CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 18 SETTEMBRE 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Il 30 giugno 1972 il Consiglio adottava il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1473, recante modifica dello statuto del personale, regolamento col quale veniva fra l'altro modificato l'allegato I dello statuto, nel senso che venivano creati due nuovi posti-tipo nella categoria B: quello di «assistente di segreteria», nella carriera B 3 - B 2, e quello di «assistente di segreteria aggiunto», nella carriera B 5 - B 4. Nello stesso allegato veniva inserita una nota, secondo cui il numero dei corrispondenti postí, nell'organico, dev'essere fissato, espressamente e tassativamente, in una tabella allegata al bilancio.
Alle modifiche di cui sopra si riferiva il sig. Coppé — allora commissario competente per i problemi relativi al personale — in una comunicazione datata 6 giugno 1972 (allegato V della replica), nella quale egli indicava che le modifiche stesse avrebbero reso possibile, ricorrendo determinati presupposti, il passaggio delle segretarie dalla categoria C (cui la loro carriera era fino a quel momento limitata) alla categoria B. In proposito, egli osservava che tale estensione era giustificata dal fatto che «les fonctions de secrétariat … ont considérablement evolué» ed aggiungeva che, per evitare abusi, nello statuto sarebbe stata inserita la nota cui ho testé accennato.
Poco tempo dopo, la Commissione presentava al Consiglio il progetto preliminare di bilancio per il 1973, nel quale essa chiedeva la conversione di 80 posti di grado C 1 in posti della carriera B 3 - B 2, e di 80 posti di grado C 2 e C 3 in posti della carriera B 5 - B 4. Nella relazione che accompagnava tali richieste (allegato I del controricorso), la Commissione dichiarava ch'esse erano giustificate dalla necessità di tener conto della creazione dei nuovi posti-tipo di «assistente di segreteria» e di «assistente di segreteria aggiunto». Essa considerava che alle sue dipendenze lavoravano più o meno 1500 segretarie e, di queste, il 10 % circa era rappresentato da persone che svolgevano mansioni di livello corrispondente alla categoria B.
A quanto pare, il Consiglio concedeva solo la metà dei posti richiesti dalla Commissione: il 16 aprile 1973, infatti, nel Corriere del personale veniva pubblicata una comunicazione relativa ad un concorso interno (COM/BS/9/73) per 40 posti di assistente di segreteria e 40 posti di assistente di segreteria aggiunto (allegato 2 del controricorso). A questa comunicazione era allegato il testo ufficiale del bando di concorso emanato, il 4 aprile 1973, dal direttore generale del personale e dell'amministrazione — in quanto autorità avente il potere di nomina — previa consultazione, a quanto pare, non solo della Commissione paritetica, ma anche dei rappresentanti delle associazioni del personale e dei sindacati.
Il bando di concorso stabiliva che, per essere ammessi alle prove, i candidati dovevano avere, fra l'altro, un'esperienza almeno novennale di lavori di segreteria, ovvero un'esperienza di almeno sei anni in questo campo ed un diploma di scuola secondaria; inoltre, essi dovevano avere un'anzianità di servizio presso le Comunità di almeno cinque anni.
Il concorso avrebbe avuto luogo per titoli e per esami. Questi dovevano comprendere prove obbligatorie e prove facoltative. Le prime sarebbero consistite in una prova scritta, una prova pratica e prove orali. Per essere ammessi agli esami orali, i candidati avrebbero dovuto ottenere un punteggio minimo di 10/20 nella prova scritta e di 15/30 nella prova pratica.
Ai candidati che avessero ottenuto almeno 50 punti (su un massimo di 100) nelle prove obbligatorie sarebbe stato attribuito 1/2 punto in più per ogni semestre di servizio alle dipendenze delle Comunità oltre i cinque anni di anzianità richiesti per l'ammissione al concorso, nonché per ogni anno di esperienza professionale precedente all'assunzione presso un'istituzione comunitaria.
I 40 candidati che avessero ottenuto il maggior punteggio nel concorso sarebbero stati nominati ai posti di assistente di segreteria, col grado B 3, purché avessero ottenuto almeno 70 punti nelle prove obbligatorie. I 40 candidati successivi, in ordine di punteggio, sarebbero stati nominati ai posti d'assistente di segreteria aggiunto, col grado B 5, purché avessero ottenuto almeno 60 punti nelle prove obbligatorie. Gli altri candidati che avessero ottenuto almeno 60 punti nelle prove obbligatorie sarebbero stati iscritti su un elenco di riserva, per i posti di assistente di segreteria aggiunto che si fossero resi vacanti entro il 31 dicembre 1973.
