CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 27 MAGGIO 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Chi vuole introdurre nella Repubblica federale di Germania determinate piante o prodotti vegetali portatori, in atto o in potenza, di parassiti è obbligato a sottoporli alla frontiera ad un controllo fitosanitario. Ciò risulta dal regolamento contro l'introduzione di germi patogeni e di parassiti delle piante, il cosiddetto Pflanzenbeschauverordnung del 23 agosto 1957, nella versione dell'11 maggio 1970. Questo obbligo vale anche per l'importazione di mele e serve fra l'altro ad impedire l'introduzione della cocciniglia di San José, un parassita particolarmente dannoso e tenace, per il quale esiste un ambiente favorevole nell'intera Comunità e che è già diffuso in Italia, in Francia e nella Germania meridionale.
Nella presente causa si deve accertare se le norme comunitarie possano invalidare tale obbligo, quanto meno qualora si tratti di importazioni da altri Stati membri. Secondo la ditta Rewe, attrice nella causa principale, la soluzione affermativa è fuori dubbio.
Nell'ottobre 1973 la Rewe voleva importare nella Repubblica federale di Germania mele provenienti dalla Francia. Essa era munita del certificato sanitario francese prescritto dal par. 7 del regolamento sopra ricordato; essendosi però rifiutata di sottoporre la merce al controllo fitosanitario, con provvedimento 29 ottobre 1973 le veniva vietata l'importazione. La causa amministrativa intentata dalla Rewe verte appunto sulla legittimità di questo provvedimento. È invece irrilevante il fatto che la Rewe, onde poter effettuare l'importazione, sottopose la partita al controllo impostole.
A sostegno della sua tesi, secondo cui il controllo fitosanitario obbligatorio è illegittimo, la Rewe si richiama al divieto di applicare misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative, divieto contenuto nel trattato (art. 30) e nell'art. 22 del regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune di mercato per gli ortofrutticoli (GU 1972, n. L 118). A suo parere, il controllo prescritto dal diritto tedesco costituisce un ostacolo per le importazioni ai sensi delle disposizioni sopra menzionate e della relativa giurisprudenza. Esso non sarebbe giusticato nemmeno dall'art. 36 del trattato, cioè della disposizione secondo la quale gli artt. da 30 a 34 fanno salvi i divieti o restrizioni all' importazione giustificati da motivi di tutela della salute dei vegetali. Controlli del genere sarebbero inoltre superflui nella fattispecie, giacchè i parassiti di cui trattasi sono diffusi tanto in Francia quanto in Germania. A parte ciò, si avrebbe una discriminazione arbitraria ai sensi dell'art. 36, seconda frase, giacché le mele nazionali non vengono del pari sottoposte ad un controllo a norma di legge, destinato a prevenire determinate malattie delle piante.
Di fronte a questi argomenti, con ordinanza 24 ottobre 1974 il tribunale amministrativo sospendeva il procedimento e sottoponeva a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti tre questioni pregiudiziali:
1.
Se le nozioni di «restrizione quantitativa all'importazione, nonché qualsiasi altra misura di effetto equivalente» di cui all'art. 30 del trattato implichino l'obbligo, per l'importatore di prodotti ortofrutticoli (nella fattispecie, mele) di sottoporre a proprie spese la merce ad un'ispezione diretta ad accertare la presenza di eventuali parassiti, nel caso in cui il permesso di importare gli sia stato negato a causa del suo rifiuto di sottoporre il prodotto al controllo fitosanitario.
2.
Se l'art. 36, 1o comma, del trattato CEE, debba interpretarsi nel senso che i controlli fitosanitari alla frontiera, istituiti dagli Stati membri in forza del loro potere legislativo, allo scopo di impedire l'infiltrazione della cocciniglia di San José, non sono incompatibili con la disciplina istituita dalla direttiva del Consiglio 8 dicembre 1969, relativa alla lotta contro tale parassita (69/466/CEE; GU L 323 del 24. 12. 1969).
3.
Se i controlli fitosanitari tassativamente prescritti per ogni importazione di mele costituiscano una «discriminazione arbitraria» ai sensi dell'art. 36, 2o comma, del trattato CEE, posto che nessun controllo del genere è previsto nella Repubblica federale tedesca per il prodotto nazionale destinato al consumo interno.
