CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 10 GIUGNO 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici
Il procedimento pregiudiziale, nel quale devo oggi esporre le mie conclusioni, verte sull'interpretazione del regolamento n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti. Si deve infatti accertare se determinati periodi assicurativi maturati in Algeria da un cittadino tedesco vadano presi in considerazione nell'applicare il suddetto regolamento.
Al riguardo, vorrei anzitutto illustrare i punti già chiariti in un altro procedimento, e precisamente nella causa 110-73 (sentenza 10 ottobre 1973, G. Fiege contro Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg — Raccolta 1973, pag. 1001).
L'Algeria, divenuta Stato indipendente il 1o luglio 1962, faceva in precedenza parte della Francia e rientrava nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 3. Ciò risultava dalla «Definizione dei territori e dei cittadini ai quali si applica il regolamento» contenuta nell'allegato A del regolamento medesimo: sotto la voce «Francia» erano infatti menzionati la Francia metropolitana, l'Algeria e i dipartimenti d'oltremare. Nell'allegato B, che, a norma dell'art. 3 del regolamento, precisava «per ciascun Stato membro, le legislazioni di sicurezza sociale alle quali il regolamento si applica e che sono in vigore nel suo territorio alla data dell' adozione del presente regolamento», erano indicate, sotto la voce «Francia», le legislazioni, applicabili anche in Algeria, concernenti «i regimi speciali di sicurezza sociale, in particolare il regime relativo alla sicurezza sociale nelle miniere».
Le predette disposizioni rimasero per un certo tempo in vigore anche dopo il conseguimento dell'indipendenza da parte dell'Algeria. Alla cancellazione di questo paese dall'allegato A del regolamento n. 3 si provvide soltanto il 30 giugno 1965 con l'art. 5 del regolamento n. 109/65 (GU 9 luglio 1965, n. 125).
Il predetto regolamento, entrato in vigore il 1o agosto 1965 (art. 16), prevedeva all'art. 16, n. 2, che l'art. 5 avesse effetto retroattivo dal 19 gennaio 1965. Il n. 2 dell'art. 16 cominciava però espressamente con le parole «salvi restando i diritti acquisiti anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 [il 1o agosto 1965]». Anche la menzione dell'Algeria nell'allegato B del regolamento n. 3 fu soppressa con effetto dal 19 gennaio 1965.
Occorre inoltre ricordare la legge francese del 26 dicembre 1964, con cui venne riconoscuito ai cittadini francesi residenti in Francia il diritto alla «convalida» piena e totale dei periodi assicurativi per la pensione di vecchiaia maturati in Algeria fino al 30 giugno 1962 ed il diritto ad un assegno per le pensioni d'invalidità spettanti in Algeria, quando l'evento assicurato fosse stato accertato non oltre il 30 giugno 1962.
Le predette disposizioni sono rilevanti anche per il presente procedimento.
Il ricorrente nella causa principale, il sig. Horst, che attualmente risiede in Germania, era affiliato in Germania alla Cassa di previdenza per i minatori ed ha maturato, sempre in Germania, 209 mesi d'assicurazione. Nel periodo compreso tra il 1o luglio 1960 ed il 30 giugno 1962 egli lavorò inoltre alle dipendenze della società petrolifera statale algerina; i relativi contributi previdenziali furono versati alla Caisse autonome de retraite et de prévoyance des mines d'Algerie.
La controveria di cui ci occupiamo verte precisamente sulla presa in considerazione dei periodi assicurativi maturati in Algeria, sia in relazione alla pensione concessa all'interessato con decorrenza dal 1o gennaio 1962 per un'inabilità professionale parziale sopravvenuta nel dicembre 1961 (Bergmannsrente), sia in relazione alla pensione concessagli a partire dal 3 luglio 1971 per inabilità professionale totale (Knappschaftsrente). La Bundesknappschaft, ente previdenziale tedesco competente in proposito, ritiene infatti, contrariamente all'opinione dell'interessato, che dei suddetti periodi non si debba tenere alcun conto.
Si giungeva così ad una causa — in un primo tempo limitata alla Bergmannsrente — di fronte al Sozialgericht di Hannover, che riteneva i periodi assicurativi algerini come periodi assicurativi francesi e condannava percio l'ente previdenziale a corrispondere al Sig. Horst una pensione maggiorata della quota corrispondente ai suddetti periodi.