La ricorrente nella presente causa presentava la propria candidatura al concorso. Essa è una provetta segretaria. Nata nel 1928, veniva assunta dall'Alta Autorità della CECA nel 1955, dopo aver svolto per 10 anni mansioni di segreteria nell'industria privata. Alle dipendenze dell'Alta Autorità essa lavorava dapprima nel centro dattilografico, quindi nella segreteria del servizio giuridico. Dal 1o gennaio 1960, ha prestato la sua attività nel servizio giuridico della Commissione, con la qualifica di segretaria dell'allora direttore generale; essa abbandonava le corrispondenti mansioni, dopo quasi 10 anni, solo quando questi lasciava il servizio. Dal 1o gennaio 1970 è inquadrata al grado C 1, 8o scatto, il che costituisce il massimo delle possibilità di avanzamento offerte nella categoria C.
Con lettere in data 5 e 13 dicembre 1973, firmate dal capo della divisione assunzioni, nomine e promozioni presso la direzione generale personale e amministrazione della Commissione (allegati 5 e 6 del controricorso), la ricorrente veniva informata del fatto che non poteva essere ammessa alle prove orali, in quanto il punteggio da essa ottenuto nella prova scritta e nella prova pratica era stato di 8,3 su 20 e, rispettivamente, di 16,5 su 30. Da notare che i punti attribuitele nella prova pratica sarebbero stati sufficienti per l'ammissione; quelli della prova scritta erano però insufficienti.
Non intendo annoiarvi esponendo i particolari del conseguente reclamo proposto dall'interessata a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, particolari che non hanno in pratica alcuna rilevanza. Basterà dire che il reclamo veniva respinto.
Nell'agire ora contro la Commissione, la ricorrente chiede, sostanzialmente, che venga dichiarata la nullità dell'intero procedimento di concorso, nonché delle relative nomine.
La domanda è basata su almeno sei mezzi. Dirò subito che, a mio parere, nessuno di essi è fondato.
Il primo mezzo dedotto dalla ricorrente consiste nella mancata pubblicazione di un avviso di posti vacanti, il che viola, a suo dire, il 2o comma dell'art. 4 dello statuto.
I primi due commi di quest'articolo hanno, come ricorderete, il seguente tenore:
«Le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti, alle condizioni previste dal presente statuto.
Ogni posto vacante in una istituzione è portato a conoscenza del personale dell'istituzione stessa non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto» (GU n. C12 del 24.3.1973).
La tesi della Commissione su questo punto è imperniata sull'argomento secondo cui, in realtà, nella fattispecie non si trattava di «posti vacanti», bensì della «conversione» di posti esistenti. L'art. 4 non trovava perciò applicazione. Rispondendo ad una domanda da me rivoltagli in udienza, l'agente della Commissione ha ammesso che questa tesi equivale ad effermare che si trattava di una situazione «extra-statutaria». Dato che non era stato pubblicato alcun avviso di posto vacante, egli è stato costretto, penso, a fare tale ammissione, poiché l'art. 4 lo poneva di fronte ad un preciso dilemma. Ai sensi del primo comma di quest'articolo non può procedersi ad alcuna nomina, a meno che non vi sia un posto vacante da coprire. Ai sensi del secondo comma, nessun posto vacante in un'istituzione può essere assegnato se la vacanza non sia stata portata a conoscenza del personale dell'istituzione stessa.
Da parte mia, signori, esiterei a scartare l'idea, implicita nell'argomento della Commissione, che nella sfera di rapporti presumibilmente coperta dallo statuto possano sorgere situazioni da questo non contemplate. Che lo statuto presenti, sotto vari aspetti, delle imperfezioni è in definitiva un fatto noto, per non dire notorio. Non ritengo però che un parere definitivo in proposito debba essere necessariamente espresso nella causa odierna.
In realtà, la vacanza dei posti in questione è stata «portata a conoscenza del personale» della Commissione. Ciò è avvenuto con la già ricordata comunicazione pubblicata nel Corriere del personale del 16 aprile 1973. Nessuna norma dello statuto impone che la vacanza di un posto venga resa nota al personale mediante un atto recante l'intestazione «avviso di posto vacante». L'art. 4 pone semplicemente la condizione che il personale ne sia informato. Al riguardo, la comunicazione — che ho voluto evitare di leggervi nel testo integrale, ma si trova, come ho detto, nel fascicolo della causa — conteneva tutte le indicazioni di cui qualsiasi dipendente della Commissione poteva aver bisogno, in merito ai posti in questione.
