CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI
DEL 12 GIUGNO 1975
Signor presidente,
signori giudici,
1.
Al fine di stabilire se una norma interna sia applicabile a un lavoratore migrante, il giudice di rinvio chiede l'interpretazione dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento CEE del Consiglio n. 3 e della disposizione corrispondente del regolamento CEE del Consiglio n. 1408/71 (articolo 45, paragrafo 1). Queste norme, su cui la Corte si è più volte pronunciata, prevedono la totalizzazione dei periodi d'assicurazione e dei periodi equivalenti compiuti in diversi Stati membri al fine dell'acquisto del diritto a prestazioni sociali da parte del lavoratore che sia stato sottoposto successivamente alla legislazione di due o più Stati membri.
La norma del diritto interno in relazione alla quale sono state poste le domande d'interpretazione è il paragrafo 1248, n. 2, del Reichsversicherungsordnung in una sua precedente versione. Prevedendo la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, esso dispone che questa pensione di vecchiaia spetta anche all'assicurato che ne faccia domanda dopo aver compiuto il sessantesimo anno di età, qualora abbia maturato il periodo assicurativo minimo prescritto e sia stato disoccupato ininterrottamente almeno da un anno.
Il lavoratore interessato, attore nella causa principale, al momento in cui ha presentato la domanda per l'applicazione della suddetta disposizione nazionale aveva compiuto sessant'anni di età e maturato il periodo assicurativo richiesto, e inoltre era disoccupato da più di un anno. La difficoltà per la autorità nazionali deriva peraltro dal fatto che, durante tale periodo di disoccupazione, l'interessato non risultava iscritto presso l'ufficio di collocamento tedesco in quanto risiedeva in Francia.
Nella sentenza, ora impugnata davanti al Bundessozialgericht, con la quale il Landessozialgericht ha dichiarato infondata la domanda del lavoratore, si afferma che né la legislazione germanica, né i regolamenti CEE nn. 3 e 1408 contengono una disposizione la quale preveda l'assimilazione di un periodo di disoccupazione trascorso in Francia a un periodo corrispondente che, secondo la legislazione nazionale considerata, deve essere stato maturato in territorio germanico. Nell'ordinanza di rinvio a questa Corte, il Bundessozialgericht osserva che un periodo di disoccupazione maturato al di fuori del territorio della Repubblica federale non è assimilato, né dall'articolo 1, lettere r) e s) del regolamento n. 3, né dall'articolo 1, lettere r) e s) del regolamento n. 1408, a un periodo equivalente nel senso di queste disposizioni. Infatti esso non fa parte del periodo d'assicurazione o assimilato necessario per l'apertura del diritto, nè vien preso in considerazione per il calcolo della prestazione.
Per questa ragione il Bundessozialgericht pone ora la questione se, in applicazione dell'articolo 27, n. 1, dei regolamento n. 3 e dell'articolo 45, n. 1, del regolamento n. 1408, ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, siano da considerare equivalenti anche i periodi di disoccupazione maturati in un altro Stato membro quando, secondo la legislazione nazionale, un periodo siffatto entra in rilievo solo come elemento addizionale, rispetto ai periodi necessari per l'acquisto del diritto a pensione, al solo fine dell'apertura anticipata del diritto già acquisito virtualmente e computato indipendentemente dallo stesso periodo addizionale.
2.
Non vi è dubbio che la normativa comunitaria intesa a coordinare le legislazioni sociali degli Stati membri, al fine di eliminare qualsiasi sperequazione di trattamento fra lavoratori in ragione della nazionalità, per assicurare la libertà di circolazione dei lavoratori nella Comunità, tende a superare per molti riguardi il principio di territorialità a cui sono improntate le singole legislazioni nazionali, nel senso di considerare rilevanti per l'applicazione di ciascuna di queste anche situazioni relative al lavoratore che si siano verificate in uno Stato membro diverso da quello della cui legislazione si tratta. Molte disposizioni dei regolamenti comunitari si riferiscono specificamente a fatti o situazioni sussistenti al di fuori del territorio di uno Stato membro per ricollegar loro degli effetti giuridici ai fini dell'applicazione della legislazione sociale di quello Stato. La Commissione, nelle sue osservazioni, ha citato tutta una serie di esempi al riguardo.
