CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 19 GIUGNO 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Il presente ricorso ha, in parte, lo stesso oggetto della causa 23-74 (Küster contro Parlamento europeo) — sulla quale la Corte si è di recente pronunziata con sentenza 12 marzo 1975 — vale a dire lo svolgimento del concorso interno A/43 per cinque posti di capo divisione presso il Parlamento europeo. Pertanto, mi limiterò a rissumere brevemente gli antefatti.
La ricorrente è una dipendente del Parlamento, che ha alle sue spalle una carriera folgorante. Assunta da tale istituzione il 1o febbraio 1960, come dipendente ausiliaria, essa veniva nominata segretaria, con grado C 2, nel 1962, assistente aggiunta, con grado B 5, nell'anno successivo, e amministratore, con grado A 7, nel 1964. Il 1o luglio 1965, superato un concorso interno, la ricorrente veniva assegnata, in qualità di amministratore principale, alla Direzione generale «commissioni e studi parlamentari», e più precisamente presso la segreteria della commissione per le relazioni con i paesi africani e la segreteria della commissione per le relazioni economiche con l'estero. Il 1o febbraio 1970 si apriva una parentesi nella carriera della ricorrente presso il Parlamento: a decorrere da tale data, infatti, essa veniva distaccata presso il gabinetto del sig. Mansholt e successivamente presso il gabinetto del ministro francese dell'agricoltura. Il 1o maggio 1972, comunque, essa riassumeva le proprie funzioni presso il Parlamento, stavolta nella segreteria della commissione per lo sviluppo e la cooperazione. Dal 1o gennaio 1973, essa è inquadrata nel grado A 4.
La ricorrente prendeva parte al concorso A/43 sopra citato, ma non veniva inclusa nell'elenco degli idonei e non poteva quindi occupare nessuno dei posti a concorso, assegnati con decisione del febbraio 1974.
Essa presentava allora al presidente del Parlamento europeo, in data 1o aprile 1974, un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, in cui sosteneva che, per diversi motivi — sui quali mi soffermerò fra poco — il concorso si era svolto in maniera irregolare e che quindi le decisioni di nomina erano invalide.
Poiché tale reclamo restava senza risposta, essa, in data 28 ottobre 1974, faceva ricorso chiedendo alla Corte di:
—
annullare il silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo;
—
dichiarare che il concorso A/43 si è svolto in condizioni irregolari e, di conseguenza, annullare le relative nomine di cinque capi divisione.
A proposito di tali domande — che, secondo il Parlamento, vanno respinte in quanto infondate — mi accingo ad esporre la mia opinione.
I —
Inizierò col prendere in esame le censure della ricorrente concernenti direttamente il comportamento dell'autorità avente il potere di nomina.
Sotto questo profilo, la ricorrente critica:
1.
il fatto che sia stato organizzato un unico concorso per l'attribuzione di cinque posti vacanti nelle segreterie di più commissioni parlamentari;
2.
la nomina della commissione d'esame da parte del segretario generale del Parlamento;
3.
il fatto che le nomine di cinque capi divisione non siano state notificate all'ufficio di presidenza del Parlamento.
A mio avviso, si possono fare, in proposito, le seguenti considerazioni:
1.
In primo luogo, l'organizzazione di un unico concorso per l'attribuzione di cinque posti di grado A 3 nelle segreterie delle commissioni parlamentari non mi sembra sia censurabile.
Basti considerare infatti che è all'autorità avente il potere di nomina che spetta precisare la natura delle funzioni inerenti ai posti in causa. I requisiti richiesti — come si desume sia dalle precisazioni fornite alla Corte dal Parlamento, sia dal bando di concorso — erano, in primo luogo, l'attitudine a dirigre ed organizzare il lavoro di gruppo, la capacità di coordinamento e la capacità redazionale di analisi e sintesi. Secondo il Parlamento, tali doti sono necessarie in egual misura per tutti i posti direttivi nelle segreterie delle commissioni parlamentari. Se si possiedono queste doti e si ha inoltre una conoscenza generale del diritto comunitario, si può in pratica conseguire la specializzazione necessaria in un tempo relativamente breve. Va poi ricordato che i compiti inerenti ai posti a concorso non sarebbero stati necessariamente limitati alla direzione di una sola segreteria. Era anzi prevedibile — come è stato sostenuto — che il lavoro di più segreterie di gruppi parlamentari sarebbe stato coordinato da un'unica direzione; pertanto, le esigenze di una maggiore flessibilità — evocate anche in un'altra causa — imponevano di non por troppo l'accento, nella selezione dei candidati, sui compiti specifici delle singole segreterie. Se, infine, si considera che un concorso unico era conforme sia all'interesse del servizio (semplificazione amministrativa e possibilità di scelta fra un maggior numero di candidati) sia all'interesse dei candidati stessi ad una valutazione il più possibile uniforme delle loro capacità, deve convenirsi che la procedura criticata dalla ricorrente non può comportare la nullità del concorso.