La sentenza veniva successivamente annullata dal Landessozialgericht della Bassa Sassonia, che rigettava le pretese dell' attore anche nella parte concernente la Knappschaftsrente. Il Landessozialgericht riteneva infatti che l'aggiunta dei 25 mesi trascorsi dal lavoratore in Algeria ai 209 mesi utili ai fini previdenziali fosse in contrasto col sistema dell'art. 28 del regolamento n. 3 secondo cui l'assicurato non poteva avere una pretesa unitaria per i periodi assicurativi maturati in diversi Stati membri. Esso ravvisava inoltre un ostacolo alla presa in considerazione dei periodi assicurativi algerini nella circostanza che la menzione dell'Algeria era stata puramente e semplicemente cancellata dall'allegato A del regolamento n. 3 e che mancavano disposizioni transitorie concernenti gli eventi assicurati verificatisi prima del 19 gennaio 1965. Per quanto riguardava la Knappschaftsrente, veniva infine ritenuto determinante il fatto che l'evento assicurato si fosse prodotto dopo la cancellazione dell'Algeria dall'allegato A del regolamento n. 3.
Il sig. Horst ha allora proposto ricorso per cassazione (revision) dinanzi al Bundessozialgericht. Egli osserva innanzitutto che la già citata Caisse autonome de retraite et de prévoyance des mines d'Algérie è stata fino al 1o luglio 1962 un ente previdenziale francese, aggiunge che, per di più, la cancellazione dell'Algeria dall'allegato A del regolamento n. 3 può influire soltanto sui periodi assicurativi colà maturati dopo il 18 gennaio 1965 e conclude chiedendo — la causa verte attualmente su quest'unico punto — che siano dichiarati cumulabili ai sensi dei regolamenti n. 3 e n. 4 i periodi assicurativi da lui maturati in Algeria.
Da parte sua, la Bundesknappschaft resistente in cassazione, si fa forte essenzialmente d'un documento con cui la competente istituzione previdenziale francese, cioè la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, ha rifiutato, richiamandosi alla già citata legge francese del 20 dicembre 1964, di riconoscere come periodi assicurativi francesi i periodi maturati dal ricorrente in Algeria. Tale presa di posizione dell'ente francese vincolerebbe la resistente a norma dell'art. 1, lettera p), del regolamento n. 3.
Con ordinanza 4 dicembre 1974, il Bundessozialgericht ha sospeso il procedimento e sottoposto a codesta Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le due seguenti questioni pregiudiziali, vertenti sull'interpretazione del regolamento n. 3:
a)
Se ai fini del calcolo di una pensione a norma dei capitoli 2 e 3 del regolamento CEE n. 3 debba tenersi conto dei contributi versati in Algeria alla Caisse autonome de retraite et de prévoyance des mines d'Algérie da un cittadino tedesco prima del 19 gennaio 1965, anche nel caso in cui l'evento oggetto dell'assicurazione e la domanda dell'interessato — attualmente residente nella Repubblica federale tedesca — siano intervenuti successivamente alla data suddetta.
b)
Se il principio della partità di trattamento, sancito dall'art. 8 del regolamento CEE n. 3, comporti che il diritto alla pensione garantito dalla legge di uno Stato membro e fondato sui periodi assicurativi maturati in una regione di tale Stato nel frattempo divenuta stato indipendente, possa essere invocato anche dai cittadini di un altro Stato membro, che risiedano nella Comunità, ma non nel territorio del primo Stato.
Tali questioni mi suggeriscono le seguenti considerazioni.
Il problema di cui si discute consiste essenzialmente nello stabilire se si debba tener conto dei periodi assicurativi algerini nel caso in cui ciò possa influire sull'ammontare della pensione spettante all'interessato.
Non è qui il caso di domandarsi se il calcolo dei periodi assicurativi algerini possa concretamente influire sull'importo della pensione intorno a cui si controverte nella causa principale. Ciò attiene alla rilevanza pratica della sentenza, in altre parole ad un tipo di problemi che la Corte s'astiene, per principio, dall'esaminare. In proposito, osservo semplicemente quanto segue:
Dalla giurisprudenza della Corte (cfr., fra l'altro: causa 1-67, sentenza 5 luglio 1967, Stanislas Ciechelski c. Caisse régionale de sécurité sociale du Centre in Orléans (Raccolta 1967, pag. 211); causa 27-71, sentenza 10 novembre 1971, August Keller c. Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg (Raccolta 1971, pag. 885); causa 191-73, sentenza 28 maggio 1974, Rudolf Niemann c. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Raccolta 1974, pag. 571) si evince chiaramente che il cumulo di periodi assicurativi è inutile, quando il diritto alle prestazioni sia già altrimenti garantito dalla legislazione nazionale. Nel presente caso, la Commissione ha tuttavia osservato che il ricorrente potrebbe benissimo avere interesse al cumulo dei periodi assicurativi algerini, considerate le particolari caratteristiche della Knappschaftsrente. Non si può quindi di sicuro affermare che la questione sottoposta alla Corte dal Bundessozialgericht sia manifestamente irrilevante.
