CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 5 FEBBRAIO 1976
Signor presidente,
signori giudici,
1.
All'origine del presente ricorso, che un ex funzionario ha intentato contro il Consiglio, vi è la liquidazione di una invalidità parziale permanente, effettuata dall'istituzione convenuta conformemente alla decisione di un organo arbitrale che era stato appositamente designato per stabilire il relativo tasso. Tale invalidità deriva da un incidente automobilistico subito dal ricorrente nel luglio 1968 quand' egli era alle dipendenze del Consiglio, al di fuori del servizio. Il sinistro era coperto dall'assicurazione «individuale-collettiva» di cui all'epoca beneficiavano i funzionari del Consiglio, grazie alla polizza d'assicurazione stipulata dal segretariato generale onde disciplinare provvisoriamente le condizioni in cui potevano essere concesse le prestazioni previste dall'articolo 73 dello statuto del personale.
Il ricorrente, dopo avere espressamente accettato il tasso d'invalidità del 20 % fissato dal collegio arbitrale, ha chiesto al Consiglio di riconoscergli il 30 %, allegando che tale tasso l'autorità investita del potere di nomina avrebbe accettato già prima dell'accordo espresso sulla proposta meno favorevole dell'organo arbitrale. Distinguendo i suoi rapporti con l'istituzione da quelli intercorrenti fra l'istituzione stessa e l'organismo assicuratore, il ricorrente intende quindi limitare l'efficacia del suo accordo sul tasso d'invalidità del 20 % ai rapporti fra l'organismo assicuratore e l'istituzione, mentre, a suo avviso, tale accordo non pregiudicherebbe, nei suoi rapporti con l'istituzione, la fissazione che sarebbe già stata accolta precedentemente dagli organi del Consiglio di un più elevato tasso d'invalidità. Ne conseguirebbe che l'istituzione dovrebbe coprire la differenza fra il tasso concordato con l'ente assicuratore e il tasso che essa si sarebbe dichiarata precedentemente disposta a riconoscere a favore del ricorrente, terzo beneficiario dell'assicurazione individuale-collettiva sopra menzionata.
Il ricorrente basa quest'argomentazione sul fatto che la dichiarazione del medico che lo aveva curato, la quale stabiliva al 30 % il tasso d'invalidità del suo paziente, era basata sul parere conforme di uno specialista da lui consultato, il dottor Olmechette. Il Consiglio aveva poi accettato la proposta del ricorrente di designare questo stesso specialista come proprio rappresentante in seno al collegio arbitrale incaricato di risolvere la questione sul tasso d'invalidità.
Tuttavia tale circostanza non giustificherebbe certamente la conclusione che le autorità competenti dell'istituzione da cui dipendeva il ricorrente abbiano fatto propria la precedente determinazione unilaterale del tasso più favorevole al funzionario, che l'ente assicuratore aveva subito contestato.
La costruzione giuridica del ricorrente, fondata su uno sdoppiamento di rapporti e di procedure di fissazione del tasso d'invalidità, oltre ad essere basata su una presunta accettazione del Consiglio che non risulta confermata dai 'fatti, non pare neppure compatibile con la situazione di diritto. L'assicurazione che l'istituzione convenuta aveva stipulato a favore dei suoi funzionari contro i rischi previsti dall'articolo 73 dello statuto e l'assunzione degli oneri relativi dovevano evidentemente giovare a coprire le responsabilità inerenti all'esecuzione della norma statutaria. È bensì vero che, come risulta dalla sentenza nella causa 18-70 Duraffour c Consiglio (Racc. 1971, p. 523), l'obbligazione assunta dall'assicuratore non sostituisce l'obbligazione imposta all'istituzione direttamente nei rapporti con il funzionario; tuttavia, nel caso in cui il funzionario che ha subito un incidente compreso fra i rischi che l'istituzione ha l'onere di coprire in ottemperanza dell'articolo 73 abbia ottenuto in condizioni regolari la fissazione del tasso d'invalidità, l'istituzione certamente non potrebbe legalmente riconoscere un grado d'invalidità superiore: tanto più se tale fissazione sia avvenuta con la diretta partecipazione e l'accordo di un suo fiduciario, e l'interessato l'abbia liberamente accettata.
