CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 18 GIUGNO 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
L'appellante nella causa in cui è stata sollevata la questione che oggi dobbiamo trattare è un cittadino italiano, il sig. Anselmetti, che dal 1958 ha prestato lavoro subordinato — a quanto pare come minatore — nel Belgio, dove risiedeva con la famiglia. Nel dicembre 1963, egli veniva riconosciuto inabile al lavoro per causa di malattia. Perciò, in forza della legislazione belga (sulle cui caratteristiche tornerò in seguito), egli percepisce una «indennità d'invalidità».
Inoltre — ed è questo l'oggetto principale del presente procedimento — gli vengono corrisposti gli assegni familiari contemplati dalla legge belga. Il versamento veniva effettuato dapprima nella misura normale; dopo un certo tempo, per un importo maggiorato. Sembra che quest' ultimo sia stato versato fino al novembre 1965, cioè fino al momento in cui l'Anselmetti tornava con la famiglia in Italia, dove attualmente risiede. Da allora, il pagamento degli assegni avveniva nuovamente nella misura normale, in quanto l'ente debitore belga applicava l'art. 40 del regolamento comunitario n. 3, relativo alla previdenza sociale per il lavoratori migranti, il quale recita:
«Un lavoratore subordinato …, che abbia figli che risiedono o sono allevati nel territorio di uno Stato membro che non sia il paese competente, ha diritto, per detti figli, agli assegni familiari secondo le disposizioni della legislazione del paese competente, fino a concorrenza dell' ammontare degli assegni attribuiti dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono e sono allevati detti figli».
Solo alla data del 1o ottobre 1972, cioè con l'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 (GU n. L 149, del 5. 7. 1971), sostituitosi al regolamento n. 3, riprendeva il versamento degli assegni nell'ammontare maggiorato, a quanto pare in ottemperanza allo spirito del nuovo regolamento.
Contestando la legittimità della temporanea riduzione degli assegni familiari spettantigli, l'Anselmetti adiva il Tribunal du travail di Charleroi e, poiché la sua domanda veniva respinta, interponeva appello dinanzi alla Cour du travail di Bruxelles.
Egli sostiene che, nel suo caso, non si doveva applicare l'art. 40 del regolamento n. 3, norma che riguarderebbe soltanto i lavoratori attivi, e richiama inoltre l'art. 10 dello stesso regolamento, che vieta le discriminazioni basate sulla residenza del lavoratore interessato.
La Cassa di compensazione, appellata, assume invece che l'applicazione dell'art. 40 era legittima, in quanto i periodi di invalidità andrebbero assimilati a periodi di attivitá, e le prestazioni per invalidità sarebbero semplici indennità, revocabili qualora l'inabilità al lavoro risulti inferiore ad un certo grado. In ogni caso, l'art. 42 — il quale stabilisce che i beneficiari di una pensione o di una rendita dovuta in forza della legislazione di un solo Stato membro, e che risiedano nel territorio di un altro Stato membro, hanno diritto agli assegni familiari in conformità delle disposizioni della legislazione del paese debitore della pensione o della rendita come se risiedessero in questo paese — potrebbe, a suo avviso, applicarsi solo qualora si tratti di pensioni o di rendite a carattere permanente.
Seguendo il suggerimento dell'appellante, il giudice belga, con sentenza 20 dicembre 1974, ha sospeso il procedimento e sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
1.
Se gli artt. 10 e 42 (quest'ultimo nella nella nuova versione risultante dal regolamento n. 1/64) del regolamento n. 3 comprendano fra i «beneficiari d'una pensione o di una rendita» anche il lavoratore migrante beneficiario di ciò che l'art. 53 della legge belga 9 agosto 1963 sull'assicurazione malattia ed invalidità (citata nell'allegato F del regolamento n. 3) chiama testualmente «indennità d'invalidità».
2.
