CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 15 MAGGIO 1975
Signor presidente,
signori giudici,
1.
Nella sentenza in causa n. 77-72 (Capolongo Maya, Raccolta 1973, p. 622), rispondendo alle questioni pregiudiziali concernenti soprattutto gli articoli 13 e 92 del trattato CEE, sollevate in relazione al contributo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta gravante sugli imballaggi importati in Italia, la Corte aveva tenuto a premettere che «in mancanza di dati precisi circa gli scopi, la natura e le modalità di riscossione del tributo di cui trattasi, è opportuno chiarire che, nell'esercitare i poteri attribuitile dall'articolo 177, questa Corte, dovendo limitarsi ad interpretare il diritto comunitario, non può sindacare i provvedimenti né le norme di diritto nazionale, anche se ciò implica il rischio che la sua pronunzia non aderisca perfettamente al caso concreto». La Corte ha così inteso esprimere una riserva per quanto riguarda la pertinenza, per l'applicazione al caso di specie da parte del giudice nazionale, della sua interpretazione formulata sulla falsariga delle domande poste dalla giurisdizione richiedente. Alla luce di quanto è poi seguito, questa riserva della Corte appare perfettamente giustificata.
Riteniamo infatti che dai dati forniti nella presente procedura, in cui si sollecita nuovamente l'interpretazione del trattato in relazione a quella stessa normativa interna che era stata all'origine delle domande pregiudiziali poste nella causa n. 77-72, risulti che le questioni d'interpretazione sollevate potrebbero essere più utilmente considerate sotto l'angolo dell' articolo 95 che non dell'articolo 13, paragrafo 2, sul quale la Corte aveva allora concentrato la parte essenziale della sua pronunzia.
Il giudice che aveva allora richiesto l'interpretazione del trattato non aveva esteso la domanda anche all'interpretazione dell'articolo 95; e la Corte, forse proprio per la segnalata mancanza di più precise informazioni sugli elementi che caratterizzano la fattispecie, non aveva ritenuto di uscire dal quadro tracciatole dal giudice nazionale. Cosicché ora anche il pretore di Abbiategrasso, forse perché attratto dall'impostazione data alla questione dal suo predecessore, e senza tenere sufficientemente conto del significato' della riserva contenuta nella sentenza Capolongo circa la sua aderenza alla specie, si mantiene sulla linea del primo giudice, e concentra la sua attenzione sulla nozione di tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, trascurando del tutto la considerazione delle disposizioni che limitano la competenza degli Stati in materia fiscale.
Per la chiarezza che debbono avere le norme fondamentali dell'unione doganale, onde consentirne il corretto funzionamento e garantire la certezza del diritto, bisogna fugare ogni equivoco che potrebbe risultare da una pronunzia che, non adattandosi bene alla situazione di diritto interno in relazione alla quale è stata resa, rischierebbe di assumere un significato difforme dalla reale volontà della Corte. Le precisazioni fornite nella presente causa dal giudice richiedente e dagli intervenienti risultano quindi opportune per consentirci, se non di risolvere, quantomeno di situare correttamente la questione d'interpretazione del trattato in rapporto con l'imposizione nazionale di cui si tratta.
2.
Il pretore di Abbiategrasso ripropone la domanda d'interpretazione relativa all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato, che già era stata posta anche nella causa n. 77-72; con la differenza però che ora la domanda è più articolata, giacché in essa il pretore enuclea tutta una serie di elementi atti a caratterizzare e a circoscrivere più da presso che nel caso precedente la fattispecie in relazione alla quale viene chiesta l'interpretazione della norma del trattato CEE. Le caratteristiche essenziali dell'onere interno in relazione al quale il giudice italiano chiede l'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del trattato, sono le seguenti:
1.
Esso è percepito da un ente pubblico diverso dallo Stato su determinati prodotti, sia interni, sia provenienti dagli altri paesi membri, in base a criteri identici.
2.