Su tali questioni prendo posizione come segue:
1. Sulla prima questione
La prima questione contiene anche la locuzione «restrizioni quantitative all'importazione». Poiché queste però — come la Commissione ha dimostrato — sono sinonime di contingenti e giacchè nel caso in esame non esiste certamente alcuna restrizione quantitativa delle importazioni, non è necessario occuparsi di tale nozione, bensì unicamente di quella di «misure di effetto equivalente».
In base a quanto è stato dedotto in giudizio, mi sembra che la trattazione di questo primo punto non dia luogo a particolari difficoltà.
In primo luogo è rilevante la sentenza nella causa 8-74 (11 luglio 1974, Dasson-villef Racc. 1974, pag. 851). Secondo questa, va considerata come una misura d'effeto equivalente a restrizioni quantitative «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari». Una formula analoga appare anche nella sentenza 190/73 (30 ottobre 1974, causa penale a carico di J. W. J. van Haaster; Racc. 1974, pag. 1134). Questa definizione è palesemente oltremodo rigorosa ed ampia. Essa prescinde ad esempio dalle effettive conseguenze dei provvedimenti di cui trattasi. Si aggiunga che, secondo un'altra sentenza, non ha rilievo neppure l'entità delle conseguenze di una normativa del genere. Ciò si evince dalla sentenza 51-54/71 (15 dicembre 1971, International Fruit Company NV e altri c. Produktschap voor groenten en fruit; Racc. 1971, pag. 1107), secondo la quale nel commercio intracomunitario anche la conservazione puramente pro-forma di un sistema di licenze («toutes licences accordées») costituisce una misura d'effetto equivalente. In proposito hanno rilievo pure le sentenze nelle quali viene posto l'accento sul fatto che per il trattato vige il principio fondamentale secondo cui vanno eliminati tutti gli ostacoli per la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri (cfr. ad esempio sentenza 29-72, 14 dicembre 1972, Marimex c. Amministrazione finanziaria italiana; Racc. 1972, pag. 1318; sentenza 190-73, 30 ottobre 1974 sopra menzionata). Se ne può concludere che la nozione «misure d'effetto equivalente» comprende in linea di principio anche una normativa in forza della quale qualsiasi partita di piante o prodotti vegetali importati — inclusi gli imballi ed i veicoli — è soggetta ad un controllo fitosanitario obbligatorio, e ciò pure nel caso in cui la merce non viene respinta. Non si deve infatti perdere di vista che una normativa del genere — non da ultimo perché obbliga a servirsi di determinati valichi di frontiera — provoca dei ritardi come pure delle spese, che naturalmente vengono messe in conto dal vettore.
Questo risultato mi fa apparire superfluo, per quanto riguarda la prima questione, il prendere in esame inoltre la direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50 relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a quello delle restrizioni quantitative all'importazione (GU 1970, n. L 13) e la definizione ivi contenuta, alle quali la Corte si è già richiamata in altre cause (si veda ad esempio la sentenza 155-73, 30 aprile 1974, Sacchi, Racc. 1974, pag. 427). In ogni caso posso fare a meno di occuparmi qui di detta direttiva, giacché avrò occasione di prendere in esame taluni dei criteri da essa contemplati a proposito dell'art. 36 del trattato, cioè trattando della seconda e della terza questione.
Il risultato cui sono giunto rende inoltre evidente l'infondatezza dell'interpretazione restrittiva del governo federale, cioè della tesi secondo cui sarebbe essenziale la rilevanza dell'ostacolo per il commercio e non si potrebbe quindi parlare di intralci per l'importazione qualora — come nel caso in esame — le conseguenze di una normativa siano quasi impercettibili.
