CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 10 GIUGNO 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Il presente procedimento trae origine da una domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta a questa Corte dalla Cour de cassation francese nella causa dinanzi ad essa pendente fra la Caisse primaire d'assurance maladie di Sélestat, ricorrente, e l'Association du foot-ball club di Andlau, resistente.
Andlau e Sélestat sono situate entrambe in Alsazia, nel dipartimento del Basso Reno.
Agli inizi del 1970, e precisamente il 14 febbraio, l'11 aprile ed il 17 maggio 1970, la resistente organizzava alcune serate danzanti per le quali ingaggiava uri complesso musicale tedesco diretto da Peter Schworer. I cinque componenti di tale complesso erano tutti cittadini tedeschi, residenti nella Repubblica federale di Germania.
L'art. L 242-1 del Code de la sécurité sociale (Codice della previdenza sociale) francese dispone che chiunque si esibisca in spettacoli pubblici sia assicurato, indipendentemente dalla sua nazionalità, presso l'ente previdenziale francese all' uopo competente. Gli obblighi normalmente ricadenti sul datore di lavoro sono in questo caso addossati alla persona che abbia richiesto, anche occasionalmente, le prestazioni dell'artista. La materia è disciplinata, per quanto qui ci interessa, dall'art. 29, s) del libro I del Code du travail, secondo cui l'ingaggio d'un suonatore si presume costituire un contratto di lavoro, salvo la possibilità di dimostrare che l'interessato è invece un «commerciante».
Richiamandosi alle predette norme, la ricorrente ingiungeva alla resistente di versare, nella sua qualità di datore di lavoro, i contributi previdenziali (in tutto 812,50 FF) calcolati per l'attività svolta dai cinque membri del complesso musicale Schworer nelle tre occasioni già menzionate.
L'appello presentato dalla resistente dinanzi alla Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale (Commissione di prima istanza per le controversie in materia previdenziale) del Basso Reno veniva accolto con la motivazione che, nel caso di specie, la legislazione francese non si poteva applicare a causa degli artt. 13, n. 1, c), del regolamento n. 3 del Consiglio (nella versione modificata) ed 11, n. 2, del regolamento n. 4 del Consiglio.
Contro la predetta decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
Come ricorderete, i regolamenti (CEE) n. 3 e n. 4 (sostituiti nel 1972 dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72) furono emanati nel 1958 dal Consiglio, cui l'art. 51 del trattato CEE imponeva di «adottare in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori».
Dato che non esiste una versione inglese autentica dei regolamenti n. 3 e n. 4, citerò dal testo francese ( 2 )
Gli artt. 12-15 del regolamento n. 3, raccolti sotto il titolo «Disposizioni sulla legislazione da applicarsi», contenevano una serie di regole il cui scopo — come è stato messo bene in luce dalla giurisprudenza di questa Corte — consisteva nel garantire che, normalmente, un lavoratore fosse sempre soggetto alla legislazione previdenziale d'un solo Stato membro, in modo da evitare, nell'interesse non soltanto del lavoratore e del suo (o suoi) datore(i) di lavoro, ma pure degli enti previdenziali degli Stati membri, cumuli o inutili complicazioni che avrebbero, per la loro natura, rappresentato un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità (cfr. causa 92-63, Nonnenmacher c. Sociale Verzekeringsbank, Racc. 1964, pagg. 567 — 570; causa 19-67, Sociale Verzekeringsbank c. Van der Vecht, Racc. 1967, pagg. 416 — 419; causa 35-70, Manpower c. Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, Racc. 1970, pag. 1257; causa 73-72, Bentzinger c. Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, Racc. 1973, pag 288; causa 13-73, Angenieux c. Hakenberg, Racc. 1973, pagg. 948 — 951). É opportuno osservare che il principio enucleato dalle predette sentenze è ora espressamente enunciato, in termini persin più categorici, dall'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che recita:
«Il lavoratore cui è applicabile il presente regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.» (GU 5 luglio 1971, n. L 149, pag. 2).
Gli art. 12 — 15 del regolamento n. 3 possono perciò essere esattamente definiti, con un'espressione presa a prestito dal diritto internazionale privato, come norme sulla «scelta di legge».
