CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 15 MAGGIO 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Il presente procedimento è stato iniziato con domanda di pronunzia pregiudiziale proposta a questa Corte dal Bundesfinanzhof. La causa pendente dinanzi al giudice a quo verte in sostanza sulla questione del se la resistente, e cioè la ditta Hamburger Import-Kompanie GmbH, sia tenuta, a norma del diritto comunitario, a pagare il prelievo su una partita di succo concentrato d'arancia, da essa importata da Israele nel giugno 1970.
La questione si pone nel seguente modo:
Il 28 giugno 1968, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) n. 865/68 (GU n. L 153 del 1o 7. 1968), relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Come risulta dal preambolo, questo regolamento aveva fra l'altro lo scopo di coordinare il regime degli scambi, in questo settore, con il regime vigente per lo zucchero, in considerazione della «incidenza diretta e notevole» dei prezzi dello zucchero, del glucosio e dello sciroppo di glucosio sul costo dei suddetti prodotti trasformati.
L'art. 2 del regolamento stabiliva perciò che, oltre al dazio previsto dalla tariffa doganale comune, sarebbe stato riscosso un prelievo all'importazione sugli zuccheri incorporati fra l'altro, nei «succhi di frutta o di ortaggi … aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %». L'importo del prelievo doveva essere calcolato, secondo una determinata formula, in base al prelievo già fissato per taluni prodotti (principalmente sciroppi) sottoposti all'organizzazione comune del mercato dello zucchero. Questa, come ricorderete, era stata istituita con regolamento (CEE) des Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009.
Ben presto si doveva constatare che, in pratica, era difficile stabilire mediante analisi, almeno nel caso di taluni succhi di frutta e di ortaggi importati, se un elevato tenore di zucchero fosse dovuto alla presenza di zucchero aggiunto ovvero ad una concentrazione di zucchero naturale.
In ogni caso, si accertava inoltre che, per i prodotti ricchi di zucchero naturale venivano generalmente pagati prezzi più elevati che per quelli cui fosse stata artificialmente aggiunta un'equivalente quantità di zucchero.
Con regolamento (CEE) 11 marzo 1969, n. 455 (GU n. L 64 del 14. 3. 1969), il Consiglio modificava quindi il regolamento (CEE) n. 865/68 considerando che era «opportuno evitare di applicare un prelievo di succhi di frutta o di ortaggi ad alta concentrazione di zucchero naturale», esso stabiliva una distinzione, basata sul valore, tra i succhi di frutta o di ortaggi sottoposti al precedente regolamento, qualora avessero densità uguale o inferiore ad 1,33 alla temperatura di 15 oC.
Per i succhi di uve, di mele, di pere e per i miscugli di succhi di mele e di succhi di pere, il limite di valore veniva fissato a 18 u.c. il quintale netto. Per gli altri succhi di frutta e di ortaggi (compreso il succo d'arancia) tale limite era stabilito a 30 u.c. il quintale netto. In tutti i casi, i prodotti di valore superiore al suddetto limite erano esenti da prelievo, mentre quelli di valore inferiore restavano, prima facie, soggetti a tale onere. Dico «prima facie», in quanto l'importatore aveva sempre la possibilità di provare che un determinato prodotto conteneva, in realtà, solo zucchero naturale (v. causa 3-71, Bagusat/Hauptzollamt Berlin-Packhof, Racc. 1971, pag. 577).
In forza del combinato disposto dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 865/68 e dell' art. 2 del regolamento n. 455/69, la nomenclatura tariffaria stabilita negli stessi regolamenti veniva ripresa nella tariffa doganale comune. Questa contiene, quindi, due sottovoci che sono rilevanti nella fattispecie in esame. Si tratta:
della sottovoce 20.07 B II a 1, che comprende il succo d'arancia con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 oC e di valore superiore a 30 u.c. per 100 kg. peso netto, e
della sottovoce 20.07 B II b 1 aa, che comprende il succo d'arancia con la stessa densità, ma di valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg. peso netto, e avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %.