Il gettito relativo è destinato per legge e statutariamente alle seguenti finalità:
a)
finanziamento di attività varie all' interno del territorio dello Stato, per incrementare la produzione agricola nazionale di cellulosa;
b)
finanziamento di attività di ricerca in favore delle imprese nazionali produttrici di cellulosa e carta;
c)
sovvenzione alla sola carta da giornale prodotta dalle cartiere nazionali con l'effetto che questa viene messa a disposizione degli editori nazionali a prezzo ridotto rispetto a quello di mercato. La stessa sovvenzione non è accordata per la carta da giornale da stampa importata direttamente dai privati dagli altri paesi del mercato comune.
Le domande del giudice italiano si riferiscono alla situazione vigente nel periodo 1970-1973, cioè anteriormente alla modifica del sistema promossa dalla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE ed effettuata dallo Stato italiano con effetto dal 1o gennaio 1974 per porsi in regola con l'articolo 92 del trattato. Comunque, va sottolineato che l'interpretazione delle norme sugli aiuti degli Stati, che aveva già costituito oggetto della sentenza Capolongo, è estranea alla presente procedura.
A proposito di quanto affermato alla lettera c), il Governo italiano e la Commissione precisano — e lo stesso risulta dalle memorie sia dell'Ente nazionale cellulosa sia dell'impresa ricorrente nella causa principale — che la sovvenzione era accordata anche alla carta da stampa proveniente da cartiere aventi sede in altri Stati membri, purché fosse importata non direttamente dai loro utilizzatori, ma tramite l'Ente nazionale cellulosa e carta. Occorreva cioè, per ottenere la riduzione del prezzo, che l'acquisto del prodotto estero venisse effettuato dall' Ente nazionale e che l'utilizzatore italiano si rifornisse di tale prodotto presso lo stesso.
Perciò, la caratteristica del sistema nazionale indicata dal giudice di Abbiategrasso alla lettera c) della sua prima domanda va intesa nel senso che la sovvenzione accordata alla carta da giornale e da stampa di produzione interna non viene accordata alla carta proveniente da altri Stati membri, salvo che questo materiale venga acquistato presso l'Ente nazionale cellulosa e carta.
Un elemento ulteriore, che non era stato forse sufficientemente chiarito nella causa n. 77-72, consiste nella non coincidenza, riguardante la parte del gettito del tributo devoluta al finanziamento della riduzione obbligatoria del prezzo della carta da giornale, fra il prodotto soggetto a tributo e il prodotto che ne beneficia, dal momento che la carta da giornale, sia essa nazionale sia essa importata, è esente dal tributo stesso.
Il giudice interno, tenuto conto della sentenza di questa Corte nella causa 77-72, nel tentativo di ottenere elementi utili a chiarire i suoi dubbi sulla compatibilità con il trattato di tale tassa considerata nel contesto del meccanismo di cui essa fa parte integrante, chiede sostanzialmente alla Corte di chiarire la sua decisione alla luce delle precisazioni che le sono state ora fornite.
3.
Il tributo a cui si riferisce il giudice italiano costituisce una tassa interna di carattere parafiscale gravante sia sui prodotti nazionali sia su quelli di altri Stati, importati in Italia per esservi consumati. I criteri della sua applicazione sugli uni e sugli altri prodotti sono identici.