Ma la questione che ora ci si pone è se, anche in assenza di una disposizione comunitaria che preveda esplicitamente la rilevanza di un fatto estraneo al territorio di uno Stato, quest'evento verificatosi in altro Stato membro possa essere assimilato a un fatto corrispondente che fosse avvenuto nello Stato nel quale è richiesta la prestazione dal lavoratore.
Sarebbe certamente eccessivo affermare in linea generale il superamento a ogni riguardo del principio di territorialità per l'applicazione ai lavoratori comunitari delle legislazioni sociali nazionali; ma sarebbe altrettanto inammissibile partire dall'idea opposta, secondo cui, come regola generale, non sarebbe possi: bile ammettere ai fini dell'applicazione di una legislazione sociale nazionale la rilevanza di fatti che si siano svolti al di fuori del territorio dello Stato, salva espressa disposizione contraria. La giurisprudenza della Corte ci mostra come dei fatti verificatisi al di fuori del territorio di un determinato Stato membro debbano essere assimilati, anche in mancanza di specifiche disposizioni in tal senso, a fatti corrispondenti che la legislazione nazionale considera produttori di effetti giuridici soltanto se verificatisi sul territorio nazionale: rammentiamo al riguardo soprattutto la sentenza nella causa n. 15-69 (Ugliola, Raccolta 1969, p. 368). La Corte rifacendosi ai principi generali che reggono la materia, ha considerato assimilabile al servizio militare compiuto in Germania un periodo corrispondente di servizio militare compiuto dal lavoratore migrante italiano nel proprio paese. Se il legame territoriale ha potuto essere superato in relazione allo svolgimento di un'attività così strettamente legata allo Stato, qual è la prestazione del servizio militare nelle sue forze armate, e se in relazione a questo ha potuto essere considerato anche il vantaggio collegato dalla legislazione nazionale sul piano dell'anzianità del lavoratore, a maggior ragione dovrà applicarsi lo stesso criterio d'assimilazione a un periodo di disoccupazione il quale riguarda il lavoratore in tale sua qualità molto più direttamente che non il periodo del servizio militare. La localizzazione sul territorio nazionale della disoccupazione e la sua risultanza formale mediante l'iscrizione del lavoratore nelle apposite liste degli uffici di collocamento dello Stato considerato, se possono essere rilevanti in linea di principio ai fini dell'attribuzione dei sussidi previsti al riguardo, non si impongono invece minimamente, né per ragioni pratiche, né per altre ragioni, quando si tratti di considerare un periodo di disoccupazione al solo fine dell'apertura di un diritto a pensione di vecchiaia, soprattutto dal momento che il periodo di disoccupazione non entra nel computo dell'ammontare della pensione stessa, ma viene solo richiesto come requisito addizionale per il godimento anticipato di un diritto già acquisito sulla base dei periodi d'assicurazione già compiuti.
È opportuno rammentare a questo riguardo che l'articolo 51 a) del trattato CEE dispone, a favore dei lavoratori, il cumulo non soltanto dei periodi d'assicurazione e assimilati, bensì «di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste».
Se il computo del periodo di disoccupazione dopo il sessantesimo anno d'età del lavoratore non è necessario per la sua acquisizione del diritto a pensione, esso è però necessario per il sorgere del diritto a ottenere in concreto il beneficio prima del tempo normale previsto. In questo senso, il tener conto di tale periodo può considerarsi compreso nel disposto, largamente inteso, dell'articolo 51, al quale si è riferito il legislatore comunitario nel sesto considerando del regolamento n. 1408, in riferimento al perseguimento degli obiettivi della libera circolazione dei lavoratori e della loro parità di trattamento, in particolare per quanto riguarda il beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale, «qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza».
Il non tener conto del periodo di disoccupazione compiuto in un altro Stato membro potrebbe anche costituire una di quelle discriminazioni dissimulate che, come ha precisato la Corte nella sentenza in causa n. 152-73 (Sotgiu, Raccolta 1974, p. 164), sono vietate dal regolamento CEE del Consiglio n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori.