La partita di merce importata dalla resistente nella causa principale era costituita da 1248 cartoni di succo concentrato d'arancia. È pacifico che questo zucchero aveva densità pari o inferiore a 1,33 alla temperatura di 15 oC e tenore di zucchero, in peso, superiore al 30 %. In effetti, era stato dichiarato un tenore di zucchero del 63 %, né la ditta interessata cercava in alcun modo di dimostrare trattarsi solo di zucchero naturale. In definitiva, l'unico punto controverso è quello del se il valore del succo d'arancia importato dovesse ritenersi inferiore ovvero superiore a 30 u.c. il quintale netto.
Secondo la dichiarazione fatta dalla resistente nella causa principale alle autorità doganali tedesche, ogni cartone conteneva dodici bottiglie, ed ogni bottiglia 895 gr. di succo d'arancia. Il prezzo fatturato era di 11,80 DM il cartone, dal che risultava un valore contabile di 109,89 DM il quintale di succo d'arancia, esattamente 9 centesimi in più rispetto alla somma equivalente a 30 u.c. (109,80 DM).
Il fatto che ogni cartone contenesse dodici bottiglie è pacifico, ma da un controllo su campioni effettuato dagli uffici doganali risultavano, per tre bottiglie, contenuti rispettivamente pari a 927, 929 e 934 gr., il che corrispondeva ad un peso netto medio di 930 gr. la bottiglia. Su tale base, dato un prezzo di 11,80 DM il cartone, il valore del succo d'arancia risultava essere di 105,73 DM il quintale netto, e quindi inferiore a 30 u.c. Alla resistente nella causa principale veniva quindi provvisoriamente richiesto il pagamento del prelievo per un importo di 4088,43 DM.
L'interessata faceva opposizione contro l'avviso di accertamento, sostenendo che, ai fini della classificazione sotto le voci doganali 20.07 B II a 1 o 20.07 B II b 1 aa, il valore del succo d'arancia andava calcolato con riferimento non già al peso netto effettivo, bensì al peso netto indicato nel contratto, in quanto è in base a questo peso che era stato convenuto il prezzo. Le bottiglie erano state riempite più del necessario dall'esportatore israeliano, che aveva voluto garantirsi contro il rischio d'inadempimento del contratto per eventuali insufficienze di peso derivanti da variazioni di temperatura o da irregolarità nel peso stesso delle bottiglie. La conseguente eccedenza nel contenuto delle singole bottiglie non era stata presa in considerazione nel contratto di compravendita e ad essa non poteva perciò attribuirsi alcuna frazione del prezzo convenuto.
Le autorità doganali erano di conseguenza indotte ad effettuare il controllo di altre 15 bottiglie, e constatavano che il peso netto della merce in esse contenuta era in media di 932 gr. Il controllo portava altresì ad accertare che l'aliquota del prelievo applicata in precedenza si riferiva ad una data inesatta. La somma da pagare veniva perciò ridotta, con avviso d'accertamento rettificativo, a 3985,48 DM.
Contro tale avviso, la resistente nella causa principale adiva con successo il Finanzgericht di Amburgo. La sentenza di questo tribunale veniva allora impugnata, dall'amministrazione doganale federale, rappresentata dal ricorrente nella causa principale (Hauptzollamt Hamburg-Ericus), dinanzi al Bundesfinanzhof.
Gli argomenti delle parti riguardano principalmente talune disposizioni relative all'interpretazione della tariffa doganale comune ed alla determinazione del valore delle merci in dogana, disposizioni che vanno ora prese in esame.
L'art. 9, n. 2, del regolamento n. 865/68, al quale ho già fatto cenno, dispone: «Per la classificazione dei prodotti che rientrano nell'ambito del presente regolamento sono applicabili le regole generali d'interpretazione … della tariffa doganale comune».
È chiaro che, di queste regole generali, nella fattispecie devono applicarsi quelle enunciate nelle sezioni C.1 e C.2, sotto il titolo «Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi». Il relativo testo è del seguente tenore:
«1.
Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.
2.
Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende:
a)
per quanto riguarda il “peso lordo”, il peso cumulato della merce e di tutti i suoi imballaggi;
b)
per quanto riguarda il “peso netto” o “peso” senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi imballaggi.
Per l'applicazione delle precedenti lettere a) e b), con il termine “imballaggi” si intendono tutti i recipienti esterni ed interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti di trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso».
