sarebbe eventualmente possibile sospendere per tempo il procedimento per l'assegnazione del posto, senza attendere la definizione della seconda causa, che si trova ancora in una fase iniziale.
Ritengo quindi che il ricorso sia ricevibile, e passo perciò immediatamente all'esame nel merito.
Come sapete, il ricorrente sostiene che l'atto impugnato è illegittimo, in quanto stabilisce come requisito per la nomina al posto dichiarato vacante il possesso di una conoscenza approfondita della lingua inglese. Egli è persuaso del fatto che tale condizione implica la volontà di riservare il posto ad un candidato avente la cittadinanza britannica. Ciò equivale, a suo dire, per altri dipendenti promovibili, ad un'illecita limitazione delle loro possibilità di essere nominati, e quindi ad una violazione dello statuto (artt. 29 e 45;, nonché dei principi elaborati in proposito nella giurisprudenza, secondo cui riserve del genere sono inammissibili.
Va osservato anzitutto che questa censura è certamente fondata sul piano giuridico. Nella sentenza 15-63 è stato infatti chiaramente affermato che un avviso di posto vacante non può porre condizioni relative alla cittadinanza. Parlando di assunzioni «secondo una base geografica quanto più ampia possibile», lo statuto fissa semplicemente un criterio complementare per la scelta dei dipendenti; perciò, solo qualora i titoli dei candidati siano equivalenti, la cittadinanza potrebbe costituire un elemento preferenziale. A tali principi ci si dovrà attenere anche in futuro. Mentre per un certo tempo, in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri, per i cittadini di questi paesi sono state applicate delle deroghe, ciò non può più avvenire dopo la scadenza del termine di validità delle norme transitorie. Neppure per i dipendenti delle commissioni parlamentari, né in particolare per i capi delle segreterie delle commissioni stesse, può valere alcuna deroga. Benché in questo campo non si possano, certo, escludere completamente considerazioni di carattere politico quanto alla ripartizione proporzionale fra i vari Stati, fino a quando lo statuto non stabilisca, per fondati motivi, una disciplina speciale relativa ai suddetti dipendenti, non si può far altro che applicare a questi i principi generali dello stesso statuto.
Il Parlamento, comunque, assume a propria difesa che in realtà l'impugnato avviso di posto vacante non implica la limitazione denunciata dal ricorrente, ed insiste nel negare inoltre che esistesse l'intenzione di riservare il posto ad un cittadino di uno Stato determinato.
Di fronte a questi argomenti, di cui il primo è certamente fondato, la questione decisiva consiste nello stabilire quale sia il peso degli indizi sui quali il ricorrente ha basato la propria tesi.
Com'è noto, egli si richiama in proposito a tre diverse circostanze: in primo luogo, afferma che il segretario generale del Parlamento avrebbe espressamente dichiarato ad un deputato che il posto in questione era riservato ad un cittadino britannico; in secondo luogo, ricorda che la pubblicazione dell'avviso di cui trattasi era inizialmente avvenuta solo in inglese; infine, fa valere che non vi. era alcuna obiettiva necessità di richiedere un'approfondita conoscenza di questa lingua, in quanto nella segreteria della commissione presso la quale si doveva provvedere alla copertura del posto era già in servizio almeno un dipendente di madrelingua inglese. Esaminerò ora nei dettagli queste affermazioni.
Mi sembra bene cominciare col terzo argomento, ed accertare quindi se il Parlamento abbia provato che, per ragioni inerenti al servizio, il posto dichiarato vacante richiedeva la conoscenza della lingua inglese.
Il rappresentante del Parlamento ha dichiarato in proposito, e precisamente nella fase orale del procedimento, che per l'appunto nelle segreterie delle commissioni è importante poter contare su dipendenti che abbiano una sufficiente conoscenza delle lingue della Comunità, in modo che tutte siano rappresentate. È questa un'esigenza fondamentale per la collaborazione coi parlamentari dei vari Stati membri, i quali spesso non conoscono lingue straniere; in particolare per i rapporti fra i presidenti delle commissioni e, dá un lato, i relatori, dall'altro, gli uffici delle commissioni stesse. Questi ultimi, però, fino a questo momento non comprendono un numero sufficiente di persone che abbiano approfondite cognizioni di inglese; deve quindi considerarsi giustificato il fatto di attribuire particolare importanza alla corrispondente preparazione linguistica.