La sentenza nella causa n. 2-72 (Murru, Raccolta 1972, p. 336) ha stabilito che, se uno Stato membro, in base alla sua legislazione sociale interna, assimila un periodo di disoccupazione a un periodo d'assicurazione, gli altri Stati membri devono considerare il periodo di disoccupazione compiuto da un lavoratore nel primo Stato come un periodo assicurativo. Il Governo italiano, nelle sue osservazioni presentate in questa procedura, osserva che se gli Stati sono in tal modo obbligati a osservare una fictio juris consistente nell'equiparazione del periodo di disoccupazione a un periodo assicurativo, a più forte ragione dovranno tener conto del fatto reale della disoccupazione quando esso entra in rilievo ai fini dell'applicazione di una legislazione nazionale semplicemente come fatto storico di per sé considerato.
D'altronde, tenuto conto della libertà di spostamento dei lavoratori in tutta l'area comunitaria, è innegabile che la disoccupazione, in qualsiasi Stato essa si verifichi, finisce per assumere ormai il carattere di un problema d'interesse comune collegato alla vita del lavoratore in tutti gli Stati; è un fatto quindi che può assumere rilevanza comunitaria sul piano economico e sociale. Non è quindi ingiustificato trarne anche delle conseguenze giuridiche. Questa riflessione può valere a suffragare la conclusione a cui si è giunti, sulla base della giurisprudenza e alla luce dei principi generali circa la rilevanza che assume in uno Stato membro, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 3, e dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1408, un periodo di disoccupazione compiuto in altro Stato membro ai fini dell'apertura anticipata di un diritto a pensione di vecchiaia.
Non riteniamo di potere accogliere l'argomento in contrario, a cui si riferisce il Bundessozialgericht nella sua ordinanza di rinvio, secondo cui l'articolo 27, riferendosi all'acquisto, al mantenimento e al recupero del diritto alle prestazioni, non concerne periodi di disoccupazione che la legge nazionale richiede non per riconoscere un diritto a pensione, né per calcolarne l'ammontare, ma soltanto per anticiparne l'apertura. Una norma che consente la totalizzazione di periodi d'assicurazione o assimilati per l'acquisto di un diritto e che a tal riguardo, come già si è indicato, obbliga perfino, a certe condizioni, gli Stati ad assimilare a periodi d'assicurazione i periodi di disoccupazione compiuti in altri Stati, deve consentire a fortiori la presa in considerazione di un fatto obiettivamente certo, qual è la disoccupazione comprovata dall' iscrizione del lavoratore nelle apposite liste dello Stato di residenza, al solo fine di ammettere il godimento anticipato di un diritto a pensione.
Riconosciamo che nella prospettiva delle autorità nazionali può essere insoddisfacente di dover tener conto di un periodo di disoccupazione maturato in altro Stato membro, qualora nella stessa epoca quel lavoratore, se si fosse iscritto nella lista di disoccupazione del primo Stato, avrebbe potuto agevolmente trovare un lavoro. Peralto, a parte che nel nostro caso non si tratta di riconoscere un sussidio al disoccupato, e a parte anche la circostanza per cui nessun lavoratore disoccupato può essere obbligato ad accettare la prima offerta di lavoro che gli viene fatta, si osserva che inconvenienti del genere potrebbero essere eliminati mediante un miglior coordinamento delle attività degli uffici di collocamento nazionali. Questa considerazione non pare quindi suscettibile di infirmare la conclusione a cui si è pervenuti.
Concludiamo proponendo alla Corte di rispondere come segue alla domanda del Bundessozialgericht:
A norma dell'articolo 27, n. 1, del regolamento CEE del Consiglio n. 3 e dell'articolo 45 n. 1, del regolamento CEE del Consiglio n. 1408/71 sulla sicurezza sociale dei lavoratori, per l'applicazione di una legge nazionale che subordina la concessione anticipata di pensioni di vecchiaia alla condizione supplementare del compimento di un periodo minimo di disoccupazione nel territorio dello Stato, è da considerare produttivo degli stessi effetti un periodo di disoccupazione maturato in condizioni corrispondenti sul territorio di un altro Stato membro, pur quando esso non sia da computare per l'acquisizione del diritto e non entri nel calcolo delle prestazioni.
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