È chiaro altresì che le «disposizioni in materia di valore in dogana» richiamate nella regola generale C.1 sono quelle contenute nella versione modificata del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803 (GU n. L 148, del 28. 6. 1968). Questo regolamento, come risulta dal preambolo, era stato adottato allo scopo di imporre in tutti gli Stati membri un metodo uniforme di determinazione del valore in dogana delle merci, al fine di ottenere l'uniforme applicazione della tariffa doganale comune. Esso è basato sulle disposizioni della convenzione di Bruxelles sul valore in dogana delle merci, di cui tutti gli Stati membri della Comunità (compresi i tre nuovi Stati membri) sono firmatari.
L'art. 1, n. 1, del regolamento recita:
«Per l'applicazione della tariffa doganale comune, il valore in dogana delle merci importate è il prezzo normale, cioè il prezzo che può ritenersi convenuto per dette merci, al momento previsto dall' art. 5, in una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza, fra un compratore e un venditore indipendenti l'uno dall'altro».
L'art. 1, n. 2 e gli artt. 2-8 sono intesi a precisare la nozione così enunciata dall' art. 1, n. 1, e definiscono in modo dettagliato le condizioni ed altre modalità della ipotetica compravendita ivi contemplata. L'art. 1, n. 2, ad esempio, stabilisce quali siano i postulati da assumere come base quanto al luogo di consegna, al contraente che deve sopportare i costi, gli oneri e le spese riferentesi alla vendita e alla consegna delle merci, ed a quello che deve sopportare i dazi e i tributi interni. L'art. 2 stabilisce che il prezzo è l'unico elemento da prendere in considerazione e precisa che cosa debba intendersi per «un compratore ed un venditore indipendenti l'uno dall'altro». L'art. 3 si riferisce alla utilizzazione di brevetti, disegni o modelli, marchi, o all' esercizio di diritti d'autore. L'art. 4, richiamato dalla resistente nella causa principale, stabilisce, salvo possibili deroghe per le merci la cui importazione avviene a consegne frazionate, che «il prezzo normale è determinato supponendo che la vendita verta sulla quantità delle merci da valutare». Quanto al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana, l'art. 5 stabilisce ch'esso dev'essere, in linea di massima, quello dell'importazione. Gli artt. 6 e 7 definiscono taluni elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1, n. 2. L'art. 8, infine, tratta delle spese di trasporto.
Soltanto all'art. 9 il regolamento si riferisce all'enventuale contratto reale che sia alla base dell'importazione. Questo articolo dispone quanto segue:
«1. Il prezzo pagato o da pagare potrà essere ammesso come valore in dogana a condizione che:
a)
sia data esecuzione al contratto di vendita entro i termini previsti all'art. 10,
b)
il prezzo corrisponda, nel momento in cui è stato convenuto, ai prezzi praticati in una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore e un venditore indipendenti l'uno dall'altro;
c)
tale prezzo sia rettificato, se necessario, per tener conto degli elementi che, nella vendita considerata, differiscano dagli elementi costitutivi del prezzo normale.
2. Le rettifiche di cui al paragrafo 1, lettera c), riguardano in particolare:
a)
le spese considerate all'art. 1, paragrafo 2,
b)
le riduzioni di prezzo accordate soltanto ai concessionari unici, ai rappresentanti esclusivi e ad ogni altra persona fisica o giuridica operante in condizioni comparabili,
c)
gli sconti anormali, come pure qualunque altra riduzione sul prezzo usuale di concorrenza.»
A parte alcune eccezioni, l'art. 10 stabilisce in sostanza che l'art. 9 si applica unicamente qualora la data del contratto non sia anteriore di oltre sei mesi al momento della valutazione delle merci in dogana. Le eccezioni riguardano merci abitualmente vendute con termine di consegna eccedente i sei mesi, le merci fabbricate su ordinazione speciale, e i casi di forza maggiore.