L'unico punto che potrebbe dar luogo ad obiezioni è perciò il fatto che la notìfica al personale sia stata contemporanea alla pubblicazione della comunicazione relativa al concorso. La Commissione ha sostenuto che tale simultaneità non è rara, né è vietata dalle disposizioni dello statuto. Ora, signori, non sono del tutto sicuro che ciò sia esatto. L'art. 29, n. 1, di quest'ultimo stabilisce che, per provvedere ai posti vacanti in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina deve esaminare:
«a)
la possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione;
b)
la possibilità di organizzare concorsi interni nell'ambito dell'istituzione;»
La migliore interpretazione in proposito è, a mio avviso, quella secondo cui queste fasi vanno considerate successive, di guisa che l'autorità avente il potere di nomina non può bandire concorsi finché non abbia esaminato la possibilità di assegnare il posto mediante promozione o trasferimento interno (ved. punto 5 della motivazione, nella sentenza 176-73, Van Belle contro Consiglio, Racc. 1974, pag. 1370). Si può inoltre sostenere che lo scopo — o quanto meno uno degli scopi — della notifica della vacanza di un posto è quello di rendere possibile, ai dipendenti che hanno i requisiti necessari per essere promossi o trasferiti, di presentare la propria candidatura (ved. sentenza 15-63, Lassalle contro Parlamento, Racc. 1964, pagg. 57, 72, in cui si accenna al nesso esistente fra l'avviso di posto vacante e il procedimento di promozione). La simultanea pubblicazione di un avviso di posto vacante e di un bando di concorso osta ovviamente al raggiungimento del suddetto scopo.
È certo, comunque, che la ricorrente, appartenendo alla categoria C, non poteva essere nominata ad un posto di categoria B se non in base a concorso (ved. art. 45, n. 2, dello statuto). Anche ammesso, perciò, che nella fattispecie la Commissione non abbia agito regolarmente, per aver pubblicato al tempo stesso la comunicazione al personale relativa ai postí vacanti ed il bando di concorso, tale irregolarità non ha potuto in alcun modo recar danno alla ricorrente o influire sulla sua situazione giuridica.
Avendo io fatto rilevare questa circostanza, in udienza, al patrono della ricorrente, egli ha sostenuto — se ho ben capito — che esiste un principio generale secondo cui la persona interessata ad ottenere l'annullamento di un atto amministrativo può basare l'impugnazione su qualsiasi irregolarità del procedimento seguito per l'emanazione dell'atto, anche se tale irregolarità non abbia avuto conseguenze nei suoi confronti. Sembra che tale principio esista nel diritto francese e negli ordinamenti da esso derivati, come quello belga, quello italiano e, probabilmente, quello lussemburghese.
Non lo si trova, però, in nessuno degli altri ordinamenti degli Stati membri.
Nel diritto inglese, in quello scozzesse, nonché — mi pare — nel diritto irlandese, ad esempio, vige invece la norma secondo cui colui che contesta la validità di un atto amministrativo non può basare l'azione su vizi del relativo procedimento, a meno che non possa provare che, in assenza di tali vizi, almeno in teoria, egli si sarebbe trovato in una situazione più vantaggiosa (ved. ad esempio, parere di Lord Wilberforce nella causa Malloch contro Aberdeen Corporation (1971) 1 W.L.R., pag. 1595). L'origine della norma, in ogni caso per quanto riguarda il diritto inglese, risiede nel fatto che tutti i rimedi giuridici contemplati dalla procedura amministrativa in Inghilterra (quelli fondati sulla prerogativa, come il «certiorari», il «man-damus» e la «prohibition», e quelli fondati sull'equity, come l'«injunction» e la «declaration») hanno carattere discrezionale ed i giudici non sono propensi ad esercitare le proprie facoltà discrezionali a favore di persone che non abbiano subito alcun torto (ved. ad esempio, sentenza Pennycuick V.-C, nella causa Glynn contro Keele University (1971) 1 W.L.R, pagg. 496-497).