2.
La ricorrente poi, come si è visto, contesta la legittimità della nomina della commissione esaminatrice effettuata dal segretario generale del Parlamento in forza di una decisione del 1971 — concernente la designazione dell'autorità avente il potere di nomina — che non sarebbe mai stata pubblicata.
Nelle mie conclusioni nella causa 23-74 (Berthold Küster contro Parlamento europeo) ho già dimostrato, in maniera — spero — esauriente, l'infondatezza di una censura analoga formulata in quella occasione. Per di più, si può tenere per certo che la Corte ha condiviso il mio punto di vista, altrimenti non avrebbe deciso di respingere il ricorso. Ad una decisione analoga deve giungersi, a mio avviso, anche nella presente causa, nonostante i nuovi argomenti svolti dalla ricorrente a sostegno di tale tesi.
Essa si richiama in primo luogo all'art. 25 dello statuto del personale, il quale prescrive che anche le decisioni individuali devono essere notificate: è facile obiettare che tale notifica è stata prevista, chiaramente, nell'interesse dei terzi, eventualmente legittimati all'impugnazione, e che, quindi, non è detto che lo stesso principio debba necessariamente applicarsi, in ogni caso, anche alle decisioni di portata generale. La ricorrente invoca poi l'art. 90 dello statuto del personale, a norma del quale i reclami vanno presentati all'autorità avente il potere di nomina: invero, a mio parere, tale disposizione non autorizza necessariamente a concludere per l'obbligatorietà della pubblicazione delle decisioni relative, giacché i reclami possono ugualmente essere presentati per via gerarchica. Infine, la ricorrente si richiama all'art. 110 dello statuto del personale, il quale prevede che le disposizioni generali di esecuzione dello statuto — fra le quali, secondo la ricorrente, rientrano anche le decisioni ai sensi dell'art. 2 dello statuto stesso — sono adottate soltanto previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello statuto, e che tali disposizioni di esecuzione sono portate a conoscenza del personale. A mio avviso, quando anche si concludesse, alla luce di tale norma, per la nullità della delega di poteri in causa al segretario generale — e ciò nonostante la relativa decisione dell'ottobre 1971, com'è stato precisato, sia stata debitamente notificata al gabinetto del presidente del Parlamento, al segretario generale, ai cinque direttori generali, all'ufficio di controllo, ai sei gruppi parlamentari ed alla segreteria del comitato del personale — ciò non comporterebbe necessariamente anche l'invalidità degli atti emanati in forza della suddetta delega. A questo proposito, mi richiamo ancora una volta alla sentenza 30 maggio 1973 nella causa 46-72 — Robert De Greef contro Commissione delle Comunità europee; Racc. 1973, pag. 553 —, in cui è affermato che una deroga ai criteri di ripartizione stabiliti dalla Commissione (si trattava, in quell'occasione, di definire i poteri dell'autorità avente potere di nomina) «può rendere nullo l'atto compiuto dall'amministrazione solo se menoma una delle garanzie offerte ai dipendenti dallo statuto o viola le norme di una sana amministrazione del personale». Questo non è certo il caso della fattispecie, giacché il segretario generale del Parlamento — anche ammesso che abbia agito al di fuori dell'ambito della propria competenza ha chiamato a far parte della commissione esaminatrice solo dei direttori generali, cioè delle persone che potevano indubbiamente garantire, meglio di chiunque altro, un esame competente e scrupoloso dei concorrenti.
Non vedo pertanto alcun motivo per annullare il concorso a ragione dell'incompetenza, sotto questo profilo, del segretario generale del Parlamento.
3.