La regola generale, valevole per i lavoratori di terra, era fissata dall'art. 12, n. 1, come segue:
«Fatte salve le disposizioni del presente titolo, i lavoratori subordinati o assimilati occupati nel territorio di uno Stato membro sono sottoposti alla legislazione di tale Stato, anche se risiedono nel territorio di un altro Stato membro o se il loro datore di lavoro o la sede dell'impresa che li occupa si trovano nel territorio di un altro Stato membro.» (GU 16 dicembre 1958, n. 30).
L'art. 12, n. 2, conteneva una regola analoga con riferimento ai lavoratori marittimi, che erano sottoposti alla legislazione dello Stato sotto la cui bandiera navigavano, purché si trattasse d'uno Stato membro della Comunità.
L'art. 13 prevedeva alcune eccezioni alle regole generali fissate nell'art. 12.
Il n. 1, a), del predetto articolo si occupava dei lavoratori, dipendenti da un datore di lavoro stabilito sul territorio di uno Stato membro, inviati dal predetto datore di lavoro a svolgere temporaneamente la loro attività sul territorio d'un altro Stato membro, essi rimanevano sottoposti alla legislazione del primo Stato.
Il n. 1, b), trattava, dettagliatamente, dei lavoratori dipendenti da imprese di trasporti.
Il n. 1, c), aveva due commi.
Il primo, che è quello con cui la Commission de première instance ha motivato la propria decisione, era del seguente tenore:
«I lavoratori subordinati o assimilati diversi da quelli di cui alla lettera b) che svolgano normalmente la loro attività sul territorio di più Stati membri, sono soggetti alla legislazione dello Stato membro sul territorio del quale hanno la loro residenza.» (GU 16 dicembre 1958, n. 30).
Il secondo comma dell'art. 13, n. 1, c), riguardava i lavoratori normalmente occupati sul territorio di più Stati membri, escluso quello di residenza.
L'art. 13, n. 1, d), s'occupava dei lavoratori al servizio di un'impresa posta a cavallo della frontiera tra due Stati membri.
L'art. 13, n. 2, conteneva alcune norme per i lavoratori marittimi che si trovassero in determinate situazioni.
Non ho bisogno di soffermarmi sugli artt. 14, 14 bis e 15, che non hanno alcuna immediata rilevanza per il presente caso, se si eccettua la circostanza che anch'essi miravano manifestamente ad evitare che, di norma, un lavoratore risultasse contemporaneamente sottoposto alla legislazione previdenziale di più Stati membri.
Del pari, non ritengo neccessario indugiare sull'art. 11, n. 2, del regolamento n. 4, che recitava:
«Quando la legislazione tedesca in forza dell'art. .13, lettere b) o c) del regolamento, è applicabile ad un lavoratore dipendente da un datore, di lavoro che non si trovi nel territorio della Repubblica federale di Germania, detta legislazione deve essere applicata come se questo lavoratore fosse occupato nel suo luogo di residenza.»
È ora generalmente riconosciuto - mi sembra - che tale norma era di portata ridótta: essa serviva soltanto ad individuare l'ente previdenziale tedesco competente nel caso d'un lavoratore che si trovasse sottoposto alla legislazione tedesca esclusivamente in forza dell'art. 13, n. 1, lettere b) o c).
La Cour de cassation domanda a questa Corte d'interpretare gli artt. 13, n. 1, e 11, n. 2, ed in particolare, di risolvere le seguenti questioni:
«1. Se la normativa tedesca in materia di previdenza sociale si applichi ad un musicista tedesco, residente in Germania, iscritto o no nella Repubblica federale di Germania alla previdenza sociale, vuoi come lavoratore dipendente, vuoi come lavoratore indipendente, e che esplica occasionalmente in Francia un'attività di lavoratore dello spettacolo normalmente soggetta al regime previdenziale francese dei lavoratori dipendenti ed assimilati.
2. In caso affermativo, se all'applicazione dei regolamenti comunitari consegua l'esonero dai contributi normalmente dovuti dal datore di lavoro francese agli enti previdenziali francesi per l'occupazione in Francia di lavoratori dello spettacolo e il determinarsi di una situazione ad esso più favorevole nell'ipotesi di occupazione di musicisti tedeschi che nell'ipotesi di occupazione di musicisti francesi;
3. Se, in caso d'infortunio sul lavoro o durante il tragitto verificatosi in Francia, gli enti previdenziali francesi non dovrebbero corrispondere delle prestazioni ai musicisti tedeschi.»