Il gettito di un tributo così caratterizzato giova essenzialmente, in linea generale, alla produzione nazionale di cellulosa e di carta e, per una sua porzione non trascurabile, anche agli editori nazionali di giornali che beneficiano di un prezzo obbligatoriamente ridotto rispetto a quello normale di mercato che viene fissato autoritativamente dal CIP. Anche a questo riguardo traggono indirettamente un vantaggio, sul piano della concorrenza, gli stessi produttori nazionali della carta destinata a tale uso, i quali, grazie alla sovvenzione che consente loro di vendere a un prezzo ridotto, si trovano in una situazione di privilegio rispetto ai loro eventuali concorrenti stranieri. È vero che anche il prodotto importato dagli altri Stati membri poteva beneficiare della sovvenzione, ma la necessità di passare attraverso l'Ente nazionale carta e cellulosa lascia supporre che in pratica soltanto la quantità di carta necessaria a coprire quella porzione della domanda nazionale lasciata eventualmente scoperta dall'offerta interna sarebbe stata effettivamente importata in Italia.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nozione di tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, a norma dell'articolo 13 del trattato, è caratterizzata non già dall'aspetto protezionistico o discriminatorio, che può anche non esservi, ma dal fatto di colpire in maniera specifica un prodotto importato da uno Stato membro in ragione (anche se non necessariamente al momento) della sua importazione, e ciò anche se la tassa non è percepita dallo Stato e pure in assenza di produzioni interne concorrenti.
La Corte ha ripetutamente affermato che le norme degli articoli 95 e seguenti che limitano i poteri degli Stati in campo fiscale, pure avendo una funzione complementare rispetto alle norme relative all' unione doganale, quali i divieti di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, riguardano fattispecie del tutto distinte; nel senso che una stessa fattispecie non può ricadere al tempo stesso sotto le disposizioni degli articoli 13 o 30, da una parte, e sotto quelle dell'articolo 95 dall' altra (v. sentenze n. 57-65, Lütticke, Raccolta 1966, p. 228; n. 25-67, Milch-, Fett- und Eier-Kontor, Raccolta 1968, p. 294 e n. 27-67, Fink-Frucht, Raccolta 1968, p. 309). Nella sentenza n. 25-67 la Corte ha affermato espressamente che «nel sistema del trattato è difficile ammettere che la stessa tassa sia contemporaneamente una “tassa d'effetto equivalente”, ai sensi degli articoli 9, 12 e 13, e un'“imposizione interna”, ai sensi degli articoli 95 e 97». Si noti che la Corte non parla qui di imposizione interna vietata dall'articolo 95, ma si richiama più generalmente alla nozione di «imposizione interna ai sensi dell'articolo 95».
L'asserita impossibilità d'applicare il divieto dell'articolo 13 alle imposizioni interne era già stata giustificata dalla Corte nella sentenza Lütticke, per la diversità dei regimi disciplinanti i due diversi tipi di oneri. Questo principio è stato anche più recentemente riaffermato nella sentenza nella causa n. 27-74, Demag, del 22 ottobre 1974 (Raccolta 1974, p. 1046).
Coerentemente a tali principi, la Corte ha desunto dagli articoli 95 e seguenti che «la nozione di tassa d'effetto equivalente non comprende i tributi che colpiscono nello stesso modo, all'interno dello Stato, i prodotti nazionali similari o comparabili, o che quanto meno, in mancanza odi prodotti del genere, rientrano nell'ambito di un tributo interno generale, ovvero hanno lo scopo di compensare, entro i limiti previsti dal trattato, tributi interni del genere» (sentenza n. 24-68, Commissione c. Repubblica italiana, Raccolta 1969, considerando n. 11).
Nel caso dell'onere considerato dal giudice nazionale, si rileva che esso rientra in linea di principio in questa nozione: esso è infatti applicato uniformemente sugli stessi prodotti nazionali e importati esclusivamente in ragione del loro impiego. Tant'è vero che l'importo della tassa viene restituito quando la merce diventi inetta all'uso.
4.
Peraltro, nella sentenza Capolongo, la Corte ha affermato che «il contributo che rientra in un regime generale di tributi interni, gravanti tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati, secondo gli stessi criteri, può cionondimeno costituire una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione, qualora sia esclusivamente destinata a finanziare delle attività che giovano in modo specifico al prodotto nazionale tassato».
Questa pronuncia potrebbe sembrare a prima vista poco compatibile sia con la distinzione fra i rispettivi campi d'applicazione degli articoli 13 e 95, sia con la già segnalata irrilevanza della destinazione del tributo per la definizione della figura di tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale.