Posto che la Bundesknappschaft sembra poi ritenere di essere vincolata, per quanto riguarda il problema del se i periodi assicurativi algerini possano essere riconosciuti come periodi assicurativi dello Stato membro Francia, dalle decisioni degli enti previdenziali francesi, ritengo opportuno dimostrare subito che tale opinione si fonda sopra un'errata interpretazione del diritto comunitario. Nell'art. 1, lettera p), del regolamento n. 3 — disposizione cui si richiama la Bundesknappschaft — si dice in effetti che l'espressione «periodi assicurativi» comprende «i periodi di contribuzione o di occupazione così come sono definiti o presi in considerazione come periodi d'assicurazione secondo la legislazione relativa ad un regime contributivo sotto la quale essi sono stati compiuti». Il suddetto testo non può tuttavia, palesemente, essere interpretato nel senso che solo l'ente previdenziale dello Stato in cui si sono maturati i periodi di contribuzione o d'assicurazione possa effettuare il riconoscimento dei medesimi. Gli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3, nonché l'art. 33 del regolamento n. 4, lasciano comprendere, senza possibilità d'equivoco, che anche un ente previdenziale tedesco è pienamente competente a decidere, se necessario, sulla cumulabilità dei periodi assicurativi algerini. Soltanto l'eventuale accertamento delle prestazioni collegate ai periodi assicurativi maturati all'estero — nella fattispecie in Algeria — spetta, in forza dell'art. 34 del regolamento n. 4, all'istituzione francese. Ciò risulta in modo lampante dalle osservazioni svolte al riguardo dalla Commissione. È perciò superfluo, nel presente caso, insistere ancora su questo punto.
Passiamo ora alle questioni vere e proprie, affrontando per prima quella attinente al calcolo dei periodi assicurativi algerini in un eventuale cumulo di periodi assicurativi. Alla luce dei chiarimenti fornitici dalla Commissione, la loro soluzione non mi appare troppo difficile.
Per il cumulo di periodi assicurativi in relazione a pensioni d'invalidità del tipo B — in cui le prestazioni d'invalidità sono generalmente commisurate alla durata dell'assicurazione — ed alle pensioni di vecchiaia, gli artt. 26 e 27 del regolamento n. 3 si limitano a richiedere che l'assicurato sia stato sottoposto successivamente o alternamente alla legislazione di due o più Stati membri. In base a ciò che s'è già detto nella descrizione della fattispecie, per quanto attiene ai periodi assicurativi algerini, si tratta puramente e semplicemente di delimitare la sfera d'applicazione del regolamento n. 3, quale risultava dagli allegati A e B, e di precisare gli effetti del successivo regolamento n. 109/65.
Ciò premesso, si possono distinguere, per quanto interessa il presente procedimento, tre periodi:
—
il periodo terminato il 30 giugno 1962;
—
il periodo compreso tra il 1o luglio 1962 ed il 18 gennaio 1965;
—
il periodo compreso tra il 19 gennaio 1965 ed il 31 luglio 1965.
I periodi assicurativi maturati in Algeria quando tale paese faceva ancora parte della Francia vanno considerati come periodi maturati in seno all'ordinamento previdenziale francese e sono quindi senz' altro cumulabili. In proposito, è rilevante — come ha ben dimostrato la Commissione — soltanto il versamento dei contributi, non già il verificarsi dell' evento assicurato o la presentazione della domanda, fatti che il Bundessozialgericht, invece, manifestamente ritiene determinanti.