A mio parere, tali questioni potrebbero venir facilmente risolte ove si trattasse d'un suonatore tedesco, residente in Germania, considerato come «lavoratore subordinato o assimilato» (nel senso di cui al regolamento n. 3) non solò in Francia, ma anche in Germania, e, di conseguenza, assicurato come «lavoratore subordinato o assimilato» anche in Germania. In questo caso, infatti, si applicherebbe evidentemente l'art. 13, n. 1,. c), del regolamento e la regola «sulla scelta di legge» contenuta in tale articolo rinvierebbe alla legislazione tedesca.
La ricorrente ha sostenuto, sia dinanzi alla Cour de Cassation, sia dinanzi a. questa Corte, che l'art. 13, n. 1, c), riguardava unicamente il pagamento delle prestazioni e non poteva quindi esoneare un datore di lavoro francese dal versamento dei contributi previsti dalla legislazione francese. La predetta affermazione è, a mio avviso, palesemente inesatta. Come è stato precisato dalla Commissione nelle sue molto utili osservazioni, la «legislazione» d'uno Stato membro, cui si riferivano tutte le norme degli artt. 12 e 13, era definita dall'art. 1, b) del regolamento n. 3 in modo tale da lasciar capire che la suddetta espressione comprendeva l'intero complesso di norme che nello Stato membro considerato s'applicavano alle forme di, previdenza sociale disciplinate dal regolamento. Il sistema stesso del regolamento consente, inoltre, di affermare che, nella mente dei suoi autori, versamento dei contributi e ricevimento delle prestazioni erano, fatta eccezione per i sistemi non contributivi,, strettamente collegati. Credo perciò di poter concludere che, quando una disposizione dell'art. 13 rendeva applicabile ad un lavoratore la legislazione previdenziale d'un determinato Stato membro, detta legislazione s'applicava al lavoratore, sia con riguardo ai contributi, sia con riguardo alle prestazioni.
La Commissione ha menzionato, nelle sue osservazioni, una difficoltà originata dal fatto che l'art. 13,. n. 1, c), adoperava l'espressione «normalmente», mentre la -questione proposta dalla Cour de cassation si riferisce al caso d'un lavoratore che solo occasionalmente ha svolto la propria attività in uno Stato membro diverso da quello di residenza. L'attività occasionale in un altro Stato membro sarebbe stata in realtà disciplinata dall'art. 13, n. 1, a). Io non credo tuttavia che tale attività possa essere stata regolata esclusivamente dalla disposizione testé ricordata. C'era un'importante differenza tra l'art. 13, n. 1, a), e l'art. 13, n. 1, c): il primo concerneva soltanto il lavoratore dipendente da un singolo datore di lavoro, mentre il secondo s'applicava a prescindere dal numero dei datori di lavoro dell'interessato (cfr. cause Bentziger e Hakenberg, entrambe già menzionate). Sostenere che l'art. 13, n. 1, c), s'applicava solo a chi lavorasse «normalmente» e non anche a chi lavorasse «occasionalmente» per vari datori di lavoro in diversi Stati membri condurrebbe non solo ad eludere lo scopo principale del sistema contenuto negli artt. 12 — 15, ma, per -di più, a farlo in una maniera completamente assurda. Si dovrebbe infatti riconoscere che il lavoratore migrante occasionale poteva, a differenza del lavoratore migrante normale, essere sottoposto -contemporaneamente alla legislazione previdenziale di più Stati membri per il fatto che la sua emigrazione aveva carattere occasionale. Secondo me, era implicito nell'art. 13, n. 1, c), che la disciplina valida per il lavoratore migrante normale doveva «a fortiori» essere valida per il lavoratore migrante occasionale. La distinzione fra l'attività normale e quella occasionale avrebbe potuto — credo — assumere rilevanza solo nel caso in cui l'interessato lavorasse normalmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza, svolgendo tuttavia occasionalmente qualche attività nello Stato di residenza. Si sarebbe allora potuto affermare che l'attività occasionale dell'interessato nello Stato di residenza non giustificava una deroga alla regola generale posta dall'art. 12, n. 1, né il conseguente as soggettamento alla legislazione dello Stato di residenza. La situazione sopra prospettata non è però quella con cui abbiamo a che fare nel caso di specie.