In realtà, l'ampliamento di tale nozione che questa sentenza indubbiamente comporta può bene inquadrarsi nel sistema risultante dall'elaborazione giurisprudenziale della Corte, ove si consideri che detta pronuncia si limita a riferirsi a un caso di sostanziale frode alla legge: all' ipotesi cioè in cui il provento della tassa parafiscale applicata indiscriminatamente sui prodotti interni e importati, sia destinato in toto a beneficio esclusivo e specifico dello stesso prodotto nazionale tassato, con la conseguenza che l'incidenza del tributo su di esso si troverà compensata dal vantaggio specifico che lo stesso ne ritrae. Come ha osservato la Corte nella sentenza Capolongo, in tale ipotesi il triburo, anche se riscosso secondo gli stessi criteri sulla merce importata e su quella nazionale, costituisce per l'una un onere pecuniario supplementare netto, mentre per l'altra si esaurisce in realtà in una sorta di contropartita di vantaggio o sovvenzione.
In tale caso il prodotto nazionale è sottoposto solo apparentemente a una tassa. Questa colpisce in effetti, tenuto conto della reale incidenza economica del meccanismo di cui essa fa parte, il solo prodotto importato.
Ancorché dunque la tassa facesse parte di un sistema generale d'imposizioni interne, applicantesi e sui prodotti nazionali e su quelli importati secondo gli stessi criteri, essa costituirebbe in realtà, secondo una considerazione sostanziale, una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale.
L'esigenza di una visione realistica, al di là del dato formale, dei fenomeni della vita economica, onde garantire la più adeguata corrispondenza del diritto al fatto e, con ciò, il più efficace perseguimento delle finalità del trattato, giustifica in tale ipotesi ben precisa la sottrazione all'articolo 95 di una tassa che, a una considerazione strettamente formale, ricadrebbe nel suo ambito d'applicazione, per ricondurla nell'ambito della norma dell'articolo 13 che meglio si adatta a disciplinarla, tenuto conto della natura effettiva della tassa stessa, considerata nel quadro del particolare meccanismo nazionale d'intervento di cui essa costituisce parte essenziale.
In questa prospettiva, dunque, la pronuncia Capolongo non implica alcuna modifica dei princìpi chiariti dalla precedente giurisprudenza in merito alla distinzione fra i campi d'applicazione rispettivi degli articoli 13 e 95, che, come si è visto, è stata d'altronde successivamente riconfermata nella sentenza n. 27/74 (Demag).
Ma questa coerenza del sistema non potrebbe più essere mantenuta qualora il criterio enunciato dalla sentenza Capolongo venisse esteso ad ipotesi diverse da quella ben delimitata di sostanziale frode alla legge in relazione alla quale soltanto si può giustificare, come già osservato, la riconduzione sotto l'articolo 13 di fattispecie che sarebbero normalmente disciplinate dall'articolo 95.
Perciò va respinto il tentativo della ricorrente nella causa principale di eliminare, dal criterio suddetto, la necessaria identità del prodotto interno tassato con quello che beneficia dello stesso tributo.
Per la stessa ragione si deve anche respingere la possibilità, prospettata dalla Commissione, di modificare quel criterio nel senso di consentirne l'applicazione anche nell'ipotesi in cui solo alcune delle molteplici attività finanziate con il tributo considerato siano a vantaggio esclusivo del prodotto nazionale tassato. L'estensione dell'articolo 13 a tale ipotesi, oltre a non potersi giustificare sul piano dei princìpi, potrebbe anche condurre a delle conseguenze inique e a creare difficoltà pratiche non trascurabili.