Presso i giudici danesi, olandesi e tedeschi si constata un orientamento analogo (ved. sentenza dello Ostre Landsret, nella causa Restauratør A. M. Johansen contro Inspektoratet for Øl- og Spiritusbe-skatningen (U 1952, 199); sentenza 6 gennaio 1956 del Centrale Raad van Beroep (AB 1957, 96, citata fra l'altro in Nederlands Bestuursrecht 1973, da van Poelje e altri, pag. 277); sentenze del Bundesverwaltungsgericht 29 marzo 1966 (Entscheidungen, vol. 24, pag. 23 [32]) e 10 aprile 1968 (Entscheidungen, vol. 29, pag. 282 [284]), richiamata in Wolff, Bachof, Verwaltungsrecht, vol. I, 9a edizione, 1974, pag. 434). In un disegno di legge che mi risulta essere attualmente all'esame del Bundestag (Entwurf eines Verwaltungsverfahrengesetzes) viene proposto di codificare il principio in questione.
Più importante del raffronto tra le norme vigenti in materia nei vari Stati membri è forse l'esame delle sentenze della vostra Corte sullo stesso argomento, sentenze dalle quali si desume che, anche in questa sede, non si è ritenuto di dover applicare la norma francese.
L'esempio più chiaro e significativo si può trovare nella sentenza 37-72 Marcato contro Commissione, Racc. 1973, pag. 361). Il ricorrente aveva impugnato un bando di concorso pubblicato dalla Commissione, per il fatto ch'esso non conteneva, com'era allora prescritto dallo statuto, alcuna indicazione circa i limiti d'età imposti ai candidati. La Commissione sosteneva fra l'altro che questo mezzo dedotto dal ricorrente era inammissibile, in quanto, se il limite di età fosse stato fissato, il ricorrente non ne avrebbe tratto alcun vantaggio. In merito a tale argomento, l'avvocato generale Mayras, riferendosi al principio sancito dal diritto francese, osservava quanto segue (cito dall'originale, Racc. 1973, pag. 374):
«Il existe, Messieurs, une raison de principe d'écarter cette argumentation: l'intérêt pour agir, dans le domaine qui nous occupe, c'est-à-dire l'intérêt à demander l'annulation d'un acte administratif, ne peut s'apprécier que par rapport aux conclusions de la requête, non par rapport aux moyens invoqués. Un candidat non admis à concourir a incontestablement intérêt à contester les opérations du concours dont il estime avoir été illégalement écarté. Il ne peut être déclaré irrecevable à invoquer un moyen de légalité, quel qu'il soit, car l'objet même de son recours est d'obtenir que cette légalité soit respectée; et c'est la mission du juge d'assurer ce respect.»
La seconda sezione della Corte non accoglieva, però, questo punto di vista. Essa affermava (Racc. 1973, pag. 368) che:
«Il limite d'età, ove fosse stato fissato, avrebbe avuto come unica conseguenza o di eliminare dal concorso il ricorrente stesso, il che sarebbe in pieno contrasto col suo interesse, o di eliminare altri competitori, forse validi, il che non si può considerare come in interesse legittimo del ricorrente.»
Esistono almeno quattro sentenze della prima sezione nello stesso senso. Nella causa 35-64 (sentenza Alfieri contro Parlamento, Racc. 1965, pag. 334), essa affermava fra l'altro che il ricorrente non poteva impugnare un bando di concorso per vizi di forma, in quanto il fatto stesso ch'egli aveva partecipato al concorso dimostrava che, nel suo caso specifico, la forma di pubblicità adottata aveva raggiunto lo scopo. Nella causa 115-73 (sentenza Serio contro Commissione, Racc. 1974, pag. 349), la censura formulata dal ricorrente in relazione al fatto che, in un concorso per titoli e per esami, l'autorità avente il potere di nomina non aveva preso visione di alcuni suoi titoli, veniva ritenuta inammissibile in quanto, visti i risultati degli esami, non sembrava che ai titoli dovesse attribuirsi peso decisivo a favore del ricorrente. Nella causa 144-73 (sentenza De Vleeschauwer contro Commissione, Racc. 1974, pag. 986), il ricorrente criticava l'inclusione, successiva alla pubblicazione del bando, di un'ulteriore opzione fra le prove di un concorso. La competente sezione affermava che l'inclusione tardiva di una nuova opzione poteva essere eventualmente dedotta dai candidati che se ne fossero valsi, fra i quali non era il ricorrente. Infine, nella sentenza 29-74 (De Dapper contro Parlamento, Racc. 1975, pag. 40), si affermava che il ricorrente non poteva impugnare le promozioni di cui si trattava in quella causa deducendo il mezzo relativo ad un errore nell'inquadramento; tale mezzo potrebbe infatti essere dedotto soltanto da coloro che fossero danneggiati da un'eventuale decisione illegittima, e cioè dai soli dipendenti promossi.