Si deve certo ammettere — d'accordo con la Commissione — che formalità di frontiera di scarsissimo peso, quali i generici controlli di polizia o le dichiarazioni a fini statistici, non possono essere considerate come misure d'effetto equivalente. Nel far ciò non è però in primo luogo necessario richiamarsi a una nozione così difficile da deliminare, e quindi pericolosa, come quella di «rilevanza». Essa è stata elaborata dalla giurisprudenza in materia di concorrenza, cioè in un campo prevalentemente privatistico. In relazione alla soppressione degli ostacoli di diritto pubblico per la circolazione delle merci — per la quale si deve tener conto di altri scopi del trattato — la giurisprudenza ha invece già precedentemente chiarito — ad esempio a proposito delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali o della conservazione proforma di un sistema di licenze — che qui valgono principi rigidi, che cioè non vi è posto per una fascia di tolleranza come quella caldeggiata dal governo federale. In secondo luogo, dovrebbe essere pure certo che pratiche come il controllo fitosanitario al confine, anche se vengono espletate durante l'orario normale d'ufficio e riguardano solo controlli per campione e quindi generalmente non escludono un rapido disbrigo presso uffici ampiamente disseminati, non possono essere annoverate fra gl'intralci all'importazione assolutamente irrilevanti.
Non si può quindi giustificarle sostenendo che l'art. 30 del trattato CEE non va applicato data l'esiguità delle conseguenze, bensì al massimo — qualora non ci si voglia richiamare alla già menzionata direttiva della Commissione n. 70/50 — invocando l'art. 36 del trattato sul quale vertono le restanti questioni pregiudiziali.
2. Sulla seconda questione
L'accento della seconda questione cade sul se i controlli fitosanitari al confine per evitare l'introduzione della cocciniglia di San José siano ancora giustificati ai sensi dell'art. 36, prima frase, anche dopo l'emanazione della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1969 relativa alla lotta contro detto parassita (GU 1969, n. L 323). Quanto è stato dedotto in giudizio ha però reso manifesto che l'esame deve spingersi oltre ed abbracciare altri aspetti, in particolare la questione — occasionata dal modo in cui è formulato l'art. 36 — del se controlli del genere siano in linea di principio giustificati.
Se ora affrontiamo questo ampio complesso di problemi, non può non interessarci quanto ci è stato detto in corso di causa sul parassita di cui trattasi. La sua perniciosità è palesemente notevole; a quanto pare, una volta che si sia diffuso non è più possibile eliminarlo. Le condizioni climatiche che gli occorrono per vivere esistono nell'intera Comunità. Esso infesta — in modo più o meno grave — l'Italia, la Francia e una zona limitata della Germania meridionale. La sua perniciosità è tale che l'organizzazione protettrice dei vegetali per l'Europa e i paesi mediterranei (un'organizzazione regionale della FAO) non contempla nei suoi confronti alcuna tolleranza, e ciò spiega anche la particolare sollecitudine del governo federale, il quale si preoccupa soprattutto di proteggere i grandi vivai della Germania settentrionale che hanno notevole importanza economica.
La Commissione ha però giustamente rilevato che questa perniciosità astratta o generica non è sufficiente ai fini dell'art. 36. Come la giurisprudenza ha più volte affermato (si veda ad esempio la sentenza 13-68, 19 dicembre 1968, Salgoil, Racc. 1968, pag. 602; sentenza 29-72, 14 dicembre 1972, Marimex, già menzionata) si tratta di una norma eccezionale, che va quindi interpretata restrittivamente anche per quanto riguarda il termine «giustificati».
I provvedimenti fitosanitari sono quindi giustificati solo se, in loro assenza, la salute nello Stato membro di cui trattasi sarebbe minacciata. In altre parole deve sussistere un serio pericolo per l'incolumità dei prodotti sottoposti al controllo.
Allo stato attuale della tutela dei vegetali nella Comunità, questo pericolo non si può escludere a priori per quanto riguarda il parassita di cui si tratta, dato che le norme vigenti negli Stati membri circa la lotta e la protezione contro malattie delle piante e parassiti sono ancora molto diverse tra loro. A parte ciò perché i provvedimenti possano dirsi giustificati occorre un'ulteriore concretizzazione ed anche differenziazione, alle quali non ostano sul piano pratico difficoltà insormontabili. Ciò significa che uno Stato membro il quale adotta provvedimenti di tutela contro l'introduzione di parassiti, deve giustificare la loro esistenza con riferimento alla zona di provenienza, ai provvedimenti di lotta ivi adottati, cioè al sussistere di un rischio d'infezione, come pure, eventualmente, con riguardo alle caratteristiche stagionali che possono avere importanza sotto il profilo della gravità del pericolo. Qualora risulti che le importazioni da determinati paesi e in determinate epoche non implicano praticamente alcun pericolo per il patrimonio vegetale nazionale, i controlli fitosanitari al confineeffettuati regolarmente ed indiscriminatamente non possono considerarsi giustificati.