Consideriamo infatti il caso specifico dell'Ente nazionale cellulosa e carta. Nell'ottica della Commissione, fra le attività menzionate dal giudice nazionale, solo la parte delle spese relativa al finanziamento della ricerca nel settore cartario, che rappresenta il 5 % delle uscite dell'Ente, potrebbe essere eventualmente considerata contraria all'articolo 13, qualora si ampliasse nel senso da essa prospettato il criterio della sentenza Capolongo. In quest'ultima prospettiva ne risulterebbe peraltro che il tributo interno percepito dall'Ente sarebbe vietato nella sua interezza, in quanto tassa d'effetto equivalente, e dovrebbe quindi essere integralmente restituito a tutti coloro che ne furono sottoposti, e ciò, malgrado che il tipo d'intervento dell'Ente che sarebbe stato riconosciuto incompatibile con il trattato rappresenti una percentuale irrisoria rispetto al complesso dei suoi interventi.
Lasciando invece un'ipotesi del genere nell'ambito d'applicazione dell'articolo 95, qualora si dovesse ritenere con esso incompatibile, in quanto sostanzialmente discriminatoria, la tassa interna utilizzata, anche solo parzialmente, a vantaggio specifico dei produttori nazionali, sarebbe possibile al giudice interno adeguare l'effetto di tale incompatibilità alla sua reale estensione, limitandosi a dichiarare la tassa inapplicabile nella sola misura in cui essa, in corrispondenza del suo impiego, costituisse un'infrazione a tale norma (v. sentenza n. 34-67, «Gebrüder Lück», Raccolta 1968, p. 334-335).
Questo mostra che la distinzione fra la nozione di tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale e quella di imposizioni interne non ha un valore puramente concettuale, ma riveste grande interesse pratico. Ciò risulta d'altronde dalla stessa vostra giurisprudenza, la quale ha esteso la nozione di tassa d'effetto equivalente anche a oneri che non esercitino alcun effetto discriminatorio o protezionistico (v. sentenza nella causa n. 24-68, Commissione c. Repubblica italiana, Raccolta 1969, p. 201; sentenza nelle cause riunite n. 2 e 3-69, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders, ibidem, p. 222); mentre, a norma dell'articolo 95, un'imposizione fiscale o parafiscale non discriminatoria o protezionistica è ammessa.
Perciò, senza trascurare l'esigenza d'interpretare le norme in questione del trattato in modo da evitare che possa risultarne sminuita la tutela della libera circolazione delle merci nel mercato comune, occorre essere guidati da un'esigenza di chiarezza concettuale, necessaria alla certezza del diritto e alla stessa corretta applicazione delle norme.
5.
In un'ipotesi del genere di quella prospettata dal giudice richiedente, l'applicazione di questi criteri conduce a escludere che la pronuncia Capolongo possa fornirgli indicazioni adeguate per la soluzione della causa principale. Infatti, oltre la metà delle uscite dell'Ente è devoluta a favore specifico di attività relative a prodotti, quali la carta per giornali e per periodici, diversi da quelli gravati dal tributo percepito dall'Ente. In certi casi potrà esservi identità fra il produttore di carta e cartone e il produttovere di giornali. Ma, oltre al carattere del tutto eventuale di tale indentità, vi è anche da osservare che la riduzione obbligatoria del prezzo della carta per giornali e le erogazioni a favore della stampa periodica giovano in maniera specifica ai relativi editori; mentre i produttori nazionali di tali tipi di carta potranno trarne dei vantaggi solo indiretti ed eventuali, in relazione alla possibilità che tali provvidenze stimolino l'incremento della domanda interna di carta da stampa e, soprattutto, come già si era segnalato, in relazione alla loro posizione di Vantaggio nel mercato italiano rispetto ai produttori stranieri di carta da giornale.
In tale situazione, manca l'identità, che come si è detto, va rigorosamente osservata senza possibilità di estensioni, del prodotto gravato dal tributo con il prodotto interno beneficiario.
Manca quindi il presupposto necessario per sottrarre la tassa interna di cui si tratta alla sua disciplina naturale, dettata dall'articolo 95.