Mantenendo ancora fermo l'assunto che il suonatore in questione fosse considerato come un «lavoratore subordinato o assimilato» tanto in Francia quanto in Germania e fosse, in tale qualità, assicurato anche in Germania, passo a trattare la seconda e la terza questione.
La seconda questione è suddivisa in due parti.
Nella prima parte, si domanda se all'applicazione dei regolamenti comunitari consegua l'esonero dai contributi normalmente dovuti dal datore di lavoro francese per l'occupazione in Francia di lavoratori dello spettacolo. La risposta a questa prima domanda è ovviamente affermativa, senza bisogno di ulteriori precisazioni.
Nella seconda parte, si domanda se, in conseguenza di quanto sopra, l'applicazione dei regolamenti comunitari rendeva più vantaggioso per il datore di lavoro francese ingaggiare musicisti tedeschi anziché musicisti francesi. Signori, non credo che questa Corte possa risolvere per intero la questione. Da una parte, si deve infatti tener conto di quanto l'ordinamento tedesco può stabilire circa gli obblighi d'un datore di lavoro francese in un caso come quello di specie; dall' altra, si deve considerare quale efficacia abbia l'apparato amministrativo e giudiziario disponibile per far valere tali obblighi. Gli autori del regolamento n. 3 avevano senz'altro previsto che gli enti previdenziali d'uno Stato membro potessero, se necessario, riscuotere i contributi dovuti dai datori di lavoro in altri Stati membri. L'art. 51 del regolamento recitava infatti:
«Il ricupero dei contributi dovuti a una istituzione di uno degli Stati membri può effettuarsi sul territorio di un altro Stato membro secondo la procedura amministrativa e con le garanzie e i privilegi applicabili al ricupero dei contributi dovuti a una istituzione corrispondente del secondo Stato. L'applicazione delle presente disposizione sarà regolata con accordi bilaterali che potranno anche concernere la procedura giudiziaria del ricupero dei contributi.»
Per quanto mi consta, nessun accordo di tal genere è stato stipulato tra Francia e Germania. Ciò non significa, tuttavia, che l'art. 51 sia rimasto lettera morta.
Anche la terza questione è suddivisa in due parti. Con essa si domanda infatti se gli enti previdenziali francesi avrebbero dovuto corrispondere prestazioni previdenziali ai musicisti tedeschi:
a)
nel caso di infortunio sul lavoro in Francia;
b)
nel caso di infortunio «in itinere» in Francia.
Nelle ipotesi da me precedentemente prospettate, entrambi i problemi appaiono di facile soluzione.
La risposta al questito sub a) va - come ha rilevato la Commissione — ricercata nell'art. 29 del regolamento n. 3, e specialmente nei nn. 1) e 7) del suddetto articolo. In breve, a norma di tali disposizioni, il musicista tedesco avrebbe avuto diritto ad ottenere prestazioni in denaro dagli enti previdenziali francesi e prestazioni in natura dagli enti previdenziali tedeschi. Poiché gli enti francesi avrebbero poi potuto pretendere dalla competente istituzione tedesca il rimborso delle spese sostenute, nessun onere sarebbe, in ultima analisi, ricaduto sul sistema previdenziale francese.
La risposta al quesito sub b) si può trovare — come ancora una volta ha messo in luce la Commissione — nella già citata sentenza emessa da questa Corte nella causa Van der Vecht. In quell'occasione, la Corte applicò il principio generale, enunciato dall'avvocato generale Gand (Racc. 1967, pag. 421), secondo cui la località in cui s'è verificato un infortunio «in itinere» non può influire sulla legislazione previdenziale da applicarsi al lavoratore infortunato. Una volta che, in base agli artt. 12 e 13 del regolamento, fosse stata individuata la legislazione da applicarsi ad un lavoratore, tale legislazione, ed essa sola, era e rimaneva applicabile al lavoratore interessato, in qualunque luogo si fosse poi verificato un infortunio. Una diversa soluzione «rappresenterebbe la negazione del sistema unitario voluto dal regolamento n. 3». Anche in questo caso, fermi restando i presupposti in precedenza enunciati, nessun onere ricadrebbe sul sistema previdenziale francese.
