CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 12 NOVEMBRE 1975
Signor presidente,
signori giudici,
L'impresa ricorrente, che ha sede in un dipartimento francese d'oltremare, ha esportato durante la campagna 1972-1973 dei cereali a destinazione di paesi terzi; in relazione a tali operazioni essa aveva precedentemente ottenuto dal competente organismo francese (ONIC) i certificati d'esportazione che comportavano una fissazione anticipata delle restituzioni previste dal regolamento n. 139/67 del Consiglio al suo articolo 7, paragrafo 1, e dal regolamento n. 1041/67 della Commissione che ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni stesse. L'articolo 10 di quest'ultimo regolamento stabilisce che la restituzione è pagata dallo Stato membro sul territorio del quale sono state espletate le formalità doganali d'esportazione. In forza dell'articolo 227, paragrafo 2, del trattato CEE, le norme comunitarie in materia agricola sono applicabili anche ai dipartimenti francesi d'Oltremare fin dall'entrata in vigore del trattato, con la sola esplicita eccezione dell'articolo 40, paragrafo 4, il quale dispone che, per consentire all'organizzazione comune dei mercati agricoli di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.
Il regolamento del Consiglio n. 120/67 prevede inoltre all'articolo 9, paragrafo 1, un'indennità compensativa per certi cereali raccolti nella Comunità che risultino immagazzinati alla fine della campagna di commercializzazione. Il pagamento di essa incombe allo Stato in cui si trova il prodotto, conformemente a quanto dispone l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1554/73. Alla fine della campagna 1972-1973, la ricorrente disponeva di stocks che, a quanto essa afferma, rientravano in tali disposizioni, per cui, oltre al credito inerente alle esportazioni, essa vantava anche un credito a titolo di indennità compensativa di stoccaggio nei confronti del proprio Stato.
Essendosi rivolta a due riprese all'ONIC, organismo francese competente per il pagamento delle somme così dovute, l'impresa interessata si è trovata di fronte alle tergiversazioni di questo organismo che, riferendosi anche all'assenza di finanziamento comunitario per la copertura di tali spese, affermava che la questione era ancora allo studio. La richiedente ha allora presentato un reclamo amministrativo alla Commissione il 28 agosto 1974, chiedendole di pagare una somma che corrispondeva all'importo globale delle restituzioni e delle indennità compensative di cui essa si affermava creditrice nei confronti del proprio Stato a norma della disciplina comunitaria.
Oggetto del presente ricorso, intentato in base all'articolo 215, comma secondo, del trattato CEE, è il rifiuto implicito opposto a tale domanda.
La ricorrente sostiene che la Comunità è responsabile del fatto che essa non abbia ancora ricevuto il pagamento dei suoi crediti. Infatti, lo speciale fondo istituito dalla Comunità in base al sopra citato articolo 40, paragrafo 4, mediante il quale la Comunità finanzia le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e le indennità compensative per gli stocks di fine campagna di cui alla disciplina comunitaria sopra menzionata, non ha finora esteso la sua attività ai dipartimenti francesi d'oltremare. La ricorrente sostiene che per il mancato finanziamento comunitario il suo Stato non adempie i compiti affidatigli dai regolamenti comunitari circa il pagamento a titolo di restituzioni e di indennità compensative; e ravvisa perciò nella mancata estensione del campo d'azione del FEOGA ai dipartimenti francesi d'oltremare la causa del non avenuto pagamento delle somme di cui essa è creditrice.
Alla luce della sentenza Haegeman (96-71, Racc. 1972, pag. 1005), riteniamo anzitutto che il presente ricorso sia irricevibile. Anche nella presente causa, come nell'affare Haegeman la domanda di risarcimento susseguente a un rifiuto di pagamento opposto dalla Commissione tende in sostanza ad ottenere il versamento dell'importo rimasto insoluto. Nella causa precedente trattavasi della restituzione di una tassa comunitaria che si riteneva illegittima. Qui si fa questione del versamento di un contributo che si pretende dovuto in base al diritto comunitario.