Sarà semmai in questa prospettiva che il giudice richiedente potrà apprezzare la fondatezza dei suoi dubbi circa l'eventuale incompatibilità della tassa interna con una norma direttamente applicabile, quale era l'articolo 95 già all'epoca che qui entra in rilievo (v. sent. 57-65, Lütticke, Racc. 1966, p. 227).
Abbiamo visto che, in seguito all'intervento della Commissione, a norma dell' articolo 93, paragrafo 2, lo Stato italiano ha acconsentito a modificare, a partire dal 1o gennaio 1974, il regime di aiuti concessi tramite l'ENCC, nel senso, fra l'altro, sia di estendere gli aiuti alla stampa, concernenti gli utilizzatori della carta da giornali, anche agli utilizzatori di tale carta originaria di altri Stati membri e dagli stessi direttamente importata in Italia, sia di cessare di finanziare mediante il gettito della tassa la ricerca effettuata dallo stesso Ente nel settore della carta.
La circostanza che tali, e altri, aspetti del regime nazionale in questione, in vigore all'epoca che interessa la causa principale, possano reputarsi contrari alle norme comunitarie che disciplinano gli aiuti statali, non consente ai privati interessati di ottenere, agendo davanti al giudice nazionale, il soddisfacimento diretto del loro interesse; in difetto della diretta applicabilità dell'articolo 92 con cui fosse stato eventualmente incompatibile l'aiuto finanziato mediante la tassa in questione, essi non possono evitare, per il periodo anteriore al 1o gennaio 1974, di sopportare l'onere di cui trattasi.
Neanche sarebbe ammissibile di attribuire a tale norma un'efficacia diretta a titolo retroattivo, per il solo fatto dell'acquiescenza del Governo italiano alle richieste della Commissione.
Questa norma, in seguito all'applicazione fattane in concreto dalla Commissione, potrebbe eventualmente assumere un'efficacia diretta tutt'al più per l'avvenire, in relazione a quel genere di situazione che la presa di posizione della Commissione ha servito a eliminare; ma in nessun caso retroattivamente.
L'applicazione dell'articolo 92 ad un aiuto non sarebbe però di ostacolo a che la stessa fattispecie possa eventualmente ricadere anche sotto il divieto dell'articolo 95 in relazione al modo di finanziamento dell'aiuto stesso.
6.
Considerando la domanda del giudice italiano alla luce delle reali esigenze che gli si pongono, tenuto conto di quanto si è osservato circa la portata dell'articolo 13, paragrafo 2, mi pare dunque che il suo primo quesito potrebbe essere più utilmente riferito all'articolo 95.
A tale riguardo, sarebbe anzitutto necessario esaminare se la destinazione del provento di una tassa interna possa entrare in rilievo al fine di stabilire se la tas sa abbia carattere discriminatorio a svantaggio del prodotto importato, a norma dell'articolo 95, primo comma. È una questione non facile, e che meriterebbe ampie considerazioni per un adeguato approfondimento.
Tenuto però conto del fatto che, in assenza di una domanda vertente espressamente su tale norma i soggetti abilitati dall'articolo 20 dello statuto della Corte allegato al trattato CEE a presentare le loro osservazioni non hanno avuto la possibilità di prendere posizione al riguardo, dovremmo qui limitarci a qualche sommario rilievo di carattere generale.
In linea di principio, riteniamo che non si possa escludere, ai fini dell'applicazione dell'articolo 95, la considerazione della destinazione del gettito del tributo, che può essere talvolta necessaria per accertare la sussistenza stessa di una discriminazione, intesa in senso non puramente formale.
Una situazione caratterizzata dalla devoluzione specifica — non puramente occasionale, ma sistematica — di parte del gettito di una tassa, applicata su determinati prodotti nazionali e importati al finanziamento di attività che giovano prevalentemente al prodotto nazionale tassato, potrebbe dar luogo all'ipotesi, vietata dall'articolo 95, primo comma, di applicazione in via indiretta, ai prodotti degli altri Stati membri, di un'imposizione interna superiore in linea di fatto a quella applicata ai prodotti nazionali similari.