È chiaro, a mio avviso, che il prezzo convenuto nel contratto può servire come parametro del valore in dogana solo in quanto esso risponda alle caratteristiche del «prezzo normale». Nella convenzione di Bruxelles, la definizione del valore in dogana (allegato I della convenzione) non contiene alcun richiamo al prezzo stabilito nel contratto. Essa dispone semplicemente che il parametro per la determinazione del valore è il «prezzo normale», e definisce questo prezzo (in modo meno particolareggiato del regolamento n. 803/68). Fra le note interpretative (allegato II della convenzione), anch'esse vincolanti, la nota 5 recita quanto segue:
«La definizione del valore in dogana ha lo scopo di consentire, in ogni caso, il calcolo dei dazi doganali in base al prezzo che qualsiasi compratore dovrebbe pagare per le merci importate, in una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza, nel porto o nel luogo d'introduzione delle merci stesse nel paese importatore. La corrispondente nozione ha portata generale e si applica indipendentemente dal fatto che le merci importate abbiano o meno costituito oggetto di un contratto di compravendita, e dalle condizioni di tale contratto.
L'applicazione della definizione implica tuttavia un'indagine sui prezzi correnti al momento della valutazione. In pratica, qualora le merci importate costituiscano oggetto di una vendita bona fide, il relativo prezzo pagato o da pagare potrà essere considerato, in linea di massima, come una valida indicazione per determinare il prezzo normale contemplato nella definizione. Di conseguenza, il prezzo pagato o da pagare potrà senz'altro essere adottato come base per la determinazione del valore in dogana, e si raccomanda alle amministrazioni doganali di ammetterlo come valore delle merci in questione, con riserva:
a)
di adottare i provvedimenti necessari al fine di prevenire evasioni dei dazi dovute a prezzi o contratti simulati o fittizi; e
b)
di procedere alle eventuali rettifiche del suddetto prezzo ritenute necessarie per tener conto degli elementi che, nella vendita considerata, differiscano da quelli contemplati nella definizione del valore in dogana».
Le note esplicative redatte a norma dell' art. VI della convenzione, dal comitato per la determinazione del valore in dogana del Consiglio di cooperazione doganale, contengono (a pag. 32) il seguente passo relativo alla nota interpretativa n. 5:
«Tuttavia, anche se stabilisce che il prezzo pagato o da pagare potrà senz'altro essere adottato come base per la determinazione del valore in dogana delle merci importate che costituiscano oggetto di una vendita bona fide, la suddetta nota non istituisce, in tal modo, un nuovo parametro, che possa sostituirsi al prezzo normale contemplato dalla definizione. Un'alternativa del genere non è ammissibile, non soltanto perché la definizione non prevede la possibilità di applicare un duplice parametro, ma anche perché il prezzo pagato o da pagare in forza di un contratto per il quale ricorrano tutti i presupposti contemplati dalla definizione non è altro che la concreta espressione della nozione che costituisce oggetto di quest'ultima».
Lo stesso concetto viene sottolineato sia nella motivazione, sia nel dispositivo, del regolamento (CEE) della Commissione 24 giugno 1974, n. 1581, che completa il regolamento n. 803/68 (sotto un profilo, però, che non interessa direttamente nella fattispecie).
Il ricorrente nella causa principale non ha presentato osservazioni a questa Corte, ma la sua tesi si può desumere dal testo della decisione con cui esso confermava l'accertamento a carico della resistente, come pure dalla sentenza del Finanzgericht di Amburgo, e dalle considerazioni contenute nell'ordinanza di rinvio dal Bundesfinanzgericht. Questa tesi non mi sembra differire sostanzialmente da quella sottoposta a questa Corte dalla Commissione.
Riassumendo, quest'ultima sostiene che, in un caso del genere, l'ufficio doganale competente deve prendere in considerazione due elementi distinti: il «peso netto» delle merci ed il loro «valore». L'unica norma da applicare quanto all'accertamento del peso netto è la regola generale C.2 (b) nella tariffa doganale comune. Questa regola va interpretata nello stesso modo in tutti i casi di possibile applicazione, vale a dire sia che si tratti di determinare il peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, sia che il peso — come nella fattispecie — costituisca il criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci. Di conseguenza, l'espressione «peso», nella regola generale C.2 (b) non può designare altro che il peso effettivo delle merci, in quanto è su tale base che sono riscossi i dazi doganali e, per inciso, questo elemento è il solo che gli uffici doganali possano in pratica controllare.
La resistente nella causa principale sostiene invece che l'unico elemento da determinare nella fattispecie è il valore delle merci. Il peso, essa dice, va preso in considerazione solo in quanto il valore deve necessariamente riferirsi ad una determinata unità, sia questa un'unità di peso, di volume, di lunghezza o altra. Nella fattispecie, l'unità contemplata dalle norme vigenti è il quintale di peso netto, ma ciò non implica che debba trattarsi del peso netto effettivo, e non del peso netto indicato nel contratto.
