CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 18 GIUGNO 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Il presente procedimento è iniziato in seguito a rinvio pregiudiziale effettuato dal Tribunale amministrativo di Colonia. L'attrice nella causa dinanzi ad esso pendente è la ditta I. Schroeder KG. Per ragioni tecniche, che non starò ad illustrare, i convenuti sono formalmente due: l'«Oberstadtdirektor» (capo dell'amministrazione comunale) della città di Colonia, e la città stessa, da lui rappresentata; in pratica, la parte convenuta è la municipalità di Colonia.
Nella causa principale è intervenuto anche il pubblico ministero presso il Tribunale amministrativo. Le osservazioni scritte ch'egli intendeva presentare a questa Corte sono pervenute fuori termine e non vanno quindi prese in considerazione.
I fatti che hanno dato origine alla controversia, e che ritengo importante conoscere, non risultano dall'ordinanza di rinvio del Verwaltungsgericht, né vengono narrati nella memoria depositata dall' attrice. Li desumo dalle osservazioni presentate dalla Commissione e dalla convenuta nella causa principale, osservazioni che, nella parte relativa ai fatti, non sono state contestate.
Pare che, nel periodo dicembre 1972 — giugno 1973, l'attrice abbia importato nella Repubblica federale di Germania 18 partite di carne in iscatola dalla Francia e 8 partite della stessa merce dall' Ungheria. In occasione di ciascuna importazione, la merce veniva sottoposta, come prescritto dalle norme tedesche vigenti in materia, ad un controllo sanitario pubblico, inteso ad accertare la sua idoneità all'alimentazione umana. Si deve presumere, benché non venga mai detto espressamente, che detto controllo sia stato effettuato da funzionari che agivano per conto della città di Colonia. L'ispezione dava luogo alla riscossione dei relativi diritti, per un importo di 16366,31 DM, a carico dell'attrice. La convenuta sostiene che l'imposizione di tali diritti era conforme alle norme tedesche e autorizzata, in particolare, dal combinato disposto del § 23 del «Fleischbeschaugesetz» (legge sull'ispezione delle carni) 29 ottobre 1940 (RGBl, I, pag. 1463) nella versione 30 giugno 1970 (BGBl, I, pag. 805) e della «Auslandsfleischbeschaugebührenverord-nung» (regolamento relativo ai diritti per l'ispezione delle carni estere) 29 febbraio 1972 (BFB1,1, pag. 265).
L'interessata impugnava dinanzi al Verwaltungsgericht i provvedimenti che le imponevano il pagamento dei suddetti diritti, sostenendo che questi costituiscono tasse d'effetto equivalente a dazi doganali all'importazione e sono quindi vietati dal diritto comunitario. Quanto ai diritti relativi alle importazioni dalla Francia, essa si riferiva, evidentemente, agli artt. 9, 12 e 13 del trattato CEE, che avevano ormai piena efficacia diretta. Quanto agli oneri sulle importazioni dall'Ungheria, l'attrice si richiamava a determinate norme contenute nei regolamenti adottati dal Consiglio in forza dell'art. 43 del trattato, vale a dire, nel caso di prodotti a base di carni suine, all'art. 17, n. 2, del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121 (relativo all'organizzazione comune del mercato delle carni suine) e, nel caso dei prodotti a base di carni bovine, all'art. 20, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805 (relativo all'organizzazione comune del mercato delle carni bovine). Entrambe queste norme vietano la riscossione di qualsiasi tassa d'effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni dei relativi prodotti da paesi terzi.
Il 21 novembre 1974, il Tribunale amministrativo di Colonia si pronunziava in senso favorevole all'attrice per quanto riguarda i diritti riscossi sulle importazioni dalla Francia. In proposito, esso si riferiva fra l'altro alla sentenza di questa Corte nella causa 29-72 (seconda sentenza Marimex, Racc. 1972, pag. 1309) e ad una successiva pronunzia del Bundesverwaltungsgericht, in senso conforme (sentenza 8 marzo 1974, NJW 1974, pag. 2196). Contro il provvedimento del Verwaltungsgericht, la convenuta ha interposto appello dinanzi all'Oberverwaltungsgericht di Münster.
Alla stessa data del 21 novembre 1974, il Verwaltungsgericht ordinava la sospensione del procedimento per quanto riguarda le importazioni dall'Ungheria e sottoponeva a questa Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la locuzione “la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa d'effetto equivalente” nel senso di cui all'art. 17, n. 2, del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine… e la locuzione “la riscossione di tasse d'effetto equivalente ad un dazio doganale” nel senso di cui all'art. 20 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine … comprenda anche il diritto per l'ispezione delle carni estere, ai sensi del § 23 della legge 29 ottobre 1940 sull'ispezione sanitaria delle carni … nella versione del 23 giugno 1970 … in relazione al regolamento 29 febbraio 1972 relativo al diritto per l'ispezione delle carni estere …».
A chiarimento di quanto esso chiede, il Tribunale aggiunge, nella sua ordinanza:
«All'applicazione della costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee — inter alia la sentenza 14 dicembre 1972, causa 29-72, Racc. 1972, pag. 1309 — osta la considerazione che, a norma dell'art. 9 e dell'art. 13 del trattato CEE, è semplicemente vietato agli Stati membri della Comunità il riscuotere fra loro dazi doganali all'importazione o all'esportazione nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente.»