La parità di trattamento, sul piano fiscale, del prodotto di altri Stati membri rispetto al prodotto nazionale può infatti assumere nell'ordinamento comunitario un significato che trascende una nozione di parità puramente formale, che si limiterebbe all'identità del tasso dell'imposizione, della base imponibile e delle condizioni di percezione.
Se, conformemente allo spirito della sentenza Capolongo, una tassa il cui provento fosse esclusivamente destinato a finanziare delle attività che giovano in modo specifico al prodotto nazionale tassato può esser considerata come inesistente per il prodotto beneficiario, dal momento che il beneficio ricavato compensi interamente l'onere da esso sopportato, si dovrebbe logicamente anche riconoscere, quando la suddetta destinazione non sia esclusiva, e vi sia compensazione solo parziale dell'onere a favore del solo prodotto nazionale, che il prodotto importato viene a subire di fatto, in relazione alla tassa considerata, un onere maggiore del corrispondente prodotto interno; e ciò in contrasto con il disposto dell'articolo 95.
Occorrerà però pur sempre che la destinazione del tributo giovi in modo specifico al prodotto nazionale tassato; altrimenti non sarebbe possibile ravvisare un trattamento discriminatorio sufficientemente caratterizzato per giustificare una limitazione della sovranità nazionale tale da potere esser garantita direttamente dai giudici interni. A questo riguardo, non si deve neanche trascurare il carattere particolarmente delicato della materia fiscale, e l'importanza che essa riveste nel funzionamento degli Stati membri. All' autonomia di cui ciascuno Stato dispone nella determinazione dei suoi fini e nella valutazione dei suoi interessi deve corrispondere una libertà d'imposizione interna, che l'articolo 95 limita soltanto per evitare discriminazioni e per escludere azioni protezionistiche.
7.
In merito alla seconda domanda, che d'altronde nella nostra prospettiva diviene superflua, basti osservare che il diritto dei privati a ottenere il rispetto dell'articolo 13, paragrafo 2, del trattato, il cui carattere direttamente applicabile è già stato affermato da questa Corte, è sorto soltanto a partire dalla data di scadenza del periodo transitorio; infatti la decisione del Consiglio del 26 luglio 1966 relativa all'accelerazione dell'instaurazione dell'unione doganale non riguardava né le misure d'effetto equivalente a dazi doganali, né le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative.
8.
Con la terza domanda si chiede se, tenuto conto degli effetti risultanti dalla riduzione del prezzo di mercato della carta sovvenzionata mediante il contributo sopra considerato, questo contributo non contrasti con il diritto comunitario, anche per il fatto che esso consente alla cartiere nazionali di ripartirsi la quasi totalità del mercato italiano della carta da giornale, ad esclusione dei concorrenti comunitari, dando vita a una situazione contrastante con gli articoli 85 e 86 del trattato.
La ricorrente nalla causa principale, che ravvisa un consorzio obbligatorio nel rapporto fra le aziende produttrici di cellulosa e di carta e le altre aziende consumatrici di cellulosa che, a norma dell' articolo 1 della legge del 13 giugno 1935, n. 1435, constitutiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, entrano obbligatoriamente a far parte di detto Ente, ritiene che esso dia luogo a situazioni contrarie agli articoli 85 e 86 del trattato, per il fatto che:
a)
le cartiere nazionali ed Ente si ripar tiscono il mercato italiano della carta da giornale secondo quote di assegnazione, le quali vengono determinate mediante accordi conclusi fra l'Ente e le cartiere italiane,
b)
cartiere e Ente concordano in sostanza, anche se con l'intervento del CIP, i prezzi di vendita della carta alle aziende editrici italiane; altri accordi vincolerebbero le imprese editoriali facenti capo alla federazione della stampa, da un lato, e le cartiere e l'Ente dall'altro.