Tra il 1o luglio 1962 ed il 18 gennaio 1965, l'Algeria continuò ad essere menzionata nell'allegato A del regolamento n. 3, come è provato dal regolamento n. 109/65. Lambito d'applicazione territoriale del regolamento n. 3 comprendeva perciò ancora l'Algeria, sebbene questo paese fosse ormai divenuto indipendente e non facesse più parte della Francia. Si può dunque, sotto questo aspetto, affermare che il regolamento n. 3 venne mantenuto in vigore senza limitazioni per quanto riguardava i periodi assicurativi maturati in Algeria da cittadini degli Stati membri, o perlomeno — come ha giustamente osservato la Commissione — l'«apparentia juris» invita ad una simile conclusione. Poiché, d'altra parte, non fu adottata una disciplina transitoria con norme che derogassero espressamente alle sovraddette disposizioni, il principio della certezza del diritto impone di giungere per il periodo in esame alle stesse conclusioni formulate per il periodò precedente.
Mi sembra giusto, per ragioni di completezza, trattare anche il terzo periodo, che non è però oggetto della domanda di pronunzia pregiudiziale. In questo periodo — terminato il giorno precedente l'entrata in vigore del regolamento n. 109/65, cioè il 31 luglio 1965 — l'Algeria non rientrava ormai più nella sfera d'applicazione del regolamento n. 3 (cfr. art. 16, n. 2, a) del regolamento n. 109/65). Si deve tuttavia ricordare che la cancellazione dell'Algeria dall'allegato A è avvenuta con effetto retroattivo. Per questo motivo la disposizione transitoria dell' art. 16, n. 2, stabilì che restassero salvi i diritti acquisiti anteriormente al 1o agosto 1965
Ciò può solo essere, interpretato nel senso che si deve tener conto anche dei periodi assicurativi algerini maturati nel predetto lasso di tempo. Giustamente la Commissione ha fatto osservare che i «diritti quesiti» di cui al citato regolamento possono anche essere aspettative di diritto e non necessariamente diritti alle prestazioni già sorti in conseguenza del verificarsi dell'evento assicurato. La Commissione ha potuto, in proposito, non soltanto richiamarsi alla relativa giurisprudenza della Corte (cfr. causa 100-63, sentenza 15 luglio 1964, J. G. van der Veen, vedova di J. Kaisbeek, c. Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank e 9 altri (Raccolta 1964, pag. 1091); causa 4-66, sentenza 13 luglio 1966, J. E. Hagenbeek, vedova Labots, c. Raad van Arbeid Arnhem (Raccolta 1966, pag. 579), ma altresì osservare che la predetta interpretazione corrisponde a principi generali, internazionalmente riconosciuti, dalla previdenza sociale, quali si ritrovano, ad esempio, nell'art. 22, n. 2, della Convenzione internazionale in materia di lavoro 1935, n. 48, sulla conservazione dei diritti a pensione dei lavoratori migranti.
In relazione a tutti e tre i periodi considerati, si giunge quindi, per quanto riguarda i periodi assicurativi algerini, al medesimo risultato.
Con ciò sono stati raccolti tutti gli elementi necessari per risolvere la prima questione. Si potrebbe tutt'al più aggiungere, prendendo posizione in merito al punto di vista lasciato trasparire dal Bundessozialgericht nell'ordinanza di rinvio, che la soluzione testé illustrata prescinde dal fatto che si possano, o meno, far valere pretese di natura previdenziale nei confronti d'un ente francese. Anche su questo punto la Commissione ha — seconde me — svolto un'argomentazione convincente. Per di più, dalla giurisprudenza della Corte (causa 110-73) risulta con chiarezza che l'allegato A del regolamento n. 3, nella sua versione originaria, imponeva senz'altro agli enti previdenziali francesi di tener conto dei diritti acquisiti in Algeria da lavoratori migranti prima del 19 gennaio 1965.
Le osservazioni finora svolte dovrebbero già consentire al Bundessozialgericht di risolvere la controversia su cui è stato chiamato a pronunziarsi. Giudico quindi superfluo discutere anche la seconda questione che, in ultima analisi, ha solo portata sussidiaria. Vorrei tuttavia ricordare che essa pure è stata oggetto d'un interessante e convincente esame da parte della Commissione.
Propongo pertanto che le questioni sottoposte alla Corte dal Bundessozialgericht siano risolte come segue:
Ove ciò sia necessario per l'acquisto, la conservazione o il recupero di diritti a prestazioni, i periodi assicurativi maturati in Algeria anteriormente al 31 luglio 1965 vanno presi pienamente in considerazione nel calcolo delle pensioni di cui ai capitoli 2 e 3 del regolamento CEE n. 3, anche se il verificarsi dell'evento assicurato e la presentazione della domanda di pensione sono posteriori alle predetta data.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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