In caso negativo, se i principi fondamentali dei diritti acquisiti, da una parte, e della libera circolazione dei lavoratori, dall'altra, principi cui si ispira il regolamento n. 3, implichino l'inopponibilità d'una norma interna incompatibile con l'applicazione degli artt. 40 e 41 del predetto regolamento.
Prima di passare all'esame delle suddette questioni, vorrei prendere brevemente in considerazione — come ho accennato — le norme vigenti in materia nel Belgio.
Secondo la legge 9 agosto 1963 sull'assicurazione malattia e invalidità, all'assicurato spettava dapprima, per un anno dall'accertamento dell'inabilità al lavoro, una «indemnité d'incapacité primaire». Successivamente egli percepiva, per due anni, una «indennité d'incapacité prolongée», che, in caso di applicazione di convenzioni internazionali, pare fosse equiparata alla «indemnité d'invalidité». Infine, veniva corrisposta una «indemnité d'invalidité», spettante agli uomini fino ai 65 anni, alle donne fino ai 60 anni, cioè fino al momento in cui gl'interessati cominciavano a fruire della pensione d'anzianità. Con legge 27 giugno 1969, entrata in vigore il 1o gennaio 1970, l'indennità per inabilità prolungata veniva abolita, cosicché l'assicurato, in caso di inabilità al lavoro, aveva diritto all'indennità d'invalidità dopo il decorso di un solo anno. Quanto agli assegni familiari, in linea di massima essi venivano corrisposti nell'ammontare maggiorato dal momento in cui l'interessato maturava il diritto all'indennità d'invalidità. È questa la ragione per cui anche l'appellante nella causa principale ha percepito per un certo periodo gli assegni nell'importo superiore alla misura normale, anche prima che entrasse in vigore il regolamento n. 1408/71.
Ora, la Cour du travail di Bruxelles ha chiesto in primo luogo se gli artt. 10 e 42 del regolamento n. 3 comprendano fra i suddetti «beneficiari d'una pensione o d'una rendita» anche i lavoratori migranti che, nel Belgio, percepiscano — come l'appellante nella causa principale — una «indennità d'invalidità», vale a dire prestazioni del tipo A ai sensi dell' art. 24 del regolamento n. 3, calcolate indipendentemente dalla durata dei periodi di assicurazione compiuti. Si deve stabilire, in altri termini, come vada intesa la nozione di «pensione» o «rendita», ai sensi delle norme sopra richiamate.
In base agli argomenti svolti in particolare dalla Commissione nel corso del procedimento, la soluzione del problema non mi sembra presentare eccessive difficoltà.
Ritengo, ad esempio, che la Commissione abbia dimostrato in modo convincente come la circostanza messa in rilievo dalla Cassa, appellata nella causa principale, secondo cui l'indennità d'invalidità contemplata dalla legislazione belga ha carattere compensativo, sia in realtà irrilevante, poiché la corrispondente funzione è propria di tutte le prestazioni previdenziali.
Né le pensioni o rendite devono necessariamente avere carattere di permanenza. In proposito è interessante, ad esempio, il fatto che la legge lussemburghese parla espressamente di «pension d'invalidité», anche qualora la prestazione non sia attribuita per invalidità permanente.
Neppure la revocabilità di determinate prestazioni, in caso di mutamento della situazione di fatto, porta necessariamente a concludere che le prestazioni stesse non possano essere delle pensioni. In proposito, basta pensare ad esempio alla pensione spettante alla vedova, a questa corrisposta solo finché essa non abbia contratto nuovo matrimonio e, ciò nonostante, contemplata fra le prestazioni a favore dei superstiti, nel titolo III, capitolo 3, del regolamento n. 3, che si riferisce espressamente alle «pensioni».