Non ritengo che la resistente voglia sostenere l'assoluta irrilevanza della regola contenuta nella sezione C.2 (b). Questa è certamente rilevante almeno nella parte in cui stabilisce chiaramente che il valore delle merci va determinato in base al «peso proprio della merce priva di tutti i suoi imballaggi», cioè, nella fattispecie, in base al peso proprio del succo d'arancia, senza le bottiglie né i cartoni. La tesi della resistente consiste, a mio avviso, nel sostenere che è unicamente una questione d'interpretazione delle disposizioni relative al valore, cioè del regolamento n. 803/68, lo stabilire se, nel contesto in esame, «il peso proprio del succo d'arancia, senza le bottiglie né i cartoni» sia il peso effettivo della merce ovvero il peso convenuto nel contratto.
Signori, devo ammettere, a favore della resistente, che il suo ragionamento è corretto fino a questo punto. Non posso tuttavia seguirla allorché essa fa un passo avanti in questo ragionamento, sostenendo che, qualora il valore delle merci venga determinato in base al prezzo convenuto nel contratto, a norma dell'art. 9 del regolamento n. 803/68, com'è avvenuto nella fattispecie, il peso netto cui tale valore si riferisce va anch'esso necessariamente determinato nello stesso modo.
Certo, qualora le bottiglie fossero state riempite in misura eccessiva (o anche in misura insufficiente) soltanto per caso, la differenza potrebbe essere ignorata. Il prezzo stabilito nel contratto potrebbe allora essere considerato, restando invariati tutti gli altri elementi, come l'esatto equivalente del «prezzo normale» del quantitativo convenuto per la vendita. Lo stesso può dirsi per il caso — contemplato dal paragrafo 37 della «Wert-zollordnung» tedesca 29 novembre 1961 (BGBl. I 1983) al quale fa riferimento il Bundesfinanzhof nella sua ordinanza di rinvio — in cui si siano avute, durante il trasporto, variazioni di peso dovute a cause naturali, ovvero oscillazioni comprese entro certi limiti di tolleranza conformi agli usi commerciali.
Nel caso in esame, però, il Finanzgericht ha espressamente dichiarato che la circostanza che le bottiglie fossero eccessivamente riempite non era dovuta ad una semplice coincidenza, ma rispondeva ad una prassi del commercio di cui trattasi. Questa conclusione si riflette nella stessa formula della questione sottoposta a questa Corte dal Bundesfinanzhof, che è la seguente:
«Se, tenuto conto del combinato disposto del criterio di delimitazione delle voci tariffarie 20.07 B II a 1 e 20.07 B II b 1 aa della tariffa doganale comune, e della sezione C nn. 1 e 2, b, delle regole generali relative alla TDC, e qualora sia assunto come base imponibile il prezzo fatturato, il parametro sia costituito dal peso netto effettivo di una merce, oppure dal peso minimo convenuto per ciascuna unità nel contratto di compravendita, tenendo presente che, normalmente, in questi casi il venditore suole fornire senza aumento di prezzo un quantitativo leggermente superiore».
La questione riguarda perciò una fattispecie in cui l'eccessivo riempimento è abituale. Come viene rilevato dal Bundesfinanzhof nell'ordinanza di rinvio, si hanno in pratica numerosi esempi di siffatte «forniture di quantitativi supplementari» (come nel commercio delle stoffe, dei prodotti in iscatola, ecc.). La questione è quindi d'interesse generale.
Nel risolverla, è importante, a mio avviso, ricordare che la nozione essenziale, nel regolamento n. 803/68, è quella di «prezzo normale», nozione che va applicata alle «merci importate» (cfr. art. 1, n. 1, di questo regolamento). Il prezzo convenuto nel contratto non può essere altro che una misura del «prezzo normale» per «le merci importate» (cioè del prezzo che dovrebbe essere pagato per tali merci «in una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza, fra un compratore e un venditore indipendenti l'uno dall'altro»).