Signori, sono del parere che tali considerazioni sono senz'altro idonee a provare l'interesse del servizio, sotto il profilo ora in esame. Ciò vale, comunque, soltanto qualora il requisito relativo all'approfondita conoscenza della lingua inglese vada inteso non già nel senso che questa debba essere la madrelingua del candidato — e milla indica che questa fosse l'interpretazione da dare nella fattispecie -, bensì nel senso che sia sufficiente anche una conoscenza a livello più modesto.
D'altra parte, ritengo pure che a talune obiezioni formulate dal ricorrènte in merito a quanto dichiarato dal convenuto non vada attribuito eccessivo peso (ad esempio, all'osservazione secondo cui il posto dichiarato vacante era notoriamente previsto per una determinata commissione, nella cui segreteria lavorava già un cittadino britannico, circostanza che garantiva la rappresentanza della lingua inglese).
Per controbattere questo argomento basta, a mio avviso, la precisazione del Parlamento nel senso che il posto vacante non esisteva già presso una determinata commissione, ma doveva essere invece creato successivamente nell'ambito dell' organigramma. Inoltre non è da escludersi - come ha sottolineato anche il convenuto - che il cittadino britannico addetto alla segreteria della commissione parlamentare cui si riferisce il ricorrente venga destinato ad altro ufficio. In ogni caso, infatti - come ci è stato assicurato - per l'organizzazione degli uffici presso le commissioni vige una certa flessibilità, la composizione delle commissioni stesse è soggetta a certi cambiamenti, cosicché talvolta anche le segreterie devono subire, a seconda delle esigenze del servizio, mutamenti di personale. Era perciò legittimo provvedere in generale affinché negli uffici in questione fosse in complesso garantito un certo equilibrio quanto alle cognizioni linguistiche e affinché queste fossero sufficienti in tutti i gradi della scala gerarchica.
Tenuto conto di tali dichiarazioni, cui il ricorrente non ha potuto opporre alcun argomento decisivo, ed alle quali viene ad aggiungersi il fatto che l'80 % dei candidati al concorso interno non ha la cittadinanza britannica, non si può certo ritenere che il ricorrente sia riuscito a smantellare la tesi secondo cui il posto dichiarato vacante richiedeva, nell'interesse del servizio, la provata, approfondita conoscenza della lingua inglese. Il primo indizio addotto dal ricorrente, e da questi evidentemente considerato molto grave, si dimostra, così, irrilevante ai fini della valutazione del caso di specie.
Sugli altri due punti sottolineati dal ricorrente vanno fatte le seguenti osservazioni:
La circostanza che l'avviso di posto vacante sia stato inizialmente pubblicato soltanto in inglese si può spiegare con ragioni tecniche attinenti alla traduzione. Inoltre, deve anche dirsi che candidati cui viene legittimamente richiesta la conoscenza approfondita dell'inglese devono ovviamente essere anche in grado di rendersi conto del tenore di un avviso di posto vacante redatto in questa lingua. La suddetta circostanza non costituiva quindi un mezzo dissimulato per riservare il posto in questione ad un cittadino di un determinato Stato membro.
Quanto alla pretesa dichiarazione del segretario generale del Parlamento, secondo cui il posto sarebbe stato destinato ad un cittadino britannico, è importante sottolineare in primo luogo che il Parlamento nega recisamente che siano state rilasciate dichiarazioni del genere. Essenziale è inoltre il fatto - che ci autorizza a non procedere all'assunzione della prova testimoniale offerta dal ricorrente - che il segretario generale non è competente a decidere in merito all'assegnazione del posto. Col suo parere, quindi, egli non potrebbe neppure modificare in alcun modo i soli requisiti validi, che sono quelli stabiliti per iscritto. Ma se non si volesse negare ogni rilevanza all'aspetto della questione che ora c'interessa, riterrei giusto procedere come nelle cause riunite 12 e 29-64 nelle quali, in merito alla censura che vi sarebbe stata l'intenzione di assegnare un posto basandosi sull'appartenenza del candidato ad un determinato Stato, si dichiarava che la fondatezza di tale affermazione poteva essere accertata solo una volta concluso il procedimento di nomina.
In base alle precedenti considerazioni e tenuto conto in particolare del fatto che l'avviso di posto vacante non fissa particolari condizioni di cittadinanza, nonché della circostanza che il ricorrente non è riuscito a provare che il requisito relativo alle cognizioni linguistiche non fosse stato fissato nell'interesse del servizio, devo necessariamente concludere che l'impugnato avviso di posto vacante non si può considerare illegittimo. Vi chiedo perciò di respingere il ricorso proposto dal sig. Küster, e di statuire conseguentemente sulle spese a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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