In proposito è pure rilevante — e soprattutto l'attrice nella causa principale lo ha posto in evidenza — il se, come avviene nella Repubblica federale di Germania, all'importazione venga richiesto un certificato ufficiale del paese esportatore, nel quale venga attestato che la merce è immune e che sono state osservate le norme del paese importatore. Questa circostanza milita di per sé contro l'esistenza di un reale pericolo. Ulteriori controlli al confine — soprattutto in considerazione del fatto che nella Comunità non sussiste ancora il riconoscimento reciproco di certificati del genere — possono tuttavia apparire non ingiustificati ove vi siano adeguate ragioni di dubitare dell'attendibilità dei certificati stessi, cioè quando ad esempio si sia potuto osservare per un certo periodo che, ad onta delle attestazioni ufficiali, in molti casi le merci importate non erano immuni da germi o parassiti.
Il se abbia inoltre rilievo la circostanza che al confine viene già effettuato un controllo di qualità (in forza dell'organizzazione comune di mercato per gli ortofrutticoli istituita dal regolamento 1035/72) è una questione che è stata del pari sollevata in corso di causa. Non si può risolverla senz'altro in senso negativo, giacché è concepibile che si possa in questo modo combattere l'introduzione di parassiti, dato che la frutta infestata è di qualità inferiore. In ultima analisi, però, non credo che si possa giungere alla conclusione che gli ulteriori controlli fitosanitari sono superflui, poiché in effetti i controlli di qualità vengono effettuati da uffici diversi e secondo criteri diversi, il che significa che essi non danno le stesse garanzie d'immunità di un esame fitosanitario specifico e meticoloso.
Resta infine da accertare — e con questo giungo al nocciolo della seconda questione — se i controlli fitosanitari al confine effettuati in forza delle norme nazionali possano essere ancora giustificati ai sensi dell'art. 36, anche dopo l'adozione della sopra ricordata direttiva del Consiglio relativa alla lotta contro la cocciniglia di San José. Come sapete, l'attrice nella causa principale lo nega recisamente. Essa sostiene che detta direttiva ha disciplinato la materia in modo comunitario e definitivo. In forza di essa vige-rebbe il principio della lotta contro il parassita senza riguardo alle frontiere nazionali ed un controllo sulle piante e parti di piante potrebbe essere effettuato unicamente al confine delle zone infestate e delle zone di sicurezza. Se ciò non bastasse, la direttiva nel suo complesso mostrerebbe che il rischio proveniente dalla frutta è considerato meno grave, dato che non è prescritto il controllo nemmeno nel caso in cui la frutta viene portata fuori da una zona infestata. Di conseguenza, gli ulteriori controlli al confine dello Stato dovrebbero essere considerati incompatibili con gli scopi della direttiva, in quanto introducono ulteriori principi, ed inoltre superflui alla luce dei criteri della direttiva stessa.
D'accordo col governo federale e con la Commissione, ritengo infondata questa tesi.
A favore della tesi secondo cui la direttiva del Consiglio non esclude i controlli nazionali al confine milita infatti, in primo luogo, la circostanza che la direttiva stessa stabilisce solo norme minime per la lotta contro la cocciniglia di San José. Come risulta dall'art. 11, essa autorizza espressamente provvedimenti nazionali ulteriori e più rigorosi, anche per impedire la diffusione, qualora appaiano necessari. La direttiva non crea quindi uno standard uniforme di lotta contro il parassita: anche dopo di essa i rischi d'infestazione sono diversi e già per questo motivo non si può ritenere che i controlli al confine siano radicalmente in contrasto con essa. In secondo luogo va detto che la direttiva si limita manifestamente ai provvedimenti all'interno degli Stati. Essa lascia impregiudicata la questione dei controlli al confine, come si evince già dal quinto considerando della motivazione, nel quale è detto:
«Considerando che le misure protettive contro l'introduzione di organismi nocivi in ciascuno Stato membro sarebbero di effetto limitato se detti organismi non venissero combattuti simultaneamente e metodicamente su tutto il territorio della Comunità e se non se ne impedisse la propagazione».