La stessa ricorrente osserva inoltre che, nella misura in cui l'Ente considerato acquista carta all'estero o all'interno per poi rivenderla agli utilizzatori nazionali, esso esercita un'attività tipicamente imprenditoriale e può essere quindi considerato sotto tale aspetto come un'impresa sottoposta alle norme della concorrenza, e in particolare al divieto delle intese e di abuso di posizione dominante. La circostanza che l'Ente non svolga la sua attività per fini di lucro non esclude la sua configurabilità come impresa ai sensi degli articoli 85 e 86 del trattato. Per il resto della sua attività, l'Ente potrebbe essere considerato come un'associazione di imprese sulla base del precitato articolo 1 della legge del 13 giugno 1935: le sue decisioni costituirebbero delle decisioni di associazioni di imprese in quanto esse sono vincolanti per le aziende in esso coattivamente consorziate.
Per quanto riguarda gli articoli 85 e 86 del trattato, osserviamo anzitutto che la domanda non si riferisce a un particolare uso dei suoi poteri effettuato dall'Ente, nell'ambito della sua discrezionalità, ma semplicemente alla normale applicazione da parte sua delle norme di legge che gli si impongono.
Richiamando quanto già avevamo osservato nella causa n. 2-73 (Geddo — Ente nazionale risi, Raccolta 1973, p. 892), risponderemo quindi a questo riguardo che l'Ente nazionale cellulosa e carta, nella sua qualità di ente istituito e disciplinato dalla legge dello Stato, non può vedersi imputare l'osservanza della legge stessa, fintanto che tale legge non sia riconosciuta contraria al diritto comunitario.
Nella sentenza in detta causa la Corte ha escluso in via generale che l'articolo 86 del trattato possa applicarsi a un tributo riscosso da un ente pubblico di uno Stato e destinato a finanziare degli aiuti nazionali (ibidem, p. 879, considerando n. 9).
Lo stesso criterio dovrebbe valere a più forte ragione per l'articollo 85, in assenza di ogni possibilità di scelta per le imprese obbligatoriamente consorziate in un ente statale che agisce nei loro confronti non come loro organo comune, ma in posizione autoritativa, per il perseguimento di pubblici interessi stabiliti dalla legge dello Stato.
Lo stabilire poi se nel caso specifico si possa ravvisare l'esistenza di misure statali adottate o mantenute nei confronti dell'Ente in contrasto con gli articoli 85 e 86, secondo quanto prevede l'articolo 90 del trattato, richiederebbe un apprezzamento in concreto di fatti, comportamenti e circostanze che la Corte non è abilitata ad effettuare statuendo in sede d'interpretazione pregiudiziale a norma dell'articolo 177 del trattato; e che neppure il giudice nazionale potrebbe utilmente effettuare, tenuto conto del fatto che, in linea generale, l'articolo 90 mal si presta ad un'applicazione diretta fintanto che la Commissione non abbia esercitato i poteri attribuitile dallo stesso articolo 90, paragrafo 3, conformemente a quanto la Corte ha già avuto l'occasione di osservare a proposito del paragrafo 2 di tale norma (sentenza n. 10-71, Porto di Mertert, Raccolta 1971, p. 730).
Alla luce delle considerazioni fatte sopra, propongo quindi di rispondere alle domande poste dal pretore di Abbiategrasso in questo senso:
1.
Il divieto delle tasse d'effetto equivalente a un dazio doganale di cui all' articolo 13, paragrafo 2, del trattato CEE non riguarda un contributo che rientra in un regime generale di tributi interni, gravanti tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati, secondo gli stessi criteri, all'infuori del caso in cui il contributo sia esclusivamente destinato a finanziare delle attività che giovano in modo specifico all'identico prodotto nazionale tassato.
2.
La norma dell'articolo 13, paragrafo 2, è divenuta direttamente applicabile a partire dal 1o gennaio 1970.
3.
Gli articoli 85 e 86 del trattato CEE non sono applicabili a un tributo destinato a finanziare degli aiuti nazionali.
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