La controversia sarebbe così risolta se fosse provato che il sig. Schworer ed i suoi orchestrali erano assicurati in Germania come «lavoratori subordinati o assimilati». In realtà, ciò non è affatto certo: la Commission de première instance ha solamente constatato che il sig. Schworer era iscritto, personalmente, alla «Kaufmännische Krankenkasse Halle» di Friburgo in Brisgovia, organismo la cui denominazione lascia pensare ad un ente previdenziale per lavoratori autonomi. Secondo la resistente, tutti i componenti del complesso avrebbero sottoscritto ad Andlau, il 20 febbraio 1971, un documento con cui dichiaravano d'essere affiliati ad un ente previdenziale tedesco. La Commission de première instance non sembra tuttavia aver accertato l'esattezza di detta affermazione, né è stato precisato a quale titolo i musicisti sarebbero stati assicurati. La Commission de première instance non s'è neppure pronunziata espressamente sugli argomenti avanzati dalla ricorrente secondo cui il compenso sarebbe stato diviso fra i musicisti in parti uguali ed il sig. Schworer non sarebbe stato un «commerciante». In effetti, la generale inadeguatezza degli accertamenti compiuti da quel collegio ha fornito alimento all'impugnazione della ricorrente ed alle critiche della Commissione.
Si comprende quindi - oserei dire - perché la prima questione sottopostavi dalla Cour de cassation adombri una doppia alternativa, che potrebbe essere formulata come segue:
«La soluzione suggerita per il caso in cui il musicista interessato fosse assicurato in Germania come “lavoratore subordinato o assimilato” rimarrebbe valida anche nell'ipotesi che il suddetto musicista (a) fosse assicurato come lavoratore autonomo oppure (b) non fosse assicurato affatto?»
Ricorrente e resistente sono d'accordo nell'affermare che la soluzione sarebbe la stessa a qualunque titolo l'interessato fosse assicurato in Germania e per tutto il periodo in cui egli fosse rimasto assicurato. La Commissione sostiene invece che, applicandosi il regolamento n. 3 ai soli «lavoratori subordinati o assimilati», l'art. 13, n. 1, c), entra in gioco solo quando l'interessato operi in diversi Stati membri come «lavoratore subordinato o assimilato». Tale presa di posizione è, a mio avviso, troppo rigida.
Voi ricorderete certamente che questa Corte ha già avuto più volte occasione di pronunziarsi sulla portata del termine «assimilato» nel contesto ora in esame. Detto termine indica che all'interessato viene riconosciuta dall'ordinamento previdenziale d'uno Stato membro una posizione largamente parificata a quella di un lavoratore subordinato. Con la sentenza n. 75-63 (Hockstra c. Bedrijfsvereniging Detailhandel, Racc. 1964, pag. 349) è stata, ad esempio, riconosciuta la qualità di lavoratore assimilato ad una persona cui l'ordinamento olandese aveva consentito di procedere, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, al versamento di contributi volontari. Con la sentenza n. 19-68 (De Cicco c. Landesversicherungsanstalt Schwaben, Racc. 1968, pag. 627) un autotrasporta: tore indipendente italiano, che, nel rispetto della legge italiana, s'era assicurato presso un ente previdenziale costituito innanzitutto per i lavoratori subordinati, s'è visto riconoscere il diritto di cumulare i periodi assicurativi così maturati coni periodi assicurativi maturati come salariato in Germania al fine di raggiungere il diritto a pensione previsto dal regolamento n. 3. Si può poi ancora ricordare la causa 23-71 (Janssen c. Mutualités Chrétiennes, Racc. 1971, pagg. 863-865), nella quale si è ritenuto «lavoratore assimilato» un tale che, pur senza un preciso rapporto di lavoro, aveva aiutato il pro prio padre nella conduzione della fattoria familiare. Nel predetto caso, la decisione si fondava sul fatto che la legislazione belga, della quale si trattava nella fattispecie, assimila i familiari «aiutanti» a lavoratori salariati. Da ultimo, nella causa Hakenberg (Racc. 1973, pag. 946), la Corte ha ritenuto pacifico che un rappresentante di commercio, operante per conto di numerose industrie francesi, senza tuttavia essere alle dipendenze d'alcuna di esse, doveva venire considerato come lavoratore «assimilato» per quanto riguardava l'applicazione del Code de la sécurité sociale francese.