Giungo così alla conclusione che la ricorrente nella causa odierna non può dedurre l'eventuale vizio del procedimento, consistente nel fatto che la Commissione non ha lasciato trascorrere un certo periodo di tempo tra la comunicazione al personale in merito alla vacanza dei posti e la pubblicazione del bando di concorso. Un vizio del genere non potrebbe influire sulla sua situazione giuridica. Di conseguenza, dovreste a mio avviso respingere il primo mezzo d'impugnazione.
Non vorrei intrattenervi troppo a lungo su quanto la ricorrente deduce col suo secondo mezzo, e cioè che la Commissione ha violato l'art. 5 dello statuto per aver bandito un unico, concorso relativamente a posti di due gradi diversi, come quelli di assistente di segreteria ed assistente di segreteria aggiunto.
Com'è stato sottolineato dalla Commissione, l'art 5 non contiene alcuna espressa indicazione al riguardo. Tuttavia, il fatto che questo articolo classifichi i posti contemplati dallo statuto in varie categorie e ruoli, a seconda della natura e dell importanza delle corrispondenti mansioni, come pure le norme che vietano il passaggio senza concorso da determinate categorie o ruoli a categorie o ruoli diversi, implicano necessariamente a mio parere — e la Commissione lo ammette — che per posti appartenenti a categorie o ruoli diversi non può essere indetto un unico concorso. Perfino nell'ambito di certe carriere della stessa categoria, le mansioni corrispondenti ai vari posti presentano una tale diversità da far apparire inopportuna l'assegnazione dei posti stessi in base ad un unico concorso. Nella carriera B 5 - B 4, ad esempio, sono compresi i posti-tipo di «assistente aggiunto», «assistente tecnico aggiunto» ed «assistente di segreteria aggiunto». È chiaro che la formazione e l'esperienza rispettivamente richieste non sono le stesse, cosicché non sarebbe opportuno organizzare un unico concorso per tutti e tre i suddetti posti o per due di essi.
Nella fattispecie in esame si trattava, però, di due serie di posti affini, che si differenziavano solo per il diverso grado di responsabilità dei rispettivi titolari. Ciò emerge chiaramente dalla descrizione della natura delle funzioni inerenti ai posti in questione, contenuta nel bando di concorso:
«Assistente di segreteria
Funzionario di concetto, responsabile, in seno ad un'unità amministrativa o ad un gruppo di funzionari, dell'esecuzione di lavori di segreteria difficili e complessi, da attuare nel quadro di direttive generali.
Assistente aggiunto di segreteria
Funzionario di concetto che effettua, sotto controllo, lavori di segreteria difficili e complessi, in seno ad un'unità amministrativa o ad un gruppo di funzionari.»
La differenza consisteva, quindi, semplicemente nel fatto che, mentre l'assistente di segreteria avrebbe dovuto svolgere le proprie mansioni «nel quadro di direttive generali», l'assistente di segreteria aggiunto avrebbe dovuto eseguire «sotto controllo» i lavori di cui sarebbe stato incaricato. Stando così le cose, ritengo non solo lecito, ma anche logico, il fatto che sia stato bandito un unico concorso per le due serie di posti, e che la selezione sia avvenuta riservando i posti di maggiore responsabilità ai candidati che avevano ottenuto il punteggio più elevato ed i posti di livello inferiore ai candidati classificatisi subito dopo.
Il terzo mezzo dedotto dalla ricorrente è volto, in sostanza, a criticare l'organizzazione e lo svolgimento del concorso, che, pur essendo per titoli e per esami, avrebbe avuto luogo in modo da attribuire un peso eccessivo agli esami rispetto ai titoli dei candidati. I titoli, in pratica, sarebbero stati presi in considerazione solo in due fasi del procedimento: al momento di decidere sull'ammissione alle prove del concorso, e quando, nella fase finale, erano stati attribuiti voti supplementari in funzione dell'esperienza professionale a coloro che avevano ottenuto un punteggio minimo di 50 nelle prove obbligatorie. Di conseguenza, ha sostenuto la ricorrente, era stato tradito il preciso scopo del procedimento stesso, che era quello di rendere possibile, alle segretarie giunte al termine della carriera nella categoria C, il passaggio nella categoria B.