Sono d'accordo con l'attrice nella causa principale, la quale ritiene che la questione di cui il Verwaltungsgericht chiede la soluzione consiste in pratica unicamente nello stabilire se il Consiglio avesse il potere, in forza del trattato, di vietare la riscossione di tasse d'effetto equivalente sulle importazioni da paesi terzi.
A mio avviso, signori, non vi è alcun dubbio che il Consiglio avesse questo potere. La Corte lo ha affermato nelle cause riunite 37 e 38-73 (seconda sentenza Diamantarbeiders, Racc. 1973, pag. 1603), nella quale, anzi, essa è andata oltre, statuendo che, a partire dall'attuazione della tariffa doganale comune, gli Stati membri non possono istituire unilateralmente nuovi oneri gravanti sulle merci importate direttamente da paesi terzi, né aumentare quelli in vigore a tale data. In questa sentenza la Corte ha accennato, in particolare, al potere del Consiglio di vietare la riscossione di oneri siffatti mediante disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune (ved. Racc. 1973, pag. 1623).
Vorrei aggiungere che, in numerose sentenze precedenti, la Corte ha dichiarato che la nozione di tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali ha la stessa portata nel trattato e nei regolamenti adottati dal Consiglio per l'attuazione della politica agricola comune e, di conseguenza, nel contesto degli scambi fra Stati membri e in quello del commercio coi paesi terzi (ved., ad esempio, sentenze 43-71, Politi, Racc. 1971, pag. 1039; 84-71, prima causa Marimex, Racc. 1972, pag. 89; 34-73, Variola c. Amministrazione italiana delle finanze, Racc. 1973, pag. 981). Ovviamente, il fine cui è informato il divieto d'imporre tasse d'effetto equivalente a dazi doganali non è lo stésso nel caso degli scambi intracomunitari e in quello degli scambi con paesi terzi. Nel primo caso, il divieto ha lo scopo di evitare discriminazioni fra i prodotti di uno Stato membro e quelli di altri Stati membri, in modo da garantire, per quanto possibile, la libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità; nel secondo caso, invece, esso mira a garantire l'uniformità nell'atteggiamento dei vari Stati membri nei confronti dei paesi terzi. Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza che ho testé richiamato, gli effetti concreti del divieto sono, in entrambi i casi, gli stessi.
Sia la Commissione, sia la convenuta nella causa principale hanno depositato delle memorie in cui vengono ampiamente esaminati gli antefatti e il merito della controversia, tanto sotto il profilo del diritto comunitario, quanto dal punto di vista del diritto tedesco, e nelle quali vengono addirittura svolti argomenti che riguardano, a mio parere, la sfera della tecnica legislativa. Le loro osservazioni, che sono state ampliate nella fase orale del procedimento, sono di grande interesse, ma — se ho ben compreso il senso della questione sottoposta a questa Corte dal Verwaltungsgericht di Colonia — non sembrano del tutto pertinenti. Esse riguardano principalmente, da un lato, l'opportunità che il Consiglio adotti una direttiva — per la quale, a quanto pare, esiste da tempo una proposta — a complemento della sua precedente direttiva n. 72/462/CEE, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi, in modo da risolvere gli analoghi problemi che sorgono per l'importazione di carni in iscatola o altrimenti conservate dai suddetti paesi, nonché, d'altro lato, la questione del se, alla luce dei principi stabiliti da questa Corte nella seconda sentenza Marimex (ed in altre pronunzie precedenti e successive), debba ritenersi che le norme tedesche considerate imponessero effettivamente alle merci importate tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, o non costituissero invece il conguaglio di corrispondenti oneri gravanti sugli analoghi prodotti tedeschi. Su quest'ultimo punto dovrà pronunziarsi — a quanto pare — l'Oberverwaltungs-gericht di Münster, nel procedimento d'appello dinanzi ad esso pendente. Esso potrà naturalmente sottoporvi in via pregiudiziale, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, qualsiasi questione la cui soluzione si presenti dubbia sul piano del diritto comunitario. Non ritengo, invece, che dobbiate esprimere in merito il vostro parere nel presente procedimento.
Resta, certo, l'inconveniente che la questione sottopostavi dal Verwaltungsgericht di Colonia fa espresso riferimento alle norme tedesche da applicare nella fattispecie, mentre, in conformità all'interpretazione che questa Corte ha dato dell'art. 177, essa avrebbe dovuto essere formulata in termini generali. Credo però, signori, che questa difficoltà — nonostante ch'essa venga posta particolarmente in rilievo nelle osservazioni della Commissione e della convenuta nella causa principale — sia di natura puramente formale.
Proporrei quindi di risolvere nel seguente modo la questione sottoposta a questa Corte dal Verwaltungsgericht:
«L'art. 17, n. 2, del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, relativo all'organizzazione comune del mercato delle carni suine, e l'art. 20, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione del mercato delle carni bovine, vietano agli Stati membri d'imporre tasse d'effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, da paesi terzi, delle merci soggette ai suddetti regolamenti. Il criterio per stabilire se un onere gravante su tali importazioni abbia effetto equivalente ad un dazio doganale è lo stesso criterio che si applica per quanto riguarda gli scambi fra Stati membri».
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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