Il concetto di «lavoratori subordinati e assimilati» non era quindi di stretta interpretazione. Benché si trattasse d'un concetto di diritto comunitario, esso mutuava ogni volta il proprio specifico contenuto dalle singole legislazioni nazionali. Ciò premesso, mi sembra errato voler limitare l'applicazione dell'art. 13, n. 1, c), al solo caso ih cui l'interessato fosse considerato come «lavoratore subordinato o assimilato» dalle legislazioni di tutti gli Stati membri in cui lavorava. Si deve di nuovo ricordare che lo scopo implicito degli artt. 12 e 13 era di evitare cumuli e inutili complicazioni del tipo di quelli cui si riferiscono le citate sentenze. Simili non auspicabili cumuli e complicazioni potevano sorgere, sia nel caso in cui l'interessato fosse assicurato come «lavoratore subordinato o assimilato» in uno Stato membro ed a diverso titolo in un altro Stato membro, sia nel caso in cui fosse un «lavoratore subordinato o assimilato» in entrambi gli Stati.
Mi si potrebbe chiedere se, dato per esatto il mio punto di vista, non diventi forse pertinente l'obiezione suggerita dalla Cour de cassation:
«Un impresario di spettacoli francese non troverebbe in tal caso più conveniente ingaggiare musicisti tedeschi indipendenti anziché musicisti francesi?»
Si deve nuovamente rispondere — mi sembra — che ciò dipende dalla relativa legislazione tedesca in quanto i lavoratori autonomi devono, normalmente, stabilire i propri onorari tenendo conto, fra l'altro, dei contributi previdenziali a loro carico. Esattamente lo stesso si sarebbe potuto dire per un musicista francese avente la qualità di «commerciante».
Quale sarebbe stata infine la situazione se il musicista in questione non fosse stato assicurato affatto in Germania? Io ritengo, signori, che in tal caso l'art. 13, n. 1, c), non si sarebbe potuto applicare: esso presupponeva infatti che l'interessa to non solo lavorasse in più Stati membri, ma altresì si trovasse in una posizione tale da poter essere «a prima vista» ritenuto soggetto alle normative previdenziali di più Stati. Altrimenti non sorgerebbe alcun problema di «scelta di legge». Ho letto le osservazioni presentate alla Corte ed ho ascoltato la discussione orale: nessuno suggerisce per la questione una soluzione diversa da quella di cui sopra.
Propongo pertanto che le questioni sottopostevi dalla Cour de cassation siano risolte come segue:
1.
L'art. 13, n. 1, c), del regolamento n. 3 va interpretato nel senso che la normativa tedesca in tema di previdenza sociale si applicava, escludendo così la legislazione francese, ad un musicista tedesco, residente nella Repubblica federale ed affiliato ad un ente previdenziale tedesco, vuoi come lavoratore subordinato, vuoi come lavoratore indipendente, che svolgesse occasionalmente la propria attività in Francia.
2.
L'applicazione del suddetto articolo nelle predette circostanze aveva perciò l'effetto d'esonerare il datore di lavoro francese dai contributi altrimenti dovuti agli enti previdenziali francesi per l'occupazione del musicista, pur senza rendere necessariamente più vantaggioso l'ingaggio di musicisti tedeschi anzichè di musicisti francesi.
3.
Nella fattispecie considerata sub 1) nessun onere sarebbe, in ultima analisi, ricaduto sul sistema previdenziale francese nell'eventualità d'un infortunio sul lavoro od «in itinere» subito in Francia dal predetto musicista.
4.
L'art. 13, n. 1, c), non s'applicava nelle circostanze considerate sub 1) a meno che il musicista non fosse affatto assicurato in Germania.
5.
L'art. 11, n. 2, del regolamento n. 4 del Consiglio va interpretato nel senso ch'esso assumeva rilievo soltanto per l'individuazione del competente ente previdenziale tedesco, una volta stabilito, in base all'art. 13, n. 1, b) o c), del regolamento n. 3, che ad un determinato lavoratore s'applicava la legislazione tedesca.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
( 2 ) Le citazioni in francese sono state sostituite con i corrispondenti passi del testo italiano dei regolamenti nn. 3 e 4 (N. d. tr.).
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