In proposito la ricorrente, riferendosi a quanto dichiarato dal sig. Coppe nella Comunicazione al personale in data 6 giugno 1972, richiama il principio «patere legem quam ipse fecisti». Inoltre, a sostegno della sua tesi, essa chiede alla Corte di ordinare che vengano prodotti in giudizio tutti i verbali della Commissione e gli altri documenti relativi al concorso.
Signori, tutto ciò mi sembra basato su una concezione errata.
Com'è stato affermato da questa sezione nelle cause riunite 112, 144 e 145-73 (sen-tanza Campogrande ed altri contro Commissione, Racc. 1974, pag. 982), la volontà dell'amministrazione in casi del genere si manifesta in forma giuridica e definitiva nel bando di concorso. Le precedenti deliberazioni dell'organo competente, quali risultano dai verbali ed altri atti analoghi, non possono prevalere sulle chiare disposizioni del bando, a meno che esse facciano apparire manifestamente che la decisione formale è incompatibile con ciò che è stato realmente deliberato. Nella fattispecie, non mi sembra opportuno che la Corte ordini la produzione in giudizio dei verbali e degli altri documenti in questione, e ciò per due ragioni. In primo luogo, nulla fa presumere che il bando di concorso non corrispondesse esattamente alla volontà dell'autorità avente il potere di nomina: le considerazioni del sig. Coppe non andavano al di là della constatazione relativa al fatto che le modifiche apportate allo statuto avrebbero reso possibile, a determinate condizioni, un'estensione della carriera delle segretarie alla categoria B. In secondo luogo, lo scopo del concorso, se fosse stato unicamente quello di fare accedere alla categoria superiore le segretarie giunte al termine della carriera nella categoria C, sarebbe stato illecito. Esso sarebbe stato in contrasto sia con l'art. 7 dello statuto del personale, secondo cui, nel procedere all'assegnazione di posti, l'autorità che ha il potere di nomina agisce nel solo interesse del servizio, sia con l'art. 27, il quale stabilisce che le assunzioni devono, fra l'altro, garantire all'istituzione la collaborazione di persone dotate della massima competenza e delle più ampie capacità di rendimento. Se devo esprimere il mio parere, il concorso di cui è causa mi sembra esser stato organizzato nel modo più idoneo ad individuare, fra le numerose segretarie alle dipendenze della Commissione, quelle che, per la loro competenza ed esperienza, erano le più qualificate per i posti da assegnare. Alle varie critiche solevate dalla ricorrente in merito alle condizioni del concorso stesso la Commissione ha dato ampia risposta nelle sue memorie. Ritengo superfluo, da parte mia, prenderle in esame singolarmente. Esse mi sembrano derivare tutte dall'errore di fondo da me segnalato a proposito dei fini del concorso. Inoltre, esse non tengono conto del fatto che, nel fissare le condizioni del concorso, l'autorità che ha il potere di nomina gode di ampie facoltà discrezionali, il cui esercizio può essere sottoposto al sindacato di questa Corte solo per ben determinati motivi.
Il quarto mezzo d'impugnazione dedotto dalla ricorrente consiste nel fatto che il presidente della commissione giudicatrice, dipendente delle Comunità al momento della sua nomina, non era più in servizio al momento in cui detta commissione dava inizio ai suoi lavori.
Nell'atto introduttivo, questo punto era trattato in termini generici, venendo semplicemente asserito che il fatto era incompatibile con lo spirito dello statuto del personale e con la prassi generalmente seguita nell'attuazione delle norme statutarie. La Commissione, che, come si può immaginare, non condivideva questo modo di vedere, ha sostenuto nel controricorso che il mezzo va dichiarato inammissibile, perché non conforme all'art. 38 del regolamento di procedura della Corte. Nella replica, d'altra parte, la ricorrente ha precisato l'argomento, sostenendo che, in base all'art. 3 dell'allegato III, si giunge alla conclusione che tutti i membri delle commissioni di concorso devono essere dipendenti delle Comunità.
Ora, io ritengo che ciò non sia esatto.
La versione inglese dell'art. 3 è la seguente:
«The Selection Board shall consist of a chairman, one or more persons appointed by the appointing authority and an official appointed by the Staff Committee.