A favore di questa tesi sta pure la circostanza che, già nel nel 1965, la Commissione aveva preparato una proposta di direttiva del Consiglio relativa a provvedimenti contro l'introduzione negli Stati membri di parassiti delle piante. Dallo stato attuale dei lavori relativi a questo testo si desume, come mostra un documento del gennaio 1973, che i provvedimenti di cui trattasi vengono tuttora considerati come necessari. L'eliminazione dei controlli al confine dello Stato destinatario deve avvenire gradualmente, una volta instauratasi la fiducia nel buon funzionamento dei controlli nello Stato di origine, e persino nella fase finale delle verifiche al confine devono essere ammesse per motivi determinati.
Si può quindi affermare con certezza — e con questo posso concludere l'esame della seconda questione — che i controlli fitosanitari al confine non devono venir considerati ingiustificati a causa della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1969 e del decorso del termine d'attuazione da essa contemplato.
3. Sulla terza questione
La terza questione infine verte sulla riserva contenuta nell'art. 36 del trattato CEE, secondo la quale le restrizioni all' importazione ivi contemplate non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria. Si deve dunque chiarire se i controlli fitosanitari effettuati senza eccezioni sulle mele importate costituiscano una discriminazione arbitraria ai sensi dell'art. 36, già per il fatto che le mele prodotte nella Repubblica federale di Germania non sono soggette ad un analogo obbligo di controllo in caso di spedizione all'interno del paese.
In proposito il governo federale ha sostenuto in via preliminare che il regolamento tedesco 20 aprile 1972 (relativo alla lotta contro il parassita di cui trattasi ed emanato per l'attuazione della direttiva 8 dicembre 1969) riserva alla merce nazionale un trattamento analogo, giacché nel complesso la messa in commercio delle mele è soggetta ad oneri della stessa entità. Dato l'obbligo di denunzia del possessore delle piante, il controllo viene effettuato nelle piantagioni a cura del competente ufficio e gli opportuni provvedimenti di lotta vengono adottati nei confronti delle piante. Se si tiene conto di tutti gli aspetti della questione, non si potrebbe quindi parlare di trattamento diverso delle merci importate nè quindi di discriminazione.
A ciò è stato ribattuto — a mio parere, con ragione — che nell'esaminare un'as-serita situazione di discriminazione non è ammesso effettuare un confronto a forfé, che rende difficili i controlli e possibile la violazione del divieto di discriminazione. Al contrario, ci si dovrebbe basare unicamente sulla sorte delle merci di cui trattasi nel caso concreto, onde stabilire se gli oneri siano realmente di pari entità. Ciò risulta chiaramente dalla giurisprudenza relativa agli artt. 12 e 95 (si veda in particolare la sentenza 2 e 3-62, 14 dicembre 1962, Commissione c. Granducato del Lussemburgo e Regno del Belgio, Racc. 1962, pag. 793, ma anche la sentenza 29-72, 14 dicembre 1972, Marimex, già menzionata sopra). Lo stesso vale manifestamente quando si tratta di applicare l'art. 36.
Il giudice proponente ha quindi giustamente rilevato che le mele nazionali, quando vengono messe in commercio, non sono soggette ad alcuna verifica paragonabile ai controlli al confine. Dato che i possessori di frutti nazionali non sono nemmeno soggetti all'obbligo di dichiarazione e di lotta, siamo perciò senza dubbio di fronte ad una differenza di trattamento, con la conseguenza che l'unica cosa che ci si può chiedere è se cionondimeno vada esclusa ogni discriminazione.
Se ora si esamina la questione posta in questi termini, ci si accorge subito che la discriminazione non sussiste non solo — come sostiene l'attrice — quando i controlli al confine fanno parte di una disciplina nazionale generale intesa a proteggere le piante, la quale applica a tutte le merci gli stessi criteri, cioè quando vengono seguiti criteri elaborati dalla giurisprudenza relativa a problemi di diritto tributario (si veda ad esempio la sentenza 29-72). Questa sarebbe una visione troppo limitata, come dimostra il caso in cui il rischio sussiste solo per le importazioni, non già per le merci nazionali, ad esempio perché nel territorio nazionale il parassita o germe non si è manifestato. La sola cosa che conta è perciò se — come sostiene la Commissione richiamandosi al disposto dell'art. 2 r) della sua direttiva 22 dicembre 1969 — esigenze concrete rendono necessaria una differenza di trattamento.
