CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 9 LUGLIO 1975 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
La presente causa è stata sottoposta alla Corte, in via pregiudiziale, dal pretore di Enna.
Gli attori nella causa principale sono taluni lavoratori italiani che, avendo svolto attività subordinata nella Repubblica federale tedesca ed essendo rimasti in seguito disoccupati, rientravano in Italia.
Non riuscendo a trovare un'occupazione nemmeno in tale Stato, essi chiedevano all'ente italiano competente (l'Istituto nazionale della previdenza sociale, convenuto nella causa principale) il versamento delle indennità di disoccupazione, sostenendo di possedere i requisiti a tal fine stabiliti dalla legislazione italiana in materia, e precisamente dall'art. 19 del RDL 14 aprile 1939, n. 636. Tale articolo recita:
«In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione ed almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a un'indennità giornaliera fissata in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione.»
Finora il giudice a quo non ha accertato se tutti gli attori, o almeno alcuni di essi, posseggano effettivamente tali requisiti.
Il convenuto respingeva la domanda degli interessati richiamandosi all'art. 69 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408. Come ricorderete, tale regolamento, emanato per l'attuazione dell'art. 51 del trattato CEE, costituisce la disciplina comunitaria attualmente in vigore in materia di applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. L'art. 69 del regolamento disciplina la situazione dei disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo «Stato competente». A tal fine, l'art. 1, lett. q), definisce la nozione di «Stato competente», richiamandosi a quella di «istituzione competente» di cui allo stesso articolo, sub o). Comunque, non ritengo opportuno analizzare tali definizioni, giacché è pacifico che nella fattispecie lo «Stato competente» è la Repubblica federale tedesca, dove gli attori sono stati occupati ed assicurati per l'ultima volta.
L'art. 69 dispone che il disoccupato il quale abbia diritto a prestazioni in forza della legislazione dello Stato competente e si rechi in un altro o in altri Stati membri per cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni a determinate condizioni ed entro dati limiti. In particolare, «prima della sua partenza, egli deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione» (GU n. L 149/2 del 5.7. 1971). Tuttavia, gli uffici o enti competenti di tale Stato possono autorizzarlo a partire prima della scadenza di tale termine.
Il motivo addotto dal convenuto per respingere la domanda degli attori è che questi sono partiti dalla Germania prima della scadenza delle quattro settimane senza esserne stati autorizzati.
Sembra che, nella causa principale, una delle parti — non si sa bene quale — abbia sollevato la questione della possibile applicazione dell'art. 71 del regolamento n. 1408/71. Tale norma — che tratta dei «disoccupati che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato, competente» — divide tali soggetti in due categorie, «lavoratori frontalieri» e «lavoratori diversi da quelli frontalieri», per le quali prevede rispettivamente una disciplina diversa. Nella causa principale, il convenuto ha sostenuto che alla seconda categoria appartengono solo i lavoratori stagionali, i lavoratori dei trasporti internazionali, i viaggiatori di commercio ed il personale diplomatico, vale a dire i lavoratori che, pur essendo occupati all' estero, conservano la residenza nel paese d'origine.
Il pretore di Enna, comunque, ha sottoposto alla Corte due questioni. In primo luogo, egli chiede che venga precisata la nozione di «lavoratore frontaliero» di cui all'art. 71. Ad onor del vero, l'espressione usata nell'ordinanza di rinvio è «lavoratore giornaliero»; tuttavia, come riconoscono concordemente sia il convenuto che la Commissione (gli attori non hanno presentato osservazioni alla Corte), il giudice a quo è certamente incorso in un lapsus calami, giacché nell'art. 71 non v'è alcun accenno ai «lavoratori giornalieri». In secondo luogo, il pretore chiede «se l'art. 69, che prescrive un periodo d'attesa di quattro settimane sia preclusivo, in caso di inosservanza, per il lavoratore di ottenere l'indennità di disoccupazione nello Stato membro a cui egli appartiene».
Dinanzi alla Corte, il convenuto ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità di tali questioni: a suo avviso, il giudice a quo avrebbe dovuto accertare se l'indennità di disoccupazione spettasse agli attori in forza della sola legislazione italiana; l'opportunità del rinvio pregiudiziale avrebbe dovuto essere valutata alla luce della soluzione data a questo problema di fondo. A mio avviso, tale argomento va respinto: nulla impediva al pretore di Enna di chiedere alla Corte l'interpretazione di una norma di diritto comunitario, ove ciò gli apparisse opportuno, prima di statuire sulla questione di diritto interno. La Corte può rifiutarsi di rispondere ai quesiti sottopostile dal giudice nazionale solo quando questi appaiano manifestamente non pertinenti (si veda, ad esempio, la sentenza nella causa 13-68, Salgoil, Racc. 1968, pag. 601): questo, però, non è il caso delle presenti questioni.
Ciò stabilito, ritengo opportuno cominciare con l'esaminare la seconda questione del pretore di Enna, quella, cioè, vertente sull'efficacia dell'art. 69.