Ciò premesso, la soluzione del quesito formulato dal Bundesfinanzhof mi sembra chiara. Poiché è d'uso, nel settore commerciale di cui trattasi, versare nelle bottiglie un quantitativo supplementare, il prezzo convenuto tra la resistente nella causa principale ed il suo fornitore può essere solo una misura del «prezzo normale» delle bottiglie contenenti detta eccedenza. È irrilevante, a mio avviso, che questa eccedenza sia — come la resistente ha ripetutamente ricordato — «gratuita», nel senso che, qualora non venisse fornita, il compratore non potrebbe agire per inadempimento del contratto. Ciò costituisce semplicemente la circostanza che ha fatto sorgere la questione.
Concludo nel senso che, in un caso come quello in esame, il peso netto da prendere in considerazione dev'essere il peso effettivo del succo d'arancia contenuto nelle bottiglie.
Ho già ricordato che la resistente ha richiamato l'art. 4 del regolamento n. 803/68. Devo confessare che non riesco a seguire il suo ragionamento, in quanto si riferisce a questo articolo. In udienza, rispondendo ad una domanda fatta da uno di voi, signori, la Commissione ha sostenuto che detto articolo riguarda un problema del tutto diverso. Io condivido questa opinione. L'art. 4, a mio avviso, ha lo scopo di mettere in relazione la vendita ipotetica di cui all'art. 1, n. 1, con il quantitativo di merci da valutare in ogni caso particolare, cioè con la quantità di merci importate in ciascun caso; e questo perché, in funzione di sconti quantitativi ed altri fattori del genere, i prezzi delle merci variano spesso, nella prassi commerciale, a seconda delle quantità acquistate. Ritengo che l'art. 4 non sia rilevante nel caso in esame, ma, ammesso che lo sia, esso potrebbe servire a sostenere piuttosto la tesi della Commissione che non quella della resistente nella causa principale.
Ricorderete anche, signori, che negli argomenti della resistente si trovavano accenni alle norme tedesche in materia di pesi e misure. All'udienza, la Corte ha perciò chiesto all'avvocato di fornirle precisazioni in merito a tali norme, cosa ch'egli ha fatto con telex del 30 aprile 1975. A quanto pare, l'unica norma rilevante in vigore all'epoca della conclusione del contratto fra la resistente ed il suo fornitore israeliano era il paragrafo 15 della «Eichgesetz» (BGBl 1969, I, pag. 759 e segg.). Questo disponeva unicamente che le merci preimballate in recipienti di pari capacità dovevano essere confezionate in modo che, al momento del confezionamento, la quantità media non fosse inferiore a quella indicata nell' imballaggio. In altri termini, erano ammesse differenze in più o in meno, purché la quantità media non fosse inferiore a quella dichiarata. Il 16 dicembre 1971 entrava in vigore la «Fertigpakkungsverordnung» (regolamento relativo alle merci preimballate; BGBl 1971, I, 2000). Ciò avveniva, certo, quando era già trascorso molto tempo dalla data dell'importazione di cui è causa, ma la resistente ha osservato che il suddetto testo era stato discusso fra le associazioni di commercianti ed il governo fin dal 1969. In ogni caso, il paragrafo 17 di tale regolamento stabilisce le differenze ammesse rispetto al contenuto dichiarato, cioè in pratica le tolleranze in più o in meno. Esse sono espresse in millilitri, il che rende difficile riferirle ai fatti in esame nel presente procedimento, in quanto non conosciamo la densità esatta del succo d'arancia di cui trattasi. In complesso, non mi sembra che il richiamo a queste norme possa corroborare la tesi della resistente nella causa principale. Come ho già detto, ritengo che le tolleranze in più o in meno e il fatto di fornire abitualmente quantitativi supplementari siano due cose diverse.
Concludendo, penso che la questione sottoposta a questa Corte dal Bundesfinanzhof vada risolta come segue:
«Ai fini della classificazione d'una merce sotto le voci 20.07 B II a 1 o 20.07 B II b 1 aa della tariffa doganale comune, qualora venga assunto come base di valutazione il prezzo convenuto nel contratto, e qualora nella fattispecie il venditore fornisca abitualmente, senza aumento di prezzo, un quantitativo supplementare, il paramentro da applicare è il peso netto effettivo delle merci importate, non già il peso minimo convenuto per ciascuna unità nel contratto di compravendita».
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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