Tenuto conto del carattere provvisorio del regime assicurativo allora in vigore, e delle eventuali lacune che potrebbe presentare rispetto alla copertura di tutti gli obblighi imposti all'istituzione dall'articolo 73 dello statuto, si potrebbe tutt'al più concepire in linea ipotetica un intervento dell istituzione a favore del funzionario qualora l'ammontare della prestazione, stabilito conformemente alla polizza d'assicurazione, risultasse a suo giudizio insufficiente, tenuto conto, ad esempio, del deprezzamento della moneta o per altre considerazioni di carattere economico. Ma è giuridicamente inammissibile un intervento dell'istituzione nel senso di riconoscere un tasso d'invalidità superiore a quello che è stato regolarmente fissato mediante il meccanismo previsto al riguardo, per poi assumersi unilateralmente l'onere del pagamento della parte di liquidazione non coperta dall'ente assicuratore. Tale fissazione infatti risponde a criteri essenzialmente tecnici e non già a considerazioni d'opportunità o di equità, e non potrebbe quindi essere modificata unilateralmente da un organismo amministrativo incaricato di gestire il denaro pubblico in base a regole obiettive.
La circostanza che per la procedura arbitrale l'istituzione convenuta avesse accolto la richiesta del ricorrente di designare quello stesso medico il quale, consultato a titolo privato dal ricorrente, si era precedentemente espresso in favore della fissazione di un tasso d'invalidità del 30 %, anziché implicare che l'istituzione stessa avesse fatta propria tale fissazione, dimostra soltanto la cura che questa ha avuto di assicurare la migliore difesa degli interessi del proprio funzionario. La circostanza poi che lo stesso medico di fiducia del ricorrente abbia ritenuto di concordare un tasso d'invalidità inferiore a quello che egli aveva precedentemente enunciato, non costituisce certo un elemento a favore della tesi del funzionario.
Quest'ultimo avrebbe titolo a ottenere una prestazione complementare dalla propria istituzione solo nel caso in cui fosse dimostrato che la prestazione assicuratagli come terzo beneficiario dall'ente assicuratore è inferiore a quella che l'istituzione gli deve garantire in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 73 dello statuto. Nella specie, invece, il ricorrente invoca, non già l'insufficienza dell'obbligazione assunta dall'ente assicuratore in relazione al rischio che l'istituzione doveva coprire, bensì la non rispondenza alla realtà della determinazione dell'entità del danno effettivamente subito. Ma, a questo riguardo, la sua accettazione espressa effettuata in merito alla fissazione del tasso d'invalidità del 20 %, in un'epoca in cui non è contestata la sua capacità d'intendere e di volere, lo preclude da ogni contestazione.
Il ricorso d'annullamento intentato dal ricorrente contro la decisione di rifiuto della convenuta è quindi infondato. Per le stesse ragioni, risulta anche infondata la relativa domanda di risarcimento.
2.
Riteniamo che sia anche da respingere la domanda di risarcimento del danno che sarebbe risultato per il ricorrente dalla mancata adozione da parte della convenuta delle misure d'attuazione dell'articolo 73 il quale, al paragrafo 2, comma 2o, prevede la possibilità di sostituire l'indennità «una tantum» prevista in caso d'invalidità con una rendita vitalizia. Dal momento infatti che il ricorrente ha accettato senza riserve la liquidazione di una somma «una tantum», senza neanche chiedere in sua vece un vitalizio, egli non può essere ammesso ad eccepire successivamente la circostanza che, all'epoca qui considerata, la convenuta non aveva ancora provveduto ad adottare le norme d'attuazione necessarie per consentire effettivamente la sostituzione del vitalizio al capitale.
D'altra parte, sarebbe difficile ravvisare in che cosa potrebbe consistere il danno, che il ricorrente ricollega al fenomeno della svalutazione monetaria. A parte la possibilità che egli avrebbe avuto di tutelarsi da tale evento, più che prevedibile, mediante l'investimento del capitale ricevuto a titolo di liquidazione, l'eventuale risarcimento del danno da svalutazione è ammesso in linea di principio soltanto in relazione all'esistenza di un illecito.
3.
È pure infondato l'argomento relativo all'asserito ritardo superiore al normale con cui si sarebbe provveduto a fissare e a liquidare l'indennità dovutagli. Il periodo di tempo intercorso fra l'incidente e la liquidazione dell'indennità pare infatti dovuto esclusivamente alla necessità di attendere la consolidazione dell'invalidità come condizione necessaria per stabilirne definitivamente il tasso. D'altronde, non risulta che nelle more fra la data dell'incidente e la data in cui ha potuto essere fissato tale tasso, il ricorrente abbia mai chiesto il versamento di un anticipo.