Nei due casi, la pretesa si pone anzitutto nei rapporti fra il singolo e l'amministrazione nazionale che, in ipotesi, abbia percepito indebitamente o che abbia omesso di effettuare un pagamento dovuto. Come ha giudicato la Corte nella detta causa, nei rapporti fra i singoli e l'ufficio fiscale che ha proceduto alla percezione di una tassa comunitaria che si pretende illecita, il sindacato sulla legittimità dell'imposizione spetta ai giudici nazionali; e poiché la responsabilità eventuale della Comunità a questo riguardo dipende in primo luogo dall'esito di tale accertamento, se ne deve dedurre che analogo impedimento esisterà per l'azione di danni intentata nella specie contro la Comunità senza previo esperimento dell'azione giurisdizionale interna volta all'accertamento dei diritti di credito vantati dal ricorrente nei confronti del suo Stato, nonché delle precise ragioni che hanno determinato il comportamento dell'amministrazione francese nei confronti del ricorrente e della legittimità di tale comportamento. Giacché la responsabilità eventuale della Comunità dipende dalla soluzione di tali questioni; e noi riteniamo di dover dedurre dalla sentenza suddetta che queste non possono essere affrontate per la prima volta dalla Corte adita in base a un ricorso per risarcimento, ma incombono anzitutto alle competenti istanze nazionali, che possono eventualmente valersi dell'interpretazione pregiudiziale della Corte.
Ma anche qualora si volesse procedere all'esame del merito della domanda, accettando in ipotesi la fattispecie prospettata dalla ricorrente e non contestata dalla convenuta, l'esito non potrebbe essere più favorevole per l'impresa.
Poche elementari considerazioni varranno infatti a mostrare la manifesta infondatezza della domanda di risarcimento, senza che per questo occorra considerare la questione relativa al preteso illecito della Comunità che la ricorrente ravvisa nella mancata applicazione del finanziamento comunitario alle suddette operazioni effettuate nei dipartimenti francesi d'oltremare.
Procediamo sulla base dell'ipotesi che l'impresa ricorrente, a norma della disciplina agricola comunitaria, abbia un diritto nei confronti dello Stato francese a ottenere l'ammontare prefissato delle restituzioni, in base ai certificati d'esportazione concessi dall'ONIC, e un'indennità compensativa per i cereali detenuti a fine campagna. L'interessata non contesta che per far valere i relativi diritti di credito essa deve rivolgersi alla competente autorità francese intentando azione contro la propria amministrazione nazionale. Essa ritiene peraltro di potere scegliere fra tale azione e un'azione di risarcimento intentata direttamente nei confronti della Comunità, il cui rifiuto di finanziare le spese di cui trattasi avrebbe determinato il diniego delle autorità francesi di far fronte ai loro obblighi.
Tuttavia, nel sistema comunitario, l'inadempimento eventuale di una prestazione dovuta dalla Comunità nei confronti di uno Stato non esime quest'ultimo dall'adempiere gli obblighi impostigli direttamente dal diritto comunitario, tanto più se a questi corrispondono diritti di terzi: nei confronti di questi ultimi sarebbe certamente fuori luogo ogni tentativo di invocare il principio «inadimplenti non est adimplendum».
D'altronde, l'ordinamento comunitario non consente ad alcuno dei suoi soggetti di farsi giustizia da sè, neppure quando vi siano ragioni d'urgenza, conformemente a quanto è stato già da molto tempo chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nelle cause 7-61, Commissione contro Governo italiano, Racc. 1961, pag. 643; n. 90 — 91-63, Commissione contro Belgio e Lussemburgo, Racc. 1964, pag. 1213; n. 52 — 55-65, Repubblica federale tedesca contro Commissione, Racc. 1966, pag. 361). I tradizionali mezzi di autotutela che il diritto internazionale generale riconosce agli Stati, ivi compreso il generale principio «inadimplenti non est adimplendum», sono stati qui sostituiti da strumenti e procedure più atti a garantire la certezza del diritto e il suo rispetto da parte di tutti. Quando uno Stato ritiene di essere stato leso in un suo diritto da parte della Commissione o del Consiglio, il trattato gli offre adeguati mezzi di tutela giurisdizionale. Essi costituiscono l'unica via ammessa per ottenere soddisfazione in caso di disaccordo con l'esecutivo comunitario su una questione di diritto.
Perciò la causa giuridica del danno del ricorrente, nell'ipotesi che questi abbia un diritto a ricevere una determinata prestazione dalla sua amministrazione nazionale, risiederebbe direttamente nel rifiuto di questa ad adempiere un suo obbligo. Poiché in tale ipotesi il rifiuto costituirebbe un atto illecito, ciò varrebbe comunque a interrompere il nesso causale fra l'eventuale illecito della Comunità e il pregiudizio subito dal singolo.
La cosiddetta «responsabilità di rimbalzo», invocata dal ricorrente, se può configurarsi talvolta nel diritto privato al fine di assicurare al creditore un'adeguata tutela nel caso in cui all'insolvibilità del suo debitore abbiano contribuito colposamente dei terzi, non potrebbe avere alcuna ragione d'essere in relazione ai crediti che i singoli possono vantare, in base al diritto comunitario, nei confronti di uno Stato membro.
Oltre ad essere irricevibile, il ricorso è perciò anche manifestamente infondato e va dunque respinto, con la condanna del ricorrente alle spese di causa.
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