The Selection Board may, for certain tests, be assisted by one or more examiners serving in an advisory capacity.
Members of the Selection Board shall be chosen from officials whose grade is at least equal to that of the post to be filled.»
Questa versione è ambigua. Il primo comma fa pensare che, mentre il membro designato dal comitato del personale dev'essere un dipendente delle Comunità, il presidente e l'altro membro, o gli altri membri, designati dall'autorità avente il potere di nomina, possano non essere dipendenti comunitari. Il terzo comma, d'altronde, farebbe ritenere che tutti i membri della commissione giudicatrice devono essere scelti nell'ambito del personale.
L'ambiguità, tuttavia, esiste solo nel testo inglese. Il terzo comma, nella versione francese, recita:
«Les membres du jury, choisis parmi les fonctionnaires, doivent être d'un grade au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.»
Le altre quattro versioni linguistiche sono conformi al testo francese. È chiaro, perciò che detto comma si limita a stabilire che i membri della commissione giudicatrice, qualora siano dipendenti delle Comunità, devono essere inquadrati ad un grado almeno pari a quello corrispondente al posto da coprire. Esso non pone la condizione che il presidente e l'altro membro, o gli altri membri designati dall'autorità avente il potere di nomina, debbano essere dipendenti delle Comunità.
Concludo nel senso che il quarto mezzo dedotto dalla ricorrente va respinto.
Propongo ora di esaminare congiuntamente il quinto e il sesto mezzo, entrambi diretti a criticare il modo in cui era stata concepita e realizzata la prova pratica compresa nel procedimento di concorso.
Alle censure formulate in proposito si potrebbe brevemente opporre, a mio avviso, quanto sostenuto dalla Commissione, e cioè ch'esse non sono pertinenti, nel caso della ricorrente, avendo questa superato la prova di cui trattasi. L'esclusione della ricorrente dagli esami orali è stata determinata dall'esito negativo della prova scrìtta, sulla quale l'interessata non ha formulato alcuna riserva. Nella replica, si è cercato rispondere a questo argomento, sostenendo che, se la prova pratica fosse stata organizzata diversamente, il relativo punteggio ottenuto dalla ricorrente sarebbe stato più elevato. Anche ammettendo tale possibilità, tuttavia, essa non avrebbe potuto influire sull'esito negativo della prova scrìtta e, di conseguenza, sull'esclusione dell'interessata dalle successive fasi del concorso.
Per correttezza nei confronti della convenuta e della commissione giudicatrice, vorrei comunque aggiungere che, a mio parere, le obiezioni della ricorrente in merito alla prova pratica sono infondate.
Non abuserò del vostro tempo per precisare in che cosa consistesse questa prova, dal momento che una copia del testo sul quale essa era basata figura nel fascicolo della causa (allegato 7 del controricorso). Personalmente, ritengo che si trattasse di un esame ben concepito. Altri potranno essere del parere che qualcosa di diverso avrebbe meglio risposto allo scopo. Ma non è questo il punto. La decisione circa la forma che avrebbe dovuto assumere l'esame spettava alla commissione giudicatrice, e nessuno potrebbe affermare che la forma da essa prescelta nell'esercizio del suo potere discrezionale fosse manifestamente illecita o inopportuna, tanto da giustificare un eventuale annullamento del concorso da parte di questa Corte.
Anche sotto questo aspetto, le censure formulate dalla ricorrente sottintendono quella concezione errata circa lo scopo del consorso, della quale ho già parlato. Ciò viene chiaramente dimostrato dal fatto che uno dei motivi espressamente addotti dalla ricorrente contro la validità del concorso è che, dei 40 candidati prescelti per coprire i posti disponibili nel grado B 3, solo 21 erano stati fino a quel momento inquadrati nel grado C 1, mentre 10 provenivano dal grado C 2 e 9 dal grado C 3. In proposito, la ricorrente osserva (a pag. 11 dell'atto introduttivo):
«… ce qui démontre une fois de plus qu'il n'a pu être donné satisfaction que dans une mesure extrêmement faible aux légitimes revendications des fonctionnaires, qui comme la requérante, se trouvaient au grade le plus elevé de la catégorie, et dès lors bloqués dans leur carrière, la plupart du temps également en ce qui concerne les possibilités d'avancement d'échelon.»