4.
Il ricorrente ritiene inoltre di avere subito un danno ingiusto a causa del modo in cui l'amministrazione della convenuta ha provveduto ad effettuare il trasferimento in Germania e la conversione in marchi del capitale liquidatogli a titolo di indennità relativa all'invalidità permanente. La somma liquidatagli in franchi belgi e versatagli su un conto in Germania, conformemente a quanto richiesto dal ricorrente, è stata cambiata in moneta tedesca al cambio normale del mercato libero praticato correntemente per le operazioni bancarie. Il ricorrente sostiene che l'operazione di cambio avrebbe invece dovuto avvenire al tasso più favorevole della parità ufficiale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 63 dello statuto, il quale stabilisce che la retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1o gennaio 1965.
A tale regola obbedisce anche il pagamenti delle pensioni (articolo 82, paragrafo 1). Niente è previsto espressamente dallo statuto per il pagamento delle prestazioni del tipo di quella di cui trattasi nella specie.
La prassi seguita dalle istituzioni, conformemente alla risoluzione adottata dai capi delle amministrazioni comunitarie nella riunione del 4 maggio 1970, era nel senso di escludere dal campo d'applicazione dell'articolo 63 dello statuto una serie numerosa di prestazioni che sono dovute ai funzionari sulla base dello statuto e che non sono considerate come elementi costitutivi della remunerazione ai sensi di quella norma. Fra essi figurano, ad esempio, le indennità di missione, le indennità di funzione, le indennità giornaliere temporanee, le indennità forfettarie per spese di viaggio, di trasloco, l'allocazione di nascita o scolastica, e altre.
La prestazione qui all'esame non figura in tale elenco. D'altronde la suddetta risoluzione non potrebbe in alcun caso essere invocata come base giuridica per la soluzione della questione, la quale dipende esclusivamente dall'interpretazione dello statuto del personale.
In assenza di una previsione espressa dello statuto, sarà opportuno esaminare se l'applicazione della regola di cambio dell'articolo 63 sarebbe compatibile con il carattere della protezione qui considerata.
Si tratta di una prestazione effettuata non già a titolo di remunerazione, bensì come riparazione di un danno subito dal funzionario. Tale finalità esige l'equivalenza fra la somma a cui questi ha diritto, espressa nella specie nella moneta del paese in cui aveva prestato la sua attività come funzionario del Consiglio, e quella che gli viene versata, conformemente alla sua richiesta, nella moneta del suo paese di nuova residenza.
Diversamente da ciò che accade per la remunerazione la quale contiene elementi tendenti ad adeguarne il livello alle diverse situazioni locali, per il tipo di prestazione qui considerata la suddetta equivalenza può essere garantita soltanto sulla base del valore effettivo della somma originariamente accreditata all'interessato. Tale valore è espresso dal cambio monetario del mercato libero, quello che appunto è stato praticato nella specie; mentre l'utilizzazione del tasso di cambio risultante dall'articolo 63 non consentirebbe tale equivalenza sostanziale, ma potrebbe produrre in certi casi dei vantaggi indebiti, in altri casi delle perdite ingiuste. Perciò esso non è compatibile con il tipo di prestazione di cui trattasi.
Risulta dunque infondata anche questa domanda del ricorrente.
5.
Riteniamo invece che, trattandosi di una prestazione che, pure essendo sopportata economicamente da un organismo assicuratore in relazione a un evento della vita privata del funzionario, è dovuta a questi dalla sua istituzione in base al diritto attribuitogli da una norma dello statuto, il versamento non avrebbe dovuto comportare alcuna spesa bancaria a carico del destinatario, conformemente alla pratica generalmente seguita dalle istituzioni per i pagamenti, anche se effettuati all'estero, di somme dovute in base allo statuto dei funzionari.
6.
Concludo quindi proponendo di accogliere il ricorso soltanto per quanto riguarda la domanda relativa al rimborso delle spese bancarie addebitate al ricorrente per il trasferimento in marchi tedeschi sul suo conto in Germania della somma accreditatagli in Belgio in relazione alla sua invalidità.
Per il resto, il ricorso va respinto perché infondato.
In materia di spese di causa, propongo di addossare alla convenuta un quarto delle spese sopportate dal ricorrente.
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