Uno degli aspetti più singolari della presente causa è che il convenuto, pur avendo sostenuto, dinanzi al pretore, che l'art. 69 ha per effetto — in caso di inosservanza delle condizioni da esso stabilite — di escludere il disoccupato dal beneficio non solo dell'indennità di disoccupazione nello «Stato competente», ma anche di ogni indennità altrimenti spettantegli in qualsiasi altro Stato membro, dinanzi alla Corte ha sostenuto la tesi opposta, che peraltro coincide con quella della Commissione.
Da parte mia non ho alcun dubbio circa la fondatezza di questa tesi, che, naturalmente, è stata difesa anche dagli attori nella causa principale. Né ritengo sia necessario, per giungere a tale conclusione, richiamarsi al ben noto principio, più volte ribadito dalla Corte, secondo cui i regolamenti emanati dal Consiglio in applicazione dell'art. 51 del trattato CEE mirano unicamente ad attribuire ai lavoratori migranti ed ai loro familiari dèi vantaggi che non spetterebbero loro in forza della sola legge nazionale, o vantaggi superiori a quelli spettanti loro a norma di tale diritto, e non possono pregiudicare i diritti attribuiti loro dalla legge interna. A mio avviso, dalla lettera dell'art. 69 si desume già che tale norma si limita a stabilire le condizioni in base alle quali (ed i limiti entro cui) un disoccupato che si reca in un altro Stato membro può conservare i diritti acquisiti nello «Stato competente», e lascia del tutto impregiudicati i diritti eventualmente conferitigli dalla legge di un qualsiasi altro Stato membro.
Contrariamente a quanto è stato obiettato, ciò non significa che, tenuto conto dei principi della parità di trattamento e della non discriminazione sanciti dal trattato, un lavoratore migrante disoccupato, cittadino di uno Stato membro diverso dall'Italia, possa, trasferendosi in tale paese, acquistarvi senz'altro il diritto ad un'indennità di disoccupazione. Va osservato che l'Italia è uno degli Stati membri la cui legislazione sociale non opera alcuna discriminazione fondata sulla cittadinanza (cfr. RDL 4 ottobre 1935, n. 1827); per quanto riguarda tali Stati, le disposizioni del trattato che vietano ogni discriminazione appaiono, sotto questo aspetto e in certo senso, superflue. Comunque, non va dimenticato che — come si è visto — la legge italiana subordina il diritto all'indennità di disoccupazione al compimento, in Italia, di un periodo minimo di occupazione e di contribuzione. In senso analogo dispongono, naturalmente, anche le legislazioni di altri Stati membri. Deve pertanto escludersi che il disoccupato possa pretendere il versamento dell'indennità da qualsiasi Stato della Comunità per il solo fatto di risiedervi.
Possiamo ora esaminare la prima questione, con la quale, come ricorderete, il pretore di Enna chiede alla Corte di chiarire la nozione di «lavoratore frontaliero» di cui all'art. 71, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.
A questo proposito non v'è alcuna difficoltà, giacché tale nozione è definita dall'art. 1, lett. b) dello stesso regolamento, il quale recita:
«il termine “lavoratore frontaliero” designa qualsiasi lavoratore che è occupato nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero, che è distaccato dall'impresa da cui dipende normalmente nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore ai quattro mesi anche se, durante detto distacco, non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo ove risiede» (GU n. L 149/2 del 5. 7.1971).
Sia nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, sia nel corso della fase orale, è stato discusso il problema — sollevato in parte dalla Corte stessa — dell'eventuale applicazione agli attori del n. 1, lett. b), dell'art. 71, che contempla l'ipotesi in cui un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero abbia risieduto, durante il periodo della sua ultima occupazione, in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. In particolare, è stata sollevata la questione del se agli attori possa applicarsi il n. 1, lett. b), sub ii) dell'art. 71, che consente al suddetto lavoratore di beneficiare, a determinate condizioni, dell'indennità di disoccupazione nel paese di residenza. Per risolvere tale questione è indispensabile accertare, caso per caso, se gli attori abbiano conservato la «residenza» in Italia nel periodo in cui sono stati occupati in Germania, e, naturalmente, stabilire il significato della nozione di «residenza» in tale contesto. A questo proposito, la Commissione ha svolto talune considerazioni, che in gran parte condivido, ed ha commentato una decisione della commissione amministrativa per la previdenza sociale dei lavoratori migranti, relativa alla sfera di applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), vale a dire la decisione n. 94 del 24 gennaio 1974 (GU n. C 126/22 del 17. 10. 1974), cui si era richiamato il convenuto. Comunque, poiché il giudica a quo non fa il minimo accenno a tale questione, non ritengo che la Corte debba prenderla in esame.
In conclusione, propongo che la prima questione del pretore di Enna venga risolta nel senso indicato dall'art. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71 e la seconda questione nel senso che l'art. 69 dello stesso regolamento si limita a stabilire le condizioni in base alle quali (ed i limiti entro cui) un lavoratore può fruire dell'indennità di disoccupazione nello Stato competente, e non pregiudica i diritti a tale indennità eventualmente conferitigli dalla legge di un qualsiasi altro Stato membro.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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