Ad una conclusione analoga deve giungersi anche per quanto riguarda la terza censura della ricorrente concernente l'omessa notifica delle nomine all'ufficio di presidenza del Parlamento. In realtà, tale circostanza (peraltro, non ho ben capito se la ricorrente la consideri come un motivo di ricorso) non può giustificare un annullamento; invero, la notifica suddetta costituisce una formalità da espletarsi dopo l'emanazione dell'atto di nomina e può difficilmente configurarsi come un presupposto della sua efficacia.
II —
La ricorrente si lagna inoltre, per vari motivi, dell'operato della commissione esaminatrice. A questo proposito, si possono fare le seguenti considerazioni, tenuto conto, fra l'altro, dei documenti prodotti anche nella presente causa (relazione della commissione esaminatrice; deposizione del direttore generale Opitz):
1.
L'esame di alcune almeno di tali censure non richiederà molto tempo, giacché esse ricalcano in maggior o minor misura quelle già formulate e discusse nella causa 23-74.
a)
In primo luogo, la commissione ha formato il proprio giudizio, fra l'altro, in base ad un colloquio nel quale la ricorrente ravvisa una prova orale non contemplata dal bando di concorso e, di conseguenza, inammissibile.
In proposito, rinvio alle mie conclusioni nella causa 23-74, nelle quali ho già esposto tutto quanto v'era da dire sull' argomento, e cioè: che un siffatto colloquio era esplicitamente contemplato nel bando di concorso, che esso costituiva il mezzo più idoneo per accertare che i candidati possedessero determinati requisiti, e che alcuni eventuali inconvenienti di tale prova — quali la breve durata e l'impossibilità di verificare l'esistenza di «conoscenze molto approfondite» — hanno giocato allo stesso modo nei confronti di tutti i candidati, restando così salvo il principio della parità di trattamento.
b)
Lo stesso vale anche per quanto riguarda il criterio dell'anzianità di servizio e dell'età dei candidati.
Come si è visto, tale criterio di valutazione è tutt'altro che fallace, giacché mette in luce fattori quali l'esperienza e la sicurezza della carriera. Peraltro, se si può avere l'impressione che a questi fattori sia stata forse attribuita, nella valutazione complessiva dei candidati, un'importanza non del tutto appropriata, è da escludersi nel modo più assoluto che ciò costituisca uno sconfinamento dai limiti del potere di libero apprezzamento spettante alla commissione giudicatrice, e che vi si possa ravvisare un comportamento arbitrario.
c)
Anche le censure relative alla presa in considerazione dell'attitudine ad occupare i posti a concorso e delle esperienze eventualmente maturate in settori specifici — vantate anche dalla ricorrente — sono già state oggetto di una completa analisi nell'ambito della causa 23-74 . Mi richiamo, in special modo, agli elementi acquisiti in quella sede a proposito dei criteri nn. 6, 7, 8, 9 e 10, stabiliti dalla commissione giudicatrice.
La ricorrente lamenta, in particolare, che l'esperienza da lei maturata in occasione del suo distaccamento presso il gabinetto del sig. Mansholt ed il gabinetto del ministro francese dell'agricoltura non è stata tenuta, alla luce del criterio n. 8, nella debita considerazione. A mio avviso, la stessa formulazione di tale criterio «expériences ou activités antérieures présentant une analogie ou constituant une préparation aux fonctions correspondant aux emplois à pourvoir» consente già di escludere — ed è questo il punto decisivo — che la commissione d'esame sia incorsa in un manifesto errore di valutazione. Quanto poi al richiamo ad un interim de facto svolto nelle segreterie di gruppi parlamentari, va rilevato che la ricorrente vi ha accennato per la prima volta nell'ambito della fase orale; inoltre, non è stata addotta alcuna prova sostanziale del fatto che tale circostanza — ammesso che sia vera e risulti dal fascicolo personale della ricorrente — non è stata presa in considerazione dalla commissione giudicatrice.
d)
La ricorrente si lagna inoltre del fatto che la commissione giudicatrice ha, in parte, tenuto conto di attestati e certificati rilasciati da gruppi politici ed imprese private, cioè di documenti che sono difficilmente paragonabili fra loro. A tale critica è stato giustamente obiettato — e tale convincimento traspare anche dalla sentenza nella causa 23-74 — che tale prassi è inevitabile nel caso di un concorso per titoli. La circostanza suddetta, pertanto, non autorizza, di per sé, a considerare irregolare il concorso.
e)
Altrettanto breve sarà infine l'esame della questione relativa alla presa in considerazione del rapporto informativo di cui all'art. 43.