Perciò — condividendo il parere della Commissione — ritengo che l'unico criterio decisivo per definire la nozione di «pensione» o «rendita» debba ravvisarsi nella lunga durata delle circostanze che hanno fatto sorgere il diritto alla prestazione. Caratteristica di una pensione è l'essere una prestazione permanente, nel senso, cioè, di una prestazione corrisposta fino a quando non mutino le circostanze.
L'«indennità di invalidità» esistente nel Belgio rientra quindi, senza alcun dubbio, come analoghe prestazioni contemplate dalla legislazione di altri Stati membri ed espressamente qualificate «pensioni», nella nozione di «pensione» o «rendita». Ad essa si applicava perciò, durante il periodo di validità del regolamento n. 3, l'art. 42 dello stesso, a norma del quale il trasferimento della residenza in un altro Stato membro non poteva influire sull'entità degli assegni familiari.
A ciò potrebbe aggiungersi, con la Commissione — tenendo conto del richiamo contenuto nella questione formulata dal giudice a quo —, che è irrilevante la circostanza per cui nell'art. 24 e nell'allegato F del regolamento n. 3 si parla, a proposito dell'invalidità, unicamente di prestazioni. Essa non consente certo di concludere che il regolamento n. 3 non contenga disposizioni in merito a pensioni d'invalidità. L'escludere dalla sfera d'applicazione di tale regolamento i regimi relativi alle pensioni d'invalidità sarebbe infatti in contrasto col sistema generale del regolamento stesso, nonché con lo spirito dell'art. 51 del trattato CEE, che del resto parla anch'esso unicamente di «prestazioni». Condivido perciò il parere della Commissione, secondo cui il termine «prestazioni» corrisponde manifestamente ad una nozione generale, comprendente senz'altro — come si desume dagli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 — anche le pensioni e le rendite. Questa nozione ed il senso in cui essa viene intesa nell'art. 24 e nell'allegato F del regolamento n. 3 non ostano, quindi, a che l'«indennità d'invalidità» belga venga qualificata come una pensione o rendita.
Ciò premesso, risulta chiaro, a mio avviso, come vada risolta la prima questione sottopostavi dalla Cour du travail di Bruxelles. Non mi sembrano necessari ulteriori argomenti. Ciò vale in primo luogo per il rilievo formulato dal Governo italiano nel senso che, in seguito all' adozione del regolamento n. 1408/71, l'indennità in questione viene considerata come una pensione, senza che sia intervenuto alcun cambiamento della situazione giuridica nel Belgio, e nonostante il fatto che l'art. 77 del regolamento n. 1408/71 non apporti alcuna modifica rispetto a quanto stabiliva l'art. 42 del regolamento n. 3. Lo stesso vale anche per quanto rilevato dall'appellante nella causa principale, il quale ha fatto presente che l'«Institut national d'assurance maladie-invalidité» considera l'indennità d'invalidità come una pensione, ed ha concluso che non vi è alcun valido motivo per cui la «Caisse d'allocations familiales» debba qualificarla diversamente. Questi argomenti, comunque, contribuiscono a rafforzare il mio punto di vista.
Data la chiarezza di questo risultato, non mi sembra necessario procedere anche all'esame della seconda questione, formulata per il caso di soluzione negativa della prima. Può quindi rimanere aperta, fra l'altro, la questione del se — come ritiene il Governo italiano — alla stessa conclusione possa giungersi facendo riferimento al regolamento n. 1612/68 (GU n. L 257, del 19. 10. 1968) ed alla nozione di «vantaggi sociali» ivi contenuta.
Propongo perciò di risolvere come segue la questione pregiudiziale della Cour du travail di Bruxelles:
A norma del regolamento n. 3, relativo alla previdenza sociale per i lavoratori migranti, fra i beneficiari di pensioni o di rendite ai sensi degli artt. 10 e 42 sono compresi i lavoratori migranti titolari di «indennità d'invalidità», in quanto tale prestazione, considerato il carattere permanente delle circostanze per cui è stata attribuita, debba essere qualificata come una pensione.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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