È superfluo osservare che il dipendente giunto al massimo grado di una determinata carriera non ha, ipso facto, alcun diritto ad essere promosso ad un grado della carriera superiore. Questo eventuale diritto è subordinato alla condizione che i meriti dell'interessato, valutati mediante scrutinio comparativo, coincidano con le necessità del servizio. Il concorso di cui è causa aveva per l'appunto lo scopo di accertare se fosse soddisfatta tale condizione.
La ricorrente fa poi carico alla commissione giudicatrice di aver chiesto, per l'organizzazione della prova pratica, la collaborazione di consulenti tecnici dipendenti da una ditta privata, e di aver permesso che questa ditta collazionasse i risultati mediante un calcolatore elettronico. Non riesco a scorgere nulla di illecito in tutto ciò, ammesso naturalmente che la commissione giudicatrice abbia conservato il proprio definitivo controllo su tali operazioni.
A quanto pare, la ditta privata di cui trattasi (che è una ditta francese) avrebbe fornito una traduzione tedesca così scadente del testo che costituiva la base della prova, da rendere necessaria, per imparzialità nei confronti dei candidati in lingua tedesca, la ripetizione della prova stessa. Questa circostanza, certamente deprecabile, non può tuttavia costituire un mezzo d'impugnazione da parte della ricorrente. Né questa invero la considera tale. Mi sembra infatti ch'essa riferisca l'incidente semplicemente per avvalorare la sua tesi, secondo cui non si sarebbe dovuto in nessun caso ricorrere ad una ditta privata. Ma questa conclusione è eccessiva.
In relazione al quinto ed al sesto mezzo, la ricorrente rinnova la sua richiesta alla Corte affinché venga ordinato alla Commissione di produrre in causa i verbali e gli altri documenti relativi al concorso, nonché — essa aggiunge — gli atti della commissione giudicatrice. Per ovvie ragioni, non ritengo che l'accògliere tali richieste possa rivelarsi di qualche utilità. Spero tuttavia che il patrono della ricorrente non me ne vorrà, se eviterò di ricordare ancora una volta quali sono le circostanze in cui la Corte può assumere prove in merito al procedimento seguito da una commissione di concorso.
Con ciò sono stati presi in considerazione, mi pare, tutti gli argomenti della ricorrente. Non posso tuttavia terminare la mia disamina senza menzionare un punto, che non è stato messo in rilièvo dalla ricorrente, ma potrebbe dar luogo a qualche perplessità. Esso riguarda non già le condizioni o lo svolgimento del concorso, bensì le nomine cui la Commissione ha proceduto in esito allo stesso.
Si sarebbe potuto pensare che, avendo ottenuto dal Consiglio la conversione di 80 posti di categoria C in altrettanti posti di categoria B, per l'espresso motivo che un certo numero delle segretarie alle sue dipendenze esercitavano mansioni di livello corrispondente alla categoria B, la Commissione avrebbe cercato di individuare gli 80 posti del suo organico per i quali, in ragione delle mansioni ad essi corrispondenti, si doveva ritenere maggiormente giustificato l'inquadramento dei titolari in categoria B, per promuovere poi a questi posti gli 80 candidati vincitori del concorso.
Sembra invece che la Commissione non abbia agito in tal senso, ma abbia semplicemente convertito in posti di categoria B quelli già occupati dai candidati selezionati mediante il concorso. Di conseguenza, la qualificazione del posto non dipendeva più dalla natura delle mansioni ad esso inerenti, bensì dalla competenza professionale del suo titolare. Ora, nutro i più gravi dubbi circa la legittimità di questo modo di procedere.
La questione cui ho testé accennato riguarda la liceità del comportamento dal punto di vista dell'interesse generale e può quindi essere presa in considerazione d'ufficio da questa Corte, indipendentemente dal fatto ch'essa non influisce sulla situazione giuridica della ricorrente. Non abbiamo però sentito il parere della Commissione in proposito, ed è chiaro che la Corte non potrebbe decidere in merito senza invitare le parti a svolgere ulteriori argomenti ed a produrre, eventualmente, delle prove. Non ritenendo opportuno che ciò sia fatto in questa fase del procedimento, mi limiterò a suggerirvi, qualora condividiate i miei dubbi, di farne menzione nella vostra sentenza, come monito per i casi futuri.
Concludendo, sono del parere che il presente ricorso debba venire respinto, ponendo a carico di ciascuna delle parti le spese rispettivamente incontrate.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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