Da questo punto di vista è senza dubbio pertinente quello che il governo federale ha esposto. Ne risulta che all'interno il parassita viene efficacemente combattuto sulla pianta nella modesta zona infestata. Ciò renderebbe superflui ulteriori controlli al momento della messa in commercio, controlli che il paragrafo 19 della legge sulla protezione dei vegetali peraltro contempla, per il caso che altri provvedimenti si rivelino insufficienti. Dato che per le merci importate non è possibile procedere nello stesso modo, cioè combattere il parassita sulla pianta, non vi sarebbe altra risorsa all'infuori del controllo dei frutti importati. Se si volesse ottenere ad ogni costo la parità di trattamento, si giungerebbe al risultato che, all'interno, in luogo dell'efficace lotta sulla pianta si dovrebbero praticare i controlli al momento della messa in commercio, che sono molto meno efficaci, risultato che nessuno potrebbe considerare auspicabile.
La bontà di questa tesi mi sembra indiscutibile. D'accordo con la Commissione, ritengo però che essa non sia di per sé sufficiente. Sono necessarie ulteriori precisazioni, proposte dalla Commissione. In effetti l'obbligo di controllo all'importazione, al quale non faccia riscontro un controllo nazionale all'atto della messa in commercio, appare giustificato solo se sussiste realmente una diversa situazione anche sotto il profilio della gravità del pericolo. È quindi decisivo il come si presenti il rischio di infestazione all'atto dell'importazione. Se da una ragionevole valutazione di questo rischio da parte dello Stato membro di cui trattasi — valutazione la quale naturalmente, date le difficoltà della materia, è ampiamente discrezionale e nella quale si deve tener conto della frequenza dei casi come pure dell'efficacia delle misure di lotta adottate nella zona di origine della merce — emerge che per i prodotti importati il rischio è maggiore, in tale caso, ma solo in esso, i controlli fitosanitari al confine si possono ritenere giustificati.
In base a quanto è stato dedotto in giudizio appare fondata l'impressione che tale giustificazione non manchi attualmente per quanto riguarda le importazioni di mele dalla Francia. In ultima analisi, però una pronunzia in questo senso sarebbe fuori luogo nella presente causa, cioè in un procedimento pregiudiziale a norma dell'art. 177. Essa spetta unicamente al giudice proponente il quale può eventualmente procurarsi i dati occorrenti.
4.
Concludendo, propongo di risolvere come segue le questioni sollevate dal Verwaltungsgericht di Colonia:
a)
L'obbligo di fare esaminare i prodotti vegetali all'atto dell'importazione da altri Stati membri, allo scopo di accertare se siano infestati da determinati parassiti (con la conseguenza che il rifiuto di sottoporsi al controllo rende impossibile l'importazione) è atto a rendere le importazioni più difficili e più care — qualora le merci nazionali non siano sottoposte ad analoghi controlli al momento della messa in commercio — e va quindi considerato come una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del trattato CEE, a meno che non si tratti di un'eccezione contemplata dal diritto comunitario.
b)
Esami del genere possono essere giustificati ai sensi dell'art. 36 del trattato CEE, qualora esista un reale pericolo di contagio — tale che senza le misure di protezione l'incolumità delle piante nazionali sia minacciata — al qual proposito si deve tener conto della zona di provenienza della merce, dell'efficacia dei provvedimenti di lotta ivi adottate, dell'attendibilità dei certificati rilasciati dal paese d'origine, come pure eventualmente delle oscillazioni stagionali del rischio. La giustificazione non viene meno dalla data in cui gli Stati membri erano obbligati ad adottare i provvedimenti minimi contemplati dalla direttiva del Consiglio 8 dicembre 1969, relativa alla lotta contro la cocciniglia di San José.
I controlli fitosanitari effettuati senza eccezioni sulle mele importate da un altro Stato membro non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria ai sensi dell'art. 36 per il solo fatto che le mele nazionali non sono soggette allo stesso obbligo al momento della spedizione. La differenza di trattamento è lecita qualora la protezione delle piante nelle zone infestate del territorio nazionale sia adeguatamente efficace e una ragionevole valutazione degli elementi indicati sub b), per quanto riguarda i prodotti importati, porti a concludere che il rischio di contagio è maggiore.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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