Per quanto riguarda, sotto questo profilo, l'attribuzione di punti a taluni candidati per i quali non sussistevano rapporti informativi, va rilevato che nella sentenza nella causa 23-74 è stato già affermato che siffatti punteggi fittizi sono inammissibili. Tuttavia, la Corte ha precisato al tempo stesso che tale circostanza è irrilevante ai fini della validità del concorso in oggetto, giacché i due candidati di cui trattasi non sono stati nominati ai posti, vacanti.
Quanto poi al problema della rilevanza di tale criterio, la ricorrente, che fa carico alla commissione giudicatrice di non aver tenuto sufficientemente conto dei rapporti informativi, dimentica che i concorsi interni non possono essere valutati sulla base delle disposizioni dell'art. 45 dello statuto del personale. Per di più, sono convinto che, in realtà, i rapporti in'questione non sono stati affatto sottovalutati: essi, al contrario, hanno rappresentato un utile, elemento di valutazione nell'ambito non solo del criterio n. 7, ma anche dei criteri nn. 9 e 10 e, in parte, dei criteri nn. 11 e 12.
2.
Ricapitolando, deve quindi convenirsi che le censure finora esaminate, al pari di quelle di contenuto analogo, formulate nella causa 23-74, non consentono di concludere per l'invalidità del concorso. Prima di terminare, vi sono ancora alcune considerazioni da fare a proposito di talune critiche mosse per la prima volta nell'ambito del presente ricorso.
a)
La ricorrente rimprovera alla commissione esaminatrice di non aver accertato la «capacità di redazione in più lingue ufficiali della Comunità», cui si fa cenno nel bando di concorso; a suo avviso, evidentemente, la commissione avrebbe dovuto prevedere, a tal fine, una prova speciale.
A tale riguardo va osservato in primo luogo che, per l'appunto, il bando di concorso non prevedeva alcuna prova scritta, bensì unicamente — oltre ad un colloquio — l'esame dei titoli in possesso dei candidati. La suddetta capacità, inoltre, non costituiva un requisito per la nomina: il bando di concorso si limitava ad avvertire che «… la capacité de rédaction dans plusieurs langues officielles de la Communauté seront prises en considération». Infine, è lecito ritenere che il rapporto di cui all'art. 43 dello statuto del personale ed altri documenti contenuti nel fascicolo personale dei candidati abbiano fornito agli esaminatori i necessari elementi di giudizio in proposito, pertanto deve escludersi che il concorso sia stato, sotto questo profilo, lacunoso.
b)
Alla stessa conclusione deve pervenirsi, a mio avviso, per quanto concerne la valutazione delle capacità è del diploma universitario della ricorrente.
A proposito della valutazione della ricorrente alla luce del criterio n. 8, ho già espresso sopra la mia opinione. Quanto alla valutazione, del diploma, nel corso del procedimento non è emerso alcun elemento che autorizzi a sospettare che, nel caso della ricorrente, la commissione giudicatrice si sia attenuta a criteri diversi da quelli illustrati dal teste Opitz e della cui validità non si può ragionevolmente dubitare.
c)
Resta, infine, da accertare se la commissione esaminatrice — come sostiene la ricorrente — fissando a 63 il punteggio minimo necessario per l'inclusione nell'elenco degli idonei, abbia commesso un arbitrio.
Anche tale censura risulta priva di fondamento. In particolare, non si vede alcuna ragione per la quale il limite suddetto avrebbe dovuto inderogabilmente essere fissato ad un valore pari al 60 % del punteggio massimo ottenibile. Va inoltre considerato che, anche se tale limite fosse stato portato a un livello inferiore, la ricorrente non sarebbe ugualmente risultata vincitrice, né avrebbe visto le sue possibilità, di riuscita aumentare in maniera significativa; infatti, tra i vincitori del concorso, scelti dall'autorità avente il potere di nomina nell'esercizio del suo potere discrezionale, quello cui era stato attribuito il punteggio più basso aveva pur sempre riportato 66,5 punti.
III —
Deve pertanto concludersi che nessuna delle censuré formulate dalla ricorrente consente di ravvisare la nullità del concorso e delle conseguenti nomine.
Il ricorso va quindi respinto in quanto infondato. Per la decisione sulle spese si deve applicare l'art. 70 del regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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